L’eredità di martirio, lasciata da Tiberio, fu raccolta dal fratello
Caio.[55]
Tribuno al 123, propose due leggi: 1) che, se il popolo avesse tolto di
carica qualche magistrato, costui non avrebbe potuto aspirare ad alcun
pubblico onore; 2) che, se un magistrato avesse colpito un cittadino
senza il giudizio di legge, il popolo sarebbe stato in diritto di
giudicare il magistrato medesimo.
L’una andava a colpire coloro che in avvenire si sarebbero comportati
al pari di Ottavio, il deposto da Tiberio; l’altra, gli esecutori
passati e futuri dei _s. c. u.ª._ Le due leggi furono seguite dalla
ripresentazione della scorsa legge agraria, la di cui applicazione era
caduta in non cale, tanto più che da cinque anni il senato avea tolto
al triumvirato esecutivo l’indispensabile potere giudiziario.
Ma Caio non si limitò a quest’opera, pressochè impersonale, e andò
via via colmando le lacune e ricorreggendo la legge in quei punti, che
richiedevano i nuovi bisogni.
Tiberio aveva mirato solo al rialzamento dei contadini, trascurando il
proletariato industriale. Si trattava nella sua legge di assegnare dei
latifondi ed era naturale che i preferiti fossero dei contadini.
Non avea toccato inoltre la questione delle terre demaniali date in
locazione, quali l’esteso _ager campanus_, nè consigliata la fondazione
di nuovi comuni (_coloniae_), là, dove le assegnazioni avrebbero avuto
luogo.
Caio concepì un sistema di colonizzazione in Italia e all’estero.
Al 123, pel suo collega Rubrio, proponeva la fondazione della colonia
di Cartagine; e, al 122 riesciva a fare approvare quella di due colonie
a Capua e a Taranto, composte di _cives romani_ e di _socii italici_,
rivestiti della cittadinanza romana.
Erano le prime colonie sprovviste di intendimenti militari e
strategici, che il governo romano permetteva; ed era la prima volta
che si adibiva alle assegnazioni coloniali anche l’_ager publicus_ in
locazione. L’estensione poi della concessione agl’Italici sanzionava
il loro dritto in maniera indiscutibile, come non era avvenuto per la
legge agraria di Tiberio; e costituiva un precedente per una riforma
politica, colla quale Caio sperava di guadagnare nuove forze alla
democrazia.
Infatti, alla fine dello stesso anno, propose la cittadinanza romana
pei _socii italici_, e la latina per gli Italici. Mentre il senato avea
stabilito il dominio dei nobiles romani a scapito dei proletari, dei
federati italici e dei soggetti nella penisola e fuori, non concedendo
a tutti uguale possibilità di conquiste politiche ed economiche, Caio
tentava di agitare contro la classe dominatrice tutte queste sfruttate
energie dello stato romano.
Alla legge agraria seguì una _frumentaria_, per la quale lo stato
si sarebbe dovuto obligare a fornire il frumento ai proletari della
capitale a 6 e 1/3 di asse (_seni et trientes_) per ogni moggio. A
conti fatti, con questa legge l’erario veniva a rimetterci più della
metà del valore del frumento; e ciò dava la misura esatta delle
strettezze, a cui il governo avea ridotto lo stato.
Queste riforme economico-sociali C. Gracco volle consolidare con delle
altre d’indole politica.
Tra queste rientrava la succitata, concernente i _socii italici_, di
cui abbiamo discorso.
Propose ed ottenne l’abbreviazione del decenne servizio militare, il
divieto d’arrolamento dei cittadini inferiori ai diciassette anni, e
l’indennizzo, da parte dello stato, delle spese pel vestiario, prima
detratte dal soldo.
Sin da Servio Tullio, la votazione nelle centurie si faceva
gerarchicamente per classi, fatto, che, da per se solo, bastava a
dar vittoria ai nobili. Più tardi, dalla prima delle medesime, si era
scelta la così detta _praerogativa_, una centuria, chiamata a votare
prima delle altre, la cui voce, essendo ritenuta un divino presagio,
avea un valore decisivo[56].
Caio propose che tale sistema di votazione fosse abolito, e, fra le
cinque classi, fossero tratte a sorte, tanto la _praerogativa_, quanto
le altre centurie, sinchè si fosse avuta la maggioranza[57].
La più importante tra le sue riforme non economiche riguardava però
l’amministrazione della giustizia.
Una sua legge sulla pena di morte vietava le sentenze capitali
contro i _cives_ romani, salvo in caso d’alto tradimento, e imponeva
l’obbligatoria ratificazione dei comizi.
Un’altra avea per obbietto la costituzione istessa dei tribunali
penali pei reati di azione pubblica. Essi erano composti unicamente
di senatori, tutti grossi proprietari, senza partecipazione alcuna
dell’altra frazione della classe, economicamente e politicamente
dominante, i cavalieri, ricchi capitalisti dediti alle speculazioni.
Una legge Claudia del 225 avea vietato alla nobiltà senatoria
l’esercizio del commercio, avendo così acuito quella rivalità fra i due
ordini, che già preesisteva per un antagonismo d’interessi economici.
I cavalieri infatti impiegavano i loro capitali in appalti d’ogni
genere, che ricevevano dallo stato, specie nelle province. Ma qui
appunto essi entravano in conflitto coi governatori, che non erano
se non componenti dell’ordine senatorio, specie a proposito della
riscossione dei tributi, e venivano giudicati nei tribunali della
capitale, tutti in mano dei senatori, e quindi favorevoli ad una delle
due parti litiganti.
Caio, intanto, era stato incaricato della fondazione della colonia
cartaginese.
Quando egli ritornò, era console L. Opimio, un secondo P. Nasica, il
quale, non solo avea annullato parecchie delle leggi Sempronie, ma
inquisiva sfavorevolmente sull’operato di Caio in Africa.
Un giorno di votazione, una tragica baruffa, provocata da uno dei
ministri del console, diede ai senatori l’occasione sospirata di usare
della violenza e votare il _s. c. u._, con cui si conferivano pieni
poteri ad Opimio[58] (121).
La dimane Caio Gracco era cadavere. Le case di molti dei suoi seguaci,
periti nella mischia, furono distrutte[59], i beni messi all’asta,
interdetto il lutto alle loro mogli. Il Tevere fu visto galleggiare di
ben 3000 cadaveri[60], e, dei superstiti, gli arrestati, per ordine di
Opimio, vennero tratti in carcere e strangolati[61].