III.

1. Ogni decisione senatoria non avea per se stessa alcun valore

imperativo sui capi del potere esecutivo[257]. Or bene, l’abbiamo

notato, tutta la serie dei _s. c. u.ª_ sta a provarcele come fornite di

tale prerogativa.

2. Ma, se ciò costituiva indubbiamente un’illegalità, essa appariva

molto più enorme, quando il senato giungeva fino a permettere che si

facesse a meno del potere esecutivo per l’attuazione delle misure, che

il _s. c. u._ portava seco. Così avvenne al 43, quando il senato ardì

trasmettere i suoi ordini alle milizie della capitale; così tutte le

volte che le sue convocazioni furono promosse ed indette non già dai

magistrati investiti dell’_ius agendi cum patribus_, ma da persone

estranee al collegio dei medesimi[258].

3. Il _s. c. u._ escludeva _a priori_ il dritto di _intercessio_, senza

la quale non si potevano dare _s. c.ª_[259].

4. Come il senato esorbitava dai suoi poteri di consesso consultivo,

così facea esorbitare quelli dei magistrati, a cui commetteva la difesa

della republica. Questa fu affidata talvolta ai tribuni[260], venendosi

con ciò ad imporre loro tutti quegli atti, che noi abbiamo passato in

rassegna, perfettamente estranei ai poteri dei medesimi[261]. Ma, se

ciò è spiegabile, se non giustificabile, trattandosi di magistrati,

o quasi, di cui è nota la potenza, che vennero via via acquistando

negli ultimi anni della republica, riesce un’aperta violazione

della legge ogni qualvolta codesto affidamento viene a cadere in

persona degli _interreges_, le cui attribuzioni, dal giorno, in cui

i tribuni ottennero l’_ius agendi cum patribus_ insieme col dritto

di amministrare lo stato nella vacanza del potere esecutivo, furono

limitate alla convocazione dei comizi centuriati consolari[262].

4. Tutti i magistrati dell’età republicana erano eletti nei comizi del

popolo[263] e occupavano magistrature collegiali[264].

Or bene, dopo il _s. c. u._, il senato si arrogava il diritto di

conferire esso medesimo dei proconsolati illegali[265] o dei consolati

non collegiali, lasciando libero il nuovo magistrato di scegliersi o

meno un collega. Così avvenne per Pompeo al 52.

5. I magistrati incaricati della difesa della republica potevano

esentarsi o esentare dagli effetti delle leggi o disposizioni emanate

chi più loro talentasse. Così, al 52, Pompeo, il quale nei processi,

avea vietato le _laudationes_, fu il primo a indirizzarne ai giudici

una per Planco, imputato _de vi_[266]. Non ostante un _s. c._, che

consentiva il proconsolato solo dopo cinque anni dall’esercizio della

magistratura, egli accettò subito il governo quinquennale della Spagna;

e, contro una sua legge elettorale, promosse un _s. c._, per cui

gli assenti avrebbero potuto domandar cariche, purchè nominalmente e

formalmente autorizzati[267].

6. Su quali prerogative si fondava il senato per giudicare un cittadino

_hostis publicus_, e poscia muovergli guerra, sia pure dietro le

ipocrite apparenze di un decreto di _tumultus_[268]? Dichiarare

un cittadino _hostis_ importava: 1) averlo privato dei suoi dritti

di cittadinanza, per i quali, qualunque atto politico egli avesse

compiuto, ve ne aveva il dritto, in qualità di comproprietario dello

stato, 2) avergli mosso dichiarazione di guerra. Ma ambedue erano

diritti peculiari del popolo[269], non già del senato.

7. Non potendo questo fare dei cittadini _hostes publici_, agiva

altresì illegalmente, quando negava loro l’_ius provocationis_[270],

o lo concedeva dinnanzi ad assemblee popolari, che non vi avevano

competenza alcuna[271].

E ciò, (il che era una doppia incostituzionalità), non solo per quelli,

che, a dritto o a torto, aveva dichiarato _hostes_, ma per molti altri,

che tali non avea fatto.

8. Nè l’_ius provocationis_ chiudeva la serie delle garanzie cittadine

abrogate. Pei colpiti dal _s. c. u._, si potea fare a meno del giudizio

preventivo alla condanna.

9. Ma, se talvolta tutto poteva spiegarsi con l’esistenza di un grave

capo d’accusa, non così poteva darsi per la uccisione o la confisca dei

beni o la privazione dei dritti civili nella persona dei congiunti dei

condannati, solo perchè tali.

10. Illegale era nel maggior numero dei casi l’istituzione dei

tribunali eccezionali. Una legge avea creato gli ordinari, e solo una

nuova legge poteva sospenderli e accompagnarvene dei nuovi[272].

Così è che, se noi possiamo ritenere legali i pompeiani tribunali del

52, istituiti dopo il voto dei comizi, non altrettanto potrà dirsi, ad

esempio, di quello per la congiura Catilinaria, costituito dall’intero

corpo senatorio e dal console che lo presiedette.

Nè ad esso, nè ai consoli nei secoli, in cui riscontriamo l’uso della

nostra misura, spettava competenza alcuna nei processi penali. La

pratica straordinaria contraddisse in tutti questi casi alle leggi

fondamentali dello Stato.

11. Non meno illegali erano per alcuni cittadini le forme del giudizio

dei medesimi, escludendovisi il discarico e la difesa.

12. Il senato decretava il proconsolato a dei privati contro altre

disposizioni di leggi esistenti[273].

13. Destituiva i magistrati in carica, invadendo al tempo stesso i

poteri dei comizi e dei magistrati superiori; dappoichè questi soltanto

potevano sospendere gli inferiori[274], come toccava solo ai comizi

ritogliere i diritti, di cui erano capaci, ai magistrati, che essi

avevano eletto[275].

Gli aristocratici, che tanto perseguitarono Tiberio Gracco per la

deposizione del collega Ottavio, fatta precedere dal voto popolare,

avrebbero dovuto essere più scrupolosi sul proprio conto.

14. Ma, appunto per questa sua incompetenza a destituire i magistrati,

il senato non isfugge neanche all’accusa di illegalità, per le

condanne, che egli infliggeva ai medesimi. Eletti dal popolo, i

magistrati ne partecipavano alla _maiestas_; violarla, era cadere in un

reato _minutae maiestatis_[276].

15. Peggio ancora, quando i colpiti erano dei tribuni, il cui massacro

fu, più volte, oltre che dal senato e dai capi del potere esecutivo,

compiuto da semplici privati.

Non ostante l’incertezza, attraverso la quale ci è stato tramandato

il vero carattere legale dell’inviolabilità tribunicia (_sacrosanta

potestas_), per cui si è dubitato se sia stata realmente sancita dal

concorso dei feciali in un patto tra il patriziato e la plebe o da

qualche legge centuriata[277], troppe volte essa era stata riconosciuta

di fatto, e ritenute legali le condanne nei processi che ne seguirono,

perchè, all’ultimo momento, le si debba negare ogni dritto, allo scopo

di giustificare una misura, che in tutti i suoi atti porta l’impronta

della incostituzionalità[278].

16. Finalmente, il senato non avea il dritto di sostituirsi ai poteri

legislativi ed elettorali dei comizi.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 50 / 80 题