risulti dalle parole di Labano a Giacobbe, dalla storia di Sansone, e
dall’uso costantemente mantenutosi sino ai giorni nostri. E non erano i
soli parenti ed amici che partecipavano alla loro letizia, ma lo Stato
medesimo prendeva sensibile interesse alle gioie degli sposi; poichè
Mosè ordinò: «che qualunque novello sposo non fosse soggetto alla leva
nè venisse sottoposto a verun carico pubblico per un anno intiero; onde
se ne stesse a casa sua occupato a rallegrare la moglie che prese».
Il vocabolo _pileghesc_, che si trova tanto spesso nella scrittura,
viene tradotto in italiano impropriamente per _concubina_ poichè il suo
valore è tutt’altro. La _pileghesc_ era moglie legittima ma inferiore
alla padrona di casa. Ciò che la distingueva dall’_Hissà_ (moglie), era
la non celebrazione a di lei riguardo delle cerimonie di sposalizio.
§ 2.—_Levirato._
Il levirato, _Jibum_, è una legge in forza della quale il fratello
doveva sposare la vedova del fratello rimasta tale senza prole;
attribuire legalmente al defunto il primogenito dei figli che avrebbe
procreato da quella donna, e trasmettergli la eredità dello stesso³⁷.
Questa legge era antichissima poichè noi la troviamo già praticata da
Giuda in favore di Thamar sua nuora. Mosè adottandola non ingiunse che
venisse applicata inesorabilmente in tutti i casi.
³⁷ «Onde non venga cancellato il nome suo in Israele» dice il testo:
ciò che prova che esistevano fra gli ebrei tavole genealogiche
nelle quali s’inscrivevano tutti i padri di famiglia. Un
regolamento particolare esentava il re dal dovere del levirato onde
non esporlo alle umilianti conseguenze del rifiuto. Il sommo
pontefice ne era escluso di diritto essendogli per legge proibito
di sposare una vedova.
E ciò con molta ragione perchè se da un lato essa aveva per oggetto di
procurare uno stato alla vedova, di trasmettere ai posteri il nome di un
caro parente, di moltiplicare le famiglie e favorire l’accrescimento
della popolazione; non v’ha dubbio che dall’altro lato essa poteva
cagionare molestie ed inconvenienti: sia nuocendo alla libertà dei
maritaggi, sia danneggiando gli interessi delle famiglie. Fu per
quest’ultimo motivo appunto che Ruth venne rifiutata in moglie dal più
prossimo di lei parente. Mosè lasciò pertanto piena libertà al cognato
di rifiutarsi di contrarre tal legame, ma lo sottomise alla seguente
cerimonia.
La donna presentavasi agli anziani della città ed esponeva loro il
rifiuto avuto dal cognato colle seguenti parole: «Il mio cognato ricusa
di far risorgere in Israele il nome di suo fratello, egli non vuole
compiere verso di me il dovere di cognato». Gli anziani facevano venire
quell’uomo alla loro presenza, e lo consigliavano ad adempiere al suo
dovere, ma se egli persisteva nel suo rifiuto e ripeteva: «Non voglio
pigliarla»; allora la sua cognata gli si appressava e in presenza degli
anziani e di molti assistenti, gli levava la scarpa dal piede, gli
sputava in faccia e gli diceva: «Così si fa all’uomo che non vuole
edificare la casa del proprio fratello³⁸». Ed egli veniva chiamato in
Israele: «La famiglia dello scalzato³⁹».
³⁸ Per farsi un’idea giusta di quest’atto che a molti parrà strano e
spregevole, bisogna considerare che esso veniva compiuto da una
donna che oltre all’affronto personale che riceveva con tale
rifiuto, vedevasi tolta per esso la protezione e l’appoggio del
fratello del proprio marito, vale a dire di colui che la natura e
la legge avevano designato per primo suo amico e difensore.
³⁹ Opinano taluni commentatori, che l’uomo che si rifiutava a sposare
la cognata e quindi a perpetuare il nome del fratello, perdeva il
diritto di perpetuare il suo, che più non compariva nei registri: e
la sua discendenza portava il nome non di famiglia del tale, ma sì
di famiglia d’un anonimo, nota soltanto sotto l’ignominioso nome
di: «scalzato».
Naturalmente si redigeva un atto col quale la donna era dichiarata
libera di sposarsi ad altro uomo. Il Talmud ci trasmise copia di tale
atto che noi non accenniamo per la sua lieve importanza.
§ 3.—_Moglie sospetta._
Dissero i nostri dottori: «L’adulterio genera la maledizione ai padri.
La donna infedele allo sposo mentisce a lui e mentisce a Dio; perchè è
il Signore che ha accolto il suo giuramento e le fa legge di
osservarlo».
Per quanto Mosè non abbia trascurato veruna occasione per raccomandare
la illibatezza dei costumi; per quanto egli ne abbia promossa la
realizzazione con prescrizioni eccellenti; cionullameno ben prevedendo
che non sarebbero bastate le persuasioni per impedire il mal fare per
quelle perverse nature che non difettano mai, neanche nelle società le
meglio ordinate, fece pure appello al rigore statuendo la morte per pena
dell’adulterio. Ma come pur troppo può succedere che certe nature
sospettose si lascino acciecare dalla passione, e sognino il male ove
esso non esiste veramente; per questo Mosè nell’intendimento di
sottrarre la moglie sospetta dall’ira del marito, la sottopose ad un
rito che può appellarsi _giudizio di Dio_, poichè a lui solo _scrutatore
delle reni e dei cuori_, se ne lasciava appunto la decisione.
Ed ecco in che consisteva questo rito.
La donna sospetta veniva condotta dal proprio marito al cospetto del
sacerdote con un’offerta detta di _Gelosia_, e nella quale non mettevasi
nè olio nè incenso come usavasi per le altre offerte. Il sacerdote
poneva tale offerta tra le mani della donna: quindi dopo di avere preso
in una delle sue proprie mani un vaso di terra con entro dell’acqua
consacrata, rivolgeva la parola alla donna stessa e le presagiva i mali
orribili che le avrebbe causata quell’acqua, qualora essa si fosse
trovata colpevole. Scriveva in un _Sefer_ (libro) tali sue
dichiarazioni, le cancellava nell’acqua⁴⁰, e poscia porgeva quell’acqua
alla donna affinchè la bevesse.
⁴⁰ Vedete, dissero i dottori, quanto torni cara a Dio la concordia
domestica, che per ricondurla in una famiglia permise che il
santissimo suo nome fosse cancellato nell’acqua.
Lo scritto era del seguente tenore: «Se tu sei innocente e pura della
colpa che si sospetta in te, sarai esente della malefica virtù di
quest’acqua amara e maledetta; ma se invece sei colpevole, e tradisti la
fede giurata a tuo marito, Iddio farà sì ch’essa ti apporti una morte
pronta e crudele e la tua memoria resterà ignominiosa frammezzo al tuo
popolo». La donna era obbligata a rispondere: «Amen, amen».
I talmudisti riferiscono che quest’uso venne abolito alcuni anni prima
della distruzione del Tempio: poichè posta in dimenticanza la legge di
Dio, corrotti i costumi e fattosi comune l’adulterio fra gli stessi
mariti, Iddio aveva privato d’efficacia una simile prova.
§ 4.—_Divorzio._
«Allorquando il consorzio coniugale è ordinato, concorde e puro la
divinità aleggia su di esso, se no se ne diparte lasciandovi lo spirito
del male ad esercitare la sua triste influenza»⁴¹. Come nell’ordine
fisico gli uomini diversificano l’uno dall’altro per la Conformazione
delle membra e per la regolarità e venustà della loro disposizione,
altrettanto avviene nell’ordine morale: differenziando essi l’uno
dall’altro per istinti, per indole, per passioni, per coltura
dell’ingegno e per la sensibilità dell’animo. Supponendo ora l’unione di
due persone di sesso diverso e dotate di un carattere morale totalmente
opposto, è cosa naturale la persuasione che si andrebbe incontro a
tristi conseguenze, la minore delle quali consisterebbe nella infelicità
di entrambi i coniugi, nel volerli tenere avvinti con un nodo
indissolubile.
⁴¹ Sotà, cap. 2.
E fu appunto la possibilità, pur troppo, non rara di tale eventualità
che consigliò a Mosè la instituzione del divorzio⁴². Secondo la legge
era il marito solo che aveva il diritto di dare il divorzio alla moglie
qualora avesse trovato in essa qualche _ervath davar_ (qualcosa di
sconcio)⁴³. Era però permesso alla moglie di citare innanzi ai tribunali
il marito qualora esso avesse mancato a qualche clausola del contratto
matrimoniale; e dopo parecchie rimostranze persistendo esso nella sua
sleale condotta verso la moglie, questa veniva dichiarata ripudiata di
fatto e libera di sposarsi ad altr’uomo.
⁴² Il divorzio non viene ammesso dalle nazioni cattoliche perchè
contrario ai loro principii religiosi. Vi fu solo introdotta _la
separazione dei coniugi_. Non è nostra intenzione l’enumerare gli
inconvenienti di tutt’altra specie, ma a parer nostro senza dubbio
maggiori, che presenta questa legge su quella mosaica. Ci
limiteremo solo a constatare che non solamente vi furono altravolta
autorevoli giureconsulti e scrittori di vaglia che propugnarono la
instituzione del Divorzio; ma che progetti di legge furono
presentati in questi ultimi tempi alle assemblee nazionali di
Francia e di Italia a tale scopo: e che in ambidue i paesi si
tengono pubbliche conferenze per dimostrare che colla sua adozione
non solamente sarebbero resi alla felicità molti sventurati, ma che
sarebbe ridotto d’assai il contingente delle prigioni e dei bagni.
⁴³ È probabilissimo che nella mente di Mosè l’espressione _ervath
davar_ stesse per qualificare l’adulterio. Certo nei tempi
posteriori quando la religione, e con essa, la virtù perdettero
d’efficacia e la licenza ebbe il sopravvento nel popolo, il
divorzio prese maggior estensione. Si fu allora che le due scuole
di Hillel e di Sciammaï disputavano sui motivi che potevano
legittimare tale atto, patteggiando la prima anche per motivi meno
gravi. Dobbiamo però affrettarci a soggiungere, che erano tanto
complicate e minuziose le formalità che si richiedevano per
quest’atto: erano tali i consigli che il magistrato era in dovere
di porgere all’offeso marito, da disporlo sicuramente a più miti
pensieri ove non fosse stato indotto a tal passo da motivi
seriissimi, o da invincibile incompatibilità fisica o morale.
Pei due seguenti casi particolari il marito perdeva il diritto di
ripudiare la moglie: 1º In caso di seduzione della sua propria moglie
prima delle nozze; 2º Se dopo sposata l’avesse calunniosamente accusata
d’impudicizia innanzi ai tribunali, o sottoposta alla prova delle acque
amare. Nonostante il divorzio il marito poteva riconciliarsi colla
moglie e riprenderla, semprechè essa non fosse passata ad altre nozze.
Riguardo all’atto stesso del ripudio Mosè si limita a dire: «e scriverà
a lei una carta di ripudio e gliela consegnerà in propria mano, e la
manderà via di casa sua». I nostri Rabbini ci tramandarono la formula di
tale carta di ripudio e concepita nei seguenti termini:
«Il giorno... della settimana... del mese... dell’anno... dalla
creazione del mondo, in questa città... posta sul fiume... io... così
chiamato figlio di... di mia propria volontà e senza esservi costretto
in nissun modo, ho voluto rimandare e rimando te... figlia di... già mia
moglie, e ti permetto di andare ove ti piacerà, di contrarre matrimonio
con qualunque altro uomo senza che veruno possa impedirlo. In fede del
che le ho rimesso la presente lettera di ripudio, polizza di rimando,
certificato di divorzio secondo la legge di Mosè e d’Israele».
————
THAMUZ (_giugno-luglio_)
Verso la metà di questo mese cominciano i giorni nefasti ad Israele. Sei
sono i digiuni stabiliti nel corso dell’anno. Quello della espiazione
_chipur_ l’unico comandato da Mosè; quello di Ester il giorno precedente
a Purim, istituito in commemorazione del digiuno raccomandato da quella
Regina agli Ebrei di Susa, onde implorare da Dio la sua protezione prima
di esporsi al pericolo di morte, presentandosi non chiamata ad Assuero;
e quattro ordinati dai Profeti.
Il primo di questi quattro digiuni per ordine di tempo è quello che
accade il giorno 17º di questo mese. In origine esso si faceva ai 9 di
questo stesso mese, per commemorare il triste avvenimento della breccia
aperta nelle mura di Gerusalemme, dalle armi di Nabucodonosorre re
dell’Assiria; ma fu posteriormente trasportato ai 17 sia per commemorare
l’altra breccia che in tale giorno fu aperta nelle medesime mura dai
Romani, i quali in tale congiuntura si impadronirono della parte bassa
della santa città; e sia per commemorare altri quattro luttuosi
avvenimenti che si credono successi in tale giorno. Questo avvenimento
fu il triste preludio della caduta di Gerusalemme, e dello sfacelo della
politica esistenza della nazione di Israele che non tardò a verificarsi,
e di cui tratteremo diffusamente nel mese venturo: e il principio per la
nostra sventurata nazione di quella lunga serie di mali non ancora
chiusa, pur troppo, in certe contrade dopo oltre 18 secoli.
§ 5.—_Fanciulli_.
L’onore attribuito alla fecondità e l’obbrobrio di cui erano coperti
nell’opinione nazionale il celibato e la sterilità, influivano assai
sull’accrescimento della popolazione degli Ebrei. La tradizione poi
colle sue speranze e le sue promesse tendeva come le loro instituzioni a
produrre questo effetto. La posterità di Abramo doveva essere numerosa
come le stelle del cielo e come l’arena del mare; e nella benedizione
del padre non mancava mai l’augurio di numerosa prole. «Non sarà in te
nè uomo nè donna sterile, dice Mosè al popolo d’Israele, fra le promesse
di premii, che fa loro per l’osservanza delle leggi di Dio». Era
pertanto naturale che una famiglia numerosa fosse tenuta quale benefizio
e benedizione di Dio ed un titolo di gloria in Israele, come la
privazione di prole un castigo celeste ed una vergogna. «Oh dammi dei
figli, esclama con amarezza la dolente Rachele a suo marito, altrimenti
io mi muoio». E quando finalmente Dio esaudì le sue supplicazioni e le
concesse il figlio tanto ardentemente desiderato, ella lo chiamò
Giuseppe (aggiungerà), pregando Dio che gliene volesse concedere un
secondo. «Oh questa volta io debbo ringraziare e lodare Iddio che mi
concesse un quarto figliuolo», diceva lietissima la sua sorella Lia. E
la povera Anna? Benchè teneramente amata dal marito, noi la troviamo ai
piedi dell’altare di Dio supplicandolo a toglierla all’onta della
sterilità, e promettendo di consacrare al suo servizio il figlio che
sarebbe per concederle. E tanto profonda era l’amarezza del suo cuore, e
così assorta essa era nel pregare da rimanere insensibile a quanto la
circondava; sicchè il vecchio Elì ingannato la rampognava qualificandola
ebbra.
«La moglie tua, dice Davide, sarà qual vite feconda nell’interno di tua
casa, i figli tuoi quali rampolli d’olivo intorno alla tua mensa. Così è
benedetto l’uomo temente Dio.... E tu vedi i figli dei figli tuoi, pace
su Israele».
§ 6—_Circoncisione._
In origine pare che fosse la madre quella che designava il nome del
figlio e che glielo si imponesse al momento della nascita. Così si
rileva da diversi passi della Genesi. Però in seguito il nome si
imponeva ai figli maschi all’atto della circoncisione, e si solennizzava
tal giorno con un banchetto e con altri segni di giubilo: costume che si
segue ancora oggigiorno ovunque.
Dio comandò ad Abramo di circoncidere ogni fanciullo maschio nel giorno
ottavo dopo la sua nascita. Pertanto, la circoncisione, specie di
suggello impresso sulla stessa nostra carne, era ed è destinata a
distinguere il popolo d’Israele da ogni altra nazione e a ricordargli
continuamente il patto conchiuso tra lui e Dio. Ma a questo motivo
principale bisogna aggiungerne altri di minor importanza, quali
sarebbero la preservazione di alcune malattie spesso mortali nei paesi
caldi.
Nulla determina la legge nè sul ministro, nè sullo strumento della
circoncisione. Zèfora moglie di Mosè, vedendo in pericolo la vita del
marito nel loro viaggio verso l’Egitto per la trascuranza⁴⁴ di tale
precetto, ella stessa circoncide suo figlio con una pietra affilata. Ed
è pure con un tale strumento che appena passato il Giordano, Giosuè fece
circoncidere tutti i maschi nati nei quarantanni che Israele errò nel
deserto e che non vennero circoncisi. Secondo il Talmud è il padre
stesso che dovrebbe circoncidere il figlio: ma richiedendosi per tale
operazione speciali cognizioni e perizia, per schivare quei pericoli che
potrebbero risultarne pel circonciso, essa viene praticata o da
chirurghi o da persone che vi si dedicano dopo fatti gli studi
necessari.
⁴⁴ Questa trascuranza non provenne sicuramente che dalla fretta di
Mosè di adempire al mandato che ebbe da Dio di portarsi da Faraone
o dal timore che il bambino avesse a correre qualche pericolo nel
viaggio.
Fra tutti i popoli antichi il padre poteva trasferire i diritti di
primogenitura, che erano immensi, su qualunque dei suoi figli. Mosè
tolse ai padri questo diritto che era indubitabilmente fonte di
ingiustizie, di discordie, e di delitti; e limitò il diritto del
primogenito a una doppia parte nella eredità paterna sui fratelli. Il
primogenito era pure l’erede presuntivo del trono paterno, quantunque la
legge lasciasse in facoltà del padre di destinare qualunque altro figlio
a suo successore.
§ 7.—_Educazione._
Gli studi dovevano avere per oggetto peculiarissimo la cognizione della
legge di Dio: che secondo il Legislatore era per Israele un titolo di
sapienza e di prudenza al cospetto delle nazioni, e la unica e
immancabile sorgente della sua materiale e morale grandezza e felicità.
I principi ed i grandi pare che avessero in casa maestri che educavano
ed istruivano i loro fanciulli sotto i loro proprii occhi. In origine
oltre alla legge di Dio, ai doveri e ai diritti del cittadino,
l’educazione tendeva probabilmente all’agricoltura e alla guardia del
gregge: ma coll’estendersi e prosperare del regno, i fanciulli venivano
generalmente pure istruiti nelle arti, nei mestieri e nelle scienze.
Nella Scrittura e nei libri posteriori non si scorge che vi fossero
Scuole propriamente dette, prima della dipendenza politica degli Ebrei
ai Romani (esclusa quella dei profeti che era diggià fiorente all’epoca
di Samuele); poichè il primo che ne abbia instituito fu il figlio di
Gamlà, la cui memoria ci fu perciò tramandata dai nostri dottori
fregiata dal titolo di benemerito dell’istruzione.
Prima d’allora era il padre stesso che impartiva l’istruzione religiosa
ai suoi figli, uniformandosi al precetto Mosaico che nel Semanh (che è
un sublime compendio delle verità della nostra Religione) costituisce il
padre maestro dei suoi figli: «Sulle cose ch’io ti comando oggi, dice
egli, ragionane ai figli tuoi nello stare in casa, nello andare per la
via, nel coricarti e nello alzarti».
Vi erano pure (nei sabbati) pubbliche accademie, ma il loro scopo era
unicamente quello di trattare materie religiose e morali pel bene dello
stato in generale.
L’educazione delle ragazze variava naturalmente secondo la condizione e
la qualità delle persone. Erano però anche esse istrutte nella legge e
nella letteratura, come ci attestano le ammirabili cantiche di Debora e
di Anna. Però venivano precipuamente ammaestrate in ogni cura domestica.
Quanto potente fosse il sentimento della dignità che la educazione
inspirava alle ragazze, e quale la purezza dei loro costumi possiamo
argomentarlo dalle parole che Thamàr figlia di Davide rivolge al
fratello Amnon che tentava di indurla a cosa disonesta: «Deh! o fratel
mio non farmi ingiuria che tali cose non s’usano in Israele. Deh! non
volere commettere una tale ignominia. Ove potrò io nascondere la mia
vergogna? E tu potrai soffrire di venir considerato tanto vile in
Israele?» Nè avrebbe potuto succedere diversamente quando la legge
ordinava che una donna maritata convinta d’impudicizia prima delle sue
nozze, venisse lapidata innanzi la porta della casa paterna per la
colpa, dice la legge, «di aver fatto cosa laida in Israele.» Quale
terribile minaccia si fa con tale disposizione alle ragazze, ma alle
madri specialmente onde agli ammaestramenti e agli esempi accoppiassero
un’indefessa ed oculata sorveglianza! Anche le ragazze di famiglie
agiate non isdegnavano di occuparsi in ogni sorta di lavori campestri;
poichè il Pentateuco ci rappresenta Rachele, Lia e le figlie di Ietro
conducenti le greggie al pascolo colle loro secchie sulle spalle.
§ 8.—_Schiavi._
«In niun luogo, dice uno scrittore cristiano, gli schiavi furono
trattati così umanamente come presso gli ebrei». In principio la virtù
dei patriarchi rese loro sempre sopportabile e dolce il dispotismo che
avevano sopra di essi; e poi Mosè si occupò con tanta sollecitudine
della sorte loro, che la saviezza dei suoi precetti doveva impedire
assolutamente anco ai supposti cattivi padroni di abusare del proprio
potere. La dolcezza delle disposizioni Mosaiche verso gli schiavi,
risplende meglio qualora noi ci facciamo a paragonarla all’inumanità
colla quale venivano trattati quegli infelici, non diremo in quei tempi
di universale ignoranza e barbarie, ma presso quei popoli che in tempi
più prossimi a noi levarono di sè tanta alta fama, vogliamo dire i Greci
ed i Romani. Presso costoro gli schiavi erano considerati meno dei
bruti, e col consenso della legge venivano massacrati per semplice
passatempo, dati pascolo alle fiere dei loro circhi, e gettati pascolo a
certi pesci carnivori, quali le murenne, che si allevavano in appositi
serbatoi, onde riescissero più graditi ai palati di quegli inumani
Sardanapali. È triste, e quasi ripugna il dirlo, ma è storia. Dame
romane dimentiche di ogni elementare principio di quella delicata bontà
che forma il più bel pregio del loro sesso, e divenute insensibili agli
strazii delle loro vittime; percuotevano a sangue le loro schiave per la
menoma negligenza usata nella disposizione della loro teletta: e i seni
di quelle sventurate servivano a ricettacolo degli aghi e degli spilli
dei loro lavori, o dei loro abbigliamenti! Ma lasciamo queste tetre
descrizioni che rattristano il cuore; e ritornando al nostro proposito,
esaminiamo alcune di quelle disposizioni.
La legge dichiarava reo di omicidio quel padrone che in seguito a
percosse causava la morte a un suo schiavo: e bastava il mutilarlo anche
di un dente o di un occhio solo perchè venisse dichiarato libero. Come
il padrone, lo schiavo fruiva del riposo sabbatico. Non solamente era
proibito di molestare o consegnare al padrone quello schiavo che per i
maltrattamenti sofferti fossesi indotto a ricoverarsi presso di loro in
cerca di un asilo, ma si doveva permettergli di prendere stanza in
quella città che sarebbe stata di suo piacimento.
E si noti che queste ordinazioni sono tutte relative agli schiavi non
ebrei, perchè riguardo a questi ultimi il nome di schiavi è affatto
improprio, poichè la loro condizione era tanto mite, tanti doveri di
umanità e di delicati riguardi erano imposti al padrone verso di loro,
da inspirare ai nostri dottori il seguente adagio: «Colui che si prende
un domestico, da a sè stesso un padrone».
Esaminata partitamente la costituzione della famiglia ebraica, ci piace
aggiungere alcune considerazioni generali sullo spirito delle
ordinazioni che la reggevano.
Presso tutte le nazioni antiche la donna era considerata quale oggetto
di sensuali diletti, e sempre schiava del padre o del marito. La sua
condizione era tutt’altro ohe invidiabile persino presso i Romani e i
Greci, tanto celebrati nella storia per civile sapienza e per politica
grandezza. La patria potestà poi non aveva limiti. Il padre era padrone
assoluto dei suoi figli: poteva incarcerarli, venderli od ucciderli
qualunque fosse la loro età e il loro grado. Pensiamo ora noi quale
moralità, quale confidenza e dolcezza in tale consorzio di schiavi
sottomessi all’autorità e al capriccio d’un padrone che la certezza
dell’impunità, l’altrui esempio, e l’abitudine del comando potevano
rendere ciecamente feroce.