infanticidio, quella scrupolosa diligenza che adoprano nello
scrutinare le prove del fatto, l’adoprassero insieme nell’indagare e
comprendere tutte le cause morali che possono avere influito sull’animo
dell’imputata, prima o nell’atto ch’essa divenne colpevole, e queste
ponessero in giusta bilancia cogli effetti, io son certo che un buon
terzo fra le infanticide diventerebbero presso loro più oggetti di
commiserazione che di pena; un’altra terza parte potrebbe essere con
più rettitudine inviata ad un ospizio di dementi, che sul patibolo;
nell’ultime finalmente assai poche troverebbero che fossero state
guidate al delitto per assoluta immanità. Imperocchè non le più cupe
immagini di Dante, non i più tetri pensieri di un Byron basterebbero
a dipingere l’orribile strazio d’una infelice giovanetta che, resa
vittima d’un fuggevole delitto, sia in sul punto di doverne emettere
dalle viscere proprie l’illegittimo frutto, di trovare il mezzo di
nasconderlo per sempre alla vista degli uomini. Spaventose idee a
infamia perpetua, di miseria, di carcere, di carnefice, di morte; una
religione che la condanna come colpevole ad eterno supplizio, uno
stato che minaccia ad ogni istante con dolori atrocissimi la vita, una
folla di teneri sentimenti materni, che quanto più dolci al cuore,
altrettanto avversi ed abborriti insorgono alla ragione, che li teme
e con violenza li soffoca, una solitudine orribile, una privazione
assoluta di soccorsi, uno sfinimento mortale di forze: questi sono
i primi e veri testimoni del delitto, che i giudici dovrebbero
consultare, e riflettere poscia per sè medesimi se così strane e
diverse torture di corpo e di mente siano piucchè bastevoli a togliere
ogni discernimento e giudizio, e qual valore dinanzi alla legge debba
darsi ad una colpa che il più delle volte è commessa nello smarrimento
dei sensi e dell’intelletto.»
Io non ho potuto resistere al desiderio di trascrivere letteralmente
questo commovente quadro del professore Pucinotti, il quale senza altri
argomenti mi deve bastare per dichiarare soverchiamente rigorosa la
pena che al capo 276.º § 7.º, la legge infligge a quelle madri che,
spinte da una terribile riunione di circostanze, si determinarono
a commettere un atroce delitto qual è l’infanticidio. Il cielo non
voglia che alcuno avesse a credere che io volessi scusare un eccesso
così mostruoso nell’umana società. Ma siccome è certo che le spinte
a cotal delinquenza furono e debbono essere sempre formidabili,
la legge dovrebbe esser più umana nella maggior parte de’ casi, e
solo conservarsi severissima in quelle circostanze in cui potesse
manifestissimamente provarsi, che non ebbe luogo il concorso di tante
imperiose impulsioni morali, che non fu insomma irresistibile la
tendenza a delinquere. Vero è che la legge in parte considerò le cose
anzidette, e volle che non vi andasse la pena del capo per quella madre
che commise l’infanticidio onde occultare per sentimento di onore un
parto illegittimo: ma la reclusione perpetua è, a parer mio, troppo
soverchia, e a sentimento di dottissimi filosofi dovrebbe essere un
poco diminuita.
Non so poi perchè nel titolo 21.º, al capo 308.º, la legge ordini
che nell’esposizione di un infante, la pena si aumenti di due gradi,
quando l’esposizione fosse fatta dai genitori. Ciò starà bene allorchè
l’esposizione fu fatta da genitori legittimi, per certe ragioni, che,
qualunque esse siano, non sono mai attenuanti il delitto. Ma se intende
parlare di esposizione di figliuoli illegittimi, questo, io penso, è
stimolo a far commettere più facilmente l’infanticidio, il qual delitto
essendo di facile occultazione e di prove difficili, una madre sarà
meglio tentata ad uccidere il figlio sulla speranza di totale impunità,
di quello che ad esporlo col timore di una pena lunghissima. Ed oltre
a ciò sono di opinione che la madre che espone il figlio lo faccia
colla speranza che le venga rinvenuto e raccolto ed assicurato; con
che avendo essa voluto evitare un delitto maggiore, merita in vece una
pena minore, non già che venga aggravata di due gradi, siccome poco
filosoficamente si è fatto nel codice _Modello_.
Nel titolo 23.º, dove si parla delle ferite, è a considerare che il
codice adotti una riforma basata sui principii esposti dal professore
Pucinotti, che è stato il primo a render filosofico un trattato il
quale fino ai nostri giorni fu troppo grettamente considerato. I
governi sani non debbono esser ritrosi ad accettare i miglioramenti che
presentano progressivamente le scienze; ma il nostro, non v’è chi possa
negarlo, è sempre l’ultimo a risentire l’influenza del progresso, ed
il più delle volte s’induce al meglio non tanto per il desiderio del
buono, quanto perchè ve lo costringe la necessità.
In questo medesimo titolo, al capo 217.º, vuol punire le ferite
tendenti a suicidio colla detenzione sotto sorveglianza da uno a tre
anni. Dio perdoni questo goffo svarione legale a quell’inesperto che
lo consigliò. Egli non previde che tanta punizione esacerberà sempre
più l’anima di quello sciaurato che tende ad uccidersi; che se anche
non riuscirà a eludere la sorveglianza per effettuare ciò che va
meditando, darà piena esecuzione al proprio proponimento appena avrà
subìta la ingiusta pena. Gl’individui che tentano di uccidersi, tutti
i criminalisti ne convengono, meritano, più che pene, compassione.
Occorre apprestar loro medicine morali, che tranquillizzino il loro
spirito turbato, e farli sorvegliare; e qualora in qualche caso dovesse
aver luogo una punizione, questa deve limitarsi a misure correzionali
di polizia, e nulla più.
Mi credo autorizzato a risparmiarmi qualunque osservazione sul titolo
25.º dei furti, perchè tutti gl’intelligenti convengono nella necessità
di costruirne un nuovo, atto a punir con più giusta proporzione un
genere di delitti tanto nocivi all’umana società. Si è accordato
soverchio favore a’ ladri, e si è detto loro apertamente che quando
abbiano a rubar mille scudi, meglio è che ne rubino diecimila,
ventimila, poichè la pena o è quella medesima, o vi è tanta poca
differenza da compensar molto bene un furto grandioso, tale che possa
costituirsi in ricchezza, allorchè saranno dopo dieci o quindici
anni usciti dai luoghi di condanna. Nei furti qualificati poi la
condiscendenza che accorda la legge è anche più indulgente, poichè la
pena massima di quindici o venti anni inflitta a chi ruba cinquecento,
non viene aumentata quand’anche il ladro rubasse scudi diecimila.
Pongasi il caso di un domestico che goda la piena confidenza di
ricchissimo padrone: lo deruba di un’enorme somma. Viene condannato a
quindici o venti anni. Egli sarà entrato giovanissimo nella galera,
ne verrà fuori fatto adulto, e potrà godersi le ricchezze derubate o
in luogo straniero, o adoperando nel luogo stesso del delitto poche
cautele che bastino a farlo comparir tale da non essere in caso o di
restituire o di rifare il danno. Condannino pure di trivialità queste
osservazioni, ma io avrò sempre parlato di fatti probabilissimi,
suscettibili ad essere intesi ed apprezzati da tutti.
Queste poche cose ho io creduto di dire intorno al codice criminale
vigente nello stato pontificio. Dissi da principio che avrei fatto
osservare solamente i mali maggiori che in esso si contengono, e ben
mi sono io strettamente attenuto alle promesse. Chi avesse e volontà e
mente di fare opera pietosa ai sudditi pontificii, dovrebbe con ogni
impegno studiarne parte a parte ogni articolo, ed accennare quelle
riforme e modificazioni che una sana teorica di diritto criminale sa
proporre. Il successore di Gregorio XVI, chiunque egli sarà per essere,
non vorrà certo isfuggire a que’ miglioramenti che menti illuminate
e scevre da pregiudizii gli proporranno. Se egli sarà geloso della
propria gloria, e se considererà che una incancellabile infamia cadde
sulla memoria dell’antecessore, vedrà che sarà più vantaggioso per sè,
essere amato piuttosto che odiato dal proprio popolo.
CAPITOLO II.
Ora io dovrei, e lungamente, parlare di quella imbrogliatissima
collezione di norme e regole nei giudizii criminali che viene
intitolata con le pompose parole di _Regolamento organico, e di
procedura criminale_. Ma se io ciò facessi m’intricherei in un
laberinto da cui non potrei riuscire. Ivi sono raccolte disposizioni
contraddittorie, ordinanze incertissime, principii immorali, tranelli
alla innocenza ed ogni sorta di nequizie, errori di diritto, di equità,
di giustizia. Vi sarebbero, è vero, qua e là sparsi buoni ornamenti, vi
figurano monitorii a non abusare, ad attenersi a certe norme, che in
effetto sarebbero secondo le leggi del giusto; ma non vi sono minacce,
non pene pei trasgressori, tanto che nella più parte de’ casi gli
officiali ed i magistrati ed i ministri possono fare come fanno a posta
loro, a capriccio, senza che per questo vengano o interdetti o puniti.
Non posso però esimermi dall’accennare i precipui inconvenienti che con
la semplice lettura di quel libro si fanno manifesti agli occhi anche
di un volgare. Tali sono, a modo di esempio:
Il divieto della pubblicità dei giudizii, che è contro la sicurezza de’
prevenuti.
La validità delle deposizioni anche dei parenti in primo grado ne’
delitti di lesa maestà: infame abuso de’ soli governi tirannici e
contrari alle leggi del Vangelo.
Il riunire nei giudici singolari il carico di costruire il processo
nelle cause di loro competenza, ed il diritto di emanar sentenze nelle
cause stesse. Essi diventano giudici e parte, ed il giudicio pel reo
sarà sempre contrario, perchè nessun governatore, o assessore, o
giusdicente vorrà condannar mai una propria produzione con un giudizio
contrario allo scopo che si prefisse mentre costruiva il processo
stesso.
L’inutilità dell’appello in certe cause minori di minima pena. Prefigge
la legge un termine di dieci giorni per la revisione di una causa
pretoriale. Se al prevenuto fu inflitta la pena di quindici giorni, tra
per il tempo che accorda la legge al tribunal superiore per riveder la
causa, e per i giorni che si consumano negl’intìmi, nelle dichiaratorie
ed altre formalità, la pena è scontata per intero: per cui si rende
inutile qualunque diritto di appellabilità. E se il giudizio fu
ingiusto, un innocente avrà dovuto subire una pena per l’imprevidenza
della legge.
Il non essere obbligatorio ai giudici di conformarsi al parere giurato
dei periti, quando questo ha luogo nelle cause maggiori, o minori. Qui
il pontefice legislatore sembra che voglia far partecipi i giudici
della infallibilità che a lui solo accorda Gesù Cristo, o almeno li
crede enciclopedici. A che serve, dirò io, il voto delle persone
dell’arte, se, dopo che è stato invocato per un giudizio, i giudici non
vi si debbano attenere?
L’esser sufficiente ai giudici il convincimento morale per sentenziare
della vita, o della libertà de’ rei. Questo paragrafo è stato sempre
cagione di risa ai sapienti.
L’accordare l’impunità pei soli delitti di lesa maestà. Infame abuso
anche questo, proprio dei soli governi tirannici.
E non finirei mai se volessi seguitare ad enumerare i mali maggiori
di codesto regolamento; ond’è che io faccio fine, inculcando
fervorosamente anche adesso al dotti italiani di pubblicare quelle
norme utili e saggie che mirano al migliore andamento della procedura
criminale.
CAPITOLO III.
L’ordine delle materie mi condurrebbe adesso a dover dire qualche
cosa sul codice civile dei sudditi pontificii. Ma per grazia della
santa Sede apostolica noi manchiamo di un codice parziale. Il lettore
non mi faccia il broncio, perchè la bisogna va proprio così, ed io
non ispaccio menzogne. Per noi sta ancora il vecchio corpo delle
leggi giustinianee, vestito qualche volta alla bergamasca con bolle e
costituzioni apostoliche, talchè è un ridere proprio da matti vedere
il digesto sì fattamente imbavagliato. V’è però un regolamento di
procedura, dove hanno cacciato qualche cosa di positivo sui testamenti,
un saggio brevissimo, dirò così, di legislazione. Le incoerenze che
sono dentro questo regolamento, le formalità inutili, le lungaggini
dannose, le oscurità di certe disposizioni, le massime erronee, le
esorbitanti tasse e governative e curialesche, formano un tutto così
variato che miglior musaico credo non sia mai stato lavorato dai nostri
buoni antichi. Da tutto ciò emerge che i giudizii sono eterni, mille
possono essere gli appelli secondo la maggiore o minor scaltrezza dei
curiali, le spese infinite, e quando la causa è terminata il vincitore
non ha guadagnato niente, il perdente rimane senza nulla, ed il
patrimonio combattuto parte se lo piglia il Governo, parte i causidici.
Perciò si dà luogo a contratti nascosti, fittizii, immorali, cagione
essi stessi di nuove liti e di miserie.
Io questa volta non mi rivolgerò agli scienziati italiani, perchè
propongano essi un codice al governo pontificio. Sentii sempre lodare
da tutti il corpo di leggi fatto riunire da Napoleone sotto il suo
assoluto impero. Tranne alcune cose, che forse non converrebbe
accettare al governo nostro, io stimo che quel codice sia utilissimo
e adattato per noi. Il nuovo papa potrebbe ingiungere ad alcuni dotti
di esaminarlo, ed apporvi quelle poche riforme che sono necessarie, e
quindi adottarlo. Il bene, da qualunque parte ne venga, non iscapita
mai della sua natura. E poi quel codice non è già opera di Napoleone.
I primi dotti d’Europa ne furono i compilatori: egli non ebbe altro
merito che di saperli cercare e scegliere.
CAPITOLO IV.
BOLLO E REGISTRO.
La primaria istituzione del bollo e registro ebbe per iscopo la
sicurezza e la data certa de’ contratti. Ma il governo pontificio ne ha
fatto un ramo disonestissimo di finanza. Non vi è regola certa e norma
alcuna sulle imposizioni delle tasse, e dipende dal capriccio e dalla
ignoranza dei popoli il tassare un atto più o meno, secondo che è a
grado loro, talmente che si vede talora in un officio tassar dieci per
una registrazione, mentre per l’atto medesimo vi domandano venti in un
altro luogo.
Le tasse sono sempre enormissime e sproporzionate, talchè è un lamento
universale de’ popoli contro questo balzello del registro, il quale
porta per necessaria conseguenza che i contratti sieno pochi, o mal
fatti, e nascostamente fatti a danno della buona fede e della morale
pubblica. Vi è obbligo a registrare certi atti che non abbisognerebbero
di tale formalità, ed il governo fa una speculazione sui giuochi
pubblici, sulle morti, sugli spettacoli, e poco manca che non faccia
registrare e bollare l’atto di nascita di ogni individuo, la pompa
solenne del santo battesimo. Conchiudo che la gravezza di queste tasse
è un latrocinio, la pretensione del governo far bollare e registrare
certi atti è una ingiustizia. Ond’è che su questo ramo ci vuole
una radicale riforma, diretta a mantenere lo scopo vero di questa
istituzione, senza soverchio peso del popolo.
CAPITOLO V.
GIUOCHI PUBBLICI.
Il giuoco del lotto è una imposizione volontaria, ma mostruosa
invenzione dei governi poco civili, che favorisce ogni sorta
d’immoralità e di superstizione. È estremamente dannoso alle famiglie,
specialmente povere, poichè colla seducente promessa di far diventar
ricche con pochissimo le persone che giuocano, questi dissipano quel
poco di denaro che traggono dal proprio mestiere, e soffrono e fanno
soffrire i disagi della fame, del freddo, della nudità alla innocente
prole di cui sono padri. Il vivente Giovenale toscano, filosofissimo
poeta, ha scritta una frizzantissima poesia su questo tema, da
disgradare qualunque prolisso trattato morale che si potesse stampare
su questo proposito. Io, che non pretendo affatto di essere autore
di cose nuove e rare, la riporto per intero, a comodo di quei pochi
che non la conoscessero, e mi risparmio così altre parole su questo
capitolo. Eccola:
Don Luca, uom rotto,
Ma onesto pievano,
Ha un odio col lotto,
Non troppo cristiano,
E cose da cani
Dicendo a chi giuoca,
Trastulla coll’oca
I suoi popolani.
Don Luca, davvero,
È un buon galantuomo,
Migliore del clero
Che bazzica in duomo;
Ma è troppo esaltato,
E crede che tocchi
Al prete aprir gli occhi
Al volgo gabbato.
In oggi educare
O almeno far vista
È moda: il collare
Diventa utopista;
E ognuno si scapa
A far de’ lunari.
Guastando gli affari
Del trono e del papa.
Il giuoco in complesso
È un vizio bestiale,
Ma il lotto in sè stesso
Ha un che di morale;
Ci avvezza indovini
E d’ottimo cuore,
E a fare il signore
Con pochi quattrini.
Moltiplica i lumi,
Diverte la fame,
Pulisce i costumi
Del basso bestiame:
E in fatto lo stato,
Non troppo corrivo,
Se fosse nocivo
L’avrebbe vietato.
Lasciate, balordi,
Che il lotto si spanda,
Che Roma gli accordi
La sua propaganda.
Si gridi per via
— Fedeli, un bel terno!! —
Si aiuti il governo
Nell’opera pia.
Di Grecia, di Roma
I regi sapienti
Usavan la soma
Secondo le genti,
E a norma del vizio
Il morso e lo sprone.
Che brave persone!
Che re di giudizio!
Con aspri precetti
Licurgo severo
Corresse i difetti
Del Greco leggero;
E Numa con arte
Di santa impostura,
La buccia un po’ dura
Del popol di Marte.
Nel cuor di coniglio
Di tisici servi
È savio consiglio
Deprimere i nervi,
All’uomo corrotto
Che nulla più crede
È manna la fede
Del giuoco del lotto.
Tal fede impugnare
Non è galateo;
Ci lasci giuocare,
Signor Galileo!
Studiar l’infinito?
Che gusto imbecille!
Se fo le Sibille
Non sono inquisito.
Sì. Un giuoco sì bello
Compensa il Vangelo,
E mette in duello
L’inferno col cielo:
E un’anima pia,
Se il diavolo è astratto,
Implora l’estratto
Coll’Ave Maria.
Per dote sperata
Da pigra quintina
La serva piccata
Fa vento in cucina;
Degli ambi sognati
L’idea saporita
Sostenta la vita
Di cento affamati.
Presente alla gogna,
Dicevo con pena:
Per questa vergogna
Il popol si frena.
Nel braccio mi dà
La donna vicina,
E dice: «Berlina
Che numero fa?»
Se passa la bara
Del morto, ogni cosa
Domandano a gara. —
Che gente pietosa!
Eh! un popol di scettici
Non piange disgrazie,
Ma giuoca le crazie
Sui colpi apopletici.
Evviva la legge
Che il lotto mantiene!
Il capo del gregge
Ci vuole un gran bene:
I mali, i bisogni
Degli asini vede,
E al fieno provvede
Col libro dei sogni.
Che il sogno è un mistero
Ne abbiamo le prove,
Ma, a detta d’Omero,
Deriva da Giove?
E Giove è il guardiano,
E i vivi ed i morti
Per cento rapporti
Si tengon per mano.
Chi trovasi al verde
Lo ascriva a suo danno:
Lo stato ci perde,
E tutti lo sanno!
Lo stesso don Luca
In fondo è convinto
Che a volte ci ha vinto
Persino il Granduca.
Contento del mio,
Nè punto nè poco,
Per grazia di Dio,
Mi curo del giuoco:
Ma certo se un giorno
Mi cresce la spesa,
Galoppo all’impresa,
E strappo uno storno.
La concessione generosissima del governo per le Tombole è arrivata
tant’alto, che i villaggi regolati da un povero sindaco hanno anch’essi
la loro Tombola di cinquanta o cento napoleoni. Poco importa se
i concorrenti giuocatori lascino perir di fame la sera la povera
famigliuola, o vadano alla strada il dì innanzi per tentar la fortuna;
basta che il governo bazzichi il terzo o il quarto di tutto quello che
si è introitato; per il rimanente caschi il mondo che non vi è nulla a
ridire. Le riffe private e pubbliche sono così frequenti e numerose,
che è proprio una vergogna tollerarle ulteriormente. Il governo ha
fatto sembiante di proibirne la esecuzione. Ma sapete perchè? per
la viltà di rubare anche in quelle un quinto almeno di diritto di
registro, la cui tassa sana l’immoralità di codesto abuso.
Checchè si voglia dire in contrario, la Francia, con tutto che venga
tiranneggiata dall’attuale re costituzionale, è la prima nazione civile
di Europa. E la Francia ha già da qualche tempo abolito il giuoco del
lotto. Ogni nazione deve imitare ciò che vi è di buono nelle altre.
E così si fanno progressi; diversamente, in luogo di andare avanti
presto, faremo il passo della testuggine, o meglio quello retrogrado
del gambero.
CAPITOLO VI.
DELLE DOGANE.
Le dogane sono istituite in tutti i governi. Lo Stato deve aver le sue
rendite, colle quali poter soddisfare ai gravi impegni ed obblighi cui
soggiace. È un lamentarsi ingiustamente per questo genere di pagamenti,
ai quali fa duopo che i sudditi si sottopongano volonterosamente.
Ma per render meno onerosa questa imposizione, occorre che il governo
adotti un sistema di umanità il più possibilmente generoso. Le
vessazioni che continuamente vengono fatte e dai ministri doganali
e dalle guardie di finanza, rendono troppo odioso ai popoli questo
ramo, ed il rancore degl’individui si scarica sempre a danno del
Governo. Le tasse debbono esser più proporzionali, la piccolissima
industria nazionale più favorita, il sistema di proibizione abolito,
annullato il monopolio dei pochi, che è sempre a danno di molti. È
necessaria la istituzione di un regolamento doganale, che il pubblico
deve conoscere per norma propria. Gli editti, le circolari, che
servono attualmente di codice agli uffiziali delle dogane, sono una
raccolta di massime contradittorie, incerte, ingiuste, sempre oscure
e misteriose. Frequentemente avviene che la tesoreria o modifichi o
deroghi certe leggi che sono a notizia di molti, e non accade mai,
o quasi mai, che e la modificazione e la deroga si facciano note al
pubblico; ond’è che un buon numero di persone viene preso a questa
insidia che il Governo tende, e quindi si estorcono multe sanguinose,
si fabbricano processi e criminali e civili, e si tradisce la buona
fede dell’onesto commerciante e del buon cittadino. Il modo di
procedere verso i contravventori alla legge ed i contrabbandieri è
tirannico, vessatorio, degno della sacra Inquisizione. Se qualcuno che
si trova ingiustamente gravato osasse muover lite contro la Camera, il
giudizio è sempre contrario se (come il più delle volte accade) emana
dal tribunale della Camera stessa. Ove poi per mirabile o fortuito
caso il giudizio fosse favorevole, le immense spese a cui l’attore
soggiacque non gli sono rifatte mai, perchè è massima che il Governo,
sebbene abbia il torto, non debbe compensare i danni di quello che
dovette spendere molta somma a farsi render ragione. Solito abuso
di potere ed infame amministrazione di giustizia. Viene confuso il
contrabbandiere di professione, che ruba moltissimo all’erario, col
privato cittadino che froda una piccola tassa sopra un genere di valor
minimo che serve ad uso proprio. Nè mi si opponga che esiste pure
una circolare recente di un tesoriere espulso, colla quale si faceva
intendere ai ministri e alle guardie doganali che non si avessero ad
irritare i privati con vessazioni per frodi di piccol valore; perchè
io vi so dire che tanto i ministri, come le guardie sono veramente una
masnada di ribaldi, che minacciano, battono, uccidono per bagattelle
da nulla, per certe bazzecole il cui dazio frodato non reca il minimo
danno all’erario. Anzi cotestoro pigliano di mira più particolarmente
i piccoli contrabbandi, perchè quasi sempre complici delle grandi
contravvenzioni; con questo fanno un lucro grandissimo, con gli altri
non percepirebbero nulla. È proprio doloroso il trovarsi, come è
accaduto a me, ne’ confini specialmente di Toscana e di Napoli, a
vedere un’orda di sfrenati soldati italiani, correr dietro a certi
sciaurati contrabbandieri, italiani anch’essi, batterli specialmente,
ed anche ucciderli per toglier loro un fardelletto, che poi si trovava
contenere una dozzina di scodelle di terra, o una mezza libbra di
generi coloniali, o qualche otre contenente poche libbre di olio
fetidissimo.
Io fremo d’indignazione quando sopra gli uffici doganali miro le
insegne di santa Chiesa, e penso che da quei luoghi escono ordini
disumani, ministri avari, ladri, uccisori de’ propri fratelli, persone
che mancano di pietà, di religione, di modestia, di civiltà. Io sempre
ricordo a quella vista i sublimi concetti di quel nostro Allighieri, il
quale parlando appunto di queste sante insegne, di cui il governo de’
preti sì abusa, esclama, pieno di fuoco, in bocca di san Pietro:
Non fu nostra intenzion c’a destra mano
De’ nostri successor parte sedesse,
Parte dall’altra, del popol cristiano:
Nè che le chiavi che mi fur concesse
Divenisser segnacolo in vessillo,
Che contro i battezzati combattesse.
Nè ch’io fossi in figura di sigillo
A privilegi venduti e mendaci,
Ond’io soventi arrosso e disfavillo.