VII.

Abbiamo considerato gli effetti del _s. c. u._, rispetto al senato ed

ai magistrati.

Esaminiamoli adesso, rispetto ai tribuni del popolo e ai comizi.

In realtà i tribuni, oltre al dritto di _veto_, perdono tutti gli

altri, che loro competono in tempi ordinari, e, quando non figurano

come bersaglio delle decisioni del senato, tacciono o si prestano,

servili istrumenti dei magistrati incaricati. Si contano quattro

eccezioni. Al 52, in pieno senato, essi poterono vittoriosamente

intercedere contro una modificazione proposta da Ortensio alla

legge _de vi_ di Pompeo, che non riuscì di lieve importanza[224]; al

49[225] e al 43[226] intercessero contro un _s. c._ o una proposta

di dichiarazione d’_h. p._; e, al 63, durante la discussione in

senato intorno alla pena da infliggere ai Catilinari, Cesare invocò

sebbene inutilmente, l’_intercessio_ tribunizia contro la proposta

di confiscare i beni degli imputati[227]. Ma questi casi ci stanno

piuttosto a provare che, se l’_intercessio_ alla votazione del _s. c.

u._ è impossibile, che, se in fatto ed in genere il dritto tribunicio

del _veto_ è sospeso, non così accade rispetto a qualcuno di quei

provvedimenti, che si considerano come effetti contingenti della misura

eccezionale[228].

Nè di più possiamo affermare rispetto ai comizi. Al 52 ebbero luogo

quelli legislativi, ma furono sospesi gli elettorali.

Al 63, accadde l’opposto[229]. Possiamo però ritenere che, trattandosi,

come vedremo, di una misura contraria agli interessi dei _populares_,

si preferisce imporre il silenzio alle assemblee politiche dei

medesimi.

Finalmente, le nuove leggi, votate in codesti periodi straordinari,

possono essere fornite di un carattere permanente, e proposte non solo

dai magistrati incaricati, ma eziandio da quegli altri, che a costoro

sia talentato di scegliersi quali colleghi[230].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 43 / 80 题