III.

L’eredità di martirio, lasciata da Tiberio, fu raccolta dal fratello

Caio.[55]

Tribuno al 123, propose due leggi: 1) che, se il popolo avesse tolto di

carica qualche magistrato, costui non avrebbe potuto aspirare ad alcun

pubblico onore; 2) che, se un magistrato avesse colpito un cittadino

senza il giudizio di legge, il popolo sarebbe stato in diritto di

giudicare il magistrato medesimo.

L’una andava a colpire coloro che in avvenire si sarebbero comportati

al pari di Ottavio, il deposto da Tiberio; l’altra, gli esecutori

passati e futuri dei _s. c. u.ª._ Le due leggi furono seguite dalla

ripresentazione della scorsa legge agraria, la di cui applicazione era

caduta in non cale, tanto più che da cinque anni il senato avea tolto

al triumvirato esecutivo l’indispensabile potere giudiziario.

Ma Caio non si limitò a quest’opera, pressochè impersonale, e andò

via via colmando le lacune e ricorreggendo la legge in quei punti, che

richiedevano i nuovi bisogni.

Tiberio aveva mirato solo al rialzamento dei contadini, trascurando il

proletariato industriale. Si trattava nella sua legge di assegnare dei

latifondi ed era naturale che i preferiti fossero dei contadini.

Non avea toccato inoltre la questione delle terre demaniali date in

locazione, quali l’esteso _ager campanus_, nè consigliata la fondazione

di nuovi comuni (_coloniae_), là, dove le assegnazioni avrebbero avuto

luogo.

Caio concepì un sistema di colonizzazione in Italia e all’estero.

Al 123, pel suo collega Rubrio, proponeva la fondazione della colonia

di Cartagine; e, al 122 riesciva a fare approvare quella di due colonie

a Capua e a Taranto, composte di _cives romani_ e di _socii italici_,

rivestiti della cittadinanza romana.

Erano le prime colonie sprovviste di intendimenti militari e

strategici, che il governo romano permetteva; ed era la prima volta

che si adibiva alle assegnazioni coloniali anche l’_ager publicus_ in

locazione. L’estensione poi della concessione agl’Italici sanzionava

il loro dritto in maniera indiscutibile, come non era avvenuto per la

legge agraria di Tiberio; e costituiva un precedente per una riforma

politica, colla quale Caio sperava di guadagnare nuove forze alla

democrazia.

Infatti, alla fine dello stesso anno, propose la cittadinanza romana

pei _socii italici_, e la latina per gli Italici. Mentre il senato avea

stabilito il dominio dei nobiles romani a scapito dei proletari, dei

federati italici e dei soggetti nella penisola e fuori, non concedendo

a tutti uguale possibilità di conquiste politiche ed economiche, Caio

tentava di agitare contro la classe dominatrice tutte queste sfruttate

energie dello stato romano.

Alla legge agraria seguì una _frumentaria_, per la quale lo stato

si sarebbe dovuto obligare a fornire il frumento ai proletari della

capitale a 6 e 1/3 di asse (_seni et trientes_) per ogni moggio. A

conti fatti, con questa legge l’erario veniva a rimetterci più della

metà del valore del frumento; e ciò dava la misura esatta delle

strettezze, a cui il governo avea ridotto lo stato.

Queste riforme economico-sociali C. Gracco volle consolidare con delle

altre d’indole politica.

Tra queste rientrava la succitata, concernente i _socii italici_, di

cui abbiamo discorso.

Propose ed ottenne l’abbreviazione del decenne servizio militare, il

divieto d’arrolamento dei cittadini inferiori ai diciassette anni, e

l’indennizzo, da parte dello stato, delle spese pel vestiario, prima

detratte dal soldo.

Sin da Servio Tullio, la votazione nelle centurie si faceva

gerarchicamente per classi, fatto, che, da per se solo, bastava a

dar vittoria ai nobili. Più tardi, dalla prima delle medesime, si era

scelta la così detta _praerogativa_, una centuria, chiamata a votare

prima delle altre, la cui voce, essendo ritenuta un divino presagio,

avea un valore decisivo[56].

Caio propose che tale sistema di votazione fosse abolito, e, fra le

cinque classi, fossero tratte a sorte, tanto la _praerogativa_, quanto

le altre centurie, sinchè si fosse avuta la maggioranza[57].

La più importante tra le sue riforme non economiche riguardava però

l’amministrazione della giustizia.

Una sua legge sulla pena di morte vietava le sentenze capitali

contro i _cives_ romani, salvo in caso d’alto tradimento, e imponeva

l’obbligatoria ratificazione dei comizi.

Un’altra avea per obbietto la costituzione istessa dei tribunali

penali pei reati di azione pubblica. Essi erano composti unicamente

di senatori, tutti grossi proprietari, senza partecipazione alcuna

dell’altra frazione della classe, economicamente e politicamente

dominante, i cavalieri, ricchi capitalisti dediti alle speculazioni.

Una legge Claudia del 225 avea vietato alla nobiltà senatoria

l’esercizio del commercio, avendo così acuito quella rivalità fra i due

ordini, che già preesisteva per un antagonismo d’interessi economici.

I cavalieri infatti impiegavano i loro capitali in appalti d’ogni

genere, che ricevevano dallo stato, specie nelle province. Ma qui

appunto essi entravano in conflitto coi governatori, che non erano

se non componenti dell’ordine senatorio, specie a proposito della

riscossione dei tributi, e venivano giudicati nei tribunali della

capitale, tutti in mano dei senatori, e quindi favorevoli ad una delle

due parti litiganti.

Caio, intanto, era stato incaricato della fondazione della colonia

cartaginese.

Quando egli ritornò, era console L. Opimio, un secondo P. Nasica, il

quale, non solo avea annullato parecchie delle leggi Sempronie, ma

inquisiva sfavorevolmente sull’operato di Caio in Africa.

Un giorno di votazione, una tragica baruffa, provocata da uno dei

ministri del console, diede ai senatori l’occasione sospirata di usare

della violenza e votare il _s. c. u._, con cui si conferivano pieni

poteri ad Opimio[58] (121).

La dimane Caio Gracco era cadavere. Le case di molti dei suoi seguaci,

periti nella mischia, furono distrutte[59], i beni messi all’asta,

interdetto il lutto alle loro mogli. Il Tevere fu visto galleggiare di

ben 3000 cadaveri[60], e, dei superstiti, gli arrestati, per ordine di

Opimio, vennero tratti in carcere e strangolati[61].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 21 / 80 题