Monumento della lealtà della GRANDE NAZIONE. Il Governo non frappone
ritardo ad ordinare, che sia proclamato ne’ luoghi più popolosi,
e frequentati di tutti i Dipartimenti della Repubblica. A tutti i
Cittadini debbe esser noto, tutti debbono conoscere, tutti custodire
nella memoria un Trattato, che rinnovando la troppo disputata, ed
ora più che mai inconcussa Convenzione di Campo–Formio, ripone la
Repubblica Cisalpina nel novero delle Potenze d’Europa. Per esso la
Repubblica rispettata al di fuori, potrà nell’interno fiorire ben
ordinata e felice. Per esso saprà in breve adottare una Costituzione
conforme alle sue relazioni politiche, alle sue fisiche circostanze,
al carattere morale de’ suoi Cittadini, e sopra queste, come su Pietra
fondamentale, elevare l’Edifizio di sagge Leggi, che le sue forze
sviluppino, che rinvigoriscano i legami della concordia civile e de’
rapporti sociali, che migliorino i costumi, e così provvedano alla
sicurezza, alla prosperità, alla gloria Nazionale.
_Il Comitato di Governo_
SOMMARIVA.—VISCONTI.—RUGA.
CLAVENA _Segretario Generale._
TRATTATO DI PACE
TRA L’IMPERATORE, RE D’UNGHERIA E DI BOEMIA
E LA REPUBBLICA FRANCESE
_Conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno nono_ (_nove febbraio
mille ottocento uno_) _e le ratifiche del quale sono state ricambiate a
Parigi il venticinque Ventoso anno nono._
Sua Maestà l’imperatore Re d’Ungheria e di Boemia, ed il primo
Console della Repubblica Francese in nome del Popolo francese, avendo
egualmente a cuore di far cessare le disgrazie della guerra, hanno
risoluto di procedere alla conclusione d’un trattato definitivo di pace
ed amicizia.
La detta S. M. I. e R. non desiderando meno vivamente di far partecipe
l’Impero Germanico dei beneficj della pace, e non lasciando le presenti
congiunture il tempo necessario affine che l’Impero sia consultato, e
possa intervenire co’ suoi Deputati nella negoziazione; la detta M. S.
avendo altronde riguardo a quanto si è consentito dalla Deputazione
dell’Impero nel precedente Congresso di Rastadt, secondo l’esempio di
quanto ha avuto luogo in simili circostanze, ha risolto di stipulare
esso in nome del Corpo Germanico.
In conseguenza di che, le Parti contraenti hanno nominato per li
Plenipotenziarj i seguenti, cioè:
S. M. I. R., il Sig. Luigi di Cobenzl, conte del S. R. I., cavaliere
del Toson d’Oro, Gran Croce dell’Ordine Reale di S. Stefano, e
dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Ciambellano, Consigliere
intimo attuale della detta M. S. I. R., suo Ministro di conferenze, e
Vice–cancelliere di Corte e di Stato;
E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese
il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo
aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:
Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia e buona
intelligenza fra S. M. l’Imperatore e re di Ungheria e di Boemia,
stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell’Impero Germanico e la
Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto
Impero la sua ratifica in buona e dovuta forma al presente trattato.
Sarà usata la più grande attenzione dall’una parte e dall’altra al
mantenimento d’una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di
ostilità per terra e per mare, sotto qualunque causa e qualunque
pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere
l’unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e
protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli che volessero
portar pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.
Art. 2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica
Francese, stipulata nell’articolo 3 del trattato di Campo Formio, è
qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e
Re per sè e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome
dell’Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle
dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta
sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni
territoriali che ne dipendono.
Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R. e col
consenso formale dell’Impero: 1.º il contado di Falckenstein colle
sue dipendenze; 2.º il Fricktal, e tutto ciò che appartiene alla
casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea;
riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest’ultimo paese alla
Repubblica Elvetica.
Art. 3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell’articolo sesto del
trattato di Campo–Formio, S. M. l’Imperatore e Re possederà in tutta
sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l’Istria, la
Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell’Adriatico e dipendenze, le
bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e i paesi compresi
fra gli Stati ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico,
e l’Adige dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel
detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell’Adige; e
siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto–Legnago si
troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette
Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.
Art. 4. L’articolo 18 del trattato di Campo–Formio è egualmente
rinnovato, in quanto che S. M. l’Imperatore e Re si obbliga a cedere
al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo principe, e
i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle
stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.
Art. 5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana
rinuncia per sè e suoi successori, e aventi causa al Gran Ducato di
Toscana, ed alla parte dell’Isola d’Elba che ne dipende, come pure a
tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno
posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l’Infante
duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena ed
intiera de’ suoi Stati d’Italia.
Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà
che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da
acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S.
M. l’Imperatore Leopoldo II, suo padre, o del fu S.M. l’Imperatore
Francesco I suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti
ed altre proprietà del Gran Ducato, come pure i debiti debitamente
ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.
Art. 6. S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello
dell’Impero Germanico consente che la Repubblica Francese posseda d’ora
in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e dominj situati sulla
riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell’Impero Germanico;
di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al
congresso di Rastad dalla Deputazione dell’Impero, e si era approvalo
dall’Imperadore, il Thalweg del Reno sarà d’ora in avanti il confine
tra la Repubblica Francese e l’Impero Germanico, cioè dal distretto in
cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli
entra nel Territorio Batavo.
In conseguenza di che la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad
ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a
restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein,
Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a
Magonza sulla riva dritta, il forte di Khel, Brisacco Vecchio, sotto
l’espressa condizione, che queste piazze e questi forti continueranno a
restare nello stato in cui si troveranno al tempo dell’evacuazione.
Art. 7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l’Imperatore
alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell’Impero si
trovano privi in tutto o in parte de’ loro possessi, mentre deve
l’Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti
dalle stipulazioni del presente trattato; si è convenuto fra S. M.
l’Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell’Impero Germanico
e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente
stabiliti al congresso di Rastad, l’Impero sarà tenuto a dare ai
Principi ereditarj, che si troveranno privati di possesso sulla riva
sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del
detto Impero secondo gli accomodamenti, che saranno ulteriormente
determinati su queste basi.
Art. 8. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati nel presente
trattato, si è convenuto, come si era fatto cogli articoli quarto
e decimo del trattato di Campo–Formio, che quelli ai quali essi
apparterranno, si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti
paesi: ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra
l’interpretazione dei detti articoli del trattato di Campo–Formio, si è
espressamente dichiarato, che la Repubblica Francese non prende a suo
carico che i debiti risultanti da imprestito formalmente acconsentito
dagli Stati dei detti paesi, o dalle spese fatte per l’amministrazione
effettiva dei detti paesi.
Art. 9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato,
sarà accordata in tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati col detto
trattato, a tutti gli abitanti o proprietarj qualunque la liberazione
dei sequestri posti sui loro beni, effetti, ed entrate a motivo della
guerra che ha avuto luogo. Le parti contraenti si obbligano a compire
quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti
particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare
o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna
di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che
i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi
continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno
gl’interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni
deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la
deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno
potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del
banco di Vienna da S. M. l’Imperatore e Re.
Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt’i sequestri
che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate
di S. M. l’Imperatore o dell’Impero nel territorio della Repubblica
Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o
dell’Impero.
Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli
8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava,
Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l’indipendenza delle
dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare
quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.
Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI
IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI
PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI
CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L’ARTICOLO
VIII DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA
CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA’ I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA’ E
PROPRIETA’ CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.
Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell’Impero
Germanico conferma l’adesione già data col trattato di Campo–Formio
alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure,
e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui
detti feudi.
Art. 14. Conformemente all’articolo 11 del trattato di Campo–Formio, la
navigazione dell’Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e
la Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che l’una parte e l’altra
non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento
armato in guerra.
Art. 15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall’una parte e
dall’altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra,
che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40 giorni,
cominciando da quello della segnatura del presente trattato.
Art. 16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l’Arciduca
Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che
sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro
restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3 anni.
Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR.
l’Arciduca Ferdinando e Madama l’Arciduchessa Beatrice sua sposa nel
territorio della Repubblica Cisalpina.
Art. 17. Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17 e 23 del trattato di
Campo–Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti
secondo la loro forma e tenore come se fossero inseriti parola per
parola nel presente trattato.
Art. 18. Le contribuzioni, consegne, forniture e prestazioni qualunque
di guerra cesseranno d’aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche
date al presente trattato da una parte da S. M. l’Imperatore e
dall’Impero Germanico, e dall’altra parte dalla Repubblica Francese.
Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore
e Re, dall’Impero Germanico e dalla Repubblica Francese nello spazio
di 30 giorni o più presto se si può; e si è convenuto che le armate
delle due Potenze resteranno nelle posizioni in cui esse si trovano
tanto in Germania come in Italia, finattantochè le dette ratifiche
dell’Imperatore e Re, dell’Impero, e della Repubblica Francese,
siano state simultaneamente cambiate a Luneville tra i rispettivi
Plenipotenziarj.
Si è altresì convenuto, che dieci giorni dopo il cambio delle dette
ratifiche, le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate sui suoi
possessi ereditarj, i quali saranno evacuati nel medesimo spazio delle
armate francesi, e che 30 giorni dopo il detto cambio, le armate
francesi avranno evacuato la totalità del territorio del detto impero.
_Fatto e segnato a Luneville li venti Piovoso, anno nono della
Repubblica Francese (nove Febbrajo mille ottocento uno.)_
_Segnato_ LUIGI CONTE DI COBENZL
GIUSEPPE BONAPARTE.
Approva il Trattato qui sopra, in tutti ed ognuno degli Articoli che vi
sono contenuti; dichiara ch’egli è accettato, ratificato e confermato,
e promette che lo stesso sarà inviolabilmente osservato.
In fede di che si sono date le presenti segnate, contrassegnate, e
sigillate col gran sigillo della Repubblica.
Parigi, li venti Ventoso anno nono della Repubblica (undici marzo mille
ottocento uno.)
_Segnato_ BONAPARTE.
_Il Ministro delle relazioni estere
Segnat._ CH. MAU. TALLEYRAND.
Per il Primo Console
_Il Segretario di Stato
Segnat._ HUGUES B. MARET.
_Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchina,
intrecciata d’oro e d’argento; il sigillo rinchiuso in una scatola
d’argento indorato, nel di sopra della quale è impressa e scolpita la
figura emblematica della Repubblica._
Certificato conforme:
_Il Ministro Straordinario del Governo Francese
in Milano li 3 Pratile, anno 9._
PETIET.
ARTICOLI
DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO
CITATI E CONFERMATI
DAL SUDDETTO TRATTATO DI LUNEVILLE.
_Nell’articolo 2 del Trattato di Luneville._
3. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria, e di Boemia rinunzia per sè,
e suoi Successori in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi
diritti e titoli su le già Provincie Belgiche conosciute sotto il nome
di _Paesi Bassi Austriaci._
La Repubblica Francese possederà questi Paesi a perpetuità in tutta
sovranità e proprietà, e con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
_Nell’articolo 3._
6. La Repubblica Francese acconsente, che Sua Maestà l’Imperatore e Re
possegga in tutta sovranità e proprietà i Paesi designati qui appresso,
cioè, l’Istria, la Dalmazia, le Isole ex–Venete dell’Adriatico, le
Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune e i Paesi compresi
fra gli Stati Ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico,
e _una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il Torrente davanti alla
Gardola, attraverserà il lago di Garda sino a Larise; di là una linea
militare sino a San Giacomo, offrendo un vantaggio eguale alle due
Parti, la quale sarà designata da Ufficiali del Genio nominati da
una parte e dall’altra prima del cambio delle ratifiche del presente
Trattato. La linea di confine passerà in seguito tra l’Adige a San
Giacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume sino all’imboccatura
del Canal–bianco, compresavi la parte di Porto Legnago, che trovasi
sulla riva destra dell’Adige, col circondario d’un raggio di tre mila
tese. La linea si continuerà per la riva sinistra del Canal–bianco, per
la riva sinistra del Tartaro, per la riva sinistra del canale detto la
Polesella, sino alla sua imboccatura nel Pò, e per la riva sinistra del
gran Pò sino al mare._
_Nell’articolo_ 4.
18. Sua Maestà l’Imperatore, re d’Ungheria e di Boemia s’obbliga di
cedere al Duca di Modena, per indennità de’ Paesi, che questo Principe
e i suoi Eredi aveano in Italia, la Brisgovia, ch’egli possiederà alle
medesime condizioni di quelle in virtù delle quali egli possedeva il
Modenese.
_Nell’articolo_ 8.
4. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra nel suolo de’ Paesi
enunciati negli articoli precedenti, e i contratti de’ quali saranno
rivestiti delle formalità usitate, saranno a carico della Repubblica
Francese. I Plenipotenziarj di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria
e di Boemia, ne rimetteranno la nota il più presto possibile al
Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle
ratifiche, affinchè al tempo del cambio, i Plenipotenziarj delle
due Potenze possano convenire di tutti gli articoli spiegativi, o
addizionali al presente articolo, e firmarli.
10. I Paesi ceduti, acquistati, o permutati nel presente Trattato,
porteranno a quelli cui resteranno, i debiti ipotecati sul loro suolo.
_Nell’articolo_ 12.
8. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, riconosce la
REPUBBLICA CISALPINA COME POTENZA INDIPENDENTE.
Questa Repubblica comprende l’ex–Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il
Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano,
Peschiera, la parte degli Stati ex–Veneti all’Ovest e al Sud della
linea indicata nell’articolo 6 per la frontiera degli Stati di S. M.
l’Imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara,
e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna.
_Nell’articolo_ 14.
11. La navigazione della parte de’ fiumi e canali, che servono di
confine tra i possessi di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di
Boemia, e quelli della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che nè
l’una nè l’altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi
alcun bastimento armato in guerra; ciò che non esclude le cautele
necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.
_Nell’articolo_ 17.
12. Tutte le vendite o alienazioni fatte, tutti gli impegni
contratti sia dalle Città o dal Governo, o dalle Autorità Civili,
ed Amministrative de’ Paesi ex Veneti pel mantenimento delle Armate
Tedesche e Francesi, sino alla data della segnatura del presente
Trattato, saranno confermati, o riguardati per validi.
13. I titoli demaniali ed archivj de’ diversi paesi ceduti, o permutati
col presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre mesi dalla
data del cambio delle ratifiche alle Potenze che ne avranno acquistata
la proprietà. I piani e carte delle Fortezze, Città e Paesi, che le
Potenze contraenti acquistano col presente Trattato, saranno loro
rimesse fedelmente.
15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Commercio stabilito su
basi eque, e tali che assicurino a S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e
di Boemia, e alla Repubblica Francese, vantaggi uguali a quelli, di cui
godono negli Stati rispettivi le Nazioni più favorite.
Intanto, tutte le comunicazioni e relazioni commerciali saranno
ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra.
16. Nessun abitante di tutti i Paesi occupati dalle Armate Austriache
e Francesi, non potrà essere perseguitato, nè ricercato, sia nella
sua Persona, sia nelle sue Proprietà, a motivo delle sue opinioni
politiche, o azioni civili, militari e commerciali, durante la guerra,
che ha avuto luogo tra le due Potenze.
17. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia non potrà, secondo
i principj di neutralità, ricevere in ciascun de’ suoi Porti, durante
il corso della guerra presente, più di sei Bastimenti armati in guerra
appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.
23. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica
Francese conserveranno tra loro lo stesso cerimoniale, quanto al rango
e alle altre etichette, quale è stato costantemente osservato prima
della guerra.
La detta Maestà Sua e la Repubblica Cisalpina avranno fra loro lo
stesso cerimoniale d’etichetta che era in uso fra la detta Maestà Sua e
la Repubblica di Venezia.
N.º II
PROCLAMA.
NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,
_Ciambellano e Consigliere intimo di Stato di Sua Maestà Imperiale e
Reale Apostolica, Commendatore dell’Ordine Militare di Maria Teresa,
Gran Croce di Leopoldo, Colonnello proprietario di un Reggimento di
Cavalleggieri, Maresciallo, Presidente del Consiglio Aulico di Guerra e
Comandante in Capo dell’Armata d’Italia._
La Pace segnata a Parigi il 30 maggio p. p. ha fissato su basi solide e
sicure la tranquillità ed il destino d’Europa.
La sorte di questi paesi fu del pari determinata.
Popoli della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e
Cremasco, un felice destino vi attende; le vostre Provincie sono
definitivamente aggregate all’Impero dell’Austria.
Voi resterete tutti uniti ed egualmente protetti sotto lo scettro
dell’Augustissimo Imperatore e Re FRANCESCO I, Padre adorato de’ suoi
sudditi, Sovrano desideratissimo di quegli Stati che hanno la bella
sorte di essergli soggetti.
Dopo di avere colle sue armi gloriose compiuta la più grande impresa,
Egli si restituisce fra le benedizioni de’ Popoli alla sua Capitale,
dove le prime e particolari sue cure e sollecitudini saranno dirette a
dare alle vostre Provincie una forma soddisfacente e costante, ed una
organizzazione che verrà ad assicurare la vostra futura felicità.
Ci affrettiamo di rendere noti ai popoli delle dette provincie questi
graziosi sentimenti della Maestà Sua, e restiamo persuasi che il vostro
spirito esulterà per un’epoca sì fausta e memorabile, e la vostra
gratitudine trasmetterà ai più tardi nepoti una indelebile riprova di
devozione e di fedeltà.
Milano, il 12 giugno 1814.
BELLEGARDE
N.º III.
AL POPOLO
Molti domandano perchè dobbiamo astenerci dal fumar tabacco e dal
giuocare al lotto? È spiegato in due parole. I Tedeschi oltre i tanti
milioni che portano via agli aggravj messi per forza sulle campagne,
sulle case e sulle mercanzie, ci portano via di più quasi 8 milioni
ogni anno, che noi non paghiamo per forza ma volontariamente. Questi
8 milioni sono l’imposta sui nostri vizj e sulla nostra ignoranza.
Difatto chi ci obbliga a comperare a sì caro prezzo un po’ di fumo,
a pagare il tabacco il quadruplo di quello che vale? Chi ci obbliga
a giuocare al lotto? E non capite voi che questo è un giuoco in cui
l’impresa è sicura di vincere, una vera ladreria, che se qualcuno
volesse metterla su per suo conto anderebbe in prigione come
truffatore? E poi sapete quel che possono dire di noi? Possono dire che
siamo un popolo di oziosi, che consumiamo ogni anno 7 od 8 milioni in
tabacco e dopo ci lamentiamo che manca il pane ed il lavoro; possono
dire che siamo un popolo di minchioni, che ogni anno gettiamo in un
giuoco d’azzardo 8 o 9 milioni, e che per la gola di guadagnare senza
fatica togliamo tutte le settimane il pane di bocca ai nostri figliuoli
e torniamo sempre alla stessa trappola. E sono 30 anni che la trappola
lavora, e avrà ingojato a quest’ora forse più di 150 milioni. Guarda, o
popolo, che bel patrimonio hai gettato via senz’accorgerti per un po’
di fumo, un po’ di puzza ed un po’ di speranza che somiglia all’amo
con cui si prendono i pesciolini!
Non è dunque nè per capriccio nè per una prepotenza che chi ha occhi
in testa consiglia di non fumare e di non giuocare al lotto, ma è pel
nostro meglio. Così si vedrebbe che non siamo minchioni, e che sappiamo
calcolare il nostro interesse e andar d’accordo tra di noi alla barba
delle spie e dei poliziotti che predicano la discordia e l’ignoranza, e
vorrebbero vedere che noi stessi ajutassimo colle nostre mani a cavarci
la pelle.
N.º IV.
Eccellenza!