Abbiamo considerato gli effetti del _s. c. u._, rispetto al senato ed
ai magistrati.
Esaminiamoli adesso, rispetto ai tribuni del popolo e ai comizi.
In realtà i tribuni, oltre al dritto di _veto_, perdono tutti gli
altri, che loro competono in tempi ordinari, e, quando non figurano
come bersaglio delle decisioni del senato, tacciono o si prestano,
servili istrumenti dei magistrati incaricati. Si contano quattro
eccezioni. Al 52, in pieno senato, essi poterono vittoriosamente
intercedere contro una modificazione proposta da Ortensio alla
legge _de vi_ di Pompeo, che non riuscì di lieve importanza[224]; al
49[225] e al 43[226] intercessero contro un _s. c._ o una proposta
di dichiarazione d’_h. p._; e, al 63, durante la discussione in
senato intorno alla pena da infliggere ai Catilinari, Cesare invocò
sebbene inutilmente, l’_intercessio_ tribunizia contro la proposta
di confiscare i beni degli imputati[227]. Ma questi casi ci stanno
piuttosto a provare che, se l’_intercessio_ alla votazione del _s. c.
u._ è impossibile, che, se in fatto ed in genere il dritto tribunicio
del _veto_ è sospeso, non così accade rispetto a qualcuno di quei
provvedimenti, che si considerano come effetti contingenti della misura
eccezionale[228].
Nè di più possiamo affermare rispetto ai comizi. Al 52 ebbero luogo
quelli legislativi, ma furono sospesi gli elettorali.
Al 63, accadde l’opposto[229]. Possiamo però ritenere che, trattandosi,
come vedremo, di una misura contraria agli interessi dei _populares_,
si preferisce imporre il silenzio alle assemblee politiche dei
medesimi.
Finalmente, le nuove leggi, votate in codesti periodi straordinari,
possono essere fornite di un carattere permanente, e proposte non solo
dai magistrati incaricati, ma eziandio da quegli altri, che a costoro
sia talentato di scegliersi quali colleghi[230].