Non v’ha dubbio che molti nostri scritti dovettero andare smarriti sia

per l’incendio ordinato dal dissennato Califfo, della famosa biblioteca

di Alessandria, e sia per le tante peripezie sofferte dal popolo nostro,

posciachè nella Bibbia noi troviamo menzionate parecchie opere che non

possediamo. Si parla a mò d’esempio d’un libro intitolato «delle guerre

di Dio»; d’un altro delle «cronache dei re di Giuda e d’Israele»; di un

terzo intitolato «della rettitudine» che non è certo il libro che nella

letteratura nostra si conosce sotto tale titolo, e finalmente di tre

importantissimi lavori del re Salomone, il primo dei quali era una

diffusa storia sui regni animale e vegetale, il secondo una cantica di

mille e cinque (soggetti o capitoli), e il terzo una raccolta di tre

mila proverbi o favole.

La legge orale (_torà scebèal-pè_) non è che una spiegazione, un

commento, un’amplificazione alla legge scritta; e in molti casi

incontestabilmente necessaria per la retta intelligenza di molti riti

involti in una certa oscurità o appena in quella accennati¹⁰⁰.

¹⁰⁰ I Karaiti, setta ebraica naturalmente posteriore alla pubblicazione

della Misnà, e ridotta ora a pochi gregarii sparsi nella Russia,

che respinsero appunto ogni rabbinico insegnamento per mantenere

alla lettera tutti i riti mosaici; ci sono testimoni viventi della

stranezza di certi usi.

Così a cagione d’esempio essi usano, di non sortire affatto di casa

al sabbato e di non farvi accendere fuoco nelle loro abitazioni; di

portare il zizid nell’abito; di legare i Tefilim sulla mano; di non

praticare la visita nei visceri degli animali, nè ucciderli col

nostro sistema ecc.

Secondo la tradizione, questa spiegazione della legge scritta fu da Mosè

stesso insegnata oralmente a Giosuè, il quale, a sua volta, la trasmise

agli anziani. Questi poi la insegnarono ai profeti, e da questi venne

trasmessa ai membri della grande Assemblea. Il provvido e coraggioso

Rabbì Jeudà, chiamato per antonomasia «Rabenu akadoss» (il nostro

Maestro santo), nell’anno 180 dell’êra volgare la raccolse in un volume

detto Misnà (ripetizione o studio), poichè per la perdita della politica

indipendenza, per la dispersione d’Israele nei quattro angoli della

terra, e pel conseguente decadimento della letteratura nazionale, entrò

nell’animo degli uomini religiosi e pii la tema che col volgere degli

anni potesse andare alterata o dimenticata.

Il Talmud o Ghemarà diviso come la Misnà in sei trattati, oltre alle

sentenze, ai racconti, alle leggende religioso-morali che contiene in

gran copia; oltre alle preziose nozioni di storia contemporanea e scene

della vita domestica e sociale tanto del popolo nostro quanto delle

altre nazioni con cui avevano relazioni; è poi un diffuso e minutissimo

commentario della Misnà. In esso vengono scrupolosamente registrate

tutte le discussioni, che si può dire sopra ogni articolo della Misnà,

fecero le più famose accademie di Terra Santa e di Babilonia fino al

secolo V. Questa raccolta immensa fu compilata dai Rabbini Ravena e

Rav-assè.

*Archeologia.*

Termineremo ora la nostra breve rassegna delle leggi giudiziarie

mosaiche col ragionare delle leggi penali e della loro pratica

applicazione.

Le leggi penali di Mosè hanno per carattere generale l’_espiazione_ e il

_compenso_. Un dotto rabbino diceva, che il mondo poggia su tre basi: la

verità, la giustizia e la pace. È per questa ragione che un delitto di

qualunque specie esso sia intacca l’equilibrio _morale_ del civile

consorzio, il quale non può essere ristabilito che in seguito a una

condegna riparazione data alla società offesa mercè la _giustizia_, il

cui còmpito è appunto quello di ricondurre la pace ove fu turbata. Ma

posciachè non tutti i delitti portano un uguale sconcerto nell’armonia

del sociale consorzio, ne deve conseguire che la riparazione va graduata

al male fatto. La suprema riparazione reclamata dalla società

terribilmente offesa da un suo membro, è quella di respingerlo

assolutamente dal suo seno condannandolo alla _morte_. Nella

legislazione mosaica la morte veniva applicata in tre modi diversi: 1º

Colla _lapidazione_ (_sekilà_), che secondo la tradizione consisteva nel

gettare il paziente dall’altezza di un palco che distava da terra

l’altezza di due uomini, e poscia soffocarlo sotto un mucchio di pietre

che gli venivano gettate addosso; 2º Coll’_abbruciamento_ (_serefá_)

sull’applicazione del quale son diverse le opinioni. Taluni vogliono che

tale abbruciamento si consumasse sul cadavere dopo la lapidazione, e

altri credono che si strangolasse il paziente con un drappo, e poi gli

si colasse in gola del piombo fuso che gli bruciava gli intestini.

Secondo Giuseppe parrebbe che il paziente si abbruciasse vivo, perchè

egli sostiene che una figlia di Sacerdote che avesse mancato ai suoi

doveri d’innocenza, veniva abbruciata viva; 3º Colla _spada_ (_éreg_) la

cui applicazione ci è affatto ignota. I nostri Dottori ne aggiungono una

quarta, la _strangolazione_ (_hhenek_) della quale non ne troviamo

traccia nella Bibbia.

Dopo la pena di morte viene il così detto _Careth_ (distruzione o

stralciamento). La massima parte dei commentatori, ritengono che questa

pena non consistesse che in una divina minaccia, di colpire con una

morte immatura il trasgressore di qualcuna fra le leggi cerimoniali.

Altri ritengono invece che si sott’intendesse una specie di morte

civile, vale a dire la privazione dei diritti di cittadino per un tempo

determinato.

Vengono in terza linea le _pene corporali_, consistenti in colpi di

bastone che il paziente riceveva disteso boccone in terra. Tali pene,

che nelle nostre contrade vennero abolite ovunque (tranne in Inghilterra

per l’indisciplina militare), perchè ripugnanti alla nostra indole; non

avevano invece nulla d’umiliante presso gli antichi Ebrei, poichè

secondo i Rabbini lo stesso pontefice dopo d’avere ricevuta una di tali

pene per la sua trasgressione di qualche legge cerimoniale, rientrava

nelle sue altissime funzioni senza che la sua dignità ne soffrisse

minimamente.

Un’altra specie di pena viene da taluni classificata, impropriamente, in

questa categoria. Tale pena sarebbe quella risultante dal così detto:

_diritto del talione_, che preso alla lettera, consisterebbe

effettivamente nel fare subire al colpevole la mutilazione di quel

membro che deliberatamente troncò o rese inservibile al suo simile. Ma

tale interpretazione è insussistente affatto, perchè i nostri Dottori

affermano concordemente, che il legislatore non volle indicare per

nissun modo una vera amputazione nel corpo del delinquente, cosa questa

che non avrebbe avuto altro effetto oltre quella di dare una barbara

soddisfazione, ove fosse stato capace di provarla, al povero mutilato;

ma vi sott’intese invece un risarcimento materiale del danno

presuntivamente risultato, ciò che doveva recare al danneggiato una

soddisfazione di ben diversa natura!

Vengono poscia _l’ammenda_, che serviva all’espiazione di certi delitti

involontarii; e che variava secondo la loro gravita: e i _sacrifizii

d’espiazione_, che non erano altro che pene disciplinari ecclesiastiche,

a cui veniva sottomesso colui i cui peccati non erano di competenza

giuridica¹⁰¹.

¹⁰¹ I sacrifizii di cui le vittime non potevano essere scelte che nelle

seguenti specie di animali domestici, vale a dire: buoi, montoni,

agnelli, colombe e tortore, erano di diversa specie: 1º La _Olà_

(olocausto) parola derivante dal Greco _olos_ (tutto) e _kaio_

(bruccio) che veniva offerta quale sacrifizio quotidiano del

mattino e della sera, quale sacrifizio addizionale della festa, e

talvolta anche quale sacrifizio di privato. La vittima si

abbruciava totalmente tranne la pelle che apparteneva ai sacerdoti.

2º Il _Hhatath_ (sacrifizio per lo peccato), e l’_Assam_

(sacrifizio per la colpa) che si portavano per diversi peccati

volontarii od involontarii specificati dalla legge, nei quali

potevano incorrere tutti i fedeli, compresi il Principe e il

Pontefice.—L’infallibilità non è dote dell’uomo. Tutti possono

errare perchè tutti sottoposti alle stesse passioni e agitati da

consimili desiderii. Dio solo è perfetto, epperciò lui solo

infallibile.—Di questa specie di sacrifizii si abbruciavano le sole

parti grasse destinate all’altare, e il resto apparteneva

esclusivamente ai sacerdoti.

3º Il _Zìbahh asselamém_ (sacrifizio pacifico o di riconoscenza).

Il titolo stesso ne indica lo scopo. Erano sacrifizii che si

portavano per ricorrenze festive e in rendimento di grazie al

Signore per benefizii da lui ricevuti. Abbruciate le parti grasse

in onore di Dio, il resto veniva diviso tra i sacerdoti e gli

offerenti. I poveri e i forestieri erano quasi sempre invitati a

parteciparne.

Oltre a tali sacrifizii ve n’erano alcuni altri che chiameremo

circostanziali, quali sarebbero quelli pei peccati d’ignoranza del

popolo nelle varie feste dell’anno; quelli dei Nazireni

inavvertitamente resi impuri; quelli che portavano le persone

guarite dalla lebbra, ecc. Di questa specie di sacrifizii i due

seguenti meritano particolare menzione. Il primo è quello che

veniva immolato nel caso in cui si trovasse una persona assassinata

in mezzo ai campi senza che si fosse potuto scoprirne l’uccisore.

La legge ordinava che dato questo caso gli anziani e i giudici

sedenti in Gerusalemme, si portassero nel luogo ove era stato

consumato il reato e misurassero quale città fra quelle che

circondavano il cadavere, ne fosse la più vicina. Gli anziani della

città indicata, dovevano prendere una giovenca che non fosse stata

adoperata al lavoro, e che non avesse mai tirato al giogo. Dovevano

quindi condurla in una valle sassosa, non coltivata, nè seminata,

ed ivi ucciderla. Ciò fatto tutti gli anziani di quella città

dovevano lavarsi le mani nel sangue di quella giovenca e dire: «Le

mani nostre non versarono questo sangue e gli occhi nostri non

videro (chi lo versò)». E i sacerdoti e i leviti dicevano: «Deh o

Signore! perdona al popolo tuo Israele che liberasti (dalla

schiavitù egizia) e non porre in mezzo al tuo popolo Israele (la

colpa, la responsabilità del versato) sangue innocente».

Questa prescrizione fu probabilmente inspirata da due motivi: Il

primo valeva a raffermare la pena di morte di cui si era reso

meritevole l’assassino, il secondo serviva a mantenere negli animi

il dovuto orrore pel sangue versalo.

Il 2º era quello della così detta _vacca rossa_, perchè la scelta

della vacca la cui cenere doveva servire per la purificazione di

certe impurità, come quella di aver toccato un cadavere ecc. doveva

cadere su d’una che fosse totalmente rossa, senza difetti e che non

avesse mai portato giogo. Vogliono i commentatori che questa

disposizione, di cui non ci si dà il più piccolo schiarimento,

fosse consigliata a Mosè dal pensiero di espellere onninamente dal

cuore del popolo la tendenza all’adorazione della vacca, che come

si sa, era il principale oggetto del Culto degli Egiziani.

V’era pure la _minhhà_ (offerta) che per lo più si componeva di

fior di farina di frumento e d’olio d’oliva. Tale offerta era per

lo più accessoria delle vittime dei sacrifizii, ma pel povero

sostituiva le vittime stesse. Talvolta si offriva la farina pura,

versandovi entro dell’olio e mettendovi incenso, e talvolta se ne

facevano schiacciate azzime unte d’olio e cotte al forno o in su

una tegghia. Era obbligatorio mettervi sale quale segno di

un’alleanza durevole con Dio, detta _berith mélahh_, e proibito di

mescolarvi lievito o miele.

Quantunque dalla storia di Giuseppe risulti chiaramente che in Egitto

erano in uso le prigioni quale pena afflittiva, ciò non pertanto in

tutta la legislazione penale mosaica non ne troviamo fatto cenno, forse

perchè esse presentavano due gravi ostacoli per una nazione

eminentemente agricola quale era l’ebraica. Il primo era l’area occupata

da quei luoghi di pena, che veniva sottratta al lavoro e per conseguenza

al comune interesse; il secondo era la spesa ingente richiesta per la

custodia e pel vitto dei detenuti. Si riscontrano però nel Pentateuco

due esempii di detenzione preventiva: il primo in odio di un individuo

della tribù di Dan, nato da un’ebrea ammogliatasi ad un egiziano, che

litigando con altro ebreo aveva bestemmiato e maledetto il santissimo

nome di Dio; e il secondo verso di un altro che profanò il sabbato

portandosi a raccogliere legna; ma si capisce facilmente che ciò avvenne

nel solo intendimento di sapere da Dio, quale doveva essere il castigo

proporzionato alla loro diversa prevaricazione.

In processo di tempo essendosi fatta strada la corruzione e con essa i

delitti, che ne sono la conseguenza diretta, anche le prigioni trovarono

il loro posto come si può riconoscere dal fatto di Acabbo, il quale

stando per intraprendere una guerra, ordinò di incarcerare il profeta

che gli predisse la sua morte sulle alture di Galaad, luogo ove aveva

fatto assassinare l’innocente Naboth; e dalla storia di Geremia tenuto

in prigione perchè consigliava al popolo l’alleanza col re d’Assiria,

contro la volontà dei grandi dignitarii dello stato.

Non è nostro intendimento di passare in rassegna tutto il sistema penale

mosaico, perchè ci obbligherebbe ad allungarci oltre al nostro

proposito. Daremo soltanto alcune considerazioni generali che secondo

noi basteranno a dimostrare con esuberanza, che se tale sistema era

giustamente severo era però ben lontano di essere inumano come si

pretese da taluni, che lieti di poter affilare le loro armi contro Mosè,

si fermarono all’apparenza e trovando spesso ripetute le parole di

_morte_, di _sarà tagliato_ da mezzo il suo popolo, gridarono alla

barbarie.

Faremo notare anzitutto, che il parricidio non fu previsto da Mosè sia

perchè un delitto cotanto snaturato gli pareva forse impossibile, e sia

perchè aveva già stabilito la pena di morte per colui che avesse

soltanto battuto uno dei genitori.

La pena di morte era stabilita, come dicemmo, per l’idolatria; per chi

si dava alla negromanzia; pei violatori del sabbato; per l’omicida; per

chi commetteva certi atti contro natura; per chi rubava un uomo e lo

vendeva per ischiavo e per quel giovane che manifestava istinti cotanto

malvagi, da costringere i suoi stessi genitori di deferirlo ai

tribunali.

Quando un uomo veniva condannato a morte per omicidio nissun asilo

serviva a sottrarlo al rigore delle leggi. Ecco come si esprime la legge

stessa a questo proposito: «Quando un uomo avrà ucciso con

premeditazione un suo simile, da sopra il mio stesso altare lo prenderai

per farlo morire, perchè la terra contaminata dal sangue (innocente)

versato su d’essa, non può essere perdonata (purificarsi) se non col

sangue di chi lo versò».

Ma la lodevole severità della legge verso quei feroci che per malvagio

istinto si bruttavano le mani nel sangue dei loro simili, non escludeva

tutte quelle garanzie che reclama da un lato l’umanità, e dall’altro la

facilità di essere tratto in errore da una prima dolorosa impressione di

una sventura irreparabile, o dall’orrore istintivo che si prova

all’annunzio di una morte violenta. Un malaugurato accidente non può

forse cangiare in omicida l’uomo dotato di un cuore il più sensibile e

il più nobile? Ecco un esempio con cui Mosè dimostra la possibilità di

tale evento deplorevole: «Può succedere, dice egli, che un uomo si porti

alla selva per tagliare legna. Alza con forza la scure contro l’albero,

ma il ferro gli sfugge sventuratamente dalla mano e va a colpire un suo

compagno e lo uccide. Costui non può ritenersi reo di omicidio perchè

Dio stesso permise che tale morte avvenisse per sua mano». Ed ecco il

provvedimento col quale egli viene in soccorso dell’omicida

involontario.

Conviene sapere che ai tempi di cui parliamo esisteva, ed esiste

tuttavia presso gli Arabi, e presso parecchi altri popoli Orientali, un

uso che obbligava il parente d’un assassinato a vendicarne il sangue

uccidendo a sua volta l’assassino. Il parente su cui incombeva tale

dovere, nella Bibbia viene designato col nome di _goel adam_ (redentore

o vendicatore del sangue): e qualora vi avesse derogato veniva ritenuto

come un uomo senza onore.

Non potendo forse abolire quest’uso inveterato e universalmente

praticato, Mosè ne prevenne saggiamente i molti abusi a cui poteva dare

luogo. Egli stabilì sei città (tre per caduna estremità dello stato) che

chiamò _aré amiclath_ (città di rifugio), onde accogliere l’omicida

supposto involontario e proteggerlo contro il _goel adam_. Tutte le

città del regno dovevano avere una strada che tendesse ad una d’esse.

L’omicida veniva poscia deferito ai tribunali: se risultava colpevole

veniva consegnato nelle mani del _goel adam_ onde gli desse la morte; ma

se risultava innocente doveva restarsene nell’asilo che la legge gli

assegnava, sino alla morte del sommo sacerdote allora in uffizio;

trascorso il qual tempo egli poteva ritornare alla sua città in tutta

sicurezza, perchè il _goel_ aveva perduto ogni suo diritto.

Amministrazione della giustizia.

Dal sin qui detto noi abbiamo potuto convincerci tanto della semplicità

quanto della eccellenza del sistema giudizionario organizzato da Mosè.

Esso era infatti fondato sulle seguenti basi: 1ª sulla pubblicità dei

dibattimenti che è la più sicura garanzia della equità ed imparzialità

dei giudizii; 2ª sulla maggiore possibile libertà concessa al prevenuto

onde avesse mezzo di produrre qualunque prova a sua discolpa. Si noti

che presso gli Ebrei, come fors’anco presso gli altri popoli antichi,

non esisteva come nelle legislazioni Europee attuali un magistrato colla

missione (strana davvero) d’insinuare nei giudici la persuasione della

colpevolezza del pregiudicato; nè l’altro individuo quasi sempre

sconosciuto al colpevole colla missione (ancora più strana) di servirsi

d’ogni argomento oratorio onde pervenire ad ottenere lo scopo

diametralmente opposto, ovverossia persuadere i giudici dell’innocenza

di colui che si macchiò di delitti orrendi o almeno di attenuarne gli

effetti; 3ª sulla sincerità delle deposizioni dei testimonii sia

mediante l’applicazione al testimone falso della stessa pena di cui

sarebbe stato meritevole l’incriminato, e sia col costringerli ad essere

i primi a gettare le pietre contro il condannato. Questa disposizione fu

senza dubbio il motivo per cui le donne non potevano deporre in

tribunale; ed è un omaggio che la legge fa alla sensibilità e gentilezza

femminile, esonerandole da un dovere che avrebbe ripugnato al loro

carattere mite e dolce.

Esaminiamo ora come si procedeva in un giudizio di pena capitale.

Al giorno del giudizio si faceva comparire l’accusato, gli si leggeva

l’atto d’accusa, e i testimonii accusatori venivano successivamente

chiamati a deporre.

Ecco la stupenda ammonizione che il Presidente rivolgeva a ciascuno di

questi ultimi: «Bada! che noi non ti domandiamo che tu deponga nè su

conghietture, nè sulle pubbliche voci corse sull’accusato. Pensa che

pesa su te una responsabilità tremenda. L’affare di cui si tratta non è

affare di danaro pel quale si potrebbe sempre in qualche modo trovare un

risarcimento. Se tu fai condannare un uomo innocente il suo sangue e il

sangue della posterità ch’egli potrebbe dare alla patria, peserebbe su

te; e Dio te ne domanderebbe conto, come domandò conto a Caino del

sangue di Abele e del sangue dei figli che avrebbe generato».

Oltre alle donne non potevano attestare i fanciulli, gli schiavi, gli

uomini di cattiva riputazione, coloro che non erano in piena facoltà

mentale, nè coloro che erano stati condannati a pene corporali prima che

avessero subita la loro pena.

I testimonii dovevano certificare l’identità della persona, deporre sul

giorno, sull’ora e sulle circostanze del delitto. La menoma discordanza

tra i testimonii ne annullava pienamente il valore.

Dopo i testimonii a carico si sentivano i testimonii in favore. Finiti

gli interrogatorii si facevano allontanare tutti gli assistenti. Due

segretarii raccoglievano i voti: l’uno i favorevoli, l’altro i

contrarii. Se la maggioranza dei voti risultava favorevole l’accusato

veniva dichiarato innocente e rimesso immediatamente in libertà; se

invece la maggioranza gli era contraria, la seduta si dichiarava

sospesa, e differita al posdomani la lettura della sentenza.

I giudici dovevano occupare il giorno intermedio nel discutere tra loro

quella causa, e astenersi dai liquori e da cibo abbondante onde il loro

spirito si mantenesse libero e sereno. Al mattino del terzo giorno i

giudici dovevano raccogliersi nel tribunale e addivenire a nuova

votazione con questa clausola pietosa. Il giudice che aveva votato per

l’assoluzione non poteva darlo per la condanna; ma quello che viceversa

l’aveva dato per la condanna poteva ritirarlo e darlo per l’assoluzione.

Letta la sentenza di condanna due magistrati accompagnavano il

condannato al supplizio e i giudici se ne stavano in seduta permanente.

Un uffiziale con un drappo in mano stava all’entrata del tribunale,

mentrechè un altro uffiziale con un consimile drappo in mano, seguiva a

cavallo il condannato; e di tratto in tratto si rivolgeva verso il

primo. Se in questo frattempo qualcuno si fosse portato in tribunale a

deporre in favore del condannato, il primo agitava il suo drappo e il

condannato veniva ricondotto indietro fino alla quinta volta. Un araldo

precedeva pure il convoglio e di tratto in tratto gridava al popolo:

«Quest’uomo (tale figlio del tale) viene condotto al supplizio pel tale

delitto. I testimonii che deposero contro di lui sono i tali. Se

qualcuno ha qualche schiarimento a dare in di lui favore si affretti». I

magistrati che accompagnavano il paziente lo consigliavano a confessare

il suo delitto, e a poca distanza dal luogo del supplizio, gli

somministravano un beveraggio stupefattivo onde rendergli meno

spaventevole l’avvicinarsi della morte.

Dopo l’esecuzione, il cadavere veniva tolto alla vista del pubblico e

reso ai suoi parenti, onde provvedessero alla sua sepoltura. Questi ne

potevano deplorare la perdita, ma senza quei segni pubblici di dolore,

da noi già notati, che si facevano per gli altri defunti. Anzi a

pubblica dimostrazione di omaggio al pronunciato del tribunale, alla

inconcussa fede nella onestà e sapienza dei giudici; la prima volta che

i parenti del giustiziato s’imbattevano nei giudici e nei testimoni

dovevano precedere a salutarli e dirigere loro le seguenti parole: «Noi

non conserviamo verso di voi verun risentimento; sappiamo che voi avete

agito lealmente secondo il diritto».

————

ADAR (_Febbraio-Marzo_).

Due avvenimenti importantissimi registra la storia nostra in questo

ultimo mese dell’anno: uno decisamente nefasto, e l’altro, quantunque

minacciasse di irreparabile rovina il popolo nostro, la Provvidenza che

in ogni tempo vegliò e veglia con particolare sollecitudine ed amore

alla sua esistenza; sventò i consigli dei suoi nemici, e facendo

trionfare la verità e la giustizia lo cangiò in una lieta e festiva

commemorazione. Consiste il primo nella ricorrenza della morte di Mosè,

avvenuta (secondo quanto ci insegna la tradizione) il sette Adar, il

giorno anniversario della sua nascita, quarantanni dopo l’uscita

d’Egitto e centoventesimo della sua età.

I mesi dell'anno ebraico · 第 17 / 19 段