Ritenuto concorrere gli estremi delle lettere _a_, _b_, del citato §
210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver
commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine
di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave
pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la
precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni,
la patita seduzione;
Ha giudicato:
Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di
Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di
calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176 II, _b_, Cod. pen.: e
come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del
carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso
del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso
di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il
medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta
Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione
al medesimo rubati.
Contro questa sentenza la Castilliero ricorreva in Appello, non — vi si
badi — per ottenere di essere prosciolta dall'accusa di calunnia, ma
soltanto per conseguire una mitigazione di pena. Il risultato
dell'appello non le fu troppo favorevole siccome emerge dalla seguente
sentenza:
TRIBUNALE D'APPELLO VENETO
(_Sessione del 5 novembre 1856_).
Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la
condanna, ma semplicemente per ottenere una mitigazione della pena, il
Tribunale d'appello nella sessione suindicata,
Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto
dall'arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai
Masi, d'anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1º ottobre p. p.,
n. 4247 dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome
colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del
duro carcere per anni 6 e negli accessorii di legge;
Visti gli atti processuali;
Vista la sentenza reclamata;
Sentito il signor Procuratore superiore;
Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere
mitigazione di pena;
Osservato che la pena da infliggersi all'inquisita pel crimine di
calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore
del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare
malizia;
Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle
circostanze del pericolo cui fu esposto l'incolpato Ravenna, e dalle
altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano
derivarne;
Osservato che l'inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino
anche col giuramento;
Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di
furto;
Ritenuta per conseguenza immeritevole l'inquisita stessa di ogni
mitigazione di pena;
Respinto il ricorso,