per l’incendio ordinato dal dissennato Califfo, della famosa biblioteca
di Alessandria, e sia per le tante peripezie sofferte dal popolo nostro,
posciachè nella Bibbia noi troviamo menzionate parecchie opere che non
possediamo. Si parla a mò d’esempio d’un libro intitolato «delle guerre
di Dio»; d’un altro delle «cronache dei re di Giuda e d’Israele»; di un
terzo intitolato «della rettitudine» che non è certo il libro che nella
letteratura nostra si conosce sotto tale titolo, e finalmente di tre
importantissimi lavori del re Salomone, il primo dei quali era una
diffusa storia sui regni animale e vegetale, il secondo una cantica di
mille e cinque (soggetti o capitoli), e il terzo una raccolta di tre
mila proverbi o favole.
La legge orale (_torà scebèal-pè_) non è che una spiegazione, un
commento, un’amplificazione alla legge scritta; e in molti casi
incontestabilmente necessaria per la retta intelligenza di molti riti
involti in una certa oscurità o appena in quella accennati¹⁰⁰.
¹⁰⁰ I Karaiti, setta ebraica naturalmente posteriore alla pubblicazione
della Misnà, e ridotta ora a pochi gregarii sparsi nella Russia,
che respinsero appunto ogni rabbinico insegnamento per mantenere
alla lettera tutti i riti mosaici; ci sono testimoni viventi della
stranezza di certi usi.
Così a cagione d’esempio essi usano, di non sortire affatto di casa
al sabbato e di non farvi accendere fuoco nelle loro abitazioni; di
portare il zizid nell’abito; di legare i Tefilim sulla mano; di non
praticare la visita nei visceri degli animali, nè ucciderli col
nostro sistema ecc.
Secondo la tradizione, questa spiegazione della legge scritta fu da Mosè
stesso insegnata oralmente a Giosuè, il quale, a sua volta, la trasmise
agli anziani. Questi poi la insegnarono ai profeti, e da questi venne
trasmessa ai membri della grande Assemblea. Il provvido e coraggioso
Rabbì Jeudà, chiamato per antonomasia «Rabenu akadoss» (il nostro
Maestro santo), nell’anno 180 dell’êra volgare la raccolse in un volume
detto Misnà (ripetizione o studio), poichè per la perdita della politica
indipendenza, per la dispersione d’Israele nei quattro angoli della
terra, e pel conseguente decadimento della letteratura nazionale, entrò
nell’animo degli uomini religiosi e pii la tema che col volgere degli
anni potesse andare alterata o dimenticata.
Il Talmud o Ghemarà diviso come la Misnà in sei trattati, oltre alle
sentenze, ai racconti, alle leggende religioso-morali che contiene in
gran copia; oltre alle preziose nozioni di storia contemporanea e scene
della vita domestica e sociale tanto del popolo nostro quanto delle
altre nazioni con cui avevano relazioni; è poi un diffuso e minutissimo
commentario della Misnà. In esso vengono scrupolosamente registrate
tutte le discussioni, che si può dire sopra ogni articolo della Misnà,
fecero le più famose accademie di Terra Santa e di Babilonia fino al
secolo V. Questa raccolta immensa fu compilata dai Rabbini Ravena e
Rav-assè.
*Archeologia.*
Termineremo ora la nostra breve rassegna delle leggi giudiziarie
mosaiche col ragionare delle leggi penali e della loro pratica
applicazione.
Le leggi penali di Mosè hanno per carattere generale l’_espiazione_ e il
_compenso_. Un dotto rabbino diceva, che il mondo poggia su tre basi: la
verità, la giustizia e la pace. È per questa ragione che un delitto di
qualunque specie esso sia intacca l’equilibrio _morale_ del civile
consorzio, il quale non può essere ristabilito che in seguito a una
condegna riparazione data alla società offesa mercè la _giustizia_, il
cui còmpito è appunto quello di ricondurre la pace ove fu turbata. Ma
posciachè non tutti i delitti portano un uguale sconcerto nell’armonia
del sociale consorzio, ne deve conseguire che la riparazione va graduata
al male fatto. La suprema riparazione reclamata dalla società
terribilmente offesa da un suo membro, è quella di respingerlo
assolutamente dal suo seno condannandolo alla _morte_. Nella
legislazione mosaica la morte veniva applicata in tre modi diversi: 1º
Colla _lapidazione_ (_sekilà_), che secondo la tradizione consisteva nel
gettare il paziente dall’altezza di un palco che distava da terra
l’altezza di due uomini, e poscia soffocarlo sotto un mucchio di pietre
che gli venivano gettate addosso; 2º Coll’_abbruciamento_ (_serefá_)
sull’applicazione del quale son diverse le opinioni. Taluni vogliono che
tale abbruciamento si consumasse sul cadavere dopo la lapidazione, e
altri credono che si strangolasse il paziente con un drappo, e poi gli
si colasse in gola del piombo fuso che gli bruciava gli intestini.
Secondo Giuseppe parrebbe che il paziente si abbruciasse vivo, perchè
egli sostiene che una figlia di Sacerdote che avesse mancato ai suoi
doveri d’innocenza, veniva abbruciata viva; 3º Colla _spada_ (_éreg_) la
cui applicazione ci è affatto ignota. I nostri Dottori ne aggiungono una
quarta, la _strangolazione_ (_hhenek_) della quale non ne troviamo
traccia nella Bibbia.
Dopo la pena di morte viene il così detto _Careth_ (distruzione o
stralciamento). La massima parte dei commentatori, ritengono che questa
pena non consistesse che in una divina minaccia, di colpire con una
morte immatura il trasgressore di qualcuna fra le leggi cerimoniali.
Altri ritengono invece che si sott’intendesse una specie di morte
civile, vale a dire la privazione dei diritti di cittadino per un tempo
determinato.
Vengono in terza linea le _pene corporali_, consistenti in colpi di
bastone che il paziente riceveva disteso boccone in terra. Tali pene,
che nelle nostre contrade vennero abolite ovunque (tranne in Inghilterra
per l’indisciplina militare), perchè ripugnanti alla nostra indole; non
avevano invece nulla d’umiliante presso gli antichi Ebrei, poichè
secondo i Rabbini lo stesso pontefice dopo d’avere ricevuta una di tali
pene per la sua trasgressione di qualche legge cerimoniale, rientrava
nelle sue altissime funzioni senza che la sua dignità ne soffrisse
minimamente.
Un’altra specie di pena viene da taluni classificata, impropriamente, in
questa categoria. Tale pena sarebbe quella risultante dal così detto:
_diritto del talione_, che preso alla lettera, consisterebbe
effettivamente nel fare subire al colpevole la mutilazione di quel
membro che deliberatamente troncò o rese inservibile al suo simile. Ma
tale interpretazione è insussistente affatto, perchè i nostri Dottori
affermano concordemente, che il legislatore non volle indicare per
nissun modo una vera amputazione nel corpo del delinquente, cosa questa
che non avrebbe avuto altro effetto oltre quella di dare una barbara
soddisfazione, ove fosse stato capace di provarla, al povero mutilato;
ma vi sott’intese invece un risarcimento materiale del danno
presuntivamente risultato, ciò che doveva recare al danneggiato una
soddisfazione di ben diversa natura!
Vengono poscia _l’ammenda_, che serviva all’espiazione di certi delitti
involontarii; e che variava secondo la loro gravita: e i _sacrifizii
d’espiazione_, che non erano altro che pene disciplinari ecclesiastiche,
a cui veniva sottomesso colui i cui peccati non erano di competenza
giuridica¹⁰¹.
¹⁰¹ I sacrifizii di cui le vittime non potevano essere scelte che nelle
seguenti specie di animali domestici, vale a dire: buoi, montoni,
agnelli, colombe e tortore, erano di diversa specie: 1º La _Olà_
(olocausto) parola derivante dal Greco _olos_ (tutto) e _kaio_
(bruccio) che veniva offerta quale sacrifizio quotidiano del
mattino e della sera, quale sacrifizio addizionale della festa, e
talvolta anche quale sacrifizio di privato. La vittima si
abbruciava totalmente tranne la pelle che apparteneva ai sacerdoti.
2º Il _Hhatath_ (sacrifizio per lo peccato), e l’_Assam_
(sacrifizio per la colpa) che si portavano per diversi peccati
volontarii od involontarii specificati dalla legge, nei quali
potevano incorrere tutti i fedeli, compresi il Principe e il
Pontefice.—L’infallibilità non è dote dell’uomo. Tutti possono
errare perchè tutti sottoposti alle stesse passioni e agitati da
consimili desiderii. Dio solo è perfetto, epperciò lui solo
infallibile.—Di questa specie di sacrifizii si abbruciavano le sole
parti grasse destinate all’altare, e il resto apparteneva
esclusivamente ai sacerdoti.
3º Il _Zìbahh asselamém_ (sacrifizio pacifico o di riconoscenza).
Il titolo stesso ne indica lo scopo. Erano sacrifizii che si
portavano per ricorrenze festive e in rendimento di grazie al
Signore per benefizii da lui ricevuti. Abbruciate le parti grasse
in onore di Dio, il resto veniva diviso tra i sacerdoti e gli
offerenti. I poveri e i forestieri erano quasi sempre invitati a
parteciparne.
Oltre a tali sacrifizii ve n’erano alcuni altri che chiameremo
circostanziali, quali sarebbero quelli pei peccati d’ignoranza del
popolo nelle varie feste dell’anno; quelli dei Nazireni
inavvertitamente resi impuri; quelli che portavano le persone
guarite dalla lebbra, ecc. Di questa specie di sacrifizii i due
seguenti meritano particolare menzione. Il primo è quello che
veniva immolato nel caso in cui si trovasse una persona assassinata
in mezzo ai campi senza che si fosse potuto scoprirne l’uccisore.
La legge ordinava che dato questo caso gli anziani e i giudici
sedenti in Gerusalemme, si portassero nel luogo ove era stato
consumato il reato e misurassero quale città fra quelle che
circondavano il cadavere, ne fosse la più vicina. Gli anziani della
città indicata, dovevano prendere una giovenca che non fosse stata
adoperata al lavoro, e che non avesse mai tirato al giogo. Dovevano
quindi condurla in una valle sassosa, non coltivata, nè seminata,
ed ivi ucciderla. Ciò fatto tutti gli anziani di quella città
dovevano lavarsi le mani nel sangue di quella giovenca e dire: «Le
mani nostre non versarono questo sangue e gli occhi nostri non
videro (chi lo versò)». E i sacerdoti e i leviti dicevano: «Deh o
Signore! perdona al popolo tuo Israele che liberasti (dalla
schiavitù egizia) e non porre in mezzo al tuo popolo Israele (la
colpa, la responsabilità del versato) sangue innocente».
Questa prescrizione fu probabilmente inspirata da due motivi: Il
primo valeva a raffermare la pena di morte di cui si era reso
meritevole l’assassino, il secondo serviva a mantenere negli animi
il dovuto orrore pel sangue versalo.
Il 2º era quello della così detta _vacca rossa_, perchè la scelta
della vacca la cui cenere doveva servire per la purificazione di
certe impurità, come quella di aver toccato un cadavere ecc. doveva
cadere su d’una che fosse totalmente rossa, senza difetti e che non
avesse mai portato giogo. Vogliono i commentatori che questa
disposizione, di cui non ci si dà il più piccolo schiarimento,
fosse consigliata a Mosè dal pensiero di espellere onninamente dal
cuore del popolo la tendenza all’adorazione della vacca, che come
si sa, era il principale oggetto del Culto degli Egiziani.
V’era pure la _minhhà_ (offerta) che per lo più si componeva di
fior di farina di frumento e d’olio d’oliva. Tale offerta era per
lo più accessoria delle vittime dei sacrifizii, ma pel povero
sostituiva le vittime stesse. Talvolta si offriva la farina pura,
versandovi entro dell’olio e mettendovi incenso, e talvolta se ne
facevano schiacciate azzime unte d’olio e cotte al forno o in su
una tegghia. Era obbligatorio mettervi sale quale segno di
un’alleanza durevole con Dio, detta _berith mélahh_, e proibito di
mescolarvi lievito o miele.
Quantunque dalla storia di Giuseppe risulti chiaramente che in Egitto
erano in uso le prigioni quale pena afflittiva, ciò non pertanto in
tutta la legislazione penale mosaica non ne troviamo fatto cenno, forse
perchè esse presentavano due gravi ostacoli per una nazione
eminentemente agricola quale era l’ebraica. Il primo era l’area occupata
da quei luoghi di pena, che veniva sottratta al lavoro e per conseguenza
al comune interesse; il secondo era la spesa ingente richiesta per la
custodia e pel vitto dei detenuti. Si riscontrano però nel Pentateuco
due esempii di detenzione preventiva: il primo in odio di un individuo
della tribù di Dan, nato da un’ebrea ammogliatasi ad un egiziano, che
litigando con altro ebreo aveva bestemmiato e maledetto il santissimo
nome di Dio; e il secondo verso di un altro che profanò il sabbato
portandosi a raccogliere legna; ma si capisce facilmente che ciò avvenne
nel solo intendimento di sapere da Dio, quale doveva essere il castigo
proporzionato alla loro diversa prevaricazione.
In processo di tempo essendosi fatta strada la corruzione e con essa i
delitti, che ne sono la conseguenza diretta, anche le prigioni trovarono
il loro posto come si può riconoscere dal fatto di Acabbo, il quale
stando per intraprendere una guerra, ordinò di incarcerare il profeta
che gli predisse la sua morte sulle alture di Galaad, luogo ove aveva
fatto assassinare l’innocente Naboth; e dalla storia di Geremia tenuto
in prigione perchè consigliava al popolo l’alleanza col re d’Assiria,
contro la volontà dei grandi dignitarii dello stato.
Non è nostro intendimento di passare in rassegna tutto il sistema penale
mosaico, perchè ci obbligherebbe ad allungarci oltre al nostro
proposito. Daremo soltanto alcune considerazioni generali che secondo
noi basteranno a dimostrare con esuberanza, che se tale sistema era
giustamente severo era però ben lontano di essere inumano come si
pretese da taluni, che lieti di poter affilare le loro armi contro Mosè,
si fermarono all’apparenza e trovando spesso ripetute le parole di
_morte_, di _sarà tagliato_ da mezzo il suo popolo, gridarono alla
barbarie.
Faremo notare anzitutto, che il parricidio non fu previsto da Mosè sia
perchè un delitto cotanto snaturato gli pareva forse impossibile, e sia
perchè aveva già stabilito la pena di morte per colui che avesse
soltanto battuto uno dei genitori.
La pena di morte era stabilita, come dicemmo, per l’idolatria; per chi
si dava alla negromanzia; pei violatori del sabbato; per l’omicida; per
chi commetteva certi atti contro natura; per chi rubava un uomo e lo
vendeva per ischiavo e per quel giovane che manifestava istinti cotanto
malvagi, da costringere i suoi stessi genitori di deferirlo ai
tribunali.
Quando un uomo veniva condannato a morte per omicidio nissun asilo
serviva a sottrarlo al rigore delle leggi. Ecco come si esprime la legge
stessa a questo proposito: «Quando un uomo avrà ucciso con
premeditazione un suo simile, da sopra il mio stesso altare lo prenderai
per farlo morire, perchè la terra contaminata dal sangue (innocente)
versato su d’essa, non può essere perdonata (purificarsi) se non col
sangue di chi lo versò».
Ma la lodevole severità della legge verso quei feroci che per malvagio
istinto si bruttavano le mani nel sangue dei loro simili, non escludeva
tutte quelle garanzie che reclama da un lato l’umanità, e dall’altro la
facilità di essere tratto in errore da una prima dolorosa impressione di
una sventura irreparabile, o dall’orrore istintivo che si prova
all’annunzio di una morte violenta. Un malaugurato accidente non può
forse cangiare in omicida l’uomo dotato di un cuore il più sensibile e
il più nobile? Ecco un esempio con cui Mosè dimostra la possibilità di
tale evento deplorevole: «Può succedere, dice egli, che un uomo si porti
alla selva per tagliare legna. Alza con forza la scure contro l’albero,
ma il ferro gli sfugge sventuratamente dalla mano e va a colpire un suo
compagno e lo uccide. Costui non può ritenersi reo di omicidio perchè
Dio stesso permise che tale morte avvenisse per sua mano». Ed ecco il
provvedimento col quale egli viene in soccorso dell’omicida
involontario.
Conviene sapere che ai tempi di cui parliamo esisteva, ed esiste
tuttavia presso gli Arabi, e presso parecchi altri popoli Orientali, un
uso che obbligava il parente d’un assassinato a vendicarne il sangue
uccidendo a sua volta l’assassino. Il parente su cui incombeva tale
dovere, nella Bibbia viene designato col nome di _goel adam_ (redentore
o vendicatore del sangue): e qualora vi avesse derogato veniva ritenuto
come un uomo senza onore.
Non potendo forse abolire quest’uso inveterato e universalmente
praticato, Mosè ne prevenne saggiamente i molti abusi a cui poteva dare
luogo. Egli stabilì sei città (tre per caduna estremità dello stato) che
chiamò _aré amiclath_ (città di rifugio), onde accogliere l’omicida
supposto involontario e proteggerlo contro il _goel adam_. Tutte le
città del regno dovevano avere una strada che tendesse ad una d’esse.
L’omicida veniva poscia deferito ai tribunali: se risultava colpevole
veniva consegnato nelle mani del _goel adam_ onde gli desse la morte; ma
se risultava innocente doveva restarsene nell’asilo che la legge gli
assegnava, sino alla morte del sommo sacerdote allora in uffizio;
trascorso il qual tempo egli poteva ritornare alla sua città in tutta
sicurezza, perchè il _goel_ aveva perduto ogni suo diritto.
Amministrazione della giustizia.
Dal sin qui detto noi abbiamo potuto convincerci tanto della semplicità
quanto della eccellenza del sistema giudizionario organizzato da Mosè.
Esso era infatti fondato sulle seguenti basi: 1ª sulla pubblicità dei
dibattimenti che è la più sicura garanzia della equità ed imparzialità
dei giudizii; 2ª sulla maggiore possibile libertà concessa al prevenuto
onde avesse mezzo di produrre qualunque prova a sua discolpa. Si noti
che presso gli Ebrei, come fors’anco presso gli altri popoli antichi,
non esisteva come nelle legislazioni Europee attuali un magistrato colla
missione (strana davvero) d’insinuare nei giudici la persuasione della
colpevolezza del pregiudicato; nè l’altro individuo quasi sempre
sconosciuto al colpevole colla missione (ancora più strana) di servirsi
d’ogni argomento oratorio onde pervenire ad ottenere lo scopo
diametralmente opposto, ovverossia persuadere i giudici dell’innocenza
di colui che si macchiò di delitti orrendi o almeno di attenuarne gli
effetti; 3ª sulla sincerità delle deposizioni dei testimonii sia
mediante l’applicazione al testimone falso della stessa pena di cui
sarebbe stato meritevole l’incriminato, e sia col costringerli ad essere
i primi a gettare le pietre contro il condannato. Questa disposizione fu
senza dubbio il motivo per cui le donne non potevano deporre in
tribunale; ed è un omaggio che la legge fa alla sensibilità e gentilezza
femminile, esonerandole da un dovere che avrebbe ripugnato al loro
carattere mite e dolce.
Esaminiamo ora come si procedeva in un giudizio di pena capitale.
Al giorno del giudizio si faceva comparire l’accusato, gli si leggeva
l’atto d’accusa, e i testimonii accusatori venivano successivamente
chiamati a deporre.
Ecco la stupenda ammonizione che il Presidente rivolgeva a ciascuno di
questi ultimi: «Bada! che noi non ti domandiamo che tu deponga nè su
conghietture, nè sulle pubbliche voci corse sull’accusato. Pensa che
pesa su te una responsabilità tremenda. L’affare di cui si tratta non è
affare di danaro pel quale si potrebbe sempre in qualche modo trovare un
risarcimento. Se tu fai condannare un uomo innocente il suo sangue e il
sangue della posterità ch’egli potrebbe dare alla patria, peserebbe su
te; e Dio te ne domanderebbe conto, come domandò conto a Caino del
sangue di Abele e del sangue dei figli che avrebbe generato».
Oltre alle donne non potevano attestare i fanciulli, gli schiavi, gli
uomini di cattiva riputazione, coloro che non erano in piena facoltà
mentale, nè coloro che erano stati condannati a pene corporali prima che
avessero subita la loro pena.
I testimonii dovevano certificare l’identità della persona, deporre sul
giorno, sull’ora e sulle circostanze del delitto. La menoma discordanza
tra i testimonii ne annullava pienamente il valore.
Dopo i testimonii a carico si sentivano i testimonii in favore. Finiti
gli interrogatorii si facevano allontanare tutti gli assistenti. Due
segretarii raccoglievano i voti: l’uno i favorevoli, l’altro i
contrarii. Se la maggioranza dei voti risultava favorevole l’accusato
veniva dichiarato innocente e rimesso immediatamente in libertà; se
invece la maggioranza gli era contraria, la seduta si dichiarava
sospesa, e differita al posdomani la lettura della sentenza.
I giudici dovevano occupare il giorno intermedio nel discutere tra loro
quella causa, e astenersi dai liquori e da cibo abbondante onde il loro
spirito si mantenesse libero e sereno. Al mattino del terzo giorno i
giudici dovevano raccogliersi nel tribunale e addivenire a nuova
votazione con questa clausola pietosa. Il giudice che aveva votato per
l’assoluzione non poteva darlo per la condanna; ma quello che viceversa
l’aveva dato per la condanna poteva ritirarlo e darlo per l’assoluzione.
Letta la sentenza di condanna due magistrati accompagnavano il
condannato al supplizio e i giudici se ne stavano in seduta permanente.
Un uffiziale con un drappo in mano stava all’entrata del tribunale,
mentrechè un altro uffiziale con un consimile drappo in mano, seguiva a
cavallo il condannato; e di tratto in tratto si rivolgeva verso il
primo. Se in questo frattempo qualcuno si fosse portato in tribunale a
deporre in favore del condannato, il primo agitava il suo drappo e il
condannato veniva ricondotto indietro fino alla quinta volta. Un araldo
precedeva pure il convoglio e di tratto in tratto gridava al popolo:
«Quest’uomo (tale figlio del tale) viene condotto al supplizio pel tale
delitto. I testimonii che deposero contro di lui sono i tali. Se
qualcuno ha qualche schiarimento a dare in di lui favore si affretti». I
magistrati che accompagnavano il paziente lo consigliavano a confessare
il suo delitto, e a poca distanza dal luogo del supplizio, gli
somministravano un beveraggio stupefattivo onde rendergli meno
spaventevole l’avvicinarsi della morte.
Dopo l’esecuzione, il cadavere veniva tolto alla vista del pubblico e
reso ai suoi parenti, onde provvedessero alla sua sepoltura. Questi ne
potevano deplorare la perdita, ma senza quei segni pubblici di dolore,
da noi già notati, che si facevano per gli altri defunti. Anzi a
pubblica dimostrazione di omaggio al pronunciato del tribunale, alla
inconcussa fede nella onestà e sapienza dei giudici; la prima volta che
i parenti del giustiziato s’imbattevano nei giudici e nei testimoni
dovevano precedere a salutarli e dirigere loro le seguenti parole: «Noi
non conserviamo verso di voi verun risentimento; sappiamo che voi avete
agito lealmente secondo il diritto».
————
ADAR (_Febbraio-Marzo_).
Due avvenimenti importantissimi registra la storia nostra in questo
ultimo mese dell’anno: uno decisamente nefasto, e l’altro, quantunque
minacciasse di irreparabile rovina il popolo nostro, la Provvidenza che
in ogni tempo vegliò e veglia con particolare sollecitudine ed amore
alla sua esistenza; sventò i consigli dei suoi nemici, e facendo
trionfare la verità e la giustizia lo cangiò in una lieta e festiva
commemorazione. Consiste il primo nella ricorrenza della morte di Mosè,
avvenuta (secondo quanto ci insegna la tradizione) il sette Adar, il
giorno anniversario della sua nascita, quarantanni dopo l’uscita
d’Egitto e centoventesimo della sua età.