IV.

A queste incostituzionalità principali seguono le accessorie.

1. Nessun _s. c._ poteva divenire esecutorio, se non dopo il suo

deposito all’_aerarium Saturni_[279]; il _s. c. u._ invece lo diveniva

sin dall’istante della sua votazione.

2. Nella discussione in Senato sulle condanne da applicare, cosa non

mai usata, era ammessa la replica[280] e concessa la parola persino

al magistrato presidente[281], il che falsava l’indole del consesso,

la cui azione non doveva consistere se non in una serie di semplici ed

oggettivi consigli da richiedersi dal relatore.

3. Nessun arrolamento legale poteva darsi senza le norme richieste

dal _dilectus_[282], delle quali faceva a meno il _tumultus_ o

l’_evocatio_.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 51 / 80 题