il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi
distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie,
l’applaudire o il fischiare certi passi di un’azione drammatica
o mimica, l’affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere
dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere
sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione
politica, contraria al vigente ordine legale, l’Autorità politica della
Provincia ne pronuncia il divieto.
Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati,
nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine,
per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone
conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del
partito contrario.
Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell’ordine tenta di
limitare l’altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od
ingiurie.
Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia
secondo le occorrenze, o
_a_) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero
_b_) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia,
come obbligatorio per tutti.
In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.
Nel primo caso _a_) la pena comminata consiste:
1.º in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a
vantaggio della Casa di ricovero o d’altra Causa pia del luogo;
2.º nell’allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione,
senza alcuna limitazione intorno a quello dell’ulteriore dimora;
3.º nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione
in un dato luogo del Regno Lombardo–Veneto o fuori di esso, sotto
sorveglianza della Polizia;
4.º nell’arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del
Codice penale;
5.º trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza
riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto
da tutte le Provincie della Monarchia.
Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle
circostanze e dall’essere più o meno pericoloso il contravventore,
per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la
decisione alle Autorità di Polizia.
Nel secondo caso _b_) la sanzione del divieto generale ha luogo col
riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del
Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a
sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo
quelle di cui si è detto agli articoli 1.º, 2.º e 3.º
Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo
ai divieti indicati nella lettera _a_), immediatamente dopo firmato il
processo verbale d’intimazione, da assumersi di volta in volta sopra
tali divieti, e da conservarsi poi presso l’Autorità provinciale di
Polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b), ventiquattro
ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a
ciò destinati.
La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che
non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L’Autorità
provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può
produrre riclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle
ventiquattro ore dall’intimazione della medesima.
Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l’Autorità
provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà
opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella
stessa contravvenzione, nè sottrarsi all’esecuzione della pena.
Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese
necessarie dall’urgenza delle circostanze, SUA MAESTÀ confida che
i tranquilli abitanti del Regno Lombardo–Veneto non vi ravviseranno
che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di
uno spirito di vertigine insinuatosi dall’estero e fomentato da
alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da
vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno
Lombardo–Veneto. Nè esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di SUA
MAESTÀ verso i Suoi Sudditi del Regno Lombardo–Veneto, poichè la loro
severità può colpire soltanto coloro che dopo la pubblicazione della
presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l’ordine
sociale e lo Stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore
di SUA MAESTÀ sempre disposto di provvedere al bene de’ Suoi Sudditi.
Tanto si porta a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
IL CONTE DI SPAUR,
_Governatore._
Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.
KLOBUS, _Consigliere di Governo_.
N.º XV.
N.º 5901–499
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE
Sua Maestà I. R. A. in considerazione dello stato in cui trovasi il
Regno Lombardo–Veneto, e nella mira di assicurare la dovuta obbedienza
alle leggi, ha trovato con Sovrano Rescritto 13 corrente di ordinare
la promulgazione per tutto il Regno Lombardo–Veneto della norma di
procedura abbreviata, come è stata sancita dalla Sovrana Risoluzione 24
novembre 1847 qui unita pei casi di alto tradimento e per altri casi di
perturbata tranquillità pubblica.
Le preaccennate Sovrane Disposizioni si recano a pubblica notizia pei
corrispondenti effetti.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
IL CONTE DI SPAUR,
_Governatore_.
Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.
KLOBUS, _Consigliere di Governo_.
SOVRANA RISOLUZIONE.
All’oggetto di mantenere nel Regno Lombardo–Veneto la pubblica
tranquillità Mi sono determinato ad ordinare, che nei casi qui appresso
accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della
pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave
trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario
giusta le norme seguenti.
§ 1.
Ha luogo il giudizio statario
_a_) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno
Lombardo–Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè
senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett.
_b_ della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione
o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale),
quando vi sia congiunta l’intenzione di alto tradimento.
_b_) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una
sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con
vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj
pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro
una guardia.
_c_) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare
od ammutinamento, e richiamato dall’autorità o dalla forza armata a
staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la
sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.
_d_) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici
discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo,
l’amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con
altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o
prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.
_e_) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del
tumulto.
§ 2.
In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale
Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà
istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell’avvenuto, senza
attendere un ordine dell’autorità superiore o senza che sia d’uopo
d’una preventiva pubblicazione.
Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si
richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro
giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o
a chi ne fa le veci.
§ 3.
Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro
personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro che
vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizj legali così
stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza
ritardo la prova legale della loro reità.
§ 4.
Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario
anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare,
qualora vengano arrestate dall’autorità civile. Incombe tuttavia al
tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando
il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell’incolpato.
Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni
soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere
informato il prossimo Comando militare.
§ 5.
Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il
giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.
§ 6.
L’inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu
istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a
circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla
determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a
carico dell’imputato. Solo nel caso, che all’imputato sovrastasse
per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu
tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero
fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia e l’uno e
l’altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo
al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale
Criminale nella via ordinaria.
§ 7.
Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa
cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l’esecuzione della
sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire
circostanze importanti riguardo ai disegni ed all’estensione
dell’impresa o di esplorare e convincere l’autore principale.
§ 8.
Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata
l’inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni,
a datare da quello in cui si diede principio all’inquisizione. Non
potendosi constatare entro questo termine la reità dell’inquisito
mediante giudizio statario, l’inquisizione si continua dallo stesso
Tribunale Criminale nella via ordinaria.
§ 9.
Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel
§ 1 sollo le lett. _a, b, c,_ ha luogo la pena di morte, semprechè
concorrono le condizioni dei §§ 430 e 431 della Parte I del Codice
penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata,
pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.
§ 10.
Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica
di grazia.
§ 11.
Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti
circostanze mitiganti d’implorare la Sovrana grazia per la condonazione
della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di
morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un
esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità,
la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che
procede secondo le norme generali.
§ 12.
Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata
dall’inquisizione d’un delitto praticata in via di giudizio statario,
ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione
della pena secondo le norme generali del Codice penale, relative al
delitto per cui ebbe luogo l’inquisizione. Riguardo alla notificazione
e all’esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le
disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.
§ 13.
Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave
trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncierà la sentenza
secondo le norme del Codice penale per le gravi trasgressioni di
polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale
decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.
§ 14.
Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma
del § 513 della Parte I del Codice penale, e per riguardo a quelle
inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima
sottoposta all’autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al
Tribunale Criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso
il giudizio statario.
§ 15.
Contro quegl’incolpati, che non sono aggravati da indizj così
stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario,
procede nelle forme ordinarie lo stesso Tribunale Criminale che avrà
aperto il giudizio statario, ma senza alcun riguardo al foro personale
dei medesimi, nè al luogo in cui seguì il loro arresto.
§ 16.
La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello
della prima sua inserzione nella gazzetta della città, in cui risiede
il Governo.
Vienna, li 24 novembre 1847.
FERDINANDO.
N.º XVI
I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA
AVVISO
Si deduce a pubblica notizia:
Nel corrente Carnovale resta vietato l’uso delle Maschere nelle strade,
e così pure quello invalso in alcune Città di queste Provincie Lombarde
di gettare coriandoli per le vie.
Chiunque pertanto sarà trovato per istrada colla maschera al volto,
tanto nei luoghi abitati quanto fuori dei medesimi, sarà considerato
come sospetto e come tale arrestato.
La stessa misura incorrerà chiunque si permetterà di gettare coriandoli
per le vie.
In quanto ai Balli, saranno da osservarsi le prescrizioni e restrizioni
portate dalla Governativa Notificazione 15 giugno 1827, e nel resto,
dove vige il Rito Ambrosiano, non si intende di portare innovazioni
col presente avviso alle vecchie consuetudini relativamente all’ultimo
Sabato di Carnovale.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
_L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia_
Barone DE TORRESANI–LANZENFELD.
_L’I. R. Segretario_
WAGNER.
N.º XVII.
Consta allo scrivente Municipio (come d’altronde è noto a tutto il
pubblico milanese, che ne è testimonio) qualmente per parte del
militare si stanno da alcuni giorni eseguendo al Castello di Milano
varie opere di escavazione di fabbrica esterne con conseguente
occupazione dell’attiguo suolo.
L’I. R. Comando non si è curato di darne avviso d’uffizio allo
Scrivente, sebbene ciò saria stato suo debito trattandosi di metter
mano ad una civica proprietà, poichè è benissimo noto al medesimo
Comando che la piazza del Castello e tutte quelle adjacenze ora
destinate al pubblico passeggio con dispendiose piantaggioni spettano
alla città per cessione fatale dal cessato governo italico, per
modo che anche allorquando si riconobbe il bisogno di disporre la
cavallerizza ad uso militare il lodato I. R. Comando richiese l’assenso
municipale, e si divenne ad amichevole analogo concerto.
Il Municipio non intende di elevare opposizione a quanto dal militare
si eseguisce, nè si permetterà sindacare le dette opere nè la causale
di esse, tuttochè riuscir possano in danno di questa popolazione, lo
che solo fornir potrebbe titolo per formulare giusti ed attendibili
rilievi. Per altro, o si consideri la cosa sotto quest’aspetto,
ovvero sotto l’altro più semplice ed incontrastabile del titolo
della sua proprietà, il Municipio stesso denunzia il fatto a codesta
magistratura, affinchè nella sua saggezza promova quelle pratiche ed
ottenga per parte del militare quelle dichiarazioni che valgano a
salvaguardia de’ civici diritti, di cui in massima non puossi ammettere
la usurpazione.
Non tralascia per altro di far osservare come inutile per lo meno
risguardar si possono le opere dalla parte della città, giacchè
nulla havvi a temere da una popolazione quieta e tranquilla, alla
quale vorrebbesi _incutere timore_, nè vuolsi supporre che simili
fortificazioni possano servire nel caso pressochè impossibile di difesa
contro un nemico esterno e tanto più che fu sempre _ab immemorabili_,
anche allorquando il Castello era fortificato, osservata la convenzione
di non oppugnarlo giammai dalla parte della città, convenzione
rispettata anche da chi si sarebbe creduto meno tenace dei trattati.
Posto però il fatto al quale la Congregazione non può opporre che
l’espressione del suo dispiacere, ec., ec.
N.º XVIII.
AVVISO.
La Presidenza dell’Imperiale Regio Governo si fa un dovere di portare
a pubblica notizia il contenuto di un dispaccio telegrafico in data
di Vienna 15 corrente, giunto a Zilli lo stesso giorno ed arrivato a
Milano jeri sera.
«SUA MAESTÀ I. R. L’IMPERATORE ha determinato di abolire la Censura e
di far pubblicare sollecitamente una legge sulla stampa, non che di
convocare gli Stati dei Regni Tedeschi e Slavi, e le Congregazioni
Centrali del Regno Lombardo–Veneto. L’adunanza avrà luogo al più tardi
il 3 del prossimo venturo mese di luglio.»
M. HARTL,
_I. R. Ispettore al Telegrafo._
Milano, il 18 marzo 1848.
_Il Vicepresidente,_
CONTE O’DONELL.
N.º XIX.
CARO ERNESTO!
_Verona, 19 marzo 1848._
Ho ricevuto il danaro. A Leopoldo ho appunto scritto, quindi egli sa
già ciò che in questi luoghi accadde. Qui siamo in un grande ospedale
di pazzi. Le notizie di Vienna, che sanno assai dell’imperatrice
madre e Sofia, le quali non vogliono che si arrechi ai loro Viennesi
il minimo danno, ebbero anche in questi luoghi le loro naturali
conseguenze. Cosa sia accaduto in Bergamo io non lo so bene, ma tu
sei più vicino alla sorgente di me. Un’ora fa arrivò Colletti della
Cancelleria, che disse aver trovate in Brescia barricate, e che si deve
aver fatto fuoco. Certo è che nella notte in cui dormimmo in quella
città, nel Collegio de’ Gesuiti si sparò un petardo per atterrire i
rispettivi abitanti. Se non cadesse nel tempo presente questo sarebbe
veramente un pensiero classico. I Gesuiti devono già essere fuggiti
a Chiari. Qui accaddero e accadono ancora delle pazzie; jersera,
dopo che al nostro arrivo si era raunata tutta la popolazione, e che
tutti, tanto quelli colla barba che senza, ci aveano salutati assai
cortesemente, doveva essere illuminato quel quartiere della città dove
abitiamo. In quella circostanza si dovevano fare degli evviva alla
Costituzione e simili, ma per fortuna piovve. Verso le 8 ore però si
raunò una immensa moltitudine innanzi al nostro albergo gridando: Viva
il Vicerè, viva l’Italia, la Costituzione; fuori il Vicerè, abbasso
i Gesuiti! ecc., ecc.; e siccome non fruttarono nulla le parole del
Podestà e del Delegato, e quella gente dichiarava di voler andarsene
tranquilla a casa appena avesse veduto il Vicerè, comparve questi al
balcone, e fu ricevuto con immenso applauso. Le grida continuarono
quando egli si era già ritirato, e i capi della sommossa si portarono
dal Delegato, e dichiararono che papà dovesse pubblicare anche qui le
concessioni arrivate da Vienna e già pubblicate da Pallfy a Venezia.
Ma siccome non era arrivato nulla, si mandarono in pace, ed essi
gridarono partendo: _Domani alle dieci_, ed alcuni aggiunsero: armati.
Allora ognuno perdette la testa: tutti si credevano già messi allo
spiedo, arrostiti, ecc., ecc.; si decise di andare a Mantova, ed anzi
di partire alle 2 ore della notte. Era già dato l’ordine di fare i
bagagli, quando la signora madre che per evitare ogni conflitto col
militare, e per le altre cagioni che tu conosci, pendeva assai per
questo espediente, mi chiamò e mi domandò cosa io ne pensassi. Certo
non mi aspettava una tale domanda, pure dissi liberamente la mia
opinione: essere questo un errore molto grossolano, mostrando con
ciò al popolo d’aver timore, e di fuggire in una fortezza, ove la
conseguenza sarebbe stata una simile, e forse peggiore dimostrazione,
ed ove v’è una guarnigione di appena tre battaglioni, mentre qui ve ne
sono di più con varj generali per condurli. Mi guardò con maraviglia, e
mi domandò se vedessi volontieri che la truppa avesse ad agire, e che
si spargesse sangue. Non potei a ciò rispondere che sì, ma soggiunsi
che, seguendo il mio consiglio, non si sarebbe sparso sangue, ma fui
deriso. Fummo mandati a casa che erano già le 9–1/2, e si doveva
partire alle 2 del mattino. Non erano cinque minuti che era arrivato
a casa, che papa mi mandò a chiamare per dirmi che non si partiva,
ciò essendogli stato dichiarato per imprudente da tutti i generali;
ciò che fece ammutolire la signora madre. Pella città circolarono
quindi numerose pattuglie militari; ma tutto era tranquillo. Questo
stato durò sino ad oggi alle 10, quando tutto il mondo affluì alla
Piazza dei Signori. Presso di noi vi è una mezza compagnia del tuo
reggimento a guardia; ed un’altra mezza compagnia di Brodiani con
otto cavalleggieri come riserva. Innanzi alla casa sfilarono un’altra
compagnia di Brodiani, e due altre alla Piazza de’ Signori. Frattanto
era stato comunicato nell’avviso qui incluso un estratto della Gazzetta
di Vienna, di modo che quei signori non sapevano bene cosa fare.
Finalmente si scelse una deputazione di cinque individui che doveva
pregar nostro padre che ritirasse la truppa, e concedesse una Guardia
Civica, che avrebbe certamente mantenuto l’ordine.
Le truppe dovettero ritornare nelle caserme, eccettuati quelle che
sono qui nella casa, e una mezza compagnia avanti alla Delegazione;
e siccome in Vienna erasi accordato l’armamento degli studenti, papà
permise la _formazione di 400 uomini_, che scelti fra facoltosi
cittadini, dovessero seguire non armati le pattuglie militari, curare
l’ordine, ed evitare i conflitti tra i militari e borghesi. Tutto ciò
non è che provvisorio, perchè deve essere approvato dall’Imperatore, ma
pure ora s’incominciò e dove finiremo? Sino a quanto si aumenterà il
numero quando otterranno anche l’armamento? Cosa ne dirà il militare?
Vorrei sentire S. M. Appena era stata fatta questa concessione, si
radunò una immensa moltitudine innanzi alla abitazione di nostro padre,
e lo chiamò fuori. Da questo momento furono tutti pazzi. I ricchi
distribuivano danaro e coccarde tre colori; i più poveri le prendono
e si ubbriacano, e così tutti girano tumultuando colle coccarde tre
colori pella città gridando: Viva l’Italia!
Oggi alle 3 tutti quelli che vogliono prender parte alla Guardia Civica
devono farsi inscrivere nell’Arena; naturalmente se ne presenteranno
assai più di 400, e pretenderanno l’accettazione, e allora incomincerà
il guazzabuglio. Peccato che s’abbia dato principio a Vienna, e s’abbia
esteso a tutte le provincie, cosicchè non si può qui negare ciò che fu
concesso a tutti, dal che nascerà vero malcontento ed insurrezione; noi
ne abbiamo bastanti esempi. Me ne duole per l’armata; ora abbiamo la
Guardia Civica in Verona, e naturalmente sarà introdotta in tutto il
regno, e per Venezia sono già stati accordati 200 uomini alle medesime
condizioni. Dicesi si sia fatto fuoco sulla piazza di San Marco,
e perciò morti cinque uomini (nessun danno). In Vicenza si voleva
prendere la Delegazione d’assalto, e piantarvi la bandiera tre colori,
ma non riuscì. Da Padova non si sa ancora nulla. La posta da Milano
che solitamente arriva alle 8 ore del mattino, non è ancora giunta
alle 4. Se là fosse accaduto qualche cosa, auguro ai Milanesi che ne
sieno restati per lo meno 500 sul luogo. Ecco la conseguenza degli
avvenimenti di Vienna. La truppa deve esser stata mal condotta, o, ciò
che è il più verosimile, e che ho detto sino da principio, deve esser
stato proibito dall’alto (donne) di far fuoco; altrimenti i Viennesi
avrebbero ottenuto altre concessioni. Si sollevano i capelli sulla
fronte in pensando cosa si pretenderà già in Ungheria, a Vienna, in
Boemia, in Gallizia. Se non succede un miracolo possiamo tutti quanti
fare il nostro bagaglio. La casa di Metternich alla Landstrasse, dicesi
distrutta interamente. E questi sono i fedeli Viennesi!
I capi sono completamente impazziti.
La maggior parte di loro sono ubbriachi, e girano per la città
gridando: Viva l’Italia! Essi abbracciano i soldati del confine come
fratelli, e lo stesso fanno cogli ufficiali del caffè al Prà, che sono
assai titubanti. Essi presero un uffiziale degli Usseri sulle spalle, e
lo portarono intorno gridando: _Vivano i fratelli Ungaresi_! Per questa
sera m’aspetto qualche altro gran guazzabuglio; e se accade qualche
cosa domani scriverò.