Tutte queste accuse di illegalità si possono riassumere nelle seguenti:
1. Principale e costante si è quella contro le condanne a morte di
cittadini romani prive della concessione dell’appello al popolo[252],
violazioni, come abbiamo accennato, delle leggi _de provocatione_
e delle Porciae[253], nonchè di quella «_de capite civium_» di C. Gracco,
del 123[254].
2. Segue l’altra contro le condanne di cittadini, non tradotti in
giudizio, «_indemnati_»[255].
3. Terza è quella che ritiene i tribunali straordinari un
_privilegium_, tutto a danno dei presunti colpevoli.
4. Finchè Cesare non ne farà notare una accessoria, quella cioè di
permettere il conferimento delle province consolari o pretorie a dei
privati[256].
Ma tutte le precedenti, benchè, come vedremo, inconfutabili, salvo la
terza, la quale non teneva conto del diritto del potere legislativo
di istituire tribunali di privilegio, non sono che una parte minima di
quelle, a cui dava luogo il _s. c. u._
In tutti i suoi effetti, esso segna un costante strappo alla
costituzione.