L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei
riti ebraici.
Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a
confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa
consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette
luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori
siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si
svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di
Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca,
troppo favorevole agli Ebrei.
L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso
Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig.
Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà
personale e dissanguamento.
Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza
dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia
sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza
dei fatti suoi.
Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e
disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul
dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portava
le traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i
periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare
il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.
Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?
Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria
poi:
Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta
in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle.
Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui
per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il
proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi
erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian
terreno, dove la chiuse a chiave.
La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato,
cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.
Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in
una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di
carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a
metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due
giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro
recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e
due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi
sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire,
lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il
domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla,
loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e
la sua compagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero,
io non dirò.
Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa
compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè
questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un
carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la
città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove
poi fa ritorno a Badia.
È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto
uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di
Badia.
Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore
popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse
credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.
Dal processo apparvero molte e stranissime cose:
1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva
essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia,
erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi
non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto
scopo rituale.
2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita
dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei
pacifici abitanti di Badia.
4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica,
camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.
5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la
Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica
presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco
quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare
la sua storiella.
6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità
non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna
alla Castilliero nella cattività e nella fuga.
Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu
scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato
contro la Castilliero.
Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu
dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare
la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite
prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona
ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno
doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse,
inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai
nominare i proprii complici.
In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo
pronunciava la seguente
*Sentenza.*
In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.
L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento
tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento
del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista
Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi,
quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in
confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di
Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile,
difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;
Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta
Castilliero fu posta in istato d'accusa, come legalmente indiziata dei
crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176 II, _b_,
del Codice penale;
Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio.
Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro
dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le
ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio
dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;
Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;
Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un
crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice
penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a
più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno
1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso
esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza,
all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella
qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta
in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati
dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso
delle mani, ed alle braccia;
Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli
dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale
di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;
Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra
esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito
al § 209, Codice penale;
Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:
_a_) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale
ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò
dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere,
dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a
carico del Ravenna;
_b_) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi
impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman
Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono
quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855
fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili
di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;
_c_) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella
domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del
danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si
trovasse alcuna estranea persona;
_d_) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano
di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa
antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per
la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;
_e_) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più
tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;
_f_) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù,
Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin,
e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della
Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella
colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del
lunedì 25 giugno 1855;
Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità
dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar
ne poteano;
Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure
aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della
criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno
del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini,
sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari,
e la prova di reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente
tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;