I.

La più semplice e cauta definizione di _s. c. u._ è quella di misura

eccezionale di salute pubblica, per cui il Senato delega poteri

ugualmente eccezionali ai consoli, o, insieme con essi, ai tribuni e ad

altri magistrati rivestiti d’imperium, mediante la formula più usitata:

«_Videant consules ne quid respublica detrimenti capiat_».

I due primi _s. c. uª_ ci vengono ricordati da Livio, l’uno, come del

464 o 63, l’altro, come del 381 a. C.[3]

Narra egli[4] che al 464 erano consoli A. Postumio Albo e Spurio

Furio Fuso. A quest’ultimo toccò di guerreggiare contro gli Equi. Fu

data battaglia, mentre costoro saccheggiavano le terre degli Ernici:

l’esercito romano fu sconfitto e circondato insieme col console. Gli

Ernici portarono a Roma la triste notizia, e misero il Senato in tanto

spavento, che fu commesso all’altro console «_videre ne quid respublica

detrimenti capiat», «quae forma senatus consulti ultimas semper

necessitatis habita est_».

Fu allora ingiunto al console residente in Roma di recarsi, quanto

più celeremente potesse, in aiuto del collega; ma poscia si reputò

più opportuno farlo rimanere per l’arrolamento di tutti coloro «_qui

arma ferre possent_», e inviare in sua vece T. Quinzio, che l’anno

precedente avea guerreggiato contro gli Equi. Fatte le leve, Postumio

si recò al campo.[5]

Sarebbe questo — per dir così — un _s. c. u. rei gerundae causa_.[6]

Il secondo invece fu votato _seditionis causa_; e costituì uno degli

atti posteriori all’agitazione plebea del 382, capitanata da M. Manlio

Capitolino, il memorando salvatore del Campidoglio.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 11 / 80 题