Il nome, con cui i moderni hanno designato l’eccezionale misura
senatoria, è sconosciuto alla classicità. Nè può darsi diversamente,
poichè esso s’è formato e fissato dagli epiteti, con cui qualcuno
degli antichi l’à qualificato. Livio l’avea detto «_utimae semper
necessitatis_»; Cesare «_extremum atque ultimum s. c._,» e i moderni
l’hanno denominato l’«_estremo s. c._»: il _senatus consultum-ultimum_.
Il _s. c. u._ è votato nell’occasione di una guerra esterna, di
un’agitazione politica interna, di un’insurrezione armata di qualche
generale al di fuori della città, di una congiura, di una grave e
pericolosa violazione delle leggi esistenti da parte di un magistrato
civile, di una sedizione, etc.
Esso quindi, con le operazioni che inizia, colpisce nemici esteri ed
interni, privati e magistrati civili o militari.
Essendo un _s. c._, soggiaceva a tutte le modalità del medesimo.
Veniva inscritto e incorporato (_perscriptum_) insieme con gli
altri,[146] depositato _nell’aerarium Saturni_[147], trascritto in un
giornale officiale etc.
Se non che, pur essendo differente da quel genere di _s. c.ª_ i quali,
perchè votati in seguito a plebisciti, che delegano al senato la
decisione su date materie, non ammettevano intercessione di magistrati
o di tribuni,[148] esso la esclude _a priori_.
Benchè di ciò non abbiamo attestazione teorica alcuna, nè lo potremmo,
perchè non esiste legge, che autorizzi al _s. c. u._, ciò non pertanto,
possiamo dire di possederne la sicurezza più indiscutibile. Lo
comprova:
1. La costante assenza d’_intercessio_, persino in casi, nei quali i
minacciati erano, per esempio, i tribuni insieme con gl’interessi dei
rappresentati dai medesimi.
2. Il carattere, come vedremo, esecutorio, non già semplicemente
consultivo del medesimo.
3. Il dritto, che il senato s’arrogava o conferiva agli incaricati
di sospendere i magistrati sediziosi, nel cui novero sarebbero certo
entrati gli intercessori.
4. La sospensione di guarentige, ancora più importanti, quali la _lex
de provocatione_.
E mentre negli ultimi secoli della repubblica, che sono anche i più
frequenti di _s. c. u.ª_, il semplice _s. c._ non diveniva esecutorio,
se non dopo depositato nell’erario[149], il _s. c. u._ si considerava
tale sin dall’istante della sua votazione.
Siffatta misura non moveva sempre dai rapporti ufficiali del potere
esecutivo sulla situazione interna od estera dello stato.
Il più delle volte ci sfugge la persona, sulla cui domanda è stata
indetta l’assemblea senatoria, e, quando si pensa che questa spesso
votò dei _s. c. u.ª_, malgrado il sentimento dei magistrati, allora
investiti dell’_ius agendi cum patribus_, i quali avrebbero avuto
interesse di evitarne la decisione col non convocarla, non è ardito
supporre che codeste sedute si siano tenute dietro iniziativa di
qualche gruppo di senatori, forse dei _principes senatus_, i quali,
ogni qualvolta si tratta di votazioni di _senatus-consulta ultima_,
figurano tra le prime file dei combattenti.[150]
Tanto meno ci apparisce probabile che la convocazione sia stata
indetta dai capi del potere esecutivo, in quanto che, non essendo le
sedute senatorie regolate da un ordine del giorno qualsiasi, riesciva
agevolissimo da ogni questione particolare sollevare, quando si fosse
voluto, la domanda di votazione della temuta misura eccezionale.
Se, in tali casi, negli stati contemporanei, il potere esecutivo evita
scrupolosamente la convocazione delle assemblee legislative, le quali,
alla peggio, possono infliggergli un voto di biasimo, quanto più grave
tale convocazione non doveva riescire nello stato romano, dove non solo
l’onore, ma la vita del partito e degli amici politici dei magistrati
convocatori potevano per un simile atto correre il più grave dei
pericoli!
Mai però, è bene notarlo, la proposta partì direttamente da un
magistrato o da persona estranea al senato.
Occorrendo votare il _s. c. u._ in momenti di pericolo, il senato
poteva far ciò anche in ore estranee a quelle consentite dall’uso,[151]
per esempio di notte, facendosi spesso custodire da una guardia
ordinata all’uopo dal console,[152] nè curava che la sede dell’adunanza
fosse, come di regola, un tempio.[153]
La sua formola ci viene riferita variamente («_Videant_» o «_dent
operam consules etc. ne quid respublica detrimenti capiat_», «_ut
consules etc. armis rempublicam tuerentur_»; «_ut consules etc.
libertatem legesque manu defenderent_», «_ut cons. adhiberent operamque
darent_», «_ut imperium populi romani maiestasque conservaretur_»,
«_ut cons. rempublicam defenderent_»[154] etc.), salvochè tutte queste
formole, toltane la prima, non sono che rifacimenti o riferimenti
sommari della genuina, e di ciò ce ne assicura a più riprese
Dione.[155]
Il _s. c. u._ affida la difesa della repubblica a dei magistrati
forniti d’_imperium_, ordinari e straordinari, quali il _magister
equitum_[156] e i _tresviri reipublicae constituendae_, e, talvolta,
con essi ai tribuni.[157]
Essi vi sono nominati in ordine gerarchico: consoli, pretori, tribuni
etc. Se i consoli sono assenti,[158] si comincia dai pretori.
In mancanza dei consoli e dei pretori, vi si sostituisce l’_interrex_.
Possono aggiungervisi i proconsoli e i propretori.
Alle volte, il senato, anzichè incaricare altri magistrati, oltre ai
consoli, concede a questi la facoltà di aggregarsene.[159] Nel caso
però che il _s. c. u._ sia diretto contro dei magistrati, i colpiti si
ritengono esclusi dall’appello, che si fa al loro ordine.
Il senato può, insieme con l’incombenza della repressione, conferire ai
magistrati una nuova carica, che essi, salvo il caso di un’ordinanza
di _institium_, geriscono insieme con le loro specifiche attribuzioni
dei tempi normali. E se si tratta di magistrature collegiali, può anche
lasciare ai medesimi la scelta del collega. Così avvenne al 52, quando
Pompeo nominò console Q. Scipione[160].
Se i magistrati, o il principale tra essi, è assente da Roma nel giorno
della votazione, o, se la sicurezza della città lo richiede, il senato
può testimoniargli la costanza dei propri propositi e dei propri
desideri, riconfermandone l’incarico in una posteriore seduta, alla
quale egli abbia agio di partecipare.
Possono i magistrati rifiutarsi di assumere l’incarico loro affidato,
come lo possono rispetto al semplice _s. c._?[161]
È una questione, che ci è impossibile non lasciare insoluta, giacchè
l’unico fatto, che possa risolverla, è il rifiuto del console Muzio
Scevola al _s. c. u._, votato contro Tiberio Gracco, della cui realtà
storica non possiamo però vantare una sicurezza superiore ad ogni
dubbio.[162] Mario, piuttosto che venire a tale estremo, preferì
sacrificare i suoi amici politici.[163] Se non che, il tentato _s. c.
u._ contro Tiberio sta a provarci come un rifiuto del potere esecutivo
non costituiva un ostacolo alla esecuzione dei decreti del senato,
i quali perciò dimostrano di possedere quel valore esecutivo, che
caratterizza la nostra misura. Può anzi dirsi che tutti i magistrati,
sin dal giorno della votazione, vengano a stipulare il patto della loro
servitù col consiglio senatorio.
Questo moltiplica le sue sedute, le trasporta, in prossimità della
residenza dei generali, a cui à affidata la difesa della republica,
vi si fa custodire da picchetti armati, diramando ordini perentori
e inoppugnabili. Cosicchè tutti gli atti, successivi al _s. c. u._,
procedono e dai magistrati incaricati e dal senato, in maniera che le
attribuzioni degli uni vengono a confondersi promiscuamente con quelle
dell’altro.
Quest’ultimo avoca a sè tutti i poteri dello stato, e, se non legifera,
sospende le più salde guarentige della costituzione, e governa come in
base a delle leggi, che non formula, ma che esegue.
Tanta onnipotenza scema nel caso che l’incombenza della difesa sia
trasmessa a un generale. Allora questo, in realtà, s’impone al senato,
e occupa nella direzione del governo un posto superiore ai magistrati
civili.
Nè seguono conflitti di preminenza.
La sommissione a lui, che detiene la forza armata, si opera quasi
consenzientemente.