Traduzione del Firmano accordato da S. M. imperiale il Sultano
Abd-el-Medijd agli Israeliti del suo impero.
_Sulla domanda di Sir_ MOSES MONTEFIORE, _membro della Società Reale_,
_ed a lui consegnato a Costantinopoli, da Sua Eccellenza_
RESCHID-PASCIÀ, _ministro degli affari esteri della Porta Ottomana_,
_l'_11 _Hesvan_ 5601, 13 _del mese di Ramazan_ 1256, _corrispondente al_
7 _novembre_ 1840.
Firmano indirizzato al Capo della Giustizia a Costantinopoli, in testa
del quale Sua Maestà Imperiale ha scritto di sua propria mano le parole
seguenti: “_Si eseguiscano gli ordini contenuti nel presente Firmano._”
Un antico pregiudizio esisteva contro gli Ebrei. Gli ignoranti credevano
che gli Ebrei avessero l'uso di fare dei sacrifizi umani per impiegare
il sangue nelle solennità della loro pasqua.
In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi
(sudditi del nostro impero) vennero perseguitati da altre nazioni. Le
calunnie inventate contro questi Ebrei, e le vessazioni alle quali
vennero esposti, pervennero sino al nostro trono imperiale.
Non ha gran tempo che taluni Ebrei, abitanti nell'isola di Rodi, vennero
tradotti a Costantinopoli, dove furono messi in istato di accusa e
giudicati in conformità della nuova legislazione. La falsità delle
accuse che loro si movevano venne completamente provata. Tutto quanto
l'equità e la giustizia esigevano venne fatto per loro.
In oltre i libri religiosi degli Ebrei vennero sottoposti all'esame di
uomini istruiti, assai versati nella loro letteratura teologica. Il
risultato di questo esame dimostrò essere estremamente vietato agli
Ebrei di fare uso non soltanto di sangue umano, ma persino di sangue
d'animali. Necessaria conseguenza di questa proibizione è, che le accuse
portate contro loro ed il loro culto non sono che pure calunnie.
Per questi motivi, e per l'affezione che portiamo a tutti i nostri
sudditi, non possiamo permettere che la nazione ebraica (la cui
innocenza nell'appostole delitto venne già riconosciuta) sia vessata e
tormentata a proposito di accuse che non hanno nessun fondamento di
verità. Ma vogliamo che conforme allo _Hatti-scerif_ (359) promulgato a
Gulhanè, la nazione ebraica posseda gli stessi vantaggi e goda degli
stessi privilegi accordati alle altre nazioni sottoposte alla nostra
autorità.
La nazione ebraica sarà protetta e difesa.
In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più
positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero
sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della
Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per
giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto
concerne la loro sicurezza e tranquillità.
In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra
firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato
alla nazione ebrea.
Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della
magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso
dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in
contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli
archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione
israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri
ordini e della Nostra volontà sovrana.
Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).
(359) _Hatti-scerif_ dicesi in Turchia un'Ordinanza sovrana che porta un
segno fatto di propria mano dal Sovrano. È parola persiana, formata da
due parole arabe _Khatt_ (linea, scrittura) e _scerif_ (illustre).
_Hatt-humaiun_, anche dal persiano _kumaiun_ (reale), ha lo stesso
significato.