1. Ogni decisione senatoria non avea per se stessa alcun valore
imperativo sui capi del potere esecutivo[257]. Or bene, l’abbiamo
notato, tutta la serie dei _s. c. u.ª_ sta a provarcele come fornite di
tale prerogativa.
2. Ma, se ciò costituiva indubbiamente un’illegalità, essa appariva
molto più enorme, quando il senato giungeva fino a permettere che si
facesse a meno del potere esecutivo per l’attuazione delle misure, che
il _s. c. u._ portava seco. Così avvenne al 43, quando il senato ardì
trasmettere i suoi ordini alle milizie della capitale; così tutte le
volte che le sue convocazioni furono promosse ed indette non già dai
magistrati investiti dell’_ius agendi cum patribus_, ma da persone
estranee al collegio dei medesimi[258].
3. Il _s. c. u._ escludeva _a priori_ il dritto di _intercessio_, senza
la quale non si potevano dare _s. c.ª_[259].
4. Come il senato esorbitava dai suoi poteri di consesso consultivo,
così facea esorbitare quelli dei magistrati, a cui commetteva la difesa
della republica. Questa fu affidata talvolta ai tribuni[260], venendosi
con ciò ad imporre loro tutti quegli atti, che noi abbiamo passato in
rassegna, perfettamente estranei ai poteri dei medesimi[261]. Ma, se
ciò è spiegabile, se non giustificabile, trattandosi di magistrati,
o quasi, di cui è nota la potenza, che vennero via via acquistando
negli ultimi anni della republica, riesce un’aperta violazione
della legge ogni qualvolta codesto affidamento viene a cadere in
persona degli _interreges_, le cui attribuzioni, dal giorno, in cui
i tribuni ottennero l’_ius agendi cum patribus_ insieme col dritto
di amministrare lo stato nella vacanza del potere esecutivo, furono
limitate alla convocazione dei comizi centuriati consolari[262].
4. Tutti i magistrati dell’età republicana erano eletti nei comizi del
popolo[263] e occupavano magistrature collegiali[264].
Or bene, dopo il _s. c. u._, il senato si arrogava il diritto di
conferire esso medesimo dei proconsolati illegali[265] o dei consolati
non collegiali, lasciando libero il nuovo magistrato di scegliersi o
meno un collega. Così avvenne per Pompeo al 52.
5. I magistrati incaricati della difesa della republica potevano
esentarsi o esentare dagli effetti delle leggi o disposizioni emanate
chi più loro talentasse. Così, al 52, Pompeo, il quale nei processi,
avea vietato le _laudationes_, fu il primo a indirizzarne ai giudici
una per Planco, imputato _de vi_[266]. Non ostante un _s. c._, che
consentiva il proconsolato solo dopo cinque anni dall’esercizio della
magistratura, egli accettò subito il governo quinquennale della Spagna;
e, contro una sua legge elettorale, promosse un _s. c._, per cui
gli assenti avrebbero potuto domandar cariche, purchè nominalmente e
formalmente autorizzati[267].
6. Su quali prerogative si fondava il senato per giudicare un cittadino
_hostis publicus_, e poscia muovergli guerra, sia pure dietro le
ipocrite apparenze di un decreto di _tumultus_[268]? Dichiarare
un cittadino _hostis_ importava: 1) averlo privato dei suoi dritti
di cittadinanza, per i quali, qualunque atto politico egli avesse
compiuto, ve ne aveva il dritto, in qualità di comproprietario dello
stato, 2) avergli mosso dichiarazione di guerra. Ma ambedue erano
diritti peculiari del popolo[269], non già del senato.
7. Non potendo questo fare dei cittadini _hostes publici_, agiva
altresì illegalmente, quando negava loro l’_ius provocationis_[270],
o lo concedeva dinnanzi ad assemblee popolari, che non vi avevano
competenza alcuna[271].
E ciò, (il che era una doppia incostituzionalità), non solo per quelli,
che, a dritto o a torto, aveva dichiarato _hostes_, ma per molti altri,
che tali non avea fatto.
8. Nè l’_ius provocationis_ chiudeva la serie delle garanzie cittadine
abrogate. Pei colpiti dal _s. c. u._, si potea fare a meno del giudizio
preventivo alla condanna.
9. Ma, se talvolta tutto poteva spiegarsi con l’esistenza di un grave
capo d’accusa, non così poteva darsi per la uccisione o la confisca dei
beni o la privazione dei dritti civili nella persona dei congiunti dei
condannati, solo perchè tali.
10. Illegale era nel maggior numero dei casi l’istituzione dei
tribunali eccezionali. Una legge avea creato gli ordinari, e solo una
nuova legge poteva sospenderli e accompagnarvene dei nuovi[272].
Così è che, se noi possiamo ritenere legali i pompeiani tribunali del
52, istituiti dopo il voto dei comizi, non altrettanto potrà dirsi, ad
esempio, di quello per la congiura Catilinaria, costituito dall’intero
corpo senatorio e dal console che lo presiedette.
Nè ad esso, nè ai consoli nei secoli, in cui riscontriamo l’uso della
nostra misura, spettava competenza alcuna nei processi penali. La
pratica straordinaria contraddisse in tutti questi casi alle leggi
fondamentali dello Stato.
11. Non meno illegali erano per alcuni cittadini le forme del giudizio
dei medesimi, escludendovisi il discarico e la difesa.
12. Il senato decretava il proconsolato a dei privati contro altre
disposizioni di leggi esistenti[273].
13. Destituiva i magistrati in carica, invadendo al tempo stesso i
poteri dei comizi e dei magistrati superiori; dappoichè questi soltanto
potevano sospendere gli inferiori[274], come toccava solo ai comizi
ritogliere i diritti, di cui erano capaci, ai magistrati, che essi
avevano eletto[275].
Gli aristocratici, che tanto perseguitarono Tiberio Gracco per la
deposizione del collega Ottavio, fatta precedere dal voto popolare,
avrebbero dovuto essere più scrupolosi sul proprio conto.
14. Ma, appunto per questa sua incompetenza a destituire i magistrati,
il senato non isfugge neanche all’accusa di illegalità, per le
condanne, che egli infliggeva ai medesimi. Eletti dal popolo, i
magistrati ne partecipavano alla _maiestas_; violarla, era cadere in un
reato _minutae maiestatis_[276].
15. Peggio ancora, quando i colpiti erano dei tribuni, il cui massacro
fu, più volte, oltre che dal senato e dai capi del potere esecutivo,
compiuto da semplici privati.
Non ostante l’incertezza, attraverso la quale ci è stato tramandato
il vero carattere legale dell’inviolabilità tribunicia (_sacrosanta
potestas_), per cui si è dubitato se sia stata realmente sancita dal
concorso dei feciali in un patto tra il patriziato e la plebe o da
qualche legge centuriata[277], troppe volte essa era stata riconosciuta
di fatto, e ritenute legali le condanne nei processi che ne seguirono,
perchè, all’ultimo momento, le si debba negare ogni dritto, allo scopo
di giustificare una misura, che in tutti i suoi atti porta l’impronta
della incostituzionalità[278].
16. Finalmente, il senato non avea il dritto di sostituirsi ai poteri
legislativi ed elettorali dei comizi.