Di confermare la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247, dell'I. R.
Tribunale provinciale in Rovigo.
Il resoconto sommario che abbiam dato di questo processo non sarebbe
però completo se non lo facessimo seguire da una importante lettera che
il dott. Alessandro Cervesato, di Rovigo, l'avvocato cui il signor
Caliman Ravenna, costituitosi parte civile, aveva incaricato di
sostenere le sue ragioni contro la sua calunniatrice, indirizzava
all'_Eco dei Tribunali_ di Venezia.
Eccola tal quale:
_Signor Redattore!_
Chiudeasi in quest'oggi il pubblico dibattimento nel confronto della
giovine Giuditta Castilliero e questo r. Tribunale dovette condannarla
per crimine di calunnia a sei anni di carcere duro, sebbene assistita da
circostanze attenuanti e meglio ancora da quelle simpatie che durante il
dibattimento avea saputo, a fronte delle più sinistre prevenzioni,
destare in suo favore colla pacatezza del contegno, colle misurate
parole, colle accorte risposte e con tale un'apparenza d'innocente
candore da rendere il più singolare contrasto colla scaltrita malizia
della quale seppe usare, e con felice successo, dal principio alla fine
per fuorviare le più accurate investigazioni.
Ma se indipendentemente dalle ritrattazioni della Castilliero e la mercè
delle più irrecusabili testimonianze, risultava a luce meridiana
comprovata la piena innocenza del mio cliente Caliman Ravenna, rimaneasi
spiacevolmente delusa la pubblica aspettazione sul punto cardinale di un
così interessante processo.
Nessuno può dubitare che la favola dalla Castilliero spacciata in odio
del signor Ravenna sia stata la fedele parodia di quella antica calunnia
che in tempi d'intolleranza e di barbarie venne scagliata contro i figli
d'Israele, e la quale, sebbene percossa dai fulmini del Vaticano,
compulsata dagli editti de' principi, e smascherata da cento formali
processi, non ha però, mai cessato di riapparire a quando a quando, e
sempre o quasi sempre prodromo infausto ed esca di sociali
perturbamenti.
Dove adunque potea la povera villica ed ignorante attignere
quell'assurda fola? Chi le apprese a vestirla con tanta sembianza di
vero e con sì minute ed abbaglianti descrizioni di persone, di luoghi,
di oggetti da essa indubbiamente non mai veduti ed ignorati? Chi per
acquistarle fede maggiore le ha praticate quelle varie incisioni alle
braccia, ai polsi, alle mani a modo da imitare i più perfetti salassi?
Chi la indusse a propalarla, a deporla in giudizio, a confermarla con
suo giuramento? Per quale scopo ve la indusse, se il signor Ravenna non
aveala tampoco mai veduta, s'egli non saprebbe indicare un suo personale
nemico, se in Badia, ove soggiorna da ben diciott'anni, ha sempre goduto
di una intera fiducia e della più conclamata generale estimazione? Chi
potea finalmente inspirarle tanta forza di spirito, tanta pertinacia di
volontà, e tanta annegazione di sè medesima, nel tenerne occulto
l'autore morale, resistendo ad ogni maniera di legittime coartazioni e
sfidando, sarei per dire, colla indomata rassegnazione di un martire la
vindice spada della giustizia?...
In tali incognite si racchiude il mistero del dramma; dramma tenebroso e
che nessuna luce ha ricevuto da un processo, avvegnachè condotto con sì
circospetto e paziente amore del vero.
Quale patrocinatore del danneggiato signor Ravenna, ammonito di dovermi
attenere a quanto fosse di mestieri per la giustificazione delle sue
ragioni di privato diritto, io mi trovai collocato in assai difficile
condizione; perchè da un canto il signor Ravenna non volea a patto
nessuno associarsi all'accusa nemmanco coll'apparenza di coltivare basse
ed illusorie vedute di materiale interesse; e perchè dall'altro canto io
non potea spiegare quella più ampia difesa che reclamata quasi era
dall'onore di lui e di tutti gl'Israeliti sì crudelmente intaccati da
quella falsa imputazione, non che dalla viva rimembranza del corso
pericolo da parte del volgo contro essi esasperato; e ciò nella speranza
che sì solenne giustificazione avesse potuto farla una volta per sempre
finita con un pregiudizio assurdo, immorale e cotanto vituperoso ad
un'êra della più progredita civiltà com'è la nostra.
Ella, o signore, conosce assai meglio di me che nessun rito rabbinico ha
mai permesso l'uso del sangue, e che anzi gli Ebrei ne hanno in ogni
tempo provato tale un abborrimento da tenersene contaminati al solo
toccarlo. È notorio che, ben lungi dal cibarsene, respingono essi con
orrore le carni degli animali non isgozzati giusta la prescrizione della
loro legge, per la tema appunto che una qualche stilla di sangue ne sia
rimasta nei visceri o tra le fibre; ond'è che nessun altro popolo ha mai
come l'ebreo servito a rigore di lettera il precetto che Dio tramandava
per la bocca di Mosè — non verserete sangue; non vi ciberete di sangue;
il contravventore perisca. —
Non potrebbe sospettarsi tampoco che quella pratica feroce sia un avanzo
di vetuste superstizioni redate dagli Ebrei ne' loro contatti co'
gentili cui fossero abituali i riti di sangue, e che sia sorta dal
supposto lor odio contro i seguaci di Cristo, mentre depongono in
contrario le storie ed i formali processi in più occasioni istituiti.
Ci narra Tertulliano che nei primi tempi di Nostra Chiesa e duranti le
persecuzioni ordinate dagl'Imperatori contro i Cristiani, veniano questi
accusati di immolare vittime umane, di beverne il sangue, di mangiarne
le carni e che quell'ignominiosa incolpazione fu per ben tre secoli
l'incentivo di persecuzioni ognora più crudeli. Ma nella storia di quei
tristissimi giorni non abbiamo pur cenno che altrettanto siasi detto o
sospettato degli Ebrei, sebbene all'imperversare di quella grande
rivoluzione religioso-morale dovessero trovarsi in massimo grado
inaspriti gli animi, e più facili e sicure le vie della calunnia.
Ella sa pure, o signore, assai meglio di me che, soltanto nel secolo
XIII apparve per la prima volta l'accusa che gli Ebrei in date loro
solennità versassero il sangue di un innocente Cristiano quale simbolo
di espiazione, o ne usassero quale filtro portentoso. Ma se gli Ebrei
non hanno infierito contro i Cristiani quando più vivi ed operosi erano
gli odii, e quando deboli e percossi i Cristiani dalle ricorrenti
persecuzioni avrebbero potuto farlo impunemente, come ammettere in buona
logica che sieno stati osi di adottare quella pratica inumana, allorchè
di fronte al Cristianesimo per tutto trionfante avrebbero posta in
compromesso quell'unica protezione sociale che loro era rimasta in una
legge di tolleranza? — Mirando alla coincidenza degli avvenimenti ed
all'agitazione religioso-sociale a que' giorni inferita dal bando della
crociata per cui pareva che tutto Occidente dovesse, a modo d'immensa
valanga, rovesciarsi sopra Oriente, saremmo indotti a sospettare che un
qualche fanatico od un qualche ambizioso, a parodia di quel gigantesco
movimento siasi pensato di bandire una specie di crociata anche contro
gli Ebrei; e nel fatto ebbe la storia a registrare il nome di un certo
Rodolfo uomo di gran seguito in Lamagna, il quale pel primo appunto
avrebbe tentato in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo di levare la
croce contro gli Ebrei. Senonchè Gregorio IX, durante il suo
pontificato, con tre Bolle ha proclamata l'innocenza del popolo ebreo,
condannando quell'insensata calunnia. Lo stesso Pontefice con suo Breve
ne ammoniva i principi cristiani perchè si stessero a buona guardia e
non vi prestassero fede. Anche i papi Innocenzo IV ed Alessandro VII
fecero altrettanto e dottori della Chiesa e santi insigni presero le
difese del calunniato Israele. S. Bernardo tra gli altri scrivendo ad
Enrico arcivescovo di Magonza protestava contro il diffondersi di quella
vergognosa calunnia e ne deplorava le funeste conseguenze.
È notabile il fatto che tale diceria non sia mai sorta nella Spagna,
mentre tutti sanno che in nessun altro paese di Europa furono gli Ebrei
sì duramente perseguitati come ai tempi di Ferdinando ed Isabella in
quella contrada.
Anche i principi secolari se ne occuparono seriamente, e forti delle
decisioni pontificie vollero con formali processure quella calunnia
sventare e punire. Abbiamo i bandi dei duchi di Milano e di Mantova,
abbiamo gli editti imperiali di Federico III, di Carlo V, di
Massimiliano II, abbiamo le decisioni dei senati di Casale e di Venezia;
documenti tutti che comprovano la malvagità di quella calunnia per non
dire delle molte sentenze proferite in casi particolari da giudici
imparziali e competenti e che sono tuttora negli archivi nostri e
forestieri. — E qua cade in acconcio rammentare il voto che sopra
ricerca del Re di Polonia veniva pronunciato dalla Facoltà teologica di
Lipsia nell'anno 1714; voto che, ridondante di dottrina e di erudizione,
respinge fin anche il sospetto che con quella pratica brutale siansi mai
disonorati gli Ebrei. Io son dell'avviso, che ov'Ella, signore, ne
facesse dono a' suoi molti associati in appendice al processo che sta
pubblicando colle stampe, non solo presterebbe un ottimo servigio alla
verità, ma recherebbe ben anche un raggio di luce a quelle parti del
processo che non emersero a sufficienza chiarite.
S'io avessi potuto su questo terreno allargare la difesa, avrei forse
conseguito il vantaggio di paralizzare più compiutamente ogni sinistra
prevenzione e di rettificare qualche torta idea nei menoveggenti a
maggiore presidio e conforto di una casta sociale per molti rispetti
onorevole e per illustri notabilità benemerente.
Sarà forse credibile appena dai lontani che in un secolo di tanto senno,
di tanta tolleranza e di tanta umanità siasi agitato, e qui tra noi, un
processo di quella fatta: tra noi, che governati da sapientissime
istituzioni, tolto ogni privilegio di classe e di stirpe, siamo tutti
uguali in faccia alle leggi e quasi altrettanti figli di una sola
famiglia. — Giova sperare però che le Autorità competenti non vorranno
desistere da ulteriori indagini, mentr'è nell'interesse del pubblico
ordine e della pubblica sicurezza che l'occulto motore della Castilliero
venga scoperto.
Eccole, o mio buon signore, i poveri cenni che le ho promessi quasi a
compimento della difesa del signor Ravenna, sarò ben lieto se si
compiacerà di usarne a suo grado.
_Suo dev. servitore_
ALLESSANDRO dott. CERVESATO.
A questa dotta lettera dell'egregio avv. Cervesato, il direttore
dell'_Eco dei Tribunali_ che era, piace il ricordarlo, quel valoroso
pubblicista e fervido cattolico che oggi dirige la _Gazzetta di
Venezia_, Paride Zajotti, faceva seguire queste considerazioni sue:
Compiuto il resoconto del dibattimento, col pubblicare l'appendice
fattavi dal chiarissimo avv. Cervesato, coi due importantissimi
documenti (360) che ne formano per così dire necessario supplimento,
resterebbe che ancor noi scendessimo nell'arringo, come, con soverchia
fiducia, avevamo promesso nell'imprendere questa pubblicazione.
Ma, obbligati a rimanere entro quella ristretta cerchia che chiamasi la
questione legale, non potremmo estenderci a quelle considerazioni e
dimostrazioni, che sono suggerite e richieste dalla questione sociale,
di cui questo processo non è che un passaggiero fenomeno, senza correre
grave pericolo o di entrare in un campo a noi straniero, o di nuocere
alla cosa stessa, parlando con un riserbo incompatibile colla fermezza
delle nostre convinzioni.
Perciò crediamo più savio partito il tacere, e lasciar parlare per noi
l'eloquenza dei fatti, accertati con tutto il rigore delle forme
processuali e con quella scrupolosa esattezza, di cui tu testimonio
chiunque assistette allo svolgersi di questo dibattimento.
I fatti parlano da sè. Ed è fatto incontrastabile che il primo racconto
della Castilliero fu provato falso nel modo più luminoso che si potesse.
Diciamo nel modo più luminoso, perchè, lasciando da parte la manifesta
sua inverisimiglianza, la falsità ne fu dimostrata oggettivamente e
subbiettivamente.
Oggettivamente per mezzo di tutti quei testimoni, i quali coabitando col
Ravenna, e dovendo necessariamente aver avuto qualche sentore del fatto,
se qualche cosa di somigliante fosse colà avvenuto, esclusero ad una
voce qualunque circostanza che potesse avervi anche remota allusione; e
per mezzo principalmente della deposizione di Antonio Fadin, che fu nel
locale stesso in cui la Castilliero voleva essere stata rinchiusa, e
nelle ore in cui doveva essa pure esservi stata; deposizione suffragata
e da dichiarazioni d'altri testimoni e dalle corrispondenti annotazioni,
fatte, a caso vergine, nei registri dell'Ufficio postale.
Subbiettivamente, per quella serie sterminata di testimoni tutti
concordi, benchè appartenenti a varie condizioni della società ed a
differenti paesi, i quali con tanta precisione ci attestarono la
presenza della Castilliero, ora qua ed ora là, appunto nei varii giorni,
in cui secondo il primo suo esame essa voleva essere stata in quella
fantastica fortezza, in cui si entra e da cui si esce, di giorno e di
notte, in carrozza chiusa senza incontrare una guardia di polizia o di
finanza che chiegga conto dei misteriosi passeggieri. E fu savissimo
intendimento del Tribunale quello di citare al dibattimento tutti quei
testimoni, benchè deponessero su circostanze affatto secondarie, dopo
tanta luce di prove, affinchè il numero stesso delle persone, la loro
qualità di Cristiani, la franchezza di tante svariate deposizioni, ma
tutte coincidenti nell'argomento che interessava, valesse a persuadere i
più testerecci.
Dopo tutto questo, che cosa importa se la Castilliero, a cui il parlare
a nulla personalmente avrebbe giovato, dacchè il fatto rimaneva in ogni
modo ed in ogni caso una calunnia, si chiuse in un inviolabile silenzio,
e volle farla da romanzesca eroina, dicendo — nessuno fuorchè lei sapere
come la cosa fosse stata — oppure calcolò sui frutti del suo silenzio?
Che cosa occorre di più, oltre la prova che il fatto era una menzogna?
La spiegazione delle cause, che indussero la Castilliero, e pongasi
anche, la condanna dei correi, non avrebbero nè provato maggiormente la
falsità dell'accusa, nè persuaso nemmeno uno solo di quelli che credono
a tutto, fuorchè a quanto fu provato in questo processo.
Anzi, la specialità delle circostanze che accompagnarono questo caso, ci
dà una notevole guida per giudicare di altri fatti consimili in addietro
processati, specialmente nei tempi in cui dominava in tutto il suo
rigore il sistema inquisitorio. Secondo la massima parte delle leggi,
ne' secoli scorsi la deposizione del danneggiato, appoggiata ad una
prova qualsiasi del fatto in genere, bastava per applicare all'imputato
la tortura; ora qui si aveva la deposizione della danneggiata, che
esclusa l'inverosimiglianza del fatto per se stessa, era improntata di
tutti i caratteri della veridicità; si aveva una specie di prova del
fatto in genere nella sparizione, nei primi momenti inesplicabile
dell'odierna imputata, e nelle tracce della scalfitura alle mani ed alle
braccia; ora se fossero stati altri tempi ed il signor Ravenna fosse
stato messo sull'eculeo, noi vorremmo fortemente dubitare che, frammezzo
agli strazi della tortura e col progressivo accrescersi del martirio,
egli non avesse, come gli Ebrei di Damasco, tutto affermato pur di
sottrarsi agli spasimi.
E quale argomento per la sussistenza del fatto, qual prova si avrebbe
potuto dedurre dalla sua condanna? Questa conclusione, a cui è pur forza
di venire, fa che, per noi, questo processo, in cui sulle prime le
stesse Autorità furono tratte in inganno dal racconto della Castilliero
(tanto da ordinare l'arresto del Ravenna), assuma un'importanza storica
immensa.
Per chi volesse di più, basti il fatto che in questo processo, il
Presidente del dibattimento non reputava nemmeno meritevole di
discussione la questione in massima, ed il Pubblico Ministero
qualificava l'oggetto dell'accusa della Castilliero quale pregiudizio
del volgo.