II.

Le misure da usare differiscono a seconda dei casi. Ne esistono però di

comuni. Votato il _s. c. u._, coloro, contro i quali tacitamente esso

era diretto, possono, se cittadini, venire dichiarati _hostes publici_,

con o senza riserva di riabilitazione, dietro resipiscenza entro un

dato termine,[164] o minacciati di tale dichiarazione, se non avessero

voluto sottomettersi agli ordini del senato[165].

Tale qualifica importava la messa al bando di tutte le garenzie dei

cittadini insieme con la necessità di una persecuzione militare[166].

Mi sono espresso in maniera da mostrare che io non ritengo codesta

misura inevitabilmente connessa al s. c. u., come fa il Willems[167],

e ciò perchè noi conosciamo dei _s. c. u.ª_, pei quali i presunti

colpevoli non furono punto dichiarati _hostes publici_, e delle

dichiarazioni di _hostes publici_ senza precedente, (spesso senza

conseguente), _s. c. u._

Non lo fu infatti C. Gracco, non Metello Nepote, non gli avversari

di Milone, non Celio Rufo, non Ottaviano. Il _s. c. u._ non è votato

perchè vi siano degli _hostes publici_, ma esservi degli _hostes

publici_ ne è uno dei casi che lo motivano. Al 43, votatosi il _s.

c. u._ contro Antonio, Cicerone si scalmanò invano fino alla XIVª

Filippica perchè costui fosse, insieme coll’esercito, dichiarato

_hostis publicus_.

Per contro, all’88, furono dichiarati _hostes publici_, senza

preventivo o successivo _s. c. u._, Sulpicio e Mario insieme con altri

dieci cittadini, Antonio dopo la sua prima campagna contro Bruto ed

Ottaviano, quando ogni misura eccezionale era scaduta, Lepido prima

della seconda guerra, che il senato affidava ad Ottaviano contro

Antonio, senza farvi nemmeno precedere un _s. c. u._[168]. Spesso,

sotto l’impero del _s. c. u._, si colpiscono colla dichiarazione di

_hostes publici_ persone imputate di torti estranei a quelli, che

aveano motivato la misura precedente. Tale fu il caso di P. Cornelio

Dolabella al 43[169].

D’altro canto, dopo la dichiarazione di _hostes publici_ insieme con

persone perseguitate secondo lo spirito di detta dichiarazione, noi ne

troviamo delle altre, per cui i suoi effetti si estinguono, direi così,

_lapsu memoriae_[170], ed altre, per cui ciò si ottiene solo previa una

legge centuriata, introdotta da un _s. c._[171].

Oltre alle dichiarazioni d’_hostes publici_, il senato poteva far

decretare dai capi del potere esecutivo l’armamento generale della

cittadinanza, il così detto _tumultus_ (= ταραχὴ [Dio — XXVII, 31; XLI,

3; XL VI, 29]).

Il _tumultus_, nei primi secoli della repubblica, veniva ordinato o dal

dittatore o dai magistrati ordinari, dietro un semplice _s. c._[172].

Nè questa consuetudine andò in disuso, come crede il Willems[173].

Ordinanze di _tumultus_, senza precedenti _s. c. u.ª_, ne furono

votate, tra le altre, durante la guerra sociale[174], durante le

ostilità del 43 fra Ottaviano ed Antonio[175], al 63 per la congiura

di Catilina[176]. Esse precedono o seguono il _s. c. u._, senza

regola prestabilita, e, se di consueto, coincidono con tali decisioni

senatorie, ciò avviene perchè anch’esse segnano il sovrastare di un

pericolo imminente.

Dopo il decreto, tutti i cittadini, indistintamente, anzichè al

disarmo, sono costretti a indossare il costume militare, il _sagum_,

e a pigliare le armi: i consoli, o chi per essi, ne dispensano nel

foro[177], e gli arrolati sono inscritti a seconda che vengono a dare

il nome. Dopo l’iscrizione, invece di prestare il giuramento personale

(_sacramentum_), giurano in massa (_coniuratio_).[178]

Si costituisce una guardia civica permanente, le cui pattuglie, sparse

per la città, sono comandate dai magistrati minori.

Il giuramento però non legava gl’inscritti che pel momento del

pericolo: erano volontari, che tornavano a casa senza bisogno di

congedo[179].

L’arrolamento poteva, anzichè da un magistrato, essere indetto da un

privato, ed allora, invece del _tumultus_, si avea l’_evocatio_[180].

Il decreto di _tumultus_ poteva, come era avvenuto in altri tempi,

accompagnarsi con quello di _iustitium_, che, colla sospensione

d’ogni affare pubblico e privato[181], avea lo scopo di facilitare

l’arrolamento. Ma questa seconda misura, forse per difetto delle fonti,

non v’è caso di _s. c. u._, nel quale ci si presenti.

Se sovrasta il pericolo di una guerra estera, o v’è grave sedizione

dell’esercito di un generale, deliberato a muovere contro Roma, il

senato può, anzichè _tumultus_, decretare che c’è vero e proprio

_bellum_[182], senza che questa differenza abbia più di un valore

morale.

Da ultimo, il senato può vestire le gramaglie o decretare lutto

pubblico[183].

Tutte queste misure particolari scadono contemporaneamente rispetto a

se medesime e rispetto alla principale[184].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 38 / 80 题