V.

Se si tratta di una congiura, la cosa corre un po’ diversamente.

Dopo avere diramato i loro confidenti, imposto la fuga ai capi dei

sediziosi, consenziente il senato, munito di presidii la città, fatto

promettere dallo stesso senato pene e premi ai delatori e ai disertori,

comunicate quotidianamente al medesimo, e talvolta anche al popolo, le

proprie informazioni[209], sventata la trama, i magistrati, investiti

dei pieni poteri, convocano, quale alta corte di giustizia, il

consiglio senatorio[210].

Chi lo presiede è il più elevato tra i medesimi, colui che à ricevuto

le denunzie e le confidenze[211], seguito gl’indizi del complotto,

ordinato perquisizioni[212], ed eseguito arresti per mezzo dei

pretori[213].

Egli comincia col riferire gli ultimi resultati di questa sua opera

di giudice istruttore e di capo del potere esecutivo. Presenziano la

seduta i magistrati in carica, e, se ce n’è, i designati. Si viene

quindi all’interrogatorio degli imputati e all’esame dei documenti e

delle sole testimonianze a carico[214].

Quelle imputate di falso, (caso eccezionalissimo),[215] importano

l’incarcerazione immediata da prolungarsi sino a nuove ricerche o alla

confessione della colpa; le altre, le ricompense, già in antecedenza

bandite, che vengono dispensate in pieno senato.

Se fra i presunti rei vi sono dei magistrati, il senato può

destituirli, costringendoli a deporre i dritti e le insegne della

carica e decretarne l’affidamento in custodia ai più noti del partito

che à votato il _s. c. u._[216], mentre, in onore degli incaricati,

benemeriti della repressione, il senato può decretare un voto di plauso

e supplicazioni agli Dei[217].

Dietro incarico del presidente, alcuni tra i senatori redigono un

quotidiano verbale[218].

Esauriti tali preliminari, egli chiede al senato quale titolo di

reato creda di riscontrare negli atti, che s’addebitano agli imputati.

In genere, è facile prevederlo, si decideva di trattarsi di delitti

_contra rempublicam_. Nella stessa, o in una prossima seduta si veniva

quindi alla sentenza finale.

Il presidente, seguendo l’ordine di prammatica, cominciava

dall’interrogare il magistrato in designazione più elevato, discendendo

gerarchicamente ai senatori[219]. La pena poteva variare dalla morte

alla reclusione a vita, compresa la confisca e la interdizione dei

pubblici uffici[220]. Quando la discussione era esaurita, il presidente

stesso pigliava la parola per dichiarare a quale delle opinioni si

rimetteva, e per quali ragioni, o ne svolgeva una sua propria. Era

ammessa la replica e la modificazione delle proprie proposte.

Indi si veniva al voto. Se la pena approvata era la capitale, il

console o i pretori s’incaricavano della traduzione degli arrestati

nel carcere Mamertino, e quindi nel _locus_, che di poi si disse

_tullianum_, riserbato alle esecuzioni. Queste, col solito mezzo dello

strozzamento, venivano eseguite dai _tresviri capitales_. L’appello al

popolo era negato[221].

Il senato, in questa sua opera giudiziaria, nè avea competenza su reati

estranei a quelli, per cui il _s. c. u._ si era votato, nè emise mai

sentenze contumaciali. Catilina stesso, il quale andò immune da ogni

condanna, era già da L. Emilio Paolo stato accusato _de vi_[222], ma il

consesso senatorio non si arrogò mai il dritto di giudicarlo per tale

colpa, di cui del resto non si occuparono i tribunali ordinari. Il che

ci dà altresì agio a notare come, in simili momenti eccezionalissimi,

il reato minore potea essere trascurato, stante la necessità di

prevenire gli effetti di uno maggiore[223].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 41 / 80 题