Psicologia della prova del delitto.
1. Dovere del giudice in materia penale; le leggi di rito e le
idee teoretiche del delitto.—2. La verità storica del fatto; il
criterio di verisimiglianza.—3. Necessità d’una psicologia del
testimone; guarentigie logiche della prova testimoniale.—4. Qualità
del testimone; importanza del suo fondo individuale sensitivo,
intellettivo ed etico: il suo fondo sensitivo.—5. Lato intellettivo
del testimone.—6. La relatività delle leggi logiche nella prova
testimoniale.—7. Il _temperamento_ individuale ed il _tempo_,
dall’avvenuto delitto, son le due principali cause modificatoci
dell’opera del testimone.—8. L’ufficio del giudice, esigenze
psicologiche cui egli è sottoposto.
=1.=—Avvenuto il delitto, importa alla società di punirlo. Ma, prima
che questo ufficio si adempia, è mestiere che il giudice, organo
di funzionamento della giustizia, si renda conto sia della _verità
storica_ del fatto imputabile, che della sua speciale natura violatrice
della legge. Anche in questo, alla stessa guisa che per la serie di
nozioni e per l’ulteriore e definitiva conoscenza dell’evento psichico
del delitto, noi ci troviamo dinanzi a problemi d’indole psicologica e
che, risoluti, agevoleranno il lavoro logico di indagini affidate al
giudice.
In generale, egli è a notare, che il progresso delle norme di rito è
in ragione della conoscenza più o meno scientifica ed approfondita del
fenomeno del delitto. Quando, in vero, il delitto consideravasi una
infrazione, più che della legge penale, dei supremi principî morali
e religiosi, il rito inquisitoriale, affidato all’ufficio pratico
d’incerta casistica, esagerò talmente i suoi metodi di ricerca e di
estimazione della prova da scuotere il sentimento della umanità a
protestare ed a ribellarsi: nè interviene altrimenti oggi in cui, per
gli errori e le preoccupazioni di falsa dottrina metafisica, tuttavia
seguìta dalla maggioranza, abbiamo un’errata procedura giudiziaria
causa, oh! come frequente!, di ingiustizie irreparabili.
=2.=—Dicemmo, che il primo obbligo del giudice sia quello di rendersi
conto della _verità storica_ del fatto. Egli, cioè, deve accertarsi che
il fatto violatore della legge abbia avuto esistenza reale e non sia,
invece, artificiosa invenzione di persone interessate a creare falsi
addebiti. La logica, di accordo con la psicologia, ci insegna, che i
fatti naturali si assodano, di regola, con la _immediata percezione_.
«Per assodare un fatto storico—scrive il Masci—occorre, nell’immensa
maggioranza dei casi, affidarsi alla percezione che altri ne ebbe, e
valutare il grado di certezza che si può attribuire a questa, cioè
occorre avere, non solo la testimonianza, il racconto, ma anche la
possibilità di apprezzare la sua conformità al fatto raccontato.
E poichè ciò non può farsi col paragone del racconto col fatto,
che più non esiste, e (se potesse essere fatto renderebbe inutile
la valutazione della testimonianza), così ogni valutazione di una
testimonianza è, in fondo, la valutazione di un _indizio_, di un
_segno_ del fatto, e si fonda sul presupposto logico generale, che,
se taluno attesta qualche cosa, la ragione più naturale di questa
attestazione è che il fatto asserito sia realmente accaduto, e che
la testimonianza sia la traccia, il segno, che il fatto storico ha
lasciato di sè nella memoria di quegli che l’ha percepito»[169].
Il primo criterio di valutazione della testimonianza è, che il fatto
raccontato sia _verisimile_, cioè «che il racconto abbia non solo
intrinseca coerenza e non implichi contraddizione, ma anche che abbia
verisimiglianza, tenuto conto delle epoche (del tempo), dei costumi,
delle circostanze nelle quali si svolse»[170].
Nella verisimiglianza, criterio logico fondamentale della credibilità
storica del fatto, il psicologo nota, che pel testimone e pel
giudice la verità imputabile penalmente non consiste solo nella
materialità dell’avvenimento, ma nei caratteri o nelle circostanze
che lo qualificano. Di guisa che, rispetto all’intento repressivo
della giustizia, non basta constatare che una morte sia avvenuta,
che un oggetto sia stato trafugato; ma che _causa_ della morte e del
trafugamento sia stata un’_azione_ perseguibile penalmente.
Nè si opponga, che, quando il giudice siasi persuaso della
perseguibilità o meno d’un dato fatto, egli abbia già formato il
convincimento della natura criminosa del medesimo e quindi ogni altra
ricerca appare superflua; perocchè giova distinguere, negli atti
istruttorî, due momenti interessantissimi: il primo, che è quello in
cui il magistrato, sulla semplice nozione sommaria del fatto, si induce
a promuovere l’azione; il secondo, quando, per le prove raccolte, egli
si decide a rinviare a giudizio l’imputato.
La verisimiglianza, quale criterio probatorio, è sufficiente pel primo
momento; sarebbe erronea pel secondo, in cui necessita la certezza del
convincimento.
=3.=—Il testimone, percependo direttamente il fatto, crede di essere
in possesso della verità tutte le volte che, secondo la effettuale
esistenza delle cose, egli presume di uniformarsi alla _realtà_.
Ma, e non è il problema più importante della psicologia quello di
sapere _come_ e _perchè_ noi, mercè l’opera dei sensi, ci mettiamo
in relazione col mondo esterno e ne rappresentiamo, internamente, la
realtà? La logica giudiziaria, che tale fu dal Nicolini appellata la
procedura, attenda, dunque, a ben premunirsi contro le difficoltà, ed i
pericoli inerenti al modo onde il testimone abbia potuto impossessarsi
della verità d’un avvenimento e possa, quindi, riuscire argomento di
attendibilità pel giudice.
Tutti gli scrittori, dai giureconsulti pratici ai grandi logici
moderni, si sono occupati delle norme di credibilità del testimone,
secondo il diverso grado di probabilità logica del suo asserto; ma
nessuno, ch’io mi sappia, si è occupato ancora della psicologia del
testimone. La legge di rito, ossequente a certi dettami tradizionali,
ha creduto di segnalare un certo limite alla importanza giudiziale
del testimone, escludendo alcuni a deporre ed altri circondando di
guarentigie morali, il giuramento, o legali, la pena per la falsità;
ma, pel convincimento del giudice, simili restrizioni non hanno
valore; anzi, e non di rado si osserva, chi meno, secondo legge,
dovrebbe meritar fede, com’è il caso d’un fanciullo, è cagione
irrefutabile perchè il giudice formi tranquillamente la sua decisione
di condanna o di assoluzione.
Il testimone dev’essere circondato ed accompagnato da tutte le
prevenzioni, onde la scienza ci rende edotti, in ordine: _a_) al modo
normale o difettoso di percepire un fenomeno esteriore; ed al modo,
_b_) onde il fenomeno percepito impressiona la nostra mente, si fissa
o registra nella memoria, si riproduce, più o meno fedelmente, nella
dichiarazione giudiziale. È regola costante questa, che le nostre
percezioni e rappresentazioni del mondo esterno sono in apparenza
l’opera dei sensi, ma effettivamente appartengono al nostro stato
soggettivo, transitorio o permanente: il senso non è che il semplice
tramite di stimolazione della recettività interna, ma la visione della
realtà, il ricordo corrispondente, l’apprezzamento, che ne diamo,
appartengono al peculiare stato della nostra coscienza, o, meglio, alle
condizioni psico-organiche individuali.
Or, confondere, come si è soliti fare, l’asserto d’un testimone con
quello di altri, e discernere la maggiore credibilità di ciascuno
tenendo sol conto della verisimiglianza logica, ossia dell’argomento
di probabilità, è gravissimo errore: molto facilmente s’invertono i
termini del giudizio, poichè quanto noi attribuiamo al testimone non
è, bene spesso, che modo nostro personale di vedere e di giudicare
le cose, le quali, poi, debbono essere i motivi indefettibili per
concludere alla responsabilità o alla innocenza del prevenuto.
=4.=—Prima che si assuma il testimone a prova di convincimento, è
d’uopo che il giudice comprenda ed apprezzi la di lui _attitudine_
a percepire la _verità_ d’un fatto, a ricordarne le _modalità_, a
riprodurne la _realtà_.
Qualunque avvenimento, circa le percezioni che di esso abbiamo, si
svolge in dato spazio ed in dato tempo; son questi i due termini
storici di maggiore rilievo per precisare la realtà delle cose, e da
queste due nozioni deve cominciare ciascuna indagine istruttoria, se
non vuolsi vagare nell’incerto e nell’indeterminato.
Il testimone, posto di fronte all’avvenimento, ed obbligato, per
dovere morale, a riprovarne le conseguenze, comincia, con lavorio
mentale inconsapevole, a plasmare le circostanze, di cui è spettatore,
a seconda il suo fondo individuale sensitivo, intellettivo ed etico,
obbedendo alla legge di necessità _selettiva di coscienza_, la
quale consiste nella disposizione, di ciascun di noi, a scegliere e
registrare tra’ ricordi, tra le rappresentazioni, tra le idee tutto ciò
che si uniformi al nostro modo di sentire e di pensare, trascurando il
rimanente. Di parecchi testimoni d’un fatto, troverete che taluno siasi
fissato su di una circostanza specifica o generica e ne conservi, con
evidenza, la entità storica, mentre egli abbia trascurato le altre che
pur si svolsero sotto i suoi occhi con pari impressione sensibile.
Credesi, da alcuni, che ciò avvenga per casualità di cose; invece
è l’effetto dell’opera dell’_attenzione_, la quale ha fondamento
organico, da cui non si può mai prescindere in tutti gli atti della
nostra vita di relazione. La _reticenza_, tante volte, non è l’effetto
di mala fede, ma d’impossibilità a scorgere, a concepire ed a ricordare
il vero altrimenti.
Il fondo sensitivo individuale è la causa delle attitudini accomodative
al mondo esterno. La influenza delle meteore sul senso cenestetico;
il sentimento di simpatia, di avversione per dati atti e persone;
l’inclinazione a fissarci su taluni oggetti a preferenza che su altri;
la prerogativa di percepire, di distinguere certi colori, certi suoni;
la diversità di rappresentarci un oggetto con dati contorni, colorito,
tono sentimentale, accidentalità piacevoli o dolorose, dipendono dalla
nostra costituzione organica, soggetta a tante cause, delle quali
l’individuo poco si avvede. Nella pratica della vita, generalmente,
noi, parlando, operando, partiamo dal falso supposto, che tutti sentano
come noi sentiamo e che tutti apprendano il mondo esterno con l’istesso
grado di vivacità e di perpiscuità; ma in ciò evvi grande inganno.
La differenza di età, di sesso, di coltura, di stato sano o infermo,
sono le principali e più comuni cagioni di vario sentire ed apprendere
i fenomeni esterni. Nè basta; poichè il medesimo stato sensitivo
è l’effetto del cumulo di energie precedenti stratificatesi in
noi (fondamento dell’io), le quali, predisponendoci a plasmare
diversamente la coscienza, nel flusso di atti di questa, permettono, o
non, che si aggiunga la novella impressione proveniente dal tramite del
senso.
Come per i motivi dell’azione, in genere, altresì per la maniera, onde
il testimone percepisce gli avvenimenti esteriori, molto influisce:
_a_) la sinergia di azione attiva dell’oggetto sensibile e dell’organo
sensitivo; _b_) la predisposizione individuale accomodativa a data
specie di sensazione; _c_) la più completa risonanza di coscienza
perchè le sensazioni ricevute esternamente si ripresentino e prendano
un posto nella serie successiva o simultanea di stati interni.
=5.=—Passando, dall’esame del fondo sensitivo del testimone, al suo
lato intellettivo, il problema si rende molto più complesso; nondimeno,
siamo in grado di disporre di maggiori e più esatti mezzi di studio; la
qual cosa è conforme ad una legge filosofica formulata da Augusto Comte
nell’infrascritto modo: «a misura che i fenomeni da studiare divengono
più complicati, sono nel medesimo tempo suscettibili, per loro natura,
di mezzi di esplorazione più estesi e più varî, senza che, tuttavia,
vi si possa avere una esatta compensazione tra l’accrescimento delle
difficoltà e l’aumento delle risorse; di guisa che, malgrado questa
armonia, le scienze relative ai fenomeni i più complessi non restano
meno necessariamente le più imperfette»[171].
Il progresso fatto, massime in questi ultimi tempi pel sussidio delle
scienze sperimentali, dalla logica induttiva e deduttiva ci ha di molto
agevolato il dovere di esattamente raccogliere e rettamente esaminare
la prova testimoniale: però, seguendo la legge di relatività dell’umano
intendimento, si è costretti a non esagerare l’importanza di siffatte
leggi logiche, le quali soffrono continue eccezioni in ragione di
condizioni individuali di coloro sulla cui fede intendiamo adagiare il
nostro giudizio.
Il testimone vive anch’esso di bisogni, di necessità, di passioni:
la sua trama intellettuale è limitata alle esigenze della sua vita
personale «Esiste—scrive il Comte—in tutte le classi delle nostre
ricerche e sotto tutti i grandi rapporti, un’armonia costante e
necessaria tra l’estensione dei nostri veri bisogni intellettuali
e la portata effettiva, attuale o futura, delle nostre conoscenze
reali. Quest’armonia non è punto, come i filosofi volgari son tentati
di credere, il risultato nè l’indice d’una causa finale. Essa deriva
semplicemente da questa necessità evidente: noi abbiamo solamente
bisogno di conoscere ciò che può agire su noi, d’una maniera più o
meno diretta; e, d’altro canto, per ciò stesso che una tale influenza
esiste, ella diviene per noi, tosto o tardi; un mezzo certo di
conoscenza»[172].
=6.=—Fu detto, che qualunque prova possa ridursi a sillogismi,
partendo da premesse di teoremi o di principî, è terminando nella
constatazione della tesi a dimostrare. Questo può esser vero nel campo
delle scienze pure o affatto teoretiche; non così nello studio dei
fatti per i quali vige la nota regola Aristotelica, che la induzione va
segnatamente applicata ai casi particolari (_ἡ γὰρ ἠπαγωγὴ διἀ πἀντων_).
La specialità della prova testimoniale, segnatamente in ordine
all’applicazione delle leggi logiche alla medesima, dipende dalla
maniera con cui ciascuno riproduce in sè e riconnette alle precedenti
sue cognizioni tutto ciò che forma obbietto della esperienza della
vita. La necessità tra i bisogni intellettuali e la portata delle
conoscenze reali, di che Comte faceva motto, è uno dei lati della
composizione della trama cerebrale; essa si riferisce piuttosto
all’azione stimolatrice dei moventi del pensiero: ma un altro lato,
ed è quello che forma la soggettività dell’io, consiste nella
preformazione mentale di metodi e di maniere di pensare, nella
risonanza dinamica delle novelle onde cerebrali con le preesistenti,
nel ritmo personale di coscienza, con il quale le nuove correnti di
idee son necessitate a mettersi d’accordo.
=7.=—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare,
nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto,
con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il
_temperamento_ individuale ed il _tempo_ trascorso dal momento in cui
il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato.
Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed
impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile
di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei
primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze
insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino
nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non
avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli
uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato,
suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una
mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va
narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo
la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente
impressionato.
Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i
testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note
culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia
analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e
la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il
paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero
è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone
e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che
niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta
personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.
Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del
fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la
impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è
più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono
incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non
resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.
Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto
giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice,
meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni.
Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo
trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità
le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad
integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.
=8.=—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o _ripresenta_
il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne
l’apprezzamento.
Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli,
mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice
di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono
e ne limitano prudentemente l’ufficio.
Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con
impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi
il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso
sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è
nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non
contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un
uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che
soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento
sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.
La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione
ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci
limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che
qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice,
è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di
pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel
caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è
l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di
spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa.
Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei
presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme,
dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della
esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure,
oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali,
sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio
profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale
il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da
uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare
la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche
sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio
illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se
ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache
giudiziarie!