VI.

Se si tratta di magistrati ribelli alla legge nell’esercizio delle

loro funzioni, gl’incaricati del ristabilimento dell’ordine, purchè

gerarchicamente superiori, ànno il diritto di sospenderli dalle loro

funzioni, sostituirli con qualcuno dei loro colleghi, espellerli

dal senato, vietar loro di difendersi in pubblico, sorvegliarli in

previdenza di mene sediziose e impedirne l’uscita dalla città. Una

punizione più grave non era d’obligo. Se il magistrato sospeso avesse

voluto uscire dal _pomerium_, si sarebbe dovuto assoggettare alla

scorta, impostagli dai magistrati plenipotenziari.

E, se in tali condizioni si fosse ribellato alla medesima, i magistrati

superiori incaricati aveano il dritto di spedire delle milizie per

trattarlo come nemico sino ad ucciderlo.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 42 / 80 题