A questi provvedimenti d’ordine generale ne seguono degli speciali, a
seconda dei casi.
Se si tratta di una guerra estera, i magistrati incaricati ànno anzi
tutto il dovere di affrontare in persona il nemico, ed accorrere
in aiuto degli eserciti pericolanti.[185] Ma, se ragioni più gravi
impongono la loro presenza in Roma, possono e debbono immediatamente
surrogare a se medesimi i migliori generali, anche se pel momento
questi siano semplici privati[186], conferendo loro l’_imperium_, senza
intervento dei comizi, per recarsi al campo appena sia loro concesso.
Non diversamente occorre che i magistrati si comportino nel caso
d’insurrezione dell’esercito di un generale romano. Indicono leve e
arrolamento di mercenarii; il senato designa i generali, servendosi
all’uopo di semplici privati, di pretori in funzione di governatori
o di proconsoli, di ritorno in Roma e rivestiti quindi dell’imperium
finchè non avessero varcato il _pomerium_[187]; ripartisce loro i vari
comandi militari[188], conferendo spesso ai proconsoli un _imperium_,
estendentesi a più _provinciae_ e superiore a quello dei governatori
ordinari[189]; preannunzia ed impone tasse private o municipali d’armi
e di denaro, espolia, occorrendo, i tesori dei templi[190]; mette
l’erario a disposizione dei bisogni della guerra, e, se la città è
in pericolo, trasmette direttamente le sue disposizioni ai soldati
residenti in essa, ed a quegli altri che è possibile procurare[191].
Più inusitate e complesse erano le misure, che sarebbero occorse per
un’agitazione interna (sedizione, insubordinazione di magistrati,
congiura, agitazione elettorale).
Nel primo e nell’ultimo caso, dopo il _s. c. u._, il senato era
deliberato a farla finita con la violenza.
I magistrati incaricati potevano in tal guisa contare sull’aiuto dei
senatori come corpo armato[192], a cui s’aggiungeva spesso l’ordine
equestre[193], senza che ciò li impedisse dall’emanare altresì un
proclama, nel quale s’invitavano a seguirli i cittadini, che avessero
voluto salva la republica[194].
Se il tempo non stringeva, potevano regolarmente indirsi nuove
leve[195].
Sui capi dei ribelli veniva posta una taglia[196]. Quest’esercito
improvvisato moveva contro i sediziosi insieme con le milizie, di cui
disponeva il console. Se tra questi erano dei magistrati, potevano
venire uccisi, coperti o no delle insegne della carica[197]. A strage
compiuta, si poteva vietare la sepoltura dei morti, interdire il
lutto alle mogli, privare i congiunti dei beni, dei dritti civili,
e spesso della vita[198]. I loro uccisori ricevevano le promesse
ricompense, e, se schiavi, il beneficio dell’affrancamento[199]. Dei
vivi, gli arrestati potevano impunemente venire trucidati in prigione o
sottoposti a ulteriore processo.
Passiamo quindi a studiare le modalità del giudizio, che in ispecial
modo suscitano la curiosità di noi moderni.