Ogni qual volta un’azione per sè stessa innocua, a cagione d’esempio,

il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi

distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie,

l’applaudire o il fischiare certi passi di un’azione drammatica

o mimica, l’affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere

dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere

sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione

politica, contraria al vigente ordine legale, l’Autorità politica della

Provincia ne pronuncia il divieto.

Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati,

nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine,

per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone

conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del

partito contrario.

Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell’ordine tenta di

limitare l’altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od

ingiurie.

Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia

secondo le occorrenze, o

_a_) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero

_b_) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia,

come obbligatorio per tutti.

In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.

Nel primo caso _a_) la pena comminata consiste:

1.º in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a

vantaggio della Casa di ricovero o d’altra Causa pia del luogo;

2.º nell’allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione,

senza alcuna limitazione intorno a quello dell’ulteriore dimora;

3.º nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione

in un dato luogo del Regno Lombardo–Veneto o fuori di esso, sotto

sorveglianza della Polizia;

4.º nell’arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del

Codice penale;

5.º trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza

riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto

da tutte le Provincie della Monarchia.

Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle

circostanze e dall’essere più o meno pericoloso il contravventore,

per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la

decisione alle Autorità di Polizia.

Nel secondo caso _b_) la sanzione del divieto generale ha luogo col

riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del

Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a

sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo

quelle di cui si è detto agli articoli 1.º, 2.º e 3.º

Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo

ai divieti indicati nella lettera _a_), immediatamente dopo firmato il

processo verbale d’intimazione, da assumersi di volta in volta sopra

tali divieti, e da conservarsi poi presso l’Autorità provinciale di

Polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b), ventiquattro

ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a

ciò destinati.

La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che

non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L’Autorità

provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può

produrre riclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle

ventiquattro ore dall’intimazione della medesima.

Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l’Autorità

provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà

opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella

stessa contravvenzione, nè sottrarsi all’esecuzione della pena.

Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese

necessarie dall’urgenza delle circostanze, SUA MAESTÀ confida che

i tranquilli abitanti del Regno Lombardo–Veneto non vi ravviseranno

che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di

uno spirito di vertigine insinuatosi dall’estero e fomentato da

alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da

vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno

Lombardo–Veneto. Nè esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di SUA

MAESTÀ verso i Suoi Sudditi del Regno Lombardo–Veneto, poichè la loro

severità può colpire soltanto coloro che dopo la pubblicazione della

presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l’ordine

sociale e lo Stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore

di SUA MAESTÀ sempre disposto di provvedere al bene de’ Suoi Sudditi.

Tanto si porta a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

IL CONTE DI SPAUR,

_Governatore._

Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.

KLOBUS, _Consigliere di Governo_.

N.º XV.

N.º 5901–499

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

Sua Maestà I. R. A. in considerazione dello stato in cui trovasi il

Regno Lombardo–Veneto, e nella mira di assicurare la dovuta obbedienza

alle leggi, ha trovato con Sovrano Rescritto 13 corrente di ordinare

la promulgazione per tutto il Regno Lombardo–Veneto della norma di

procedura abbreviata, come è stata sancita dalla Sovrana Risoluzione 24

novembre 1847 qui unita pei casi di alto tradimento e per altri casi di

perturbata tranquillità pubblica.

Le preaccennate Sovrane Disposizioni si recano a pubblica notizia pei

corrispondenti effetti.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

IL CONTE DI SPAUR,

_Governatore_.

Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.

KLOBUS, _Consigliere di Governo_.

SOVRANA RISOLUZIONE.

All’oggetto di mantenere nel Regno Lombardo–Veneto la pubblica

tranquillità Mi sono determinato ad ordinare, che nei casi qui appresso

accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della

pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave

trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario

giusta le norme seguenti.

§ 1.

Ha luogo il giudizio statario

_a_) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno

Lombardo–Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè

senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett.

_b_ della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione

o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale),

quando vi sia congiunta l’intenzione di alto tradimento.

_b_) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una

sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con

vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj

pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro

una guardia.

_c_) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare

od ammutinamento, e richiamato dall’autorità o dalla forza armata a

staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la

sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.

_d_) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici

discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo,

l’amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con

altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o

prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.

_e_) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del

tumulto.

§ 2.

In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale

Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà

istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell’avvenuto, senza

attendere un ordine dell’autorità superiore o senza che sia d’uopo

d’una preventiva pubblicazione.

Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si

richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro

giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o

a chi ne fa le veci.

§ 3.

Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro

personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro che

vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizj legali così

stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza

ritardo la prova legale della loro reità.

§ 4.

Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario

anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare,

qualora vengano arrestate dall’autorità civile. Incombe tuttavia al

tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando

il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell’incolpato.

Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni

soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere

informato il prossimo Comando militare.

§ 5.

Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il

giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.

§ 6.

L’inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu

istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a

circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla

determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a

carico dell’imputato. Solo nel caso, che all’imputato sovrastasse

per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu

tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero

fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia e l’uno e

l’altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo

al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale

Criminale nella via ordinaria.

§ 7.

Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa

cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l’esecuzione della

sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire

circostanze importanti riguardo ai disegni ed all’estensione

dell’impresa o di esplorare e convincere l’autore principale.

§ 8.

Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata

l’inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni,

a datare da quello in cui si diede principio all’inquisizione. Non

potendosi constatare entro questo termine la reità dell’inquisito

mediante giudizio statario, l’inquisizione si continua dallo stesso

Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 9.

Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel

§ 1 sollo le lett. _a, b, c,_ ha luogo la pena di morte, semprechè

concorrono le condizioni dei §§ 430 e 431 della Parte I del Codice

penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata,

pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.

§ 10.

Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica

di grazia.

§ 11.

Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti

circostanze mitiganti d’implorare la Sovrana grazia per la condonazione

della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di

morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un

esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità,

la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che

procede secondo le norme generali.

§ 12.

Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata

dall’inquisizione d’un delitto praticata in via di giudizio statario,

ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione

della pena secondo le norme generali del Codice penale, relative al

delitto per cui ebbe luogo l’inquisizione. Riguardo alla notificazione

e all’esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le

disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.

§ 13.

Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave

trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncierà la sentenza

secondo le norme del Codice penale per le gravi trasgressioni di

polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale

decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.

§ 14.

Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma

del § 513 della Parte I del Codice penale, e per riguardo a quelle

inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima

sottoposta all’autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al

Tribunale Criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso

il giudizio statario.

§ 15.

Contro quegl’incolpati, che non sono aggravati da indizj così

stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario,

procede nelle forme ordinarie lo stesso Tribunale Criminale che avrà

aperto il giudizio statario, ma senza alcun riguardo al foro personale

dei medesimi, nè al luogo in cui seguì il loro arresto.

§ 16.

La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello

della prima sua inserzione nella gazzetta della città, in cui risiede

il Governo.

Vienna, li 24 novembre 1847.

FERDINANDO.

N.º XVI

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA

AVVISO

Si deduce a pubblica notizia:

Nel corrente Carnovale resta vietato l’uso delle Maschere nelle strade,

e così pure quello invalso in alcune Città di queste Provincie Lombarde

di gettare coriandoli per le vie.

Chiunque pertanto sarà trovato per istrada colla maschera al volto,

tanto nei luoghi abitati quanto fuori dei medesimi, sarà considerato

come sospetto e come tale arrestato.

La stessa misura incorrerà chiunque si permetterà di gettare coriandoli

per le vie.

In quanto ai Balli, saranno da osservarsi le prescrizioni e restrizioni

portate dalla Governativa Notificazione 15 giugno 1827, e nel resto,

dove vige il Rito Ambrosiano, non si intende di portare innovazioni

col presente avviso alle vecchie consuetudini relativamente all’ultimo

Sabato di Carnovale.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

_L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia_

Barone DE TORRESANI–LANZENFELD.

_L’I. R. Segretario_

WAGNER.

N.º XVII.

Consta allo scrivente Municipio (come d’altronde è noto a tutto il

pubblico milanese, che ne è testimonio) qualmente per parte del

militare si stanno da alcuni giorni eseguendo al Castello di Milano

varie opere di escavazione di fabbrica esterne con conseguente

occupazione dell’attiguo suolo.

L’I. R. Comando non si è curato di darne avviso d’uffizio allo

Scrivente, sebbene ciò saria stato suo debito trattandosi di metter

mano ad una civica proprietà, poichè è benissimo noto al medesimo

Comando che la piazza del Castello e tutte quelle adjacenze ora

destinate al pubblico passeggio con dispendiose piantaggioni spettano

alla città per cessione fatale dal cessato governo italico, per

modo che anche allorquando si riconobbe il bisogno di disporre la

cavallerizza ad uso militare il lodato I. R. Comando richiese l’assenso

municipale, e si divenne ad amichevole analogo concerto.

Il Municipio non intende di elevare opposizione a quanto dal militare

si eseguisce, nè si permetterà sindacare le dette opere nè la causale

di esse, tuttochè riuscir possano in danno di questa popolazione, lo

che solo fornir potrebbe titolo per formulare giusti ed attendibili

rilievi. Per altro, o si consideri la cosa sotto quest’aspetto,

ovvero sotto l’altro più semplice ed incontrastabile del titolo

della sua proprietà, il Municipio stesso denunzia il fatto a codesta

magistratura, affinchè nella sua saggezza promova quelle pratiche ed

ottenga per parte del militare quelle dichiarazioni che valgano a

salvaguardia de’ civici diritti, di cui in massima non puossi ammettere

la usurpazione.

Non tralascia per altro di far osservare come inutile per lo meno

risguardar si possono le opere dalla parte della città, giacchè

nulla havvi a temere da una popolazione quieta e tranquilla, alla

quale vorrebbesi _incutere timore_, nè vuolsi supporre che simili

fortificazioni possano servire nel caso pressochè impossibile di difesa

contro un nemico esterno e tanto più che fu sempre _ab immemorabili_,

anche allorquando il Castello era fortificato, osservata la convenzione

di non oppugnarlo giammai dalla parte della città, convenzione

rispettata anche da chi si sarebbe creduto meno tenace dei trattati.

Posto però il fatto al quale la Congregazione non può opporre che

l’espressione del suo dispiacere, ec., ec.

N.º XVIII.

AVVISO.

La Presidenza dell’Imperiale Regio Governo si fa un dovere di portare

a pubblica notizia il contenuto di un dispaccio telegrafico in data

di Vienna 15 corrente, giunto a Zilli lo stesso giorno ed arrivato a

Milano jeri sera.

«SUA MAESTÀ I. R. L’IMPERATORE ha determinato di abolire la Censura e

di far pubblicare sollecitamente una legge sulla stampa, non che di

convocare gli Stati dei Regni Tedeschi e Slavi, e le Congregazioni

Centrali del Regno Lombardo–Veneto. L’adunanza avrà luogo al più tardi

il 3 del prossimo venturo mese di luglio.»

M. HARTL,

_I. R. Ispettore al Telegrafo._

Milano, il 18 marzo 1848.

_Il Vicepresidente,_

CONTE O’DONELL.

N.º XIX.

CARO ERNESTO!

_Verona, 19 marzo 1848._

Ho ricevuto il danaro. A Leopoldo ho appunto scritto, quindi egli sa

già ciò che in questi luoghi accadde. Qui siamo in un grande ospedale

di pazzi. Le notizie di Vienna, che sanno assai dell’imperatrice

madre e Sofia, le quali non vogliono che si arrechi ai loro Viennesi

il minimo danno, ebbero anche in questi luoghi le loro naturali

conseguenze. Cosa sia accaduto in Bergamo io non lo so bene, ma tu

sei più vicino alla sorgente di me. Un’ora fa arrivò Colletti della

Cancelleria, che disse aver trovate in Brescia barricate, e che si deve

aver fatto fuoco. Certo è che nella notte in cui dormimmo in quella

città, nel Collegio de’ Gesuiti si sparò un petardo per atterrire i

rispettivi abitanti. Se non cadesse nel tempo presente questo sarebbe

veramente un pensiero classico. I Gesuiti devono già essere fuggiti

a Chiari. Qui accaddero e accadono ancora delle pazzie; jersera,

dopo che al nostro arrivo si era raunata tutta la popolazione, e che

tutti, tanto quelli colla barba che senza, ci aveano salutati assai

cortesemente, doveva essere illuminato quel quartiere della città dove

abitiamo. In quella circostanza si dovevano fare degli evviva alla

Costituzione e simili, ma per fortuna piovve. Verso le 8 ore però si

raunò una immensa moltitudine innanzi al nostro albergo gridando: Viva

il Vicerè, viva l’Italia, la Costituzione; fuori il Vicerè, abbasso

i Gesuiti! ecc., ecc.; e siccome non fruttarono nulla le parole del

Podestà e del Delegato, e quella gente dichiarava di voler andarsene

tranquilla a casa appena avesse veduto il Vicerè, comparve questi al

balcone, e fu ricevuto con immenso applauso. Le grida continuarono

quando egli si era già ritirato, e i capi della sommossa si portarono

dal Delegato, e dichiararono che papà dovesse pubblicare anche qui le

concessioni arrivate da Vienna e già pubblicate da Pallfy a Venezia.

Ma siccome non era arrivato nulla, si mandarono in pace, ed essi

gridarono partendo: _Domani alle dieci_, ed alcuni aggiunsero: armati.

Allora ognuno perdette la testa: tutti si credevano già messi allo

spiedo, arrostiti, ecc., ecc.; si decise di andare a Mantova, ed anzi

di partire alle 2 ore della notte. Era già dato l’ordine di fare i

bagagli, quando la signora madre che per evitare ogni conflitto col

militare, e per le altre cagioni che tu conosci, pendeva assai per

questo espediente, mi chiamò e mi domandò cosa io ne pensassi. Certo

non mi aspettava una tale domanda, pure dissi liberamente la mia

opinione: essere questo un errore molto grossolano, mostrando con

ciò al popolo d’aver timore, e di fuggire in una fortezza, ove la

conseguenza sarebbe stata una simile, e forse peggiore dimostrazione,

ed ove v’è una guarnigione di appena tre battaglioni, mentre qui ve ne

sono di più con varj generali per condurli. Mi guardò con maraviglia, e

mi domandò se vedessi volontieri che la truppa avesse ad agire, e che

si spargesse sangue. Non potei a ciò rispondere che sì, ma soggiunsi

che, seguendo il mio consiglio, non si sarebbe sparso sangue, ma fui

deriso. Fummo mandati a casa che erano già le 9–1/2, e si doveva

partire alle 2 del mattino. Non erano cinque minuti che era arrivato

a casa, che papa mi mandò a chiamare per dirmi che non si partiva,

ciò essendogli stato dichiarato per imprudente da tutti i generali;

ciò che fece ammutolire la signora madre. Pella città circolarono

quindi numerose pattuglie militari; ma tutto era tranquillo. Questo

stato durò sino ad oggi alle 10, quando tutto il mondo affluì alla

Piazza dei Signori. Presso di noi vi è una mezza compagnia del tuo

reggimento a guardia; ed un’altra mezza compagnia di Brodiani con

otto cavalleggieri come riserva. Innanzi alla casa sfilarono un’altra

compagnia di Brodiani, e due altre alla Piazza de’ Signori. Frattanto

era stato comunicato nell’avviso qui incluso un estratto della Gazzetta

di Vienna, di modo che quei signori non sapevano bene cosa fare.

Finalmente si scelse una deputazione di cinque individui che doveva

pregar nostro padre che ritirasse la truppa, e concedesse una Guardia

Civica, che avrebbe certamente mantenuto l’ordine.

Le truppe dovettero ritornare nelle caserme, eccettuati quelle che

sono qui nella casa, e una mezza compagnia avanti alla Delegazione;

e siccome in Vienna erasi accordato l’armamento degli studenti, papà

permise la _formazione di 400 uomini_, che scelti fra facoltosi

cittadini, dovessero seguire non armati le pattuglie militari, curare

l’ordine, ed evitare i conflitti tra i militari e borghesi. Tutto ciò

non è che provvisorio, perchè deve essere approvato dall’Imperatore, ma

pure ora s’incominciò e dove finiremo? Sino a quanto si aumenterà il

numero quando otterranno anche l’armamento? Cosa ne dirà il militare?

Vorrei sentire S. M. Appena era stata fatta questa concessione, si

radunò una immensa moltitudine innanzi alla abitazione di nostro padre,

e lo chiamò fuori. Da questo momento furono tutti pazzi. I ricchi

distribuivano danaro e coccarde tre colori; i più poveri le prendono

e si ubbriacano, e così tutti girano tumultuando colle coccarde tre

colori pella città gridando: Viva l’Italia!

Oggi alle 3 tutti quelli che vogliono prender parte alla Guardia Civica

devono farsi inscrivere nell’Arena; naturalmente se ne presenteranno

assai più di 400, e pretenderanno l’accettazione, e allora incomincerà

il guazzabuglio. Peccato che s’abbia dato principio a Vienna, e s’abbia

esteso a tutte le provincie, cosicchè non si può qui negare ciò che fu

concesso a tutti, dal che nascerà vero malcontento ed insurrezione; noi

ne abbiamo bastanti esempi. Me ne duole per l’armata; ora abbiamo la

Guardia Civica in Verona, e naturalmente sarà introdotta in tutto il

regno, e per Venezia sono già stati accordati 200 uomini alle medesime

condizioni. Dicesi si sia fatto fuoco sulla piazza di San Marco,

e perciò morti cinque uomini (nessun danno). In Vicenza si voleva

prendere la Delegazione d’assalto, e piantarvi la bandiera tre colori,

ma non riuscì. Da Padova non si sa ancora nulla. La posta da Milano

che solitamente arriva alle 8 ore del mattino, non è ancora giunta

alle 4. Se là fosse accaduto qualche cosa, auguro ai Milanesi che ne

sieno restati per lo meno 500 sul luogo. Ecco la conseguenza degli

avvenimenti di Vienna. La truppa deve esser stata mal condotta, o, ciò

che è il più verosimile, e che ho detto sino da principio, deve esser

stato proibito dall’alto (donne) di far fuoco; altrimenti i Viennesi

avrebbero ottenuto altre concessioni. Si sollevano i capelli sulla

fronte in pensando cosa si pretenderà già in Ungheria, a Vienna, in

Boemia, in Gallizia. Se non succede un miracolo possiamo tutti quanti

fare il nostro bagaglio. La casa di Metternich alla Landstrasse, dicesi

distrutta interamente. E questi sono i fedeli Viennesi!

I capi sono completamente impazziti.

La maggior parte di loro sono ubbriachi, e girano per la città

gridando: Viva l’Italia! Essi abbracciano i soldati del confine come

fratelli, e lo stesso fanno cogli ufficiali del caffè al Prà, che sono

assai titubanti. Essi presero un uffiziale degli Usseri sulle spalle, e

lo portarono intorno gridando: _Vivano i fratelli Ungaresi_! Per questa

sera m’aspetto qualche altro gran guazzabuglio; e se accade qualche

cosa domani scriverò.

Cronaca della rivoluzione di Milano · 第 16 / 20 段