I.

Si può dire non essersi data in Roma votazione di _s. c. u._, a cui

non sia seguita una reazione dei partiti democratici, i quali, non che

levare platoniche proteste, mirarono a colpire, colla legge alla mano,

gli esecutori del medesimo.

La prima accusa di illegalità è anteriore a votazione alcuna. Il

console Muzio Scevola, a cui il senato intimava di servirsi dei

pieni poteri, che gli avrebbe conferiti contro la vita di Tiberio

Gracco e dei seguaci del medesimo, rispose che non avrebbe mai ucciso

alcun cittadino, che non fosse stato prima condannato con regolare

giudizio[242].

Peggio toccò a Popilio, che, nella qualità di console avea dovuto

partecipare all’opera dei tribunali eccezionali del 31, il quale fu

fatto esiliare da Caio Gracco perchè avea condannato dei cittadini,

senza che vi precedesse un regolare giudizio[243].

Dopo l’uccisione di Caio, il console Opimio corse il rischio di una

sorte eguale. Sostenne l’accusa presso i comizi, ma invano, il tribuno

Q. Decio[244].

Seguì la strage di Glaucia e di Saturnino, e, trentasette anni dopo,

Caio Rabirio, presunto uccisore di quest’ultimo, fu accusato come

reo _perduellionis_, dal tribuno T. Labieno. Condannato dai _duoviri

perduellionis_, Q. Cesare e C. Cesare, si appellò al popolo; ma, mentre

questo stava per ratificare la condanna, il pretore Q. Metello, fece sì

che i comizi si sciogliessero e C. Rabirio fosse salvo[245].

Suo difensore era stato M. Tullio Cicerone, il quale, l’anno stesso, in

qualità di console, ordinava la morte dei Catilinari.

Ed ecco, a repressione finita, i tribuni Metello Nepote e Calpurnio

Bestia, insieme con Cesare, designato pretore, il quale, nella

discussione in senato, avea messo in rilievo l’incostituzionalità

della condanna, inaugurare una tattica ostruzionista, coll’impedire

a Cicerone di parlare in pubblico, salvo che per dichiararsi pronto a

deporre la carica.

Minacciarono altresì di far richiamare Pompeo dal campo e Cicerone fu

ridotto a non potere intervenire in senato, nei comizi o in giudizio

alcuno, senza sentirsi risonare alle orecchie l’accusa di assassino di

Lentulo e di Catilina[246].

Ma il colpo più grave contro il senato e Cicerone fu portato il 58

dalla legge Clodia, la quale puniva con l’esilio il magistrato, che

condannasse o avesse condannato a morte un cittadino senza il voto

preventivo dei comizi[247].

Il valore retroattivo della medesima veniva a colpire Cicerone,

il quale, la notte precedente al giorno fissato per la votazione,

abbandonò Roma. Immediatamente dopo, Clodio presentò al popolo e fece

approvare la sua _lex de exilio Ciceronis_[248], per cui questi veniva

confinato in perpetuo a quattrocento miglia da Roma, con la minaccia

della morte, in caso di trasgressione; e l’esilio, la confisca dei beni

e peggio a chi avesse ardito ricoverarlo.

Una clausola vietava l’abrogazione della legge, mentre, come reo

_perduellionis_, Cicerone subiva altresì la confisca dei beni.

Ma, se fino ad ora la legalità delle procedure straordinarie era stata

contestata solo dai _populares_, così non avvenne al 52, quando per

bocca di Ortensio, fu formulata l’opinione del senato che i fatti da

giudicare lo fossero alla stregua delle leggi esistenti[249]; ed i

tribuni, partigiani di Milone, ebbero a sostenere, dinnanzi al popolo,

che i tribunali eccezionali, proposti da Pompeo, venivano a costituire

un _privilegium_, miravano cioè a colpire un solo cittadino[250].

Così arriviamo ai «_Comentarii de bello civili_» di C. Cesare, nei

quali l’A., che aveva notato le violazioni della logica, se non della

costituzione, nelle pompeiane leggi eccezionali del 52, tesse una nuova

e più grave critica degli atti seguiti al _s. c. u._ del 49[251].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 48 / 80 题