Si levi il Popolo Cisalpino ad accogliere fra gli evviva festosi questo

Monumento della lealtà della GRANDE NAZIONE. Il Governo non frappone

ritardo ad ordinare, che sia proclamato ne’ luoghi più popolosi,

e frequentati di tutti i Dipartimenti della Repubblica. A tutti i

Cittadini debbe esser noto, tutti debbono conoscere, tutti custodire

nella memoria un Trattato, che rinnovando la troppo disputata, ed

ora più che mai inconcussa Convenzione di Campo–Formio, ripone la

Repubblica Cisalpina nel novero delle Potenze d’Europa. Per esso la

Repubblica rispettata al di fuori, potrà nell’interno fiorire ben

ordinata e felice. Per esso saprà in breve adottare una Costituzione

conforme alle sue relazioni politiche, alle sue fisiche circostanze,

al carattere morale de’ suoi Cittadini, e sopra queste, come su Pietra

fondamentale, elevare l’Edifizio di sagge Leggi, che le sue forze

sviluppino, che rinvigoriscano i legami della concordia civile e de’

rapporti sociali, che migliorino i costumi, e così provvedano alla

sicurezza, alla prosperità, alla gloria Nazionale.

_Il Comitato di Governo_

SOMMARIVA.—VISCONTI.—RUGA.

CLAVENA _Segretario Generale._

TRATTATO DI PACE

TRA L’IMPERATORE, RE D’UNGHERIA E DI BOEMIA

E LA REPUBBLICA FRANCESE

_Conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno nono_ (_nove febbraio

mille ottocento uno_) _e le ratifiche del quale sono state ricambiate a

Parigi il venticinque Ventoso anno nono._

Sua Maestà l’imperatore Re d’Ungheria e di Boemia, ed il primo

Console della Repubblica Francese in nome del Popolo francese, avendo

egualmente a cuore di far cessare le disgrazie della guerra, hanno

risoluto di procedere alla conclusione d’un trattato definitivo di pace

ed amicizia.

La detta S. M. I. e R. non desiderando meno vivamente di far partecipe

l’Impero Germanico dei beneficj della pace, e non lasciando le presenti

congiunture il tempo necessario affine che l’Impero sia consultato, e

possa intervenire co’ suoi Deputati nella negoziazione; la detta M. S.

avendo altronde riguardo a quanto si è consentito dalla Deputazione

dell’Impero nel precedente Congresso di Rastadt, secondo l’esempio di

quanto ha avuto luogo in simili circostanze, ha risolto di stipulare

esso in nome del Corpo Germanico.

In conseguenza di che, le Parti contraenti hanno nominato per li

Plenipotenziarj i seguenti, cioè:

S. M. I. R., il Sig. Luigi di Cobenzl, conte del S. R. I., cavaliere

del Toson d’Oro, Gran Croce dell’Ordine Reale di S. Stefano, e

dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Ciambellano, Consigliere

intimo attuale della detta M. S. I. R., suo Ministro di conferenze, e

Vice–cancelliere di Corte e di Stato;

E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese

il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo

aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia e buona

intelligenza fra S. M. l’Imperatore e re di Ungheria e di Boemia,

stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell’Impero Germanico e la

Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto

Impero la sua ratifica in buona e dovuta forma al presente trattato.

Sarà usata la più grande attenzione dall’una parte e dall’altra al

mantenimento d’una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di

ostilità per terra e per mare, sotto qualunque causa e qualunque

pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere

l’unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e

protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli che volessero

portar pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.

Art. 2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica

Francese, stipulata nell’articolo 3 del trattato di Campo Formio, è

qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e

Re per sè e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome

dell’Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle

dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta

sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni

territoriali che ne dipendono.

Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R. e col

consenso formale dell’Impero: 1.º il contado di Falckenstein colle

sue dipendenze; 2.º il Fricktal, e tutto ciò che appartiene alla

casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea;

riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest’ultimo paese alla

Repubblica Elvetica.

Art. 3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell’articolo sesto del

trattato di Campo–Formio, S. M. l’Imperatore e Re possederà in tutta

sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l’Istria, la

Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell’Adriatico e dipendenze, le

bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e i paesi compresi

fra gli Stati ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico,

e l’Adige dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel

detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell’Adige; e

siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto–Legnago si

troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette

Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.

Art. 4. L’articolo 18 del trattato di Campo–Formio è egualmente

rinnovato, in quanto che S. M. l’Imperatore e Re si obbliga a cedere

al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo principe, e

i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle

stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.

Art. 5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana

rinuncia per sè e suoi successori, e aventi causa al Gran Ducato di

Toscana, ed alla parte dell’Isola d’Elba che ne dipende, come pure a

tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno

posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l’Infante

duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena ed

intiera de’ suoi Stati d’Italia.

Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà

che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da

acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S.

M. l’Imperatore Leopoldo II, suo padre, o del fu S.M. l’Imperatore

Francesco I suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti

ed altre proprietà del Gran Ducato, come pure i debiti debitamente

ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.

Art. 6. S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello

dell’Impero Germanico consente che la Repubblica Francese posseda d’ora

in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e dominj situati sulla

riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell’Impero Germanico;

di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al

congresso di Rastad dalla Deputazione dell’Impero, e si era approvalo

dall’Imperadore, il Thalweg del Reno sarà d’ora in avanti il confine

tra la Repubblica Francese e l’Impero Germanico, cioè dal distretto in

cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli

entra nel Territorio Batavo.

In conseguenza di che la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad

ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a

restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein,

Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a

Magonza sulla riva dritta, il forte di Khel, Brisacco Vecchio, sotto

l’espressa condizione, che queste piazze e questi forti continueranno a

restare nello stato in cui si troveranno al tempo dell’evacuazione.

Art. 7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l’Imperatore

alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell’Impero si

trovano privi in tutto o in parte de’ loro possessi, mentre deve

l’Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti

dalle stipulazioni del presente trattato; si è convenuto fra S. M.

l’Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell’Impero Germanico

e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente

stabiliti al congresso di Rastad, l’Impero sarà tenuto a dare ai

Principi ereditarj, che si troveranno privati di possesso sulla riva

sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del

detto Impero secondo gli accomodamenti, che saranno ulteriormente

determinati su queste basi.

Art. 8. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati nel presente

trattato, si è convenuto, come si era fatto cogli articoli quarto

e decimo del trattato di Campo–Formio, che quelli ai quali essi

apparterranno, si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti

paesi: ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra

l’interpretazione dei detti articoli del trattato di Campo–Formio, si è

espressamente dichiarato, che la Repubblica Francese non prende a suo

carico che i debiti risultanti da imprestito formalmente acconsentito

dagli Stati dei detti paesi, o dalle spese fatte per l’amministrazione

effettiva dei detti paesi.

Art. 9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato,

sarà accordata in tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati col detto

trattato, a tutti gli abitanti o proprietarj qualunque la liberazione

dei sequestri posti sui loro beni, effetti, ed entrate a motivo della

guerra che ha avuto luogo. Le parti contraenti si obbligano a compire

quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti

particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare

o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna

di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che

i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi

continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno

gl’interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni

deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la

deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno

potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del

banco di Vienna da S. M. l’Imperatore e Re.

Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt’i sequestri

che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate

di S. M. l’Imperatore o dell’Impero nel territorio della Repubblica

Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o

dell’Impero.

Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli

8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava,

Elvetica, Cisalpina e Ligure.

Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l’indipendenza delle

dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare

quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.

Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI

IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI

PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI

CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L’ARTICOLO

VIII DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA

CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA’ I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA’ E

PROPRIETA’ CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.

Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell’Impero

Germanico conferma l’adesione già data col trattato di Campo–Formio

alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure,

e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui

detti feudi.

Art. 14. Conformemente all’articolo 11 del trattato di Campo–Formio, la

navigazione dell’Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e

la Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che l’una parte e l’altra

non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento

armato in guerra.

Art. 15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall’una parte e

dall’altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra,

che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40 giorni,

cominciando da quello della segnatura del presente trattato.

Art. 16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l’Arciduca

Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che

sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro

restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3 anni.

Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR.

l’Arciduca Ferdinando e Madama l’Arciduchessa Beatrice sua sposa nel

territorio della Repubblica Cisalpina.

Art. 17. Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17 e 23 del trattato di

Campo–Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti

secondo la loro forma e tenore come se fossero inseriti parola per

parola nel presente trattato.

Art. 18. Le contribuzioni, consegne, forniture e prestazioni qualunque

di guerra cesseranno d’aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche

date al presente trattato da una parte da S. M. l’Imperatore e

dall’Impero Germanico, e dall’altra parte dalla Repubblica Francese.

Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore

e Re, dall’Impero Germanico e dalla Repubblica Francese nello spazio

di 30 giorni o più presto se si può; e si è convenuto che le armate

delle due Potenze resteranno nelle posizioni in cui esse si trovano

tanto in Germania come in Italia, finattantochè le dette ratifiche

dell’Imperatore e Re, dell’Impero, e della Repubblica Francese,

siano state simultaneamente cambiate a Luneville tra i rispettivi

Plenipotenziarj.

Si è altresì convenuto, che dieci giorni dopo il cambio delle dette

ratifiche, le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate sui suoi

possessi ereditarj, i quali saranno evacuati nel medesimo spazio delle

armate francesi, e che 30 giorni dopo il detto cambio, le armate

francesi avranno evacuato la totalità del territorio del detto impero.

_Fatto e segnato a Luneville li venti Piovoso, anno nono della

Repubblica Francese (nove Febbrajo mille ottocento uno.)_

_Segnato_ LUIGI CONTE DI COBENZL

GIUSEPPE BONAPARTE.

Approva il Trattato qui sopra, in tutti ed ognuno degli Articoli che vi

sono contenuti; dichiara ch’egli è accettato, ratificato e confermato,

e promette che lo stesso sarà inviolabilmente osservato.

In fede di che si sono date le presenti segnate, contrassegnate, e

sigillate col gran sigillo della Repubblica.

Parigi, li venti Ventoso anno nono della Repubblica (undici marzo mille

ottocento uno.)

_Segnato_ BONAPARTE.

_Il Ministro delle relazioni estere

Segnat._ CH. MAU. TALLEYRAND.

Per il Primo Console

_Il Segretario di Stato

Segnat._ HUGUES B. MARET.

_Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchina,

intrecciata d’oro e d’argento; il sigillo rinchiuso in una scatola

d’argento indorato, nel di sopra della quale è impressa e scolpita la

figura emblematica della Repubblica._

Certificato conforme:

_Il Ministro Straordinario del Governo Francese

in Milano li 3 Pratile, anno 9._

PETIET.

ARTICOLI

DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO

CITATI E CONFERMATI

DAL SUDDETTO TRATTATO DI LUNEVILLE.

_Nell’articolo 2 del Trattato di Luneville._

3. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria, e di Boemia rinunzia per sè,

e suoi Successori in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi

diritti e titoli su le già Provincie Belgiche conosciute sotto il nome

di _Paesi Bassi Austriaci._

La Repubblica Francese possederà questi Paesi a perpetuità in tutta

sovranità e proprietà, e con tutti i beni territoriali che ne dipendono.

_Nell’articolo 3._

6. La Repubblica Francese acconsente, che Sua Maestà l’Imperatore e Re

possegga in tutta sovranità e proprietà i Paesi designati qui appresso,

cioè, l’Istria, la Dalmazia, le Isole ex–Venete dell’Adriatico, le

Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune e i Paesi compresi

fra gli Stati Ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico,

e _una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il Torrente davanti alla

Gardola, attraverserà il lago di Garda sino a Larise; di là una linea

militare sino a San Giacomo, offrendo un vantaggio eguale alle due

Parti, la quale sarà designata da Ufficiali del Genio nominati da

una parte e dall’altra prima del cambio delle ratifiche del presente

Trattato. La linea di confine passerà in seguito tra l’Adige a San

Giacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume sino all’imboccatura

del Canal–bianco, compresavi la parte di Porto Legnago, che trovasi

sulla riva destra dell’Adige, col circondario d’un raggio di tre mila

tese. La linea si continuerà per la riva sinistra del Canal–bianco, per

la riva sinistra del Tartaro, per la riva sinistra del canale detto la

Polesella, sino alla sua imboccatura nel Pò, e per la riva sinistra del

gran Pò sino al mare._

_Nell’articolo_ 4.

18. Sua Maestà l’Imperatore, re d’Ungheria e di Boemia s’obbliga di

cedere al Duca di Modena, per indennità de’ Paesi, che questo Principe

e i suoi Eredi aveano in Italia, la Brisgovia, ch’egli possiederà alle

medesime condizioni di quelle in virtù delle quali egli possedeva il

Modenese.

_Nell’articolo_ 8.

4. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra nel suolo de’ Paesi

enunciati negli articoli precedenti, e i contratti de’ quali saranno

rivestiti delle formalità usitate, saranno a carico della Repubblica

Francese. I Plenipotenziarj di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria

e di Boemia, ne rimetteranno la nota il più presto possibile al

Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle

ratifiche, affinchè al tempo del cambio, i Plenipotenziarj delle

due Potenze possano convenire di tutti gli articoli spiegativi, o

addizionali al presente articolo, e firmarli.

10. I Paesi ceduti, acquistati, o permutati nel presente Trattato,

porteranno a quelli cui resteranno, i debiti ipotecati sul loro suolo.

_Nell’articolo_ 12.

8. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, riconosce la

REPUBBLICA CISALPINA COME POTENZA INDIPENDENTE.

Questa Repubblica comprende l’ex–Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il

Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano,

Peschiera, la parte degli Stati ex–Veneti all’Ovest e al Sud della

linea indicata nell’articolo 6 per la frontiera degli Stati di S. M.

l’Imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara,

e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna.

_Nell’articolo_ 14.

11. La navigazione della parte de’ fiumi e canali, che servono di

confine tra i possessi di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di

Boemia, e quelli della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che nè

l’una nè l’altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi

alcun bastimento armato in guerra; ciò che non esclude le cautele

necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.

_Nell’articolo_ 17.

12. Tutte le vendite o alienazioni fatte, tutti gli impegni

contratti sia dalle Città o dal Governo, o dalle Autorità Civili,

ed Amministrative de’ Paesi ex Veneti pel mantenimento delle Armate

Tedesche e Francesi, sino alla data della segnatura del presente

Trattato, saranno confermati, o riguardati per validi.

13. I titoli demaniali ed archivj de’ diversi paesi ceduti, o permutati

col presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre mesi dalla

data del cambio delle ratifiche alle Potenze che ne avranno acquistata

la proprietà. I piani e carte delle Fortezze, Città e Paesi, che le

Potenze contraenti acquistano col presente Trattato, saranno loro

rimesse fedelmente.

15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Commercio stabilito su

basi eque, e tali che assicurino a S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e

di Boemia, e alla Repubblica Francese, vantaggi uguali a quelli, di cui

godono negli Stati rispettivi le Nazioni più favorite.

Intanto, tutte le comunicazioni e relazioni commerciali saranno

ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra.

16. Nessun abitante di tutti i Paesi occupati dalle Armate Austriache

e Francesi, non potrà essere perseguitato, nè ricercato, sia nella

sua Persona, sia nelle sue Proprietà, a motivo delle sue opinioni

politiche, o azioni civili, militari e commerciali, durante la guerra,

che ha avuto luogo tra le due Potenze.

17. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia non potrà, secondo

i principj di neutralità, ricevere in ciascun de’ suoi Porti, durante

il corso della guerra presente, più di sei Bastimenti armati in guerra

appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.

23. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica

Francese conserveranno tra loro lo stesso cerimoniale, quanto al rango

e alle altre etichette, quale è stato costantemente osservato prima

della guerra.

La detta Maestà Sua e la Repubblica Cisalpina avranno fra loro lo

stesso cerimoniale d’etichetta che era in uso fra la detta Maestà Sua e

la Repubblica di Venezia.

N.º II

PROCLAMA.

NOI ENRICO CONTE DI BELLEGARDE,

_Ciambellano e Consigliere intimo di Stato di Sua Maestà Imperiale e

Reale Apostolica, Commendatore dell’Ordine Militare di Maria Teresa,

Gran Croce di Leopoldo, Colonnello proprietario di un Reggimento di

Cavalleggieri, Maresciallo, Presidente del Consiglio Aulico di Guerra e

Comandante in Capo dell’Armata d’Italia._

La Pace segnata a Parigi il 30 maggio p. p. ha fissato su basi solide e

sicure la tranquillità ed il destino d’Europa.

La sorte di questi paesi fu del pari determinata.

Popoli della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e

Cremasco, un felice destino vi attende; le vostre Provincie sono

definitivamente aggregate all’Impero dell’Austria.

Voi resterete tutti uniti ed egualmente protetti sotto lo scettro

dell’Augustissimo Imperatore e Re FRANCESCO I, Padre adorato de’ suoi

sudditi, Sovrano desideratissimo di quegli Stati che hanno la bella

sorte di essergli soggetti.

Dopo di avere colle sue armi gloriose compiuta la più grande impresa,

Egli si restituisce fra le benedizioni de’ Popoli alla sua Capitale,

dove le prime e particolari sue cure e sollecitudini saranno dirette a

dare alle vostre Provincie una forma soddisfacente e costante, ed una

organizzazione che verrà ad assicurare la vostra futura felicità.

Ci affrettiamo di rendere noti ai popoli delle dette provincie questi

graziosi sentimenti della Maestà Sua, e restiamo persuasi che il vostro

spirito esulterà per un’epoca sì fausta e memorabile, e la vostra

gratitudine trasmetterà ai più tardi nepoti una indelebile riprova di

devozione e di fedeltà.

Milano, il 12 giugno 1814.

BELLEGARDE

N.º III.

AL POPOLO

Molti domandano perchè dobbiamo astenerci dal fumar tabacco e dal

giuocare al lotto? È spiegato in due parole. I Tedeschi oltre i tanti

milioni che portano via agli aggravj messi per forza sulle campagne,

sulle case e sulle mercanzie, ci portano via di più quasi 8 milioni

ogni anno, che noi non paghiamo per forza ma volontariamente. Questi

8 milioni sono l’imposta sui nostri vizj e sulla nostra ignoranza.

Difatto chi ci obbliga a comperare a sì caro prezzo un po’ di fumo,

a pagare il tabacco il quadruplo di quello che vale? Chi ci obbliga

a giuocare al lotto? E non capite voi che questo è un giuoco in cui

l’impresa è sicura di vincere, una vera ladreria, che se qualcuno

volesse metterla su per suo conto anderebbe in prigione come

truffatore? E poi sapete quel che possono dire di noi? Possono dire che

siamo un popolo di oziosi, che consumiamo ogni anno 7 od 8 milioni in

tabacco e dopo ci lamentiamo che manca il pane ed il lavoro; possono

dire che siamo un popolo di minchioni, che ogni anno gettiamo in un

giuoco d’azzardo 8 o 9 milioni, e che per la gola di guadagnare senza

fatica togliamo tutte le settimane il pane di bocca ai nostri figliuoli

e torniamo sempre alla stessa trappola. E sono 30 anni che la trappola

lavora, e avrà ingojato a quest’ora forse più di 150 milioni. Guarda, o

popolo, che bel patrimonio hai gettato via senz’accorgerti per un po’

di fumo, un po’ di puzza ed un po’ di speranza che somiglia all’amo

con cui si prendono i pesciolini!

Non è dunque nè per capriccio nè per una prepotenza che chi ha occhi

in testa consiglia di non fumare e di non giuocare al lotto, ma è pel

nostro meglio. Così si vedrebbe che non siamo minchioni, e che sappiamo

calcolare il nostro interesse e andar d’accordo tra di noi alla barba

delle spie e dei poliziotti che predicano la discordia e l’ignoranza, e

vorrebbero vedere che noi stessi ajutassimo colle nostre mani a cavarci

la pelle.

N.º IV.

Eccellenza!

Cronaca della rivoluzione di Milano · 第 14 / 20 段