La più semplice e cauta definizione di _s. c. u._ è quella di misura
eccezionale di salute pubblica, per cui il Senato delega poteri
ugualmente eccezionali ai consoli, o, insieme con essi, ai tribuni e ad
altri magistrati rivestiti d’imperium, mediante la formula più usitata:
«_Videant consules ne quid respublica detrimenti capiat_».
I due primi _s. c. uª_ ci vengono ricordati da Livio, l’uno, come del
464 o 63, l’altro, come del 381 a. C.[3]
Narra egli[4] che al 464 erano consoli A. Postumio Albo e Spurio
Furio Fuso. A quest’ultimo toccò di guerreggiare contro gli Equi. Fu
data battaglia, mentre costoro saccheggiavano le terre degli Ernici:
l’esercito romano fu sconfitto e circondato insieme col console. Gli
Ernici portarono a Roma la triste notizia, e misero il Senato in tanto
spavento, che fu commesso all’altro console «_videre ne quid respublica
detrimenti capiat», «quae forma senatus consulti ultimas semper
necessitatis habita est_».
Fu allora ingiunto al console residente in Roma di recarsi, quanto
più celeremente potesse, in aiuto del collega; ma poscia si reputò
più opportuno farlo rimanere per l’arrolamento di tutti coloro «_qui
arma ferre possent_», e inviare in sua vece T. Quinzio, che l’anno
precedente avea guerreggiato contro gli Equi. Fatte le leve, Postumio
si recò al campo.[5]
Sarebbe questo — per dir così — un _s. c. u. rei gerundae causa_.[6]
Il secondo invece fu votato _seditionis causa_; e costituì uno degli
atti posteriori all’agitazione plebea del 382, capitanata da M. Manlio
Capitolino, il memorando salvatore del Campidoglio.