Soltanto dico che quanto maggiore sarà in Italia il numero di coloro

che pubblicamente e saviamente discuteranno le cose nostre, che

protesteranno in qualunque modo contro le ingiustizie che ci vengano

usate, tanto più rapidamente e felicemente progrediremo nella via

della rigenerazione. Questa congiura, al chiaro giorno, col proprio

nome scritto in fronte ad ognuno, è la sola utile, la sola degna di

noi e del favore dell’opinione; ed a questo modo anch’io di gran cuore

mi dichiaro congiurato al cospetto di tutti, anch’io a questo modo

conforto ogni buon Italiano a congiurare.

In virtù di questo modo, che non ha bisogno nè d’accordi nascosti,

nè di tenebrosi ritrovi, nè di giuramenti segreti, ogn’Italiano può

dar la mano all’Italia da un capo all’altro della penisola senza

neppur conoscerlo, ognuno può metter le sue forze in comune per

l’opera comune. Opera nota a tutti pe’ mezzi, come pel fine, e perciò

leale; opera santificata dalla giustizia, protetta dall’opinione, ed

accompagnata dai voti di tutte le nazioni civili e di quanti sono al

mondo uomini onesti e di buona fede; opera che, condotta per le vie

della verità e della virtù, ci potrà meritare la benedizione di Dio, il

quale, volgendo finalmente uno sguardo anche a noi, vedrà forse che,

se furon grandi le antiche colpe d’Italia, dura pur anco già da molti

secoli il suo castigo.

La brevità che ho stimata opportuna a questo lavoro, m’ha impedito di

svolgere le importanti questioni che vi si propongono, e mi son dovuto

contentar d’accennarle, confidandomi, pel di più, nella sagacità del

lettore.

Egli dirà di me, dopo avermi letto, ciò ch’io dicevo a me stesso prima

di scrivere: non aver io, studioso non di scienze, ma d’arti, sapere

e mente, che basti a trattar profittevolmente materie politiche ed

economiche di tanta difficoltà. Non per questo ho voluto rinunciare

a ragionarne; e Dio sa con quanto piacere sagrifico un meschino amor

proprio al desiderio ed alla speranza di dar forse occasione ad uomini

di più alta mente, che non è la mia, d’entrar francamente nell’arringo

e correrlo con maggiori forze e miglior fortuna.

In tali pensieri ho dato opera e pubblicità al presente scritto; e se

per la protesta che racchiude a favore del nobile ed infelice popolo

della Romagna non ho avuta missione da lui; s’io l’ho fatta senza

consultarlo e di mio moto, mi conforto e credo che egli non vorrà nè

rinnegar le mie parole, nè sapermene mal grado.

DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE GENERALE

DELL’ENTRATE E SPESE DEGLI STATI PONTIFICII

_Estratta dal rapporto del signor_ BOWRING Londra, 1838

SORGENTI PRINCIPALI D’ENTRATA

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 3,280,000

2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 4,120,000

3 Bollo e registro 550,000

4 Uffizio della posta 250,000

5 Lotterie 1,300,000

TOTALITÀ DELLE ENTRATE 9,500,000

SPESE D’AMMINISTRAZIONE

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 760,000

2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 460,000

3 Bollo e registro 90,000

4 Uffizio della Posta 150,000

5 Lotterie 760,000

TOTALITÀ DELLE SPESE DI AMMINISTR. 2,220,000

_Entrata lorda_ scudi 9,500,000

_Deduzione delle spese di amministrazione_ » 2,220,000

_Entrata netta_ scudi 7,280,000

SPESE DELLO STATO

N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI

1 Palazzi sacri, collegi sacri, congregazioni

ecclesiastiche, e corpo diplomatico

all’estero 500,000

2 Debito pubblico 2,680,000

3 Spese del Governo dello Stato 530,000

4 Giustizia e polizia 920,000

5 Pubblica Istruzione, Belle Arti e Commercio 110,000

6 Limosine e pubblica beneficenza 280,000

7 Lavori pubblici, polizia e illuminazione

di Roma 580,000

8 Truppa di Linea e Carabinieri 1,900,000

9 Cariche militari, Sanità e Marina 290,000

10 Feste pubbliche e spese straordinarie 44,000

11 Fondo di riserva 100,000

TOTALITÀ DELLE SPESE 7,934,000

OSSERVAZIONI

1 Questa dimostrazione risulta dai documenti officiali comunicati dal

Governo pontificio al signor Bowring.

2. In questa dimostrazione non figurano la spese comunali e

provinciali: e quindi apparisce che il Governo spende poco o nulla

nelle provincie. Ricadono adunque sulle Comuni anche le spese che

toccherebbero al Governo.

3. La tenuità dell’entrata risultante dal titolo bollo e registro

dimostra la scarsità delle contrattazioni.

4 In questa dimostrazione non figura la spesa della truppa estera,

che si valuta ascendere a seimila uomini, e costare dieci milioni di

franchi.

5. Malgrado tutto questo, fra l’entrata e l’uscita vi è un deficit

annuo di scudi 654,000.

GOVERNO PONTIFICIO

IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA GREGORIO XVI FELICEMENTE REGNANTE

SENTENZA

_Ravenna, oggi 10 settembre 1845._

La Commissione speciale, straordinaria, mista, instituita con

Notificazione della suprema Segreteria di Stato, 27 maggio 1843, ed

ora in forza della Notificazione dell’eminentissimo e reverendissimo

signor cardinale don Francesco Massimo, legato dì Ravenna, 29 gennaro

1845, sedente in questa città, e composta degl’illustrissimi ed

eccellentissimi signori:

Avvocato Antonio Colognesi, giudice del tribunale di appello per le

quattro Legazioni, sostituito al signor com. cavalier avvocato Luigi

Salina, presidente dello stesso tribunale.

Avvocato Attilio Fontana, assessore straordinario della legazione di

Bologna, sostituito al predetto signor avvocato Colognesi.

Cavalier commendatore tenente colonnello Stanislao Freddi, comandante

il corpo dei carabinieri pontificii nelle quattro Legazioni.

Cavalier tenente colonnello Luigi Magnani, comandante la piazza dì

Bologna.

Cavalier tenente colonnello Camillo Viviani, comandante la piazza di

Ferrara.

Si è radunata nella sala delle proprie udienze nel quartiere di San

Vitale nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente mese, unitamente al signor

avvocato Giampietro Gozzi, procuratore fiscale, ed al signor avvocato

Ulisse Pantoli, difensore d’ufficio, assistendo il signor Raffaele

Magnani, facente funzione di cancelliere, per discutere; e nei giorni

9 e 10 stesso mese, a norma del dispaccio della suprema Segreteria di

Stato 2 agosto p.º p.º N.º 5316, per giudicare la causa

in punto

_di società o lega per offendere e resistere

alla forza pubblica,_

contro

Orioli Achille, Cappi conte Carlo, Camerani Paolo, Versari Francesco,

Gaiani Carlo, Miserocchi Felice, Barafa Andrea, Gambi Eugenio,

Giansanti Ciriaco, Fabbri Annibale, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico,

Dalcini Angelo, Bertacchi Francesco, Samaritani Saverio, Della Valle

Mauro, Moruzzi Eugenio, Tarifelli Leonardo, Golfarelli Emilio, Maraffi

Domenico, Orioli Febo, Bertacchi Ermenegildo, De Marchi Filippo,

Barbiani Giovanni, Bergozzi Giuliano, Gabici Pietro, Gabici Achille,

Baroncelli Giovanni, Boschi Domenico, Gianfanti Andrea, Vassura Paolo,

Miserocchi Domenico, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Rivalta

Domenico, Zabberoni Pietro, Montignani Pietro, Vaccolini Giovanni,

Savini Giovanni, Angelini Angelo, Fiorentini Onofrio, Landi Vincenzo,

Pasini Mariano, Pambianchi Michele, Baldini Gaspare, Ortolani Giovanni,

Pascoli Lucio, Pugiotti Francesco, Rava Gaetano, Gianfanti Giovanni,

Della Torre Magni Marco, De Stefani Leonardo, Rambaldi Gaspare, Bezzi

Giovanni, Vicari Augusto, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Mazzetti

Luigi, Gambi Domenico, Gambi Antonio, Pinzi Francesco, Conti Antonio,

Fava Felice, Morigi Domenico, Landoni Teodorico, Carlini Gian Antonio,

Paoletti Luigi[8]:

Quello spirito d’insubordinazione, che oggi pur troppo serpeggia in

tante parti d’Europa, agitava eziandio da varii anni la tranquillità di

queste province.

Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col

ceto dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega

ribellione dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formata la

stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri per conseguire lo scopo

medesimo. Già si scorgevano allora pubblicamente ammutinarsi non poche

centinaia di questi sciaurati, già si apprestavano le armi, si facevano

girare intorno le polizze ove raccoglier le firme di coloro che

volessero prender parte all’impresa, e fu udita la voce di chi annunziò

non doversi attendere il meriggio di quel giorno per dare lo scoppio.

Ma l’aggredire a petto scoperto la milizia del principe non è cosa di

sì facile assunto come l’ucciderne a tradimento un qualche individuo

fra le tenebre della notte. Perciò tante millantazioni svanirono senza

effetto, ed invece si limitarono tratto tratto a dare atroci esempi

della più nera viltà.

I registri criminali sono pieni, e ribollono di molte denuncie di

omicidii e ferimenti gravi dei pubblici funzionari, e di persone

affezionate al governo, che per ispirito di partito si verificarono in

questa provincia nel breve spazio di pochi anni, delitti sempre avvolti

fra il mistero, senza che se ne potessero distinguere gli esecutori,

comunque ogni ragionevole congettura guidasse a concludere che fossero

architettati da una fazione micidiale.

L’ultimo però di questi misfatti, cioè l’omicidio del brigadiere

Sparapani, cui successe l’altro del fuciliere svizzero Adolf, come

dalla precedente nostra sentenza, eccitò in particolar guisa lo

zelo instancabile di questo politico dicastero, e fece conoscere

la necessità di svellere il male dalle sue radici, onde non si

riproducessero in avvenire sì atroci delitti. Riscontrando pertanto le

cagioni del disordine, seppe ravvisarlo nella esistenza di una società

di tristi, parte col nome specioso di liberali, parte contrabbandieri

d’instituto, ma tutti insieme collegati onde sconvolgere l’ordine

pubblico, violare impunemente le sanzioni penali, opprimere la forza

pubblica, che milita alla conservazione dello stato, alla esatta

osservanza delle sue leggi. Se pertanto non era agevole di scuoprire

gli autori degli enormi delitti finora avvenuti, non era arduo di

ravvisare quegl’individui che appartenevano a tale perversa alleanza,

e prevenire i sinistri effetti nelle loro cagioni. In simili pubbliche

calamità non altra norma insegna la prudenza civile. O infatti la

società è costretta a lasciare senza un freno valido il misfatto

perfezionato, e quindi a rimanersi il bersaglio della malefica attività

dei facinorosi, ovvero le conviene, alfine di evitare tanto disordine,

di frenarlo con ostacoli che a lui vadano incontro nel tempo che

si sviluppa, e lo arrestino per via prima che giunga alla sua meta

criminosa.

Ordinò pertanto l’arresto di coloro che erano più gravemente sospetti

di appartenere a tale iniqua collegazione, onde purgare la città da sì

perniciosa zizzania, _nam in mandatis Principum est, ut curet is qui

reipublicae praeest, malis hominibus provinciam purgare. L. 3 Digestis,

de officio Praesidis_.

E poichè il carattere più spiegato di tale congrega era quello

dell’odio e della nimistà contro la forza pubblica che mirava ad

opprimere, per innalzare il vessillo del popolare dispotismo, perciò

rimise al potere di questa Commissione speciale gli arrestati, onde,

sottoposti a regolare processura, subissero il castigo meritato delle

loro prave macchinazioni.

Portato il giudizio all’odierna radunanza, il primo obbietto d’ordine

recato in campo dal difensore degl’imputati, fu quello della

incompetenza, come se il relativo giudizio appartenesse ai magistrati

ordinari.

Il consesso giudicante però non ha stimato di dover arrestarsi a simile

difficoltà. Infatti la tesi proposta è la esistenza di una società

di anarchici, che sogliono sovrastare al potere legittimo, dominando

col proteiforme egoismo, onde far prevalere l’oggetto delle private

loro passioni alla legge, all’ordine pubblico e al bene comune della

società. Non può quindi giungersi a tale scopo senza prima abbattere la

forza pubblica, che forma la barriera difenditrice d’ogni costituzione

degli Stati. _Summa Reipublicae tuitio, de stirpe duarum rerum, armorum

scilicet, atque legum veniens, vimque suam exinde muniens. L. unic.

de Justinianeo Codice confirmando_. Perciò la soldatesca del governo

è la legge istrumentale, la legge viva e animata che al comando del

principe fa seguire l’obbedienza dei sudditi. Quindi le stesse leggi ci

dicono: _armari jura gladio ultore. L. 31. C. ad Leg. Jul. de adult.,_

e la medesima giurisdizione s’indica: _gladii potestas, gladii jus.

L. 70 ff. de R. juris, L. 6 ff. de officio Proconsulis, L. 6 § 8 ff.

de officio Praefecti, L. 6 ff. de interdictis et relegatis_, con ciò

dimostrandosi, che il potere legislativo e giudiziario attingono ogni

loro efficacia dal potere esecutivo collocato nelle truppe del governo.

Ora, fino dal maggio 1843 pubblicatosi l’editto istitutore di questa

Commissione, seppero gl’inquisiti che qualunque delitto in odio

della forza pubblica sarebbe per l’avvenire giudicato colle forme e

pene in tale editto prefisse. Se adunque posteriormente nell’agosto

1843 costoro si ammutinarono per investire la forza pubblica; se,

svanite le loro folli speranze, proseguirono a mantenersi collegati

per coadiuvarsi a vicenda nei pravi disegni, e tenere in istato

d’oppressione la milizia, non possono declinare da quel fôro speciale

che il legislatore aveva già loro stabilito prima della consumazione

del delitto. Nè in ciò si fa onta alla giurisdizione ordinaria della

sacra Consulta pei delitti di stato a termini degli articoli 45, 555

del regolamento di processura 5 novembre 1831, a cui è posteriore la

notificazione 27 maggio 1843. Essendo instituita oggi una Commissione

speciale, la quale protegge in queste due provincie le armi del

principe, questa dee prevalere alla giurisdizione ordinaria. L. 80

_ff. de R. juris_. E se anche la giurisdizione volesse ritenersi mista

o comulativa, dee farsi luogo alla prevenzione in forza dell’articolo

68 di processura, come saggiamente osservò il signor avvocato fiscale

nelle sue conclusioni.

Ritenuta pertanto la competenza di questa Commissione, si è disceso

a ventilare la seconda controversia, se consti, o no, in genere la

esistenza della società illecita contestata agli odierni inquisiti.

Moltissimi testimoni deponevano di tale alleanza di tristi per volgare

notorietà. Ma il tribunale non si è arrestato a simil voce, come ne

avvertiva la perspicace sanzione del diritto canonico: _Cap. Consuluit,

14 de appellationibus. — Cum multa dicuntur notoria quae non sunt,

prohibere debes ne quod dubium est pro notorio videaris habere_.

Trattavasi di un delitto formato da vincoli razionali, il quale non

cadeva sotto ai sensi in sè medesimo, ma potea soltanto rilevarsi nei

propri effetti discontinui; nel qual caso anche le deposizioni sulle

notorietà devono portarsi a minuto esame, calcolando le ragioni di

scienza, le fonti onde i testimoni attingono il proprio asserto, e la

corrispondenza della espressione usata dai deponenti nel caratterizzare

il delitto cogli elementi su cui ne avevano essi formata la idea:

altrimenti correva il giudice rischio di cedere i propri suffragi

al popolo, e rendere gli uomini vittima di una parola. _Farinacius,

de delictis, quaest_. 21 N. 89, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 105; _de

test., quaest._ 70, _ampliatio_ 3, N. 6. Di fatti il nome di società,

peregrinando per tante materie economiche, scientifiche, civili e

religiose, si veste di altrettante diverse significazioni, quante sono

le cose e forme alle quali si applica. _Zanchius, de societ., part._ 1,

_cap_. 1, _N._ 24. — _Mantica, de tacitis et ambiguis conventionibus_,

lib. 6, _N_. 1. Perciò invece della espressione, i giudici hanno preso

in loro scorta la definizione.

Così i pubblicisti definiscono la società: _Societas est pactum vel

quasi pactum de fine quodam conjunctis viribus assequendo. V Volfius,

ibique V Vatel, in notis ad jus naturae et gentium, part_. 7, c. 1, § 1.

Posta la definizione, si passò ad analizzare gli elementi che la

compongono, seguendo i criminalisti, i quali indicano gli estremi

costituenti il Collegio illecito.

Tre ne stabilivano gli antichi. Segno comune, area comune, vicendevole

intelligenza, o trattato. Ma il chiarissimo Antonio Mattei, _de

criminibus, lib._ 47, tit. 15, N. 1, 2, 3, ben riflette che i due primi

estremi non sono necessarî. Non il primo, altrimenti si confonderebbe

il segno colla cosa significata. Qualunque sia, infatti, il modo con

cui i faziosi comunicano fra essi le loro perfide intelligenze, il

vincolo d’iniquità è sempre lo stesso, sia poi che usino le indicazioni

naturali e il linguaggio comune, sia che esista un distintivo di

convenzione, o nel gesteggiare compagnevole, o nello stemma e impresa

della società, o nella affissione del segnale, come a spiegata rivolta

suol avvenire.

Nemmeno necessario è il secondo estremo della cassa od area comune.

Imperciocchè, quantunque sia vero che non può darsi società senza

comunione, benchè possa esserci comunione senza società (_Leg. ut

sit ff. pro socio. — Zanchius, de societ., part_. 1, _cap_. 7, _N_.

42), pure non è necessario che siavi comunanza di materia o di cosa,

bastando che vi esista una massa accomunata di opere, come nel caso

presente (_Grotius, de jure belli et pacis, lib._ 2, _cap_. 12, _de

contractibus_, § 4), così nella società delle carovane niuno dei

viaggiatori comunica all’altro il dominio delle proprie salmerie,

sebbene ponga in massa la propria opera e forza onde resistere in caso

alle aggressioni dei barbari.

Restando dunque a provarsi il solo estremo del mutuo accordo a mal

fine, questo rimaneva stabilito nelle tavole processuali da questi

elementi.

1º. Dalle confessioni stragiudiziali di parecchi membri di tale

collegazione, deposte da quattro testimoni uditi in processo. Se

infatti questo delitto consiste nella reciproca intelligenza, e

nell’animo di collimare tutti al reo fine, niuna miglior prova si potea

conseguire di tale animo, se non la stessa confessione dei collegati.

Nè deve obiettarsi che la confessione non può cangiare, o stabilire

la natura della cosa, non supplendo questo mezzo alla deficiente

prova fisica di un delitto in genere. Imperciocchè quest’obietto

sarebbe appunto valutabile in un delitto di fatto permanente, ove, per

esempio, la sola confessione di aver ucciso non basterebbe a provare il

delitto in genere, quando della uccisione non constasse pei sensi. Ma,

trattandosi appunto di un delitto razionale di fatto transeunte, perchè

consistente nel reciproco accordo, la prova desunta dalla confessione

stragiudiziale non può incontrar tale obietto, quando poi non è sola,

ma da altri veementi indizi e argomenti corroborata. (_Carpzovius,

Prax. rer. crim., par._ 1, _quaest_. 16. _N_. 1 _et sequentibus_).

Tali veementi indizi si desumevano dalle varie cause di scienza che or

l’uno, or l’altro dei molti testimoni esaminati in processo adduceva

nel proprio giudizio sull’esistenza di tale società, e che si vengono

qui in seguito annoverando quali altri mezzi costituenti la prova

generica, cioè:

2.º Le numerose turbe di contrabbandieri, altri carichi delle merci

in frode, altri guerniti di armi or apparenti, or nascoste, che si

facevano vedere nei dintorni, entrando persino talvolta con somma

impudenza, di pieno giorno, e transitando per la città sicuri di

loro scarriera pel cumulo della forza maggiore. Imperciocchè al loro

incontro i militi di finanza erano costretti di cedere alla forza

dell’attruppamento, volgendo altrove il passo, e fingendo di non avere

mirato un sì grave disordine. La provvida legge, sempre coerente a sè

medesima, nell’editto 5 maggio 1822, tuttora vigente, stabilisce al

contrabbando in conventicola di due, tre o più persone la pena da tre

a cinque anni d’opera pubblica, ed eguale pena dai tre ai cinque anni

d’opera pubblica sanziona l’art. 143 del vigente regolamento penale per

la resistenza semplice alla forza, quando il delitto non è accompagnato

da circostanze aggravanti, che lo rendano resistenza qualificata. E ciò

sta in piena consonanza delle regole di comune diritto. Conciossiachè

l’unire una forza insuperabile nell’eseguimento di un’azione vietata,

onde se ne renda impossibile alla milizia del principe l’impedirlo,

costituisce per sè stesso una certa violenza, ossia un timore incusso,

il quale trattiene la soldatesca suo malgrado nell’impedire il

contrabbando commesso in danno del pubblico erario (_Leg_. 1 _ff.

quod metus causa_) ibi: _vis enim fiebat mentio propter necessitatem

impositam contrariam voluntati._ Ciò che spiega il giureconsulto _Voet,

ad pandectas_ 4, 2, 1. _Metui, vis inest, in quantum metus supponit

et vim, quidem non absolutam, sed conditionatam, non illatam, sed

ferendam. Sperelli, dec._ 5. _For. Ecclesiast., N.º_ 78 _et seq_.

3.º Gli assembramenti numerosi dei liberali e contrabbandieri che si

vedevano in questa città fino al primo arrivo della Commissione per

giudicare la causa degli omicidii Sparapani e Adolf, mostrando il

loro disprezzo verso la forza pubblica, essendovi chi depone d’aver

vedute le turbe di costoro passare vicino alcuni carabinieri, e fare ai

medesimi stomachevoli oltraggi, dovendo quei soldati usare prudenza e

continuare il loro cammino.

4.º Le pompe funebri celebrate coll’intervento di molti liberali in

morte di persone del loro partito, e ciò con tale pubblico scandalo,

che l’autorità ecclesiastica fu costretta a farne divieto con apposita

circolare. Dal che si arguisce la unione di costoro e l’aderenza ai

loro partigiani con fermezza durevole oltre la tomba.

5.º La fratellanza che si vedeva di continuo fra gente di simil

pensare, e la loro fuga e persecuzione dei buoni. La quale duplice

circostanza presenta in sè stessa la vera idea di fazione popolare.

_Lipsius, Politicorum, lib. 6, cap. 3: factionem nomino paucorum aut

plurium inter se coitionem, et ab aliis dissensum_.

6.º Il risentimento in comune delle pretese ingiurie, o per dir meglio,

degli atti di giustizia esercitati sopra a qualche individuo della

loro combriccola, o su qualche delinquente ai medesimi simigliante.

Ciò pure addimostra che quei perfidi si consideravano tutti di una

sola famiglia. _«Spectat enim ad nos injuria, qua in his fit qui vel

potestati nostra, vel effectui subjecti sunt». L._ 1, § 3, _ff. de

injur_.

7.º Gli applausi di comune accordo pubblicamente innalzati allorquando

avveniva qualche omicidio per odio di parte in persona di un impiegato

di polizia, o di un individuo della forza armata. Narra infatti un

testimonio, che, trovandosi una sera in teatro, udì ripetere spesse

volte fuor di proposito l’esclamazione _bravo, bravo_. Meravigliandosi

di simile improntitudine, e chiestone d’intorno il motivo, poichè gli

attori non meritavano certamente quegli encomii, fu ad esso risposto

non esser rivolti gli applausi agli attori, ma a chi avea fatto il

colpo di uccidere l’ispettore politico Montanari. Questo medesimo

testimonio poi nella mattina successiva all’omicidio del brigadiere

Sparapani, vide a passare gruppi di persone della feccia del Borgo

Adriano, le quali, fra esse ridendo, esclamavano: _bravo, bravo_.

Ed egli, che altro motivo non iscorgeva di simil grido, ricordando

il senso del gergo, ne dedusse non molto fuor di proposito, che si

applaudisse all’omicidio Sparapani.

8.º L’ordine che fra le compagnie dei contrabbandieri si scorgeva di

dipendenti e di capi, locchè addimostra come fossero organizzati fra

essi, costituenti perciò un collegio e un corpo sociale. _Societas est

multitudo ordinata; ordo autem quid aliud est quam series inferiorum,

ac superiorum? Galganetti, de jur. pub., tit._ 16, _num_. 21.

9.º L’uniformità del premio di uno scudo per ogni notte che si

accordava per testa a ciascuno degli spalloni nel contrabbando, dal che

si argomenta che non era distaccato un frodatore dall’altro, nel qual

caso i compensi dei tirini sarebbero stati diversi secondo le varie

convenzioni parziali, ma esisteva tra i contrabbandieri un sistema, un

temperamento uniforme, una armonia di misure, e perciò un proponimento

preso a comune, dirigendo i mezzi al fine con unione proporzionale.

Degli ultimi casi di Romagna · 第 6 / 17 段