che pubblicamente e saviamente discuteranno le cose nostre, che
protesteranno in qualunque modo contro le ingiustizie che ci vengano
usate, tanto più rapidamente e felicemente progrediremo nella via
della rigenerazione. Questa congiura, al chiaro giorno, col proprio
nome scritto in fronte ad ognuno, è la sola utile, la sola degna di
noi e del favore dell’opinione; ed a questo modo anch’io di gran cuore
mi dichiaro congiurato al cospetto di tutti, anch’io a questo modo
conforto ogni buon Italiano a congiurare.
In virtù di questo modo, che non ha bisogno nè d’accordi nascosti,
nè di tenebrosi ritrovi, nè di giuramenti segreti, ogn’Italiano può
dar la mano all’Italia da un capo all’altro della penisola senza
neppur conoscerlo, ognuno può metter le sue forze in comune per
l’opera comune. Opera nota a tutti pe’ mezzi, come pel fine, e perciò
leale; opera santificata dalla giustizia, protetta dall’opinione, ed
accompagnata dai voti di tutte le nazioni civili e di quanti sono al
mondo uomini onesti e di buona fede; opera che, condotta per le vie
della verità e della virtù, ci potrà meritare la benedizione di Dio, il
quale, volgendo finalmente uno sguardo anche a noi, vedrà forse che,
se furon grandi le antiche colpe d’Italia, dura pur anco già da molti
secoli il suo castigo.
La brevità che ho stimata opportuna a questo lavoro, m’ha impedito di
svolgere le importanti questioni che vi si propongono, e mi son dovuto
contentar d’accennarle, confidandomi, pel di più, nella sagacità del
lettore.
Egli dirà di me, dopo avermi letto, ciò ch’io dicevo a me stesso prima
di scrivere: non aver io, studioso non di scienze, ma d’arti, sapere
e mente, che basti a trattar profittevolmente materie politiche ed
economiche di tanta difficoltà. Non per questo ho voluto rinunciare
a ragionarne; e Dio sa con quanto piacere sagrifico un meschino amor
proprio al desiderio ed alla speranza di dar forse occasione ad uomini
di più alta mente, che non è la mia, d’entrar francamente nell’arringo
e correrlo con maggiori forze e miglior fortuna.
In tali pensieri ho dato opera e pubblicità al presente scritto; e se
per la protesta che racchiude a favore del nobile ed infelice popolo
della Romagna non ho avuta missione da lui; s’io l’ho fatta senza
consultarlo e di mio moto, mi conforto e credo che egli non vorrà nè
rinnegar le mie parole, nè sapermene mal grado.
DOCUMENTI
DIMOSTRAZIONE GENERALE
DELL’ENTRATE E SPESE DEGLI STATI PONTIFICII
_Estratta dal rapporto del signor_ BOWRING Londra, 1838
SORGENTI PRINCIPALI D’ENTRATA
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 3,280,000
2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 4,120,000
3 Bollo e registro 550,000
4 Uffizio della posta 250,000
5 Lotterie 1,300,000
TOTALITÀ DELLE ENTRATE 9,500,000
SPESE D’AMMINISTRAZIONE
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Imposte prediali, proprietà fondiaria, ec. 760,000
2 Monopolii, dogane e tasse sul consumo 460,000
3 Bollo e registro 90,000
4 Uffizio della Posta 150,000
5 Lotterie 760,000
TOTALITÀ DELLE SPESE DI AMMINISTR. 2,220,000
_Entrata lorda_ scudi 9,500,000
_Deduzione delle spese di amministrazione_ » 2,220,000
_Entrata netta_ scudi 7,280,000
SPESE DELLO STATO
N.º CAPI PARTICOLARI SCUDI
1 Palazzi sacri, collegi sacri, congregazioni
ecclesiastiche, e corpo diplomatico
all’estero 500,000
2 Debito pubblico 2,680,000
3 Spese del Governo dello Stato 530,000
4 Giustizia e polizia 920,000
5 Pubblica Istruzione, Belle Arti e Commercio 110,000
6 Limosine e pubblica beneficenza 280,000
7 Lavori pubblici, polizia e illuminazione
di Roma 580,000
8 Truppa di Linea e Carabinieri 1,900,000
9 Cariche militari, Sanità e Marina 290,000
10 Feste pubbliche e spese straordinarie 44,000
11 Fondo di riserva 100,000
TOTALITÀ DELLE SPESE 7,934,000
OSSERVAZIONI
1 Questa dimostrazione risulta dai documenti officiali comunicati dal
Governo pontificio al signor Bowring.
2. In questa dimostrazione non figurano la spese comunali e
provinciali: e quindi apparisce che il Governo spende poco o nulla
nelle provincie. Ricadono adunque sulle Comuni anche le spese che
toccherebbero al Governo.
3. La tenuità dell’entrata risultante dal titolo bollo e registro
dimostra la scarsità delle contrattazioni.
4 In questa dimostrazione non figura la spesa della truppa estera,
che si valuta ascendere a seimila uomini, e costare dieci milioni di
franchi.
5. Malgrado tutto questo, fra l’entrata e l’uscita vi è un deficit
annuo di scudi 654,000.
GOVERNO PONTIFICIO
IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA GREGORIO XVI FELICEMENTE REGNANTE
SENTENZA
_Ravenna, oggi 10 settembre 1845._
La Commissione speciale, straordinaria, mista, instituita con
Notificazione della suprema Segreteria di Stato, 27 maggio 1843, ed
ora in forza della Notificazione dell’eminentissimo e reverendissimo
signor cardinale don Francesco Massimo, legato dì Ravenna, 29 gennaro
1845, sedente in questa città, e composta degl’illustrissimi ed
eccellentissimi signori:
Avvocato Antonio Colognesi, giudice del tribunale di appello per le
quattro Legazioni, sostituito al signor com. cavalier avvocato Luigi
Salina, presidente dello stesso tribunale.
Avvocato Attilio Fontana, assessore straordinario della legazione di
Bologna, sostituito al predetto signor avvocato Colognesi.
Cavalier commendatore tenente colonnello Stanislao Freddi, comandante
il corpo dei carabinieri pontificii nelle quattro Legazioni.
Cavalier tenente colonnello Luigi Magnani, comandante la piazza dì
Bologna.
Cavalier tenente colonnello Camillo Viviani, comandante la piazza di
Ferrara.
Si è radunata nella sala delle proprie udienze nel quartiere di San
Vitale nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente mese, unitamente al signor
avvocato Giampietro Gozzi, procuratore fiscale, ed al signor avvocato
Ulisse Pantoli, difensore d’ufficio, assistendo il signor Raffaele
Magnani, facente funzione di cancelliere, per discutere; e nei giorni
9 e 10 stesso mese, a norma del dispaccio della suprema Segreteria di
Stato 2 agosto p.º p.º N.º 5316, per giudicare la causa
in punto
_di società o lega per offendere e resistere
alla forza pubblica,_
contro
Orioli Achille, Cappi conte Carlo, Camerani Paolo, Versari Francesco,
Gaiani Carlo, Miserocchi Felice, Barafa Andrea, Gambi Eugenio,
Giansanti Ciriaco, Fabbri Annibale, Randi Giuseppe, Paterlini Lodovico,
Dalcini Angelo, Bertacchi Francesco, Samaritani Saverio, Della Valle
Mauro, Moruzzi Eugenio, Tarifelli Leonardo, Golfarelli Emilio, Maraffi
Domenico, Orioli Febo, Bertacchi Ermenegildo, De Marchi Filippo,
Barbiani Giovanni, Bergozzi Giuliano, Gabici Pietro, Gabici Achille,
Baroncelli Giovanni, Boschi Domenico, Gianfanti Andrea, Vassura Paolo,
Miserocchi Domenico, Montanari Antonio, Montanari Vincenzo, Rivalta
Domenico, Zabberoni Pietro, Montignani Pietro, Vaccolini Giovanni,
Savini Giovanni, Angelini Angelo, Fiorentini Onofrio, Landi Vincenzo,
Pasini Mariano, Pambianchi Michele, Baldini Gaspare, Ortolani Giovanni,
Pascoli Lucio, Pugiotti Francesco, Rava Gaetano, Gianfanti Giovanni,
Della Torre Magni Marco, De Stefani Leonardo, Rambaldi Gaspare, Bezzi
Giovanni, Vicari Augusto, Camporesi Giacomo, Savorelli Luigi, Mazzetti
Luigi, Gambi Domenico, Gambi Antonio, Pinzi Francesco, Conti Antonio,
Fava Felice, Morigi Domenico, Landoni Teodorico, Carlini Gian Antonio,
Paoletti Luigi[8]:
Quello spirito d’insubordinazione, che oggi pur troppo serpeggia in
tante parti d’Europa, agitava eziandio da varii anni la tranquillità di
queste province.
Fino dall’estate 1843, quando in Bologna i liberali, coalizzati col
ceto dei contrabbandieri, tentarono colà di rinnovare la sacrilega
ribellione dell’anno 1831, i liberali di Ravenna avevano qui formata la
stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri per conseguire lo scopo
medesimo. Già si scorgevano allora pubblicamente ammutinarsi non poche
centinaia di questi sciaurati, già si apprestavano le armi, si facevano
girare intorno le polizze ove raccoglier le firme di coloro che
volessero prender parte all’impresa, e fu udita la voce di chi annunziò
non doversi attendere il meriggio di quel giorno per dare lo scoppio.
Ma l’aggredire a petto scoperto la milizia del principe non è cosa di
sì facile assunto come l’ucciderne a tradimento un qualche individuo
fra le tenebre della notte. Perciò tante millantazioni svanirono senza
effetto, ed invece si limitarono tratto tratto a dare atroci esempi
della più nera viltà.
I registri criminali sono pieni, e ribollono di molte denuncie di
omicidii e ferimenti gravi dei pubblici funzionari, e di persone
affezionate al governo, che per ispirito di partito si verificarono in
questa provincia nel breve spazio di pochi anni, delitti sempre avvolti
fra il mistero, senza che se ne potessero distinguere gli esecutori,
comunque ogni ragionevole congettura guidasse a concludere che fossero
architettati da una fazione micidiale.
L’ultimo però di questi misfatti, cioè l’omicidio del brigadiere
Sparapani, cui successe l’altro del fuciliere svizzero Adolf, come
dalla precedente nostra sentenza, eccitò in particolar guisa lo
zelo instancabile di questo politico dicastero, e fece conoscere
la necessità di svellere il male dalle sue radici, onde non si
riproducessero in avvenire sì atroci delitti. Riscontrando pertanto le
cagioni del disordine, seppe ravvisarlo nella esistenza di una società
di tristi, parte col nome specioso di liberali, parte contrabbandieri
d’instituto, ma tutti insieme collegati onde sconvolgere l’ordine
pubblico, violare impunemente le sanzioni penali, opprimere la forza
pubblica, che milita alla conservazione dello stato, alla esatta
osservanza delle sue leggi. Se pertanto non era agevole di scuoprire
gli autori degli enormi delitti finora avvenuti, non era arduo di
ravvisare quegl’individui che appartenevano a tale perversa alleanza,
e prevenire i sinistri effetti nelle loro cagioni. In simili pubbliche
calamità non altra norma insegna la prudenza civile. O infatti la
società è costretta a lasciare senza un freno valido il misfatto
perfezionato, e quindi a rimanersi il bersaglio della malefica attività
dei facinorosi, ovvero le conviene, alfine di evitare tanto disordine,
di frenarlo con ostacoli che a lui vadano incontro nel tempo che
si sviluppa, e lo arrestino per via prima che giunga alla sua meta
criminosa.
Ordinò pertanto l’arresto di coloro che erano più gravemente sospetti
di appartenere a tale iniqua collegazione, onde purgare la città da sì
perniciosa zizzania, _nam in mandatis Principum est, ut curet is qui
reipublicae praeest, malis hominibus provinciam purgare. L. 3 Digestis,
de officio Praesidis_.
E poichè il carattere più spiegato di tale congrega era quello
dell’odio e della nimistà contro la forza pubblica che mirava ad
opprimere, per innalzare il vessillo del popolare dispotismo, perciò
rimise al potere di questa Commissione speciale gli arrestati, onde,
sottoposti a regolare processura, subissero il castigo meritato delle
loro prave macchinazioni.
Portato il giudizio all’odierna radunanza, il primo obbietto d’ordine
recato in campo dal difensore degl’imputati, fu quello della
incompetenza, come se il relativo giudizio appartenesse ai magistrati
ordinari.
Il consesso giudicante però non ha stimato di dover arrestarsi a simile
difficoltà. Infatti la tesi proposta è la esistenza di una società
di anarchici, che sogliono sovrastare al potere legittimo, dominando
col proteiforme egoismo, onde far prevalere l’oggetto delle private
loro passioni alla legge, all’ordine pubblico e al bene comune della
società. Non può quindi giungersi a tale scopo senza prima abbattere la
forza pubblica, che forma la barriera difenditrice d’ogni costituzione
degli Stati. _Summa Reipublicae tuitio, de stirpe duarum rerum, armorum
scilicet, atque legum veniens, vimque suam exinde muniens. L. unic.
de Justinianeo Codice confirmando_. Perciò la soldatesca del governo
è la legge istrumentale, la legge viva e animata che al comando del
principe fa seguire l’obbedienza dei sudditi. Quindi le stesse leggi ci
dicono: _armari jura gladio ultore. L. 31. C. ad Leg. Jul. de adult.,_
e la medesima giurisdizione s’indica: _gladii potestas, gladii jus.
L. 70 ff. de R. juris, L. 6 ff. de officio Proconsulis, L. 6 § 8 ff.
de officio Praefecti, L. 6 ff. de interdictis et relegatis_, con ciò
dimostrandosi, che il potere legislativo e giudiziario attingono ogni
loro efficacia dal potere esecutivo collocato nelle truppe del governo.
Ora, fino dal maggio 1843 pubblicatosi l’editto istitutore di questa
Commissione, seppero gl’inquisiti che qualunque delitto in odio
della forza pubblica sarebbe per l’avvenire giudicato colle forme e
pene in tale editto prefisse. Se adunque posteriormente nell’agosto
1843 costoro si ammutinarono per investire la forza pubblica; se,
svanite le loro folli speranze, proseguirono a mantenersi collegati
per coadiuvarsi a vicenda nei pravi disegni, e tenere in istato
d’oppressione la milizia, non possono declinare da quel fôro speciale
che il legislatore aveva già loro stabilito prima della consumazione
del delitto. Nè in ciò si fa onta alla giurisdizione ordinaria della
sacra Consulta pei delitti di stato a termini degli articoli 45, 555
del regolamento di processura 5 novembre 1831, a cui è posteriore la
notificazione 27 maggio 1843. Essendo instituita oggi una Commissione
speciale, la quale protegge in queste due provincie le armi del
principe, questa dee prevalere alla giurisdizione ordinaria. L. 80
_ff. de R. juris_. E se anche la giurisdizione volesse ritenersi mista
o comulativa, dee farsi luogo alla prevenzione in forza dell’articolo
68 di processura, come saggiamente osservò il signor avvocato fiscale
nelle sue conclusioni.
Ritenuta pertanto la competenza di questa Commissione, si è disceso
a ventilare la seconda controversia, se consti, o no, in genere la
esistenza della società illecita contestata agli odierni inquisiti.
Moltissimi testimoni deponevano di tale alleanza di tristi per volgare
notorietà. Ma il tribunale non si è arrestato a simil voce, come ne
avvertiva la perspicace sanzione del diritto canonico: _Cap. Consuluit,
14 de appellationibus. — Cum multa dicuntur notoria quae non sunt,
prohibere debes ne quod dubium est pro notorio videaris habere_.
Trattavasi di un delitto formato da vincoli razionali, il quale non
cadeva sotto ai sensi in sè medesimo, ma potea soltanto rilevarsi nei
propri effetti discontinui; nel qual caso anche le deposizioni sulle
notorietà devono portarsi a minuto esame, calcolando le ragioni di
scienza, le fonti onde i testimoni attingono il proprio asserto, e la
corrispondenza della espressione usata dai deponenti nel caratterizzare
il delitto cogli elementi su cui ne avevano essi formata la idea:
altrimenti correva il giudice rischio di cedere i propri suffragi
al popolo, e rendere gli uomini vittima di una parola. _Farinacius,
de delictis, quaest_. 21 N. 89, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 105; _de
test., quaest._ 70, _ampliatio_ 3, N. 6. Di fatti il nome di società,
peregrinando per tante materie economiche, scientifiche, civili e
religiose, si veste di altrettante diverse significazioni, quante sono
le cose e forme alle quali si applica. _Zanchius, de societ., part._ 1,
_cap_. 1, _N._ 24. — _Mantica, de tacitis et ambiguis conventionibus_,
lib. 6, _N_. 1. Perciò invece della espressione, i giudici hanno preso
in loro scorta la definizione.
Così i pubblicisti definiscono la società: _Societas est pactum vel
quasi pactum de fine quodam conjunctis viribus assequendo. V Volfius,
ibique V Vatel, in notis ad jus naturae et gentium, part_. 7, c. 1, § 1.
Posta la definizione, si passò ad analizzare gli elementi che la
compongono, seguendo i criminalisti, i quali indicano gli estremi
costituenti il Collegio illecito.
Tre ne stabilivano gli antichi. Segno comune, area comune, vicendevole
intelligenza, o trattato. Ma il chiarissimo Antonio Mattei, _de
criminibus, lib._ 47, tit. 15, N. 1, 2, 3, ben riflette che i due primi
estremi non sono necessarî. Non il primo, altrimenti si confonderebbe
il segno colla cosa significata. Qualunque sia, infatti, il modo con
cui i faziosi comunicano fra essi le loro perfide intelligenze, il
vincolo d’iniquità è sempre lo stesso, sia poi che usino le indicazioni
naturali e il linguaggio comune, sia che esista un distintivo di
convenzione, o nel gesteggiare compagnevole, o nello stemma e impresa
della società, o nella affissione del segnale, come a spiegata rivolta
suol avvenire.
Nemmeno necessario è il secondo estremo della cassa od area comune.
Imperciocchè, quantunque sia vero che non può darsi società senza
comunione, benchè possa esserci comunione senza società (_Leg. ut
sit ff. pro socio. — Zanchius, de societ., part_. 1, _cap_. 7, _N_.
42), pure non è necessario che siavi comunanza di materia o di cosa,
bastando che vi esista una massa accomunata di opere, come nel caso
presente (_Grotius, de jure belli et pacis, lib._ 2, _cap_. 12, _de
contractibus_, § 4), così nella società delle carovane niuno dei
viaggiatori comunica all’altro il dominio delle proprie salmerie,
sebbene ponga in massa la propria opera e forza onde resistere in caso
alle aggressioni dei barbari.
Restando dunque a provarsi il solo estremo del mutuo accordo a mal
fine, questo rimaneva stabilito nelle tavole processuali da questi
elementi.
1º. Dalle confessioni stragiudiziali di parecchi membri di tale
collegazione, deposte da quattro testimoni uditi in processo. Se
infatti questo delitto consiste nella reciproca intelligenza, e
nell’animo di collimare tutti al reo fine, niuna miglior prova si potea
conseguire di tale animo, se non la stessa confessione dei collegati.
Nè deve obiettarsi che la confessione non può cangiare, o stabilire
la natura della cosa, non supplendo questo mezzo alla deficiente
prova fisica di un delitto in genere. Imperciocchè quest’obietto
sarebbe appunto valutabile in un delitto di fatto permanente, ove, per
esempio, la sola confessione di aver ucciso non basterebbe a provare il
delitto in genere, quando della uccisione non constasse pei sensi. Ma,
trattandosi appunto di un delitto razionale di fatto transeunte, perchè
consistente nel reciproco accordo, la prova desunta dalla confessione
stragiudiziale non può incontrar tale obietto, quando poi non è sola,
ma da altri veementi indizi e argomenti corroborata. (_Carpzovius,
Prax. rer. crim., par._ 1, _quaest_. 16. _N_. 1 _et sequentibus_).
Tali veementi indizi si desumevano dalle varie cause di scienza che or
l’uno, or l’altro dei molti testimoni esaminati in processo adduceva
nel proprio giudizio sull’esistenza di tale società, e che si vengono
qui in seguito annoverando quali altri mezzi costituenti la prova
generica, cioè:
2.º Le numerose turbe di contrabbandieri, altri carichi delle merci
in frode, altri guerniti di armi or apparenti, or nascoste, che si
facevano vedere nei dintorni, entrando persino talvolta con somma
impudenza, di pieno giorno, e transitando per la città sicuri di
loro scarriera pel cumulo della forza maggiore. Imperciocchè al loro
incontro i militi di finanza erano costretti di cedere alla forza
dell’attruppamento, volgendo altrove il passo, e fingendo di non avere
mirato un sì grave disordine. La provvida legge, sempre coerente a sè
medesima, nell’editto 5 maggio 1822, tuttora vigente, stabilisce al
contrabbando in conventicola di due, tre o più persone la pena da tre
a cinque anni d’opera pubblica, ed eguale pena dai tre ai cinque anni
d’opera pubblica sanziona l’art. 143 del vigente regolamento penale per
la resistenza semplice alla forza, quando il delitto non è accompagnato
da circostanze aggravanti, che lo rendano resistenza qualificata. E ciò
sta in piena consonanza delle regole di comune diritto. Conciossiachè
l’unire una forza insuperabile nell’eseguimento di un’azione vietata,
onde se ne renda impossibile alla milizia del principe l’impedirlo,
costituisce per sè stesso una certa violenza, ossia un timore incusso,
il quale trattiene la soldatesca suo malgrado nell’impedire il
contrabbando commesso in danno del pubblico erario (_Leg_. 1 _ff.
quod metus causa_) ibi: _vis enim fiebat mentio propter necessitatem
impositam contrariam voluntati._ Ciò che spiega il giureconsulto _Voet,
ad pandectas_ 4, 2, 1. _Metui, vis inest, in quantum metus supponit
et vim, quidem non absolutam, sed conditionatam, non illatam, sed
ferendam. Sperelli, dec._ 5. _For. Ecclesiast., N.º_ 78 _et seq_.
3.º Gli assembramenti numerosi dei liberali e contrabbandieri che si
vedevano in questa città fino al primo arrivo della Commissione per
giudicare la causa degli omicidii Sparapani e Adolf, mostrando il
loro disprezzo verso la forza pubblica, essendovi chi depone d’aver
vedute le turbe di costoro passare vicino alcuni carabinieri, e fare ai
medesimi stomachevoli oltraggi, dovendo quei soldati usare prudenza e
continuare il loro cammino.
4.º Le pompe funebri celebrate coll’intervento di molti liberali in
morte di persone del loro partito, e ciò con tale pubblico scandalo,
che l’autorità ecclesiastica fu costretta a farne divieto con apposita
circolare. Dal che si arguisce la unione di costoro e l’aderenza ai
loro partigiani con fermezza durevole oltre la tomba.
5.º La fratellanza che si vedeva di continuo fra gente di simil
pensare, e la loro fuga e persecuzione dei buoni. La quale duplice
circostanza presenta in sè stessa la vera idea di fazione popolare.
_Lipsius, Politicorum, lib. 6, cap. 3: factionem nomino paucorum aut
plurium inter se coitionem, et ab aliis dissensum_.
6.º Il risentimento in comune delle pretese ingiurie, o per dir meglio,
degli atti di giustizia esercitati sopra a qualche individuo della
loro combriccola, o su qualche delinquente ai medesimi simigliante.
Ciò pure addimostra che quei perfidi si consideravano tutti di una
sola famiglia. _«Spectat enim ad nos injuria, qua in his fit qui vel
potestati nostra, vel effectui subjecti sunt». L._ 1, § 3, _ff. de
injur_.
7.º Gli applausi di comune accordo pubblicamente innalzati allorquando
avveniva qualche omicidio per odio di parte in persona di un impiegato
di polizia, o di un individuo della forza armata. Narra infatti un
testimonio, che, trovandosi una sera in teatro, udì ripetere spesse
volte fuor di proposito l’esclamazione _bravo, bravo_. Meravigliandosi
di simile improntitudine, e chiestone d’intorno il motivo, poichè gli
attori non meritavano certamente quegli encomii, fu ad esso risposto
non esser rivolti gli applausi agli attori, ma a chi avea fatto il
colpo di uccidere l’ispettore politico Montanari. Questo medesimo
testimonio poi nella mattina successiva all’omicidio del brigadiere
Sparapani, vide a passare gruppi di persone della feccia del Borgo
Adriano, le quali, fra esse ridendo, esclamavano: _bravo, bravo_.
Ed egli, che altro motivo non iscorgeva di simil grido, ricordando
il senso del gergo, ne dedusse non molto fuor di proposito, che si
applaudisse all’omicidio Sparapani.
8.º L’ordine che fra le compagnie dei contrabbandieri si scorgeva di
dipendenti e di capi, locchè addimostra come fossero organizzati fra
essi, costituenti perciò un collegio e un corpo sociale. _Societas est
multitudo ordinata; ordo autem quid aliud est quam series inferiorum,
ac superiorum? Galganetti, de jur. pub., tit._ 16, _num_. 21.
9.º L’uniformità del premio di uno scudo per ogni notte che si
accordava per testa a ciascuno degli spalloni nel contrabbando, dal che
si argomenta che non era distaccato un frodatore dall’altro, nel qual
caso i compensi dei tirini sarebbero stati diversi secondo le varie
convenzioni parziali, ma esisteva tra i contrabbandieri un sistema, un
temperamento uniforme, una armonia di misure, e perciò un proponimento
preso a comune, dirigendo i mezzi al fine con unione proporzionale.