Si può dire non essersi data in Roma votazione di _s. c. u._, a cui
non sia seguita una reazione dei partiti democratici, i quali, non che
levare platoniche proteste, mirarono a colpire, colla legge alla mano,
gli esecutori del medesimo.
La prima accusa di illegalità è anteriore a votazione alcuna. Il
console Muzio Scevola, a cui il senato intimava di servirsi dei
pieni poteri, che gli avrebbe conferiti contro la vita di Tiberio
Gracco e dei seguaci del medesimo, rispose che non avrebbe mai ucciso
alcun cittadino, che non fosse stato prima condannato con regolare
giudizio[242].
Peggio toccò a Popilio, che, nella qualità di console avea dovuto
partecipare all’opera dei tribunali eccezionali del 31, il quale fu
fatto esiliare da Caio Gracco perchè avea condannato dei cittadini,
senza che vi precedesse un regolare giudizio[243].
Dopo l’uccisione di Caio, il console Opimio corse il rischio di una
sorte eguale. Sostenne l’accusa presso i comizi, ma invano, il tribuno
Q. Decio[244].
Seguì la strage di Glaucia e di Saturnino, e, trentasette anni dopo,
Caio Rabirio, presunto uccisore di quest’ultimo, fu accusato come
reo _perduellionis_, dal tribuno T. Labieno. Condannato dai _duoviri
perduellionis_, Q. Cesare e C. Cesare, si appellò al popolo; ma, mentre
questo stava per ratificare la condanna, il pretore Q. Metello, fece sì
che i comizi si sciogliessero e C. Rabirio fosse salvo[245].
Suo difensore era stato M. Tullio Cicerone, il quale, l’anno stesso, in
qualità di console, ordinava la morte dei Catilinari.
Ed ecco, a repressione finita, i tribuni Metello Nepote e Calpurnio
Bestia, insieme con Cesare, designato pretore, il quale, nella
discussione in senato, avea messo in rilievo l’incostituzionalità
della condanna, inaugurare una tattica ostruzionista, coll’impedire
a Cicerone di parlare in pubblico, salvo che per dichiararsi pronto a
deporre la carica.
Minacciarono altresì di far richiamare Pompeo dal campo e Cicerone fu
ridotto a non potere intervenire in senato, nei comizi o in giudizio
alcuno, senza sentirsi risonare alle orecchie l’accusa di assassino di
Lentulo e di Catilina[246].
Ma il colpo più grave contro il senato e Cicerone fu portato il 58
dalla legge Clodia, la quale puniva con l’esilio il magistrato, che
condannasse o avesse condannato a morte un cittadino senza il voto
preventivo dei comizi[247].
Il valore retroattivo della medesima veniva a colpire Cicerone,
il quale, la notte precedente al giorno fissato per la votazione,
abbandonò Roma. Immediatamente dopo, Clodio presentò al popolo e fece
approvare la sua _lex de exilio Ciceronis_[248], per cui questi veniva
confinato in perpetuo a quattrocento miglia da Roma, con la minaccia
della morte, in caso di trasgressione; e l’esilio, la confisca dei beni
e peggio a chi avesse ardito ricoverarlo.
Una clausola vietava l’abrogazione della legge, mentre, come reo
_perduellionis_, Cicerone subiva altresì la confisca dei beni.
Ma, se fino ad ora la legalità delle procedure straordinarie era stata
contestata solo dai _populares_, così non avvenne al 52, quando per
bocca di Ortensio, fu formulata l’opinione del senato che i fatti da
giudicare lo fossero alla stregua delle leggi esistenti[249]; ed i
tribuni, partigiani di Milone, ebbero a sostenere, dinnanzi al popolo,
che i tribunali eccezionali, proposti da Pompeo, venivano a costituire
un _privilegium_, miravano cioè a colpire un solo cittadino[250].
Così arriviamo ai «_Comentarii de bello civili_» di C. Cesare, nei
quali l’A., che aveva notato le violazioni della logica, se non della
costituzione, nelle pompeiane leggi eccezionali del 52, tesse una nuova
e più grave critica degli atti seguiti al _s. c. u._ del 49[251].