dì, plaudenti alla sua dipartita da questo mondo forse nove decimi
dell’intero suo popolo. Dissero di lui molte vituperevoli cose. Credo
calunnioso quello che si riferisce alle lascivie, esagerato quanto si
bucinò delle crapulosità, vero del suo egoismo fratesco, dell’animo
chiuso alla compassione, degli altri vizi che costituiscono un pessimo
re. Tuttavia anche egli avrà il suo apologista; sarà forse il solito
francese Artaud, che ha regalato al pubblico tante menzogne su Pio VII,
Leone XII e Pio VIII. Per buona sorte i posteri avranno altre storie da
leggere su questi papi, che non quelle dateci dal francese scrittore;
diversamente, addio verità e buona fede.
Ma Gregorio è già stato giudicato da tutt’altri giudici, che non quelli
del mondo, e ora sa ben egli se gli sarebbe tornato meglio il conto di
essere stato un papa e re galantuomo.
Questo mio scritto non ha per iscopo il discorrere della riunione
e indipendenza di tutta Italia. Un cambiamento così grande potrà
forse accadere, ma siccome io non credo alla distruzione dell’impero
austriaco, primo ostacolo per la formazione della nostra nazionalità,
così ritengo che dei papi-re ve ne saranno ancora per molto tempo.
Fidando però nella soverchiante forza delle attuali circostanze
politiche, posso lusingarmi che un papa nuovo o per buona volontà o
per proprio interesse debba devenire a cotali miglioramenti civili,
da poter dire una volta i suoi popoli che il Governo pontificio non è
più finalmente il peggiore regime di quanti ve ne siano al mondo, non
esclusi neppure i governi della Turchia e della Russia, se non in modo
assoluto per questi ultimi, avuto riguardo almeno al grado progressivo
del nostro incivilimento.
Papa Gregorio XVI, salito in trono in momenti da far tremare qualunque
coraggioso, si dispose a fare qualche miglioramento politico in
favore de’ sudditi, e prometteva con molte amorevoli parole un’_era
novella_, per isviare forse quella tremenda tempesta che minacciava
così appresso il governo pretesco. Era riserbato ai soliti Tedeschi
di rassecurarlo, e colla forza fisica far tacere i popoli, e frenarli
nelle loro disposizioni. Fu allora che Gregorio dimenticò di aver
promesso l’_era_, e se pure pose mano a dare un qualche ordinamento
a certe instituzioni, ciò fece perchè da straniera forza vi fu
costretto. E così, se ordinò la compilazione di un codice criminale,
mentre tutt’ora erano in vigore gl’infami bandi generali, o qualche
istruzione circolare pei giudizi criminali, a questo si venne non tanto
col saggio fine di abolire gli abusi e l’arbitrio, ma per compilar
su all’impazzata quel titolo sui delitti di fellonia, che è una
mostruosità pe’ tempi nostri, un vero anacronismo.
Dopo che e colla forza straniera e col carcere e coll’esilio di molti
il governo papale si vide al sicuro d’ogni pericolo, e quando gli
autorevoli stranieri cessarono d’insistere per qualche miglioramento,
Gregorio XVI non si occupò più di alcuna utile ordinanza, derogò con
secrete e pubbliche circolari a molte di quelle che erano state fatte,
ed avendo già dichiarata nulla ed irrita una capitolazione che avea
a nome della S. S. segnata l’eminentissimo Benvenuto, si pensava ad
innalzar patiboli e mannaie per disfarsi di coloro che avevano sturbata
l’antica oziosità de’ preti. Se non che a tanta nequizia si oppose un
potente, non so più se per amor di giustizia, o per quella malvagia
ipocrisia di che ne’ primordi del suo regno abbisognava.
Insomma dalla rivoluzione del 1831 il governo segnò un’epoca di
efferata tirannide; l’arbitrio e l’insolenza e l’oppressione furono il
carattere politico distintivo del regime pontificio; e con sì grande
pervicacia si perseverò nelle iniquità, che un nuovo papa troverà tanto
da migliorare, da rendere immortale il nome suo, e far contenti e
tranquilli quei popoli che la fortuna gli darà da governare.
Questo scritto io indirizzo al successore di Gregorio, non senza
invidiargli la gloria di cui si coronerà se avrà cuore e mente di non
ormare il suo antecessore, la fama del quale durerà obbrobriosa per
molti secoli.
Io non tratterò la materia che sto per iscrivere da profondo filosofo
e politico. Questo esigerebbe una mente altissima ed un tempo assai
lungo. Traccerò i principali mali del governo presente, e proporrò quei
rimedi che una spassionata pratica di cose sa proporre.
CAPITOLO I.
E poichè mi è caduto in acconcio di nominar poco sopra il codice
criminale, io voglio, senza pretendere di farne un’analisi filosofica,
enumerare alcuni principali difetti, seguendo in ciò, non già la mia
particolare opinione, chè non avrebbe valore alcuno, ma quella di
giurisprudenti dottissimi, tanto nazionali, che stranieri. E qui,
come che quello che io sto per dire non appartenga strettamente al
codice stesso, bensì al regolamento di procedura criminale, è il
luogo veramente da mostrare come una stranissima legge vieta che le
sentenze emanate dai tribunali collegiali di prima istanza sieno sempre
inappellabili, tranne quelle di pena capitale, che possono venir
nuovamente discusse in un tribunale d’Appello. Notate mostruosità
di legislazione! Un reo può richiamarsi da una sentenza pretoriale
che gl’infligge la pena di un mese di detenzione, e deve chinar la
testa e tacersi alla condanna di una galera perpetua. Si dirà che un
giudice singolare potea errare, potea non applicar bene la legge, ed
essere impossibile che un tribunale collegiale, composto di quattro
individui, possa esser tratto in errore da danneggiar la vita del reo.
Senza opporre a questa obbiezione validissime ragioni di diritto, che
pur ve ne sarebbero moltissime, piacemi di addurne una sola materiale
e semplice, alla portata anche di un volgare, e dirò che: se nelle
cause civili di diritto e di fatto, siano pur anche di una piccolissima
somma, un giudizio contrario, benchè unanime, può venire appellato,
riappellato, visto, rivisto, da far dibattere anche un mezzo secolo
avanti tutti i tribunali dello stato una causa qualunque; vi sarebbe
maggior rettitudine e giustizia di accordare l’appellabilità nelle
cause criminali, le di cui sentenze affliggono il morale ed il fisico
degl’individui, che in vero è un po’ più delle sostanze e di alcuni
diritti privati.
So che gli autori di quel regolamento hanno addotte anche altre ragioni
a sostegno di questa pratica criminale; ma per mia fè, niuna di esse
regge al paragone del fatto che ho accennato io, in confronto del quale
tutte le cose che essi hanno dette sono di un valore minore assai,
e non possono aver mai trionfo su di quello. Quindi faccio fine su
quest’articolo, che io ho trattato, come tratterò gli altri che gli
verranno dietro, in una maniera popolare, perchè bramo essere inteso
dai più.
Esaminati in cumulo ed in particolare i titoli del codice criminale,
sonvene alcuni che bastevolmente corrispondono agli attuali bisogni
del popolo, e reggonsi su buoni principii di diritto. Ma non v’è capo
dove non sia incastonata, dirò così, quasi gioiello della tirannide,
una pena improvvida, un’ingiustizia, una legge fuori dell’attualità, e
sproporzionata all’epoca.
Tu vedi nel primo titolo al paragrafo 7.º sanzionati i tribunali
ecclesiastici, ed il privilegio ai preti ed a taluni altri di eccepire
al foro sacro.
Tali prerogative sono state dimostrate ingiuste. I tribunali ordinari
devono servire per tutti, ed è tempo che nuove bolle e nuove
costituzioni apostoliche deroghino a quelle che accordano cotali
esenzioni, poichè una sola legge, una sola norma deve regolare ogni
ceto, ogni condizione, ogni casta di uno stato. Nulla di più assurdo e
ridicolo di quello di accordare ai preti un grado minore di pena, come
se nella natura del prete fosse insita di necessità e sempre qualche
qualità sgravante il grado di un delitto. Io stimo che il prete debbasi
nelle punizioni considerare come qualunque altro cittadino, e se vi
dovesse esser mai una diversità di grado nella pena che gli s’infligge,
questa dovrebbe consistere anzi in un aumento; poichè la colpa è sempre
più orrida nell’uomo del santuario, il quale si presume debba essere
puro, addottrinato, civile, in istato insomma da essergli facile lo
evitare un delitto e saperne prevenire le cagioni.
Nel titolo della estinzione dei delitti e delle pene si accorda qua e
là a caso e capricciosamente la prescrizione anche a delitti atroci; ma
al paragrafo 47.º si dichiara, che questa non ha mai luogo nei delitti
contemplati al lib. 2.º, tit. 1.º e 2.º —
Basta aver fior di senno per indovinare a che cosa si riferiscano
cotali numeri. Gregorio XVI, non meno efferato di quell’altro Gregorio
XII che sempre sclamava col Profeta: _maledictus homo qui prohibet
gladium tuum a sanguine_, avrebbe più facilmente rinunziato al papato,
che sacrificare il piacere della crudeltà contro di coloro che osarono
o con parole o con fatti mostrarsi nemici del governo de’ preti.
Senza che io parli degli altri inconvenienti compresi in tutti i titoli
del libro 1.º, ciò che hanno fatto e possono meglio fare i criminalisti
scrittori, passo al libro 2.º del codice che si riferisce ai delitti
in ispecie ed alla loro punizione, e mi occuperò quasi esclusivamente
del titolo 2.º, quello precisamente che ha dato luogo alla formazione
di questo _modello corpo_ di leggi criminali. «L’attentato alla vita
del sovrano, ancorchè non segua l’effetto, è punito colla morte di
esemplarità,» così il § 83.º
Io voglio esser tanto generoso con quel leggidatore da menargli buona
la pena di morte per chi attenta alla vita del sovrano. Ma, per amor
del cielo, che non la prodigalizzi poi tanto, perchè io non gli verrò
già fuori colle teoriche del Beccaria, che potriano aver del rancido
ed esser sospette, gli potrò inculcare di leggere un recente scrittore
cattolicissimo, più cattolico per avventura dei preti stessi di Roma,
il quale asserisce, senz’andar troppo per il sottile, «che la pena
capitale è certo equa e legittima quando è assolutamente necessaria
alla salute della Repubblica; ma aggiunge accordarsi oggi tutti i
giudiziosi nel reputarla dannosa, non che superflua, rispetto ai
delitti che si attengono alle politiche opinioni.» E se sapeste poi
quante innumerevoli e difficili condizioni si richiedono perchè possa
quella pena dichiararsi assolutamente necessaria, voi vi smarrireste
nelle ricerche, e trovereste che mai, o quasi mai, si verificherebbe
cotale necessità. Tuttavia, perchè l’attentare alla vita del sovrano
è un fatto, più che una opinione politica, io a malincuore sì, ma
convengo esser giusta la pena capitale, sempre però che il delitto sia
provato più che matematicamente e giudicato da un tribunale ordinario
per escludere quella ribaldaglia di Commissioni, di cui il nome deve
essere sempre aborrito e spregiato da ogni buon cattolico ed onesto
cittadino.
Infatti, come soggiunge il nominato: «Tutti oggi convengono che, quando
la pena del capo è richiesta, essa non può esser giustamente inflitta
fuori di quegli ordini giudiziali che assicurano all’innocenza la
maggior guarentigia possibile, e rimuovono dalla coscienza pubblica
il gravissimo scandalo che nascerebbe quando l’effusione del sangue
non fosse appieno giustificata nell’opinione universale. Altrimenti
la morte data anche all’uomo più facinoroso del mondo non è un atto
di giustizia, ma un assassinio: perchè assassino si chiama l’uccisore
di un uomo la cui reità non è chiarita e certificata giuridicamente
mediante il concorso di quelle moltiplici cautele, che non sono mai
troppe quando il piato riguarda la vita e la morte dei cittadini.»
«E perciò que’ tribunali straordinari subitanei, fatti o per dir
meglio abborracciati a furore, e composti di giudici ignoranti,
inesperti, parziali, venderecci, prezzolati, avvezzi a menar le mani,
a far sangue, e abili a trattar la sciabola anzichè la bilancia della
giustizia; quei processi occulti e senza regola; quei costituti subdoli
e insufficienti; quei modi sommarii e precipitosi, che si costumano
fra i barbari orientali, sono reputati iniqui ed infami dai popoli
cristiani e civili.» Mi esimo di parlare più a lungo delle Commissioni
militari o miste, dopo questo fedelissimo quadro del Gioberti,
e perchè spero che i miei lettori conoscano anche il libriccino
dell’italianissimo Azeglio, in cui di codeste infamissime Commissioni
si parla come ogni galantuomo ed Italiano deve discorrerne.
«E la società ha anche ragione ad esigere, prima che la legge si
valga del funesto diritto di sangue, che si abbia l’occhio all’età,
all’educazione, all’indole, alla professione, alla vita preterita del
delinquente, agli aggiunti del delitto, ed a tutte le circostanze
che possono scemare la gravezza, e render per qualche verso chi
l’ha commesso degno di scusa e di compatimento.» Che è quanto dire
co’ principii della vera scuola criminale, che le pene inflitte a
quei delitti, che un governo savio non seppe prevenire, sono pene
ingiuste, la cui infamia sta in quelli che le danno, non in coloro
che le ricevono, e si risolvono esse stesse in altrettanti delitti di
violazione privata e pubblica, ed ingiustizie enormissime. Ora lascio
io giudicare ai più indifferenti: se il governo papale sa prevenire
con un onesto regime il desiderio di ribellione ne’ suoi popoli, o se
invece non sarebbe giustificata una rivoluzione ogni giorno.
«Sono puniti con la morte di esemplarità coloro che promuovono o
sostengono la sedizione o insurrezione, ec.» § 84.º Regolamento, ec.
Vi sono nelle umane società certi momenti, certi estremi in cui un
popolo ha tutto il diritto a ribellarsi ad un sovrano, o a cambiare
stato, o a dimandar quei miglioramenti che sieno proporzionati al grado
del proprio incivilimento. Io non debbo sviluppare codeste dottrine, ed
entrare in certe disquisizioni. Trattarono questo argomento scrittori
più che ortodossi, e quando queste teorie giovavano all’interesse della
santa Sede, essa medesima le lodava e sanzionava. Oggi è utile alla
teocrazia di Roma di esercitare con sicurezza la tirannide, e condanna
nel capo gli autori diretti o indiretti di qualunque ammutinamento.
Ma il _jus sanguinis_ nel caso nostro _non est in jure_, e la maggior
parte delle cose dette nell’articolo superiore appoggiano anche
troppo la mia opinione, perchè io debba ripetere quelle massime, ed
aggiungerne altre a convalidar l’argomento.
«Il condannato pei delitti contemplati nei due articoli precedenti
perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio, ec.» §
85.º
Eccoci alla confisca dei beni. A quella pena che fa soffrire
all’innocente l’ammenda del reo, e che pone nell’innocente stesso la
disperata necessità di commetter delitti. Checchè abbiano detto alcuni
accigliati criminalisti sulla convenienza della confisca, nè io, nè
alcun uomo che abbia in cuore un po’ di rettitudine potrà patire che
per la pretesa cattiveria di un padre debbano i figli trovarsi nella
miseria, e scontare essi la pena di un delitto che non commisero e che
non avrebbero potuto evitare.
Se i legislatori presero norma dall’Esodo, dove trovano scritto che Dio
punisce le colpe de’ padri ne’ figli, talora fino alla terza e quarta
generazione, oh ben s’illusero essi!!
Le cose di Dio sono imperscrutabili ad occhio umano; forse le parole
del santo libro sono dirette a dipingere con enfasi orientale l’orrore
della colpa, e quel giudice che volesse prender norma dai giudizi
divini per giudicare gli uomini, addimostra una tracotanza che
oltraggia la natura e la divinità. E poi, nella nuova legge di Gesù
Cristo, quando la mercè della santa redenzione gli umani furono tolti
dalla captività di satanno, non si umanizzò tutto quaggiù, non fu
bandito il rigor delle pene, non s’inculcò dalla legge evangelica la
carità, la moderazione, la mitezza de’ giudici?....
E da ultimo occorre che i legislatori alla perfine si uniformino alle
sentenze della moderna filosofia, le quali stabiliscono che le pene per
un sol delitto, in un solo individuo, non possono, non debbono esser
multiplici ma sempre _uniche_ e proporzionate alla qualità, al grado
della colpa.
Il § 86.º inclina ad esser più umanitario, e diminuisce di due ed anche
di tre gradi la pena a coloro che furono sedotti a cospirare, ec.
La seduzione vera importa, il più delle volte, estrema accortezza nel
seduttore, e somma esperienza nel sedotto. Però in questo caso era più
consentanea alla giustizia una pena correzionale ed una ammonizione ad
esser più cauto, di quello che limitarsi alla diminuzione della pena.
«Quelli che nella sedizione o spontaneamente o all’ordine del
magistrato o all’intimazione della forza si sono ritirati, e depongono
le armi restano esenti da pena, _ad eccezione de’ capi, o complici
principali_.» Qui la resipiscenza viene calcolata per alcuni, rimane
inutile per gli altri. Quando la legge è autorizzata a far calcolo
e dare un valore al pentimento di un delitto incominciato, non deve
aver luogo distinzione di sorta; tutti debbono esser compresi nella
santa legge del perdono, e più quelli che, per esser capi o complici
principali di un fatto contro il governo, dovettero naturalmente fare
uno sforzo maggiore per persuadere a loro stessi d’intralasciare
un’impresa che era già radicata ne’ loro cuori, e piena di speranze
e di probabilità. Quindi si deve supporre in loro più ingenuità nel
pentimento e più costanza nel perseverare nel bene.
«I §§ 88.º e 89.º puniscono con la pena di morte l’attentato
(quand’anche non ne segua l’effetto) alla vita de’ cardinali, o ai capi
magistrati in odio di ufficio, ec.»
Eccovi prodigalità inaudita di decapitazione, e infame abuso di forza
e di potere governativo. Poi nei seguenti articoli non si discorre
altro che di ammazzare, di galere perpetue, di galere a vent’anni, a
quindici, a dieci, a cinque, a tre, e si è adoperata un’arte diabolica,
insidiosa a cercar trame da per tutto, a sognar società in ogni
riunione, a punire un atto, un pensiero, uno scherzo inconsiderato,
una parola incauta, un sorriso innocente. E persone illustri, civili,
scienziate, educate ad una vita comoda, agiata, si condannano a
portar ferri, ai lavori pubblici, accanto al ladro, all’assassino, al
parricida, fra uomini malvagi, rozzi, ineducati, abbietti; nel lezzo
delle galere pontificie, umide, malsane, ove si dà un vitto insalubre,
nauseante, scarso, che farebbe ribrezzo agli stessi animali. E queste
sentenze si danno, invocato prima il santissimo nome di Dio, a nome di
Sua Santità, successore di san Pietro, vicario di Gesù Cristo in terra,
che dovrebbe figurare nel mondo come simbolo di pace, di carità, di
umiltà.
Io ho raccattato su in un periodo tutto l’infame titolo dei delitti
di lesa-maestà, perchè mi mancò il cuore, e fui nauseato dal farne
un’accurata analisi, che avrebbe condotto ad una noiosa lungaggine ed
indispettito troppo il lettore. Ognuno può di per sè stesso gittare
un’occhiata su quel codice _Modello_, promesso con tanta pomposità di
parole, e la morte mi colga in mal punto, se la lettura di esso non
produce in un cuore un poco delicato quel fremito e quella indignazione
che ognuno suol provare alla vista di una forza prepotente, che altro
diritto non ha per nuocervi, all’infuori della forza materiale che
prepondera.
Dal titolo 3.º al titolo 9.º inclusive sono raffazzonate molte leggi
fra buone, cattive e pessime, che abbisognano di una radicale riforma.
Starà al nuovo papa il commetterne lo studio a persone probe ed
intelligenti, che non mancano sicuramente nello stato pontificio.
Nè bisogna col consueto egoismo ritenere che il privilegio della
scienza sia rinchiuso nella sola città di Roma. Certo nella capitale
non mancano persone oneste e dotte, il cui consiglio può riputarsi
gravissimo in materie sì fatte. Ma nelle provincie sonvi sapienti
modesti, che intendono molto bene le cose pel verso loro, ed è
ormai tempo che quando si tratta di ben pubblico vengano chiamati i
consiglieri più idonei, senza tanto riguardo ai pretesi privilegi de’
giuristi della regina Roma. Ma tornerò su questo argomento a suo luogo,
e farò vedere in un apposito titolo dove arrivi la sfrontata tracotanza
del governo nel conferimento degli impieghi. Ora mi preme di dare
un’occhiata al titolo 10.º del codice _Modello_ sui delitti contro i
buoni costumi e contro l’onestà.
L’indecente abuso di lasciar libera alle donne la scelta del tribunale
ove discutere una causa di stupro ed ingravidamento ha portato che
bagasce d’ogni genere (approfittando dell’ignoranza de’ preti e della
loro condiscendenza nel favorire il puttanesimo), appena si avvedono di
portare in seno un illegittimo frutto de’ loro diversi amori, corrono
avanti ai tribunali ecclesiastici ad incolpare di uno stupro il più
delle volte violento, quello fra’ tanti che torni meglio al conto de’
loro cattivi desiderii, di un buon dotamento cioè, o di un probabile
matrimonio. Basta che una svergognata sgualdrinella, accusando
qualunque per autore del di lei spulcellamento, possa giungere a
provare che quel male avventurato praticasse nella di lei casa, ed
amoreggiasse con seco, perchè i tribunali ecclesiastici, senz’altro
cercare, lo condannino a tre anni di opera pubblica, o a dotare, o
sposare la zambracca svergognata.
Qui, come avverte saviamente Filangeri, un delitto commesso in due
viene punito nel maschio, premiato nella femmina. Quanto è necessaria
però una radicale riforma su questa legge proteggitrice della
bricconeria di cotali bertucce!
I tribunali ecclesiastici se devono bandirsi, come dicemmo in
principio, per ogni sorta di quistioni civili e criminali, molto più
sono da abolirsi in questo caso, in cui la cognizione scandalosa di
certe disoneste materie appena è tollerabile dai laici, i quali pure
dovrebbero trattarle con la maggior verecondia. Quindi i §§ 168.º,
169.º del codice _Modello_ devono cancellarsi, sostituendone uno
più mite assai per punire coloro che saranno senza dubbio chiariti
stupratori violenti, e quando la semplicità e specchiata condotta
della stuprata sarà apertamente manifesta, non già dai documenti
parrocchiali, soliti ad essere menzogneri in ciò, ma da ripetute
ed esatte informazioni e deposizioni, dalle quali risultino la
irreprensibile condotta, la seduzione e la violenza. Senza questa
riforma i piati di tal genere saranno frequentissimi innanzi ai
tribunali, e diventerebbe troppo svergognata la protezione che la legge
accorderebbe a coloro che, giusta il dir del Piazzoni, _multoties sibi
dotem lucrantur et repetito mercatu porcum suum vendunt_. Conchiudo che
lo stupro debbasi punire quando vi è aggiunta una provata violenza,
e che negli altri casi non ha luogo alcuna inflizione di pene, e
solamente una correzionale per guarentigia del buon costume, comune
però ad ambedue i complici maschio e femmina insieme.
Gli altri paragrafi componenti il titolo di cui ci occupiamo,
sono tutti o quasi tutti meritevoli di riforme, o modificazioni
proporzionate allo stato attuale de’ costumi e delle presenti
cognizioni.