CAPITOLO VII.

_Contese insorte per li casi misti, e per la porzione spettante al

Re nelle Decime, che s'impongono dal Papa nel Regno alle persone

Ecclesiastiche._

Al Duca d'Alcalà parimente dobbiamo, che nel nostro Regno si fosse

tolto quell'abuso, che i Giudici Ecclesiastici, sol perchè avessero

prevenuto, potessero procedere contra i laici in certi _casi_, che

per ciò appellarono _misti_. Infra l'altre intraprese della Giustizia

Ecclesiastica, come altrove si disse, si fu questa d'avere gli

Ecclesiastici inventato un certo genere di giudicio, chiamato di _Foro

misto_, volendo, che contra il secolare possa procedere così il Vescovo

come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione; nel che veniva

sovente a rimaner il Magistrato deluso, perchè gli Ecclesiastici, per

la esquisita lor diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi

a prevenire: onde non lasciando mai luogo al secolare, s'appropriavano

di quelli la cognizione. Infra gli altri reputavano di Foro misto,

il sacrilegio, l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto,

il concubinato, la bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il

costringimento per le Decime e per la soddisfazione de' Legati pii.

Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in

Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel

Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere contra

i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio del

1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto consultare

e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del Consiglio di

Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste controversie, se

i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere ne' suddetti casi.

Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale con tutti gli

altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per Aggiunti, ed

esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu conchiuso,

che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal Duca a'

19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena Consulta a Sua

Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale, coll'intervento

di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in questo Regno

la cognizione di questi casi contra laici spetta privativamente a

Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà prevenzione, come i

Vescovi pretendono: in esecuzione del quale stabilimento, accadendo il

caso, che i Vescovi volevano impacciarsi ne' delitti di sortilegio, di

spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di sopra o d'intrigarsi ad

esazion di decime contra laici, loro si faceva valida resistenza: le

cui pedate seguitarono da poi il Cardinal Granvela e gli altri Vicerè

suoi successori, de' quali ci rimangono ancora presso il Chioccarello

nel _tom. 5_ de' suoi _M. S. Giurisdizionali_ molti esempj.

Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per

occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano

decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al

Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da'

tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici

consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla,

altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime

ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano

il conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che

s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de' quali

era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era consignata

alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel Pontificato di Pio

V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri mari, ed ardendo

allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal Presidente Tuano,

questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi Cristiani, affinchè

s'opponessero ad un così potente ed implacabil nemico, taglieggiava

sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno impose con _Placito

Regio_ più decime sopra i loro beni. Era veramente commendabile il

zelo, che avea il Pontefice Pio per queste espedizioni, ma nell'istesso

tempo si proccurava dalla Corte di Roma, che l'esazione di quelle

pervenisse tutta intera in loro mani: cominciava a difficoltare

questo dritto del Re, e fece sentire a D. Giovanni di Zunica, allor

Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di Napoli, che mostrassero il

titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il Duca d'Alcalà rispose come

conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D. Giovanni di Zunica di questa

domanda, a primo luglio del 1570, gli rispose, che facesse sentire a

quella Corte, che il suo Re non teneva necessità alcuna di mostrare il

titolo, col quale costumasi in Regno pigliarsi questa parte di decime:

che Sua Santità voglia conservarlo in quella quasi possessione, nella

quale egli stava, e stettero i suoi predecessori, perchè non consentirà

mai, che sia spogliato di quella.

Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a

questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la

pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era

grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone

Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero

da' Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel

fine; ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni

del Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato

Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua Maestà

graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette decime, che

a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di dette decime non

pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano

per le persone deputate da detta Religione, e per esso Fra Martino in

nome della medesima. Parimente, intendendo il Papa imporre tre decime

sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, per ajutare a complire le

fortificazioni della città di Malta, quando però S. M. avesse rimessa

a quella Religione la metà a se spettante, il Re benignamente vi

condescese; siccome nei tempi, che seguirono, in consimili occasioni,

per ajutare i Principi Cristiani, che si trovavano travagliati

da Infedeli, o Eretici, senza pigliarsi cos'alcuna, ordinava a'

suoi Ministri, che facessero liberamente esigere queste decime per

impiegarle in spedizioni così pie.

Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la

Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal

Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col

Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di

Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento che

si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte sopra il

Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a S. M.,

dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò alcune

permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar regola

universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà lasciarlo a libera

disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in quello alcuno

diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse quietare sua

mente, e levarsi da ogni scrupolo.

Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò

i punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de'

22 marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni

scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi

predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta

possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde dovea

parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo rispetto

portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario effetto di

dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da' suoi

maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi sentieri

furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè suoi

successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più fermo,

che mai[292].

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 30 / 54 题