Alla repressione segue — e può anche precedere — la fuga dei colpiti. I
magistrati però, e non solo gl’incaricati, ma anche i loro successori,
hanno il dritto di iniziare delle istruttorie supplementari[231]
contro i sospetti di collusione coi ribelli, e condannarli, anche se
contumaci. In tale caso, l’incombenza è affidata più specialmente ai
pretori, mentre il senato detiene le segrete liste di proscrizione,
di cui ordina, se crede, la pubblicazione[232], e vota dei _s. c.ª_
preventivi contro i possibili futuri procedimenti dei partigiani dei
colpiti all’indirizzo dei repressori[233].
Nessuna legge stabilisce la cessazione o la durata degli effetti
del _s. c. u._ Essa deve quindi variare a seconda della durata
del pericolo. Noi non abbiamo agio di precisarla per ogni singola
occasione, e dobbiamo essere paghi delle notizie, che possiamo
rintracciare per qualche singolo caso.
Il _s. c. u._ contro Silla dell’83 dovette durare dalla primavera
dell’anno medesimo sino alla fine della guerra, che ne seguì,
all’inverno cioè dell’82; quello per Catilina, dall’ottobre del 63
al gennaio del 62[234]; quello del 52, dalla fine del gennaio alla
regolare entrata in carica dei nuovi consoli; quello del 49, dal
gennaio all’aprile dell’anno seguente[235]; quello contro Antonio, dal
gennaio alla fine dell’aprile del 43[236].
Un tempio alla Concordia chiudeva spesso la strage fraterna[237].