Chiamavano propriamente _legge_ una deliberazione presa ne’ comizj

centuriati da’ patrizj e plebei d’accordo, per rogazione d’un

magistrato superiore: _plebiscito_, una risoluzione della sola plebe

ne’ comizj tributi, per rogazione d’un magistrato plebeo[323]; era

obbligatorio per tutto il popolo (pag. 184); anzi i plebisciti sono le

più acclamate leggi del diritto romano. Faceansi leggi per tribù, per

curie, per centurie, e di queste medesime variavano i modi d’iniziativa

e di sanzione. Una legge si proponeva dapprima al senato: se in questo

passasse, promulgavasi per tre successivi mercati, acciocchè anche i

campagnuoli potessero prenderne cognizione: al dì prefisso convocavasi

il popolo nel campo Marzio, si discuteva, si mandava a voti. Per

raccogliere questi, facevansi tanti ponticelli quante le centurie; e

ciascun cittadino, passando pel suo, riceveva delle tessere, colle

quali esprimeva secretamente il suo voto. Se si trattava di legge, la

tessera favorevole portava VR, l’altra A, cioè _Vti Rogas_ e _Antiquo_;

se di giudizio, una il C, una l’A, una NL, cioè _Condemno_, _Absolvo_,

_Non Liquet_. I voti valevano complessivamente per centurie.

[PLEBISCITI]

Altre volte il voto era palese. Così allorquando quelli d’Aricia

e d’Ardea disputavano fra loro un territorio, e si riportarono

all’arbitramento de’ Romani, questi raccolsero le tribù per decidere,

e posero due urne, l’una per il sì, l’altra per il no. Ma insorse una

quistione incidente, essendosi asserito che il territorio conteso non

apparteneva a nessuno dei due litiganti, sibbene ai Romani; onde una

terza urna fu riservata a tal quistione, e tutti i voti caddero in

quella[324].

[RIFORME]

Il diritto romano non procedette per improvvise e violente rivoluzioni;

gloriandosi di rimaner saldo agli antichi statuti, non derogò mai

le XII Tavole[325], e lasciava che i magistrati, e principalmente

gli editti dei pretori e degli edili supplissero ai difetti ed

interpretassero.

[MAGISTRATI]

A ciascuna delle differenti magistrature spettava una porzione

dell’autorità sovrana, restando indipendenti nell’azione a loro

attribuita; e soltanto sotto l’Impero le vedremo coordinate in una

vasta gerarchia, che le une sottomette alle altre. Un potere sommo, al

quale tutto si riporti, tutto riesca, fu ignoto a Roma repubblicana;

i magistrati quasi non dipendevano dal senato nè dal popolo, se non

in quanto allo scadere doveano subire il sindacato; fra loro stessi

operavano da eguali, non per delegazione o sotto gli ordini d’un

superiore, ma in virtù del potere conferito dall’elezione popolare, e

perciò responsali della propria gestione, ognuno estendendosi fin dove

cominciavano le attribuzioni dell’altro, ognuno potendo quel che valeva

a compire da sè, nè avendo modo di costringere gli altri, che erano

inferiori a lui ma non subordinati.

[DITTATORI]

E appunto perchè la costituzione non determinava i limiti delle varie

magistrature, e moltissimo attribuiva alla bontà e dottrina, le qualità

personali davano ad uno maggiore o minore autorità, ed agevolezze alle

usurpazioni. Quando poi bisognassero rimedj più pronti ed efficaci,

la costituzione distruggeva se stessa coll’accordare potere assoluto

ad un dittatore, che, magistrato, legislatore, capitano, senz’appello

al popolo, tenuto come dio (_pro numine observatus_), poteva quando

volesse farsi tiranno. Che valore avea la prescrizione che dopo sei

mesi egli deponesse il potere?

Le magistrature, tutte a tempo ed elettive, distinguevansi in ordinarie

e straordinarie; e in ciascuna v’avea magistrati grandi, godenti

il poter militare e l’autorità civile (_imperium et potestas_); e

magistrati minori, investiti di potere limitato. Nei grandi, i consoli,

i pretori, i censori erano magistrati ordinarj; straordinarj il

dittatore e il suo luogotenente, il prefetto della città, l’interrè.

Minori gli edili plebei e curuli, i questori e i tribuni.

[CONSOLI]

Del governo stavano a capo due consoli, re annuali scelti fra

nobili o plebei. Presedevano alle adunanze del popolo e del senato,

raccoglievano i voti, curavano l’esecuzione dei decreti; introducevano

gli ambasciatori stranieri, cernivano i guerrieri fra i cittadini e

i federati, nominavano i tribuni nelle legioni, soprintendevano alle

cerimonie religiose e alle finanze; e sebbene di rado potessero in

persona amministrare la giustizia, erano però considerati come supremi

custodi delle leggi, dell’equità e della disciplina, e molte cause

venivano dai tribunali ordinarj portate al consolare in ultima istanza.

Il senato poteva prorogar loro il comando degli eserciti, dare o negare

le somme necessarie; il popolo doveva servirli in guerra, e rivedere

le spese e i trattati da loro conchiusi coll’inimico: onde erano

costretti tenersi amici l’uno e l’altro. Riceveano poi omaggi che oggi

non si soffrirebbero: ritirarsi al loro passaggio, scendere da cavallo

o alzarsi da sedere all’apparir loro; se no, le battiture dei littori:

Acilio spezzò la sedia curule d’un pretore che non si levò.

[PRETORI]

Dai fasci ond’erano accompagnati si tolse la scure, per dinotare che

non aveano il diritto di sangue; la rimetteano però dopo usciti un

miglio da Roma, recuperando quel potere illimitato ch’è conveniente

a un capo d’esercito. Di fatto in tempo di guerra potevano senza

limiti, o quando ne’ frangenti il senato commettesse loro l’autorità

dittatoria perchè salvassero la repubblica. Pure, finchè non si uscì

d’Italia, i consoli anche a capo dell’esercito sottostavano al veto

de’ tribuni, alla continua vigilanza del senato, che potea negar

loro i viveri o richiamarli: ma quando si varcarono i mari (riflette

Polibio) furono tutto; essi pretori, censori, edili, essi popolo e

senato; patteggiavano co’ vinti, imponevano tributi e leggi, levavano

soldati; regnavano insomma, ed apprendevano le pericolose blandizie del

comandare indipendente.

Gli antichi re aveano in sè unito il presedere alle grandi assemblee

ed al senato, il comandar agli eserciti, l’amministrare la giustizia;

altrettanto continuarono i consoli: ma quando venne accomunata a’

plebei questa suprema magistratura, i nobili tentarono cincischiarla

col nominare pretori che, scelti sempre fra i patrizj, rendessero

giustizia. Non andarono però sei lustri che anche alla pretura fu

scelto un plebeo. I pretori adempivano le veci del console quand’egli

assente o quando altrimenti occorresse; ma special loro attribuzione

erano i giudizj inferiori.

Dalla distinzione fra cittadini e forestieri nascevano due diritti,

l’uno detto _civile_, l’altro _delle genti_. Il civile regolava le

prerogative, e proteggeva le azioni del cittadino romano secondo le

leggi patrie. Il diritto delle genti (tutt’altro da quello che oggi

s’indica con tal nome) abbracciava le relazioni sociali, il complesso

di que’ principj giuridici in cui tutti i popoli civili sono d’accordo,

e le regole dell’equità naturale[326].

Per applicare tali diritti, al tempo della prima guerra punica si

elessero un pretore _urbano_ ed uno _peregrino_; poi crebbero a

quattro, a otto, a sedici e più. Le loro funzioni epilogavansi nella

formola _do, dico, addico: davano_ l’azione, l’eccezione, il possesso,

i giudici, gli arbitri, i tutori; _dicevano_ sentenze nelle cose

controverse e ne’ casi possessorj; _addicevano_, cioè aggiudicavano

quando si facesse cessione del diritto, nell’emancipazione e simili.

Gravati di tanta responsabilità, al primo entrare in carica doveano,

anche per proprio interesse, fare pubblica professione del come

avrebbero in quell’anno esercitato la parte che la costituzione

lasciava a loro arbitrio, senza ledere il diritto civile[327].

Esponeano dunque un _editto_, oggi diremmo un programma, riguardante

specialmente quel che noi qualificheremmo di diritto amministrativo;

conservando ciò che trovassero buono negli antecessori, correggendo

i difetti, proponendo nuove formole d’azione; dal che veniva a

progressivamente migliorarsi la legislazione, secondando il variar de’

costumi e dell’opinione senza radicali sovvertimenti; e la rigidezza

della legge scritta era piegata, principalmente colle finzioni[328],

col mutar nomi, colle eccezioni e col restituire in intiero; mostrando

sempre appoggiarsi all’antico diritto anche quando vi si contraddiceva.

[GIURISDIZIONE]

Il carattere dei poteri giudiziali fra i Romani risulta dalla

distinzione che faceasi tra gius e giudizio, tra magistrato e giudici.

Gius è il diritto; giudizio sono le istanze, l’esame, la sentenza.

Il magistrato dichiara il diritto, lo fa eseguire, risolve l’affare

qualora la dichiarazione del diritto basti alla soluzione; in caso

contrario, assegna qual potere dovrà giudicare i litigi, e qual diritto

regolarli. I giudici esaminano la controversia e le discussioni fra

le parti, e le terminano colla sentenza. A quello dunque spetta, oggi

diremmo, la decisione del diritto; a questi la decisione del fatto,

valutandolo però giuridicamente.

Anche ne’ giudizj rimaneva dunque la sovranità al popolo, il quale

esercitava la giurisdizione direttamente ne’ casi capitali, e per

delegazione nelle materie di ragione privata. Annualmente ne’ comizj

da ciascuna tribù si eleggevano tre giudici, detti perciò centumviri,

e si dividevano in quattro collegi, che, ora separati ora congiunti,

procedevano intorno alle quistioni di diritti famigliari, di dominio

quiritario, di successione. Forse in tutti i casi[329], ma certamente

in quelli che non fossero di competenza del tribunale centumvirale, le

parti, dopo esposta la contestazione al pretore, sceglievano d’accordo

l’arbitro od il giudice, che doveva discutere la causa secondo la

formola data dal pretore[330]. Il giudice si designava ne’ casi di

stretto diritto, ove cioè si trattasse di cosa certa e determinata;

l’arbitro in quelli _ex æquo et bono_, ossia di equità; e quello e

questo fra le persone annualmente trascelte ad esercitare i giudizj.

Per un pezzo furono dell’Ordine senatorio, dappoi vi pretesero anche i

cavalieri, dal che vedremo sorgere conflitti gravissimi.

Per le liti con stranieri o fra stranieri, il pretore deputava

Recuperatori, che doveano risolverle colla massima sollecitudine;

il qual vantaggio li fece poi adottare anche pei cittadini nei casi

di possessorio o di risarcimento di danni derivati da ingiuria o da

delitto.

[DIRITTO AUGURALE]

Tal era quella mescolanza di tre governi che gli antichi ammiravano,

e dove s’avea coi consoli unità dell’esecuzione, col senato sperienza

ne’ consigli, col popolo vigor nell’azione; per modo che tutte le

forze dello Stato convergeano con irresistibile potenza alla grandezza

della repubblica. Il console può tutto, ma il senato può negargli i

mezzi, il tribuno impedirne le decisioni; tocca al popolo il sindacarne

gli atti, e punirlo o premiarlo col novamente eleggerlo. Il senato

sembra il padrone della repubblica agli stranieri che trattano con

esso solo; eppure è sottoposto alla revisione dei censori, è preseduto

dai consoli, è remorato dai tribuni, e deve aspettar le leggi delle

centurie e delle tribù. Il popolo rimane corpo sovrano al fôro, ma

ne’ tribunali ha per giudici i cavalieri, nell’esercito per generale

il console; dipende dal senato e dai censori per gli appalti e pei

possessi: il patrizio si mescola fra’ plebei a sollecitarne il voto,

a comprarlo anche col denaro che i suoi avi ne hanno usurpato. Da

quest’equilibrio tanta forza, tanta preveggenza, tanto senno politico.

Chi ci ha intesi parlare più volte d’auspizj, comprenderà quanta

parte avessero nell’amministrazione, ogni atto della quale esigeva

la sanzione divina. L’auspizio era l’osservazione rituale di certi

segni, come fenomeni celesti e meteore, volo di uccelli, tripudio o

svogliatezza dei polli sacri nel prender cibo, cammino di serpenti o

d’altri animali, che doveano attestare l’assenso o la disapprovazione

degli Dei.

Carattere essenziale del magistrato in Roma era il poter consultare da

sè gli auspizj; ma per lo più ricorreva agli auguri, che conosceano

le posizioni, il tempo, i riti, e che per ciò trovavansi in mano le

guise di sciogliere un’adunanza, sospendere una nomina, abrogare una

decisione, limitare insomma l’autorità non solo dei magistrati, ma

del senato e del popolo. «Il diritto più grande ed eccellente nella

Repubblica (diceva Cicerone) è quello degli auguri, che sorpassa

l’autorità. Qual cosa maggiore che il poter disciogliere i comizj e le

assemblee convocate dai magistrati supremi, e annullarle dopo fatte?

qual cosa più rilevante che il veder un’impresa interrotta se l’augure

assegna un altro dì? qual cosa più magnifica che poter decretare ai

consoli d’abdicarsi dalla magistratura? qual cosa più religiosa che

il concedere o no l’adunanza del popolo? abolire una legge se non è

proposta secondo le forme? Senza l’autorità loro insomma nulla di quel

che fanno i magistrati in città o fuori, può essere approvato»[331].

Gli auguri erano a vita, eletti ne’ comizj come gli altri collegi.

Dopo che le conquiste si allargarono, acciocchè il generale non fosse

costretto abbandonare a lungo l’esercito per venire a Roma a consultare

gli auspizj, sceglievasi un pezzo del territorio conquistato, si

dichiarava romano, ed ivi il generale compiva la cerimonia[332].

[SACERDOTI]

Quindici sommi pontefici, ispettori delle cose sacre, proferivano

sulle dubbiezze che facilmente insorgono in un sistema tradizionale.

I quindecemviri, portati a questo numero sotto Silla, inamovibili

e specialmente devoti ad Apollo, custodivano i libri Sibillini, e

ne interrogavano i vaticinj; per mezzo de’ quali furono introdotte

tante novità nel culto nazionale, e mantenutivi riti atroci, fino

al sepellire persone vive. Gli Epuloni, determinati nel numero di

sette da Silla stesso, faceano gli onori del banchetto di Giove. I

sacerdoti sceglievansi fra cittadini primarj e nobili; nè i plebei vi

s’introdussero se non quando il numero ne fu aumentato.

[CULTO]

Auguri, pontefici, quindecemviri, epuloni formavano i grandi collegi,

ciascuno sotto un _magister_ o capo particolare, cui sovrastava il

pontefice massimo, custode de’ formolarj religiosi, esecutore de’

maggiori sacrifizj. Eletto dal popolo intero, era inamovibile; la sua

casa dovea rimanere continuamente aperta al pubblico; e fu sempre

un patrizio fin a Tiberio Coruncanio nel ii secolo avanti Cristo.

Patrizj erano pure i quattro del suo consiglio; ma nel 301 vi si

aggiunsero quattro plebei, poi sotto Silla crebbero a sedici. Dalle

costoro decisioni davasi appello all’assemblea del popolo. Un _rex

sacrificulus_, patrizio, di comparsa e nulla più, adempiva i riti che

anticamente spettavano ai re; e nella festa commemorativa della costoro

cacciata (_regifugium_), dopo immolate le vittime, egli davasi in fuga.

Quattro collegi inferiori comprendevano i Fratelli Arvali, i

venticinque Tiziesi, i venti Feciali che sancivano la pace e intimavano

la guerra, e i Curioni che assistevano alle adunanze delle curie. A

nessun collegio appartenevano gli Aruspici, indovini poco stimati, che

leggevano nelle viscere delle vittime ciò che la prudenza dei padri

trovava opportuno alla patria. Altre confraternite si dedicavano al

culto speciale di qualche divinità, come i Galli a Cibele, i Luperci

a Pane, i Salj a Marte. I tre flamini di Giove, Marte e Quirino,

rappresentavano le tre genti, aggregatesi da principio per costituire

la curia romana. A tutti ajutavano sacristani, notaj, macellaj, musici,

camilli, cioè fanciulli de’ due sessi.

[VESTALI]

Le sei vergini Vestali custodivano il fuoco sacro di Vesta e le arcane

cose cui era appoggiata la salvezza di Roma. Lo spegnersi di quel fuoco

si considerava come pubblica calamità, nè altro portento atterrì più

di questo durante la seconda guerra punica. Un littore precedeva le

Vestali; consoli e littori scontrandole, abbassavano i fasci; esse in

cocchio, anche quando la legge il vietava ad ogni altro; esse distinto

sedile agli spettacoli; la loro dichiarazione in giudizio equivaleva

a giuramento; uno condotto a morte che per caso le incontrasse,

rimaneva assolto. Se si adornavano più sollecitamente che a vergine non

convenga, erano dal pontefice ammonite; ne erano battute colla sferza

nell’interno del tempio se negligessero il culto; se poi macchiassero

la castità, sepolte vive, e morto il complice.

Le spese del culto erano sostenute dalle maggiori famiglie, dai privati

che offrivano sacrifizj, da qualche possesso dei tempj medesimi, e

dalle oblazioni, come erano quelle pei morti a Libitina, per le nascite

a Lucina, per la toga virile alla Gioventù: occorrendo suppliva lo

Stato.

Ma la religione a Roma non si elevò mai nè a poesia nè a sublimi

speculazioni; positiva e di semplice pratica, si atteggiò alla

politica, come ogni altra cosa servendo allo Stato. I sacerdoti non si

costituirono in un corpo compatto e prevalente, non duravano perpetui,

non cessavano d’essere nel medesimo tempo cittadini e magistrati;

nè pare dal sacerdozio derivassero lucro, sibbene considerazione

e influenza: intervenivano a bandire la guerra e sodare la pace,

sanzionavano ogni pubblico atto, preludevano cogli augurj alle

determinazioni, interrogavano gli oracoli, ma vi si scorge sempre un

intento politico, non ispirazione religiosa. Quindi i satirici facevano

beffe impunemente degli auguri[333]; Cicerone, membro e panegirista di

quel collegio, stupiva che due auguri potessero incontrarsi per via

senza ridersi in viso; e Lelia domandava al marito Quinto Muzio Scevola

perchè non vi aggregasse anche la fantesca, ben più esperta dello

sfamare a tempo i polli.

[MUNICIPJ]

Insomma Roma aveva governo municipale, nè mai ne cambiò natura, non

distinguendo l’amministrazione della città da quella dello Stato; e

sebbene, coll’ingrandirsi, molte attribuzioni primitive del senato e

dei consoli venissero assegnate a magistrati nuovi, tutti conservarono

sempre alcune attribuzioni meramente locali.

Questo modello offrivasi agli occhi degli Italiani, che erano

distribuiti in comunità al settentrione barbare e disgregate, al

mezzodì eleganti e ambiziose alla greca, tutte ispirate dalla boria

dell’autonomia, e gelose di non comunicarla ad altri. Roma invece,

dall’istinto popolare dell’espansione spinta ad aggregare altri a sè,

od estendere ad altri le proprie istituzioni municipali, accettava

nella città gli avveniticci. Quest’assimilazione molto progredì sotto

i re; ma l’aristocrazia succeduta la restrinse, non cercando l’aumento

esterno, sibbene l’interna dominazione, e attenta a far tiranno il

popolo fuori, per tiranneggiarlo dentro. In fatti, mentre il censo

sotto Servio Tullio avea numerato ottantaquattromila cittadini

sopra i sedici anni, quello del 245 alla cacciata dei re ne offrì

centrentamila, e quello del 278 soli cendiecimila, che dieci anni

appresso erano ridotti a cenquattromila ducenquattordici. La plebe

pensava altrimenti dagli aristocratici, ed anzichè inimicare i vicini,

reclamava per loro la partecipazione de’ diritti; onde appena essa

rivalse, tornò ad estendere la concessione della cittadinanza. Questa

però non distribuivasi a tutti eguale, ma moltiplicando e variando le

concessioni in proporzione dello zelo, e per mantenere la gelosia od

eccitare l’emulazione.

Dicono che primamente nel 365, per rimeritare quelli di Cere dell’aver

ospitato gli Dei nell’invasione gallica, fosse, per così dire,

trapiantata la città, creando cittadini romani fuor del territorio di

Roma; poi il diritto stesso di cittadini si suddivise e limitò secondo

certe gradazioni, determinate dalle circostanze della concessione.

I paesi cui fosse largita la cittadinanza romana, chiamavansi

_municipj_; si lasciavano governarsi con leggi proprie e proprj

comizj, ma sul modello di Roma; l’ordine dei decurioni vi formava

la curia, corrispondente al senato romano; ai consoli equivalevano

i duumviri, con giurisdizione in certe cause e fino ad una somma

prefissa; il quinquennale, il censore o curatore, il difensore, gli

edili, gli attuarj n’erano le varie cariche, colle quali internamente

si amministravano a tutto lor senno. Mentre restava membro della

propria comunità indipendente, il municipe era anche cittadino di

Roma, elettore, eleggibile, avendo una patria di nascita, una di

diritto[334]. I municipj _optimo jure_ aveano tutti i diritti e gli

obblighi de’ cittadini romani; altri non godeano del suffragio, come i

prischi plebei; servivano nelle legioni, ma non poteano arrivare alle

dignità. Prezioso diritto ne era il poter ne’ municipj vivere franchi

gli esigliati da Roma, talchè uno a Preneste appena o a Tivoli era

sicuro dalla pena.

Per quanto variasse la romana costituzione, restò sempre suo

cardine che nella sola metropoli si esercitassero i poteri sovrani;

comunicavansi ad altri, ma a condizione di usarne soltanto in Roma; nè

mai si pensò a raccoglier i voti ne’ paesi, nè a far che mandassero

rappresentanti e deputati. Il municipe dunque avea diritto di suffragio

e di eleggibilità a Roma, ma purchè vi fosse in persona, ed in quanto

trovavasi ascritto ad una tribù. Così Como apparteneva alla Oufentina,

Volterra alla Sabatina, Genova e Pisa alla Galleria, Albenga alla

Publilia, Vicenza alla Menenia, Altino e Cividale alla Scapzia, Padova

alla Fabia, Aquileja alla Velina, Concordia alla Claudia, Este alla

Romilia, e via discorrete.

[DIRITTO LATINO]

Oltre i cittadini adottivi, Roma largheggiò di privilegi coi Latini,

che già trovansi sistemati alla foggia di Roma primitiva; onde ai

sette colli facevano corona città latine, pari in diritto di suffragio

ai Romani. Questo privilegio fu poi esteso ad altre in tutta Italia,

ed oltre le città de’ Sabini, Tusculo, Cere, Lanuvio, Aricia, Pedo,

Nomento, Acerra, Anagni, Cuma, Priverna, Fundi, Formia, Suessa,

Trebula, Arpino, abbracciava pure Circeo e Ardea, Cora e Norba tra

i Volsci, Fregelle e Interamna sul Liri, Alba dei Marsi, Lucera e

Venosa dell’Apulia, Adria e Fermo nel Piceno, Brindisi e Arimino. Di

queste alcune erano _socii_, datisi senza guerra, o venuti in colonia,

e godevano pieni diritti: altre _fœderati_, ricevuti dopo vinti e a

condizione inferiore, non acquistando la podestà patria, nè le nozze

alla romana, nè la capacità di testare a pro d’un romano cittadino o

di ereditarne, nè l’inviolabilità della persona; talchè rimaneano un

di mezzo fra cittadini e forestieri, con divieto di tenere assemblee

generali, far guerre, contrarre matrimonio fuori del territorio.

[DIRITTO ITALICO]

Il gius italico non conferiva privilegio di sorta al cittadino

individuo, bensì alla città in complesso attribuiva la proprietà

quiritaria del terreno ed il commercio; dal che derivavano l’esenzione

da imposta prediale, e la capacità alla mancipazione, all’usucapione,

alla vindicazione. Ma se un italico aspirasse a divenire cittadino

romano, bisognava passasse pel diritto del Lazio.

Molto variava la condizione delle regioni sottoposte al gius italico.

In alcune si mandava ogni anno un prefetto per rendere giustizia o

amministrarne gli affari. Le _deditizie_ restavano a discrezione del

senato come suddite. Altre aveano titolo di _alleate_, ma coi guaj

delle alleanze coi forti; e per esempio Taranto era libera, ma colla

cittadella occupata da una legione, e demolite le mura; Napoli pure, ma

nol sentiva che per dover dare navi e soldati. Anzi talvolta mutavano

condizione; e Capua da federata divenne per castigo prefettura, indi

colonia; Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formio, Piperno, Anagni da

municipj si ridussero in colonie, e a volta in prefetture; colonie

erano Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Saturnia; prefetture

sempre Calatia, Venafro, Alifa, Frusilone, Rieti, Nursia.

Storia degli Italiani, vol. 01 (di 15) · 第 27 / 37 段