trattati ed obblighi: e lo scontento dei Siciliani si è anche
maggiormente accresciuto per questo, perchè l’Isola loro fu sempre,
ed è tuttavia, bistrattata come una provincia di conquista. Il
siciliano parlamento ascende ad un’epoca molto più remota, che non
la signoria dei Borboni in Sicilia, e questa non sarà mai tranquilla
sinchè non venga redintegrata nelle sue franchigie, o non usufrutti in
compagnia delle altre provincie d’Italia le benedizioni della libertà e
dell’indipendenza.
Ma non potrà negarsi che quasi tutti gli stati della penisola non
abbiano a vicenda tentato di spezzare il giogo del dispotismo, e
vinto i loro propri governi: l’intervento austriaco soltanto valse a
ripor loro addosso le catene, e ribadirvele. E ciò perchè, fidando
nella giustizia della loro causa, i governi surti dalla rivoluzione
sconobbero la necessità d’evocare tutte quante le forze loro in
sua difesa, e perchè, invece di opporre al comune nemico le forze
stesse strettamente collegate, elessero piuttosto di soccombere
spicciolatamente.
Noi non farem parola del regno Lombardo-Veneto. Sottoposto a straniera
dominazione, esso è calpestato da un esercito troppo numeroso, perchè
il suo pensiero possa con atti esterni rivelarsi. Ma le torture dello
Spielberg fanno bastevolmente testimonio dell’amore dei Lombardo-Veneti
alla causa nazionale, ed il martirio dei Bandiera e d’altri a Cosenza
prova quanto profondi siano i loro sentimenti politici e la loro
devozione all’Italia. Ci allargheremo però di più in ciò che spetta
agli stati della Chiesa, perchè è quivi che si rinnovano più di
frequente i politici tumulti, ad onta delle instancabili persecuzioni
e dei mali che inevitabilmente ne conseguitano. Una delle cagioni di
questi sconvolgimenti è comune a tutte le varie popolazioni della
penisola. Imperciocchè ognuna di esse è tormentata dal bisogno
d’emanciparsi e di protestare contro il trattato di Vienna, il quale
gli antichi governi ristabilì, governi, le forme ed istituzioni dei
quali troppo dall’opinione pubblica e dalle condizioni sociali del
paese discordano. Ma le provincie sottoposte a Roma hanno ragioni
affatto loro proprie per essere dell’amministrazione pontificia
discontente. Stando alle più fresche notizie d’Italia, gli umori
delle popolazioni dello stato papale fermenterebbero gravemente, ed
il governo di esso non si reggerebbe in piè che pel terrore. Si può
quindi affermare che la questione, rimasta per l’evacuazione d’Ancona
indecisa, è più vivace che mai, e merita perciò d’essere esaminata
posatamente.
Eravamo al principio di febbraio quando le popolazioni dell’Italia
centrale, cioè dei ducati di Parma e Modena, e dello stato della Chiesa
tentavano d’emanciparsi. E questo movimento, il quale rispondeva a
quello che avea operata la rivoluzione di luglio, avveniva senza
violenza e spargimento di sangue. Non appena però erano scorsi due
mesi, che un esercito austriaco, il quale avea già occupato Parma e
Modena, invadea Bologna e la Romagna. I patriotti, benchè inferiori
in numero, sostennero valorosamente uno scontro cogli Austriaci a
Rimini; ma, abbandonate dalla Francia, lasciate a sè sole, difettando
di validi mezzi di resistenza, quelle provincie ricaddero sotto la
dominazione pontificia. Così la rivoluzione degli stati della Chiesa
fu dall’intervento straniero compressa senza che alle doglianze delle
popolazioni venisse data retta. E queste doglianze erano poi tanto
ovvie e fondate in ragione, che gli stessi rappresentanti dello
cinque maggiori potenze, Francia, Inghilterra, Austria, Russia e
Prussia, ebbero nel 31 maggio 1835 a presentare al cardinal Bernetti,
pro-segretario di stato, una nota, o _memorandum_, il quale conteneva
le riforme politiche ed amministrative ch’esse raccomandavano al
novello papa Gregorio XVI di concedere a’ suoi sudditi.
Il _memorandum_ è del tenor seguente:
«Il governo pontificio deve esser posto su di una base solida, per
via dei miglioramenti stati già indicati ed annunciati dalla stessa
santa sede. Questi miglioramenti poi, che, a tenore dell’editto
dell’eminentissimo cardinal Bernetti, fonderanno un’êra affatto nuova
per i sudditi di sua Santità, si collegano con una interna garanzia,
sicura da pericoli e conforme all’indole di ogni governo elettivo.
»Per raggiungere codesto scopo salutare, il quale, a ragione della
situazione geografica e sociale dello stato della Chiesa, interessa
tutta Europa, fa duopo che l’ordinamento sistematico dello stato
medesimo si appoggi a due principii vitali: 1º all’introduzione dei
miglioramenti di che si tratta, non solo nelle provincie insorte, ma in
quelle ancora che se ne stettero tranquille, e nella capitale medesima;
2º _all’ammissione generale dei laici agli uffici amministrativi e
giudiziari_. E queste miglioranze dovrebbero comprendere il sistema
giudiziario, e quello delle amministrazioni municipali e provinciali.
In quanto all’ordine giudiziario l’esecuzione interna e lo sviluppo
delle promesse e dei principii del _motuproprio_ dell’anno 1816 offrono
mezzi più certi ed efficaci per riparare alle universali doglianze in
proposito di questa parte importantissima dell’organizzazione sociale.
»L’amministrazione generale delle municipalità _elette dalle
popolazioni_, e lo stabilimento di municipali franchigie che ne
determinino l’azione entro la sfera degl’interessi locali dei
Comuni, devono costituire necessariamente le basi di ogni miglioria.
L’organizzazione poi dei Consigli provinciali, come Consigli
permanenti, destinati a prender parte al governo di ciascuna
provincia nell’adempimento del loro ufficio, e con attribuzioni
convenevoli ad una più numerosa adunanza, specialmente riguardo ai
maggiori interessi della provincia, sembra attissima ad introdurre
nell’amministrazione miglioramenti e semplicità, sicchè valga a
sorvegliare l’amministrazione comunale, ripartire le imposte e fare al
governo conoscere i veri bisogni delle provincie.
»La gravissima importanza, in ogni stato bene ordinato, delle
finanze, e di una amministrazione del debito pubblico atta ad
aggiungere al credito finanziario del governo le più desiderate
garanzie, ad accrescerne i mezzi e ad assicurarne l’indipendenza,
pare che renda necessaria la creazione di uno _stabilimento centrale
a Roma_, a cui, come a corte suprema, vengano commessi tutti i
rami dell’amministrazione civile e militare, e lo sovrintendenza
del debito pubblico, con attributi adequati allo scopo salutare ed
importantissimo a cui si mira. Quanto più cotale istituzione farà prova
della propria indipendenza e dell’unione del governo collo stato,
tanto più corrisponderà alle benefiche intenzioni del sovrano ed alle
aspettazioni del pubblico.
»Ma per giungere a questo punto, bisogna eleggere d’infra i consiglieri
provinciali uomini atti a costituire una _Giunta dei consiglieri
di governo_, un Consiglio amministrativo generale. Tale giunta
sarebbe parte d’un Consiglio di stato, i membri del quale verrebbero
scelti dal sovrano d’infra gli uomini più ragguardevoli per natali,
ricchezze e talenti. Senza uno o più stabilimenti centrali di questa
sorta, intimamente collegati colle persone più notabili di uno
stato doviziosissimo, come questo è, di elementi aristocratici e
conservatori, è manifesto che la natura di un governo elettivo priverà
inevitabilmente le miglioranze che faranno la gloria immortale del
regnante pontefice, di quella stabilità che è tanto instantemente
domandata dal popolo; stabilità la quale sarebbe tanto più ferma,
quanto più i benefizii largiti dal sovrano pontefice fossero pregevoli
e grandi».
La corte papale non accettò questo _memorandum_. Nulladimeno il
cardinal Bernetti, il quale per un suo editto d’aprile 1831 avea
accertato il pubblico «delle benevole intenzioni del santo padre, per
le quali un’êra novella sarebbe tosto cominciata,» s’impegnò, per
così dire, verso la Francia in parecchie note, ma specialmente in
quella indirizzata il 3 giugno al conte di Saint-Aulaire, di concedere
miglioramenti poco dissimili da quelli indicati dal _memorandum_. La
nota era concepita nei termini seguenti:
«.... Il sottoscritto cardinale ha l’onore di far noto a V. S. che
niente che vaglia far felici e contenti i suoi dilettissimi sudditi
nel riordinamento della cosa pubblica, sfugge all’acuto sguardo
del santo padre. Ognuna di queste provvisioni verrà, in quanto le
risguardi, acconciamente applicata alle provincie ed alla capitale.
Gli offici amministrativi e giudiziari non saranno esclusivamente
conferiti ad una classe privilegiata, ed il _motuproprio_ di sua
santità Pio VII riceverà un conveniente sviluppo. Nei comuni verrà
introdotto un sistema che li abiliti a provvedere da sè a’ loro propri
bisogni. L’amministrazione, per una legge saviamente concepita, sarà
affidata all’ordine dei proprietari, senza però escluderne l’influsso
convenevole delle persone più istrutte o dedite alle industrie, ma in
modo che l’interesse dell’ordine più numeroso, quello dei proprietari,
non rimanga vittima dell’interesse degli altri. Le provincie pure
avranno Consigli e commissioni amministrative, delle quali i Consigli
comunali forniranno gli elementi ed il modello. La revisione dei
conti della pubblica amministrazione, l’ammortizzazione del debito
pubblico, il governo delle finanze verranno organizzati in guisa, che
nessun sospetto insorga contro la probità degli amministratori, il
buon uso delle pubbliche entrate, e la saviezza che presederà alla
determinazione delle imposte ed al metodo di riscuoterle. L’osservanza
fedele e durevole delle leggi verrà garantita da convenevoli
istituzioni...»
Il cardinal Bernetti ebbe forse intenzione di adempiere queste
promesse; ma lo spirito retrogrado della romana corte, e la sua
ripugnanza ad innovazioni, non lasciarono che le riforme venissero
introdotte. La corte di Vienna pure, la quale era intervenuta nel
_memorandum_, s’oppose a quei miglioramenti. Ognuno sa che l’Austria da
lungo tempo agogna le legazioni; e per questo le importa assaissimo di
accenderle d’odio contro il governo pontificio.
In questo mezzo il conte di Saint-Aulaire presentò alla corte di
Roma una nota in data 1.º luglio 1831, con cui richiedeva, fra le
altre cose, l’immediata evacuazione degli Austriaci, la pubblicazione
di un’amnistia, e la concessione delle riforme amministrative e
giudiziarie. A questa il cardinal Bernetti due dì appresso rispondeva
che il santo padre non opponeasi alla partenza delle truppe imperiali;
che accorderebbe una amnistia; ma che, in quanto alle riforme, egli
non voleva gli venissero imposte, «perchè,» diceva egli, «il cuore
del santo padre non ha duopo di stimoli, nè la volontà di lui di
guarentigia». Perciò la conferenza diplomatica rimase a Roma costituita
in permanenza.
Noi ora vedremo in qual guisa siano state le promesse sovrane eseguite.
Gli Austriaci sgombrarono bensì le legazioni verso la metà di luglio
1831, ed allo stesso tempo un’amnistia politica fu pubblicata:
ma da essa vennero esclusi quaranta dei _rei principali_ e tutti
gl’_indiziati_ della capitale. Gli uni languono tuttavia nell’esilio;
gli altri gemettero nelle prigioni per essere di poi condannati dal
tribunale politico.
Le legazioni erano allora governate da pro-legati laici. La guardia
civica, o nazionale, di nuovo posta in attività, vi manteneva la
pubblica pace, in mancanza delle truppe papali, che s’eran sostate alle
porte di Romagna.
Le popolazioni aspettavano impazienti il compimento delle più
sacre promesse. Quale non fu pertanto l’indignazione loro quando
apparve il primo _motuproprio_, o editto del 5 luglio 1831, intorno
all’ìnstituzione dei Consigli comunali e provinciali, senza alcuna
delle garanzie indicate dal _memorandum_?
In fatti il principio dell’elezione popolare, che è un diritto antico
degl’Italiani, consacrato dai loro statuti, e riconosciuto pure dalla
nota delle cinque grandi potenze, era rigettato da questo editto, pel
quale la nomina dei Consigli spettava esclusivamente e direttamente
al capo d’ogni provincia. In quanto all’indipendenza e libertà di
discussione e voto, basterà citare gli articoli 10 e 12 del titolo I.
In essi è detto: «Nessuna proposta potrà offrirsi alle deliberazioni
del Consiglio, se l’atto di convocazione non fa cenno dell’oggetto da
discutersi, e se la proposta medesima non fu preventivamente sottoposta
all’autorità superiore. I processi verbali delle sedute saranno
trasmessi al capo della provincia, dal quale dipenderà in ogni caso
l’approvazione, o viceversa, degli atti del Consiglio.»
In quanto alla formazione di una giunta o d’un Consiglio di
stato sedente a Roma, ed alla nomina dei laici alle magistrature
amministrative e giudiziarie, non se ne fece neppur parola.
Da ogni canto petizioni e deputazioni furono inviate a Roma per
protestare contro l’editto 5 luglio, e domandare l’esecuzione delle
promesse miglioranze. Roma rispinse quelle e queste.
Altri editti pubblicati in ottobre e novembre 1831 colmarono la misura
del generale scontento. Questi editti contenevano regolamenti di
procedura civile e criminale, i quali confermavano tutti quasi gli
antichi abusi, come l’amovibilità dei giudici, l’enormità delle tasse
giudiziarie, l’appellazione dalla cosa giudicata al supremo potere
dello stato, la conservazione del _foro misto_, pel quale i laici
vengono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, anche in affari
civili; il segreto dei dibattimenti davanti ai tribunali criminali, la
procedura sommaria nei delitti politici, la moltiplicità dei tribunali
privilegiati, le commissioni speciali o politiche, il _santo ufficio!_
Le provincie non poteano aderire a siffatte disposizioni; contro ad
esse il corpo degli avvocati, la guardia nazionale e tutti gli ordini
del popolo protestarono altamente. Per superare questa opposizione, la
corte di Roma mandò il cardinale Albani, come commissario straordinario
delle quattro legazioni, con illimitata facoltà: le forze papaline
verso la fine di gennaio 1832 si inoltrarono nella Romagna: a Cesena
vennero esse alle mani con una porzione delle guardie nazionali. E
questo diede occasione alle truppe austriache d’intervenire nuovamente,
e di aiutare il cardinale Albani a stabilire un potere i primi atti
del quale furono i massacri di Cesena e Forlì, lo scioglimento della
guardia nazionale, la creazione di un tribunal speciale, e la condanna
arbitraria di un grosso numero di cittadini.
Il gabinetto francese, preseduto allora da Casimiro Perrier, giudicò
doversi spedire un’armatetta ad Ancona, tanto per contrabilanciare
l’autorità dell’Austria in Italia, ed assicurare l’indipendenza
degli stati della Chiesa, quanto per costringere il papa, come ebbe
a dire Perrier stesso nella seduta della camera del 7 marzo 1832, ad
introdurre nell’amministrazione del regno miglioramenti reali, e certi,
e tali «che stabilissero la sicurezza della santa sede sopra basi
più salde, che quella d’una repressione periodica, ed assicurassero
permanentemente la tranquillità delle popolazioni, soddisfacendo a
legittimi bisogni e ragionevoli desiderii.»
La popolazione d’Ancona, interpretando seriamente quest’occupazione
della città loro per le truppe francesi, non potea immaginarsi che il
governo papale verrebbe ristabilito prima di subire alcune riforme. E
perciò fece essa, per atto solenne, presentare al delegato apostolico
una rimostranza, e chiedere buone leggi, inviolabili guarentigie ed una
savia distribuzione di poteri. Questa domanda era basata sulle parole
proprie del re de’ Francesi, pronunciate all’aprimento delle camere,
e sul _memorandum_ 21 maggio 1831. Una simile supplica venne pure
dirizzata al generale Cubières perchè la raccomandasse al suo governo.
In risposta a questa domanda però il santo padre fulminò una bolla di
scomunica contro gli Anconitani; ed il governo papale d’allora in poi
è andato sempre più a ritroso. Così tutte le nomine dei consiglieri
comunali delle legazioni di Ravenna e Forlì vennero cassate, quantunque
fatte secondo i principii dell’editto papale e coll’approvazione del
cardinale segretario di stato; e furono ai consiglieri destituiti
surrogate persone elette a dispetto delle regole dalla legge stabilite.
Questi atti illegali provocaron talmente le Romagne, che, ad onta
della presenza degli Austriaci, il popolo assalì la forza pubblica, i
consiglieri dismessi protestarono, ed i nuovi rifiutarono l’ufficio.
Il governo fece sostenere gli uni e gli altri, e per soprassello,
parecchi altri cittadini, fra cui alcuni ecclesiastici, per aver eglino
disapprovati siffatti arbitrii.
La nomina dei consiglieri comunali e provinciali di Bologna non fu
manco arbitraria: ma le rinuncie furono tanto numerose e tanto spesso
ripetute, che la corte di Roma si trovò costretta di promulgare una
enciclica sotto il giorno 10 aprile 1832, per la quale le attribuzioni
dei consiglieri venivano ancor più limitate. Disponeva essa: 1.º che
non sarebbe accettata alcuna rinuncia di consiglieri; 2.º che le
adunanze dei Consigli sarebber valide e legali, qualunque fosse il
numero dei consiglieri presenti; 3.º che qualora i Consigli ricusassero
di votar le spese e le imposte comunali e provinciali, ciò sarebbe
fatto dalla congregazione governativa.
Fu pubblicato inoltre un regolamento sull’istruzione pubblica,
specialmente nocivo all’università di Bologna, da secoli
celebratissima: il debito pubblico fu aumentato: _prestiti forzati_
vennero imposti: fu organizzata una specie di pubblico assassinio
mediante la creazione dei _centurioni_, o _volontari pontificii_, i
quali perpetrarono atrocissime cose sulle persone dei liberali: fu
assoldata una legione straniera, composta di cinquemila Svizzeri,
gravosissima allo stato.
I consigli provinciali di Bologna, di Perugia, della Romagna, benchè
nominati dal governo, non indugiarono a mandare a Roma istanze di
riforma, umilissime, moderatissime: ma Roma fece ad esse pure la sorda.
L’andamento del governo pontificio era tanto opposto ai veri interessi
delle provincie ed alle promesse fatte nel 1831, che il ministro
inglese, lord Seymour, il quale era intervenuto alla conferenza di
Roma, se ne partì per ordine del gabinetto britannico, indirizzando ai
rappresentanti delle altre potenze la famosa nota del 7 settembre 1832,
nella quale, fra le altre, occorrono le seguenti parole:
«..... I rappresentanti delle cinque potenze non durarono molta pena
a discoprire i vizi principali del sistema amministrativo di Roma, e
ad additarne gli opportuni rimedi. In maggio 1831 presentarono essi
al governo pontificio un memoriale contenente le miglioranze le quali
eglino unanimemente riconobbero, e dichiararono essere _indispensabili
alla tranquillità dello stato della Chiesa_. Meglio di quattordici mesi
sono trascorsi dalla presentazione di questo memoriale (_memorandum_)
e _nessuna delle raccomandazioni_ nel medesimo contenute è stata
ancora eseguita ed accettata dal governo papale; anzi gli editti
preparati, o pubblicati, nel mentre dichiarano che qualcuna di queste
raccomandazioni sta per essere attuata, _differiscono essenzialmente_
dalle provvisioni nel memoriale registrate».
Lord Seymour avea piucchè ragione: le riforme suggerite nel
_memorandum_ 21 maggio non furono mai concesse; e noi abbiamo già
avvertito che l’editto di luglio soppresse nell’istituzione dei
Consigli municipali il più importante principio, quello, cioè,
dell’elezione popolare.
In quanto alla secolarizzazione delle magistrature, la santa sede
non volle mai udir ragione. Anzi il cardinal Lambruschini, attuale
segretario di stato, abolì la sola innovazione operata dal cardinal
Bernetti intorno la nomina dei pro-legati, o governatori laici delle
provincie: dimodochè colla notificazione 30 giugno 1836, la quale
ristabilì i cardinali legati nelle quattro legazioni, fu ripristinato
il governo papale nella precisa condizione in cui la rivoluzione del
1831 ebbe a trovarlo.
L’esclusione dei laici non si restringe agli uffici del governo.
I tribunali supremi di Roma, l’A. C., la Rota, la Segnatura, la
sagra Consulta, ecc., sono composti di soli prelati. I laici sono
pure esclusi dalla segretaria di stato, dalla tesoreria, dal _buon
governo_, ed anche dalla direzione superiore del ministero della
guerra. E finalmente gli ecclesiastici preponderano sui laici anche
nella corte di revisione dei conti, istituita dall’editto 31 novembre
1831, la quale è composta di quattro prelati e quattro laici, sotto
la presidenza di un cardinale, che, nel caso di un’uguale divisione
di voti, determina la maggioranza col voto proprio. Ma d’altra parte,
qual pro’ fa mai questa istituzione (la quale è nulladimeno una fra
le meglio ordinate), standosene tutta da sè, in un paese in cui le
leggi relative alla determinazione e ripartizione delle imposte sono
arbitrarie ed improvide, il tesoriere o ministro di finanza senza
risponsabilità, il dilapidamento dei denari pubblici inevitabile,
perchè cominciando esso da chi non può essere giudicato nè punito,
finisce negli ufficiali subalterni, dei quali il maggior numero è in
odore di venalità e d’incapacità?
La sola legislazione criminale è stata modificata in questo, ch’ora
vi sono un codice penale ed un codice di procedura criminale, laddove
prima della rivoluzione del 1831 non vi aveva che i diversi _bandi_ dei
legati, ed una specie di procedura tradizionale. Ma quanti abusi e vizi
intollerabili non racchiudonsi in questi nuovi codici!
Noi ci contentiamo di notare che il codice penale ristabilisce la
confisca per delitti politici, prodiga la pena di morte e quella
dei lavori forzati a perpetuità, e commina la pena delle galere
fino alla semplice corrispondenza politica di un individuo con un
membro qualunque di una società segreta. Il codice di procedura non
offre alcuna garanzia agli accusati, specialmente agli accusati di
crimenlese. Gl’imputati politici non hanno nemmeno il diritto di
scegliersi un difensore, e non vengono confrontati coi testimoni;
la sentenza è inappellabile; il processo segreto è sommario; i
dibattimenti a porte chiuse. Il codice civile, cotanto importante, non
è ancora promulgato. Onde che la legislazione degli stati pontificii
consiste delle antiche leggi romane, del diritto canonico, delle
costituzioni apostoliche e di alcune disposizioni del _motuproprio_ di
Gregorio XVI pubblicato nel 1834; disposizioni le quali modificano il
diritto romano, specialmente in ciò che riguarda le successioni, dove i
maschi sono smisuratamente favoreggiati a pregiudizio delle femmine.
Quel _motuproprio_ contiene pure l’organizzazione giudiziaria, la quale
lascia sussistere i tribunali civili supremi della capitale, da noi già
mentovati, tutti composti di soli prelati, i tribunali dei vescovi,
il tribunale del vicariato di Roma, e parecchie altre ecclesiastiche
giurisdizioni, le quali hanno, fra gli altri privilegi, quello di
giudicare i laici, anche negli affari civili.