A queste incostituzionalità principali seguono le accessorie.
1. Nessun _s. c._ poteva divenire esecutorio, se non dopo il suo
deposito all’_aerarium Saturni_[279]; il _s. c. u._ invece lo diveniva
sin dall’istante della sua votazione.
2. Nella discussione in Senato sulle condanne da applicare, cosa non
mai usata, era ammessa la replica[280] e concessa la parola persino
al magistrato presidente[281], il che falsava l’indole del consesso,
la cui azione non doveva consistere se non in una serie di semplici ed
oggettivi consigli da richiedersi dal relatore.
3. Nessun arrolamento legale poteva darsi senza le norme richieste
dal _dilectus_[282], delle quali faceva a meno il _tumultus_ o
l’_evocatio_.