II.

Tutte queste accuse di illegalità si possono riassumere nelle seguenti:

1. Principale e costante si è quella contro le condanne a morte di

cittadini romani prive della concessione dell’appello al popolo[252],

violazioni, come abbiamo accennato, delle leggi _de provocatione_

e delle Porciae[253], nonchè di quella «_de capite civium_» di C. Gracco,

del 123[254].

2. Segue l’altra contro le condanne di cittadini, non tradotti in

giudizio, «_indemnati_»[255].

3. Terza è quella che ritiene i tribunali straordinari un

_privilegium_, tutto a danno dei presunti colpevoli.

4. Finchè Cesare non ne farà notare una accessoria, quella cioè di

permettere il conferimento delle province consolari o pretorie a dei

privati[256].

Ma tutte le precedenti, benchè, come vedremo, inconfutabili, salvo la

terza, la quale non teneva conto del diritto del potere legislativo

di istituire tribunali di privilegio, non sono che una parte minima di

quelle, a cui dava luogo il _s. c. u._

In tutti i suoi effetti, esso segna un costante strappo alla

costituzione.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 49 / 80 题