di scienza, cioè la reciprocanza di aiuti fra l’uno e l’altro dei
compagnoni, la esclusione di risse fra i medesimi, le frequenti
gozzoviglie comuni, lo scambio reciproco delle vesti, onde non esser
conosciuti nelle loro notturne sortite, i discorsi talvolta intesi
origliando notte tempo, fatti da persone incognite riunite, che
bisognava disfarsi, ovvero uccidere il tale ispettore di finanza,
o il tal brigadiere de’ carabinieri, energico nella repressione
del contrabbando, come avvenne prima dell’omicidio Sparapani;
il provvedimento di danaro negl’indigenti, che parea derivato
dai partigiani più facoltosi Al che deve aggiungersi l’argomento
validissimo tratto dal bisogno che un contrabbandiere aveva di unirsi
all’altro, onde ottenere una scambievolezza di sostegno per superare la
forza di finanza.
Per li quali motivi di scienza esposti dai deponenti, si deduce
non essere erronea la notorietà riferita dai testimoni, nè viziata
quell’idea di società che si erano essi formata, essendosi tale
immagine impressa nella loro mente come un fedele ritratto delle
circostanze, e alla giusta impressione dei testimoni corrispondea
l’espressione da essi usata in processo.
Ma qui si opponeva non essere stabilito il contratto di società fra
costoro, nè per convenzione simultanea scritta, nè per annotamento nei
ruoli, nè per altro segno espresso di alleanza. Per altro era facile
il rispondere non essere necessario alla società un patto espresso
ed esplicito, bastando eziandio l’implicito ed induttivo, ossia il
consenso comune, esternato coi fatti. Tale appuntamento di consenso a
mal fine espresso coi fatti, si verifica appunto nel caso concreto.
Se non che presentavasi il dubbio, se nella insubordinazione, nel
comune disprezzo delle truppe pontificie si verificasse veramente tra
correi o complici, l’idea del vincolo e dell’impegno reciproco, senza
cui non può darsi vera idea d’alleanza. Ma trattandosi di fazione
popolare a mal fine, non sembrò necessaria la mutua obbligazione, ossia
l’idea del vincolo e dell’impegno, bastando a ciò l’abituale unione de’
consensi a mal fine, reciprocamente riconosciuta ed approvata, come
si definisce appunto la fazione: _Malorum in eamdem rem consensus,
Cremani, de jur. crim., lib. 2, cap. 3, art. 1, par. 6_. Difatti il
carattere dell’impegno o vincolo non può mai legalmente verificarsi in
una società illecita, in cui la turpe promessa non forma nodo fra i
soci. L’obbligo di permanenza e perseveranza appena si verifica nelle
società lecite, di cui è scritto nella legge _Tamdiu C. pro socio:
Manet autem societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint.
At cum aliqui renunciaverint societati solvitur societas_. Basta dunque
all’idea di fazione il plesso ed intreccio che nasce dalle comuni
perfide intenzioni, insieme manifestate, accettate, abitualmente
ritenute, conformando ad esse l’esteriore condotta; ciocchè avvenendo,
si verifica il comune impegno, non già in faccia ai soci, ma in faccia
alla legge, divenendo ciascuno responsabile, non solamente del fatto
proprio, ma dell’operato eziandio di ciascuno degli altri cui esso
aderì; come nella costituzione _Quo graviora_, contro le società
illecite, rimarcava appunto la santa memoria di Leone XII, ripetendo il
detto di Paolo: _Qui talia agunt digni sunt morte, et non solum qui ea
faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus_.
Ma insorger qui potea la difesa, che, in tal guisa concependo una
lega, si confonderebbe la società con ogni complicità, appellandosi
impropriamente più delinquenti soci nel loro delitto.
Il quale ostacolo si togliea distinguendo in tre stadii il numero
dei più concorrenti a un delitto, secondo gli effetti morali che
ne derivano alla Repubblica. La sola qualità basta onde stabilire
la complicità. Un numero superiore determinato dalle diverse leggi
secondo la ferocia dei popoli e circostanza dei tempi, costituisce
la conventicola, quella cioè che per soli pochi istanti e per un
solo fatto speciale può formare una violenza pubblica capace nel
momento di sovrastare alla legittima forza. Tale numero nelle nostre
leggi è determinato negli art. 105, 106. Ma quando la società a mal
fine si estende ad un numero considerevole e permanente d’individui,
atto a compromettere lungo tempo la pubblica tranquillità, come nel
caso presente, in cui i collegati s’indicano a centinaia, allora non
trattasi di sola complicità, non di sola conventicola o violenza
pubblica, ma di violata pace pubblica. _Carpzovius, part. 1, cap.
35, de crim. fraternae pacis publica n. 13. — Bohemer., ad Carpzov.,
ibi, observat. 3, pag. 262. — Haunoldus, jurisprudentia judiciaria,
tom. 2, tract. 2, cap. 2, n. 482._ Anzi tale delitto di permanente
violenza, costituito da simil collegio illecito, sale al titolo di
lesa maestà, come si deduce dalla _Legge 2 ff. de Collegiis. Quisquis
illicitum collegium usurpaverit ea poena tenetur qua tenentur qui
armatis hominibus loca publica vel templa occupasse judicati sunt_. Che
è appunto quella di lesa maestà come nella _Legge 1, § 1, ff. ad Leg.
Jul. Majestatis_.
Il nostro Regolamento penale colloca esso pure il delitto delle società
illecite fra quelli di lesa maestà, _Lib. 2, tit. 2, art. 96_, e ben
a ragione. In ogni governo è necessario che siavi un potere capace
di superare e trionfare di tutti gli ostacoli. Senza questo potere
non vi è governo. Quando adunque una lega d’uomini violenti forma una
antiperistasi alla forza del principe, talchè i ribaldi non possano più
essere soggiogati dalla voce imperiosa della legge, allora si dichiara
una aperta guerra al principe, la sovranità è lesa, e i refrattari sono
ribelli.
Ma il difensore degl’inquisiti affacciava che lo scopo del contrabbando
non presentava i caratteri di tanta gravezza. A ciò risponderassi
primieramente col moto-proprio di Benedetto XIII, 17 settembre 1728,
richiamato in vigore dalla circolare della Segreteria di Stato per gli
affari interni 23 novembre 1833, N.º 8561, in cui i contrabbandieri
in conventicola armata, costituita anche da tre sole persone, sono
apertamente dichiarati ribelli. Inoltre i testimoni fiscali ci
attestano che gli spalloni sono anche liberali, e uniti coi nemici
del governo, tutti disposti ad insorgere, tutti pronti per resistere
contro la forza. Havvi dunque la prova del fine pessimo, delittuoso.
Ma, dato pure che i soci coinquisiti rimirassero al solo scopo del
contrabbando, chi vorrebbe negare che anche un tale disegno, concepito
da una moltitudine armata, ed abitualmente eseguito con tanta
pubblicità ed audacia, non comprometta lo stato? _Impossibile enim
est ut sacris tributis non illatis alioqui respublica conservetur:
Justinianus, Novella 149._ Perciò i criminalisti anche più liberi
riconoscono il contrabbando siccome un furto pubblico, un peculato
indiretto, il quale dissecca le sorgenti del pubblico erario, induce
la necessità di nuovi tributi, trasporta il carico delle imposte da un
novero di cittadini a un altro, che ne sarebbe stato esente, quando
i proventi della non frodata gabella fossero colati in integro nella
cassa del principe, avvezza lo spirito al sotterfugio, che da un genere
facilmente trapassa all’altro, insinua nei cittadini il disprezzo
della legge, forma una guerra d’interessi tra l’egoismo dei privati
e il paterno amministratore dei beni comuni, rende incerto il prezzo
delle cose mercatabili, vacillando ognora tra quello netto da gabella,
che offre di celato il contrabbandiere, e quello sopraccaricato
della imposta, che richiedesi in fôro; spinge alla rovina gli onesti
negozianti, fedeli contributori al loro principe, i quali non possono
competere col mercadante frodatore; fomenta l’ozio della plebe, la
quale in poche ore di rischio e di tenebre può lucrare quanto avrebbe
dovuto acquistarsi colla paziente, ma tranquilla fatica di tutto il
giorno, il quale trapassa in giuochi, gozzoviglie, ebrietà e mollezze,
che spesso vanno a scolare nella sentina dei lupercali; toglie alle
arti utili tante braccia di lavoratori, aumenta il costo delle mercedi
di opere a pregiudizio dei committenti per lo scemato numero degli
operieri, colloca il frodatore in una continua indisposizione di animo
contro la forza del principe, con grave probabilità ad ogni scontro
di resistenza, ferite, omicidii; espone, finalmente, la società a
un sommo rischio della propria dissoluzione sopra tutti i rapporti,
poichè, sottraendo le merci alla vista degli ufficiali finanzieri,
vengono sottratte egualmente alla ispezione dei magistrati sanitarii,
politici, religiosi: e quindi si possono introdurre vettovaglie
malsane, carni insalubri, provenienze talvolta sospette di contagio
epidemico, con pericolo della salute comune, del che non mancano anche
nei moderni tempi recentissimi esempi. Penetrano nella città con tali
clandestine introduzioni le corrispondenze, armi e gli emblemi che
fomentano ognora il frenetico spirito della rivolta, e spargonsi libri
ed immagini le più velenose per la morale, contrarie alle massime
sacrosante della religione cattolica; disordini tutti i quali nascono
ad un parto con quello del contrabbando, e che si eviterebbero in gran
parte quando la violazione dei sacri termini tra stato e stato, dei
confini continentali, delle mura cittadinesche, sanzionato dal comune
diritto con severissime pene, cessasse una volta di sconvolgere fra noi
l’ordine sociale.
Per questi motivi la Commissione si è convinta intorno alla esistenza
del delitto in genere.
Passando ad esporre i motivi della prova specifica nel sistema
dell’intima convinzione, sarà lecito di usare brevità.
Basti solo accennare che i massimi aggravati apparivano quasi tutti
colpiti da due o tre testimoni di confessione stragiudiziale,
amminicolata da gravi indizi, come Versari, Paccapeli, detto Galani,
Gambi Eugenio, Barasa, Baroncelli, Pambianchi, De Stefani, De Marchi,
altri dal possesso incolpante di prova congetturale scritta, come
Felice Miserocchi, altri dal possesso di prova reale, siccome Orioli
Achille, altri alfine da bastevoli, svariati argomenti, congetture
ed indizi, i quali, posti nella bilancia giuridica e prudenziale,
persuasero i giudicanti di ritenere la loro reità o complicità, se
non positiva, almeno negativa per connivenza o adesione indiretta,
graduando sul maggiore o minore concorso del dolo o colpa la pena
applicabile. Nè parve rigore soverchio di valutare in un delitto
di stato comunque vogliasi definire obliquo, la stessa complicità
negativa, come è disposto dal comune diritto: _Legge 5, Cod. ad Leg.
Jul. Maj., § 6_, perchè nei grandi delitti interessanti la comune
sicurezza la stessa omissione di non impedire le conosciute trame,
le intelligenze e i maneggi dei riottosi, forma una colpa punibile,
sebbene con mite castigo.
Per gli altri inquisiti poi non colpiti da bastevoli indizi per
ritenerli rei o complici, la giustizia del tribunale adottò le clausole
degli art. 446, 447 del vigente regolamento di processura.
Scendendo, infine, a ragionare sulla pena, ritennero i giudicanti
che la coalizzazione degl’inquisiti indettati per eguale illecito
proponimento, costituisse una permanente violenza, collimando il
concorso dell’uno ad accrescer l’audacia dell’altro, come in materia di
società illecite condolevasi l’accennato immortale pontefice Leone XII.
«_Perspicue patet perniciosissimarum harum societatum vim et audaciam
ex omnium qui iis nomen dedere consensione ac multitudine coalescere_».
Ma questo carattere di permanente violenza potrebbe comprendere diversi
titoli criminosi. «_Quoniam multa facinora sub uno violentiae nomine
comprehenduntur_» _Leg. quoniam multa C. ad Leg. Jul. de vi pub._
Poichè dunque niuna prova esiste in processo che alcuno dei giudicabili
siano correi o complici negli omicidii Sparapani e Adolf, ovvero negli
altri ferimenti ed uccisioni di militari o funzionarii rimasti tuttora
impuniti; poichè la unanime loro collegazione di fatto non presentava
i caratteri della società espressa e secreta di cui nell’art. 96;
poichè, infine, trattavasi di abito piuttosto che di specifici atti
contestati di resistenza per applicare l’art. 143; il tribunale si
limitò a contemplare il delitto come una permanente ingiuria atroce
alla legittima podestà e forza del principe, commessa o assentita
direttamente o indirettamente dagl’inquisiti in comune. E quindi fu
misurata la pena sulla base degli art. 328, 329, 331, cogli aumenti
circostanziali degli art. 107, 108 specialmente pei capi, e colla
aggiunta edittale dei gradi preveduti dalla notificazione 27 maggio
1843.
PER TALI MOTIVI
INVOCATO IL SS. NOME DI DIO
LA COMMISSIONE SUDDETTA
_definitivamente sentenziando ad unanimità
di voti_.
Ritenuta la competenza, ha dichiarato e dichiara essere provata
in genere la esistenza in Ravenna d’una collegazione faziosa di
molti individui anche armati, tendente alla infrazione delle leggi,
specialmente erariali, con vilipendere in odio di uffizio, e incuter
timore alla forza pubblica, la quale milita per la conservazione dello
stato e per l’esatta osservanza delle sue leggi.
Parimente alla stessa unanimità ha dichiarato e dichiara constare
in ispecie colpevoli di appartenere alla detta collegazione Versari
Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice, Gambi Eugenio, Barasa
Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio,
Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, De Stefani Leonardo, Dellavalle
Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico, Orioli Achille, Montanari
Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio,
Vaccolini Giovanni, Vicari Augusto, Cappi Carlo, Camerani Paolo,
Rava Gaetano, Giansanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico,
Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro,
Savini Giovanni, Gabici Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni,
Della Torre Magni Marco.
E perciò, visti gli art. 328, 329, 331, combinati cogli art. 107, 108 e
13 del vigente regolamento penale, e coll’art. 1. della Notificazione
della Segreteria di stato 17 maggio 1843, alla stessa unanimità ha
condannato e condanna Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi
Felice e Gambi Eugenio alla galera per anni quindici; Barasa Andrea,
Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Paterlini
Lodovico e Randi Giuseppe alla galera per anni dieci; De Stefani
Leonardo, Della Valle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico alla
galera per anni sette; Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari
Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni alla
galera per anni cinque; Camerani Paolo, Cappi Carlo, Vicari Augusto,
Rava Gaetano all’opera pubblica per anni cinque; Gianfanti Ciriaco,
Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo all’opera
pubblica per anni tre; Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni
Pietro, Savini Giovanni, Gabini Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi
Giovanni, Della Torre Magni Marco all’opera pubblica per anni due.
Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare fino
ad ora abbastanza provata la colpabilità dei Gambi Antonio, Fabbri
Annibale, Bertacchi Ermenegildo, Gianfanti Andrea, Landoni Teodorico,
Fiorentini Onofrio, Montignani Pietro, Pasini Mariano, Conti Antonio,
Boschi Domenico, Mazzetti Luigi, Maraffi Domenico, Baldini Gaspare,
Barbieri Giovanni, Pascoli Lucio, Golfarelli Emidio, Gubici Achille,
Rivolta Domenico, Ortolani Giovanni, Rambaldi Gaspare, Giansanti
Giovanni, Landi Vincenzo; doversi però tutti i suddetti, a termini
dell’art. 447 del vigente regolamento, di processura trattenere in
carcere altri sei mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente
sentenza, onde assumere in tale spazio di tempo ulteriori indagini.
Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare
abbastanza la colpabilità degli altri detenuti Poletti Luigi, Carlini
Giovanni Antonio, Orioli Febo, Bergozzi Giuliano, Pugiotti Francesco,
Gambi Domenico, Pinza Francesco, Fava Felice e Morigi Domenico; perciò,
a’ termini degli articoli 446, 675, 676 del vigente regolamento di
processura suddetto ha ordinato ed ordina che vengano dimessi dal
carcere provvisoriamente.
Infine, sempre ad unanimità, ha dichiarato e dichiara esser tenuti in
solido tutti i suddetti condannati al pagamento delle spese di processo
e vitto, non che alla rifusione dei danni verso l’erario pubblico.
Tutte le suddette pene temporanee dovranno cominciare a decorrere tre
mesi dopo la rispettiva carcerazione dei condannati.
Il signor ff. di presidente s’incarica della redazione motivata della
presente sentenza.
_Antonio Colognesi_
_Attilio Fontana_
_Stanislao tenente colonnello Freddi_
_Luigi Magnani, tenente colonnello_
_Camillo tenente colonnello Viviani_
_Luigi Trogli, cancelliere_
_Raffaele Magnani ff._
GOVERNO PONTIFICIO
_Commissione speciale straordinaria mista
sedente a Ravenna._
Vista la presente sentenza,
Visto il dispaccio della Segreteria di Stato in cui si dichiara
che, essendo piaciuto all’eminentissimo e reverendissimo signor
cardinal Massimo, legato di questa provincia, chiamare lo sguardo
clementissimo di sua Santità sulla pronunciata sentenza, la Santità
sua, in contemplazione dell’officio usato da sua Eminenza, si è degnata
diminuire di due terzi la pena inflitta a ciascun condannato, e di
ordinare che siano dimessi fin d’ora in libertà provvisoria i ventidue
inquisiti che dovevano trattenersi in carcere per altri sei mesi,
SI ORDINA
Che, previa la intimazione della sentenza ad ognuno dei giudicati,
vengano dimessi immediatamente dal carcere tutti coloro che sono stati
dichiarati non bastantemente colpevoli, e vengano i condannati tradotti
ad espiare le rispettive loro pene nel senso della sovraindicata
minorazione.
Dalla Residenza della Commissione speciale straordinaria mista.
_Gio. Pietro Gozzi Proc. Fiscale._
. . . . . . .
Ogni uomo di cuor retto, ancorchè inesperto della scienza legale, può
dar giudizio di questa sentenza, del modo con che cerca giustificarsi,
e dei principii al quali si appoggia.
M’è sembrato tuttavia opportuno mostrare quali diversi principii
stimasse doversi seguire nel giudicar cause di lesa maestà, Giovanni
Battista de Luca, cardinale di santa chiesa, nato a Venozza nella
Basilicata, referendario delle due segnature ed auditore d’Innocenzo
XI, che gli diede il cappello il 1 settembre del 1681.
Autore di molte opere legali tenute in gran conto (_Teatro della
giustizia e della verità. — Dottor Volgare_), ebbe il merito
d’avere assunta la storia del diritto come elemento sostanziale
d’interpretazione: d’aver ridotte sotto il dominio della ragione
e del buon senso molte questioni che la sofisticheria legale ed
il probabilismo aveano stravolte sotto vane formole e distinzioni
scolastiche: d’avere scritta l’opera del _Dottor Volgare_ in italiano
affinchè la giurisprudenza non fosse esclusivo monopolio de’ giuristi,
ma nota al tempo stesso a’ padri di famiglia, a’ cittadini ed ai non
professori.
Quest’uom dabbene, che doveva certamente aver in cuore un gran senso di
giustizia, così s’esprime appunto nel _Dottor Volgare_, lib. XV, cap.
5, _Dei delitti_, § 100 _Lesa maestà umana_.
«Per quel che dunque appartiene all’altra specie di lesa maestà umana,
questa contiene sotto di sè diverse specie, più o meno gravi; che
però non è materia che in tutto riceva una stessa regola generale
ed uniforme: mentre i criminalisti ne costituiscono diversi gradi o
specie, delle quali si tratta ancora dagli scrittori ecclesiastici
per il punto dell’immunità locale delle chiese, in occasione della
eccettuazione di questo delitto che se ne fa per la bolla di Gregorio
XIV, quando sia propria e del primo grado, ma non quando sia impropria
e del grado inferiore.
»Ed inoltre in qualsivoglia specie si può parimente dire che sia una
materia incapace d’una regola certa e generale, per la diversità
non solamente delle leggi, ma ancora degli stili e dei costumi dei
principati e paesi. Attesochè appresso alcune nazioni il ribellarsi al
proprio principe, ed il movergli la guerra, o veramente l’aderire ad
un altro principe suo nemico, o servirlo in guerra, è cosa la quale
frequentemente si usa, col titolo di mal contento; così facilmente si
perdona, ed il delinquente si riceve in grazia, nè ciò cagiona quegli
scandali e quelle infamie o male impressioni che porta in altri paesi
ed appresso altre nazioni, dalle quali ciò non mai si perdona: Che però
(conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi e dallo stile de’
paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, venendo più
frequentemente queste materie regolate in gran parte da quella legge
la quale volgarmente si dice _politica_, o veramente ragione di stato,
onde dalle persone bene intendenti degli affari pubblici, forse con
qualche ragione vengono stimati degni d’irrisione e di disprezzo quei
puri legisti i quali con la solita inezia leguleica vogliono regolare
queste materie con le regole generali della ragione civile comune,
e con le leggi dell’impero romano, fatte quando questo risiedeva
nell’Italia, o pure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità
dei tempi e dei costumi e de’ principati. Ed ancora senza fare la tanto
opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale, tante volle
accennata nel proemio, ed altrove: — Cioè che in queste nostre parti
europee occidentali queste leggi secondo la loro compilazione, la quale
fu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute, o
veramente se furono conosciute, nondimeno andarono in tale disuso ed in
oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti secoli,
nei quali, per le tante guerre e fazioni e per le mutazioni dei dominii
così frequenti, quei delitti di ribellione erano trattati diversamente
secondo la diversità delle nazioni e de’ dominii. Che però quando
cominciò l’uso delle suddette leggi civili erano già invecchiati, non
che introdotti gli stili e gli usi circa il modo di procedere in questi
delitti in ciascun paese.
E per conseguenza troppo chiara resta la semplicità di costoro, e
particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori di un
paese, fondate nelle leggi e negli stili particolari di quello, agli
altri paesi totalmente diversi, e ne’ quali quelle leggi o stili non
vi siano; che però queste autorità servono sempre per inorpellare le
passioni, o veramente l’avarizia e la tirannia, la quale si voglia
esercitare.
Questa specie di delitto contiene sotto di sè diverse specie
subalterne, di maggiori o minori circostanze, o veramente di
diversi gradi. Attesochè, uno è quella lesa maestà la quale si dice
totalmente pubblica, e che riguarda lo stato della mutazione del
principato. E questa si suole spiegare col termine della ribellione
formale, sottraendosi dal dominio e dalla obbedienza di un principe,
e dandosi sotto il dominio o veramente sotto la protezione di un
altro, secondo le altre volte accennato famoso Vespero Siciliano. O
veramente eleggendosi un principe proprio: — oppure mettendosi in
stato di libertà e di repubblica. — E questa è la specie maggiore,
e la primaria, sopra la quale merita dirsi manifesta pazzia quella
de’ giuristi, nel mettervi bocca; e nel volerla regolare con le loro
leguleiche proposizioni, e con le tradizioni dei dottorelli, attesochè
di questi casi è regolatore l’evento della guerra e della maggiore
o minore potenza, per quel che se n’è accennato anco nella materia
giurisdizionale; che però pare avere la maggior parte più il politico
che il legale.