CAPO XV.

Psicologia della prova del delitto.

1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le

idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il

criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del

testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità

del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo,

intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo

del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova

testimoniale.—7. Il _temperamento_ individuale ed il _tempo_,

dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci

dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze

psicologiche cui egli è sottoposto.

=1.=—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima

che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo

di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della _verità

storica_ del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice

della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di

nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico

del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e

che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al

giudice.

In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è

in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del

fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una

infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali

e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico

d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di

estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a

protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per

gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia

seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria

causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.

=2.=—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi

conto della _verità storica_ del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che

il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia,

invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi

addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i

fatti naturali si assodano, di regola, con la _immediata percezione_.

«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa

maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e

valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè

occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la

possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato.

E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto,

che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile

la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una

testimonianza è, in fondo, la valutazione di un _indizio_, di un

_segno_ del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che,

se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa

attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che

la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha

lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].

Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto

raccontato sia _verisimile_, cioè «che il racconto abbia non solo

intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia

verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi,

delle circostanze nelle quali si svolse»[170].

Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità

storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel

giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella

materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze

che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo

della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta,

che un oggetto sia stato trafugato; ma che _causa_ della morte e del

trafugamento sia stata un’_azione_ perseguibile penalmente.

Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della

perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il

convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra

ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti

istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in

cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce

a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli

si decide a rinviare a giudizio l’imputato.

La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo

momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del

convincimento.

=3.=—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere

in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale

esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla _realtà_.

Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di

sapere _come_ e _perchè_ noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo

in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la

realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la

procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i

pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi

della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di

attendibilità pel giudice.

Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici

moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone,

secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma

nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del

testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali,

ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale

del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di

guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità;

ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno

valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge,

dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione

irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione

di condanna o di assoluzione.

Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le

prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: _a_) al modo

normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,

_b_) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa

o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella

dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre

percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza

l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato

soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice

tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della

realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo,

appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle

condizioni psico-organiche individuali.

Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con

quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno

tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento

di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i

termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non

è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare

le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per

concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.

=4.=—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è

d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui _attitudine_

a percepire la _verità_ d’un fatto, a ricordarne le _modalità_, a

riprodurne la _realtà_.

Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si

svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini

storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da

queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se

non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.

Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato, per

dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio

mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore,

a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico,

obbedendo alla legge di necessità _selettiva di coscienza_, la

quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e

registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò

che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il

rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi

fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con

evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che

pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.

Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece

è l’effetto dell’opera dell’_attenzione_, la quale ha fondamento

organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della

nostra vita di relazione. La _reticenza_, tante volte, non è l’effetto

di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare

il vero altrimenti.

Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative

al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico;

il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone;

l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri;

la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni;

la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito,

tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla

nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali

l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente,

noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano

come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso

grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.

La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo,

sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere

i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo

è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in

noi (fondamento dell’io), le quali, predisponendoci a plasmare

diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o

non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del

senso.

Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde

il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:

_a_) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo

sensitivo; _b_) la predisposizione individuale accomodativa a data

specie di sensazione; _c_) la più completa risonanza di coscienza

perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano

un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.

=5.=—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo

lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno,

siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la

qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte

nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono

più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura,

di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia,

vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle

difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa

armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano

meno necessariamente le più imperfette»[171].

Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle

scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto

agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare

la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano

intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte

leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di

condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il

nostro giudizio.

Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni:

la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita

personale «Esiste—scrive il Comte—in tutte le classi delle nostre

ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e

necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali

e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze

reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati

di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva

semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente

bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o

meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza

esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di

conoscenza»[172].

=6.=—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi,

partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella

constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo

delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei

fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va

segnatamente applicata ai casi particolari (_ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων_).

La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine

all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla

maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti

sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della

vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle

conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della

composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto

all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato,

ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella

preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella

risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti,

nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di

idee son necessitate a mettersi d’accordo.

=7.=—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare,

nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto,

con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il

_temperamento_ individuale ed il _tempo_ trascorso dal momento in cui

il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato.

Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed

impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile

di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei

primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze

insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino

nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non

avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli

uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato,

suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una

mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va

narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo

la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente

impressionato.

Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i

testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note

culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia

analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e

la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il

paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero

è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone

e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che

niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta

personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.

Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del

fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la

impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è

più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono

incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non

resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.

Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto

giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice,

meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni.

Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo

trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità

le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad

integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.

=8.=—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o _ripresenta_

il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne

l’apprezzamento.

Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli,

mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice

di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono

e ne limitano prudentemente l’ufficio.

Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con

impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi

il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso

sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è

nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non

contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un

uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che

soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento

sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.

La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione

ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci

limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che

qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice,

è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di

pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel

caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è

l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di

spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa.

Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei

presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme,

dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della

esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure,

oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali,

sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio

profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale

il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da

uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare

la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche

sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio

illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se

ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache

giudiziarie!

Psicologia criminale · 第 31 / 59 题