Vogliamo adesso, dopo l’esame particolareggiato di tutta la serie degli
atti, che dipendono e si ricollegano al _s. c. u._, ricavarne i tratti
caratteristici, confrontandolo con l’altra misura eccezionale della
vita politica odierna: lo _stato d’assedio_.
Una differenza notevole risiede nella loro origine.
Il nostro stato d’assedio è proclamato dal potere esecutivo, il _s. c.
u._ è imposto al medesimo da un potere consultivo.
Ma la differenza essenziale, che tocca lo spirito della misura, risiede
nel fatto che il nostro stato d’assedio importa necessariamente uno
stato di guerra e l’intrusione del potere militare nella vita civile
e politica del popolo, mentre, al _s. c. u._, tale intervento non
era punto necessario, e vi si poteva notare solo quando vi si fosse
aggiunta un’ordinanza di _tumultus_.
Ma, anche in tale caso particolare, le due misure si differenziano per
due nuovi caratteri, procedenti a loro volta dalle diverse condizioni
politiche dei nostri stati rispetto al romano.
Mentre l’odierno stato d’assedio impone al tempo stesso il disarmo
ai cittadini e un atteggiamento di guerra all’esercito permanente,
raramente impegnato in imprese estere, l’ordinanza di _tumultus_, la
quale cadeva tra un popolo, le cui legioni avevano il compito costante
di fronteggiare il nemico, chiamava alle armi i cittadini non militari,
e si serviva dell’esercito permanente solo nel caso di un’insurrezione
armata di generali.
Così essendo, la condizione che il _s. c. u._, accompagnato dal
_tumultus_, veniva a creare in Roma, assai più che quella imposta dai
nostri stati di assedio, richiama l’altra, che le sommosse popolari
creano nella moderna Inghilterra. Come in Roma, senza far entrare in
ballo l’esercito, l’aristocrazia e la borghesia inglese si recano in
tali casi alla sezione di polizia a prestare giuramento e ad armarsi
per muovere contro i rivoltosi, non abbandonando i _policemen_
all’isolazione e al disprezzo della folla, che da noi termina col
considerarli come i peggiori nemici dei propri diritti, mentre le
classi sociali in lotta, i conculcati e i conculcatori, si scontrano,
fronte a fronte a difendere i propri interessi, senza che sia creato
uno squilibrio artificiale di forze tutto a danno di una delle
medesime.
Per contro, del pari che nei nostri stati, nessuna legge prevedeva in
Roma l’eccezionale misura; anzi si era, da questo lato, meno liberali
od ipocriti, che dir si voglia, non chiedendosi nè prima, nè dopo,
ratificazione dal potere legislativo.
Come ai giorni nostri si sospendono le assemblee legislative, le
sole che potrebbero agitarsi contro l’applicazione della misura,
come quelle che possono in certo modo accogliere rappresentanti di
interessi affatto opposti a quegli altri, in omaggio dei quali la
misura è stata applicata, così, in Roma, il senato, col vincolare alla
tutela della patria i capi del potere esecutivo, e questi, a lor volta,
con l’imporre il silenzio ai tribuni, investiti dell’_ius agendi cum
populo_, aggiornavano indefinitamente i comizi elettorali e legislativi
e strozzavano la voce dei _populares_.
Un disordine peggiore imperava nella procedura criminale, non regolata
dalle norme ordinarie, nè da straordinarie, sì da potersi avere
pressochè altrettanti tipi di processi per ogni _s. c. u._
A tale condizione di cose, più che a liberalità alcuna, deve,
secondo me, ascriversi quel carattere, che noi abbiamo notato nei
medesimi, la limitazione della procedura straordinaria ai fatti, che
aveano provocato il _s. c. u._ Il che però non valse, neanco allora,
ad evitare la conseguente illogica applicazione di pene ad atti
precedentemente non incriminati.
Di autorizzazioni a procedere contro i magistrati non ne occorrevano,
stante le norme del dritto pubblico, che stabiliva per essi una
procedura identica a quella pei privati[238], ma, e qui fu il torto,
non se ne richiesero nemmeno contro gli inviolabili tribuni[239]. Le
modalità infine della purgazione delle sentenze contumaciali rimasero,
come per noi, sino a poco tempo addietro, questione completamente
trascurata.
Ma, se, per questo rispetto, i Romani concepivano il compito loro
peggio di quello che non facciamo noi moderni, non così accadeva
quanto all’indirizzo, che il _s. c. u._ veniva ad imporre alla politica
contemporanea.
Con scrupolo costante, i Romani, dal fatto delle sommosse e
delle transitorie agitazioni, distinsero recisamente la questione
dell’inviolabilità delle loro libertà elementari.
Un solo _s. c. u._, il più liberale, quello del 52, vide, sotto il
suo impero, la votazione di due leggi, che gli avrebbero dovuto
sopravvivere, ma non si trattava se non di norme innocentissime,
l’una vietante le candidature, poste durante l’assenza del candidato,
l’altra, infrangente l’onnipotenza della censura[240].
Non scioglimento d’associazioni sovversive, come se ne erano viste in
tempi normali[241], non strascico di leggi eccezionali, non prossimi e
duraturi provvedimenti restrittivi.