_Contese insorte per li casi misti, e per la porzione spettante al
Re nelle Decime, che s'impongono dal Papa nel Regno alle persone
Ecclesiastiche._
Al Duca d'Alcalà parimente dobbiamo, che nel nostro Regno si fosse
tolto quell'abuso, che i Giudici Ecclesiastici, sol perchè avessero
prevenuto, potessero procedere contra i laici in certi _casi_, che
per ciò appellarono _misti_. Infra l'altre intraprese della Giustizia
Ecclesiastica, come altrove si disse, si fu questa d'avere gli
Ecclesiastici inventato un certo genere di giudicio, chiamato di _Foro
misto_, volendo, che contra il secolare possa procedere così il Vescovo
come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione; nel che veniva
sovente a rimaner il Magistrato deluso, perchè gli Ecclesiastici, per
la esquisita lor diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi
a prevenire: onde non lasciando mai luogo al secolare, s'appropriavano
di quelli la cognizione. Infra gli altri reputavano di Foro misto,
il sacrilegio, l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto,
il concubinato, la bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il
costringimento per le Decime e per la soddisfazione de' Legati pii.
Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in
Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel
Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere contra
i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio del
1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto consultare
e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del Consiglio di
Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste controversie, se
i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere ne' suddetti casi.
Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale con tutti gli
altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per Aggiunti, ed
esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu conchiuso,
che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal Duca a'
19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena Consulta a Sua
Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale, coll'intervento
di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in questo Regno
la cognizione di questi casi contra laici spetta privativamente a
Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà prevenzione, come i
Vescovi pretendono: in esecuzione del quale stabilimento, accadendo il
caso, che i Vescovi volevano impacciarsi ne' delitti di sortilegio, di
spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di sopra o d'intrigarsi ad
esazion di decime contra laici, loro si faceva valida resistenza: le
cui pedate seguitarono da poi il Cardinal Granvela e gli altri Vicerè
suoi successori, de' quali ci rimangono ancora presso il Chioccarello
nel _tom. 5_ de' suoi _M. S. Giurisdizionali_ molti esempj.
Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per
occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano
decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al
Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da'
tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici
consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla,
altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime
ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano
il conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che
s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de' quali
era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era consignata
alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel Pontificato di Pio
V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri mari, ed ardendo
allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal Presidente Tuano,
questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi Cristiani, affinchè
s'opponessero ad un così potente ed implacabil nemico, taglieggiava
sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno impose con _Placito
Regio_ più decime sopra i loro beni. Era veramente commendabile il
zelo, che avea il Pontefice Pio per queste espedizioni, ma nell'istesso
tempo si proccurava dalla Corte di Roma, che l'esazione di quelle
pervenisse tutta intera in loro mani: cominciava a difficoltare
questo dritto del Re, e fece sentire a D. Giovanni di Zunica, allor
Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di Napoli, che mostrassero il
titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il Duca d'Alcalà rispose come
conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D. Giovanni di Zunica di questa
domanda, a primo luglio del 1570, gli rispose, che facesse sentire a
quella Corte, che il suo Re non teneva necessità alcuna di mostrare il
titolo, col quale costumasi in Regno pigliarsi questa parte di decime:
che Sua Santità voglia conservarlo in quella quasi possessione, nella
quale egli stava, e stettero i suoi predecessori, perchè non consentirà
mai, che sia spogliato di quella.
Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a
questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la
pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era
grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone
Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero
da' Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel
fine; ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni
del Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato
Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua Maestà
graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette decime, che
a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di dette decime non
pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano
per le persone deputate da detta Religione, e per esso Fra Martino in
nome della medesima. Parimente, intendendo il Papa imporre tre decime
sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, per ajutare a complire le
fortificazioni della città di Malta, quando però S. M. avesse rimessa
a quella Religione la metà a se spettante, il Re benignamente vi
condescese; siccome nei tempi, che seguirono, in consimili occasioni,
per ajutare i Principi Cristiani, che si trovavano travagliati
da Infedeli, o Eretici, senza pigliarsi cos'alcuna, ordinava a'
suoi Ministri, che facessero liberamente esigere queste decime per
impiegarle in spedizioni così pie.
Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la
Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal
Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col
Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di
Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento che
si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte sopra il
Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a S. M.,
dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò alcune
permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar regola
universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà lasciarlo a libera
disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in quello alcuno
diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse quietare sua
mente, e levarsi da ogni scrupolo.
Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò
i punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de'
22 marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni
scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi
predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta
possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde dovea
parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo rispetto
portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario effetto di
dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da' suoi
maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi sentieri
furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè suoi
successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più fermo,
che mai[292].