adoperò ne’ civili conflitti le armi che erano già state il terrore
dell’Europa. I Baroni avevano per lungo tempo derivati dalle oppresse
provincie francesi i mezzi di satisfare al loro prodigo spendere.
Quelle sorgenti di pecunia poi disseccaronsi; e rimanendo tuttavia le
abitudini d’ostentazione e di lusso generate dalla prosperità, i grandi
signori, impotenti ad appagare i loro appetiti depredando i Francesi,
si misero a depredarsi vicendevolmente. Il reame, dentro il quale
erano rinchiusi, secondo che afferma Comino, che è il più giudizioso
osservatore di que’ tempi, non era bastevole a tutti. Due fazioni
aristocratiche, capitanate da due rami della famiglia reale, accesero
una feroce e lunga lotta per recarsi in mano il governo dello Stato. E
poichè l’astio di tali fazioni non nasceva veramente da contesa intorno
alla successione, durò lungo tempo dopo che ogni pretesto intorno
alla successione era svanito. La parte della Rosa Rossa sopravvisse
all’ultimo de’ principi che volevano il trono per diritto di Enrico IV.
La parte della Rosa Bianca sopravvisse al matrimonio di Richmond e di
Elisabetta. Lasciati senza capo che avesse alcuna onesta apparenza di
diritto, i partigiani di Lancaster si collegarono intorno a un ramo di
bastardi, e i partigiani di York misero su una successione d’impostori.
Caduti sul campo di battaglia o sotto la scure del carnefice molti
nobili aspiranti, scomparse per sempre dalla storia molte famiglie
illustri, dome dalle sciagure le grandi casate che rimanevano,
universalmente convennero a riconoscere ricongiunti nella casa de’
Tudors i diritti di tutti i contendenti Plantageneti.
XII. Intanto maturavasi un avvenimento di assai maggiore importanza
che non era l’acquisto o la perdita d’una provincia, lo innalzamento o
la caduta d’una dinastia. La schiavitù, e i mali che l’accompagnano,
andavano speditamente estinguendosi.
È cosa degna di nota, come le due più grandi e benefiche rivoluzioni
sociali che seguissero in Inghilterra; la rivoluzione, cioè, che
nel secolo decimoterzo pose fine alla tirannia di nazione sopra
nazione; e quella che, poche generazioni dopo, rapì di mano all’uomo
il diritto di possedere l’uomo; chetamente e impercettibilmente si
effettuassero. Non destando maraviglia nelle menti degli osservatori
contemporanei, esse sono state pochissimo avvertite dagli storici. Non
vennero eseguite nè da atti legislativi nè dalla forza fisica. Cagioni
puramente morali fecero senza rumore svanire ogni distinzione, dapprima
tra Normanni e Sassoni, poscia tra schiavi e padroni. Nessuno potrebbe
presumere di determinare il tempo preciso in cui siffatta distinzione
cessava. Qualche debole vestigio del vecchio spirito normanno si
potrebbe forse ravvisare nel secolo decimoquarto; qualche lieve
vestigio dell’istituzione del villanaggio hanno scoperto gli eruditi
nell’epoca degli Stuardi: che anzi, tale istituzione fino ai di nostri
non è stata abolita con legge particolare.
XIII. Sarebbe ingiusto non riconoscere che lo agente precipuo di
queste due grandi emancipazioni fosse la religione; e potrebbe forse
dubitarsi che una religione più pura sarebbe stata una causa meno
efficiente. Lo spirito benevolo della morale cristiana repugna, fuori
d’ogni dubbio, alle distinzioni di casta; ma siffatte distinzioni
sono segnatamente odiose alla Chiesa di Roma, come quelle che sono
incompatibili con altre distinzioni essenziali al suo sistema. Ella
veste i suoi sacerdoti d’una dignità misteriosa che li fa reverendi
ad ogni laico; e non considera qualsiasi uomo inetto al sacerdozio
per ragioni di nazione o di famiglia. Le sue dottrine concernenti il
carattere sacerdotale, per quanto si vogliano reputare fallaci, hanno
più volte mitigati non pochi dei mali che affliggono la società.
Non può riguardarsi come assolutamente nociva quella superstizione,
la quale in paesi afflitti dalla tirannia di razza sopra razza
crea una aristocrazia affatto indipendente da ogni razza, inverte
le relazioni fra l’oppressore e l’oppresso, e costringe il signore
ereditario a prostrarsi innanzi al tribunale spirituale dello schiavo
ereditario. Ai dì nostri, in alcuni paesi dove esiste la schiavitù
de’ negri, il papismo contrasta vantaggiosamente con le altre forme
del Cristianesimo. È noto come la repugnanza tra le razze europee e
le affricane non è tanto forte a Rio Janeiro, quanto a Washington.
Nella nostra patria, questa peculiarità del sistema cattolico–romano
produsse nel medio evo molti benefici effetti. Vero è che, poco
dopo la battaglia di Hastings, i prelati e gli abati sassoni vennero
violentemente deposti, e che avventurieri ecclesiastici venuti dal
Continente furono intrusi a centinaia nei più pingui beneficii.
Nonostante, anche allora pii teologi di sangue normanno alzavano la
voce contro siffatta violazione degli statuti della Chiesa, ricusavano
d’accettare le mitre dalle mani del Conquistatore, e gli ripetevano,
minacciandogli la dannazione dell’anima, di non dimenticare che i
vinti isolani erano suoi fratelli in Cristo. Il primo protettore
che gl’Inglesi trovassero fra la casta dominante, fu lo arcivescovo
Anselmo. In un tempo in cui il nome inglese era un rimprovero, e
tutti i dignitari civili e militari del regno erano esclusivamente
concittadini del Conquistatore, il popolo oppresso ricevè con
ineffabile diletto la nuova che Niccola Breakspear, uomo della loro
nazione, era stato innalzato al trono papale, dall’alto del quale aveva
steso il suo piede al bacio degli ambasciatori uscenti dalle più nobili
famiglie normanne. Egli era un sentimento nazionale, non che religioso,
quello che conduceva le moltitudini all’altare di Becket, il primo
inglese che, dopo la Conquista, fosse formidabile ai tiranni stranieri.
Un successore di Becket era principale fra coloro che ottennero quella
Carta, la quale assicurò a un tempo i privilegi de’ baroni normanni
e quelli della borghesia sassone. Quanto grande fosse l’opera con
che gli ecclesiastici cattolici poscia parteciparono alla abolizione
del villanaggio, lo raccogliamo dalla veneranda testimonianza di sir
Tommaso Smith, uno de’ più savi consiglieri protestanti di Elisabetta.
Allorquando il possessore di schiavi dal suo letto di morte chiedeva
il conforto de’ sacramenti, il sacerdote esortavalo per la salute
dell’anima ad emancipare i suoi fratelli redenti dalla morte di
Cristo. La Chiesa aveva con tanto buon esito adoperata una macchina
sì formidabile, che, innanzi lo scoppio della Riforma, aveva francati
quasi tutti gli schiavi del regno, tranne i i suoi propri, i quali, a
sua giusta lode, sembra che venissero benevolmente governati.
Non vi può esser dubbio che allorquando le due predette grandi
rivoluzioni seguirono, i nostri antenati erano di gran lunga il popolo
meglio governato in Europa. Per trecento anni il sistema sociale è
sempre stato in continua via di progresso. Sotto i primi Plantageneti
vi furono padroni così potenti da sfidare l’autorità del sovrano, e
contadini degradati fino alla condizione degli armenti, di cui erano
guardiani. La condizione del contadino si è venuta a poco a poco
elevando; fra l’aristocrazia e il popolo degli operai è sorta una
classe media, agricola e commerciale. È probabile che tuttavia vi fosse
più ineguaglianza di quella che sia necessaria a promuovere la felicità
e la virtù della specie umana; ma nessun uomo era affatto al di sopra
della legge, nessun uomo reputavasi onninamente al di sotto della
protezione di quella.
Che le istituzioni politiche dell’Inghilterra fossero fino da
quell’epoca riguardate dagl’Inglesi con orgoglio ed affetto, e dagli
uomini più culti delle vicine nazioni con ammirazione ed invidia,
è cosa evidentissimamente provata. Ma nel giudicare l’indole di
cosiffatte istituzioni, le numerose controversie sono state rapide e
disoneste.
XIV. La letteratura storica d’Inghilterra, a dir vero, patì gli
effetti di una circostanza, la quale ha contribuito non poco alla sua
prosperità. Il grande mutamento che nella sua politica si è venuto
operando negli ultimi sei secoli, è stato la conseguenza d’uno sviluppo
progressivo; non mai del distruggere e del riedificare. La Costituzione
presente del nostro paese è verso la Costituzione con la quale
reggevasi cinquecento anni fa, ciò che l’albero è verso l’arbusto,
ciò che l’uomo è verso il fanciullo. Le sue variazioni sono state
grandi; nondimeno, non vi fu mai un momento in cui la parte principale
di ciò che esisteva non fosse antica. Una politica formatasi in tal
modo è forza che abbondi di anomalie. Ma per i danni che sorgono dalle
semplici anomalie, abbiamo ampie compensazioni. Altri Stati possiedono
Costituzioni scritte, belle di maggior simmetria; ma a nessuna altra
società è finora venuto fatto di armonizzare la rivoluzione con la
prescrizione, il progresso con la stabilità, l’energia della giovinezza
con la maestà d’un’antichità immemorabile.
Non per tanto, cotesto gran bene ha seco parecchi inconvenienti; uno
de’ quali sta in questo, che le fonti delle nostre nozioni, in quanto
alla nostra antica storia, sono state avvelenate dallo spirito di
parte. Non essendovi paese in cui, come in Inghilterra, gli uomini di
Stato si siano lasciati tanto trascinare dalla influenza del passato,
così non vi è paese in cui gli storici si siano lasciati, come i
nostri, condurre dall’influenza del presente. A vero dire, fra queste
due cose è naturale connessione. Dove la storia viene considerata
semplicemente come una pittura della vita e de’ costumi, come una
raccolta di esperimenti da cui si possano trarre massime generali
di sapienza civile, lo scrittore non è grandemente soggetto alla
tentazione di rappresentare sfigurati i fatti seguiti in un’epoca che
non è la sua: ma dove la storia viene considerata come un santuario
in cui si custodiscono i titoli dai quali pendono i diritti de’
governi e delle nazioni, gl’incentivi a falsificare i fatti diventano
pressochè irresistibili. Uno scrittore francese oggimai non è mosso
da nessun potente interesse ad esagerare o a spregiare la potenza de’
re della casa di Valois. I privilegii degli Stati Generali, degli
Stati della Bretagna, degli Stati della Borgogna, sono oramai cose
di piccola importanza pratica, come lo sarebbe la Costituzione del
Sinedrio Giudaico o del Consiglio degli Anfizioni. L’abisso d’una
grande rivoluzione divide compiutamente il nuovo dal vecchio sistema.
Nessuno abisso simigliante divide in due parti distinte la esistenza
della nazione inglese. Le leggi e le consuetudini nostre non sono
state mai trascinate dall’impeto d’una generale e irreparabile rovina.
Presso noi l’autorità del medio evo è tuttavia autorità valida, e viene
tuttavia citata, nelle più gravi occasioni, da’ più eminenti uomini di
Stato. Diffatti, allorchè il re Giorgio III cadde in quella infermità
che lo rese incapace di esercitare le regie funzioni, e i più insigni
giureconsulti ed uomini politici opinavano diversamente intorno al
partito da prendersi in cosiffatte circostanze, il Parlamento non
volle procedere alla discussione di nessun progetto di reggenza,
finchè non fossero stati raccolti e posti in ordine tutti gli esempi
reperibili nei nostri annali fino dai primissimi tempi della monarchia.
Si elessero Commissioni per frugare negli antichi ricordi del regno.
Il primo esempio trovato fu quello del 1217; furono considerati come
importantissimi gli esempi del 1326, del 1377 e del 1422; ma il caso
che venne giudicato come argomento atto a sciogliere la questione fu
quello del 1455. In tal guisa, nella patria nostra, i più solenni
interessi de’ partiti si sono appoggiati su’ resultamenti delle
investigazioni degli antiquari; e fu conseguenza inevitabile che i
nostri antiquari eseguissero le investigazioni loro mossi dallo spirito
di parte.
E però non è maraviglia che coloro i quali hanno scritto intorno
a’ limiti della prerogativa e alla libertà della vecchia politica
d’Inghilterra, si siano generalmente mostrati non giudici, ma rabbiosi
e poco sinceri avvocati, come quelli che discutevano non di cose
speculative, ma di cose che avevano relazione diretta e pratica con le
più gravi e calde dispute de’ tempi loro. Dal cominciare della lunga
lotta fra il Parlamento e gli Stuardi, fino al tempo in cui le pretese
degli Stuardi più non furono formidabili, poche questioni erano più
praticamente importanti di quella nella quale trattavasi di stabilire
se il governo, così come era stato da quelli amministrato, fosse o no
conforme all’antica Costituzione del reame. La questione non potevasi
sciogliere soltanto giusta gli esempi tratti da ricordi de’ regni
precedenti. Bracton e Fleta, lo Specchietto di giustizia, gli atti del
Parlamento, vennero studiosamente frugati, onde trovare pretesti ad
attenuare gli eccessi della Camera Stellata da un canto, e dell’Alta
Corte di giustizia dall’altro. Per lungo ordine d’anni, ogni storico
Whig affaccendossi a provare che l’antico governo inglese era poco meno
che repubblicano, ed ogni storico Tory voleva stabilire che esso era
poco meno che dispotico.
Animati da tali sentimenti, entrambi frugavano dentro i cronisti del
medio evo; entrambi trovavano agevolmente ciò che andavano cercando; e
tutti ostinavansi a non vedervi altro che le cose di cui correvano in
traccia. I difensori degli Stuardi potevano di leggieri addurre esempi
di re che avevano oppressi i sudditi; i difensori delle Teste–Rotonde
potevano con uguale agevolezza produrre esempi di resistenza, opposta
con buon esito, alla corona.
I Tories citavano da antiche scritture espressioni servili tanto,
quanto quelle che si udivano pronunziare dal pulpito di Mainwaring. I
Whigs scoprivano espressioni audaci e severe come quelle che Bradshaw
faceva risuonare dal banco de’ giudici. Gli uni adducevano numerosi
esempi in cui i re avevano estorti danari da’ popoli senza l’autorità
del Parlamento; gli altri citavano casi ne’ quali il Parlamento aveva
assunto il potere di punire i re. Coloro che vedevano mezza la verità
della questione, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti erano
stati assoluti come i sultani di Turchia; coloro che ne vedevano
l’altra metà, avrebbero voluto concludere che i Plantageneti avevano
avuto tanto poco potere, quanto ne avevano i dogi di Venezia: ed
ambedue coteste conclusioni aberravano egualmente discoste dal vero.
XV. Il vecchio governo inglese apparteneva alla classe delle monarchie
limitate, che nel medio evo sorsero nell’Europa Occidentale; e non
ostante che l’una dall’altra differissero non poco, avevano tutte una
forte somiglianza di famiglia. Che vi sia stata cotal somiglianza, non
è cosa strana; perocchè i paesi in cui sorsero quelle monarchie erano
già provincia del medesimo impero grande e incivilito, ed erano stati
invasi e conquistati da’ medesimi popoli rozzi ed agguerriti. Erano
vincolati dalla stessa credenza religiosa, e congiunti in una medesima
grande coalizione contro l’Islamismo. Il loro ordinamento politico
quindi prese naturalmente la medesima forma, dacchè le loro istituzioni
in parte erano derivate da Roma imperiale, in parte da Roma papale,
in parte dalla antica Germania. Tutti avevano re, e presso tutti la
dignità regia divenne a poco a poco strettamente ereditaria. Tutti
avevano nobili, decorati di titoli che in origine indicavano il grado
militare. La dignità della cavalleria e le regole del blasone erano
comuni a tutti. Tutti avevano stabilimenti ecclesiastici riccamente
dotati, corporazioni municipali godenti larghe franchigie, e senati il
cui consenso era necessario alla validità di certi atti pubblici.
XVI. Di tutte coteste Costituzioni affini, la inglese venne fin
d’allora giudicata la migliore. Non è dubbio che le prerogative
del sovrano fossero estese. Lo spirito religioso e il cavalleresco
concorrevano ad esaltarne la dignità. L’olio sacro era stato sparso sul
suo capo; e i cavalieri più nobili e più valorosi non si reputavano
degradati inginocchiandoglisi dinanzi. La sua persona era inviolabile;
egli solo aveva diritto di convocare gli Stati del Regno e di
disciorli; e il suo assenso era indispensabile a tutti i loro atti
legislativi. Egli era il capo del potere esecutivo, il solo organo di
comunicazione co’ potentati stranieri, il comandante delle milizie di
terra e di mare, la sorgente d’onde emanavano la giustizia, la grazia
e l’onorificenza. Aveva estesi poteri per regolare il commercio:
coniava la moneta, determinava i pesi e le misure, stabiliva i porti e
i mercati. Il suo patronato ecclesiastico era immenso; le sue rendite
ereditarie, amministrate economicamente, bastavano a sostenere le spese
ordinarie del governo. Vastissimi erano i suoi propri possedimenti:
egli era anzi signore feudale di tutto il suolo del suo regno, e come
tale possedeva numerosi diritti lucrativi e formidabili, per mezzo de’
quali egli poteva domare coloro che gli erano avversi, arricchire e far
grandi, senza suo detrimento, coloro che gli erano bene affetti.
XVII. Ma il suo potere, quantunque ingente, era limitato da tre grandi
principii costituzionali; cotanto antichi, che nessuno poteva indicare
il tempo in cui cominciarono ad esistere; e talmente potenti, che il
loro naturale sviluppo, continuato per lungo ordine d’anni, ha prodotto
le condizioni politiche nelle quali oggimai l’Inghilterra si trova.
Primamente, il re non poteva fare legge alcuna senza il consenso del
Parlamento.
In secondo luogo, non poteva imporre tasse senza il consenso del
Parlamento.
Da ultimo, egli era tenuto a condurre l’amministrazione esecutiva
secondo le leggi del paese, della violazione delle quali dovevano
rispondere al popolo i consiglieri e gli agenti del principe.
Nessun Tory, purchè fosse sincero, potrebbe negare che cotesti
principii avevano, cinquecento anni fa, acquistato autorità di regole
fondamentali. Dall’altro canto, nessun Whig, egualmente schietto,
potrebbe affermare che essi fossero, fino ad una epoca più tarda,
purificati d’ogni ambiguità, o spinti fino a tutte le loro naturali
conseguenze. Una Costituzione nata nel medio evo non era, come una
Costituzione del decimottavo o decimonono secolo, creata intieramente
in un solo atto, e rinchiusa in un solo documento. Egli è soltanto
in un’età culta ed incivilita che la politica può istituirsi sopra
un sistema. Nelle società rozze il progresso del governo somiglia al
progresso del linguaggio e della versificazione. Le società rozze hanno
una lingua, e spesso copiosa ed energica; ma non hanno grammatica
scientifica, non definizioni di nomi e di verbi, non vocaboli per
le declinazioni, pei modi, pei tempi. Le rozze società hanno una
versificazione, e spesso vigorosa ed armonica; ma non hanno leggi di
ritmo; e il menestrello, i canti del quale, armonizzati dalla sola
squisitezza dell’udito, formano il diletto de’ popoli, non saprebbe
spiegare di quanti dattili o trochei consti ciascuno de’ suoi versi.
Come la eloquenza esiste innanzi la sintassi e il canto innanzi
la prosodia, così il governo può esistere in grado d’eccellenza
lungo tempo avanti che i limiti de’ poteri legislativo, esecutivo e
giudiciario, vengano segnati con precisione.
XVIII. E ciò appunto è seguito nel nostro paese. La linea che
circoscriveva la regia prerogativa, tuttochè, generalmente parlando,
fosse abbastanza chiara, non era stata in ogni parte tirata con
accuratezza o precisione. E però, sull’orlo del terreno assegnatole
vi era qualche spazio disputabile, dove seguitarono a succedere
invasioni e rappresaglie, finchè, dopo anni ed anni di lotta, furono
stabiliti segni evidenti e durabili. Sarebbe pregio dell’opera notare
in che modo, e fino a qual punto, i nostri antichi sovrani avessero
l’abitudine di violare i tre grandi principii che proteggevano le
libertà nazionali.
Nessuno de’ re d’Inghilterra ha mai preteso arrogarsi tutto il potere
legislativo. Il più violento dei Plantageneti non si reputò mai
competente a decretare, senza il consentimento del suo Gran Consiglio,
che un _giury_ si dovesse comporre di dieci individui invece di dodici,
che la dote d’una vedova dovesse essere la quarta parte del patrimonio
invece della terza, che lo spergiuro dovesse reputarsi delitto di
fellonia, e che la consuetudine di dividere gli averi in parti uguali
fra i maschi d’una famiglia dovesse introdursi nella contea di York.[2]
Ma il re aveva il potere di perdonare i colpevoli; e vi è un punto in
cui il potere di perdonare e quello di far leggi sembrano di leggeri
confondersi fra loro. Uno statuto penale viene virtualmente annullato,
se le penalità che esso impone sono regolarmente rimesse ogni
qualvolta vi è luogo ad applicarle. Il sovrano, senza alcun dubbio,
era competente a condonare le punizioni, e in ciò il suo diritto non
aveva limiti; e per tal ragione, egli poteva annullare virtualmente
uno statuto penale. Sembrerebbe che non vi fossero serie obiezioni a
lasciargli fare formalmente ciò che virtualmente poteva fare. In tal
guisa, con l’aiuto di giureconsulti sottili e cortigiani, formossi,
sul confine dubbio che separa le funzioni legislative dalle esecutive,
quella grande anomalia che chiamasi potestà di dispensare.
Che il re non potesse imporre tasse senza il consenso del Parlamento,
generalmente si ammette essere stata, da tempo immemorabile, legge
fondamentale della monarchia inglese. Era uno degli articoli che
i Baroni costrinsero il re Giovanni a firmare. Eduardo I tentò di
violare quella legge; ma, nonostante che fosse uomo destro, potente
e popolare, trovò tale opposizione che gli parve utile di cedere.
Promise quindi in termini espressi, a nome di sè e de’ suoi eredi, che
nessuno di loro avrebbe mai imposto balzelli di veruna specie senza
l’assenso e la libera volontà degli Stati del regno. Il suo potente
e vittorioso nipote provossi di infrangere cotesto patto solenne; ma
trovò validissima resistenza. Finalmente, i Plantageneti, disperati di
riuscirvi, rinunziarono a cotali pretese. Ma, comecchè fossero avvezzi
ad infrangere la legge apertamente, studiaronsi, secondo le occasioni,
eludendola, di estorcere temporaneamente delle somme straordinarie. Era
loro inibito di imporre tasse, ma reclamarono il diritto di chiedere e
di tôrre in prestito. E però talvolta chiesero con un linguaggio tale,
da non distinguersi dall’espressione di un comando; e tal’altra tolsero
in prestito con poco pensiero di rendere. Ma il solo fatto di stimar
necessario il mascherare simiglianti esazioni sotto nome di donativi
o di prestiti, prova a sufficienza che l’autorità del gran principio
costituzionale era universalmente riconosciuta.
Il principio che il re d’Inghilterra era tenuto a condurre
l’amministrazione secondo la legge, e che qualora egli facesse alcuna
cosa contro la legge, i suoi consiglieri ed agenti erano responsabili,
fu stabilito ne’ tempi primitivi della Costituzione; come ne sono
prova bastevole i severi giudizi pronunziati ed eseguiti contro molti
favoriti del principe. Non per tanto, gli è certo che i diritti degli
individui vennero spesso violati dai Plantageneti, e che le parti
offese spesso furono nella impossibilità di ottenere giustizia. Secondo
la legge, la tortura, che è una macchia della romana giurisprudenza,
non poteva, in nessun caso, essere inflitta ad un suddito inglese.
Nondimeno, nelle turbolenze del secolo decimoquinto, la tortura venne
introdotta nella Torre di Londra, e, secondo le occasioni, se ne
faceva uso sotto pretesto di necessità politica. Ma sarebbe grave
errore inferire da siffatte irregolarità, che i monarchi d’Inghilterra
fossero, in teoria o in pratica, assoluti. Noi viviamo in una società
altamente incivilita, in cui le nuove sono così rapidamente propagate
per mezzo della stampa e degli uffici postali, che ogni qualunque
atto notorio d’oppressione commesso in qualunque parte della nostra
isola viene, in poche ore, discusso da milioni d’uomini. Se un sovrano
inglese facesse oggimai murar vivo dentro una parete un suddito, in
aperta violazione dell’_Habeas corpus_, o mettere un cospiratore alla
tortura, tal nuova elettrizzerebbe in un attimo l’intiera nazione.