XIX.

L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei

riti ebraici.

Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a

confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa

consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette

luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori

siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si

svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di

Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca,

troppo favorevole agli Ebrei.

L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso

Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig.

Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà

personale e dissanguamento.

Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza

dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia

sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza

dei fatti suoi.

Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e

disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul

dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portava

le traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i

periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare

il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.

Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?

Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria

poi:

Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta

in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle.

Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui

per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il

proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi

erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian

terreno, dove la chiuse a chiave.

La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato,

cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.

Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in

una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di

carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a

metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due

giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro

recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e

due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi

sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire,

lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il

domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla,

loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e

la sua compagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero,

io non dirò.

Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa

compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè

questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un

carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la

città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove

poi fa ritorno a Badia.

È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto

uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di

Badia.

Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore

popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse

credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.

Dal processo apparvero molte e stranissime cose:

1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva

essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia,

erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi

non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto

scopo rituale.

2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita

dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei

pacifici abitanti di Badia.

4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica,

camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.

5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la

Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica

presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco

quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare

la sua storiella.

6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità

non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna

alla Castilliero nella cattività e nella fuga.

Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu

scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato

contro la Castilliero.

Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu

dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare

la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite

prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona

ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno

doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse,

inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai

nominare i proprii complici.

In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo

pronunciava la seguente

*Sentenza.*

In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.

L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento

tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento

del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista

Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi,

quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in

confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di

Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile,

difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;

Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta

Castilliero fu posta in istato d'accusa, come legalmente indiziata dei

crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176 II, _b_,

del Codice penale;

Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio.

Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro

dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le

ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio

dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;

Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;

Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un

crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice

penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a

più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno

1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso

esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza,

all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella

qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta

in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati

dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso

delle mani, ed alle braccia;

Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli

dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale

di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;

Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra

esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito

al § 209, Codice penale;

Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:

_a_) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale

ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò

dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere,

dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a

carico del Ravenna;

_b_) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi

impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman

Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono

quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855

fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili

di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;

_c_) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella

domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del

danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si

trovasse alcuna estranea persona;

_d_) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano

di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa

antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per

la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;

_e_) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più

tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;

_f_) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù,

Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin,

e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della

Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella

colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del

lunedì 25 giugno 1855;

Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità

dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar

ne poteano;

Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure

aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della

criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno

del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini,

sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari,

e la prova di reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente

tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 65 / 85 题