XVIII.

Traduzione del Firmano accordato da S. M. imperiale il Sultano

Abd-el-Medijd agli Israeliti del suo impero.

_Sulla domanda di Sir_ MOSES MONTEFIORE, _membro della Società Reale_,

_ed a lui consegnato a Costantinopoli, da Sua Eccellenza_

RESCHID-PASCIÀ, _ministro degli affari esteri della Porta Ottomana_,

_l'_11 _Hesvan_ 5601, 13 _del mese di Ramazan_ 1256, _corrispondente al_

7 _novembre_ 1840.

Firmano indirizzato al Capo della Giustizia a Costantinopoli, in testa

del quale Sua Maestà Imperiale ha scritto di sua propria mano le parole

seguenti: “_Si eseguiscano gli ordini contenuti nel presente Firmano._”

Un antico pregiudizio esisteva contro gli Ebrei. Gli ignoranti credevano

che gli Ebrei avessero l'uso di fare dei sacrifizi umani per impiegare

il sangue nelle solennità della loro pasqua.

In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi

(sudditi del nostro impero) vennero perseguitati da altre nazioni. Le

calunnie inventate contro questi Ebrei, e le vessazioni alle quali

vennero esposti, pervennero sino al nostro trono imperiale.

Non ha gran tempo che taluni Ebrei, abitanti nell'isola di Rodi, vennero

tradotti a Costantinopoli, dove furono messi in istato di accusa e

giudicati in conformità della nuova legislazione. La falsità delle

accuse che loro si movevano venne completamente provata. Tutto quanto

l'equità e la giustizia esigevano venne fatto per loro.

In oltre i libri religiosi degli Ebrei vennero sottoposti all'esame di

uomini istruiti, assai versati nella loro letteratura teologica. Il

risultato di questo esame dimostrò essere estremamente vietato agli

Ebrei di fare uso non soltanto di sangue umano, ma persino di sangue

d'animali. Necessaria conseguenza di questa proibizione è, che le accuse

portate contro loro ed il loro culto non sono che pure calunnie.

Per questi motivi, e per l'affezione che portiamo a tutti i nostri

sudditi, non possiamo permettere che la nazione ebraica (la cui

innocenza nell'appostole delitto venne già riconosciuta) sia vessata e

tormentata a proposito di accuse che non hanno nessun fondamento di

verità. Ma vogliamo che conforme allo _Hatti-scerif_ (359) promulgato a

Gulhanè, la nazione ebraica posseda gli stessi vantaggi e goda degli

stessi privilegi accordati alle altre nazioni sottoposte alla nostra

autorità.

La nazione ebraica sarà protetta e difesa.

In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più

positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero

sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della

Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per

giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto

concerne la loro sicurezza e tranquillità.

In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra

firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato

alla nazione ebrea.

Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della

magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso

dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in

contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli

archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione

israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri

ordini e della Nostra volontà sovrana.

Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).

(359) _Hatti-scerif_ dicesi in Turchia un'Ordinanza sovrana che porta un

segno fatto di propria mano dal Sovrano. È parola persiana, formata da

due parole arabe _Khatt_ (linea, scrittura) e _scerif_ (illustre).

_Hatt-humaiun_, anche dal persiano _kumaiun_ (reale), ha lo stesso

significato.

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 64 / 85 题