«Se i vindici della giustizia, allorchè hanno a trattare di un

infanticidio, quella scrupolosa diligenza che adoprano nello

scrutinare le prove del fatto, l’adoprassero insieme nell’indagare e

comprendere tutte le cause morali che possono avere influito sull’animo

dell’imputata, prima o nell’atto ch’essa divenne colpevole, e queste

ponessero in giusta bilancia cogli effetti, io son certo che un buon

terzo fra le infanticide diventerebbero presso loro più oggetti di

commiserazione che di pena; un’altra terza parte potrebbe essere con

più rettitudine inviata ad un ospizio di dementi, che sul patibolo;

nell’ultime finalmente assai poche troverebbero che fossero state

guidate al delitto per assoluta immanità. Imperocchè non le più cupe

immagini di Dante, non i più tetri pensieri di un Byron basterebbero

a dipingere l’orribile strazio d’una infelice giovanetta che, resa

vittima d’un fuggevole delitto, sia in sul punto di doverne emettere

dalle viscere proprie l’illegittimo frutto, di trovare il mezzo di

nasconderlo per sempre alla vista degli uomini. Spaventose idee a

infamia perpetua, di miseria, di carcere, di carnefice, di morte; una

religione che la condanna come colpevole ad eterno supplizio, uno

stato che minaccia ad ogni istante con dolori atrocissimi la vita, una

folla di teneri sentimenti materni, che quanto più dolci al cuore,

altrettanto avversi ed abborriti insorgono alla ragione, che li teme

e con violenza li soffoca, una solitudine orribile, una privazione

assoluta di soccorsi, uno sfinimento mortale di forze: questi sono

i primi e veri testimoni del delitto, che i giudici dovrebbero

consultare, e riflettere poscia per sè medesimi se così strane e

diverse torture di corpo e di mente siano piucchè bastevoli a togliere

ogni discernimento e giudizio, e qual valore dinanzi alla legge debba

darsi ad una colpa che il più delle volte è commessa nello smarrimento

dei sensi e dell’intelletto.»

Io non ho potuto resistere al desiderio di trascrivere letteralmente

questo commovente quadro del professore Pucinotti, il quale senza altri

argomenti mi deve bastare per dichiarare soverchiamente rigorosa la

pena che al capo 276.º § 7.º, la legge infligge a quelle madri che,

spinte da una terribile riunione di circostanze, si determinarono

a commettere un atroce delitto qual è l’infanticidio. Il cielo non

voglia che alcuno avesse a credere che io volessi scusare un eccesso

così mostruoso nell’umana società. Ma siccome è certo che le spinte

a cotal delinquenza furono e debbono essere sempre formidabili,

la legge dovrebbe esser più umana nella maggior parte de’ casi, e

solo conservarsi severissima in quelle circostanze in cui potesse

manifestissimamente provarsi, che non ebbe luogo il concorso di tante

imperiose impulsioni morali, che non fu insomma irresistibile la

tendenza a delinquere. Vero è che la legge in parte considerò le cose

anzidette, e volle che non vi andasse la pena del capo per quella madre

che commise l’infanticidio onde occultare per sentimento di onore un

parto illegittimo: ma la reclusione perpetua è, a parer mio, troppo

soverchia, e a sentimento di dottissimi filosofi dovrebbe essere un

poco diminuita.

Non so poi perchè nel titolo 21.º, al capo 308.º, la legge ordini

che nell’esposizione di un infante, la pena si aumenti di due gradi,

quando l’esposizione fosse fatta dai genitori. Ciò starà bene allorchè

l’esposizione fu fatta da genitori legittimi, per certe ragioni, che,

qualunque esse siano, non sono mai attenuanti il delitto. Ma se intende

parlare di esposizione di figliuoli illegittimi, questo, io penso, è

stimolo a far commettere più facilmente l’infanticidio, il qual delitto

essendo di facile occultazione e di prove difficili, una madre sarà

meglio tentata ad uccidere il figlio sulla speranza di totale impunità,

di quello che ad esporlo col timore di una pena lunghissima. Ed oltre

a ciò sono di opinione che la madre che espone il figlio lo faccia

colla speranza che le venga rinvenuto e raccolto ed assicurato; con

che avendo essa voluto evitare un delitto maggiore, merita in vece una

pena minore, non già che venga aggravata di due gradi, siccome poco

filosoficamente si è fatto nel codice _Modello_.

Nel titolo 23.º, dove si parla delle ferite, è a considerare che il

codice adotti una riforma basata sui principii esposti dal professore

Pucinotti, che è stato il primo a render filosofico un trattato il

quale fino ai nostri giorni fu troppo grettamente considerato. I

governi sani non debbono esser ritrosi ad accettare i miglioramenti che

presentano progressivamente le scienze; ma il nostro, non v’è chi possa

negarlo, è sempre l’ultimo a risentire l’influenza del progresso, ed

il più delle volte s’induce al meglio non tanto per il desiderio del

buono, quanto perchè ve lo costringe la necessità.

In questo medesimo titolo, al capo 217.º, vuol punire le ferite

tendenti a suicidio colla detenzione sotto sorveglianza da uno a tre

anni. Dio perdoni questo goffo svarione legale a quell’inesperto che

lo consigliò. Egli non previde che tanta punizione esacerberà sempre

più l’anima di quello sciaurato che tende ad uccidersi; che se anche

non riuscirà a eludere la sorveglianza per effettuare ciò che va

meditando, darà piena esecuzione al proprio proponimento appena avrà

subìta la ingiusta pena. Gl’individui che tentano di uccidersi, tutti

i criminalisti ne convengono, meritano, più che pene, compassione.

Occorre apprestar loro medicine morali, che tranquillizzino il loro

spirito turbato, e farli sorvegliare; e qualora in qualche caso dovesse

aver luogo una punizione, questa deve limitarsi a misure correzionali

di polizia, e nulla più.

Mi credo autorizzato a risparmiarmi qualunque osservazione sul titolo

25.º dei furti, perchè tutti gl’intelligenti convengono nella necessità

di costruirne un nuovo, atto a punir con più giusta proporzione un

genere di delitti tanto nocivi all’umana società. Si è accordato

soverchio favore a’ ladri, e si è detto loro apertamente che quando

abbiano a rubar mille scudi, meglio è che ne rubino diecimila,

ventimila, poichè la pena o è quella medesima, o vi è tanta poca

differenza da compensar molto bene un furto grandioso, tale che possa

costituirsi in ricchezza, allorchè saranno dopo dieci o quindici

anni usciti dai luoghi di condanna. Nei furti qualificati poi la

condiscendenza che accorda la legge è anche più indulgente, poichè la

pena massima di quindici o venti anni inflitta a chi ruba cinquecento,

non viene aumentata quand’anche il ladro rubasse scudi diecimila.

Pongasi il caso di un domestico che goda la piena confidenza di

ricchissimo padrone: lo deruba di un’enorme somma. Viene condannato a

quindici o venti anni. Egli sarà entrato giovanissimo nella galera,

ne verrà fuori fatto adulto, e potrà godersi le ricchezze derubate o

in luogo straniero, o adoperando nel luogo stesso del delitto poche

cautele che bastino a farlo comparir tale da non essere in caso o di

restituire o di rifare il danno. Condannino pure di trivialità queste

osservazioni, ma io avrò sempre parlato di fatti probabilissimi,

suscettibili ad essere intesi ed apprezzati da tutti.

Queste poche cose ho io creduto di dire intorno al codice criminale

vigente nello stato pontificio. Dissi da principio che avrei fatto

osservare solamente i mali maggiori che in esso si contengono, e ben

mi sono io strettamente attenuto alle promesse. Chi avesse e volontà e

mente di fare opera pietosa ai sudditi pontificii, dovrebbe con ogni

impegno studiarne parte a parte ogni articolo, ed accennare quelle

riforme e modificazioni che una sana teorica di diritto criminale sa

proporre. Il successore di Gregorio XVI, chiunque egli sarà per essere,

non vorrà certo isfuggire a que’ miglioramenti che menti illuminate

e scevre da pregiudizii gli proporranno. Se egli sarà geloso della

propria gloria, e se considererà che una incancellabile infamia cadde

sulla memoria dell’antecessore, vedrà che sarà più vantaggioso per sè,

essere amato piuttosto che odiato dal proprio popolo.

CAPITOLO II.

Ora io dovrei, e lungamente, parlare di quella imbrogliatissima

collezione di norme e regole nei giudizii criminali che viene

intitolata con le pompose parole di _Regolamento organico, e di

procedura criminale_. Ma se io ciò facessi m’intricherei in un

laberinto da cui non potrei riuscire. Ivi sono raccolte disposizioni

contraddittorie, ordinanze incertissime, principii immorali, tranelli

alla innocenza ed ogni sorta di nequizie, errori di diritto, di equità,

di giustizia. Vi sarebbero, è vero, qua e là sparsi buoni ornamenti, vi

figurano monitorii a non abusare, ad attenersi a certe norme, che in

effetto sarebbero secondo le leggi del giusto; ma non vi sono minacce,

non pene pei trasgressori, tanto che nella più parte de’ casi gli

officiali ed i magistrati ed i ministri possono fare come fanno a posta

loro, a capriccio, senza che per questo vengano o interdetti o puniti.

Non posso però esimermi dall’accennare i precipui inconvenienti che con

la semplice lettura di quel libro si fanno manifesti agli occhi anche

di un volgare. Tali sono, a modo di esempio:

Il divieto della pubblicità dei giudizii, che è contro la sicurezza de’

prevenuti.

La validità delle deposizioni anche dei parenti in primo grado ne’

delitti di lesa maestà: infame abuso de’ soli governi tirannici e

contrari alle leggi del Vangelo.

Il riunire nei giudici singolari il carico di costruire il processo

nelle cause di loro competenza, ed il diritto di emanar sentenze nelle

cause stesse. Essi diventano giudici e parte, ed il giudicio pel reo

sarà sempre contrario, perchè nessun governatore, o assessore, o

giusdicente vorrà condannar mai una propria produzione con un giudizio

contrario allo scopo che si prefisse mentre costruiva il processo

stesso.

L’inutilità dell’appello in certe cause minori di minima pena. Prefigge

la legge un termine di dieci giorni per la revisione di una causa

pretoriale. Se al prevenuto fu inflitta la pena di quindici giorni, tra

per il tempo che accorda la legge al tribunal superiore per riveder la

causa, e per i giorni che si consumano negl’intìmi, nelle dichiaratorie

ed altre formalità, la pena è scontata per intero: per cui si rende

inutile qualunque diritto di appellabilità. E se il giudizio fu

ingiusto, un innocente avrà dovuto subire una pena per l’imprevidenza

della legge.

Il non essere obbligatorio ai giudici di conformarsi al parere giurato

dei periti, quando questo ha luogo nelle cause maggiori, o minori. Qui

il pontefice legislatore sembra che voglia far partecipi i giudici

della infallibilità che a lui solo accorda Gesù Cristo, o almeno li

crede enciclopedici. A che serve, dirò io, il voto delle persone

dell’arte, se, dopo che è stato invocato per un giudizio, i giudici non

vi si debbano attenere?

L’esser sufficiente ai giudici il convincimento morale per sentenziare

della vita, o della libertà de’ rei. Questo paragrafo è stato sempre

cagione di risa ai sapienti.

L’accordare l’impunità pei soli delitti di lesa maestà. Infame abuso

anche questo, proprio dei soli governi tirannici.

E non finirei mai se volessi seguitare ad enumerare i mali maggiori

di codesto regolamento; ond’è che io faccio fine, inculcando

fervorosamente anche adesso al dotti italiani di pubblicare quelle

norme utili e saggie che mirano al migliore andamento della procedura

criminale.

CAPITOLO III.

L’ordine delle materie mi condurrebbe adesso a dover dire qualche

cosa sul codice civile dei sudditi pontificii. Ma per grazia della

santa Sede apostolica noi manchiamo di un codice parziale. Il lettore

non mi faccia il broncio, perchè la bisogna va proprio così, ed io

non ispaccio menzogne. Per noi sta ancora il vecchio corpo delle

leggi giustinianee, vestito qualche volta alla bergamasca con bolle e

costituzioni apostoliche, talchè è un ridere proprio da matti vedere

il digesto sì fattamente imbavagliato. V’è però un regolamento di

procedura, dove hanno cacciato qualche cosa di positivo sui testamenti,

un saggio brevissimo, dirò così, di legislazione. Le incoerenze che

sono dentro questo regolamento, le formalità inutili, le lungaggini

dannose, le oscurità di certe disposizioni, le massime erronee, le

esorbitanti tasse e governative e curialesche, formano un tutto così

variato che miglior musaico credo non sia mai stato lavorato dai nostri

buoni antichi. Da tutto ciò emerge che i giudizii sono eterni, mille

possono essere gli appelli secondo la maggiore o minor scaltrezza dei

curiali, le spese infinite, e quando la causa è terminata il vincitore

non ha guadagnato niente, il perdente rimane senza nulla, ed il

patrimonio combattuto parte se lo piglia il Governo, parte i causidici.

Perciò si dà luogo a contratti nascosti, fittizii, immorali, cagione

essi stessi di nuove liti e di miserie.

Io questa volta non mi rivolgerò agli scienziati italiani, perchè

propongano essi un codice al governo pontificio. Sentii sempre lodare

da tutti il corpo di leggi fatto riunire da Napoleone sotto il suo

assoluto impero. Tranne alcune cose, che forse non converrebbe

accettare al governo nostro, io stimo che quel codice sia utilissimo

e adattato per noi. Il nuovo papa potrebbe ingiungere ad alcuni dotti

di esaminarlo, ed apporvi quelle poche riforme che sono necessarie, e

quindi adottarlo. Il bene, da qualunque parte ne venga, non iscapita

mai della sua natura. E poi quel codice non è già opera di Napoleone.

I primi dotti d’Europa ne furono i compilatori: egli non ebbe altro

merito che di saperli cercare e scegliere.

CAPITOLO IV.

BOLLO E REGISTRO.

La primaria istituzione del bollo e registro ebbe per iscopo la

sicurezza e la data certa de’ contratti. Ma il governo pontificio ne ha

fatto un ramo disonestissimo di finanza. Non vi è regola certa e norma

alcuna sulle imposizioni delle tasse, e dipende dal capriccio e dalla

ignoranza dei popoli il tassare un atto più o meno, secondo che è a

grado loro, talmente che si vede talora in un officio tassar dieci per

una registrazione, mentre per l’atto medesimo vi domandano venti in un

altro luogo.

Le tasse sono sempre enormissime e sproporzionate, talchè è un lamento

universale de’ popoli contro questo balzello del registro, il quale

porta per necessaria conseguenza che i contratti sieno pochi, o mal

fatti, e nascostamente fatti a danno della buona fede e della morale

pubblica. Vi è obbligo a registrare certi atti che non abbisognerebbero

di tale formalità, ed il governo fa una speculazione sui giuochi

pubblici, sulle morti, sugli spettacoli, e poco manca che non faccia

registrare e bollare l’atto di nascita di ogni individuo, la pompa

solenne del santo battesimo. Conchiudo che la gravezza di queste tasse

è un latrocinio, la pretensione del governo far bollare e registrare

certi atti è una ingiustizia. Ond’è che su questo ramo ci vuole

una radicale riforma, diretta a mantenere lo scopo vero di questa

istituzione, senza soverchio peso del popolo.

CAPITOLO V.

GIUOCHI PUBBLICI.

Il giuoco del lotto è una imposizione volontaria, ma mostruosa

invenzione dei governi poco civili, che favorisce ogni sorta

d’immoralità e di superstizione. È estremamente dannoso alle famiglie,

specialmente povere, poichè colla seducente promessa di far diventar

ricche con pochissimo le persone che giuocano, questi dissipano quel

poco di denaro che traggono dal proprio mestiere, e soffrono e fanno

soffrire i disagi della fame, del freddo, della nudità alla innocente

prole di cui sono padri. Il vivente Giovenale toscano, filosofissimo

poeta, ha scritta una frizzantissima poesia su questo tema, da

disgradare qualunque prolisso trattato morale che si potesse stampare

su questo proposito. Io, che non pretendo affatto di essere autore

di cose nuove e rare, la riporto per intero, a comodo di quei pochi

che non la conoscessero, e mi risparmio così altre parole su questo

capitolo. Eccola:

Don Luca, uom rotto,

Ma onesto pievano,

Ha un odio col lotto,

Non troppo cristiano,

E cose da cani

Dicendo a chi giuoca,

Trastulla coll’oca

I suoi popolani.

Don Luca, davvero,

È un buon galantuomo,

Migliore del clero

Che bazzica in duomo;

Ma è troppo esaltato,

E crede che tocchi

Al prete aprir gli occhi

Al volgo gabbato.

In oggi educare

O almeno far vista

È moda: il collare

Diventa utopista;

E ognuno si scapa

A far de’ lunari.

Guastando gli affari

Del trono e del papa.

Il giuoco in complesso

È un vizio bestiale,

Ma il lotto in sè stesso

Ha un che di morale;

Ci avvezza indovini

E d’ottimo cuore,

E a fare il signore

Con pochi quattrini.

Moltiplica i lumi,

Diverte la fame,

Pulisce i costumi

Del basso bestiame:

E in fatto lo stato,

Non troppo corrivo,

Se fosse nocivo

L’avrebbe vietato.

Lasciate, balordi,

Che il lotto si spanda,

Che Roma gli accordi

La sua propaganda.

Si gridi per via

— Fedeli, un bel terno!! —

Si aiuti il governo

Nell’opera pia.

Di Grecia, di Roma

I regi sapienti

Usavan la soma

Secondo le genti,

E a norma del vizio

Il morso e lo sprone.

Che brave persone!

Che re di giudizio!

Con aspri precetti

Licurgo severo

Corresse i difetti

Del Greco leggero;

E Numa con arte

Di santa impostura,

La buccia un po’ dura

Del popol di Marte.

Nel cuor di coniglio

Di tisici servi

È savio consiglio

Deprimere i nervi,

All’uomo corrotto

Che nulla più crede

È manna la fede

Del giuoco del lotto.

Tal fede impugnare

Non è galateo;

Ci lasci giuocare,

Signor Galileo!

Studiar l’infinito?

Che gusto imbecille!

Se fo le Sibille

Non sono inquisito.

Sì. Un giuoco sì bello

Compensa il Vangelo,

E mette in duello

L’inferno col cielo:

E un’anima pia,

Se il diavolo è astratto,

Implora l’estratto

Coll’Ave Maria.

Per dote sperata

Da pigra quintina

La serva piccata

Fa vento in cucina;

Degli ambi sognati

L’idea saporita

Sostenta la vita

Di cento affamati.

Presente alla gogna,

Dicevo con pena:

Per questa vergogna

Il popol si frena.

Nel braccio mi dà

La donna vicina,

E dice: «Berlina

Che numero fa?»

Se passa la bara

Del morto, ogni cosa

Domandano a gara. —

Che gente pietosa!

Eh! un popol di scettici

Non piange disgrazie,

Ma giuoca le crazie

Sui colpi apopletici.

Evviva la legge

Che il lotto mantiene!

Il capo del gregge

Ci vuole un gran bene:

I mali, i bisogni

Degli asini vede,

E al fieno provvede

Col libro dei sogni.

Che il sogno è un mistero

Ne abbiamo le prove,

Ma, a detta d’Omero,

Deriva da Giove?

E Giove è il guardiano,

E i vivi ed i morti

Per cento rapporti

Si tengon per mano.

Chi trovasi al verde

Lo ascriva a suo danno:

Lo stato ci perde,

E tutti lo sanno!

Lo stesso don Luca

In fondo è convinto

Che a volte ci ha vinto

Persino il Granduca.

Contento del mio,

Nè punto nè poco,

Per grazia di Dio,

Mi curo del giuoco:

Ma certo se un giorno

Mi cresce la spesa,

Galoppo all’impresa,

E strappo uno storno.

La concessione generosissima del governo per le Tombole è arrivata

tant’alto, che i villaggi regolati da un povero sindaco hanno anch’essi

la loro Tombola di cinquanta o cento napoleoni. Poco importa se

i concorrenti giuocatori lascino perir di fame la sera la povera

famigliuola, o vadano alla strada il dì innanzi per tentar la fortuna;

basta che il governo bazzichi il terzo o il quarto di tutto quello che

si è introitato; per il rimanente caschi il mondo che non vi è nulla a

ridire. Le riffe private e pubbliche sono così frequenti e numerose,

che è proprio una vergogna tollerarle ulteriormente. Il governo ha

fatto sembiante di proibirne la esecuzione. Ma sapete perchè? per

la viltà di rubare anche in quelle un quinto almeno di diritto di

registro, la cui tassa sana l’immoralità di codesto abuso.

Checchè si voglia dire in contrario, la Francia, con tutto che venga

tiranneggiata dall’attuale re costituzionale, è la prima nazione civile

di Europa. E la Francia ha già da qualche tempo abolito il giuoco del

lotto. Ogni nazione deve imitare ciò che vi è di buono nelle altre.

E così si fanno progressi; diversamente, in luogo di andare avanti

presto, faremo il passo della testuggine, o meglio quello retrogrado

del gambero.

CAPITOLO VI.

DELLE DOGANE.

Le dogane sono istituite in tutti i governi. Lo Stato deve aver le sue

rendite, colle quali poter soddisfare ai gravi impegni ed obblighi cui

soggiace. È un lamentarsi ingiustamente per questo genere di pagamenti,

ai quali fa duopo che i sudditi si sottopongano volonterosamente.

Ma per render meno onerosa questa imposizione, occorre che il governo

adotti un sistema di umanità il più possibilmente generoso. Le

vessazioni che continuamente vengono fatte e dai ministri doganali

e dalle guardie di finanza, rendono troppo odioso ai popoli questo

ramo, ed il rancore degl’individui si scarica sempre a danno del

Governo. Le tasse debbono esser più proporzionali, la piccolissima

industria nazionale più favorita, il sistema di proibizione abolito,

annullato il monopolio dei pochi, che è sempre a danno di molti. È

necessaria la istituzione di un regolamento doganale, che il pubblico

deve conoscere per norma propria. Gli editti, le circolari, che

servono attualmente di codice agli uffiziali delle dogane, sono una

raccolta di massime contradittorie, incerte, ingiuste, sempre oscure

e misteriose. Frequentemente avviene che la tesoreria o modifichi o

deroghi certe leggi che sono a notizia di molti, e non accade mai,

o quasi mai, che e la modificazione e la deroga si facciano note al

pubblico; ond’è che un buon numero di persone viene preso a questa

insidia che il Governo tende, e quindi si estorcono multe sanguinose,

si fabbricano processi e criminali e civili, e si tradisce la buona

fede dell’onesto commerciante e del buon cittadino. Il modo di

procedere verso i contravventori alla legge ed i contrabbandieri è

tirannico, vessatorio, degno della sacra Inquisizione. Se qualcuno che

si trova ingiustamente gravato osasse muover lite contro la Camera, il

giudizio è sempre contrario se (come il più delle volte accade) emana

dal tribunale della Camera stessa. Ove poi per mirabile o fortuito

caso il giudizio fosse favorevole, le immense spese a cui l’attore

soggiacque non gli sono rifatte mai, perchè è massima che il Governo,

sebbene abbia il torto, non debbe compensare i danni di quello che

dovette spendere molta somma a farsi render ragione. Solito abuso

di potere ed infame amministrazione di giustizia. Viene confuso il

contrabbandiere di professione, che ruba moltissimo all’erario, col

privato cittadino che froda una piccola tassa sopra un genere di valor

minimo che serve ad uso proprio. Nè mi si opponga che esiste pure

una circolare recente di un tesoriere espulso, colla quale si faceva

intendere ai ministri e alle guardie doganali che non si avessero ad

irritare i privati con vessazioni per frodi di piccol valore; perchè

io vi so dire che tanto i ministri, come le guardie sono veramente una

masnada di ribaldi, che minacciano, battono, uccidono per bagattelle

da nulla, per certe bazzecole il cui dazio frodato non reca il minimo

danno all’erario. Anzi cotestoro pigliano di mira più particolarmente

i piccoli contrabbandi, perchè quasi sempre complici delle grandi

contravvenzioni; con questo fanno un lucro grandissimo, con gli altri

non percepirebbero nulla. È proprio doloroso il trovarsi, come è

accaduto a me, ne’ confini specialmente di Toscana e di Napoli, a

vedere un’orda di sfrenati soldati italiani, correr dietro a certi

sciaurati contrabbandieri, italiani anch’essi, batterli specialmente,

ed anche ucciderli per toglier loro un fardelletto, che poi si trovava

contenere una dozzina di scodelle di terra, o una mezza libbra di

generi coloniali, o qualche otre contenente poche libbre di olio

fetidissimo.

Io fremo d’indignazione quando sopra gli uffici doganali miro le

insegne di santa Chiesa, e penso che da quei luoghi escono ordini

disumani, ministri avari, ladri, uccisori de’ propri fratelli, persone

che mancano di pietà, di religione, di modestia, di civiltà. Io sempre

ricordo a quella vista i sublimi concetti di quel nostro Allighieri, il

quale parlando appunto di queste sante insegne, di cui il governo de’

preti sì abusa, esclama, pieno di fuoco, in bocca di san Pietro:

Non fu nostra intenzion c’a destra mano

De’ nostri successor parte sedesse,

Parte dall’altra, del popol cristiano:

Nè che le chiavi che mi fur concesse

Divenisser segnacolo in vessillo,

Che contro i battezzati combattesse.

Nè ch’io fossi in figura di sigillo

A privilegi venduti e mendaci,

Ond’io soventi arrosso e disfavillo.

Degli ultimi casi di Romagna · 第 13 / 17 段