Gregorio XVI, dopo aver regnato quasi sedici anni, è morto in pochi

dì, plaudenti alla sua dipartita da questo mondo forse nove decimi

dell’intero suo popolo. Dissero di lui molte vituperevoli cose. Credo

calunnioso quello che si riferisce alle lascivie, esagerato quanto si

bucinò delle crapulosità, vero del suo egoismo fratesco, dell’animo

chiuso alla compassione, degli altri vizi che costituiscono un pessimo

re. Tuttavia anche egli avrà il suo apologista; sarà forse il solito

francese Artaud, che ha regalato al pubblico tante menzogne su Pio VII,

Leone XII e Pio VIII. Per buona sorte i posteri avranno altre storie da

leggere su questi papi, che non quelle dateci dal francese scrittore;

diversamente, addio verità e buona fede.

Ma Gregorio è già stato giudicato da tutt’altri giudici, che non quelli

del mondo, e ora sa ben egli se gli sarebbe tornato meglio il conto di

essere stato un papa e re galantuomo.

Questo mio scritto non ha per iscopo il discorrere della riunione

e indipendenza di tutta Italia. Un cambiamento così grande potrà

forse accadere, ma siccome io non credo alla distruzione dell’impero

austriaco, primo ostacolo per la formazione della nostra nazionalità,

così ritengo che dei papi-re ve ne saranno ancora per molto tempo.

Fidando però nella soverchiante forza delle attuali circostanze

politiche, posso lusingarmi che un papa nuovo o per buona volontà o

per proprio interesse debba devenire a cotali miglioramenti civili,

da poter dire una volta i suoi popoli che il Governo pontificio non è

più finalmente il peggiore regime di quanti ve ne siano al mondo, non

esclusi neppure i governi della Turchia e della Russia, se non in modo

assoluto per questi ultimi, avuto riguardo almeno al grado progressivo

del nostro incivilimento.

Papa Gregorio XVI, salito in trono in momenti da far tremare qualunque

coraggioso, si dispose a fare qualche miglioramento politico in

favore de’ sudditi, e prometteva con molte amorevoli parole un’_era

novella_, per isviare forse quella tremenda tempesta che minacciava

così appresso il governo pretesco. Era riserbato ai soliti Tedeschi

di rassecurarlo, e colla forza fisica far tacere i popoli, e frenarli

nelle loro disposizioni. Fu allora che Gregorio dimenticò di aver

promesso l’_era_, e se pure pose mano a dare un qualche ordinamento

a certe instituzioni, ciò fece perchè da straniera forza vi fu

costretto. E così, se ordinò la compilazione di un codice criminale,

mentre tutt’ora erano in vigore gl’infami bandi generali, o qualche

istruzione circolare pei giudizi criminali, a questo si venne non tanto

col saggio fine di abolire gli abusi e l’arbitrio, ma per compilar

su all’impazzata quel titolo sui delitti di fellonia, che è una

mostruosità pe’ tempi nostri, un vero anacronismo.

Dopo che e colla forza straniera e col carcere e coll’esilio di molti

il governo papale si vide al sicuro d’ogni pericolo, e quando gli

autorevoli stranieri cessarono d’insistere per qualche miglioramento,

Gregorio XVI non si occupò più di alcuna utile ordinanza, derogò con

secrete e pubbliche circolari a molte di quelle che erano state fatte,

ed avendo già dichiarata nulla ed irrita una capitolazione che avea

a nome della S. S. segnata l’eminentissimo Benvenuto, si pensava ad

innalzar patiboli e mannaie per disfarsi di coloro che avevano sturbata

l’antica oziosità de’ preti. Se non che a tanta nequizia si oppose un

potente, non so più se per amor di giustizia, o per quella malvagia

ipocrisia di che ne’ primordi del suo regno abbisognava.

Insomma dalla rivoluzione del 1831 il governo segnò un’epoca di

efferata tirannide; l’arbitrio e l’insolenza e l’oppressione furono il

carattere politico distintivo del regime pontificio; e con sì grande

pervicacia si perseverò nelle iniquità, che un nuovo papa troverà tanto

da migliorare, da rendere immortale il nome suo, e far contenti e

tranquilli quei popoli che la fortuna gli darà da governare.

Questo scritto io indirizzo al successore di Gregorio, non senza

invidiargli la gloria di cui si coronerà se avrà cuore e mente di non

ormare il suo antecessore, la fama del quale durerà obbrobriosa per

molti secoli.

Io non tratterò la materia che sto per iscrivere da profondo filosofo

e politico. Questo esigerebbe una mente altissima ed un tempo assai

lungo. Traccerò i principali mali del governo presente, e proporrò quei

rimedi che una spassionata pratica di cose sa proporre.

CAPITOLO I.

E poichè mi è caduto in acconcio di nominar poco sopra il codice

criminale, io voglio, senza pretendere di farne un’analisi filosofica,

enumerare alcuni principali difetti, seguendo in ciò, non già la mia

particolare opinione, chè non avrebbe valore alcuno, ma quella di

giurisprudenti dottissimi, tanto nazionali, che stranieri. E qui,

come che quello che io sto per dire non appartenga strettamente al

codice stesso, bensì al regolamento di procedura criminale, è il

luogo veramente da mostrare come una stranissima legge vieta che le

sentenze emanate dai tribunali collegiali di prima istanza sieno sempre

inappellabili, tranne quelle di pena capitale, che possono venir

nuovamente discusse in un tribunale d’Appello. Notate mostruosità

di legislazione! Un reo può richiamarsi da una sentenza pretoriale

che gl’infligge la pena di un mese di detenzione, e deve chinar la

testa e tacersi alla condanna di una galera perpetua. Si dirà che un

giudice singolare potea errare, potea non applicar bene la legge, ed

essere impossibile che un tribunale collegiale, composto di quattro

individui, possa esser tratto in errore da danneggiar la vita del reo.

Senza opporre a questa obbiezione validissime ragioni di diritto, che

pur ve ne sarebbero moltissime, piacemi di addurne una sola materiale

e semplice, alla portata anche di un volgare, e dirò che: se nelle

cause civili di diritto e di fatto, siano pur anche di una piccolissima

somma, un giudizio contrario, benchè unanime, può venire appellato,

riappellato, visto, rivisto, da far dibattere anche un mezzo secolo

avanti tutti i tribunali dello stato una causa qualunque; vi sarebbe

maggior rettitudine e giustizia di accordare l’appellabilità nelle

cause criminali, le di cui sentenze affliggono il morale ed il fisico

degl’individui, che in vero è un po’ più delle sostanze e di alcuni

diritti privati.

So che gli autori di quel regolamento hanno addotte anche altre ragioni

a sostegno di questa pratica criminale; ma per mia fè, niuna di esse

regge al paragone del fatto che ho accennato io, in confronto del quale

tutte le cose che essi hanno dette sono di un valore minore assai,

e non possono aver mai trionfo su di quello. Quindi faccio fine su

quest’articolo, che io ho trattato, come tratterò gli altri che gli

verranno dietro, in una maniera popolare, perchè bramo essere inteso

dai più.

Esaminati in cumulo ed in particolare i titoli del codice criminale,

sonvene alcuni che bastevolmente corrispondono agli attuali bisogni

del popolo, e reggonsi su buoni principii di diritto. Ma non v’è capo

dove non sia incastonata, dirò così, quasi gioiello della tirannide,

una pena improvvida, un’ingiustizia, una legge fuori dell’attualità, e

sproporzionata all’epoca.

Tu vedi nel primo titolo al paragrafo 7.º sanzionati i tribunali

ecclesiastici, ed il privilegio ai preti ed a taluni altri di eccepire

al foro sacro.

Tali prerogative sono state dimostrate ingiuste. I tribunali ordinari

devono servire per tutti, ed è tempo che nuove bolle e nuove

costituzioni apostoliche deroghino a quelle che accordano cotali

esenzioni, poichè una sola legge, una sola norma deve regolare ogni

ceto, ogni condizione, ogni casta di uno stato. Nulla di più assurdo e

ridicolo di quello di accordare ai preti un grado minore di pena, come

se nella natura del prete fosse insita di necessità e sempre qualche

qualità sgravante il grado di un delitto. Io stimo che il prete debbasi

nelle punizioni considerare come qualunque altro cittadino, e se vi

dovesse esser mai una diversità di grado nella pena che gli s’infligge,

questa dovrebbe consistere anzi in un aumento; poichè la colpa è sempre

più orrida nell’uomo del santuario, il quale si presume debba essere

puro, addottrinato, civile, in istato insomma da essergli facile lo

evitare un delitto e saperne prevenire le cagioni.

Nel titolo della estinzione dei delitti e delle pene si accorda qua e

là a caso e capricciosamente la prescrizione anche a delitti atroci; ma

al paragrafo 47.º si dichiara, che questa non ha mai luogo nei delitti

contemplati al lib. 2.º, tit. 1.º e 2.º —

Basta aver fior di senno per indovinare a che cosa si riferiscano

cotali numeri. Gregorio XVI, non meno efferato di quell’altro Gregorio

XII che sempre sclamava col Profeta: _maledictus homo qui prohibet

gladium tuum a sanguine_, avrebbe più facilmente rinunziato al papato,

che sacrificare il piacere della crudeltà contro di coloro che osarono

o con parole o con fatti mostrarsi nemici del governo de’ preti.

Senza che io parli degli altri inconvenienti compresi in tutti i titoli

del libro 1.º, ciò che hanno fatto e possono meglio fare i criminalisti

scrittori, passo al libro 2.º del codice che si riferisce ai delitti

in ispecie ed alla loro punizione, e mi occuperò quasi esclusivamente

del titolo 2.º, quello precisamente che ha dato luogo alla formazione

di questo _modello corpo_ di leggi criminali. «L’attentato alla vita

del sovrano, ancorchè non segua l’effetto, è punito colla morte di

esemplarità,» così il § 83.º

Io voglio esser tanto generoso con quel leggidatore da menargli buona

la pena di morte per chi attenta alla vita del sovrano. Ma, per amor

del cielo, che non la prodigalizzi poi tanto, perchè io non gli verrò

già fuori colle teoriche del Beccaria, che potriano aver del rancido

ed esser sospette, gli potrò inculcare di leggere un recente scrittore

cattolicissimo, più cattolico per avventura dei preti stessi di Roma,

il quale asserisce, senz’andar troppo per il sottile, «che la pena

capitale è certo equa e legittima quando è assolutamente necessaria

alla salute della Repubblica; ma aggiunge accordarsi oggi tutti i

giudiziosi nel reputarla dannosa, non che superflua, rispetto ai

delitti che si attengono alle politiche opinioni.» E se sapeste poi

quante innumerevoli e difficili condizioni si richiedono perchè possa

quella pena dichiararsi assolutamente necessaria, voi vi smarrireste

nelle ricerche, e trovereste che mai, o quasi mai, si verificherebbe

cotale necessità. Tuttavia, perchè l’attentare alla vita del sovrano

è un fatto, più che una opinione politica, io a malincuore sì, ma

convengo esser giusta la pena capitale, sempre però che il delitto sia

provato più che matematicamente e giudicato da un tribunale ordinario

per escludere quella ribaldaglia di Commissioni, di cui il nome deve

essere sempre aborrito e spregiato da ogni buon cattolico ed onesto

cittadino.

Infatti, come soggiunge il nominato: «Tutti oggi convengono che, quando

la pena del capo è richiesta, essa non può esser giustamente inflitta

fuori di quegli ordini giudiziali che assicurano all’innocenza la

maggior guarentigia possibile, e rimuovono dalla coscienza pubblica

il gravissimo scandalo che nascerebbe quando l’effusione del sangue

non fosse appieno giustificata nell’opinione universale. Altrimenti

la morte data anche all’uomo più facinoroso del mondo non è un atto

di giustizia, ma un assassinio: perchè assassino si chiama l’uccisore

di un uomo la cui reità non è chiarita e certificata giuridicamente

mediante il concorso di quelle moltiplici cautele, che non sono mai

troppe quando il piato riguarda la vita e la morte dei cittadini.»

«E perciò que’ tribunali straordinari subitanei, fatti o per dir

meglio abborracciati a furore, e composti di giudici ignoranti,

inesperti, parziali, venderecci, prezzolati, avvezzi a menar le mani,

a far sangue, e abili a trattar la sciabola anzichè la bilancia della

giustizia; quei processi occulti e senza regola; quei costituti subdoli

e insufficienti; quei modi sommarii e precipitosi, che si costumano

fra i barbari orientali, sono reputati iniqui ed infami dai popoli

cristiani e civili.» Mi esimo di parlare più a lungo delle Commissioni

militari o miste, dopo questo fedelissimo quadro del Gioberti,

e perchè spero che i miei lettori conoscano anche il libriccino

dell’italianissimo Azeglio, in cui di codeste infamissime Commissioni

si parla come ogni galantuomo ed Italiano deve discorrerne.

«E la società ha anche ragione ad esigere, prima che la legge si

valga del funesto diritto di sangue, che si abbia l’occhio all’età,

all’educazione, all’indole, alla professione, alla vita preterita del

delinquente, agli aggiunti del delitto, ed a tutte le circostanze

che possono scemare la gravezza, e render per qualche verso chi

l’ha commesso degno di scusa e di compatimento.» Che è quanto dire

co’ principii della vera scuola criminale, che le pene inflitte a

quei delitti, che un governo savio non seppe prevenire, sono pene

ingiuste, la cui infamia sta in quelli che le danno, non in coloro

che le ricevono, e si risolvono esse stesse in altrettanti delitti di

violazione privata e pubblica, ed ingiustizie enormissime. Ora lascio

io giudicare ai più indifferenti: se il governo papale sa prevenire

con un onesto regime il desiderio di ribellione ne’ suoi popoli, o se

invece non sarebbe giustificata una rivoluzione ogni giorno.

«Sono puniti con la morte di esemplarità coloro che promuovono o

sostengono la sedizione o insurrezione, ec.» § 84.º Regolamento, ec.

Vi sono nelle umane società certi momenti, certi estremi in cui un

popolo ha tutto il diritto a ribellarsi ad un sovrano, o a cambiare

stato, o a dimandar quei miglioramenti che sieno proporzionati al grado

del proprio incivilimento. Io non debbo sviluppare codeste dottrine, ed

entrare in certe disquisizioni. Trattarono questo argomento scrittori

più che ortodossi, e quando queste teorie giovavano all’interesse della

santa Sede, essa medesima le lodava e sanzionava. Oggi è utile alla

teocrazia di Roma di esercitare con sicurezza la tirannide, e condanna

nel capo gli autori diretti o indiretti di qualunque ammutinamento.

Ma il _jus sanguinis_ nel caso nostro _non est in jure_, e la maggior

parte delle cose dette nell’articolo superiore appoggiano anche

troppo la mia opinione, perchè io debba ripetere quelle massime, ed

aggiungerne altre a convalidar l’argomento.

«Il condannato pei delitti contemplati nei due articoli precedenti

perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio, ec.» §

85.º

Eccoci alla confisca dei beni. A quella pena che fa soffrire

all’innocente l’ammenda del reo, e che pone nell’innocente stesso la

disperata necessità di commetter delitti. Checchè abbiano detto alcuni

accigliati criminalisti sulla convenienza della confisca, nè io, nè

alcun uomo che abbia in cuore un po’ di rettitudine potrà patire che

per la pretesa cattiveria di un padre debbano i figli trovarsi nella

miseria, e scontare essi la pena di un delitto che non commisero e che

non avrebbero potuto evitare.

Se i legislatori presero norma dall’Esodo, dove trovano scritto che Dio

punisce le colpe de’ padri ne’ figli, talora fino alla terza e quarta

generazione, oh ben s’illusero essi!!

Le cose di Dio sono imperscrutabili ad occhio umano; forse le parole

del santo libro sono dirette a dipingere con enfasi orientale l’orrore

della colpa, e quel giudice che volesse prender norma dai giudizi

divini per giudicare gli uomini, addimostra una tracotanza che

oltraggia la natura e la divinità. E poi, nella nuova legge di Gesù

Cristo, quando la mercè della santa redenzione gli umani furono tolti

dalla captività di satanno, non si umanizzò tutto quaggiù, non fu

bandito il rigor delle pene, non s’inculcò dalla legge evangelica la

carità, la moderazione, la mitezza de’ giudici?....

E da ultimo occorre che i legislatori alla perfine si uniformino alle

sentenze della moderna filosofia, le quali stabiliscono che le pene per

un sol delitto, in un solo individuo, non possono, non debbono esser

multiplici ma sempre _uniche_ e proporzionate alla qualità, al grado

della colpa.

Il § 86.º inclina ad esser più umanitario, e diminuisce di due ed anche

di tre gradi la pena a coloro che furono sedotti a cospirare, ec.

La seduzione vera importa, il più delle volte, estrema accortezza nel

seduttore, e somma esperienza nel sedotto. Però in questo caso era più

consentanea alla giustizia una pena correzionale ed una ammonizione ad

esser più cauto, di quello che limitarsi alla diminuzione della pena.

«Quelli che nella sedizione o spontaneamente o all’ordine del

magistrato o all’intimazione della forza si sono ritirati, e depongono

le armi restano esenti da pena, _ad eccezione de’ capi, o complici

principali_.» Qui la resipiscenza viene calcolata per alcuni, rimane

inutile per gli altri. Quando la legge è autorizzata a far calcolo

e dare un valore al pentimento di un delitto incominciato, non deve

aver luogo distinzione di sorta; tutti debbono esser compresi nella

santa legge del perdono, e più quelli che, per esser capi o complici

principali di un fatto contro il governo, dovettero naturalmente fare

uno sforzo maggiore per persuadere a loro stessi d’intralasciare

un’impresa che era già radicata ne’ loro cuori, e piena di speranze

e di probabilità. Quindi si deve supporre in loro più ingenuità nel

pentimento e più costanza nel perseverare nel bene.

«I §§ 88.º e 89.º puniscono con la pena di morte l’attentato

(quand’anche non ne segua l’effetto) alla vita de’ cardinali, o ai capi

magistrati in odio di ufficio, ec.»

Eccovi prodigalità inaudita di decapitazione, e infame abuso di forza

e di potere governativo. Poi nei seguenti articoli non si discorre

altro che di ammazzare, di galere perpetue, di galere a vent’anni, a

quindici, a dieci, a cinque, a tre, e si è adoperata un’arte diabolica,

insidiosa a cercar trame da per tutto, a sognar società in ogni

riunione, a punire un atto, un pensiero, uno scherzo inconsiderato,

una parola incauta, un sorriso innocente. E persone illustri, civili,

scienziate, educate ad una vita comoda, agiata, si condannano a

portar ferri, ai lavori pubblici, accanto al ladro, all’assassino, al

parricida, fra uomini malvagi, rozzi, ineducati, abbietti; nel lezzo

delle galere pontificie, umide, malsane, ove si dà un vitto insalubre,

nauseante, scarso, che farebbe ribrezzo agli stessi animali. E queste

sentenze si danno, invocato prima il santissimo nome di Dio, a nome di

Sua Santità, successore di san Pietro, vicario di Gesù Cristo in terra,

che dovrebbe figurare nel mondo come simbolo di pace, di carità, di

umiltà.

Io ho raccattato su in un periodo tutto l’infame titolo dei delitti

di lesa-maestà, perchè mi mancò il cuore, e fui nauseato dal farne

un’accurata analisi, che avrebbe condotto ad una noiosa lungaggine ed

indispettito troppo il lettore. Ognuno può di per sè stesso gittare

un’occhiata su quel codice _Modello_, promesso con tanta pomposità di

parole, e la morte mi colga in mal punto, se la lettura di esso non

produce in un cuore un poco delicato quel fremito e quella indignazione

che ognuno suol provare alla vista di una forza prepotente, che altro

diritto non ha per nuocervi, all’infuori della forza materiale che

prepondera.

Dal titolo 3.º al titolo 9.º inclusive sono raffazzonate molte leggi

fra buone, cattive e pessime, che abbisognano di una radicale riforma.

Starà al nuovo papa il commetterne lo studio a persone probe ed

intelligenti, che non mancano sicuramente nello stato pontificio.

Nè bisogna col consueto egoismo ritenere che il privilegio della

scienza sia rinchiuso nella sola città di Roma. Certo nella capitale

non mancano persone oneste e dotte, il cui consiglio può riputarsi

gravissimo in materie sì fatte. Ma nelle provincie sonvi sapienti

modesti, che intendono molto bene le cose pel verso loro, ed è

ormai tempo che quando si tratta di ben pubblico vengano chiamati i

consiglieri più idonei, senza tanto riguardo ai pretesi privilegi de’

giuristi della regina Roma. Ma tornerò su questo argomento a suo luogo,

e farò vedere in un apposito titolo dove arrivi la sfrontata tracotanza

del governo nel conferimento degli impieghi. Ora mi preme di dare

un’occhiata al titolo 10.º del codice _Modello_ sui delitti contro i

buoni costumi e contro l’onestà.

L’indecente abuso di lasciar libera alle donne la scelta del tribunale

ove discutere una causa di stupro ed ingravidamento ha portato che

bagasce d’ogni genere (approfittando dell’ignoranza de’ preti e della

loro condiscendenza nel favorire il puttanesimo), appena si avvedono di

portare in seno un illegittimo frutto de’ loro diversi amori, corrono

avanti ai tribunali ecclesiastici ad incolpare di uno stupro il più

delle volte violento, quello fra’ tanti che torni meglio al conto de’

loro cattivi desiderii, di un buon dotamento cioè, o di un probabile

matrimonio. Basta che una svergognata sgualdrinella, accusando

qualunque per autore del di lei spulcellamento, possa giungere a

provare che quel male avventurato praticasse nella di lei casa, ed

amoreggiasse con seco, perchè i tribunali ecclesiastici, senz’altro

cercare, lo condannino a tre anni di opera pubblica, o a dotare, o

sposare la zambracca svergognata.

Qui, come avverte saviamente Filangeri, un delitto commesso in due

viene punito nel maschio, premiato nella femmina. Quanto è necessaria

però una radicale riforma su questa legge proteggitrice della

bricconeria di cotali bertucce!

I tribunali ecclesiastici se devono bandirsi, come dicemmo in

principio, per ogni sorta di quistioni civili e criminali, molto più

sono da abolirsi in questo caso, in cui la cognizione scandalosa di

certe disoneste materie appena è tollerabile dai laici, i quali pure

dovrebbero trattarle con la maggior verecondia. Quindi i §§ 168.º,

169.º del codice _Modello_ devono cancellarsi, sostituendone uno

più mite assai per punire coloro che saranno senza dubbio chiariti

stupratori violenti, e quando la semplicità e specchiata condotta

della stuprata sarà apertamente manifesta, non già dai documenti

parrocchiali, soliti ad essere menzogneri in ciò, ma da ripetute

ed esatte informazioni e deposizioni, dalle quali risultino la

irreprensibile condotta, la seduzione e la violenza. Senza questa

riforma i piati di tal genere saranno frequentissimi innanzi ai

tribunali, e diventerebbe troppo svergognata la protezione che la legge

accorderebbe a coloro che, giusta il dir del Piazzoni, _multoties sibi

dotem lucrantur et repetito mercatu porcum suum vendunt_. Conchiudo che

lo stupro debbasi punire quando vi è aggiunta una provata violenza,

e che negli altri casi non ha luogo alcuna inflizione di pene, e

solamente una correzionale per guarentigia del buon costume, comune

però ad ambedue i complici maschio e femmina insieme.

Gli altri paragrafi componenti il titolo di cui ci occupiamo,

sono tutti o quasi tutti meritevoli di riforme, o modificazioni

proporzionate allo stato attuale de’ costumi e delle presenti

cognizioni.

Degli ultimi casi di Romagna · 第 12 / 17 段