XI. Rinchiuso di nuovo dentro i confini dell’isola, il bellicoso popolo

adoperò ne’ civili conflitti le armi che erano già state il terrore

dell’Europa. I Baroni avevano per lungo tempo derivati dalle oppresse

provincie francesi i mezzi di satisfare al loro prodigo spendere.

Quelle sorgenti di pecunia poi disseccaronsi; e rimanendo tuttavia le

abitudini d’ostentazione e di lusso generate dalla prosperità, i grandi

signori, impotenti ad appagare i loro appetiti depredando i Francesi,

si misero a depredarsi vicendevolmente. Il reame, dentro il quale

erano rinchiusi, secondo che afferma Comino, che è il più giudizioso

osservatore di que’ tempi, non era bastevole a tutti. Due fazioni

aristocratiche, capitanate da due rami della famiglia reale, accesero

una feroce e lunga lotta per recarsi in mano il governo dello Stato. E

poichè l’astio di tali fazioni non nasceva veramente da contesa intorno

alla successione, durò lungo tempo dopo che ogni pretesto intorno

alla successione era svanito. La parte della Rosa Rossa sopravvisse

all’ultimo de’ principi che volevano il trono per diritto di Enrico IV.

La parte della Rosa Bianca sopravvisse al matrimonio di Richmond e di

Elisabetta. Lasciati senza capo che avesse alcuna onesta apparenza di

diritto, i partigiani di Lancaster si collegarono intorno a un ramo di

bastardi, e i partigiani di York misero su una successione d’impostori.

Caduti sul campo di battaglia o sotto la scure del carnefice molti

nobili aspiranti, scomparse per sempre dalla storia molte famiglie

illustri, dome dalle sciagure le grandi casate che rimanevano,

universalmente convennero a riconoscere ricongiunti nella casa de’

Tudors i diritti di tutti i contendenti Plantageneti.

XII. Intanto maturavasi un avvenimento di assai maggiore importanza

che non era l’acquisto o la perdita d’una provincia, lo innalzamento o

la caduta d’una dinastia. La schiavitù, e i mali che l’accompagnano,

andavano speditamente estinguendosi.

È cosa degna di nota, come le due più grandi e benefiche rivoluzioni

sociali che seguissero in Inghilterra; la rivoluzione, cioè, che

nel secolo decimoterzo pose fine alla tirannia di nazione sopra

nazione; e quella che, poche generazioni dopo, rapì di mano all’uomo

il diritto di possedere l’uomo; chetamente e impercettibilmente si

effettuassero. Non destando maraviglia nelle menti degli osservatori

contemporanei, esse sono state pochissimo avvertite dagli storici. Non

vennero eseguite nè da atti legislativi nè dalla forza fisica. Cagioni

puramente morali fecero senza rumore svanire ogni distinzione, dapprima

tra Normanni e Sassoni, poscia tra schiavi e padroni. Nessuno potrebbe

presumere di determinare il tempo preciso in cui siffatta distinzione

cessava. Qualche debole vestigio del vecchio spirito normanno si

potrebbe forse ravvisare nel secolo decimoquarto; qualche lieve

vestigio dell’istituzione del villanaggio hanno scoperto gli eruditi

nell’epoca degli Stuardi: che anzi, tale istituzione fino ai di nostri

non è stata abolita con legge particolare.

XIII. Sarebbe ingiusto non riconoscere che lo agente precipuo di

queste due grandi emancipazioni fosse la religione; e potrebbe forse

dubitarsi che una religione più pura sarebbe stata una causa meno

efficiente. Lo spirito benevolo della morale cristiana repugna, fuori

d’ogni dubbio, alle distinzioni di casta; ma siffatte distinzioni

sono segnatamente odiose alla Chiesa di Roma, come quelle che sono

incompatibili con altre distinzioni essenziali al suo sistema. Ella

veste i suoi sacerdoti d’una dignità misteriosa che li fa reverendi

ad ogni laico; e non considera qualsiasi uomo inetto al sacerdozio

per ragioni di nazione o di famiglia. Le sue dottrine concernenti il

carattere sacerdotale, per quanto si vogliano reputare fallaci, hanno

più volte mitigati non pochi dei mali che affliggono la società.

Non può riguardarsi come assolutamente nociva quella superstizione,

la quale in paesi afflitti dalla tirannia di razza sopra razza

crea una aristocrazia affatto indipendente da ogni razza, inverte

le relazioni fra l’oppressore e l’oppresso, e costringe il signore

ereditario a prostrarsi innanzi al tribunale spirituale dello schiavo

ereditario. Ai dì nostri, in alcuni paesi dove esiste la schiavitù

de’ negri, il papismo contrasta vantaggiosamente con le altre forme

del Cristianesimo. È noto come la repugnanza tra le razze europee e

le affricane non è tanto forte a Rio Janeiro, quanto a Washington.

Nella nostra patria, questa peculiarità del sistema cattolico–romano

produsse nel medio evo molti benefici effetti. Vero è che, poco

dopo la battaglia di Hastings, i prelati e gli abati sassoni vennero

violentemente deposti, e che avventurieri ecclesiastici venuti dal

Continente furono intrusi a centinaia nei più pingui beneficii.

Nonostante, anche allora pii teologi di sangue normanno alzavano la

voce contro siffatta violazione degli statuti della Chiesa, ricusavano

d’accettare le mitre dalle mani del Conquistatore, e gli ripetevano,

minacciandogli la dannazione dell’anima, di non dimenticare che i

vinti isolani erano suoi fratelli in Cristo. Il primo protettore

che gl’Inglesi trovassero fra la casta dominante, fu lo arcivescovo

Anselmo. In un tempo in cui il nome inglese era un rimprovero, e

tutti i dignitari civili e militari del regno erano esclusivamente

concittadini del Conquistatore, il popolo oppresso ricevè con

ineffabile diletto la nuova che Niccola Breakspear, uomo della loro

nazione, era stato innalzato al trono papale, dall’alto del quale aveva

steso il suo piede al bacio degli ambasciatori uscenti dalle più nobili

famiglie normanne. Egli era un sentimento nazionale, non che religioso,

quello che conduceva le moltitudini all’altare di Becket, il primo

inglese che, dopo la Conquista, fosse formidabile ai tiranni stranieri.

Un successore di Becket era principale fra coloro che ottennero quella

Carta, la quale assicurò a un tempo i privilegi de’ baroni normanni

e quelli della borghesia sassone. Quanto grande fosse l’opera con

che gli ecclesiastici cattolici poscia parteciparono alla abolizione

del villanaggio, lo raccogliamo dalla veneranda testimonianza di sir

Tommaso Smith, uno de’ più savi consiglieri protestanti di Elisabetta.

Allorquando il possessore di schiavi dal suo letto di morte chiedeva

il conforto de’ sacramenti, il sacerdote esortavalo per la salute

dell’anima ad emancipare i suoi fratelli redenti dalla morte di

Cristo. La Chiesa aveva con tanto buon esito adoperata una macchina

sì formidabile, che, innanzi lo scoppio della Riforma, aveva francati

quasi tutti gli schiavi del regno, tranne i i suoi propri, i quali, a

sua giusta lode, sembra che venissero benevolmente governati.

Non vi può esser dubbio che allorquando le due predette grandi

rivoluzioni seguirono, i nostri antenati erano di gran lunga il popolo

meglio governato in Europa. Per trecento anni il sistema sociale è

sempre stato in continua via di progresso. Sotto i primi Plantageneti

vi furono padroni così potenti da sfidare l’autorità del sovrano, e

contadini degradati fino alla condizione degli armenti, di cui erano

guardiani. La condizione del contadino si è venuta a poco a poco

elevando; fra l’aristocrazia e il popolo degli operai è sorta una

classe media, agricola e commerciale. È probabile che tuttavia vi fosse

più ineguaglianza di quella che sia necessaria a promuovere la felicità

e la virtù della specie umana; ma nessun uomo era affatto al di sopra

della legge, nessun uomo reputavasi onninamente al di sotto della

protezione di quella.

Che le istituzioni politiche dell’Inghilterra fossero fino da

quell’epoca riguardate dagl’Inglesi con orgoglio ed affetto, e dagli

uomini più culti delle vicine nazioni con ammirazione ed invidia,

è cosa evidentissimamente provata. Ma nel giudicare l’indole di

cosiffatte istituzioni, le numerose controversie sono state rapide e

disoneste.

XIV. La letteratura storica d’Inghilterra, a dir vero, patì gli

effetti di una circostanza, la quale ha contribuito non poco alla sua

prosperità. Il grande mutamento che nella sua politica si è venuto

operando negli ultimi sei secoli, è stato la conseguenza d’uno sviluppo

progressivo; non mai del distruggere e del riedificare. La Costituzione

presente del nostro paese è verso la Costituzione con la quale

reggevasi cinquecento anni fa, ciò che l’albero è verso l’arbusto,

ciò che l’uomo è verso il fanciullo. Le sue variazioni sono state

grandi; nondimeno, non vi fu mai un momento in cui la parte principale

di ciò che esisteva non fosse antica. Una politica formatasi in tal

modo è forza che abbondi di anomalie. Ma per i danni che sorgono dalle

semplici anomalie, abbiamo ampie compensazioni. Altri Stati possiedono

Costituzioni scritte, belle di maggior simmetria; ma a nessuna altra

società è finora venuto fatto di armonizzare la rivoluzione con la

prescrizione, il progresso con la stabilità, l’energia della giovinezza

con la maestà d’un’antichità immemorabile.

Non per tanto, cotesto gran bene ha seco parecchi inconvenienti; uno

de’ quali sta in questo, che le fonti delle nostre nozioni, in quanto

alla nostra antica storia, sono state avvelenate dallo spirito di

parte. Non essendovi paese in cui, come in Inghilterra, gli uomini di

Stato si siano lasciati tanto trascinare dalla influenza del passato,

così non vi è paese in cui gli storici si siano lasciati, come i

nostri, condurre dall’influenza del presente. A vero dire, fra queste

due cose è naturale connessione. Dove la storia viene considerata

semplicemente come una pittura della vita e de’ costumi, come una

raccolta di esperimenti da cui si possano trarre massime generali

di sapienza civile, lo scrittore non è grandemente soggetto alla

tentazione di rappresentare sfigurati i fatti seguiti in un’epoca che

non è la sua: ma dove la storia viene considerata come un santuario

in cui si custodiscono i titoli dai quali pendono i diritti de’

governi e delle nazioni, gl’incentivi a falsificare i fatti diventano

pressochè irresistibili. Uno scrittore francese oggimai non è mosso

da nessun potente interesse ad esagerare o a spregiare la potenza de’

re della casa di Valois. I privilegii degli Stati Generali, degli

Stati della Bretagna, degli Stati della Borgogna, sono oramai cose

di piccola importanza pratica, come lo sarebbe la Costituzione del

Sinedrio Giudaico o del Consiglio degli Anfizioni. L’abisso d’una

grande rivoluzione divide compiutamente il nuovo dal vecchio sistema.

Nessuno abisso simigliante divide in due parti distinte la esistenza

della nazione inglese. Le leggi e le consuetudini nostre non sono

state mai trascinate dall’impeto d’una generale e irreparabile rovina.

Presso noi l’autorità del medio evo è tuttavia autorità valida, e viene

tuttavia citata, nelle più gravi occasioni, da’ più eminenti uomini di

Stato. Diffatti, allorchè il re Giorgio III cadde in quella infermità

che lo rese incapace di esercitare le regie funzioni, e i più insigni

giureconsulti ed uomini politici opinavano diversamente intorno al

partito da prendersi in cosiffatte circostanze, il Parlamento non

volle procedere alla discussione di nessun progetto di reggenza,

finchè non fossero stati raccolti e posti in ordine tutti gli esempi

reperibili nei nostri annali fino dai primissimi tempi della monarchia.

Si elessero Commissioni per frugare negli antichi ricordi del regno.

Il primo esempio trovato fu quello del 1217; furono considerati come

importantissimi gli esempi del 1326, del 1377 e del 1422; ma il caso

che venne giudicato come argomento atto a sciogliere la questione fu

quello del 1455. In tal guisa, nella patria nostra, i più solenni

interessi de’ partiti si sono appoggiati su’ resultamenti delle

investigazioni degli antiquari; e fu conseguenza inevitabile che i

nostri antiquari eseguissero le investigazioni loro mossi dallo spirito

di parte.

E però non è maraviglia che coloro i quali hanno scritto intorno

a’ limiti della prerogativa e alla libertà della vecchia politica

d’Inghilterra, si siano generalmente mostrati non giudici, ma rabbiosi

e poco sinceri avvocati, come quelli che discutevano non di cose

speculative, ma di cose che avevano relazione diretta e pratica con le

più gravi e calde dispute de’ tempi loro. Dal cominciare della lunga

lotta fra il Parlamento e gli Stuardi, fino al tempo in cui le pretese

degli Stuardi più non furono formidabili, poche questioni erano più

praticamente importanti di quella nella quale trattavasi di stabilire

se il governo, così come era stato da quelli amministrato, fosse o no

conforme all’antica Costituzione del reame. La questione non potevasi

sciogliere soltanto giusta gli esempi tratti da ricordi de’ regni

precedenti. Bracton e Fleta, lo Specchietto di giustizia, gli atti del

Parlamento, vennero studiosamente frugati, onde trovare pretesti ad

attenuare gli eccessi della Camera Stellata da un canto, e dell’Alta

Corte di giustizia dall’altro. Per lungo ordine d’anni, ogni storico

Whig affaccendossi a provare che l’antico governo inglese era poco meno

che repubblicano, ed ogni storico Tory voleva stabilire che esso era

poco meno che dispotico.

Animati da tali sentimenti, entrambi frugavano dentro i cronisti del

medio evo; entrambi trovavano agevolmente ciò che andavano cercando; e

tutti ostinavansi a non vedervi altro che le cose di cui correvano in

traccia. I difensori degli Stuardi potevano di leggieri addurre esempi

di re che avevano oppressi i sudditi; i difensori delle Teste–Rotonde

potevano con uguale agevolezza produrre esempi di resistenza, opposta

con buon esito, alla corona.

I Tories citavano da antiche scritture espressioni servili tanto,

quanto quelle che si udivano pronunziare dal pulpito di Mainwaring. I

Whigs scoprivano espressioni audaci e severe come quelle che Bradshaw

faceva risuonare dal banco de’ giudici. Gli uni adducevano numerosi

esempi in cui i re avevano estorti danari da’ popoli senza l’autorità

del Parlamento; gli altri citavano casi ne’ quali il Parlamento aveva

assunto il potere di punire i re. Coloro che vedevano mezza la verità

della questione, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti erano

stati assoluti come i sultani di Turchia; coloro che ne vedevano

l’altra metà, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti avevano

avuto tanto poco potere, quanto ne avevano i dogi di Venezia: ed

ambedue coteste conclusioni aberravano egualmente discoste dal vero.

XV. Il vecchio governo inglese apparteneva alla classe delle monarchie

limitate, che nel medio evo sorsero nell’Europa Occidentale; e non

ostante che l’una dall’altra differissero non poco, avevano tutte una

forte somiglianza di famiglia. Che vi sia stata cotal somiglianza, non

è cosa strana; perocchè i paesi in cui sorsero quelle monarchie erano

già provincia del medesimo impero grande e incivilito, ed erano stati

invasi e conquistati da’ medesimi popoli rozzi ed agguerriti. Erano

vincolati dalla stessa credenza religiosa, e congiunti in una medesima

grande coalizione contro l’Islamismo. Il loro ordinamento politico

quindi prese naturalmente la medesima forma, dacchè le loro istituzioni

in parte erano derivate da Roma imperiale, in parte da Roma papale,

in parte dalla antica Germania. Tutti avevano re, e presso tutti la

dignità regia divenne a poco a poco strettamente ereditaria. Tutti

avevano nobili, decorati di titoli che in origine indicavano il grado

militare. La dignità della cavalleria e le regole del blasone erano

comuni a tutti. Tutti avevano stabilimenti ecclesiastici riccamente

dotati, corporazioni municipali godenti larghe franchigie, e senati il

cui consenso era necessario alla validità di certi atti pubblici.

XVI. Di tutte coteste Costituzioni affini, la inglese venne fin

d’allora giudicata la migliore. Non è dubbio che le prerogative

del sovrano fossero estese. Lo spirito religioso e il cavalleresco

concorrevano ad esaltarne la dignità. L’olio sacro era stato sparso sul

suo capo; e i cavalieri più nobili e più valorosi non si reputavano

degradati inginocchiandoglisi dinanzi. La sua persona era inviolabile;

egli solo aveva diritto di convocare gli Stati del Regno e di

disciorli; e il suo assenso era indispensabile a tutti i loro atti

legislativi. Egli era il capo del potere esecutivo, il solo organo di

comunicazione co’ potentati stranieri, il comandante delle milizie di

terra e di mare, la sorgente d’onde emanavano la giustizia, la grazia

e l’onorificenza. Aveva estesi poteri per regolare il commercio:

coniava la moneta, determinava i pesi e le misure, stabiliva i porti e

i mercati. Il suo patronato ecclesiastico era immenso; le sue rendite

ereditarie, amministrate economicamente, bastavano a sostenere le spese

ordinarie del governo. Vastissimi erano i suoi propri possedimenti:

egli era anzi signore feudale di tutto il suolo del suo regno, e come

tale possedeva numerosi diritti lucrativi e formidabili, per mezzo de’

quali egli poteva domare coloro che gli erano avversi, arricchire e far

grandi, senza suo detrimento, coloro che gli erano bene affetti.

XVII. Ma il suo potere, quantunque ingente, era limitato da tre grandi

principii costituzionali; cotanto antichi, che nessuno poteva indicare

il tempo in cui cominciarono ad esistere; e talmente potenti, che il

loro naturale sviluppo, continuato per lungo ordine d’anni, ha prodotto

le condizioni politiche nelle quali oggimai l’Inghilterra si trova.

Primamente, il re non poteva fare legge alcuna senza il consenso del

Parlamento.

In secondo luogo, non poteva imporre tasse senza il consenso del

Parlamento.

Da ultimo, egli era tenuto a condurre l’amministrazione esecutiva

secondo le leggi del paese, della violazione delle quali dovevano

rispondere al popolo i consiglieri e gli agenti del principe.

Nessun Tory, purchè fosse sincero, potrebbe negare che cotesti

principii avevano, cinquecento anni fa, acquistato autorità di regole

fondamentali. Dall’altro canto, nessun Whig, egualmente schietto,

potrebbe affermare che essi fossero, fino ad una epoca più tarda,

purificati d’ogni ambiguità, o spinti fino a tutte le loro naturali

conseguenze. Una Costituzione nata nel medio evo non era, come una

Costituzione del decimottavo o decimonono secolo, creata intieramente

in un solo atto, e rinchiusa in un solo documento. Egli è soltanto

in un’età culta ed incivilita che la politica può istituirsi sopra

un sistema. Nelle società rozze il progresso del governo somiglia al

progresso del linguaggio e della versificazione. Le società rozze hanno

una lingua, e spesso copiosa ed energica; ma non hanno grammatica

scientifica, non definizioni di nomi e di verbi, non vocaboli per

le declinazioni, pei modi, pei tempi. Le rozze società hanno una

versificazione, e spesso vigorosa ed armonica; ma non hanno leggi di

ritmo; e il menestrello, i canti del quale, armonizzati dalla sola

squisitezza dell’udito, formano il diletto de’ popoli, non saprebbe

spiegare di quanti dattili o trochei consti ciascuno de’ suoi versi.

Come la eloquenza esiste innanzi la sintassi e il canto innanzi

la prosodia, così il governo può esistere in grado d’eccellenza

lungo tempo avanti che i limiti de’ poteri legislativo, esecutivo e

giudiciario, vengano segnati con precisione.

XVIII. E ciò appunto è seguito nel nostro paese. La linea che

circoscriveva la regia prerogativa, tuttochè, generalmente parlando,

fosse abbastanza chiara, non era stata in ogni parte tirata con

accuratezza o precisione. E però, sull’orlo del terreno assegnatole

vi era qualche spazio disputabile, dove seguitarono a succedere

invasioni e rappresaglie, finchè, dopo anni ed anni di lotta, furono

stabiliti segni evidenti e durabili. Sarebbe pregio dell’opera notare

in che modo, e fino a qual punto, i nostri antichi sovrani avessero

l’abitudine di violare i tre grandi principii che proteggevano le

libertà nazionali.

Nessuno de’ re d’Inghilterra ha mai preteso arrogarsi tutto il potere

legislativo. Il più violento dei Plantageneti non si reputò mai

competente a decretare, senza il consentimento del suo Gran Consiglio,

che un _giury_ si dovesse comporre di dieci individui invece di dodici,

che la dote d’una vedova dovesse essere la quarta parte del patrimonio

invece della terza, che lo spergiuro dovesse reputarsi delitto di

fellonia, e che la consuetudine di dividere gli averi in parti uguali

fra i maschi d’una famiglia dovesse introdursi nella contea di York.[2]

Ma il re aveva il potere di perdonare i colpevoli; e vi è un punto in

cui il potere di perdonare e quello di far leggi sembrano di leggeri

confondersi fra loro. Uno statuto penale viene virtualmente annullato,

se le penalità che esso impone sono regolarmente rimesse ogni

qualvolta vi è luogo ad applicarle. Il sovrano, senza alcun dubbio,

era competente a condonare le punizioni, e in ciò il suo diritto non

aveva limiti; e per tal ragione, egli poteva annullare virtualmente

uno statuto penale. Sembrerebbe che non vi fossero serie obiezioni a

lasciargli fare formalmente ciò che virtualmente poteva fare. In tal

guisa, con l’aiuto di giureconsulti sottili e cortigiani, formossi,

sul confine dubbio che separa le funzioni legislative dalle esecutive,

quella grande anomalia che chiamasi potestà di dispensare.

Che il re non potesse imporre tasse senza il consenso del Parlamento,

generalmente si ammette essere stata, da tempo immemorabile, legge

fondamentale della monarchia inglese. Era uno degli articoli che

i Baroni costrinsero il re Giovanni a firmare. Eduardo I tentò di

violare quella legge; ma, nonostante che fosse uomo destro, potente

e popolare, trovò tale opposizione che gli parve utile di cedere.

Promise quindi in termini espressi, a nome di sè e de’ suoi eredi, che

nessuno di loro avrebbe mai imposto balzelli di veruna specie senza

l’assenso e la libera volontà degli Stati del regno. Il suo potente

e vittorioso nipote provossi di infrangere cotesto patto solenne; ma

trovò validissima resistenza. Finalmente, i Plantageneti, disperati di

riuscirvi, rinunziarono a cotali pretese. Ma, comecchè fossero avvezzi

ad infrangere la legge apertamente, studiaronsi, secondo le occasioni,

eludendola, di estorcere temporaneamente delle somme straordinarie. Era

loro inibito di imporre tasse, ma reclamarono il diritto di chiedere e

di tôrre in prestito. E però talvolta chiesero con un linguaggio tale,

da non distinguersi dall’espressione di un comando; e tal’altra tolsero

in prestito con poco pensiero di rendere. Ma il solo fatto di stimar

necessario il mascherare simiglianti esazioni sotto nome di donativi

o di prestiti, prova a sufficienza che l’autorità del gran principio

costituzionale era universalmente riconosciuta.

Il principio che il re d’Inghilterra era tenuto a condurre

l’amministrazione secondo la legge, e che qualora egli facesse alcuna

cosa contro la legge, i suoi consiglieri ed agenti erano responsabili,

fu stabilito ne’ tempi primitivi della Costituzione; come ne sono

prova bastevole i severi giudizi pronunziati ed eseguiti contro molti

favoriti del principe. Non per tanto, gli è certo che i diritti degli

individui vennero spesso violati dai Plantageneti, e che le parti

offese spesso furono nella impossibilità di ottenere giustizia. Secondo

la legge, la tortura, che è una macchia della romana giurisprudenza,

non poteva, in nessun caso, essere inflitta ad un suddito inglese.

Nondimeno, nelle turbolenze del secolo decimoquinto, la tortura venne

introdotta nella Torre di Londra, e, secondo le occasioni, se ne

faceva uso sotto pretesto di necessità politica. Ma sarebbe grave

errore inferire da siffatte irregolarità, che i monarchi d’Inghilterra

fossero, in teoria o in pratica, assoluti. Noi viviamo in una società

altamente incivilita, in cui le nuove sono così rapidamente propagate

per mezzo della stampa e degli uffici postali, che ogni qualunque

atto notorio d’oppressione commesso in qualunque parte della nostra

isola viene, in poche ore, discusso da milioni d’uomini. Se un sovrano

inglese facesse oggimai murar vivo dentro una parete un suddito, in

aperta violazione dell’_Habeas corpus_, o mettere un cospiratore alla

tortura, tal nuova elettrizzerebbe in un attimo l’intiera nazione.

Storia d'Inghilterra, vol 1 · 第 2 / 58 段