Se si tratta di magistrati ribelli alla legge nell’esercizio delle
loro funzioni, gl’incaricati del ristabilimento dell’ordine, purchè
gerarchicamente superiori, ànno il diritto di sospenderli dalle loro
funzioni, sostituirli con qualcuno dei loro colleghi, espellerli
dal senato, vietar loro di difendersi in pubblico, sorvegliarli in
previdenza di mene sediziose e impedirne l’uscita dalla città. Una
punizione più grave non era d’obligo. Se il magistrato sospeso avesse
voluto uscire dal _pomerium_, si sarebbe dovuto assoggettare alla
scorta, impostagli dai magistrati plenipotenziari.
E, se in tali condizioni si fosse ribellato alla medesima, i magistrati
superiori incaricati aveano il dritto di spedire delle milizie per
trattarlo come nemico sino ad ucciderlo.