II.

M. Manlio è una delle figure più simpatiche della storia civile di

Roma, quantunque la sua biografia ci sia stata tramandata con una certa

ampiezza solo attraverso l’ostile narrazione di Livio.

I plebei, sia che si accetti l’opinione del Niebuhr,[7] del

Mispoulet[8] e del Becker,[9] che li considerano come i vinti di

Roma, sia quella del Mommsen[10] e del Willems,[11] per cui essi non

sarebbero se non una trasformazione della clientela, gli è chiaro

che nei rispetti economici debbano in ogni modo essere ritenuti come

una classe inferiore alla patrizia, la quale, per la limitazione dei

diritti civili, in cui era costretta, si trovava impotente a migliorare

la propria condizione.

Alla metà del sec. V., persino gli _aerarii_[12] erano stati sottoposti

all’obbligo del _tributum_ e del servizio militare.[13] Cosicchè,

mentre prima non erano tassati che i possessori di proprietà fondiaria,

ora l’imposta gravava su ogni forma di possessione.[14] Pare anzi

verisimile che quella degli _aerarii_ fosse ancora più grave che non

pel rimanente dei cittadini.[15] L’indennità personale, che, dopo la

guerra di Veio (406), veniva concessa alla fanteria, formata in massima

parte di plebei, subiva la detrazione delle spese per le forniture,[16]

e se l’introito dell’erario non era sufficiente, il _deficit_ veniva

tosto colmato da un’imposta sui medesimi.[17]

La ripartizione delle terre conquistate, unico beneficio che la romana

politica militaresca avrebbe potuto loro procurare, non era, nè in

dritto nè in fatto, uguale pei patrizi e pei plebei[18].

Al termine di ogni guerra essi ritrovavano i campi mal coltivati, i

fitti arretrati, l’azienda domestica in rovina, seppure — (allora le

guerre si combattevano in regioni limitrofe alla capitale) — i loro

beni non avessero patito saccheggi e devastazioni.

Così le lunghe campagne degli ultimi anni, la ricostruzione di Roma

in seguito all’invasione dei Galli, l’assenza d’ogni commercio aveano

sempre più imposto la necessità di contrarre debiti.

Per la classe governante questo era il mezzo migliore d’assoggettamento

della plebe, venendosi con le sue conseguenze alla espropriazione e

all’asservimento di metà dei cittadini.[19]

Troviamo infatti nelle XII tavole una legislazione severissima contro

i debitori. Il debitore insolvibile veniva, dietro sentenza del

magistrato competente (_manus iniectio_) messo nel dominio quiritario

del proprio creditore (_addictio_). Per dare agio al pagamento gli

si accordavano trenta giorni, trascorsi i quali, il creditore era in

facoltà di portare il debitore a casa sua, imprigionarlo, legarlo a

una gogna (_nervum_), tenervelo per il collo o pei piedi, caricarlo

di catene, e, per due mesi, cibarlo con una libbra di biada al giorno.

Poscia lo esponeva nel _comitium_ del foro per tre mercati consecutivi;

e, se nessuno avesse pagato, l’infelice soggiaceva alla vendita o

all’uccisione. Se i creditori erano più d’uno, potevano spartirsene le

membra in proporzione del loro credito.

Ma la forma di contratto, che troviamo allora più usitata, il debito

per _nexum_, dispensava dalla succennata procedura. Era desso un

surrogato della sentenza: il debitore s’impegnava come schiavo nel caso

d’insolvibilità, garanzia vivente del saldo della propria obbligazione.

Gli effetti penali del contratto si estendevano ai componenti la

famiglia del debitore. E, quando si riflette che negli ultimi tempi le

sentenze giudiziarie aveano reso suscettibili delle pene specifiche

pei debitori i reati per indennità o ammende non pagate, si capisce

facilmente quanto fosse divenuta penosa la condizione dei plebei.[20]

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 12 / 80 题