II.

Legittima difesa e stato di necessità.

1. Carattere di _legittimità_ o di _giustizia_, di _necessità_ e di

_attualità_ nella discriminante della legittima difesa.—2. Stadio

fisio-psicologico del meccanismo della difesa dell’uomo: coefficienti

fisici, intellettivi e morali.—3. Valutazione del _timore_ qual

fondamento _naturale_ della legalità dell’offesa.—4. Psicologia del

timore; esquilibrio psichico; coefficienti secondarî della necessità

di difesa.—5. Sistema seguito dal nostro Codice.—6. Delimitazione

della legittima difesa.—7. Legittima difesa in persona degli

altri.—8. Dello stato di _necessità_; suo contenuto giuridico e

logico.—9. Teoria dei giureconsulti romani.—10. Differenza tra lo

stato di necessità e la legittima difesa.—11. Estremi dello stato

di necessità.—12. La _gravezza_ e la _imminenza_ del pericolo.—13.

L’_accidentalità_ e la _inevitabilità_ del pericolo.—14. Lo stato di

necessità per la salvezza degli _altri_.

=1.=—A completamento di alcune forme giuridiche di psicologia

criminale, tratteremo della legittima difesa e dello stato di

necessità. Ciò facendo, prescinderemo dalle nozioni puramente di

diritto, estranee alla materia di questo libro.

Parlando della legittima difesa, altrove[155] scrivevamo le seguenti

osservazioni, le quali, ricordate dopo circa dieci anni, servono quale

nuovo argomento onde convincere il lettore del come fosse costante

in noi la persuasione, che l’unico ed efficace indirizzo positivo in

materia criminale fosse quello non difforme dai principî scientifici

della _scuola dinamica_, e che a torto i cultori di antropologia e

di sociologia criminale han voluto allontanarsene, allora quando

ponevano a sostegno delle loro teorie o l’esclusivo elemento somatico

dell’individuo, ovvero la influenza assoluta delle necessità sociali.

Quasi tutti gli scrittori avvisano nella difesa il carattere di

_legittimità_ o di _giustizia_; di _necessità_ e di _attualità_. È

legittimo tutto quello che non è fatto contro la legge, anzi per

respingere un attacco antigiuridico: ciò che più non avviene quando

si è cagione prima del male che poscia si respinge col danno altrui.

La necessità è inerente al pericolo imminente del male minacciato; è

imposta dalla eccezionale condizione di non essere alcuno più in grado

di far ricorso alla tutela delle leggi, ma di doversi avvalere della

forza privata, dell’opera individuale. L’attualità, poi, contiene

l’obbligo di far cessare il diritto di reazione tostochè sia cessata

l’azione. Il carattere di legittimità è valutabile obbiettivamente,

alla base di qualche prescrizione legale, che, determinando l’indole

permessa o vietata dei nostri atti, ci apprende altresì il modo

di estimarla. Ma il carattere di necessità e di attualità sono

da considerarsi soggettivamente ed in relazione, non solo alle

circostanze speciali che accompagnarono la violenza, o l’attacco, e la

offesa o reazione, ma altresì in relazione all’indole dell’offeso e

dell’offensore ed allo stato peculiare di animo che determinò l’offeso

a reagire.

Con questo metodo, risalendo alla natura intima e primitiva dell’uomo,

si avrà che la discriminante della legittima difesa, piuttosto che

poggiare sul godimento di un diritto o l’adempimento d’un dovere, e

sulla necessità d’obbedire ad una coazione, sia il risultato spontaneo

di una legge dinamica, la quale è costante; presiede a qualunque

umana operazione, individuale o collettiva, e si effettua nella

_prevalenza dell’energia di conservazione dell’essere, in collisione

con altre energie che ne vorrebbero distruggere la natura sostanziale

ovvero ostacolarne il perfezionamento_. La lotta di esistenza o di

conservazione, che costituisce la naturale dimostrazione della vita

_dinamica_ degli esseri animati, quando vogliasi riguardare nelle

relazioni tra gli individui, si converte in prevalenza di energia

di conservazione; appunto perchè, come fu da noi accennato, gli

esseri individui, e l’uomo segnatamente, sono il prodotto di qualche

speciale energia che, per natura propria ond’è differenziata dalle

rimanenti, ottiene il sopravvento nella lotta di continua produzione

e trasformazione degli esseri, ed impronta di sè la nuova apparizione

fenomenica risultatane. L’uomo che, aggredito, si difende, non ha,

certamente, il tempo di pensare al diritto o al dovere che gli compete,

ovvero di misurare lo stato di coazione in cui versa: in lui l’istinto

della conservazione rimugghia potente dall’intimo del cuore, e la

reazione è il compimento di un moto meccanico che spontaneamente

insorge e si esplica.

Chi ne desideri la prova palese, riguardi a quei nostri movimenti

automatici ed incoscienti alla presenza di qualche fatto che

all’improvviso e, quasi sempre per caso, minacci il nostro benessere:

la mano corre rapida ad allontanare un oggetto che era per riversarsi

addosso; l’occhio, pel movimento delle palpebre, è difeso dal pericolo

di contatto offensivo con oggetti esterni; la repugnanza dell’olfatto

per alcuni cibi vi dice, che questi mal si confanno ai nostri bisogni

di nutrizione e di benessere. In questi moti istintivi è la sede della

reazione di offesa per respingere la ingiusta violenza, la quale ne

minaccia di pericolo; e la ragione per cui appo tutti i popoli e tutte

le legislazioni non si dubitò mai dell’origine naturale del moderarne

d’incolpata tutela, quantunque discrepanti applicazioni se ne facciano

in pratica.

=2.=—Senonchè, il meccanismo della difesa dell’uomo, per la facoltà

di razionalità in lui, quantunque cominci da moto spontaneo, si compie

in moti riflessi: alla semplice impulsività iniziale della violenza

attuale si aggiungono svariati coefficienti, che conviene classificare

in tre ordini; in fisici, intellettivi e morali. Sono fisici tutti quei

coefficienti che, dipendendo dalla presenza di un dolore o dall’assenza

di un piacere goduto, determinano lo stato psichico conveniente alla

scelta del mezzo dell’offesa in preferenza del ricorso alla guarentigia

dell’autorità o della legge. È tanto forte la proclività, nello stato

di dolore, all’offesa, che qualche volta siamo indotti a respingere,

nostro malgrado, colui che, cagionandoci un dolore passeggiero, intende

procurarci il risanamento da qualche morbosa affezione fisica. I

bruti, che, meglio di noi, sentono la forza degli istinti puramente

fisiologici, respingono l’azione dolorosa con reazione altrettanto

potente che subitanea.

Sono coefficienti intellettivi quelli che si connettono alla

_relazione_ degli eventi, o precedenti o concomitanti o successivi:

cioè a dire, che fanno dipendere la prevalenza di una data disposizione

dal concorso simultaneo di efficacia psichica di tutte le _idee_, che

abbiano nesso con l’evento verificatosi della violenza e con quello da

verificarsi della reazione per respingerla. Sono coefficienti morali

quelli che si riferiscono ai sentimenti od alle passioni, le quali

preparano o accompagnano il conflitto criminoso dell’attacco e della

difesa. Tutti questi coefficienti possono riassumersi in un concetto ed

in un sentimento; il concetto di _pericolo_ e quello di _timore_.

Il pericolo o è fisico, e produce la costrizione di allontanare

una causa disorganizzatrice del nostro benessere fisiologico; o

intellettivo, ed è la sintesi di tutte le idee che sono il frutto della

istruzione ed educazione, non che delle prescrizioni legali ed etiche

e della misura o proporzione tra il danno, che si cerca di evitare e

quello che ne deriverà dall’appigliarci, con preferenza, all’uso della

forza privata, e non al mezzo della legge o dell’autorità competente.

Il pericolo, in fine, se è morale, si muta in sentimento di _timore_,

il quale consiste in un turbamento psichico, ovvero in un disordine

di facoltà con aumento delle energie istintive di conservazione e

diminuzione di energia delle attitudini acquisite e delle cause che

loro si riferiscono.

Nel contrasto di tendenze, ogni energia istintiva piglia il

sopravvento; la cagione è perchè le facoltà da noi acquistate o,

meglio, sviluppate, per lo stato sociale, presuppongono, perchè

abbiano peso, la condizione di ordine giuridico; la quale condizione,

laddove sparisca con la eccezionale evenienza di non poterci

avvalere della protezione delle leggi, mena seco l’indebolimento o

la sparizione del potere dei motivi che ci contengono ad agire nei

limiti della legalità e del rispetto dell’altrui diritto. Chi fino

a questo punto ci ha seguito, nell’analisi della teorica dinamica in

materia criminale, intenderà facilmente, che lo stato di necessaria

difesa sia il contrapposto dello stato di delinquenza punibile. Pel

delinquente evvi prevalenza di energia criminosa con scelta, più o

meno cosciente, di mezzi adatti al fine di dar corso all’efficacia del

motivo, il quale si è convertito in iscopo; per chi legittimamente si

difende, la prevalenza di energia è per una azione di ordine ovvero

di ristabilimento dell’equilibrio, naturale e civile, contro cui è

dirizzata la violenza dell’aggressore. Se, dunque, vi sono delle leggi

che puniscono il primo, perchè non vi deve altresì essere una legge che

assolva il secondo?

=3.=—Parlandosi del timore, fondamento _naturale_ di legalità della

reazione, alcuni ne vollero, come pel pericolo, formolare un precetto

esclusivo, il quale si adottasse quasi regola logica e costante. Si

disse, quindi, che siffatto precetto fosse deducibile dalla natura del

danno, che ci vien minacciato; dalla gravezza ed inevitabilità dello

stesso, e dalla specie dei mezzi di che facciamo o potevamo far uso,

nel respingerlo. Il Carrara, per esempio, scrive[156], che, perchè al

timore si accordi questo potente effetto di rendere legittimo un atto

violatore dei diritti altrui e materialmente contrario alla legge, è in

tutti i casi necessario per regola _assoluta_, che nel male minacciato

si trovino questi tre requisiti: 1^o _ingiustizia_, 2^o _gravità_,

3^o _inevitabilità_. E, parlando del requisito di inevitabilità,

aggiunge: «Certamente, se al male, che ci minaccia, potevamo sottrarci

_altrimenti_ che col violare la legge, la violazione deve rimanere

punibile; perchè l’arbitrio dell’agente non era più ristretto fra la

scelta di due mali ugualmente gravi; e la legge dell’ordine poteva

essere osservata, purchè egli eleggesse il mezzo innocente col quale

avrebbe evitato e il danno proprio e l’altrui. Sottrarsi _altrimenti_

dal male, che ci è minacciato, si può o con previsioni _anteriori_, o

con provvedimenti _successivi_, o con ripari _concomitanti_. Perciò

la _inevitabilità_ nel pericolo, che indusse ad agire o reagire, si

desume da _tre_ criterî distinti: 1^o che sia _improvviso_; 2^o che

sia _presente_; 3^o che sia _assoluto_»[157]. Ecco un ragionamento

il quale pecca di eccesso: perchè, quando anche si giunga a definire

il significato di ciascuno dei tre distinti criterî, non si arriverà

mai a precisare, nella indefinita serie dei fatti, la ipotesi in

cui o l’uno o l’altro, o tutti insieme, abbiano a riscontrarsi.

Il Berner[158], partendo dalla necessità di proteggere un diritto

aggredito, che vuol mantenersi contro un assalto ingiusto ed attuale,

conclude molto più _logicamente_, che «non è necessario che lo assalto

sia _impreveduto_, nè che il diritto difeso sia irreparabile. Se si

mantiene la legittima difesa nel suo concetto semplice, che il diritto,

cioè, non deve piegare davanti una ingiustizia, risulta evidente che

essa è applicabile anche per un diritto risarcibile». Esagerando in

sistemi restrittivi, si giunge a creare delle norme troppo astratte ed

arbitrarie, le quali, se accontentano lo scienziato, non possono a meno

che essere dannose pel giudice, che, non della imputabilità, ma della

imputazione è chiamato a decidere, ed ha l’obbligo di tenere presenti

tutte le circostanze le quali accompagnano il fatto e ne modificano

l’indole; lo attenuano o lo aggravano.

=4.=—L’errore degli scrittori, che posero a fondamento della legittima

difesa la teorica della _coazione_, è nell’avere trasformata la nozione

del timore da idea soggettiva e relativa in criterio imprescindibile

ed obbiettivo. Indi si adottarono dei concetti di _gravezza_ e di

_assolutezza_ non sempre congrui alla realtà delle cose, anzi il più

delle volte troppo ipotetici. Il timore, causa morale dell’azione

difensiva, non è a staccarsi dalle altre cause fisiche ed intellettive

che determinano la scelta e l’uso della forza privata e non della forza

pubblica e delle leggi. Fino a che il pericolo è puramente fisico,

non sarà difficile il ricorrere a mezzi legali, reprimendo l’atto

della istintiva reazione; parimente avviene nel pericolo dall’aspetto

intellettivo, perchè vi è l’agio di rafforzarsi nell’intenzione di non

reagire pel concorso opportuno di tutte le idee che sono la fonte del

diritto e del dovere; ma non è più così pel pericolo addivenuto timore,

perchè in questo caso l’equilibrio morale o è indebolito o distrutto.

Tornerà chiaro quanto qui è detto se si esaminano alcuni esempî. Tizio

è minacciato da Caio per azione involontaria o colposa. Il pericolo per

Tizio è già fisico, perchè qualche cosa si è realizzata, la quale mette

in dubbio l’animo sulla conservazione della nostra integrità corporale;

eppure Tizio sarà facile che non reagisca.

La ragione è perchè egli sa con certezza, che il fatto delittuoso non

dovrà ripetersi; epperò non richiede che sia antivenuto o prontamente

represso. E del pari: Tizio minaccia Caio di morte; questi, se la

esecuzione della minaccia non è immediata, non crederà dì reagire

usando della propria forza, perchè riflette alla opportunità di

aver comodo a mettersi in condizione, nell’avvenire, di non cadere

vittima dell’avversario, e di prendersi la giusta vendetta, che a lui

competa, dal soccorso punitivo della legge. Ma non è lo stesso quando

il pericolo fisico, vincendo ogni freno intellettivo, si converte in

sentimento di timore e giunge ad impossessarsi del nostro animo. Il

turbamento, che ne segue, distrugge in pochi istanti l’opera faticosa

di buona e lunga educazione, di virtù ereditarie di rispetto della

legge; fa scomparire o attenua la forza proveniente dal convincimento

di incorrere in possibile responsabilità, dovendosi un giorno dar conto

del proprio operato sebbene non delittuoso.

Sapere, però, comprendere l’intimo nesso tra le energie psicofisiche,

e vederne poscia lo stato di turbamento, è solo contemplare in

apparenza il problema psicologico del moderarne d’incolpata tutela.

La maggiore difficoltà è quando ci facciamo a studiare la relazione

disorganizzatrice tra l’energia del motivo, causa del pericolo,

trasformata in sentimento di timore ossia in causa di esquilibrio

(perchè non coerente alla nostra abituale natura), e le facoltà

psicofisiche armonizzate ad unità razionale e tendenti alla

conservazione dell’ordine giuridico, il quale rispecchia esternamente

il nostro ordine interno. È d’ogni stato di squilibrio affettivo

l’indebolimento o l’obliterazione della coscienza; ond’è che neppure

dal lato meramente morale, o soggettivo, l’azione criminosa commessa

nel descritto stato avrebbe sufficiente e plausibile argomento di

responsabilità penale.

La legge di necessità, _necessaria difesa_, è la legge dominante

dell’azione reattiva: essa, comechè non sia tutta meccanica, come nei

fenomeni puramente automatici, obbedisce alla dinamica di conservazione

e si proporziona istintivamente all’energia di tendenza protettiva

della integrità personale. Lo stato psichico qui descritto è il normale

per chi reagisce spinto dalla necessità di difendersi; è lo stato,

cioè, di chi si appiglia all’uso della forza privata perchè veramente

ed assolutamente non è in grado di ricorrere all’ausilio della legge.

Ma, bene spesso, l’azione è il risultato di un concorso di parecchi

altri fattori che mette bene di esaminare. Il primo e più ordinario

fattore è quello di _vendetta_.

Il timore abbatte l’animo, il sentimento di vendetta lo rialza, e la

passività prodotta dalla sorpresa dell’attacco è vinta dalla rinata

attività di reazione, che di automatica addiviene cosciente. A questo

punto, dal fondo della coscienza si desta un secondo fattore, l’idea

del diritto proprio in correlazione col dovere dell’avversario; il

diritto al rispetto, il dovere, in altri, di non rompere l’ordine

imposto dalla legge e dalla necessità della vita sociale. In pari tempo

si affaccia alla mente una serie di idee, le quali per lo innanzi

non facevano avvertire la loro presenza; idee di tutti i doveri da

noi adempiti per conservarci il rispetto alla conservazione; idee

delle conseguenze dannose, morali e materiali, che ne deriverebbero,

se l’atto illecito non fosse represso: al che si aggiunge un certo

istinto, per quanto domato dal progresso e dalla civiltà dell’uomo,

altrettanto potente (laddove non ricorrano le ordinarie condizioni

della vita giuridica) a sentirci trascinati alla distruzione del simile

per blandizia di preminenza, sia pure di forza bruta, contro chiunque

osi esserci di contrasto. Il diritto della forza, condannato dalla

morale, represso dal mònito della legge, rinasce potente, in tutto il

vigore brutale, ogni qualvolta la morale e la legge perdono l’imperio:

l’individuo si sostituisce alla società, e nel momento supremo della

lotta tra la propria esistenza, protetta dal convincimento del diritto,

e l’operare altrui in contraddizione del dovere, la scelta non è

dubbia, poichè la conservazione dell’essere, oltrechè spontanea, è

frutto di abituale riflessione e di adattamento al consorzio sociale

cui apparteniamo.

=5.=—Pel nostro Codice la legittima difesa è limitata alla _persona_,

cioè, come si espresse il Zanardelli, alla vita, all’integrità

personale ed al pudore, non ai _beni_; salvochè la violenza ai

medesimi vada unita ad un attacco alla persona. Il § 53 Cod. pen.

tedesco, da cui l’art. 49 del nostro Codice penale è tolto, prescrive

che «necessaria difesa è quella che è richiesta per respingere da sè

o da un altro un’aggressione attuale ed ingiusta». E gli scrittori

interpetrano, secondo il Berner[159], che, essendo il fondamento della

legittima difesa la protezione del diritto, ella si estende non solo

alla difesa del corpo, della vita, della proprietà e dell’onore, ma

anche dei diritti famigliari (adulterio), della libertà, del pegno, di

una servitù, ecc.

=6.=—Questa teorica, com’è detto, non è accettata dal nostro

legislatore.

Il Zanardelli, commentando l’art. 357 del suo progetto ultimo[160],

così ne significava le ragioni: «Si è dubitato se la giustificazione

per l’omicidio e per la lesione personale, universalmente ammessa

quando si tratta di difendere a persona, debba ammettersi anche nel

caso in cui si tratti di difendere la proprietà. I nostri progetti

di codice hanno costantemente respinta, come esorbitante, la teoria

accolta da alcuni scrittori ed in qualche codice, secondo la quale si

ammetterebbe che, anche al solo fine di salvare la roba, sia sempre

legittima l’uccisione del ladro. «La proprietà (scriveva il Nicolini)

è cosa sì lieve a fronte dell’onore e della vita, che sarebbe avvilir

troppo questi beni sovrani dando a quella i privilegi medesimi; per

essa vi è sempre tempo di implorare i giudizî. Che se è violenza,

sempre inescusabile, _quoties quis id quod sibi debetur non per judicem

reposcit_ (L. 7, D. XLVIII, 7, ad leg. Iul. _de vi privata_), molto più

dev’esserlo quando in vendetta della proprietà violata si trascorre

a’ corrucci ed al sangue»[161]. Ma, se l’attentato alla proprietà

abbia tali caratteri, o avvenga in tali circostanze da presentarsi

quasi inseparabile dall’attentato alla vita o alla sicurezza personale

del proprietario, allora ogni ritegno deve cessare verso i ladri e

gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha diritto di respingere

l’aggressione con tutti i mezzi che a questo effetto siano necessarî.

Per tali considerazioni, e limitatamente ai delitti di omicidio e di

lesione personale, la giustificazione della legittima difesa, di cui

è proposito nell’art. 50, num. 2 (del Progetto), viene estesa alla

necessità di difendersi contro gli autori di violenti attentati alla

proprietà, come sarebbe nel caso di furto violento o di saccheggio, o

quando si respingano i ladri, che scalano o scassano la casa in tempo

di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo di giorno, la casa sia posta

in luogo isolato».

=7.=—La legittima difesa non è soltanto ammessa per respingere da

sè una violenza attuale ed ingiusta, ma ancora per respingerla da

altri. Chi desiderasse apprendere la ragione vera ed ascosa di questo

precetto, che è sanzionato ben anco dalla morale, dovrebbe risalire a

due nozioni essenzialissime del progresso dell’umanità; la prima, che

le medesime leggi, le quali regolano la natura individuale dell’uomo,

ne regolano la collettiva; la seconda, che il diritto, mediante lo

stato sociale o l’integrazione graduale della nostra personalità, si è

venuto universalizzando nel suo contenuto di relazione e di imperio.

L’individuo, unendosi ai suoi simili, non pure rendesi partecipe dei

diritti da lui estimati essenziali e costanti della vita, ma di tutti

gli altri onde accidentalmente egli potrebb’essere in facoltà di

servirsi: quindi è che la famiglia sociale, mentre è un tutto composto

di svariate parti, ciascuna delle quali ha diritti e fini proprî, è

parimente unità organica stretta da vincoli di necessità di esistenza,

e da bisogni sviluppatisi tra i suoi membri per legge di reciproca

convivenza. L’amore, la simpatia tra gli uomini, tutti i sentimenti

altruisti, quantunque abbiano la lontana fonte nell’egoismo, sono,

allo stato di civiltà, così spontanei ed imprescindibili che, per

essere messi in atto, non esigono sforzo, ma sono rivelazione del

carattere di espansività della nostra vita affettiva e del fine del

progresso di avvicinare i due poli estremi della sociale esistenza,

quello dell’individuo e quello della umanità.

Qualunque idea o legge, teoricamente riconosciuta e fermata, ha dovuto,

in precedenza, essere da noi scorta quale condizione permanente di

un singolo essere o fenomeno; il carattere di universalità è dato

dall’astrazione, la quale col considerare i fenomeni individuali si

solleva alla serie di verità generali, la cui assolutezza è causa

del convincimento e della certezza, che è in noi, quando ci facciamo

a giudicare od operare guidati dal lume di nozioni già acquistate.

La religione, divinizzando questo principio, fa che tutti dobbiamo

considerarci figli d’un solo padre: ognuno sente di non essere nato per

vivere isolato o per sè solo, ma di compartecipare al benessere dei

simili; poichè l’eccitamento delle tendenze altruiste e la voce della

coscienza morale e giuridica ci richiamano al dovere di considerare

negli altri noi stessi, e di fare per i medesimi quello che per noi

avremmo voluto che fosse fatto. «Il quale, a dir vero, come osserva

il Nicolini, non è che il principio ben inteso della conservazione

di noi stessi. Imperocchè non vi ha mezzo di esistere, non che di

essere educati e giungere all’estrema vecchiezza; non vi ha sicurtà

di poter soddisfare alle necessità, alle utilità, ai comodi ed anche

ai piaceri della vita, senza concorso di altri. Che se natural cosa è

il volgerci altrui per aiuto in qualunque nostro bisogno, natura ci

comanda di non esser lenti ad accorrere quando altri ci invoca. Qual’è

quell’uomo che in un incendio, in una ruina, in un naufragio o in un

assalto repentino, che da qualche fiera, o da uomo peggior di fiera ei

sostiene; chi è che pronta non desideri una mano soccorrevole? Ed egli

poscia, invocato nel bisogno altrui, si mostrerà restìo, benchè col

suo pericolo, ad accorrere? Disse già quel grande interpetre di ogni

sentimento umano e della ragione: _chi ne ricusa il peso, rinunzia al

benefizio_[162]. Ma chi può far tal rinunzia senza perire? È dunque un

tal peso inerente alla natura dell’uomo, e condizione necessaria della

sua esistenza»[163].

=8.=—Ci resta ora a dire alcun che dello _stato di necessità_[164].

Il suo contenuto giuridico è in un conflitto tra il proprio e l’altrui

diritto a motivo di evento fortuito o di accidenti naturali; il

fondamento logico è nell’imperio assoluto ed ineluttabile della legge

di necessità. La lotta che si impegna tra la forza uomo e le altre

forze della natura; tra il diritto personale e quello dei consociati,

è cagione, talfiata, di collisione di interessi, la quale giunge fino

al punto di persuaderci ad agire a detrimento altrui, senzachè fossimo

animati da sentimento di odio o da vendetta verso la vittima.

=9.=—Il diritto romano derivava la irresponsabilità dal riguardo di

preferenza di un bene maggiore rispetto ad uno minore; epperò Labeone

scrive: Se l’impeto dei venti spinse una nave nelle gomene dell’ancora

di un’altra, ed i nocchieri hanno tagliate le gomene, non competerebbe

verun’azione, qualora non si avesse potuto liberarsi in altro modo che

col tagliare le funi. Lo stesso Labeone e Procolo pensarono, che ciò

si dovesse applicare anche al caso delle reti de’ pescatori, nelle

quali avesse urtata la nave. Certamente, se ciò avvenne per colpa dei

nocchieri, avrà luogo l’azione della legge Aquilia[165]. Ed Ulpiano

aggiunge, che quegli che, per salvare le proprie merci, ha gittato

in mare le altrui, non è tenuto per veruna azione. Ma, se ciò avesse

fatto senza giusto motivo, sarebbe tenuto per l’azione del fatto (_in

factum_); se con dolo, per quella del dolo[166].

La ragione discriminatrice di responsabilità era da Gelso, secondochè

Ulpiano riferisce[167], ammessa in considerazione di _justus metus_;

ciò che è qualche cosa di più della semplice considerazione di entità

materiale di un bene in paragone di un altro. Ad uguali risultati

arrivarono il diritto canonico e gli antichi giureconsulti.

=10.=—Secondo il legislatore italiano, dobbiamo, in primo luogo,

distinguere lo stato di necessità dalla legittima difesa; in quanto che

la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè

a dire un’aggressione, laddove nello stato di necessità il conflitto

tra il proprio e l’altrui diritto è creato da un evento fortuito o

da accidenti naturali. Nella quale distinzione è solo indicato il

lato oggettivo della giustificazione, di cui ci occupiamo; il che

riscontrasi appo tutti coloro i quali si sforzarono di non dipartirsi,

nell’assegnare il fondamento giuridico dello stato di necessità, da

formole contenenti, con maggiore o minore esattezza, il conflitto tra

due beni in lotta, ed il dovere di sacrificare il minore per conservare

quello di entità maggiore.

Se fosse così, come da molti è ritenuto, si confonderebbe il

caso di giustificazione di inimputabilità penale, con quello di

irresponsabilità civile; potendo avvenire, che la _necessità_, anche

in caso di infrangimento di diritto risarcibile civilmente, escluda

l’azione di responsabilità, salvo che non si ravvisi nel fatto qualche

traccia di colpa da parte dell’agente, relativa all’avvenimento

fortuito di cui si deplorano le conseguenze dannose. La essenza

propria della discriminante dello stato di necessità parmi che debba

cogliersi nell’estremo del _pericolo grave ed imminente_; ch’è a

dire, in uno stato tale di animo da rendere dubbio quel concorso

di coscienza e di libertà di atti, che pel nostro legislatore è il

primo requisito di qualunque fatto imputabile penalmente. Ed è troppo

noto, che vi sono degli stati di coscienza nei quali l’intelligenza e

l’attività dell’uomo si arrestano, o per manco di sviluppo o per causa

accidentale, e l’azione, che ne deriva, deve rapportarsi piuttosto

all’azione meramente meccanica del motivo iniziale, esterno o interno

che sia, che all’azione riflessa della nostra mente.

=11.=—Gli estremi dello stato di necessità sono: _a_) un _pericolo

grave ed imminente alla persona_; _b_) l_’accidentalità e

l’inevitabilità_ di tale pericolo; _c_) _la necessità di salvare sè od

altri_.

Il contenuto reale è sempre un _pericolo_, il quale esternamente

si converte in un _bene_ contro cui è rivolto l’evento fortuito, e

soggettivamente in uno stato di _giusto timore_. La necessità è termine

medio tra il bene minacciato ed il timore suscitatosi nell’animo

dell’agente; termine medio che sorge quando innanzi alla mente

dell’individuo sia preclusa qualunque via di salvezza, meno quella

di sacrificare l’altrui diritto; e quando, perciò, la coscienza di

scelta di mezzi all’operare è obliterata, o distrutta, dall’esquilibrio

psichico causato per l’imminenza del pericolo cui si è di fronte. Ed il

legislatore, col fine di rendere meno equivoci gli esposti concetti,

ha limitato l’evento del pericolo alla _persona_, con significato

restrittivo che noi facciamo voto sia serbato dalla giureprudenza,

acciò non si esageri in arbitrarie ipotesi.

=12.=—Il pericolo dev’essere _grave ed imminente_: donde trarremo le

regole per giustamente estimarlo? Il Codice tace, ed è logico; perchè

anche qui, come per la legittima difesa, versiamo in apprezzamenti

del tutto soggettivi. La gravezza e la imminenza non sono caratteri

permanenti, ma transitorî; la loro influenza sulla nostra attività è

regolata da una serie indefinita di circostanze che torna impossibile

esaminare singolarmente.

=13.=—Il pericolo dev’essere _accidentale_ («al quale non avea dato

volontariamente causa») e _inevitabile_ («che non si poteva altrimenti

evitare»). È accidentale il pericolo che non potè essere previsto,

ed al quale non si è concorso in guisa veruna. Che se il pericolo

fosse l’effetto di qualche nostro fatto volontario, non saremmo più

nel diritto di invocare la giustificazione della necessità, dovendo

sopportare le conseguenze del proprio inconsulto operato. Dev’essere

anche inevitabile, ch’è a dire, non poteasi altrimenti sfuggire che col

produrre un nocumento altrui. L’obbligo, a siffatto riguardo, imposto

dalla legge è molto più stretto che non per la legittima difesa. Chi

è aggredito ingiustamente, oltre ad avere il diritto di respingere la

violenza pel fine di garentirsi dalla offesa minacciata, ha il dovere

di opporsi a che altri infranga quell’ordine giuridico che è cardine

del consorzio civile, e che limita l’azione di ciascuno al punto di

non permettere che si violi la sicurezza altrui. Ma chi, necessitato,

sacrifica il bene di un altro al bene proprio, non si propone che un

solo scopo, quello della sua conservazione; ogni motivo diverso, invece

di accrescere in lui il diritto di respingere il pericolo, ne attenua

il carattere di giustizia e rende eccessivo e punibile l’atto eseguito.

Quindi si comprende come la _necessità della salvezza_, ultimo

requisito che accompagnar deve il pericolo, non sia giustificabile

le quante volte l’agente abbia fatto prevalere qualche altro motivo

che non sia l’esclusivo ed ineluttabile di sottrarsi dalla imminente

minaccia di grave danno: dico qualche altro motivo, intendendo

di parlare di qualunque coefficiente che, senza essere l’unica

determinante dell’azione, vi ha però influito in grado apprezzabile,

rendendo, per avventura, necessario ciò che poteva non esser tale. Non

è difficile riscontrare dei casi in cui il nostro concetto apparisca

chiaro. Ammettasi, ad esempio, che l’incendio si appicchi ad un teatro;

e che gli spettatori si accalchino alle porte per mettersi in salvo.

Un infelice casca per terra e, calpestato, è in evidente pericolo di

morte. Se altri, senza badargli, gli è sopra e gli è cagione di grave

lesione, sarà responsabile dell’operato?—ovvero dovrà rispondere in

parte del danno, di cui fu l’autore? La risposta equa sarà data dal

considerare se tutto quello, che è avvenuto, era _necessariamente_

occorrente per la salvezza di chi ha cagionata la lesione all’infelice

caduto; che, se chi si è all’impazzata precipitato alla porta di

uscita, senza badare che altri ne soffrisse danno, poteva ancora

indugiare ma non lo ha voluto pel _motivo_, poniamo, o di uscir subito

di teatro o di recarsi a chiamar gente che accorresse a spegnere il

fuoco, o per ogni altra ragione, la quale non sia propriamente quella

di mettersi in salvo, egli risponderà, della lesione cagionata, in

proporzione della importanza del motivo secondario in comparazione al

principale ed impellente di procurarsi, a qualunque costo, la salvezza.

«E più particolarmente—scrive il Conti—non vi ha necessità quando

non sia legittimo il motivo che indusse l’agente alla violazione del

diritto altrui, quando, cioè, il minacciato non agisca pel principio

della conservazione giuridica. Non vi è necessità, se la rinuncia

al bene proprio sarebbe stata giusta e naturale, secondo le idee ed

i sentimenti della comune dei cittadini onesti in dato Stato e in

data civiltà. Non vi è necessità, se non vi è lotta fra due diritti

preesistenti, senza che per questo si fondi l’eccezione dello stato

di necessità sulla teorica della collisione e sulla prevalenza, in

ogni caso, del diritto maggiore al minore. Ma, certo, il concetto

di necessità va basato specialmente sul criterio, inapprezzabile _a

priori_, della _proporzione_ fra i beni tolti ed i beni salvati. Ed

esclusa così assolutamente la necessità, resta il fatto delittuoso

passibile di pena ordinaria; esclusa solo in parte, resta un fatto

solo parzialmente illegittimo, e quindi passibile di pena diminuita.

Se non vi ha necessità, non vi ha nè scusa, nè giustificazione;

se vi ha tuttora necessità, ma per imprudenza od imprevidenza si

diè causa al pericolo, lo si affrontò potendolo evitare, gli si

contrappose un’azione sproporzionata, vi ha l’eccesso nello stato di

necessità»[168].

=14.=—Il legislatore estende alla salvezza _di altri_ la giustificante

dello stato di necessità; strana, invero, ipotesi di scriminazione;

sembrando esorbitante, al dire del Villa, fuori di ragione, che sia

lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficare un terzo

qualsiasi. Checchè si opponga in contrario, noi ci avvisiamo che,

estesa fino a questo punto la necessità, molto facilmente può dar luogo

all’arbitrio; mancando, in atto, l’estremo vero della giustificazione,

vale a dire il _timore_, e riscontrandosi invece la _compassione_,

la quale, se pure è ragione di attenuare la responsabilità, non può

esimere, senza che non si commetta ingiustizia, da pena chi, seguendone

il consiglio, infranse la legge.

Il magistrato, ricordando i principî sui quali noi abbiamo creduto di

riporre la discriminante in parola, sarà oculato nell’apprezzare molto

scrupolosamente i fatti, e nel ritenere, in casi molto eccezionali, la

ipotesi di giustificazione per delitti commessi da chi invoca lo stato

di necessità di un pericolo che altri correva. La carità, l’amore del

prossimo non distinguono individuo da individuo se non pel riguardo

di maggiore bisogno di ciascuno; il quale dettame suona ingiustizia

allorchè il bisogno, non che essere giustificato da ragionevole

opinione di torto o di ragione, è motivato da eventi fortuiti ed

accidentali, a cui nessuno degli individui versanti in pericolo ha dato

causa.

Psicologia criminale · 第 30 / 59 题