V.

Meno evidente apparisce l’attendibilità della seconda menzione liviana.

1. Livio per l’anno precedente ci à fatto parola di un dittatore,

il cui ufficio, di regola semestrale[28], pare sia dovuto scadere

parecchio tempo prima del giorno della condanna di Manlio[29]. Ma Livio

stesso menziona, come avvenuta quest’anno, la nomina di un _magister

equitum_, C. Servilio,[30] che precede di poco la morte di Manlio.

Un _magister equitum_ presuppone un dittatore, il che esclude la

possibilità di un _s. c. u._

Sull’esistenza di un dittatore insiste Dione Cassio,[31] il quale

ricorda come tale Camillo, dittatore per la _quarta_ volta. Dione è

contraddetto da Livio, per cui la quarta dittatura di Camillo sarebbe

anteriore di parecchi anni[32]. Ma Plutarco, che adesso ricorda

Camillo come _tribunus militaris c. p._, e che, contrariamente a

Livio, ne riferisce la quarta dittatura come posteriore alla sedizione

manliana,[33] pone in suo luogo dittatore uno dei due Quinzii

Capitolini![34].

2. Nel liviano processo di Manlio pare non si sia venuto mai meno

alla concessione del dritto di _provocatio_, l’appello al popolo,

che è escluso recisamente dalla procedura giudiziaria esistente sotto

l’impero del _s. c. u._

Ma se da Livio, il solo a parlarci di tale concessione, passiamo

alle versioni, che, del giudizio e della fine di Manlio, ci dànno

Plutarco,[35] Dione,[36] Diodoro Siculo[37] e Dionigi,[38] siamo

costretti a dubitare gravemente dell’ammirata legalità.

Già Livio stesso ci avverte che, secondo alcuni annalisti, la condanna

sarebbe stata pronunziata dai _duoviri perduellionis_. Ma dalle altre

fonti si ricava altresì come i differimenti della sentenza siano stati

più di uno, e tutti, non già nello specioso intento di scansare la

vista del Campidoglio, (sarebbe bastato uno solo), ma allo scopo di

strappare ai giudici la condanna dell’imputato.

E il Niebuhur, sorpreso di ciò, fa, sulla dizione di Livio,

un’osservazione gravida di conseguenze. — Visti, dice Livio,

gli ostacoli, che alla condanna porgeva il primo consesso «cum

_centuriatim_ populus citaretur», Manlio fu portato dinnanzi al

«concilium populi». — Ma — osserva il Niebuhur — _concilium_ non è

che la riunione di una parte sola della nazione, non già di tutta la

nazione, come avviene pei comizi centuriati,[39] che «_nessun annalista

avrebbe_» così «denominati».[40] «Non vi è dubbio che le centurie»

«abbiano prosciolto» l’accusato; «e, se ci si dice che il giudizio fu

differito, non è che per soggiungere che il tribunale che lo condannò

fu sempre lo stesso».[41]

L’ultimo giudizio di Manlio dovette invece essere tenuto nell’assemblea

delle curie.

Poteva tutto ciò darsi senza provvedimenti eccezionali?

Nè durante i secoli dell’impero, nè tanto meno sotto la republica,

avevano i comizi curiati posseduto alcuna competenza giudiziaria. Nè,

se dittatore ci fosse stato, avrebbero i patrizi subito la necessità di

ricorrervi.[42]

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 15 / 80 题