IV.

Disgraziatamente non ebbero luogo che due soli processi, quello del

381 contro M. Manlio Capitolino e l’altro del 52 contro Clodiani e

Miloniani, dei quali il primo, per l’età in cui seguì, il secondo, per

le circostanze eccezionali, entro cui venne regolamentato, non possono

ritenersi come tipo dei processi possibili sotto l’impero del _s. c.

u._

Al 381 il giudizio fu, come in tempi normali, portato direttamente

dinnanzi alle centurie.

Livio confonde, o meglio non distingue quale parte vi abbiano avuto i

_tribuni plebis_ e i _tribuni militares consulari potestate_[200]. Noi

però, fondandoci sulla pratica dei tempi ordinari, possiamo ritenere,

che mentre i primi adunarono l’assemblea, furono i secondi a sostenervi

l’accusa.

Questa fu di alto tradimento (_regni crimen_). Stante la gravità

eccezionale della situazione, si fece quindi a meno della _quaestio_,

ma fu rispettato l’_ius provocationis_. Manlio potè produrre

testimoni a difesa, esporre le spoglie dei nemici vinti in guerra e

le onorificenze riportate, recitare la sua autodifesa. Se non che

i patrizi (siamo ancora nel cuore della lotta patrizio-plebea),

prevedendo favorevole all’imputato l’esito della causa, «_prodicta

die_»[201], tradussero, come vedemmo, l’accusato dinnanzi all’assemblea

delle curie.

Le modalità del nuovo processo, che, per la sua novità ci avrebbe

interessato molto più del primo, rimangono completamente oscure.

A condanna pronunziata, Manlio fu dai tribuni, (non si sa se dai

_militares c. p._ o dai plebei), precipitato dalla rupe Tarpea.

La sentenza implicò la demolizione delle case di Manlio[202], la

confisca dei beni, la distruzione delle effigie e la cancellazione del

suo nome, dovunque esso apparisse, insieme col divieto ai patrizi di

abitare sul Campidoglio, ove già Manlio aveva abitato[203].

Al 52, l’incaricato della repressione era un generale, i cui

sentimenti, non assolutamente benevoli verso il consesso e il partito,

che gli avea conferito i poteri straordinari, erano allora poco noti.

Egli[204] pensò dapprima a rivolgersi contro coloro, i quali, dopo

essere stati causa dei tumulti, aveano poi voluto la repressione

contro quegli altri, che ne erano rimasti vittime, e fece dal senato

qualificare i fatti accaduti, (uccisione di Clodio, incendio della

Curia, assalto alla casa dell’_interrex_), come reati «_contra

rempublicam_», attentati cioè alla sicurezza dello stato.

Ascritto tale valore politico agli atti commessi, in una legge

«_de vi_», che fece ratificare dal popolo, Pompeo stabilì che il

tribunale giudicante e la forma del processo riescissero, nelle

seguenti particolarità, diversi dagli altri ordinari e coesistenti

pei medesimi reati: 1) il presidente dovea venire eletto nei comizi,

ed essere un uomo consolare; 2) la scelta dei giudici dovea toccare

al plenipotenziario che, in numero di 360, li avrebbe tratti dai

tre ordini di cives, cui spettavano i giudizi (senatori, cavalieri,

_tribuni aerarii_); 3) la procedura del giudizio dovea essere più

sbrigativa della ordinaria; 4) le testimonianze e le prove doveano

precedere le accuse e le difese, ed esaurirsi entro quattro giorni; 5)

l’ultimo, il quinto, dovea riserbarsi al dibattimento e alla sentenza;

6) le orazioni d’accusa non doveano oltrepassare le due ore, tre quelle

di difesa; 7) dovea limitarsi il numero degli oratori, e vietarsi le

testimonianze generiche delle _laudationes_; 8) pena conforme al titolo

del reato dovea essere l’esilio perpetuo e la confisca dei beni; 9)

doveva infine, alle cause, contemplate dalla legge, esser concessa la

precedenza sulle altre pendenti[205].

Il processo contro Milone, per l’uccisione di Clodio, il più

importante, si svolse nel foro, il quale, a richiesta della difesa, fu,

sin dal secondo giorno, custodito dalle milizie di Pompeo.

Milone era stato colpito da quattro accuse: due _de vi_, giusta la

nuova legge di Pompeo e la legge Plauzia, una _de ambitu_ e una _de

sodaliciis_. Fu citato contemporaneamente pel primo e pel secondo

giudizio. Fattosi rappresentare da un amico, ottenne per quest’ultimo

una proroga, mentre egli stesso si era recato al primo tribunale _de

vi_.

Vi sostenevano l’accusa due nipoti del morto. Giusta le nuove

disposizioni, le testimonianze precessero il dibattimento. Assisteva

ogni giorno solo una parte dei giudici, che autenticavano con la loro

firma le deposizioni, già raccolte per iscritto, ed i verbali delle

sedute. L’ultimo giorno l’invito fu generale. Stavano apparecchiate tre

urne corrispondenti ai tre ordini di giudici, e 360 schede, portanti i

nomi dei medesimi, fra cui se ne estrassero 81.

Dopo il dibattito oratorio, si diede lettura del verbale di tutto il

processo. Indi seguì la _reiectio_, cioè a dire lo scarto di 15 giudici

per ciascuna delle parti, 5 per ogni ordine.

Ridotti così a 51, dopo avere giurato, segnarono ognuno il proprio voto

su apposite tavolette, indicando con la lettera C la condanna, con A

l’assoluzione.

Queste medesime norme eccezionali furono seguite nella procedura e

nella costituzione dei tribunali per gli altri processi _de vi_, salvo

quanto alla nomina del presidente, che Pompeo avea riserbato per sè,

come del pari per gli altri _de sodaliciis e de ambitu_, da giudicarsi

però rispettivamente colle ordinarie leggi _Licinia_[206], _Plautia_ e

_Lutatia_[207], _Baebia_, _Calpurnia_, _Tullia_, e _Aufidia_[208].

La nuova legge pompeiana, che stabiliva le nuove modalità pei processi

_de ambitu_, presentava altresì un valore retroattivo sino a diciotto

anni. Tutti poi codesti tribunali eccezionali, conforme alla pratica

ordinaria, e in opposizione, come vedremo, a quella del senato eretto

ad alta corte di giustizia, emanarono sentenze contumaciali.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 40 / 80 题