Se si tratta di una congiura, la cosa corre un po’ diversamente.
Dopo avere diramato i loro confidenti, imposto la fuga ai capi dei
sediziosi, consenziente il senato, munito di presidii la città, fatto
promettere dallo stesso senato pene e premi ai delatori e ai disertori,
comunicate quotidianamente al medesimo, e talvolta anche al popolo, le
proprie informazioni[209], sventata la trama, i magistrati, investiti
dei pieni poteri, convocano, quale alta corte di giustizia, il
consiglio senatorio[210].
Chi lo presiede è il più elevato tra i medesimi, colui che à ricevuto
le denunzie e le confidenze[211], seguito gl’indizi del complotto,
ordinato perquisizioni[212], ed eseguito arresti per mezzo dei
pretori[213].
Egli comincia col riferire gli ultimi resultati di questa sua opera
di giudice istruttore e di capo del potere esecutivo. Presenziano la
seduta i magistrati in carica, e, se ce n’è, i designati. Si viene
quindi all’interrogatorio degli imputati e all’esame dei documenti e
delle sole testimonianze a carico[214].
Quelle imputate di falso, (caso eccezionalissimo),[215] importano
l’incarcerazione immediata da prolungarsi sino a nuove ricerche o alla
confessione della colpa; le altre, le ricompense, già in antecedenza
bandite, che vengono dispensate in pieno senato.
Se fra i presunti rei vi sono dei magistrati, il senato può
destituirli, costringendoli a deporre i dritti e le insegne della
carica e decretarne l’affidamento in custodia ai più noti del partito
che à votato il _s. c. u._[216], mentre, in onore degli incaricati,
benemeriti della repressione, il senato può decretare un voto di plauso
e supplicazioni agli Dei[217].
Dietro incarico del presidente, alcuni tra i senatori redigono un
quotidiano verbale[218].
Esauriti tali preliminari, egli chiede al senato quale titolo di
reato creda di riscontrare negli atti, che s’addebitano agli imputati.
In genere, è facile prevederlo, si decideva di trattarsi di delitti
_contra rempublicam_. Nella stessa, o in una prossima seduta si veniva
quindi alla sentenza finale.
Il presidente, seguendo l’ordine di prammatica, cominciava
dall’interrogare il magistrato in designazione più elevato, discendendo
gerarchicamente ai senatori[219]. La pena poteva variare dalla morte
alla reclusione a vita, compresa la confisca e la interdizione dei
pubblici uffici[220]. Quando la discussione era esaurita, il presidente
stesso pigliava la parola per dichiarare a quale delle opinioni si
rimetteva, e per quali ragioni, o ne svolgeva una sua propria. Era
ammessa la replica e la modificazione delle proprie proposte.
Indi si veniva al voto. Se la pena approvata era la capitale, il
console o i pretori s’incaricavano della traduzione degli arrestati
nel carcere Mamertino, e quindi nel _locus_, che di poi si disse
_tullianum_, riserbato alle esecuzioni. Queste, col solito mezzo dello
strozzamento, venivano eseguite dai _tresviri capitales_. L’appello al
popolo era negato[221].
Il senato, in questa sua opera giudiziaria, nè avea competenza su reati
estranei a quelli, per cui il _s. c. u._ si era votato, nè emise mai
sentenze contumaciali. Catilina stesso, il quale andò immune da ogni
condanna, era già da L. Emilio Paolo stato accusato _de vi_[222], ma il
consesso senatorio non si arrogò mai il dritto di giudicarlo per tale
colpa, di cui del resto non si occuparono i tribunali ordinari. Il che
ci dà altresì agio a notare come, in simili momenti eccezionalissimi,
il reato minore potea essere trascurato, stante la necessità di
prevenire gli effetti di uno maggiore[223].