non bene accertiamo a quali condizioni stessero gli Etruschi; ma pare
non godessero del diritto latino, bensì di particolari capitolazioni,
abbastanza larghe, almeno in quanto concerne la classe dominante dei
lucumoni. Il loro ammollimento toglieva di temerli; faceali venerare
la conoscenza delle tradizioni religiose; e forse non andrebbe lungi
dal vero chi li paragonasse al clero cristiano sotto i Longobardi.
Loro legioni non troviamo negli eserciti romani; e i trentaquattromila
uomini che essi coi Sabini allestirono contro i Galli nel 528, erano
una difesa territoriale. Probabilmente erano privilegiati anche gli
Umbri, razza bellicosa, che però non sembra partecipasse alla legione
romana.
Fra le città italiche nessuno annoveri le greche, le quali non
ottennero mai que’ privilegi; pagavano tributo, non entravano nella
legione, bensì poteano servire come ausiliari, e somministravano galee
a Roma. Napoli alla greca restava divisa in _fratrie_, rispondenti alle
curie di Roma, e composte originariamente di trenta famiglie attorno
al sacello d’un dio o d’un eroe, da cui prendeva nome, onde v’era
quella degli Eumelidi, d’Ebone, di Castore, di Cerere, d’Artemisia, di
Aristeo. Ogni quinquennio vi si celebravano concorsi di musica e di
ginnastica, famosi quanto quelli della Grecia, della quale conservava i
costumi, mentre vi diventavano stranieri i vicini. Da federata si
mutò poi in colonia, e così Salerno e Nocera.
[COLONIE]
Il senato avocava a Roma gli Dei delle città vinte, o almeno
sottoponeva i loro sacerdoti a’ suoi, che arrogandosi il privilegio
della scienza augurale, quelli destituivano d’ogni influenza politica.
Ma non si dimenticava che un popolo soffre men dolorosamente la
perdita dell’indipendenza, che lo sprezzo delle costumanze; giacchè
quella attesta la maggior forza del vincitore, questa ne esprime il
vilipendio. Laonde Roma non aboliva le consuetudini particolari,
lasciava s’amministrassero nell’interno, conferissero la cittadinanza,
tumultuassero ne’ loro comizj, insomma si lusingassero delle apparenze
di libertà. Che se, per imitazione della rivoluzione romana, alla
nobiltà di razza era succeduta nel primato la nobiltà personale
(_optimates_) e ricca, il senato romano avrà facilmente potuto impedire
che la democrazia vi prevalesse all’oligarchia.
Le colonie erano tutt’altra cosa da quelle che vedemmo la Grecia
diffondere per tutto a prosperamento del commercio, e che rimanevano
indipendenti dalla madrepatria (pag. 205). Le colonie romane erano
istituzioni politiche, a tutto vantaggio della metropoli, quasi
sentinelle avanzate ne’ posti che si trovassero meglio opportuni,
non per prosperare il paese, ma per custodirlo dai nemici. Così allo
sbocco della foresta Ciminia si colonizzarono Sutrio e Nepete; Anzio
per vigilare la costa dei Volsci; Velletri, Norba, Sezia per tenere
in soggezione la montagna; Anxur per separare il Lazio dalla Campania
sul Liri; Fregelle, Sora, Interamna, Minturno per ischermire il Lazio
dai Sanniti; e più indentro Attina, Aquino, Casino; così dicasi delle
altre. Nella nessuna importanza che anticamente attribuivasi alla
campagna, possono tali città considerarsi come fortezze, piantate
in territorio nemico; e i coloni come guernigioni, che non poteano
cospirare co’ natìi.
Gli spediti in colonia erano più o meno; mille cinquecento a Lavico,
duemila cinquecento a Luceria, tremila ad Aquileja, e fin seimila
famiglie a Piacenza e Cremona: e variava la quantità di terreno ad
essi distribuita, or di due soli jugeri, or fino di cinquanta ai
fanti e cenquaranta ai cavalieri, come fu ad Aquileja. I prischi
abitanti vi rimanevano peregrini, in comunità distinta, e al modo
indigeno; i trapiantati possedevano il diritto romano o l’italico,
siccome rami staccati dal tronco, e un governo municipale conforme al
romano con decurioni, duumviri, censori. Le cinquanta colonie fondate
prima della guerra punica, tutte nell’Italia centrale eccetto tre, e
venti altre stabilite più lontano fra il 197 e il 177, godeano la
romana cittadinanza, ma non il suffragio[335]; o, a dir più giusto,
erano impedite dall’esercitarlo, cioè dal trasferirsi a Roma. Chi
nelle colonie potesse salire agli impieghi, diventava municipe,
e per conseguenza cittadino romano, ammissibile agli onori della
metropoli. I Latini che volessero divenir tali, lasciavano i figliuoli
a rappresentarli nella città nativa, ed essi trasferivansi a Roma in
qualche magistratura: o convinceano di prevaricazione alcun magistrato
romano; passo di molto rischio e d’incerta riuscita.
Le colonie dunque, non che aspirassero all’indipendenza come le
greche e le moderne, aveano per proprio l’interesse della metropoli.
Ecco perchè sì poco consenso trovò Annibale nella lunga sua guerra;
e allorchè si parla di rivolte delle colonie, non s’intenda che i
Romani stabiliti in quelle insorgessero contro la madrepatria, bensì i
prischi abitatori rivoltavansi contro gli avveniticci, e per la prima
cosa avranno trucidato i Romani che v’erano di casa, di bottega, di
guarnigione[336]. Dopo la guerra Sociale, la legge Giulia modificò
quelle condizioni, e tutti gli Italiani vennero considerati Romani;
onde in Italia non v’ebbe più nè federati nè municipi senza voto;
alle colonie fu accomunato il diritto di suffragio e d’eleggibilità;
ma al tempo stesso tutti dovettero adottare le romane leggi, a
queste acconciando le patrie costituzioni, in modo di ridurle non
al tipo di Roma, ma in armonia con quello. Una di tali costituzioni
ci è conservata nella tavola d’Eraclea, città nel seno di Taranto,
scritta dopo il 672 di Roma, scoperta nel 1732, e custodita nel museo
napolitano, dalla quale e da altri riscontri si raccoglie che ogni
municipio avea senati locali, a vita, e di numero prefisso; l’assemblea
popolare di ciascuna città nominava ai posti del senato vacanti;
sovra presentazione dei predecessori, i magistrati erano eletti ne’
comizj municipali come usavasi a Roma; ed erano responsali in denaro
de’ proprj falli. Esistevano inoltre borgate e mercati (_fora_,
_conciliabula_) non ancora elevati a municipj.
In somma i Romani, nati in piccola città, applicavano ai vinti gli
stessi loro regolamenti interni; il diritto pubblico imitava il diritto
civile; e come il padrefamiglia trattava da famuli o schiavi i suoi
sottoposti, ovvero li rendeva liberti o gli adottava, così Roma facea
de’ popoli. In essa città, dove lo straniero non godeva alcun diritto,
neppur quello della giustizia, importava di farsi ospiti di qualche
casa o persona. Se ne stendeva contratto, e alcuni ce ne rimangono
scolpiti in pietra o in bronzo, pei quali il patrono obbligavasi a
dare al cliente ospitalità, tutelarlo, procurarne il maggior utile
ed onore; e il cliente di rimpatto onorarlo qual padre, fargli
corteggio, somministrargli denaro, riscattarlo se cadesse prigione in
guerra. Al modo stesso popoli interi si posero sotto al patronato di
qualche famiglia, per esempio de’ Fabj gli Allobrogi, degli Antonj i
Bolognesi, de’ Marcelli i Siciliani, affine di avere chi ne sostenesse
le ragioni[337].
[PARTECIPAZIONE ALLA CITTADINANZA]
Roma stessa talvolta conveniva dell’ospitalità con privati o con
popoli; posizione non ben definita, che lasciava ai collegati
l’indipendenza, ma debole. Camillo, occupata Vejo, manda una tazza
d’oro al dio di Delfo; ma la nave tra via è presa dai Liparioti,
famosi corsari. Timasiteo, uno d’essi, per riverenza a Roma e al nume,
persuade i suoi a restituire il latrocinio; e il senato in benemerenza
gli decreta regali e il diritto d’ospitalità. Dopo un secolo e mezzo i
Romani conquistano Lipari, ma conservano liberi ed immuni da tributo i
discendenti di Timasiteo[338].
Tante gradazioni di dipendenza riescono difficilissime a intendersi
da noi, avvezzi all’uniformità: ma è il capolavoro della politica di
Roma questo assimilare i vinti. Fin allora i popoli del mondo tenevansi
serrati fra gelose barriere, escludendo ogn’altro dai privilegi che
conferiva la cittadinanza; laonde i vinti restavano o servi o plebe _ex
lege_. Da qualche conquistatore erano unite sotto scettro di ferro più
comunità? non per questo si fondeano, e ben tosto ne erano sbrancate
novamente, senza conservare della dominatrice che odio e sgomento.
Anche le costituzioni de’ primitivi Itali trovammo tutte comunali;
un paese ostile all’altro, ed eliminando gli stranieri: pure faceano
confederazioni, che accomunavano i diritti dei varj. Ma Roma procede
con ben altra risolutezza, e gli aggrega. Da principio si popola col
ricoverare chiunque vuol entrarvi ai patti prescritti; ora i vinti
Albani, ora i vincitori Sabini costringe o alletta a trasferire i
loro penati presso i suoi: tribù, popolazioni, razze acquistano la
cittadinanza romana: poi si creano cittadini in altri paesi, e tutti
si ascrivono alle tribù della città, e tutti possono esercitarvi i
civili diritti[339]. Se lo spirito aristocratico del governo consolare
restrinse questo afflusso di forestieri, la plebe e i fautori di essa
da Spurio Cassio fino a Cesare caldeggiavano che gli Itali fossero
pareggiati di diritti ai Romani.
[CITTADINANZA]
Inoltre nelle provincie, eccetto la Sardegna, v’aveva alcune città
_libere_; ve n’aveva di immuni da tributo; come v’erano cittadini
e liberi e immuni o personalmente o con tutta la schiatta: anzi ai
Greci furono restituite perfino le assemblee pubbliche, e l’adoprar
giudici di propria nazione, e risolvere le liti colle leggi patrie.
Pertanto Roma, se si disanguava colle guerre, presto se ne rifaceva
coll’assimilarsi i vinti; questi esistevano per essa, mentre essa colle
colonie rifondeva la vita ne’ paesi assoggettati. Col concedere la
cittadinanza come liberalità ai più benemeriti e fedeli, preparavasi
partitanti nella lontana contrada, e traeva a sè quel che di meglio
fosse fuori. Questi aggregati talmente s’identificavano con Roma, che
parlando di essa dicevano «Noi, e i padri nostri, e il nostro fondatore
Romolo»; al modo che gli Svizzeri del canton Ticino o di Ginevra si
dicono figli di Tell. Così Roma compiva un gran passo sociale, qual
era il trarre il mondo ad un’unità non prima conosciuta; estendeva il
proprio Comune fino ad abbracciare tutto il mondo incivilito; e ne
sarebbe divenuta immortale, se l’eccesso delle conquiste non avesse
precipitato in lei tanti forestieri, che l’utile pasto riuscì a
micidiale replezione.
[TRISTA CONDIZIONE DEI VINTI]
Quanto all’esterno, mai non erasi più sapientemente applicato il
_Dividi e impera_; giacchè surrogando le città alle nazioni, e creando
tanti interessi diversi, s’impediva acquistassero la potenza che
deriva dall’unità d’intento; dappertutto rotti que’ vincoli con cui
le popolazioni si teneano fra loro, tolte le alleanze, le assemblee,
sino il far transazioni commerciali e matrimonj fra esse. La condizione
de’ possedimenti era differente anche fra gl’Italiani; e mentre il
cittadino poteva divenire proprietario assoluto d’un campo conquistato,
un Italiano non n’avea che il possesso precario. Que’ tanti Romani
sparsi nelle colonie poteano usurpare il possesso del vicino, e questo
non aveva diritto di citarlo ai tribunali di Roma se non per mezzo d’un
patrono, il quale troppo facilmente si conniveva al compatrioto.
Gli Italiani (salvo i pochi ch’ebbero lo jus _commercii et connubii_)
non possono ereditare nè comprare da un cittadino romano, nè vendergli
se non a rischio e pericolo, e senza che la legge lo sussidii se il
cittadino neghi il prezzo, o frodi i patti, o manchi alle scadenze.
Altrettanto avviene dal creditore al debitore. Il cittadino, protetto
sempre dalla legge e dai tribuni, non potrà essere incarcerato, non
battuto, non crocifisso; l’Italiano sì: questo non fruirà d’eguale
condizione nell’esercito, ov’è escluso dalla legione, e ammesso solo
nella coorte; nelle retribuzioni riceverà quel poco che si vorrà
concedergli; il generale può, anche per colpe leggiere, decapitare un
prefetto degl’Italiani, e aggiungervi l’ignominia; la bastonatura di
questi si fa con altro legno che quel di vite, riservato ai Romani. Nè
calza male il paragone di quello stato colle colonie d’America: gli
uomini bianchi, gli Europei, vi rappresentano il cittadino romano;
i bianchi, non mescolati di sangue africano ma d’altra razza che
l’europea, equivalgono al greco, all’italioto, all’etrusco; il mulatto
e il negro sono nella degradazione in cui erano tenuti gli stranieri, i
Barbari.
La giustizia degli antichi non si fondava sopra basi eterne, quali
l’eguaglianza di tutti gli uomini e la paternità dello stesso Dio, ma
sui patti reciproci. I membri d’una società aveano franchezza, diritti,
onori; gli estranei rimanevano nemici da trattarsi col diritto del
più forte; i vinti erano una genìa abbandonata dagli Dei, e perciò
inferiore, e destinata a servizio ed utile del vincitore. E ragione e
coscienza vedemmo ammutolirsi nelle conquiste; e dacchè non si trattava
più di cittadini, anche i magistrati si permettevano ogni abuso ne’
paesi conquistati, anzi talvolta contro gli stessi socj, pei quali la
libertà conceduta riusciva di mero nome[340].
Date questi diritti a gente sobria, casalinga, agricola, osservatrice,
quantunque cavillosa, della promessa e della stretta parola, e farà
sentire una dominazione severa, inumana se volete, pure coscienziata,
quando anche la coscienza possa essere erronea. Ma se sottentri un
popolo corrotto da improvvise ricchezze, che non farà soffrire a questi
medesimi Italiani, che pur godono il titolo di socj, di alleati, fin
di liberi? L’anno della sconfitta di Perseo, dalla quale comincia a
irrompere la prepotenza pubblica e privata, il console per la prima
volta ordinò che gli alleati di Preneste gli uscissero incontro, ed
allestissero alloggi e cavalli. Un altro fece sferzare i magistrati
d’una città alleata, che non gli aveva apparecchiato abbondanza di
viveri. Un mandriano di Venosa, vedendo gli schiavi portare in lettiga
un cittadino romano, domanda—Che? è egli morto?» e l’arguzia gli costa
la vita sotto le bastonate. Un censore, per adornare un tempio da lui
costruito, leva il tetto a quello di Giunone Lucina, il più venerato
d’Italia. Venuto il console a Teano, sua moglie desidera lavarsi
nel bagno degli uomini; e non essendo questo sgombrato abbastanza
sollecitamente, il primario cittadino è fatto snudare e flagellare
in pubblica piazza: atterriti quei di Caleno decretano che veruno si
accosti ai bagni finchè un magistrato romano si trovi nella città. Per
consimile titolo a Ferentino il pretore fece arrestare i questori,
uno dei quali fu battuto a verghe, l’altro si sottrasse all’obbrobrio
dandosi a precipizio da un’altura[341]. Le api d’un villano molestavano
un potente vicino, il quale gliele distrusse; il villano risolse di
trasferire altrove i poveri penati,—Ma (diceva) non ho potuto trovare
un angolo che non fosse accostato da ricchi e poderosi; non un ricovero
contro l’arbitrio e l’oppressione».
[LE PROVINCIE]
A quanto peggior condizione doveano trovarsi le provincie! Acquistato
un paese, Roma lo lasciava alcun tempo governare da principi nazionali
od impostigli, finchè lo avesse indocilito al giogo; allora li
sbalzava, e riducevalo a provincia: al che pure riusciva l’alleanza
contratta con qualche città o Stato libero. La prima sua cura
consisteva nel torgli ogni pubblica forza o costituzionale libertà, e
singolarmente scomporre quelle confederazioni, che cara le aveano fatto
costar la vittoria sopra l’Etruria, la Gallia e la Grecia. Del suolo
della provincia l’alto dominio supponeasi spettare al popolo romano;
gli abitanti non aveano che l’usufrutto, pagandone tributo, oltre
l’imposta personale, e non erano ammessi alla milizia. Un consulto
del senato determinava l’ordinamento delle provincie, vario l’una
dall’altra, ma tutte in sudditanza assoluta. Il prisco diritto pubblico
e civile dovea dar luogo alla legislazione nuova, il potere sovrano
ridursi in un magistrato di Roma, cui competevano la giurisdizione,
l’amministrazione, e spesso anco il comando militare. Alle città
lasciavasi un’amministrazione propria, modellata sugli statuti antichi,
ma alle forme democratiche cercavasi surrogare l’aristocrazia.
Conquistata la Sicilia, nè trovando bisogno o convenienza d’unirla alla
fortuna di Roma, fu ridotta a provincia, e la prima ordinanza fu data
da Marcello dopo l’insurrezione degli schiavi: Rupilio la riformò,
e da Cicerone possiamo raccorne l’essenza. Comprendeva diciassette
città o popoli tributarj, di cui cioè eransi confiscate le terre, poi
restituite ai prischi possessori col peso d’un’annua retribuzione. Ma
fedele al sistema di non render eguale a tutti il giogo, il senato
lasciò a Messina, Taormina, Noto il diritto d’alleate; altre cinque
godeano l’immunità; la restante isola pagava la decima de’ frutti.
Le terre del dominio pubblico doveano una tassa, che ciascun lustro
prefiggevasi dai censori: quelle soggette a decima la pagavano quale
Gerone aveala stabilita: le immuni erano obbligate a vendere e
portare a proprie spese a Roma ottocentomila moggia di frumento per
quattro sesterzj il moggio (_frumentum imperatum_), che servisse alle
distribuzioni. Le liti fra una città e un cittadino giudicavansi dal
senato d’un’altra città, beneviso alle parti: quelle fra membri d’una
città stessa si risolveano secondo gli statuti d’essa città: quelle
fra individui di città diverse, secondo le ordinanze di Rupilio.
Se il Romano richiedesse in giudizio un Siciliano, era competente
il tribunale siciliano; il romano se al contrario. Le dispute fra
coltivatori e decimatori decidevansi secondo la legge di Gerone sui
cereali; altre erano risolte da una specie di corte d’assise, formata
di cittadini romani[342].
A reggere le provincie, il senato spediva consoli usciti di carica e
pretori, i quali, ad imitazione dei pretori urbano e peregrino (pag.
411), in un _editto di giurisdizione_ esponevano le norme con cui
governerebbero, confermando gl’istituti anteriori e introducendone
di nuovi, o trasferendovi quelli della metropoli che paressero
opportuni[343]. L’accompagnavano ordinariamente un questore per esigere
l’imposta, e un intendente per regolare le finanze.
Fosse pur liberale la data costituzione, ledevasi il sentimento
nazionale coll’introdurre le usanze romane, ed anche la lingua dovunque
non si parlasse la greca, e fin la religione; o se tolleravasi
l’antica, come nell’Egitto e in Giudea, se ne proibivano le adunanze.
Per fiscalità vietavansi talora le coltivazioni meglio confacenti,
e la vigna e gli ulivi erano proibiti nei paesi transalpini[344]. I
governatori poi, oltre avere immensi mezzi di guadagno legale, dalla
illimitata potenza e dall’appoggio delle truppe accantonate venivano
strascinati al tiranneggiare; e cambiandosi ogni anno, non aveano alle
vessazioni neppur il limite della sazietà. Sallustio chiama spietata
e intollerabile la dominazione romana[345]: Livio, liricamente e
ingenuamente abbagliato dalla patria grandezza, tanto che di vero cuore
s’indispettisce allorchè qualche popolo osa difendere contr’essa la
vita e la libertà, Livio confessa che, dovunque è un pubblicano, ivi il
diritto svanisce, la libertà non esiste più[346].
Quando già s’era imparato a disobbedire al senato, Marcantonio senza
riti mena una colonia a Casilino per soppiantare quella che prima vi
sedeva; invade l’eredità di molti; altri poderi finge aver compri
all’asta, che nessuno udì bandita; dall’ora terza fin a tarda notte
dura in cene ubriache, giocando, bevendo, vomitando e ribevendo, tra
bardassi e meretrici. Altrove il pretore, accolto ospitalmente a
cena da uno spettabile cittadino, sopra mangiare gl’insinua di far
condurre in mezzo l’unica figliuola; e resistendo questo, si passa
alla violenza, nasce un battibuglio, si uccide; e i cittadini non osano
far giustizia dell’insultatore. Costui chiamavasi Verre; nome che
impareremo a conoscere come compendio di tante scelleraggini.
Anche dopo che l’interesse insegnò ad amicarsi le provincie,
piuttosto che disanguarle e inasprirle con un giogo tanto grave
quanto ingiurioso, si ebbero sempre in conto di dipendenze, non come
parti integranti della repubblica: s’apriva la cittadinanza a molti
individui, cioè s’interessavano i migliori all’incremento di Roma. il
che equivaleva a formarvisi un partito; ma non furono mai chiamate,
per via di rappresentanza, a costituire un’unità politica, quale
ora l’intendiamo. Eccettuate le trentacinque tribù del territorio
primitivo, l’amministrazione e la legislazione erano meramente locali:
nè si sapeva estendere l’azione d’un governo centrale a tutte le parti
del vasto dominio e ad ogni particolarità de’ pubblici ministeri. La
vigilanza precisa, la regolata gerarchia di dipendenze, le rapide
comunicazioni che a ciò son necessarie, mancavano agli antichi imperj;
onde Roma dovea limitare la sua ingerenza agli oggetti generali,
abbandonando la più parte dei parziali interessi o ad agenti spediti
dalla metropoli, o a magistrati indigeni.
Vigevano dunque ne’ paesi sudditi a Roma due poteri: uno supremo che
ordinava, eseguiva, giudicava come ben gli paresse, non propenso per
natura ad estendere l’intervenzione sua di là da quel che credesse
opportuno alla pubblica ragione; l’altro ordinario, lasciandosi alle
città, oltre l’interna amministrazione e il decidere d’alcune cause
civili e criminali, anche molti atti veramente legislativi, esercitati
dall’assemblea dei cittadini, ed eseguiti da magistrati municipali.
Se si rallenti l’oppressiva direzione suprema, quei corpi aspireranno
all’indipendenza invocando diritti, o ampliando le attribuzioni,
spesso collegandosi in una specie di reggimento federativo: il che
noi vedremo succedere al decader dell’Impero, preparando il primario
elemento della moderna civiltà europea.
Per le terre soggette diffondeansi in folla gl’Italiani, trattivi
dagl’impieghi, dall’agricoltura, dall’appalto delle gabelle,
principalmente dal traffico, che fu sempre la vita del nostro paese.
In folla erano stanziati nella Numidia; Mitradate ne fece d’un colpo
trucidare ottantamila nell’Asia, quaranta soli anni da che ridotta
a provincia; aggiungansi i veterani cui circondavano i terreni dei
vinti e i coloni: tutti modi di propagare la lingua, la civiltà e la
riverenza del nome romano.
[FINANZE]
Le conquiste crebbero le rendite della repubblica. Essa traeva denaro
dalla taglia fondiaria che i cittadini pagavano, determinata dal senato
a proporzione dell’occorrente, e della quale più non fu mestieri dopo
la terza guerra macedonica; o dagli alleati d’Italia, che contribuivano
diversi generi, secondo i luoghi; o dalle provincie, alcune delle quali
pagavano tassa agraria e capitazioni gravose, oltre somministrare
derrate in natura per emolumento de’ governanti, o per approvvigionare
la capitale, o per emergenti straordinarj.