Legittima difesa e stato di necessità.
1. Carattere di _legittimità_ o di _giustizia_, di _necessità_ e di
_attualità_ nella discriminante della legittima difesa.—2. Stadio
fisio-psicologico del meccanismo della difesa dell’uomo: coefficienti
fisici, intellettivi e morali.—3. Valutazione del _timore_ qual
fondamento _naturale_ della legalità dell’offesa.—4. Psicologia del
timore; esquilibrio psichico; coefficienti secondarî della necessità
di difesa.—5. Sistema seguito dal nostro Codice.—6. Delimitazione
della legittima difesa.—7. Legittima difesa in persona degli
altri.—8. Dello stato di _necessità_; suo contenuto giuridico e
logico.—9. Teoria dei giureconsulti romani.—10. Differenza tra lo
stato di necessità e la legittima difesa.—11. Estremi dello stato
di necessità.—12. La _gravezza_ e la _imminenza_ del pericolo.—13.
L’_accidentalità_ e la _inevitabilità_ del pericolo.—14. Lo stato di
necessità per la salvezza degli _altri_.
=1.=—A completamento di alcune forme giuridiche di psicologia
criminale, tratteremo della legittima difesa e dello stato di
necessità. Ciò facendo, prescinderemo dalle nozioni puramente di
diritto, estranee alla materia di questo libro.
Parlando della legittima difesa, altrove[155] scrivevamo le seguenti
osservazioni, le quali, ricordate dopo circa dieci anni, servono quale
nuovo argomento onde convincere il lettore del come fosse costante
in noi la persuasione, che l’unico ed efficace indirizzo positivo in
materia criminale fosse quello non difforme dai principî scientifici
della _scuola dinamica_, e che a torto i cultori di antropologia e
di sociologia criminale han voluto allontanarsene, allora quando
ponevano a sostegno delle loro teorie o l’esclusivo elemento somatico
dell’individuo, ovvero la influenza assoluta delle necessità sociali.
Quasi tutti gli scrittori avvisano nella difesa il carattere di
_legittimità_ o di _giustizia_; di _necessità_ e di _attualità_. È
legittimo tutto quello che non è fatto contro la legge, anzi per
respingere un attacco antigiuridico: ciò che più non avviene quando
si è cagione prima del male che poscia si respinge col danno altrui.
La necessità è inerente al pericolo imminente del male minacciato; è
imposta dalla eccezionale condizione di non essere alcuno più in grado
di far ricorso alla tutela delle leggi, ma di doversi avvalere della
forza privata, dell’opera individuale. L’attualità, poi, contiene
l’obbligo di far cessare il diritto di reazione tostochè sia cessata
l’azione. Il carattere di legittimità è valutabile obbiettivamente,
alla base di qualche prescrizione legale, che, determinando l’indole
permessa o vietata dei nostri atti, ci apprende altresì il modo
di estimarla. Ma il carattere di necessità e di attualità sono
da considerarsi soggettivamente ed in relazione, non solo alle
circostanze speciali che accompagnarono la violenza, o l’attacco, e la
offesa o reazione, ma altresì in relazione all’indole dell’offeso e
dell’offensore ed allo stato peculiare di animo che determinò l’offeso
a reagire.
Con questo metodo, risalendo alla natura intima e primitiva dell’uomo,
si avrà che la discriminante della legittima difesa, piuttosto che
poggiare sul godimento di un diritto o l’adempimento d’un dovere, e
sulla necessità d’obbedire ad una coazione, sia il risultato spontaneo
di una legge dinamica, la quale è costante; presiede a qualunque
umana operazione, individuale o collettiva, e si effettua nella
_prevalenza dell’energia di conservazione dell’essere, in collisione
con altre energie che ne vorrebbero distruggere la natura sostanziale
ovvero ostacolarne il perfezionamento_. La lotta di esistenza o di
conservazione, che costituisce la naturale dimostrazione della vita
_dinamica_ degli esseri animati, quando vogliasi riguardare nelle
relazioni tra gli individui, si converte in prevalenza di energia
di conservazione; appunto perchè, come fu da noi accennato, gli
esseri individui, e l’uomo segnatamente, sono il prodotto di qualche
speciale energia che, per natura propria ond’è differenziata dalle
rimanenti, ottiene il sopravvento nella lotta di continua produzione
e trasformazione degli esseri, ed impronta di sè la nuova apparizione
fenomenica risultatane. L’uomo che, aggredito, si difende, non ha,
certamente, il tempo di pensare al diritto o al dovere che gli compete,
ovvero di misurare lo stato di coazione in cui versa: in lui l’istinto
della conservazione rimugghia potente dall’intimo del cuore, e la
reazione è il compimento di un moto meccanico che spontaneamente
insorge e si esplica.
Chi ne desideri la prova palese, riguardi a quei nostri movimenti
automatici ed incoscienti alla presenza di qualche fatto che
all’improvviso e, quasi sempre per caso, minacci il nostro benessere:
la mano corre rapida ad allontanare un oggetto che era per riversarsi
addosso; l’occhio, pel movimento delle palpebre, è difeso dal pericolo
di contatto offensivo con oggetti esterni; la repugnanza dell’olfatto
per alcuni cibi vi dice, che questi mal si confanno ai nostri bisogni
di nutrizione e di benessere. In questi moti istintivi è la sede della
reazione di offesa per respingere la ingiusta violenza, la quale ne
minaccia di pericolo; e la ragione per cui appo tutti i popoli e tutte
le legislazioni non si dubitò mai dell’origine naturale del moderarne
d’incolpata tutela, quantunque discrepanti applicazioni se ne facciano
in pratica.
=2.=—Senonchè, il meccanismo della difesa dell’uomo, per la facoltà
di razionalità in lui, quantunque cominci da moto spontaneo, si compie
in moti riflessi: alla semplice impulsività iniziale della violenza
attuale si aggiungono svariati coefficienti, che conviene classificare
in tre ordini; in fisici, intellettivi e morali. Sono fisici tutti quei
coefficienti che, dipendendo dalla presenza di un dolore o dall’assenza
di un piacere goduto, determinano lo stato psichico conveniente alla
scelta del mezzo dell’offesa in preferenza del ricorso alla guarentigia
dell’autorità o della legge. È tanto forte la proclività, nello stato
di dolore, all’offesa, che qualche volta siamo indotti a respingere,
nostro malgrado, colui che, cagionandoci un dolore passeggiero, intende
procurarci il risanamento da qualche morbosa affezione fisica. I
bruti, che, meglio di noi, sentono la forza degli istinti puramente
fisiologici, respingono l’azione dolorosa con reazione altrettanto
potente che subitanea.
Sono coefficienti intellettivi quelli che si connettono alla
_relazione_ degli eventi, o precedenti o concomitanti o successivi:
cioè a dire, che fanno dipendere la prevalenza di una data disposizione
dal concorso simultaneo di efficacia psichica di tutte le _idee_, che
abbiano nesso con l’evento verificatosi della violenza e con quello da
verificarsi della reazione per respingerla. Sono coefficienti morali
quelli che si riferiscono ai sentimenti od alle passioni, le quali
preparano o accompagnano il conflitto criminoso dell’attacco e della
difesa. Tutti questi coefficienti possono riassumersi in un concetto ed
in un sentimento; il concetto di _pericolo_ e quello di _timore_.
Il pericolo o è fisico, e produce la costrizione di allontanare
una causa disorganizzatrice del nostro benessere fisiologico; o
intellettivo, ed è la sintesi di tutte le idee che sono il frutto della
istruzione ed educazione, non che delle prescrizioni legali ed etiche
e della misura o proporzione tra il danno, che si cerca di evitare e
quello che ne deriverà dall’appigliarci, con preferenza, all’uso della
forza privata, e non al mezzo della legge o dell’autorità competente.
Il pericolo, in fine, se è morale, si muta in sentimento di _timore_,
il quale consiste in un turbamento psichico, ovvero in un disordine
di facoltà con aumento delle energie istintive di conservazione e
diminuzione di energia delle attitudini acquisite e delle cause che
loro si riferiscono.
Nel contrasto di tendenze, ogni energia istintiva piglia il
sopravvento; la cagione è perchè le facoltà da noi acquistate o,
meglio, sviluppate, per lo stato sociale, presuppongono, perchè
abbiano peso, la condizione di ordine giuridico; la quale condizione,
laddove sparisca con la eccezionale evenienza di non poterci
avvalere della protezione delle leggi, mena seco l’indebolimento o
la sparizione del potere dei motivi che ci contengono ad agire nei
limiti della legalità e del rispetto dell’altrui diritto. Chi fino
a questo punto ci ha seguito, nell’analisi della teorica dinamica in
materia criminale, intenderà facilmente, che lo stato di necessaria
difesa sia il contrapposto dello stato di delinquenza punibile. Pel
delinquente evvi prevalenza di energia criminosa con scelta, più o
meno cosciente, di mezzi adatti al fine di dar corso all’efficacia del
motivo, il quale si è convertito in iscopo; per chi legittimamente si
difende, la prevalenza di energia è per una azione di ordine ovvero
di ristabilimento dell’equilibrio, naturale e civile, contro cui è
dirizzata la violenza dell’aggressore. Se, dunque, vi sono delle leggi
che puniscono il primo, perchè non vi deve altresì essere una legge che
assolva il secondo?
=3.=—Parlandosi del timore, fondamento _naturale_ di legalità della
reazione, alcuni ne vollero, come pel pericolo, formolare un precetto
esclusivo, il quale si adottasse quasi regola logica e costante. Si
disse, quindi, che siffatto precetto fosse deducibile dalla natura del
danno, che ci vien minacciato; dalla gravezza ed inevitabilità dello
stesso, e dalla specie dei mezzi di che facciamo o potevamo far uso,
nel respingerlo. Il Carrara, per esempio, scrive[156], che, perchè al
timore si accordi questo potente effetto di rendere legittimo un atto
violatore dei diritti altrui e materialmente contrario alla legge, è in
tutti i casi necessario per regola _assoluta_, che nel male minacciato
si trovino questi tre requisiti: 1^o _ingiustizia_, 2^o _gravità_,
3^o _inevitabilità_. E, parlando del requisito di inevitabilità,
aggiunge: «Certamente, se al male, che ci minaccia, potevamo sottrarci
_altrimenti_ che col violare la legge, la violazione deve rimanere
punibile; perchè l’arbitrio dell’agente non era più ristretto fra la
scelta di due mali ugualmente gravi; e la legge dell’ordine poteva
essere osservata, purchè egli eleggesse il mezzo innocente col quale
avrebbe evitato e il danno proprio e l’altrui. Sottrarsi _altrimenti_
dal male, che ci è minacciato, si può o con previsioni _anteriori_, o
con provvedimenti _successivi_, o con ripari _concomitanti_. Perciò
la _inevitabilità_ nel pericolo, che indusse ad agire o reagire, si
desume da _tre_ criterî distinti: 1^o che sia _improvviso_; 2^o che
sia _presente_; 3^o che sia _assoluto_»[157]. Ecco un ragionamento
il quale pecca di eccesso: perchè, quando anche si giunga a definire
il significato di ciascuno dei tre distinti criterî, non si arriverà
mai a precisare, nella indefinita serie dei fatti, la ipotesi in
cui o l’uno o l’altro, o tutti insieme, abbiano a riscontrarsi.
Il Berner[158], partendo dalla necessità di proteggere un diritto
aggredito, che vuol mantenersi contro un assalto ingiusto ed attuale,
conclude molto più _logicamente_, che «non è necessario che lo assalto
sia _impreveduto_, nè che il diritto difeso sia irreparabile. Se si
mantiene la legittima difesa nel suo concetto semplice, che il diritto,
cioè, non deve piegare davanti una ingiustizia, risulta evidente che
essa è applicabile anche per un diritto risarcibile». Esagerando in
sistemi restrittivi, si giunge a creare delle norme troppo astratte ed
arbitrarie, le quali, se accontentano lo scienziato, non possono a meno
che essere dannose pel giudice, che, non della imputabilità, ma della
imputazione è chiamato a decidere, ed ha l’obbligo di tenere presenti
tutte le circostanze le quali accompagnano il fatto e ne modificano
l’indole; lo attenuano o lo aggravano.
=4.=—L’errore degli scrittori, che posero a fondamento della legittima
difesa la teorica della _coazione_, è nell’avere trasformata la nozione
del timore da idea soggettiva e relativa in criterio imprescindibile
ed obbiettivo. Indi si adottarono dei concetti di _gravezza_ e di
_assolutezza_ non sempre congrui alla realtà delle cose, anzi il più
delle volte troppo ipotetici. Il timore, causa morale dell’azione
difensiva, non è a staccarsi dalle altre cause fisiche ed intellettive
che determinano la scelta e l’uso della forza privata e non della forza
pubblica e delle leggi. Fino a che il pericolo è puramente fisico,
non sarà difficile il ricorrere a mezzi legali, reprimendo l’atto
della istintiva reazione; parimente avviene nel pericolo dall’aspetto
intellettivo, perchè vi è l’agio di rafforzarsi nell’intenzione di non
reagire pel concorso opportuno di tutte le idee che sono la fonte del
diritto e del dovere; ma non è più così pel pericolo addivenuto timore,
perchè in questo caso l’equilibrio morale o è indebolito o distrutto.
Tornerà chiaro quanto qui è detto se si esaminano alcuni esempî. Tizio
è minacciato da Caio per azione involontaria o colposa. Il pericolo per
Tizio è già fisico, perchè qualche cosa si è realizzata, la quale mette
in dubbio l’animo sulla conservazione della nostra integrità corporale;
eppure Tizio sarà facile che non reagisca.
La ragione è perchè egli sa con certezza, che il fatto delittuoso non
dovrà ripetersi; epperò non richiede che sia antivenuto o prontamente
represso. E del pari: Tizio minaccia Caio di morte; questi, se la
esecuzione della minaccia non è immediata, non crederà dì reagire
usando della propria forza, perchè riflette alla opportunità di
aver comodo a mettersi in condizione, nell’avvenire, di non cadere
vittima dell’avversario, e di prendersi la giusta vendetta, che a lui
competa, dal soccorso punitivo della legge. Ma non è lo stesso quando
il pericolo fisico, vincendo ogni freno intellettivo, si converte in
sentimento di timore e giunge ad impossessarsi del nostro animo. Il
turbamento, che ne segue, distrugge in pochi istanti l’opera faticosa
di buona e lunga educazione, di virtù ereditarie di rispetto della
legge; fa scomparire o attenua la forza proveniente dal convincimento
di incorrere in possibile responsabilità, dovendosi un giorno dar conto
del proprio operato sebbene non delittuoso.
Sapere, però, comprendere l’intimo nesso tra le energie psicofisiche,
e vederne poscia lo stato di turbamento, è solo contemplare in
apparenza il problema psicologico del moderarne d’incolpata tutela.
La maggiore difficoltà è quando ci facciamo a studiare la relazione
disorganizzatrice tra l’energia del motivo, causa del pericolo,
trasformata in sentimento di timore ossia in causa di esquilibrio
(perchè non coerente alla nostra abituale natura), e le facoltà
psicofisiche armonizzate ad unità razionale e tendenti alla
conservazione dell’ordine giuridico, il quale rispecchia esternamente
il nostro ordine interno. È d’ogni stato di squilibrio affettivo
l’indebolimento o l’obliterazione della coscienza; ond’è che neppure
dal lato meramente morale, o soggettivo, l’azione criminosa commessa
nel descritto stato avrebbe sufficiente e plausibile argomento di
responsabilità penale.
La legge di necessità, _necessaria difesa_, è la legge dominante
dell’azione reattiva: essa, comechè non sia tutta meccanica, come nei
fenomeni puramente automatici, obbedisce alla dinamica di conservazione
e si proporziona istintivamente all’energia di tendenza protettiva
della integrità personale. Lo stato psichico qui descritto è il normale
per chi reagisce spinto dalla necessità di difendersi; è lo stato,
cioè, di chi si appiglia all’uso della forza privata perchè veramente
ed assolutamente non è in grado di ricorrere all’ausilio della legge.
Ma, bene spesso, l’azione è il risultato di un concorso di parecchi
altri fattori che mette bene di esaminare. Il primo e più ordinario
fattore è quello di _vendetta_.
Il timore abbatte l’animo, il sentimento di vendetta lo rialza, e la
passività prodotta dalla sorpresa dell’attacco è vinta dalla rinata
attività di reazione, che di automatica addiviene cosciente. A questo
punto, dal fondo della coscienza si desta un secondo fattore, l’idea
del diritto proprio in correlazione col dovere dell’avversario; il
diritto al rispetto, il dovere, in altri, di non rompere l’ordine
imposto dalla legge e dalla necessità della vita sociale. In pari tempo
si affaccia alla mente una serie di idee, le quali per lo innanzi
non facevano avvertire la loro presenza; idee di tutti i doveri da
noi adempiti per conservarci il rispetto alla conservazione; idee
delle conseguenze dannose, morali e materiali, che ne deriverebbero,
se l’atto illecito non fosse represso: al che si aggiunge un certo
istinto, per quanto domato dal progresso e dalla civiltà dell’uomo,
altrettanto potente (laddove non ricorrano le ordinarie condizioni
della vita giuridica) a sentirci trascinati alla distruzione del simile
per blandizia di preminenza, sia pure di forza bruta, contro chiunque
osi esserci di contrasto. Il diritto della forza, condannato dalla
morale, represso dal mònito della legge, rinasce potente, in tutto il
vigore brutale, ogni qualvolta la morale e la legge perdono l’imperio:
l’individuo si sostituisce alla società, e nel momento supremo della
lotta tra la propria esistenza, protetta dal convincimento del diritto,
e l’operare altrui in contraddizione del dovere, la scelta non è
dubbia, poichè la conservazione dell’essere, oltrechè spontanea, è
frutto di abituale riflessione e di adattamento al consorzio sociale
cui apparteniamo.
=5.=—Pel nostro Codice la legittima difesa è limitata alla _persona_,
cioè, come si espresse il Zanardelli, alla vita, all’integrità
personale ed al pudore, non ai _beni_; salvochè la violenza ai
medesimi vada unita ad un attacco alla persona. Il § 53 Cod. pen.
tedesco, da cui l’art. 49 del nostro Codice penale è tolto, prescrive
che «necessaria difesa è quella che è richiesta per respingere da sè
o da un altro un’aggressione attuale ed ingiusta». E gli scrittori
interpetrano, secondo il Berner[159], che, essendo il fondamento della
legittima difesa la protezione del diritto, ella si estende non solo
alla difesa del corpo, della vita, della proprietà e dell’onore, ma
anche dei diritti famigliari (adulterio), della libertà, del pegno, di
una servitù, ecc.
=6.=—Questa teorica, com’è detto, non è accettata dal nostro
legislatore.
Il Zanardelli, commentando l’art. 357 del suo progetto ultimo[160],
così ne significava le ragioni: «Si è dubitato se la giustificazione
per l’omicidio e per la lesione personale, universalmente ammessa
quando si tratta di difendere a persona, debba ammettersi anche nel
caso in cui si tratti di difendere la proprietà. I nostri progetti
di codice hanno costantemente respinta, come esorbitante, la teoria
accolta da alcuni scrittori ed in qualche codice, secondo la quale si
ammetterebbe che, anche al solo fine di salvare la roba, sia sempre
legittima l’uccisione del ladro. «La proprietà (scriveva il Nicolini)
è cosa sì lieve a fronte dell’onore e della vita, che sarebbe avvilir
troppo questi beni sovrani dando a quella i privilegi medesimi; per
essa vi è sempre tempo di implorare i giudizî. Che se è violenza,
sempre inescusabile, _quoties quis id quod sibi debetur non per judicem
reposcit_ (L. 7, D. XLVIII, 7, ad leg. Iul. _de vi privata_), molto più
dev’esserlo quando in vendetta della proprietà violata si trascorre
a’ corrucci ed al sangue»[161]. Ma, se l’attentato alla proprietà
abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze da presentarsi
quasi inseparabile dall’attentato alla vita o alla sicurezza personale
del proprietario, allora ogni ritegno deve cessare verso i ladri e
gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha diritto di respingere
l’aggressione con tutti i mezzi che a questo effetto siano necessarî.
Per tali considerazioni, e limitatamente ai delitti di omicidio e di
lesione personale, la giustificazione della legittima difesa, di cui
è proposito nell’art. 50, num. 2 (del Progetto), viene estesa alla
necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla
proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o
quando si respingano i ladri, che scalano o scassano la casa in tempo
di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta
in luogo isolato».
=7.=—La legittima difesa non è soltanto ammessa per respingere da
sè una violenza attuale ed ingiusta, ma ancora per respingerla da
altri. Chi desiderasse apprendere la ragione vera ed ascosa di questo
precetto, che è sanzionato ben anco dalla morale, dovrebbe risalire a
due nozioni essenzialissime del progresso dell’umanità; la prima, che
le medesime leggi, le quali regolano la natura individuale dell’uomo,
ne regolano la collettiva; la seconda, che il diritto, mediante lo
stato sociale o l’integrazione graduale della nostra personalità, si è
venuto universalizzando nel suo contenuto di relazione e di imperio.
L’individuo, unendosi ai suoi simili, non pure rendesi partecipe dei
diritti da lui estimati essenziali e costanti della vita, ma di tutti
gli altri onde accidentalmente egli potrebb’essere in facoltà di
servirsi: quindi è che la famiglia sociale, mentre è un tutto composto
di svariate parti, ciascuna delle quali ha diritti e fini proprî, è
parimente unità organica stretta da vincoli di necessità di esistenza,
e da bisogni sviluppatisi tra i suoi membri per legge di reciproca
convivenza. L’amore, la simpatia tra gli uomini, tutti i sentimenti
altruisti, quantunque abbiano la lontana fonte nell’egoismo, sono,
allo stato di civiltà, così spontanei ed imprescindibili che, per
essere messi in atto, non esigono sforzo, ma sono rivelazione del
carattere di espansività della nostra vita affettiva e del fine del
progresso di avvicinare i due poli estremi della sociale esistenza,
quello dell’individuo e quello della umanità.
Qualunque idea o legge, teoricamente riconosciuta e fermata, ha dovuto,
in precedenza, essere da noi scorta quale condizione permanente di
un singolo essere o fenomeno; il carattere di universalità è dato
dall’astrazione, la quale col considerare i fenomeni individuali si
solleva alla serie di verità generali, la cui assolutezza è causa
del convincimento e della certezza, che è in noi, quando ci facciamo
a giudicare od operare guidati dal lume di nozioni già acquistate.
La religione, divinizzando questo principio, fa che tutti dobbiamo
considerarci figli d’un solo padre: ognuno sente di non essere nato per
vivere isolato o per sè solo, ma di compartecipare al benessere dei
simili; poichè l’eccitamento delle tendenze altruiste e la voce della
coscienza morale e giuridica ci richiamano al dovere di considerare
negli altri noi stessi, e di fare per i medesimi quello che per noi
avremmo voluto che fosse fatto. «Il quale, a dir vero, come osserva
il Nicolini, non è che il principio ben inteso della conservazione
di noi stessi. Imperocchè non vi ha mezzo di esistere, non che di
essere educati e giungere all’estrema vecchiezza; non vi ha sicurtà
di poter soddisfare alle necessità, alle utilità, ai comodi ed anche
ai piaceri della vita, senza concorso di altri. Che se natural cosa è
il volgerci altrui per aiuto in qualunque nostro bisogno, natura ci
comanda di non esser lenti ad accorrere quando altri ci invoca. Qual’è
quell’uomo che in un incendio, in una ruina, in un naufragio o in un
assalto repentino, che da qualche fiera, o da uomo peggior di fiera ei
sostiene; chi è che pronta non desideri una mano soccorrevole? Ed egli
poscia, invocato nel bisogno altrui, si mostrerà restìo, benchè col
suo pericolo, ad accorrere? Disse già quel grande interpetre di ogni
sentimento umano e della ragione: _chi ne ricusa il peso, rinunzia al
benefizio_[162]. Ma chi può far tal rinunzia senza perire? È dunque un
tal peso inerente alla natura dell’uomo, e condizione necessaria della
sua esistenza»[163].
=8.=—Ci resta ora a dire alcun che dello _stato di necessità_[164].
Il suo contenuto giuridico è in un conflitto tra il proprio e l’altrui
diritto a motivo di evento fortuito o di accidenti naturali; il
fondamento logico è nell’imperio assoluto ed ineluttabile della legge
di necessità. La lotta che si impegna tra la forza uomo e le altre
forze della natura; tra il diritto personale e quello dei consociati,
è cagione, talfiata, di collisione di interessi, la quale giunge fino
al punto di persuaderci ad agire a detrimento altrui, senzachè fossimo
animati da sentimento di odio o da vendetta verso la vittima.
=9.=—Il diritto romano derivava la irresponsabilità dal riguardo di
preferenza di un bene maggiore rispetto ad uno minore; epperò Labeone
scrive: Se l’impeto dei venti spinse una nave nelle gomene dell’ancora
di un’altra, ed i nocchieri hanno tagliate le gomene, non competerebbe
verun’azione, qualora non si avesse potuto liberarsi in altro modo che
col tagliare le funi. Lo stesso Labeone e Procolo pensarono, che ciò
si dovesse applicare anche al caso delle reti de’ pescatori, nelle
quali avesse urtata la nave. Certamente, se ciò avvenne per colpa dei
nocchieri, avrà luogo l’azione della legge Aquilia[165]. Ed Ulpiano
aggiunge, che quegli che, per salvare le proprie merci, ha gittato
in mare le altrui, non è tenuto per veruna azione. Ma, se ciò avesse
fatto senza giusto motivo, sarebbe tenuto per l’azione del fatto (_in
factum_); se con dolo, per quella del dolo[166].
La ragione discriminatrice di responsabilità era da Gelso, secondochè
Ulpiano riferisce[167], ammessa in considerazione di _justus metus_;
ciò che è qualche cosa di più della semplice considerazione di entità
materiale di un bene in paragone di un altro. Ad uguali risultati
arrivarono il diritto canonico e gli antichi giureconsulti.
=10.=—Secondo il legislatore italiano, dobbiamo, in primo luogo,
distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa; in quanto che
la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè
a dire un’aggressione, laddove nello stato di necessità il conflitto
tra il proprio e l’altrui diritto è creato da un evento fortuito o
da accidenti naturali. Nella quale distinzione è solo indicato il
lato oggettivo della giustificazione, di cui ci occupiamo; il che
riscontrasi appo tutti coloro i quali si sforzarono di non dipartirsi,
nell’assegnare il fondamento giuridico dello stato di necessità, da
formole contenenti, con maggiore o minore esattezza, il conflitto tra
due beni in lotta, ed il dovere di sacrificare il minore per conservare
quello di entità maggiore.
Se fosse così, come da molti è ritenuto, si confonderebbe il
caso di giustificazione di inimputabilità penale, con quello di
irresponsabilità civile; potendo avvenire, che la _necessità_, anche
in caso di infrangimento di diritto risarcibile civilmente, escluda
l’azione di responsabilità, salvo che non si ravvisi nel fatto qualche
traccia di colpa da parte dell’agente, relativa all’avvenimento
fortuito di cui si deplorano le conseguenze dannose. La essenza
propria della discriminante dello stato di necessità parmi che debba
cogliersi nell’estremo del _pericolo grave ed imminente_; ch’è a
dire, in uno stato tale di animo da rendere dubbio quel concorso
di coscienza e di libertà di atti, che pel nostro legislatore è il
primo requisito di qualunque fatto imputabile penalmente. Ed è troppo
noto, che vi sono degli stati di coscienza nei quali l’intelligenza e
l’attività dell’uomo si arrestano, o per manco di sviluppo o per causa
accidentale, e l’azione, che ne deriva, deve rapportarsi piuttosto
all’azione meramente meccanica del motivo iniziale, esterno o interno
che sia, che all’azione riflessa della nostra mente.
=11.=—Gli estremi dello stato di necessità sono: _a_) un _pericolo
grave ed imminente alla persona_; _b_) l_’accidentalità e
l’inevitabilità_ di tale pericolo; _c_) _la necessità di salvare sè od
altri_.
Il contenuto reale è sempre un _pericolo_, il quale esternamente
si converte in un _bene_ contro cui è rivolto l’evento fortuito, e
soggettivamente in uno stato di _giusto timore_. La necessità è termine
medio tra il bene minacciato ed il timore suscitatosi nell’animo
dell’agente; termine medio che sorge quando innanzi alla mente
dell’individuo sia preclusa qualunque via di salvezza, meno quella
di sacrificare l’altrui diritto; e quando, perciò, la coscienza di
scelta di mezzi all’operare è obliterata, o distrutta, dall’esquilibrio
psichico causato per l’imminenza del pericolo cui si è di fronte. Ed il
legislatore, col fine di rendere meno equivoci gli esposti concetti,
ha limitato l’evento del pericolo alla _persona_, con significato
restrittivo che noi facciamo voto sia serbato dalla giureprudenza,
acciò non si esageri in arbitrarie ipotesi.
=12.=—Il pericolo dev’essere _grave ed imminente_: donde trarremo le
regole per giustamente estimarlo? Il Codice tace, ed è logico; perchè
anche qui, come per la legittima difesa, versiamo in apprezzamenti
del tutto soggettivi. La gravezza e la imminenza non sono caratteri
permanenti, ma transitorî; la loro influenza sulla nostra attività è
regolata da una serie indefinita di circostanze che torna impossibile
esaminare singolarmente.
=13.=—Il pericolo dev’essere _accidentale_ («al quale non avea dato
volontariamente causa») e _inevitabile_ («che non si poteva altrimenti
evitare»). È accidentale il pericolo che non potè essere previsto,
ed al quale non si è concorso in guisa veruna. Che se il pericolo
fosse l’effetto di qualche nostro fatto volontario, non saremmo più
nel diritto di invocare la giustificazione della necessità, dovendo
sopportare le conseguenze del proprio inconsulto operato. Dev’essere
anche inevitabile, ch’è a dire, non poteasi altrimenti sfuggire che col
produrre un nocumento altrui. L’obbligo, a siffatto riguardo, imposto
dalla legge è molto più stretto che non per la legittima difesa. Chi
è aggredito ingiustamente, oltre ad avere il diritto di respingere la
violenza pel fine di garentirsi dalla offesa minacciata, ha il dovere
di opporsi a che altri infranga quell’ordine giuridico che è cardine
del consorzio civile, e che limita l’azione di ciascuno al punto di
non permettere che si violi la sicurezza altrui. Ma chi, necessitato,
sacrifica il bene di un altro al bene proprio, non si propone che un
solo scopo, quello della sua conservazione; ogni motivo diverso, invece
di accrescere in lui il diritto di respingere il pericolo, ne attenua
il carattere di giustizia e rende eccessivo e punibile l’atto eseguito.
Quindi si comprende come la _necessità della salvezza_, ultimo
requisito che accompagnar deve il pericolo, non sia giustificabile
le quante volte l’agente abbia fatto prevalere qualche altro motivo
che non sia l’esclusivo ed ineluttabile di sottrarsi dalla imminente
minaccia di grave danno: dico qualche altro motivo, intendendo
di parlare di qualunque coefficiente che, senza essere l’unica
determinante dell’azione, vi ha però influito in grado apprezzabile,
rendendo, per avventura, necessario ciò che poteva non esser tale. Non
è difficile riscontrare dei casi in cui il nostro concetto apparisca
chiaro. Ammettasi, ad esempio, che l’incendio si appicchi ad un teatro;
e che gli spettatori si accalchino alle porte per mettersi in salvo.
Un infelice casca per terra e, calpestato, è in evidente pericolo di
morte. Se altri, senza badargli, gli è sopra e gli è cagione di grave
lesione, sarà responsabile dell’operato?—ovvero dovrà rispondere in
parte del danno, di cui fu l’autore? La risposta equa sarà data dal
considerare se tutto quello, che è avvenuto, era _necessariamente_
occorrente per la salvezza di chi ha cagionata la lesione all’infelice
caduto; che, se chi si è all’impazzata precipitato alla porta di
uscita, senza badare che altri ne soffrisse danno, poteva ancora
indugiare ma non lo ha voluto pel _motivo_, poniamo, o di uscir subito
di teatro o di recarsi a chiamar gente che accorresse a spegnere il
fuoco, o per ogni altra ragione, la quale non sia propriamente quella
di mettersi in salvo, egli risponderà, della lesione cagionata, in
proporzione della importanza del motivo secondario in comparazione al
principale ed impellente di procurarsi, a qualunque costo, la salvezza.
«E più particolarmente—scrive il Conti—non vi ha necessità quando
non sia legittimo il motivo che indusse l’agente alla violazione del
diritto altrui, quando, cioè, il minacciato non agisca pel principio
della conservazione giuridica. Non vi è necessità, se la rinuncia
al bene proprio sarebbe stata giusta e naturale, secondo le idee ed
i sentimenti della comune dei cittadini onesti in dato Stato e in
data civiltà. Non vi è necessità, se non vi è lotta fra due diritti
preesistenti, senza che per questo si fondi l’eccezione dello stato
di necessità sulla teorica della collisione e sulla prevalenza, in
ogni caso, del diritto maggiore al minore. Ma, certo, il concetto
di necessità va basato specialmente sul criterio, inapprezzabile _a
priori_, della _proporzione_ fra i beni tolti ed i beni salvati. Ed
esclusa così assolutamente la necessità, resta il fatto delittuoso
passibile di pena ordinaria; esclusa solo in parte, resta un fatto
solo parzialmente illegittimo, e quindi passibile di pena diminuita.
Se non vi ha necessità, non vi ha nè scusa, nè giustificazione;
se vi ha tuttora necessità, ma per imprudenza od imprevidenza si
diè causa al pericolo, lo si affrontò potendolo evitare, gli si
contrappose un’azione sproporzionata, vi ha l’eccesso nello stato di
necessità»[168].
=14.=—Il legislatore estende alla salvezza _di altri_ la giustificante
dello stato di necessità; strana, invero, ipotesi di scriminazione;
sembrando esorbitante, al dire del Villa, fuori di ragione, che sia
lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficare un terzo
qualsiasi. Checchè si opponga in contrario, noi ci avvisiamo che,
estesa fino a questo punto la necessità, molto facilmente può dar luogo
all’arbitrio; mancando, in atto, l’estremo vero della giustificazione,
vale a dire il _timore_, e riscontrandosi invece la _compassione_,
la quale, se pure è ragione di attenuare la responsabilità, non può
esimere, senza che non si commetta ingiustizia, da pena chi, seguendone
il consiglio, infranse la legge.
Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di
riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto
scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la
ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato
di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del
prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo
di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia
allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole
opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed
accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato
causa.