Le misure da usare differiscono a seconda dei casi. Ne esistono però di
comuni. Votato il _s. c. u._, coloro, contro i quali tacitamente esso
era diretto, possono, se cittadini, venire dichiarati _hostes publici_,
con o senza riserva di riabilitazione, dietro resipiscenza entro un
dato termine,[164] o minacciati di tale dichiarazione, se non avessero
voluto sottomettersi agli ordini del senato[165].
Tale qualifica importava la messa al bando di tutte le garenzie dei
cittadini insieme con la necessità di una persecuzione militare[166].
Mi sono espresso in maniera da mostrare che io non ritengo codesta
misura inevitabilmente connessa al s. c. u., come fa il Willems[167],
e ciò perchè noi conosciamo dei _s. c. u.ª_, pei quali i presunti
colpevoli non furono punto dichiarati _hostes publici_, e delle
dichiarazioni di _hostes publici_ senza precedente, (spesso senza
conseguente), _s. c. u._
Non lo fu infatti C. Gracco, non Metello Nepote, non gli avversari
di Milone, non Celio Rufo, non Ottaviano. Il _s. c. u._ non è votato
perchè vi siano degli _hostes publici_, ma esservi degli _hostes
publici_ ne è uno dei casi che lo motivano. Al 43, votatosi il _s.
c. u._ contro Antonio, Cicerone si scalmanò invano fino alla XIVª
Filippica perchè costui fosse, insieme coll’esercito, dichiarato
_hostis publicus_.
Per contro, all’88, furono dichiarati _hostes publici_, senza
preventivo o successivo _s. c. u._, Sulpicio e Mario insieme con altri
dieci cittadini, Antonio dopo la sua prima campagna contro Bruto ed
Ottaviano, quando ogni misura eccezionale era scaduta, Lepido prima
della seconda guerra, che il senato affidava ad Ottaviano contro
Antonio, senza farvi nemmeno precedere un _s. c. u._[168]. Spesso,
sotto l’impero del _s. c. u._, si colpiscono colla dichiarazione di
_hostes publici_ persone imputate di torti estranei a quelli, che
aveano motivato la misura precedente. Tale fu il caso di P. Cornelio
Dolabella al 43[169].
D’altro canto, dopo la dichiarazione di _hostes publici_ insieme con
persone perseguitate secondo lo spirito di detta dichiarazione, noi ne
troviamo delle altre, per cui i suoi effetti si estinguono, direi così,
_lapsu memoriae_[170], ed altre, per cui ciò si ottiene solo previa una
legge centuriata, introdotta da un _s. c._[171].
Oltre alle dichiarazioni d’_hostes publici_, il senato poteva far
decretare dai capi del potere esecutivo l’armamento generale della
cittadinanza, il così detto _tumultus_ (= ταραχὴ [Dio — XXVII, 31; XLI,
3; XL VI, 29]).
Il _tumultus_, nei primi secoli della repubblica, veniva ordinato o dal
dittatore o dai magistrati ordinari, dietro un semplice _s. c._[172].
Nè questa consuetudine andò in disuso, come crede il Willems[173].
Ordinanze di _tumultus_, senza precedenti _s. c. u.ª_, ne furono
votate, tra le altre, durante la guerra sociale[174], durante le
ostilità del 43 fra Ottaviano ed Antonio[175], al 63 per la congiura
di Catilina[176]. Esse precedono o seguono il _s. c. u._, senza
regola prestabilita, e, se di consueto, coincidono con tali decisioni
senatorie, ciò avviene perchè anch’esse segnano il sovrastare di un
pericolo imminente.
Dopo il decreto, tutti i cittadini, indistintamente, anzichè al
disarmo, sono costretti a indossare il costume militare, il _sagum_,
e a pigliare le armi: i consoli, o chi per essi, ne dispensano nel
foro[177], e gli arrolati sono inscritti a seconda che vengono a dare
il nome. Dopo l’iscrizione, invece di prestare il giuramento personale
(_sacramentum_), giurano in massa (_coniuratio_).[178]
Si costituisce una guardia civica permanente, le cui pattuglie, sparse
per la città, sono comandate dai magistrati minori.
Il giuramento però non legava gl’inscritti che pel momento del
pericolo: erano volontari, che tornavano a casa senza bisogno di
congedo[179].
L’arrolamento poteva, anzichè da un magistrato, essere indetto da un
privato, ed allora, invece del _tumultus_, si avea l’_evocatio_[180].
Il decreto di _tumultus_ poteva, come era avvenuto in altri tempi,
accompagnarsi con quello di _iustitium_, che, colla sospensione
d’ogni affare pubblico e privato[181], avea lo scopo di facilitare
l’arrolamento. Ma questa seconda misura, forse per difetto delle fonti,
non v’è caso di _s. c. u._, nel quale ci si presenti.
Se sovrasta il pericolo di una guerra estera, o v’è grave sedizione
dell’esercito di un generale, deliberato a muovere contro Roma, il
senato può, anzichè _tumultus_, decretare che c’è vero e proprio
_bellum_[182], senza che questa differenza abbia più di un valore
morale.
Da ultimo, il senato può vestire le gramaglie o decretare lutto
pubblico[183].
Tutte queste misure particolari scadono contemporaneamente rispetto a
se medesime e rispetto alla principale[184].