Meno evidente apparisce l’attendibilità della seconda menzione liviana.
1. Livio per l’anno precedente ci à fatto parola di un dittatore,
il cui ufficio, di regola semestrale[28], pare sia dovuto scadere
parecchio tempo prima del giorno della condanna di Manlio[29]. Ma Livio
stesso menziona, come avvenuta quest’anno, la nomina di un _magister
equitum_, C. Servilio,[30] che precede di poco la morte di Manlio.
Un _magister equitum_ presuppone un dittatore, il che esclude la
possibilità di un _s. c. u._
Sull’esistenza di un dittatore insiste Dione Cassio,[31] il quale
ricorda come tale Camillo, dittatore per la _quarta_ volta. Dione è
contraddetto da Livio, per cui la quarta dittatura di Camillo sarebbe
anteriore di parecchi anni[32]. Ma Plutarco, che adesso ricorda
Camillo come _tribunus militaris c. p._, e che, contrariamente a
Livio, ne riferisce la quarta dittatura come posteriore alla sedizione
manliana,[33] pone in suo luogo dittatore uno dei due Quinzii
Capitolini![34].
2. Nel liviano processo di Manlio pare non si sia venuto mai meno
alla concessione del dritto di _provocatio_, l’appello al popolo,
che è escluso recisamente dalla procedura giudiziaria esistente sotto
l’impero del _s. c. u._
Ma se da Livio, il solo a parlarci di tale concessione, passiamo
alle versioni, che, del giudizio e della fine di Manlio, ci dànno
Plutarco,[35] Dione,[36] Diodoro Siculo[37] e Dionigi,[38] siamo
costretti a dubitare gravemente dell’ammirata legalità.
Già Livio stesso ci avverte che, secondo alcuni annalisti, la condanna
sarebbe stata pronunziata dai _duoviri perduellionis_. Ma dalle altre
fonti si ricava altresì come i differimenti della sentenza siano stati
più di uno, e tutti, non già nello specioso intento di scansare la
vista del Campidoglio, (sarebbe bastato uno solo), ma allo scopo di
strappare ai giudici la condanna dell’imputato.
E il Niebuhur, sorpreso di ciò, fa, sulla dizione di Livio,
un’osservazione gravida di conseguenze. — Visti, dice Livio,
gli ostacoli, che alla condanna porgeva il primo consesso «cum
_centuriatim_ populus citaretur», Manlio fu portato dinnanzi al
«concilium populi». — Ma — osserva il Niebuhur — _concilium_ non è
che la riunione di una parte sola della nazione, non già di tutta la
nazione, come avviene pei comizi centuriati,[39] che «_nessun annalista
avrebbe_» così «denominati».[40] «Non vi è dubbio che le centurie»
«abbiano prosciolto» l’accusato; «e, se ci si dice che il giudizio fu
differito, non è che per soggiungere che il tribunale che lo condannò
fu sempre lo stesso».[41]
L’ultimo giudizio di Manlio dovette invece essere tenuto nell’assemblea
delle curie.
Poteva tutto ciò darsi senza provvedimenti eccezionali?
Nè durante i secoli dell’impero, nè tanto meno sotto la republica,
avevano i comizi curiati posseduto alcuna competenza giudiziaria. Nè,
se dittatore ci fosse stato, avrebbero i patrizi subito la necessità di
ricorrervi.[42]