Quel paese però non ha mai dimenticato cotale infrazione di solenni

trattati ed obblighi: e lo scontento dei Siciliani si è anche

maggiormente accresciuto per questo, perchè l’Isola loro fu sempre,

ed è tuttavia, bistrattata come una provincia di conquista. Il

siciliano parlamento ascende ad un’epoca molto più remota, che non

la signoria dei Borboni in Sicilia, e questa non sarà mai tranquilla

sinchè non venga redintegrata nelle sue franchigie, o non usufrutti in

compagnia delle altre provincie d’Italia le benedizioni della libertà e

dell’indipendenza.

Ma non potrà negarsi che quasi tutti gli stati della penisola non

abbiano a vicenda tentato di spezzare il giogo del dispotismo, e

vinto i loro propri governi: l’intervento austriaco soltanto valse a

ripor loro addosso le catene, e ribadirvele. E ciò perchè, fidando

nella giustizia della loro causa, i governi surti dalla rivoluzione

sconobbero la necessità d’evocare tutte quante le forze loro in

sua difesa, e perchè, invece di opporre al comune nemico le forze

stesse strettamente collegate, elessero piuttosto di soccombere

spicciolatamente.

Noi non farem parola del regno Lombardo-Veneto. Sottoposto a straniera

dominazione, esso è calpestato da un esercito troppo numeroso, perchè

il suo pensiero possa con atti esterni rivelarsi. Ma le torture dello

Spielberg fanno bastevolmente testimonio dell’amore dei Lombardo-Veneti

alla causa nazionale, ed il martirio dei Bandiera e d’altri a Cosenza

prova quanto profondi siano i loro sentimenti politici e la loro

devozione all’Italia. Ci allargheremo però di più in ciò che spetta

agli stati della Chiesa, perchè è quivi che si rinnovano più di

frequente i politici tumulti, ad onta delle instancabili persecuzioni

e dei mali che inevitabilmente ne conseguitano. Una delle cagioni di

questi sconvolgimenti è comune a tutte le varie popolazioni della

penisola. Imperciocchè ognuna di esse è tormentata dal bisogno

d’emanciparsi e di protestare contro il trattato di Vienna, il quale

gli antichi governi ristabilì, governi, le forme ed istituzioni dei

quali troppo dall’opinione pubblica e dalle condizioni sociali del

paese discordano. Ma le provincie sottoposte a Roma hanno ragioni

affatto loro proprie per essere dell’amministrazione pontificia

discontente. Stando alle più fresche notizie d’Italia, gli umori

delle popolazioni dello stato papale fermenterebbero gravemente, ed

il governo di esso non si reggerebbe in piè che pel terrore. Si può

quindi affermare che la questione, rimasta per l’evacuazione d’Ancona

indecisa, è più vivace che mai, e merita perciò d’essere esaminata

posatamente.

Eravamo al principio di febbraio quando le popolazioni dell’Italia

centrale, cioè dei ducati di Parma e Modena, e dello stato della Chiesa

tentavano d’emanciparsi. E questo movimento, il quale rispondeva a

quello che avea operata la rivoluzione di luglio, avveniva senza

violenza e spargimento di sangue. Non appena però erano scorsi due

mesi, che un esercito austriaco, il quale avea già occupato Parma e

Modena, invadea Bologna e la Romagna. I patriotti, benchè inferiori

in numero, sostennero valorosamente uno scontro cogli Austriaci a

Rimini; ma, abbandonate dalla Francia, lasciate a sè sole, difettando

di validi mezzi di resistenza, quelle provincie ricaddero sotto la

dominazione pontificia. Così la rivoluzione degli stati della Chiesa

fu dall’intervento straniero compressa senza che alle doglianze delle

popolazioni venisse data retta. E queste doglianze erano poi tanto

ovvie e fondate in ragione, che gli stessi rappresentanti dello

cinque maggiori potenze, Francia, Inghilterra, Austria, Russia e

Prussia, ebbero nel 31 maggio 1835 a presentare al cardinal Bernetti,

pro-segretario di stato, una nota, o _memorandum_, il quale conteneva

le riforme politiche ed amministrative ch’esse raccomandavano al

novello papa Gregorio XVI di concedere a’ suoi sudditi.

Il _memorandum_ è del tenor seguente:

«Il governo pontificio deve esser posto su di una base solida, per

via dei miglioramenti stati già indicati ed annunciati dalla stessa

santa sede. Questi miglioramenti poi, che, a tenore dell’editto

dell’eminentissimo cardinal Bernetti, fonderanno un’êra affatto nuova

per i sudditi di sua Santità, si collegano con una interna garanzia,

sicura da pericoli e conforme all’indole di ogni governo elettivo.

»Per raggiungere codesto scopo salutare, il quale, a ragione della

situazione geografica e sociale dello stato della Chiesa, interessa

tutta Europa, fa duopo che l’ordinamento sistematico dello stato

medesimo si appoggi a due principii vitali: 1º all’introduzione dei

miglioramenti di che si tratta, non solo nelle provincie insorte, ma in

quelle ancora che se ne stettero tranquille, e nella capitale medesima;

2º _all’ammissione generale dei laici agli uffici amministrativi e

giudiziari_. E queste miglioranze dovrebbero comprendere il sistema

giudiziario, e quello delle amministrazioni municipali e provinciali.

In quanto all’ordine giudiziario l’esecuzione interna e lo sviluppo

delle promesse e dei principii del _motuproprio_ dell’anno 1816 offrono

mezzi più certi ed efficaci per riparare alle universali doglianze in

proposito di questa parte importantissima dell’organizzazione sociale.

»L’amministrazione generale delle municipalità _elette dalle

popolazioni_, e lo stabilimento di municipali franchigie che ne

determinino l’azione entro la sfera degl’interessi locali dei

Comuni, devono costituire necessariamente le basi di ogni miglioria.

L’organizzazione poi dei Consigli provinciali, come Consigli

permanenti, destinati a prender parte al governo di ciascuna

provincia nell’adempimento del loro ufficio, e con attribuzioni

convenevoli ad una più numerosa adunanza, specialmente riguardo ai

maggiori interessi della provincia, sembra attissima ad introdurre

nell’amministrazione miglioramenti e semplicità, sicchè valga a

sorvegliare l’amministrazione comunale, ripartire le imposte e fare al

governo conoscere i veri bisogni delle provincie.

»La gravissima importanza, in ogni stato bene ordinato, delle

finanze, e di una amministrazione del debito pubblico atta ad

aggiungere al credito finanziario del governo le più desiderate

garanzie, ad accrescerne i mezzi e ad assicurarne l’indipendenza,

pare che renda necessaria la creazione di uno _stabilimento centrale

a Roma_, a cui, come a corte suprema, vengano commessi tutti i

rami dell’amministrazione civile e militare, e lo sovrintendenza

del debito pubblico, con attributi adequati allo scopo salutare ed

importantissimo a cui si mira. Quanto più cotale istituzione farà prova

della propria indipendenza e dell’unione del governo collo stato,

tanto più corrisponderà alle benefiche intenzioni del sovrano ed alle

aspettazioni del pubblico.

»Ma per giungere a questo punto, bisogna eleggere d’infra i consiglieri

provinciali uomini atti a costituire una _Giunta dei consiglieri

di governo_, un Consiglio amministrativo generale. Tale giunta

sarebbe parte d’un Consiglio di stato, i membri del quale verrebbero

scelti dal sovrano d’infra gli uomini più ragguardevoli per natali,

ricchezze e talenti. Senza uno o più stabilimenti centrali di questa

sorta, intimamente collegati colle persone più notabili di uno

stato doviziosissimo, come questo è, di elementi aristocratici e

conservatori, è manifesto che la natura di un governo elettivo priverà

inevitabilmente le miglioranze che faranno la gloria immortale del

regnante pontefice, di quella stabilità che è tanto instantemente

domandata dal popolo; stabilità la quale sarebbe tanto più ferma,

quanto più i benefizii largiti dal sovrano pontefice fossero pregevoli

e grandi».

La corte papale non accettò questo _memorandum_. Nulladimeno il

cardinal Bernetti, il quale per un suo editto d’aprile 1831 avea

accertato il pubblico «delle benevole intenzioni del santo padre, per

le quali un’êra novella sarebbe tosto cominciata,» s’impegnò, per

così dire, verso la Francia in parecchie note, ma specialmente in

quella indirizzata il 3 giugno al conte di Saint-Aulaire, di concedere

miglioramenti poco dissimili da quelli indicati dal _memorandum_. La

nota era concepita nei termini seguenti:

«.... Il sottoscritto cardinale ha l’onore di far noto a V. S. che

niente che vaglia far felici e contenti i suoi dilettissimi sudditi

nel riordinamento della cosa pubblica, sfugge all’acuto sguardo

del santo padre. Ognuna di queste provvisioni verrà, in quanto le

risguardi, acconciamente applicata alle provincie ed alla capitale.

Gli offici amministrativi e giudiziari non saranno esclusivamente

conferiti ad una classe privilegiata, ed il _motuproprio_ di sua

santità Pio VII riceverà un conveniente sviluppo. Nei comuni verrà

introdotto un sistema che li abiliti a provvedere da sè a’ loro propri

bisogni. L’amministrazione, per una legge saviamente concepita, sarà

affidata all’ordine dei proprietari, senza però escluderne l’influsso

convenevole delle persone più istrutte o dedite alle industrie, ma in

modo che l’interesse dell’ordine più numeroso, quello dei proprietari,

non rimanga vittima dell’interesse degli altri. Le provincie pure

avranno Consigli e commissioni amministrative, delle quali i Consigli

comunali forniranno gli elementi ed il modello. La revisione dei

conti della pubblica amministrazione, l’ammortizzazione del debito

pubblico, il governo delle finanze verranno organizzati in guisa, che

nessun sospetto insorga contro la probità degli amministratori, il

buon uso delle pubbliche entrate, e la saviezza che presederà alla

determinazione delle imposte ed al metodo di riscuoterle. L’osservanza

fedele e durevole delle leggi verrà garantita da convenevoli

istituzioni...»

Il cardinal Bernetti ebbe forse intenzione di adempiere queste

promesse; ma lo spirito retrogrado della romana corte, e la sua

ripugnanza ad innovazioni, non lasciarono che le riforme venissero

introdotte. La corte di Vienna pure, la quale era intervenuta nel

_memorandum_, s’oppose a quei miglioramenti. Ognuno sa che l’Austria da

lungo tempo agogna le legazioni; e per questo le importa assaissimo di

accenderle d’odio contro il governo pontificio.

In questo mezzo il conte di Saint-Aulaire presentò alla corte di

Roma una nota in data 1.º luglio 1831, con cui richiedeva, fra le

altre cose, l’immediata evacuazione degli Austriaci, la pubblicazione

di un’amnistia, e la concessione delle riforme amministrative e

giudiziarie. A questa il cardinal Bernetti due dì appresso rispondeva

che il santo padre non opponeasi alla partenza delle truppe imperiali;

che accorderebbe una amnistia; ma che, in quanto alle riforme, egli

non voleva gli venissero imposte, «perchè,» diceva egli, «il cuore

del santo padre non ha duopo di stimoli, nè la volontà di lui di

guarentigia». Perciò la conferenza diplomatica rimase a Roma costituita

in permanenza.

Noi ora vedremo in qual guisa siano state le promesse sovrane eseguite.

Gli Austriaci sgombrarono bensì le legazioni verso la metà di luglio

1831, ed allo stesso tempo un’amnistia politica fu pubblicata:

ma da essa vennero esclusi quaranta dei _rei principali_ e tutti

gl’_indiziati_ della capitale. Gli uni languono tuttavia nell’esilio;

gli altri gemettero nelle prigioni per essere di poi condannati dal

tribunale politico.

Le legazioni erano allora governate da pro-legati laici. La guardia

civica, o nazionale, di nuovo posta in attività, vi manteneva la

pubblica pace, in mancanza delle truppe papali, che s’eran sostate alle

porte di Romagna.

Le popolazioni aspettavano impazienti il compimento delle più

sacre promesse. Quale non fu pertanto l’indignazione loro quando

apparve il primo _motuproprio_, o editto del 5 luglio 1831, intorno

all’ìnstituzione dei Consigli comunali e provinciali, senza alcuna

delle garanzie indicate dal _memorandum_?

In fatti il principio dell’elezione popolare, che è un diritto antico

degl’Italiani, consacrato dai loro statuti, e riconosciuto pure dalla

nota delle cinque grandi potenze, era rigettato da questo editto, pel

quale la nomina dei Consigli spettava esclusivamente e direttamente

al capo d’ogni provincia. In quanto all’indipendenza e libertà di

discussione e voto, basterà citare gli articoli 10 e 12 del titolo I.

In essi è detto: «Nessuna proposta potrà offrirsi alle deliberazioni

del Consiglio, se l’atto di convocazione non fa cenno dell’oggetto da

discutersi, e se la proposta medesima non fu preventivamente sottoposta

all’autorità superiore. I processi verbali delle sedute saranno

trasmessi al capo della provincia, dal quale dipenderà in ogni caso

l’approvazione, o viceversa, degli atti del Consiglio.»

In quanto alla formazione di una giunta o d’un Consiglio di

stato sedente a Roma, ed alla nomina dei laici alle magistrature

amministrative e giudiziarie, non se ne fece neppur parola.

Da ogni canto petizioni e deputazioni furono inviate a Roma per

protestare contro l’editto 5 luglio, e domandare l’esecuzione delle

promesse miglioranze. Roma rispinse quelle e queste.

Altri editti pubblicati in ottobre e novembre 1831 colmarono la misura

del generale scontento. Questi editti contenevano regolamenti di

procedura civile e criminale, i quali confermavano tutti quasi gli

antichi abusi, come l’amovibilità dei giudici, l’enormità delle tasse

giudiziarie, l’appellazione dalla cosa giudicata al supremo potere

dello stato, la conservazione del _foro misto_, pel quale i laici

vengono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, anche in affari

civili; il segreto dei dibattimenti davanti ai tribunali criminali, la

procedura sommaria nei delitti politici, la moltiplicità dei tribunali

privilegiati, le commissioni speciali o politiche, il _santo ufficio!_

Le provincie non poteano aderire a siffatte disposizioni; contro ad

esse il corpo degli avvocati, la guardia nazionale e tutti gli ordini

del popolo protestarono altamente. Per superare questa opposizione, la

corte di Roma mandò il cardinale Albani, come commissario straordinario

delle quattro legazioni, con illimitata facoltà: le forze papaline

verso la fine di gennaio 1832 si inoltrarono nella Romagna: a Cesena

vennero esse alle mani con una porzione delle guardie nazionali. E

questo diede occasione alle truppe austriache d’intervenire nuovamente,

e di aiutare il cardinale Albani a stabilire un potere i primi atti

del quale furono i massacri di Cesena e Forlì, lo scioglimento della

guardia nazionale, la creazione di un tribunal speciale, e la condanna

arbitraria di un grosso numero di cittadini.

Il gabinetto francese, preseduto allora da Casimiro Perrier, giudicò

doversi spedire un’armatetta ad Ancona, tanto per contrabilanciare

l’autorità dell’Austria in Italia, ed assicurare l’indipendenza

degli stati della Chiesa, quanto per costringere il papa, come ebbe

a dire Perrier stesso nella seduta della camera del 7 marzo 1832, ad

introdurre nell’amministrazione del regno miglioramenti reali, e certi,

e tali «che stabilissero la sicurezza della santa sede sopra basi

più salde, che quella d’una repressione periodica, ed assicurassero

permanentemente la tranquillità delle popolazioni, soddisfacendo a

legittimi bisogni e ragionevoli desiderii.»

La popolazione d’Ancona, interpretando seriamente quest’occupazione

della città loro per le truppe francesi, non potea immaginarsi che il

governo papale verrebbe ristabilito prima di subire alcune riforme. E

perciò fece essa, per atto solenne, presentare al delegato apostolico

una rimostranza, e chiedere buone leggi, inviolabili guarentigie ed una

savia distribuzione di poteri. Questa domanda era basata sulle parole

proprie del re de’ Francesi, pronunciate all’aprimento delle camere,

e sul _memorandum_ 21 maggio 1831. Una simile supplica venne pure

dirizzata al generale Cubières perchè la raccomandasse al suo governo.

In risposta a questa domanda però il santo padre fulminò una bolla di

scomunica contro gli Anconitani; ed il governo papale d’allora in poi

è andato sempre più a ritroso. Così tutte le nomine dei consiglieri

comunali delle legazioni di Ravenna e Forlì vennero cassate, quantunque

fatte secondo i principii dell’editto papale e coll’approvazione del

cardinale segretario di stato; e furono ai consiglieri destituiti

surrogate persone elette a dispetto delle regole dalla legge stabilite.

Questi atti illegali provocaron talmente le Romagne, che, ad onta

della presenza degli Austriaci, il popolo assalì la forza pubblica, i

consiglieri dismessi protestarono, ed i nuovi rifiutarono l’ufficio.

Il governo fece sostenere gli uni e gli altri, e per soprassello,

parecchi altri cittadini, fra cui alcuni ecclesiastici, per aver eglino

disapprovati siffatti arbitrii.

La nomina dei consiglieri comunali e provinciali di Bologna non fu

manco arbitraria: ma le rinuncie furono tanto numerose e tanto spesso

ripetute, che la corte di Roma si trovò costretta di promulgare una

enciclica sotto il giorno 10 aprile 1832, per la quale le attribuzioni

dei consiglieri venivano ancor più limitate. Disponeva essa: 1.º che

non sarebbe accettata alcuna rinuncia di consiglieri; 2.º che le

adunanze dei Consigli sarebber valide e legali, qualunque fosse il

numero dei consiglieri presenti; 3.º che qualora i Consigli ricusassero

di votar le spese e le imposte comunali e provinciali, ciò sarebbe

fatto dalla congregazione governativa.

Fu pubblicato inoltre un regolamento sull’istruzione pubblica,

specialmente nocivo all’università di Bologna, da secoli

celebratissima: il debito pubblico fu aumentato: _prestiti forzati_

vennero imposti: fu organizzata una specie di pubblico assassinio

mediante la creazione dei _centurioni_, o _volontari pontificii_, i

quali perpetrarono atrocissime cose sulle persone dei liberali: fu

assoldata una legione straniera, composta di cinquemila Svizzeri,

gravosissima allo stato.

I consigli provinciali di Bologna, di Perugia, della Romagna, benchè

nominati dal governo, non indugiarono a mandare a Roma istanze di

riforma, umilissime, moderatissime: ma Roma fece ad esse pure la sorda.

L’andamento del governo pontificio era tanto opposto ai veri interessi

delle provincie ed alle promesse fatte nel 1831, che il ministro

inglese, lord Seymour, il quale era intervenuto alla conferenza di

Roma, se ne partì per ordine del gabinetto britannico, indirizzando ai

rappresentanti delle altre potenze la famosa nota del 7 settembre 1832,

nella quale, fra le altre, occorrono le seguenti parole:

«..... I rappresentanti delle cinque potenze non durarono molta pena

a discoprire i vizi principali del sistema amministrativo di Roma, e

ad additarne gli opportuni rimedi. In maggio 1831 presentarono essi

al governo pontificio un memoriale contenente le miglioranze le quali

eglino unanimemente riconobbero, e dichiararono essere _indispensabili

alla tranquillità dello stato della Chiesa_. Meglio di quattordici mesi

sono trascorsi dalla presentazione di questo memoriale (_memorandum_)

e _nessuna delle raccomandazioni_ nel medesimo contenute è stata

ancora eseguita ed accettata dal governo papale; anzi gli editti

preparati, o pubblicati, nel mentre dichiarano che qualcuna di queste

raccomandazioni sta per essere attuata, _differiscono essenzialmente_

dalle provvisioni nel memoriale registrate».

Lord Seymour avea piucchè ragione: le riforme suggerite nel

_memorandum_ 21 maggio non furono mai concesse; e noi abbiamo già

avvertito che l’editto di luglio soppresse nell’istituzione dei

Consigli municipali il più importante principio, quello, cioè,

dell’elezione popolare.

In quanto alla secolarizzazione delle magistrature, la santa sede

non volle mai udir ragione. Anzi il cardinal Lambruschini, attuale

segretario di stato, abolì la sola innovazione operata dal cardinal

Bernetti intorno la nomina dei pro-legati, o governatori laici delle

provincie: dimodochè colla notificazione 30 giugno 1836, la quale

ristabilì i cardinali legati nelle quattro legazioni, fu ripristinato

il governo papale nella precisa condizione in cui la rivoluzione del

1831 ebbe a trovarlo.

L’esclusione dei laici non si restringe agli uffici del governo.

I tribunali supremi di Roma, l’A. C., la Rota, la Segnatura, la

sagra Consulta, ecc., sono composti di soli prelati. I laici sono

pure esclusi dalla segretaria di stato, dalla tesoreria, dal _buon

governo_, ed anche dalla direzione superiore del ministero della

guerra. E finalmente gli ecclesiastici preponderano sui laici anche

nella corte di revisione dei conti, istituita dall’editto 31 novembre

1831, la quale è composta di quattro prelati e quattro laici, sotto

la presidenza di un cardinale, che, nel caso di un’uguale divisione

di voti, determina la maggioranza col voto proprio. Ma d’altra parte,

qual pro’ fa mai questa istituzione (la quale è nulladimeno una fra

le meglio ordinate), standosene tutta da sè, in un paese in cui le

leggi relative alla determinazione e ripartizione delle imposte sono

arbitrarie ed improvide, il tesoriere o ministro di finanza senza

risponsabilità, il dilapidamento dei denari pubblici inevitabile,

perchè cominciando esso da chi non può essere giudicato nè punito,

finisce negli ufficiali subalterni, dei quali il maggior numero è in

odore di venalità e d’incapacità?

La sola legislazione criminale è stata modificata in questo, ch’ora

vi sono un codice penale ed un codice di procedura criminale, laddove

prima della rivoluzione del 1831 non vi aveva che i diversi _bandi_ dei

legati, ed una specie di procedura tradizionale. Ma quanti abusi e vizi

intollerabili non racchiudonsi in questi nuovi codici!

Noi ci contentiamo di notare che il codice penale ristabilisce la

confisca per delitti politici, prodiga la pena di morte e quella

dei lavori forzati a perpetuità, e commina la pena delle galere

fino alla semplice corrispondenza politica di un individuo con un

membro qualunque di una società segreta. Il codice di procedura non

offre alcuna garanzia agli accusati, specialmente agli accusati di

crimenlese. Gl’imputati politici non hanno nemmeno il diritto di

scegliersi un difensore, e non vengono confrontati coi testimoni;

la sentenza è inappellabile; il processo segreto è sommario; i

dibattimenti a porte chiuse. Il codice civile, cotanto importante, non

è ancora promulgato. Onde che la legislazione degli stati pontificii

consiste delle antiche leggi romane, del diritto canonico, delle

costituzioni apostoliche e di alcune disposizioni del _motuproprio_ di

Gregorio XVI pubblicato nel 1834; disposizioni le quali modificano il

diritto romano, specialmente in ciò che riguarda le successioni, dove i

maschi sono smisuratamente favoreggiati a pregiudizio delle femmine.

Quel _motuproprio_ contiene pure l’organizzazione giudiziaria, la quale

lascia sussistere i tribunali civili supremi della capitale, da noi già

mentovati, tutti composti di soli prelati, i tribunali dei vescovi,

il tribunale del vicariato di Roma, e parecchie altre ecclesiastiche

giurisdizioni, le quali hanno, fra gli altri privilegi, quello di

giudicare i laici, anche negli affari civili.

Degli ultimi casi di Romagna · 第 9 / 17 段