III.

A questi provvedimenti d’ordine generale ne seguono degli speciali, a

seconda dei casi.

Se si tratta di una guerra estera, i magistrati incaricati ànno anzi

tutto il dovere di affrontare in persona il nemico, ed accorrere

in aiuto degli eserciti pericolanti.[185] Ma, se ragioni più gravi

impongono la loro presenza in Roma, possono e debbono immediatamente

surrogare a se medesimi i migliori generali, anche se pel momento

questi siano semplici privati[186], conferendo loro l’_imperium_, senza

intervento dei comizi, per recarsi al campo appena sia loro concesso.

Non diversamente occorre che i magistrati si comportino nel caso

d’insurrezione dell’esercito di un generale romano. Indicono leve e

arrolamento di mercenarii; il senato designa i generali, servendosi

all’uopo di semplici privati, di pretori in funzione di governatori

o di proconsoli, di ritorno in Roma e rivestiti quindi dell’imperium

finchè non avessero varcato il _pomerium_[187]; ripartisce loro i vari

comandi militari[188], conferendo spesso ai proconsoli un _imperium_,

estendentesi a più _provinciae_ e superiore a quello dei governatori

ordinari[189]; preannunzia ed impone tasse private o municipali d’armi

e di denaro, espolia, occorrendo, i tesori dei templi[190]; mette

l’erario a disposizione dei bisogni della guerra, e, se la città è

in pericolo, trasmette direttamente le sue disposizioni ai soldati

residenti in essa, ed a quegli altri che è possibile procurare[191].

Più inusitate e complesse erano le misure, che sarebbero occorse per

un’agitazione interna (sedizione, insubordinazione di magistrati,

congiura, agitazione elettorale).

Nel primo e nell’ultimo caso, dopo il _s. c. u._, il senato era

deliberato a farla finita con la violenza.

I magistrati incaricati potevano in tal guisa contare sull’aiuto dei

senatori come corpo armato[192], a cui s’aggiungeva spesso l’ordine

equestre[193], senza che ciò li impedisse dall’emanare altresì un

proclama, nel quale s’invitavano a seguirli i cittadini, che avessero

voluto salva la republica[194].

Se il tempo non stringeva, potevano regolarmente indirsi nuove

leve[195].

Sui capi dei ribelli veniva posta una taglia[196]. Quest’esercito

improvvisato moveva contro i sediziosi insieme con le milizie, di cui

disponeva il console. Se tra questi erano dei magistrati, potevano

venire uccisi, coperti o no delle insegne della carica[197]. A strage

compiuta, si poteva vietare la sepoltura dei morti, interdire il

lutto alle mogli, privare i congiunti dei beni, dei dritti civili,

e spesso della vita[198]. I loro uccisori ricevevano le promesse

ricompense, e, se schiavi, il beneficio dell’affrancamento[199]. Dei

vivi, gli arrestati potevano impunemente venire trucidati in prigione o

sottoposti a ulteriore processo.

Passiamo quindi a studiare le modalità del giudizio, che in ispecial

modo suscitano la curiosità di noi moderni.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 39 / 80 题