CONCLUSIONE

=1.=—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in

conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.

Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue

le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.

Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado

evolutivo di _coscienza_ della forza uomo; il che significa che esso ha

d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a

ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni

poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli

uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende

a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e

collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue

prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua

azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a

cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per

la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.

La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo

di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di

energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando

sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il

nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse

politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli

inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed

invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di

uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati.

Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella

soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per

richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi

o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti

preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento

della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito

conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri

vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle

ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di

serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori

commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben

altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo

di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì

deleterî al progresso sociale?

=2.=—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e

dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta

neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore

giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è

propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di

studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme

legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata

dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che

dalla scienza furon proclamati.

=3.=—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere

un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica

giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza;

esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti

teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei

processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente

trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche

la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato

teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che

le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta

notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra

conoscenza o è ipotetica o arbitraria.

E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei

magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal

dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità

mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano

anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei

meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini

insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si

peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova

scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro

che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che

l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi

sempre contro l’errore!

Psicologia criminale · 第 32 / 59 题