=1.=—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in
conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.
Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue
le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.
Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado
evolutivo di _coscienza_ della forza uomo; il che significa che esso ha
d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a
ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni
poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli
uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende
a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e
collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue
prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua
azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a
cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per
la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.
La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo
di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di
energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando
sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il
nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse
politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli
inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed
invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di
uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati.
Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella
soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per
richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi
o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti
preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento
della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito
conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri
vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle
ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di
serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori
commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben
altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo
di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì
deleterî al progresso sociale?
=2.=—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e
dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta
neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore
giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è
propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di
studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme
legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata
dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che
dalla scienza furon proclamati.
=3.=—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere
un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica
giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza;
esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti
teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei
processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente
trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche
la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato
teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che
le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta
notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra
conoscenza o è ipotetica o arbitraria.
E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei
magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal
dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità
mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano
anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei
meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini
insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si
peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova
scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro
che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che
l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi
sempre contro l’errore!