I.

Il nome, con cui i moderni hanno designato l’eccezionale misura

senatoria, è sconosciuto alla classicità. Nè può darsi diversamente,

poichè esso s’è formato e fissato dagli epiteti, con cui qualcuno

degli antichi l’à qualificato. Livio l’avea detto «_utimae semper

necessitatis_»; Cesare «_extremum atque ultimum s. c._,» e i moderni

l’hanno denominato l’«_estremo s. c._»: il _senatus consultum-ultimum_.

Il _s. c. u._ è votato nell’occasione di una guerra esterna, di

un’agitazione politica interna, di un’insurrezione armata di qualche

generale al di fuori della città, di una congiura, di una grave e

pericolosa violazione delle leggi esistenti da parte di un magistrato

civile, di una sedizione, etc.

Esso quindi, con le operazioni che inizia, colpisce nemici esteri ed

interni, privati e magistrati civili o militari.

Essendo un _s. c._, soggiaceva a tutte le modalità del medesimo.

Veniva inscritto e incorporato (_perscriptum_) insieme con gli

altri,[146] depositato _nell’aerarium Saturni_[147], trascritto in un

giornale officiale etc.

Se non che, pur essendo differente da quel genere di _s. c.ª_ i quali,

perchè votati in seguito a plebisciti, che delegano al senato la

decisione su date materie, non ammettevano intercessione di magistrati

o di tribuni,[148] esso la esclude _a priori_.

Benchè di ciò non abbiamo attestazione teorica alcuna, nè lo potremmo,

perchè non esiste legge, che autorizzi al _s. c. u._, ciò non pertanto,

possiamo dire di possederne la sicurezza più indiscutibile. Lo

comprova:

1. La costante assenza d’_intercessio_, persino in casi, nei quali i

minacciati erano, per esempio, i tribuni insieme con gl’interessi dei

rappresentati dai medesimi.

2. Il carattere, come vedremo, esecutorio, non già semplicemente

consultivo del medesimo.

3. Il dritto, che il senato s’arrogava o conferiva agli incaricati

di sospendere i magistrati sediziosi, nel cui novero sarebbero certo

entrati gli intercessori.

4. La sospensione di guarentige, ancora più importanti, quali la _lex

de provocatione_.

E mentre negli ultimi secoli della repubblica, che sono anche i più

frequenti di _s. c. u.ª_, il semplice _s. c._ non diveniva esecutorio,

se non dopo depositato nell’erario[149], il _s. c. u._ si considerava

tale sin dall’istante della sua votazione.

Siffatta misura non moveva sempre dai rapporti ufficiali del potere

esecutivo sulla situazione interna od estera dello stato.

Il più delle volte ci sfugge la persona, sulla cui domanda è stata

indetta l’assemblea senatoria, e, quando si pensa che questa spesso

votò dei _s. c. u.ª_, malgrado il sentimento dei magistrati, allora

investiti dell’_ius agendi cum patribus_, i quali avrebbero avuto

interesse di evitarne la decisione col non convocarla, non è ardito

supporre che codeste sedute si siano tenute dietro iniziativa di

qualche gruppo di senatori, forse dei _principes senatus_, i quali,

ogni qualvolta si tratta di votazioni di _senatus-consulta ultima_,

figurano tra le prime file dei combattenti.[150]

Tanto meno ci apparisce probabile che la convocazione sia stata

indetta dai capi del potere esecutivo, in quanto che, non essendo le

sedute senatorie regolate da un ordine del giorno qualsiasi, riesciva

agevolissimo da ogni questione particolare sollevare, quando si fosse

voluto, la domanda di votazione della temuta misura eccezionale.

Se, in tali casi, negli stati contemporanei, il potere esecutivo evita

scrupolosamente la convocazione delle assemblee legislative, le quali,

alla peggio, possono infliggergli un voto di biasimo, quanto più grave

tale convocazione non doveva riescire nello stato romano, dove non solo

l’onore, ma la vita del partito e degli amici politici dei magistrati

convocatori potevano per un simile atto correre il più grave dei

pericoli!

Mai però, è bene notarlo, la proposta partì direttamente da un

magistrato o da persona estranea al senato.

Occorrendo votare il _s. c. u._ in momenti di pericolo, il senato

poteva far ciò anche in ore estranee a quelle consentite dall’uso,[151]

per esempio di notte, facendosi spesso custodire da una guardia

ordinata all’uopo dal console,[152] nè curava che la sede dell’adunanza

fosse, come di regola, un tempio.[153]

La sua formola ci viene riferita variamente («_Videant_» o «_dent

operam consules etc. ne quid respublica detrimenti capiat_», «_ut

consules etc. armis rempublicam tuerentur_»; «_ut consules etc.

libertatem legesque manu defenderent_», «_ut cons. adhiberent operamque

darent_», «_ut imperium populi romani maiestasque conservaretur_»,

«_ut cons. rempublicam defenderent_»[154] etc.), salvochè tutte queste

formole, toltane la prima, non sono che rifacimenti o riferimenti

sommari della genuina, e di ciò ce ne assicura a più riprese

Dione.[155]

Il _s. c. u._ affida la difesa della repubblica a dei magistrati

forniti d’_imperium_, ordinari e straordinari, quali il _magister

equitum_[156] e i _tresviri reipublicae constituendae_, e, talvolta,

con essi ai tribuni.[157]

Essi vi sono nominati in ordine gerarchico: consoli, pretori, tribuni

etc. Se i consoli sono assenti,[158] si comincia dai pretori.

In mancanza dei consoli e dei pretori, vi si sostituisce l’_interrex_.

Possono aggiungervisi i proconsoli e i propretori.

Alle volte, il senato, anzichè incaricare altri magistrati, oltre ai

consoli, concede a questi la facoltà di aggregarsene.[159] Nel caso

però che il _s. c. u._ sia diretto contro dei magistrati, i colpiti si

ritengono esclusi dall’appello, che si fa al loro ordine.

Il senato può, insieme con l’incombenza della repressione, conferire ai

magistrati una nuova carica, che essi, salvo il caso di un’ordinanza

di _institium_, geriscono insieme con le loro specifiche attribuzioni

dei tempi normali. E se si tratta di magistrature collegiali, può anche

lasciare ai medesimi la scelta del collega. Così avvenne al 52, quando

Pompeo nominò console Q. Scipione[160].

Se i magistrati, o il principale tra essi, è assente da Roma nel giorno

della votazione, o, se la sicurezza della città lo richiede, il senato

può testimoniargli la costanza dei propri propositi e dei propri

desideri, riconfermandone l’incarico in una posteriore seduta, alla

quale egli abbia agio di partecipare.

Possono i magistrati rifiutarsi di assumere l’incarico loro affidato,

come lo possono rispetto al semplice _s. c._?[161]

È una questione, che ci è impossibile non lasciare insoluta, giacchè

l’unico fatto, che possa risolverla, è il rifiuto del console Muzio

Scevola al _s. c. u._, votato contro Tiberio Gracco, della cui realtà

storica non possiamo però vantare una sicurezza superiore ad ogni

dubbio.[162] Mario, piuttosto che venire a tale estremo, preferì

sacrificare i suoi amici politici.[163] Se non che, il tentato _s. c.

u._ contro Tiberio sta a provarci come un rifiuto del potere esecutivo

non costituiva un ostacolo alla esecuzione dei decreti del senato,

i quali perciò dimostrano di possedere quel valore esecutivo, che

caratterizza la nostra misura. Può anzi dirsi che tutti i magistrati,

sin dal giorno della votazione, vengano a stipulare il patto della loro

servitù col consiglio senatorio.

Questo moltiplica le sue sedute, le trasporta, in prossimità della

residenza dei generali, a cui à affidata la difesa della republica,

vi si fa custodire da picchetti armati, diramando ordini perentori

e inoppugnabili. Cosicchè tutti gli atti, successivi al _s. c. u._,

procedono e dai magistrati incaricati e dal senato, in maniera che le

attribuzioni degli uni vengono a confondersi promiscuamente con quelle

dell’altro.

Quest’ultimo avoca a sè tutti i poteri dello stato, e, se non legifera,

sospende le più salde guarentige della costituzione, e governa come in

base a delle leggi, che non formula, ma che esegue.

Tanta onnipotenza scema nel caso che l’incombenza della difesa sia

trasmessa a un generale. Allora questo, in realtà, s’impone al senato,

e occupa nella direzione del governo un posto superiore ai magistrati

civili.

Nè seguono conflitti di preminenza.

La sommissione a lui, che detiene la forza armata, si opera quasi

consenzientemente.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 37 / 80 题