Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178, Cod. pen. e

Ritenuto concorrere gli estremi delle lettere _a_, _b_, del citato §

210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver

commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine

di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave

pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la

precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni,

la patita seduzione;

Ha giudicato:

Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di

Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di

calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176 II, _b_, Cod. pen.: e

come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del

carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso

del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso

di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il

medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta

Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione

al medesimo rubati.

Contro questa sentenza la Castilliero ricorreva in Appello, non — vi si

badi — per ottenere di essere prosciolta dall'accusa di calunnia, ma

soltanto per conseguire una mitigazione di pena. Il risultato

dell'appello non le fu troppo favorevole siccome emerge dalla seguente

sentenza:

TRIBUNALE D'APPELLO VENETO

(_Sessione del 5 novembre 1856_).

Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la

condanna, ma semplicemente per ottenere una mitigazione della pena, il

Tribunale d'appello nella sessione suindicata,

Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto

dall'arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai

Masi, d'anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1º ottobre p. p.,

n. 4247 dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome

colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del

duro carcere per anni 6 e negli accessorii di legge;

Visti gli atti processuali;

Vista la sentenza reclamata;

Sentito il signor Procuratore superiore;

Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere

mitigazione di pena;

Osservato che la pena da infliggersi all'inquisita pel crimine di

calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore

del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare

malizia;

Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle

circostanze del pericolo cui fu esposto l'incolpato Ravenna, e dalle

altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano

derivarne;

Osservato che l'inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino

anche col giuramento;

Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di

furto;

Ritenuta per conseguenza immeritevole l'inquisita stessa di ogni

mitigazione di pena;

Respinto il ricorso,

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 66 / 85 题