IV.

Si è dubitato di ambedue i precedenti _s. c. uª_ e per varie ragioni.

Il Mispoulet[25] vi sospetta un’invenzione aristocratica di tempi

posteriori, intesa a consolidare con la tradizione la legittimità di

una misura non riconosciuta mai come legale dai partiti democratici.

Il Mommsen[26] e il Willems[27] li ritengono un procronismo, 1) perchè

debolmente connessi col resto del racconto, 2) perchè, nell’un caso,

l’indizione delle leve, nell’altro, l’accusa tribunicia vengono, cosa

insolita, introdotti da un _s. c. u._

Non è male ripigliare in esame la questione, e, sopratutto, distinguere

il primo caso dal secondo.

Quanto al primo è a notare, come abbiamo fatto, che esso è l’unico

che sia stato suscitato da una guerra all’estero, cosa che però non

deve indurci in sospetto. Un provvedimento, che servì in origine a un

determinato scopo, può, per nuove condizioni sopraggiunte, venire usato

ad intendimenti opposti.

La dittatura implicava una perdita di tempo pericolosa. Occorreva che

il Senato proponesse ai consoli, spesso assenti, la sua decisione, che

questi designassero il candidato, e che i comizi ne ratificassero i

poteri.

In vista della salvezza della patria era senza confronto più agevole

trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città.

Livio, d’altronde, è troppo preciso ed esplicito, non subisce

contraddizioni nè sospetti di tendenziosità, ed è noto come ciò che

più l’onora, quale storico, è l’incapacità di dire il falso sapendolo

falso. A chi poi osservasse che anche Dionigi narra il fatto, ma senza

accenni ad alcun _s. c. u._, si dovrebbe rispondere che Dionigi non

conosce _s. c. u.ª_

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 14 / 80 题