10.º Finalmente, da qualche testimonio adducevansi altre ragioni

di scienza, cioè la reciprocanza di aiuti fra l’uno e l’altro dei

compagnoni, la esclusione di risse fra i medesimi, le frequenti

gozzoviglie comuni, lo scambio reciproco delle vesti, onde non esser

conosciuti nelle loro notturne sortite, i discorsi talvolta intesi

origliando notte tempo, fatti da persone incognite riunite, che

bisognava disfarsi, ovvero uccidere il tale ispettore di finanza,

o il tal brigadiere de’ carabinieri, energico nella repressione

del contrabbando, come avvenne prima dell’omicidio Sparapani;

il provvedimento di danaro negl’indigenti, che parea derivato

dai partigiani più facoltosi Al che deve aggiungersi l’argomento

validissimo tratto dal bisogno che un contrabbandiere aveva di unirsi

all’altro, onde ottenere una scambievolezza di sostegno per superare la

forza di finanza.

Per li quali motivi di scienza esposti dai deponenti, si deduce

non essere erronea la notorietà riferita dai testimoni, nè viziata

quell’idea di società che si erano essi formata, essendosi tale

immagine impressa nella loro mente come un fedele ritratto delle

circostanze, e alla giusta impressione dei testimoni corrispondea

l’espressione da essi usata in processo.

Ma qui si opponeva non essere stabilito il contratto di società fra

costoro, nè per convenzione simultanea scritta, nè per annotamento nei

ruoli, nè per altro segno espresso di alleanza. Per altro era facile

il rispondere non essere necessario alla società un patto espresso

ed esplicito, bastando eziandio l’implicito ed induttivo, ossia il

consenso comune, esternato coi fatti. Tale appuntamento di consenso a

mal fine espresso coi fatti, si verifica appunto nel caso concreto.

Se non che presentavasi il dubbio, se nella insubordinazione, nel

comune disprezzo delle truppe pontificie si verificasse veramente tra

correi o complici, l’idea del vincolo e dell’impegno reciproco, senza

cui non può darsi vera idea d’alleanza. Ma trattandosi di fazione

popolare a mal fine, non sembrò necessaria la mutua obbligazione, ossia

l’idea del vincolo e dell’impegno, bastando a ciò l’abituale unione de’

consensi a mal fine, reciprocamente riconosciuta ed approvata, come

si definisce appunto la fazione: _Malorum in eamdem rem consensus,

Cremani, de jur. crim., lib. 2, cap. 3, art. 1, par. 6_. Difatti il

carattere dell’impegno o vincolo non può mai legalmente verificarsi in

una società illecita, in cui la turpe promessa non forma nodo fra i

soci. L’obbligo di permanenza e perseveranza appena si verifica nelle

società lecite, di cui è scritto nella legge _Tamdiu C. pro socio:

Manet autem societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint.

At cum aliqui renunciaverint societati solvitur societas_. Basta dunque

all’idea di fazione il plesso ed intreccio che nasce dalle comuni

perfide intenzioni, insieme manifestate, accettate, abitualmente

ritenute, conformando ad esse l’esteriore condotta; ciocchè avvenendo,

si verifica il comune impegno, non già in faccia ai soci, ma in faccia

alla legge, divenendo ciascuno responsabile, non solamente del fatto

proprio, ma dell’operato eziandio di ciascuno degli altri cui esso

aderì; come nella costituzione _Quo graviora_, contro le società

illecite, rimarcava appunto la santa memoria di Leone XII, ripetendo il

detto di Paolo: _Qui talia agunt digni sunt morte, et non solum qui ea

faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus_.

Ma insorger qui potea la difesa, che, in tal guisa concependo una

lega, si confonderebbe la società con ogni complicità, appellandosi

impropriamente più delinquenti soci nel loro delitto.

Il quale ostacolo si togliea distinguendo in tre stadii il numero

dei più concorrenti a un delitto, secondo gli effetti morali che

ne derivano alla Repubblica. La sola qualità basta onde stabilire

la complicità. Un numero superiore determinato dalle diverse leggi

secondo la ferocia dei popoli e circostanza dei tempi, costituisce

la conventicola, quella cioè che per soli pochi istanti e per un

solo fatto speciale può formare una violenza pubblica capace nel

momento di sovrastare alla legittima forza. Tale numero nelle nostre

leggi è determinato negli art. 105, 106. Ma quando la società a mal

fine si estende ad un numero considerevole e permanente d’individui,

atto a compromettere lungo tempo la pubblica tranquillità, come nel

caso presente, in cui i collegati s’indicano a centinaia, allora non

trattasi di sola complicità, non di sola conventicola o violenza

pubblica, ma di violata pace pubblica. _Carpzovius, part. 1, cap.

35, de crim. fraternae pacis publica n. 13. — Bohemer., ad Carpzov.,

ibi, observat. 3, pag. 262. — Haunoldus, jurisprudentia judiciaria,

tom. 2, tract. 2, cap. 2, n. 482._ Anzi tale delitto di permanente

violenza, costituito da simil collegio illecito, sale al titolo di

lesa maestà, come si deduce dalla _Legge 2 ff. de Collegiis. Quisquis

illicitum collegium usurpaverit ea poena tenetur qua tenentur qui

armatis hominibus loca publica vel templa occupasse judicati sunt_. Che

è appunto quella di lesa maestà come nella _Legge 1, § 1, ff. ad Leg.

Jul. Majestatis_.

Il nostro Regolamento penale colloca esso pure il delitto delle società

illecite fra quelli di lesa maestà, _Lib. 2, tit. 2, art. 96_, e ben

a ragione. In ogni governo è necessario che siavi un potere capace

di superare e trionfare di tutti gli ostacoli. Senza questo potere

non vi è governo. Quando adunque una lega d’uomini violenti forma una

antiperistasi alla forza del principe, talchè i ribaldi non possano più

essere soggiogati dalla voce imperiosa della legge, allora si dichiara

una aperta guerra al principe, la sovranità è lesa, e i refrattari sono

ribelli.

Ma il difensore degl’inquisiti affacciava che lo scopo del contrabbando

non presentava i caratteri di tanta gravezza. A ciò risponderassi

primieramente col moto-proprio di Benedetto XIII, 17 settembre 1728,

richiamato in vigore dalla circolare della Segreteria di Stato per gli

affari interni 23 novembre 1833, N.º 8561, in cui i contrabbandieri

in conventicola armata, costituita anche da tre sole persone, sono

apertamente dichiarati ribelli. Inoltre i testimoni fiscali ci

attestano che gli spalloni sono anche liberali, e uniti coi nemici

del governo, tutti disposti ad insorgere, tutti pronti per resistere

contro la forza. Havvi dunque la prova del fine pessimo, delittuoso.

Ma, dato pure che i soci coinquisiti rimirassero al solo scopo del

contrabbando, chi vorrebbe negare che anche un tale disegno, concepito

da una moltitudine armata, ed abitualmente eseguito con tanta

pubblicità ed audacia, non comprometta lo stato? _Impossibile enim

est ut sacris tributis non illatis alioqui respublica conservetur:

Justinianus, Novella 149._ Perciò i criminalisti anche più liberi

riconoscono il contrabbando siccome un furto pubblico, un peculato

indiretto, il quale dissecca le sorgenti del pubblico erario, induce

la necessità di nuovi tributi, trasporta il carico delle imposte da un

novero di cittadini a un altro, che ne sarebbe stato esente, quando

i proventi della non frodata gabella fossero colati in integro nella

cassa del principe, avvezza lo spirito al sotterfugio, che da un genere

facilmente trapassa all’altro, insinua nei cittadini il disprezzo

della legge, forma una guerra d’interessi tra l’egoismo dei privati

e il paterno amministratore dei beni comuni, rende incerto il prezzo

delle cose mercatabili, vacillando ognora tra quello netto da gabella,

che offre di celato il contrabbandiere, e quello sopraccaricato

della imposta, che richiedesi in fôro; spinge alla rovina gli onesti

negozianti, fedeli contributori al loro principe, i quali non possono

competere col mercadante frodatore; fomenta l’ozio della plebe, la

quale in poche ore di rischio e di tenebre può lucrare quanto avrebbe

dovuto acquistarsi colla paziente, ma tranquilla fatica di tutto il

giorno, il quale trapassa in giuochi, gozzoviglie, ebrietà e mollezze,

che spesso vanno a scolare nella sentina dei lupercali; toglie alle

arti utili tante braccia di lavoratori, aumenta il costo delle mercedi

di opere a pregiudizio dei committenti per lo scemato numero degli

operieri, colloca il frodatore in una continua indisposizione di animo

contro la forza del principe, con grave probabilità ad ogni scontro

di resistenza, ferite, omicidii; espone, finalmente, la società a

un sommo rischio della propria dissoluzione sopra tutti i rapporti,

poichè, sottraendo le merci alla vista degli ufficiali finanzieri,

vengono sottratte egualmente alla ispezione dei magistrati sanitarii,

politici, religiosi: e quindi si possono introdurre vettovaglie

malsane, carni insalubri, provenienze talvolta sospette di contagio

epidemico, con pericolo della salute comune, del che non mancano anche

nei moderni tempi recentissimi esempi. Penetrano nella città con tali

clandestine introduzioni le corrispondenze, armi e gli emblemi che

fomentano ognora il frenetico spirito della rivolta, e spargonsi libri

ed immagini le più velenose per la morale, contrarie alle massime

sacrosante della religione cattolica; disordini tutti i quali nascono

ad un parto con quello del contrabbando, e che si eviterebbero in gran

parte quando la violazione dei sacri termini tra stato e stato, dei

confini continentali, delle mura cittadinesche, sanzionato dal comune

diritto con severissime pene, cessasse una volta di sconvolgere fra noi

l’ordine sociale.

Per questi motivi la Commissione si è convinta intorno alla esistenza

del delitto in genere.

Passando ad esporre i motivi della prova specifica nel sistema

dell’intima convinzione, sarà lecito di usare brevità.

Basti solo accennare che i massimi aggravati apparivano quasi tutti

colpiti da due o tre testimoni di confessione stragiudiziale,

amminicolata da gravi indizi, come Versari, Paccapeli, detto Galani,

Gambi Eugenio, Barasa, Baroncelli, Pambianchi, De Stefani, De Marchi,

altri dal possesso incolpante di prova congetturale scritta, come

Felice Miserocchi, altri dal possesso di prova reale, siccome Orioli

Achille, altri alfine da bastevoli, svariati argomenti, congetture

ed indizi, i quali, posti nella bilancia giuridica e prudenziale,

persuasero i giudicanti di ritenere la loro reità o complicità, se

non positiva, almeno negativa per connivenza o adesione indiretta,

graduando sul maggiore o minore concorso del dolo o colpa la pena

applicabile. Nè parve rigore soverchio di valutare in un delitto

di stato comunque vogliasi definire obliquo, la stessa complicità

negativa, come è disposto dal comune diritto: _Legge 5, Cod. ad Leg.

Jul. Maj., § 6_, perchè nei grandi delitti interessanti la comune

sicurezza la stessa omissione di non impedire le conosciute trame,

le intelligenze e i maneggi dei riottosi, forma una colpa punibile,

sebbene con mite castigo.

Per gli altri inquisiti poi non colpiti da bastevoli indizi per

ritenerli rei o complici, la giustizia del tribunale adottò le clausole

degli art. 446, 447 del vigente regolamento di processura.

Scendendo, infine, a ragionare sulla pena, ritennero i giudicanti

che la coalizzazione degl’inquisiti indettati per eguale illecito

proponimento, costituisse una permanente violenza, collimando il

concorso dell’uno ad accrescer l’audacia dell’altro, come in materia di

società illecite condolevasi l’accennato immortale pontefice Leone XII.

«_Perspicue patet perniciosissimarum harum societatum vim et audaciam

ex omnium qui iis nomen dedere consensione ac multitudine coalescere_».

Ma questo carattere di permanente violenza potrebbe comprendere diversi

titoli criminosi. «_Quoniam multa facinora sub uno violentiae nomine

comprehenduntur_» _Leg. quoniam multa C. ad Leg. Jul. de vi pub._

Poichè dunque niuna prova esiste in processo che alcuno dei giudicabili

siano correi o complici negli omicidii Sparapani e Adolf, ovvero negli

altri ferimenti ed uccisioni di militari o funzionarii rimasti tuttora

impuniti; poichè la unanime loro collegazione di fatto non presentava

i caratteri della società espressa e secreta di cui nell’art. 96;

poichè, infine, trattavasi di abito piuttosto che di specifici atti

contestati di resistenza per applicare l’art. 143; il tribunale si

limitò a contemplare il delitto come una permanente ingiuria atroce

alla legittima podestà e forza del principe, commessa o assentita

direttamente o indirettamente dagl’inquisiti in comune. E quindi fu

misurata la pena sulla base degli art. 328, 329, 331, cogli aumenti

circostanziali degli art. 107, 108 specialmente pei capi, e colla

aggiunta edittale dei gradi preveduti dalla notificazione 27 maggio

1843.

PER TALI MOTIVI

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO

LA COMMISSIONE SUDDETTA

_definitivamente sentenziando ad unanimità

di voti_.

Ritenuta la competenza, ha dichiarato e dichiara essere provata

in genere la esistenza in Ravenna d’una collegazione faziosa di

molti individui anche armati, tendente alla infrazione delle leggi,

specialmente erariali, con vilipendere in odio di uffizio, e incuter

timore alla forza pubblica, la quale milita per la conservazione dello

stato e per l’esatta osservanza delle sue leggi.

Parimente alla stessa unanimità ha dichiarato e dichiara constare

in ispecie colpevoli di appartenere alla detta collegazione Versari

Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi Felice, Gambi Eugenio, Barasa

Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio,

Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico, De Stefani Leonardo, Dellavalle

Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico, Orioli Achille, Montanari

Antonio, Montanari Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio,

Vaccolini Giovanni, Vicari Augusto, Cappi Carlo, Camerani Paolo,

Rava Gaetano, Giansanti Ciriaco, Vassura Paolo, Miserocchi Domenico,

Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni Pietro,

Savini Giovanni, Gabici Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni,

Della Torre Magni Marco.

E perciò, visti gli art. 328, 329, 331, combinati cogli art. 107, 108 e

13 del vigente regolamento penale, e coll’art. 1. della Notificazione

della Segreteria di stato 17 maggio 1843, alla stessa unanimità ha

condannato e condanna Versari Francesco, Paccapeli Carlo, Miserocchi

Felice e Gambi Eugenio alla galera per anni quindici; Barasa Andrea,

Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Paterlini

Lodovico e Randi Giuseppe alla galera per anni dieci; De Stefani

Leonardo, Della Valle Mauro, Dulcini Angelo, De Marchi Federico alla

galera per anni sette; Orioli Achille, Montanari Antonio, Montanari

Vincenzo, Tarifelli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini Giovanni alla

galera per anni cinque; Camerani Paolo, Cappi Carlo, Vicari Augusto,

Rava Gaetano all’opera pubblica per anni cinque; Gianfanti Ciriaco,

Vassura Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giacomo all’opera

pubblica per anni tre; Savorelli Luigi, Angelini Angelo, Zabberoni

Pietro, Savini Giovanni, Gabini Pietro, Bertacchi Francesco, Bezzi

Giovanni, Della Torre Magni Marco all’opera pubblica per anni due.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare fino

ad ora abbastanza provata la colpabilità dei Gambi Antonio, Fabbri

Annibale, Bertacchi Ermenegildo, Gianfanti Andrea, Landoni Teodorico,

Fiorentini Onofrio, Montignani Pietro, Pasini Mariano, Conti Antonio,

Boschi Domenico, Mazzetti Luigi, Maraffi Domenico, Baldini Gaspare,

Barbieri Giovanni, Pascoli Lucio, Golfarelli Emidio, Gubici Achille,

Rivolta Domenico, Ortolani Giovanni, Rambaldi Gaspare, Giansanti

Giovanni, Landi Vincenzo; doversi però tutti i suddetti, a termini

dell’art. 447 del vigente regolamento, di processura trattenere in

carcere altri sei mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente

sentenza, onde assumere in tale spazio di tempo ulteriori indagini.

Ha poi dichiarato e dichiara, sempre ad unanimità, non constare

abbastanza la colpabilità degli altri detenuti Poletti Luigi, Carlini

Giovanni Antonio, Orioli Febo, Bergozzi Giuliano, Pugiotti Francesco,

Gambi Domenico, Pinza Francesco, Fava Felice e Morigi Domenico; perciò,

a’ termini degli articoli 446, 675, 676 del vigente regolamento di

processura suddetto ha ordinato ed ordina che vengano dimessi dal

carcere provvisoriamente.

Infine, sempre ad unanimità, ha dichiarato e dichiara esser tenuti in

solido tutti i suddetti condannati al pagamento delle spese di processo

e vitto, non che alla rifusione dei danni verso l’erario pubblico.

Tutte le suddette pene temporanee dovranno cominciare a decorrere tre

mesi dopo la rispettiva carcerazione dei condannati.

Il signor ff. di presidente s’incarica della redazione motivata della

presente sentenza.

_Antonio Colognesi_

_Attilio Fontana_

_Stanislao tenente colonnello Freddi_

_Luigi Magnani, tenente colonnello_

_Camillo tenente colonnello Viviani_

_Luigi Trogli, cancelliere_

_Raffaele Magnani ff._

GOVERNO PONTIFICIO

_Commissione speciale straordinaria mista

sedente a Ravenna._

Vista la presente sentenza,

Visto il dispaccio della Segreteria di Stato in cui si dichiara

che, essendo piaciuto all’eminentissimo e reverendissimo signor

cardinal Massimo, legato di questa provincia, chiamare lo sguardo

clementissimo di sua Santità sulla pronunciata sentenza, la Santità

sua, in contemplazione dell’officio usato da sua Eminenza, si è degnata

diminuire di due terzi la pena inflitta a ciascun condannato, e di

ordinare che siano dimessi fin d’ora in libertà provvisoria i ventidue

inquisiti che dovevano trattenersi in carcere per altri sei mesi,

SI ORDINA

Che, previa la intimazione della sentenza ad ognuno dei giudicati,

vengano dimessi immediatamente dal carcere tutti coloro che sono stati

dichiarati non bastantemente colpevoli, e vengano i condannati tradotti

ad espiare le rispettive loro pene nel senso della sovraindicata

minorazione.

Dalla Residenza della Commissione speciale straordinaria mista.

_Gio. Pietro Gozzi Proc. Fiscale._

. . . . . . .

Ogni uomo di cuor retto, ancorchè inesperto della scienza legale, può

dar giudizio di questa sentenza, del modo con che cerca giustificarsi,

e dei principii al quali si appoggia.

M’è sembrato tuttavia opportuno mostrare quali diversi principii

stimasse doversi seguire nel giudicar cause di lesa maestà, Giovanni

Battista de Luca, cardinale di santa chiesa, nato a Venozza nella

Basilicata, referendario delle due segnature ed auditore d’Innocenzo

XI, che gli diede il cappello il 1 settembre del 1681.

Autore di molte opere legali tenute in gran conto (_Teatro della

giustizia e della verità. — Dottor Volgare_), ebbe il merito

d’avere assunta la storia del diritto come elemento sostanziale

d’interpretazione: d’aver ridotte sotto il dominio della ragione

e del buon senso molte questioni che la sofisticheria legale ed

il probabilismo aveano stravolte sotto vane formole e distinzioni

scolastiche: d’avere scritta l’opera del _Dottor Volgare_ in italiano

affinchè la giurisprudenza non fosse esclusivo monopolio de’ giuristi,

ma nota al tempo stesso a’ padri di famiglia, a’ cittadini ed ai non

professori.

Quest’uom dabbene, che doveva certamente aver in cuore un gran senso di

giustizia, così s’esprime appunto nel _Dottor Volgare_, lib. XV, cap.

5, _Dei delitti_, § 100 _Lesa maestà umana_.

«Per quel che dunque appartiene all’altra specie di lesa maestà umana,

questa contiene sotto di sè diverse specie, più o meno gravi; che

però non è materia che in tutto riceva una stessa regola generale

ed uniforme: mentre i criminalisti ne costituiscono diversi gradi o

specie, delle quali si tratta ancora dagli scrittori ecclesiastici

per il punto dell’immunità locale delle chiese, in occasione della

eccettuazione di questo delitto che se ne fa per la bolla di Gregorio

XIV, quando sia propria e del primo grado, ma non quando sia impropria

e del grado inferiore.

»Ed inoltre in qualsivoglia specie si può parimente dire che sia una

materia incapace d’una regola certa e generale, per la diversità

non solamente delle leggi, ma ancora degli stili e dei costumi dei

principati e paesi. Attesochè appresso alcune nazioni il ribellarsi al

proprio principe, ed il movergli la guerra, o veramente l’aderire ad

un altro principe suo nemico, o servirlo in guerra, è cosa la quale

frequentemente si usa, col titolo di mal contento; così facilmente si

perdona, ed il delinquente si riceve in grazia, nè ciò cagiona quegli

scandali e quelle infamie o male impressioni che porta in altri paesi

ed appresso altre nazioni, dalle quali ciò non mai si perdona: Che però

(conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi e dallo stile de’

paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, venendo più

frequentemente queste materie regolate in gran parte da quella legge

la quale volgarmente si dice _politica_, o veramente ragione di stato,

onde dalle persone bene intendenti degli affari pubblici, forse con

qualche ragione vengono stimati degni d’irrisione e di disprezzo quei

puri legisti i quali con la solita inezia leguleica vogliono regolare

queste materie con le regole generali della ragione civile comune,

e con le leggi dell’impero romano, fatte quando questo risiedeva

nell’Italia, o pure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità

dei tempi e dei costumi e de’ principati. Ed ancora senza fare la tanto

opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale, tante volle

accennata nel proemio, ed altrove: — Cioè che in queste nostre parti

europee occidentali queste leggi secondo la loro compilazione, la quale

fu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute, o

veramente se furono conosciute, nondimeno andarono in tale disuso ed in

oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti secoli,

nei quali, per le tante guerre e fazioni e per le mutazioni dei dominii

così frequenti, quei delitti di ribellione erano trattati diversamente

secondo la diversità delle nazioni e de’ dominii. Che però quando

cominciò l’uso delle suddette leggi civili erano già invecchiati, non

che introdotti gli stili e gli usi circa il modo di procedere in questi

delitti in ciascun paese.

E per conseguenza troppo chiara resta la semplicità di costoro, e

particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori di un

paese, fondate nelle leggi e negli stili particolari di quello, agli

altri paesi totalmente diversi, e ne’ quali quelle leggi o stili non

vi siano; che però queste autorità servono sempre per inorpellare le

passioni, o veramente l’avarizia e la tirannia, la quale si voglia

esercitare.

Questa specie di delitto contiene sotto di sè diverse specie

subalterne, di maggiori o minori circostanze, o veramente di

diversi gradi. Attesochè, uno è quella lesa maestà la quale si dice

totalmente pubblica, e che riguarda lo stato della mutazione del

principato. E questa si suole spiegare col termine della ribellione

formale, sottraendosi dal dominio e dalla obbedienza di un principe,

e dandosi sotto il dominio o veramente sotto la protezione di un

altro, secondo le altre volte accennato famoso Vespero Siciliano. O

veramente eleggendosi un principe proprio: — oppure mettendosi in

stato di libertà e di repubblica. — E questa è la specie maggiore,

e la primaria, sopra la quale merita dirsi manifesta pazzia quella

de’ giuristi, nel mettervi bocca; e nel volerla regolare con le loro

leguleiche proposizioni, e con le tradizioni dei dottorelli, attesochè

di questi casi è regolatore l’evento della guerra e della maggiore

o minore potenza, per quel che se n’è accennato anco nella materia

giurisdizionale; che però pare avere la maggior parte più il politico

che il legale.

Degli ultimi casi di Romagna · 第 7 / 17 段