CAPITOLO VI.

_Contese per li Visitatori Appostolici mandati dal Papa nel Regno; e

per le proibizioni fatte a' Laici citati dalla Corte di Roma, di non

comparire in quella in modo alcuno._

Il costume di mandarsi dal Pontefice romano in queste nostre province,

come Suburbicarie, i Visitatori Appostolici, fu molto antico: abbiam

rapportato nel X Libro di questa Istoria, che Papa Niccolò II diede

questo carico a Desiderio, celebre Abbate di Monte Cassino, per

la Campagna, Principato. Puglia e Calabria, che come Legato della

Sede Appostolica visitasse tutte le Chiese e Monasteri di quelle

province[287]; e lo stesso si praticava nell'altre province d'Europa.

Ma quanto danno questi Legati portassero alle Province lor commesse, fu

ben a lungo ivi da noi narrato, tanto che vennero in tal orrore nella

Francia e negli altri Regni, che ne furono discacciati, e con severi

editti proibito, che più non s'ammettessero.

I primi nostri Re Normanni, per ciò che s'attiene al Regno di

Sicilia, vi diedero qualche rimedio, e per la famosa Bolla di Urbano

II fondamento di quella Monarchia, per la quale il Re era dichiarato

Legato della S. Sede, non furono più ricevuti in quell'Isola. Ma la

nostra Puglia e la Calabria, sotto i quali nomi eran comprese allora

tutte le altre province, che oggi compongono il Regno di Napoli,

rimasero nella disposizione antica. Quindi avvenne, che nella pace

fatta in Benevento nel 1157, tra il Re Guglielmo I con Papa Adriano

IV, intorno a questi Legati, fosse per la Sicilia convenuto, che la

Chiesa Romana potessevi avere le elezioni e consegrazioni nella forma

ivi descritta, _excepta appellatione, et Legatione, quae nisi ad

petitionem nostram, et haeredum nostrorum, ibi non fiant_. Della Puglia

però e della Calabria si convenne in cotal guisa: _Consecrationes,

et visitationes libere Romana Ecclesia faciet Apuliae, vel Calabriae

Civitatum, ut voluerit, aut illarum partium, quae Apuliae sunt

affines, Civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra, vel

nostrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio, nisi

cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum. In Apulia, et Calabria,

et partibus illis, quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia libere

Legationes habebit_[288]. Fuvvi con tutto ciò data qualche provvidenza

intorno ad evitar i danni, che seco portavano tali Legazioni alle

Chiese del Regno, con soggiungervi: _Illi tamen, qui ad hoc a Romana

Ecclesia fuerint delegati, possessiones Ecclesiae non devastent_.

Con tutto che potesse la Chiesa di Roma liberamente mandar nel Regno

questi Visitatori, o Legati, non si trascurò però mai d'invigilare

sopra le Commessioni, che portavano. Erasi alle volte veduto, che

eccedevano i confini d'una potestà spirituale, e sovente mettevan

mano sopra persone laiche, e perciò doveano presentarsi ed esporsi

all'esame, a fin di potersi eseguire; ond'eravi bisogno del _Placito

Regio_, siccome in tutte l'altre provvisioni, che venivan da Roma,

e tanto più se le Commessioni erano per la città di Napoli, già

dichiarata Sede Regia, ove i Re aveano fermata la loro residenza, e da

poi in lor vece i Vicerè loro Luogotenenti.

Nel Pontificato di Pio V, mentr'era il Regno governato dal Duca

d'Alcalà, la Corte di Roma, abusandosi di questa facoltà, tentava

intorno a ciò far delle sorprese; poichè il Papa avea spedito un Breve

al Vescovo di Strongoli, col quale come suo Delegato e della Sede

Appostolica, gli dava commessione di poter visitare alcuni Vescovadi

ed Arcivescovadi, dei quali ve n'erano alcuni di _Patronato Regio_,

come di Salerno, Gaeta e Cassano, insieme con tutte le Chiese d'essi,

e tutte le persone Ecclesiastiche, eziandio quelle ch'erano esenti

dalla giurisdizione dell'Ordinario. Parimente in una Bolla separata

davansi al medesimo Vescovo molte istruzioni pregiudizialissime alla

giurisdizione e preminenze regali; poichè si toccavano anche i laici,

si dava facoltà al medesimo di poter visitare gli Ospedali, esiger

conto delle loro rendite e proventi, ancorchè fossero amministrati da'

laici; ma quel che sopra tutto era intollerabile, si fu, che il Vescovo

teneva istruzione segreta ed ordine del Papa di dover eseguire queste

commessioni, senza dimandarne _Exequatur_; ed avea già cominciato,

senza richiederlo al Vicerè, a visitare alcune di quelle Chiese. Il

Duca d'Alcalà con maniere pur troppo dolci e gentili, fece avvertire

al Vescovo, che non eseguisse queste sue commessioni senza chiederne

_Exequatur_; e poichè egli diceva, che teneva ordine di Sua Santità che

non lo pigliasse, se gli replicò, che s'astenesse intanto d'eseguirlo,

fin ch'egli non ne informava Sua Maestà, con supplicarla di non voler

permettere questa novità nel Regno. Se ne astenne perciò il Vescovo, ed

in tanto il Duca scrissene in Roma all'Ambasciadore del Re; scrissene

al Commendatore D. Ernando Torres, ed ancora al Cardinal Alessandrino,

perchè s'interponessero col Papa per far ordinare al Vescovo, che

pigliasse l'_Exequatur_, nè permettesse, che in suo tempo si avesse

a soffrire questo pregiudizio. Ma 'l Pontefice Pio, alterandosi alle

dimande fattegli, non volle consentirlo; tanto che postosi l'affare in

trattato col Nunzio di Napoli, si concertò un nuovo modo da tenere,

ma nemmeno fu trovato di soddisfazione del Nunzio; onde obbligarono

il Vicerè d'unire tutto il Collaterale, così di Giustizia, come quel

di Stato, e di farne a' 29 dicembre del 1566 una piena Consulta al Re

Filippo, nella quale con somma premura pregavalo a considerare li tanti

pregiudizj, che poteva ciò apportare alla sua Regal Giurisdizione,

e che con celerità gli ordinasse quel che dovea eseguire, tanto ne'

casi suddetti, quanto negli altri simili, che alla giornata potevano

occorrere; tanto maggiormente, che il Papa minacciava di voler proibire

la celebrazione de' Divini ufficj nel Regno, con ricordare e nominare

sempre le scomuniche, che sono nella Bolla _Coenae_.

Re Filippo, seriamente considerando l'affare essere di somma

importanza, scrisse premurosamente al suo Ambasciadore in Roma,

che impegnasse tutti i suoi talenti con vigore, sicchè il Papa

s'acquietasse al modo concertato in Napoli, di spedirsi lettere

esecutoriali, conforme alla minuta offerta dal Vicerè, di che

finalmente il Pontefice si contentò, levandosi solamente alcune

clausole, e che quelle s'indirizzassero generalmente ad ogni persona,

senza toccare in quella, nè Ecclesiastici, nè Secolari. Scrisse

parimente il Re al Duca d'Alcalà, che non facesse permettere visite

degli Ospedali, che sono istituiti ed amministrati da persone Secolari;

molto meno del Monastero di S. Chiara, ed in tutte l'altre cose, che

appartengono a _Padronato Regio_ e preminenza regale: resistesse alle

istruzioni del Vescovo di Strongoli in tutti quelli capi, che toccavano

i laici; ed in fine, che colla sua prudenza, e saviezza valendosi delle

vie e mezzi, che più gli pareranno convenire al suo regal servizio,

proccurasse con tutta la modestia trattare col Pontefice il giusto e

'l convenevole. Il Duca portossi con tal desterità ed efficacia, che

ridusse il Nunzio, in commessioni simili, a dimandar l'_Exequatur_;

ed i Vicerè suoi successori non permisero per ciò mai a' Visitatori

Appostolici eseguire le loro Commessioni, se non presentate prima, e

trovatele a dovere, loro si concedeva l'_Exequatur_, sempre però colla

clausola, che potessero eseguirle contra le persone Ecclesiastiche,

e sovente si moderavano quelle Commessioni, che erano riputate

pregiudiziali alle preminenze regali ed a' diritti del Regno.

Ma affare più difficile e scabroso ebbe a trattare questo Ministro

nel medesimo tempo col Pontefice Pio. Avea egli mandato in Napoli per

suo Nunzio Paolo Odescalchi; a costui oltre delle Commessioni dategli

degli Spogli, e delle Decime, e di ciò, che concerneva in generale

il suo Ufficio, avea anche spedite Commessioni particolari per altre

cause fuori degli Spogli, fra l'altre, se gli dava potestà di far

inquisizione e conoscere delli beni ecclesiastici malamente alienati in

questo Regno da anni cento in qua, delle nullità ed invalidità di dette

alienazioni, benchè fossero confermate dalla Sede Appostolica, o suoi

Commessarj: di conoscere anche delle indebite occupazioni e ritenzioni

di detti beni, e quelli trovatigli malamente alienati ed occupati,

reintegrarli al dominio di quelle Chiese, dalle quali apparissero

alienati e distratti: con potestà di astringere li possessori di

quelli, senza far distinzione di persone Ecclesiastiche, o Secolari,

non solo alla restituzione di que' beni, ma alla soddisfazione de'

frutti da quelli pervenuti.

Il Nunzio presentò al Vicerè tutte queste sue Commessioni: alle

regolari fu data licenza d'eseguirle colle solite condizioni e

limitazioni; ma per quest'ultima fugli assolutamente proibito di

poterla eseguire, e gli fu negata ogni licenza. Il Nunzio della

risoluta resistenza ne diè avviso in Roma, e dall'altro canto il

Duca ne fece a' 28 febbraio del 1568 una piena Consulta al Re,

nella quale seriamente l'avvertiva, che l'esecuzione di quella era

pregiudizialissima alla Regal Giurisdizione, e che sarebbe stato il

medesimo, che vedersi eretto nel Regno un nuovo Tribunale Ecclesiastico

contra i laici, e contra l'antico costume, avendo sempre i Tribunali

Regj proceduto in queste cause contra i laici convenuti, conforme

alla regola, che l'Attore debba seguire il Foro del Reo, ministrando

alle Chiese e persone ecclesiastiche, che tali e simili litigj

hanno intentato contra quelli, complimento di giustizia, nè s'è

mai permesso, che contra laici in simili cause avessero proceduto

Giudici Ecclesiastici, tanto Ordinari, quanto Delegati Appostolici.

Soggiungendogli, che il Pontefice Paolo III, avendo tentata la medesima

impresa, destinando in questo Regno Giudici con simili Commessioni, e

spezialmente quest'istesso Paolo Odescalchi, che al presente era venuto

per Nunzio, portando simile Commessione a tempo, che governava questo

Regno il Cardinal Pacecco, gli fu denegata licenza d'eseguirla, e lo

stesso anche praticossi con Giulio III, che se ciò potesse aver luogo,

saria lo stesso ch'ergere un Tribunal nuovo di Giudici Ecclesiastici

in questo Regno, giammai costumato: e da ciò ancora ne nascerebbero

grandissime perturbazioni a la quiete e tranquillità pubblica: ne

seguirebbero grandissimi danni e dispendj a' sudditi, dovendosi porre

sossopra le alienazioni de' beni Ecclesiastici fatte da tanto lungo

tempo, d'anni cento, non solo ad istanza di Parte ma _ex mero officio_

e per inquisizione, come s'esprime in detta Commessione. Per li quali

motivi, gli altri Pontefici predecessori cessarono da tal impresa,

nè procederono più oltre; e che perciò la Maestà Sua dovea interporre

tutta la sua regal autorità col presente Pontefice, affinchè facesse

desistere il Nunzio da tal pretensione come gli altri suoi Antecessori

aveano fatto. Il Re per queste forti insinuazioni fece sì, che la

visita e commessione del Nunzio Odescalchi non avesse effetto: il Papa

lo richiamò, ed a' 9 febbraio del 1569 ne mandò in Napoli un altro.

Ma non per questo pose la Corte di Roma in abbandono l'impresa;

si tentarono in appresso modi pur troppo vergognosi. Il Cardinal

Morrone con Ernando de Torres posero in trattato l'affare in Roma, e

consultarono insieme un espediente, che siccome lo qualifica questo

Cardinale in una sua lettera, che a' 18 agosto del seguente anno 1570

scrisse al Vicerè, era non solo di maggior servizio di Dio, ma di

sommo onore ed utile di Sua Maestà e di gran lode de' suoi Ministri.

Il Cardinal si arrossì forse in questa sua lettera specificar al Duca

questo espediente, ma glie lo fece scrivere da D. Ernando, il quale

accludendogli la lettera del Cardinale, l'avvisava, che pur che facesse

egli eseguire nel Regno la Bolla di conoscere delle cause de' beni

malamente alienati delle Chiese, il Cardinale gli avea detto, che

di tutto quello si ricupererà, daranno il terzo a Sua Maestà, e che

il negozio si tratterebbe nel Regno, come quello della Fabbrica di

S. Pietro, coll'intervento di quelle persone, ch'esso Vicerè resterà

servito deputare, e che senza dubbio toccheranno a Sua Maestà più di

centomila ducati, e che sarà molto grande il servizio, che perciò si

farà a Dio, alle Chiese, all'anime di quelli, che al presente possedono

questi beni ingiustamente ed indebitatamente, al Papa ed alla Fabbrica

di San Pietro; che perciò gli pareva, ch'esso Vicerè dovesse dar a ciò

orecchio, perchè sarebbe con ciò anche padrone di potere gratificare

alcuni Baroni: gli scrive ancora, che il Cardinale gli avea detto, che

il Papa aveagli comunicato, che consimile Bolla mandava in Ispagna,

siccome ancora avea fatto per tutta Italia.

Il Duca d'Alcalà scandalizzato di ciò, non rispose altro, che ne

avrebbe avvisato Sua Maestà per attendere la sua deliberazione, non

potendo da se risolvere; onde a' 12 Ottobre del medesimo anno mandò

una piena Consulta al Re, avvisandolo minutamente di tutto ciò, con

inviargli ancora le copie delle lettere del Cardinale e dell'Ernando,

non lasciando d'insinuargli gli inconvenienti e pregiudizi, che

sarebbero seguiti, concedendosi tal licenza con modi così scandalosi.

Il savio Re Filippo abbominando l'offerta, ed insieme arrossendosene,

rispose, a' 7 marzo del 1571, al Duca, che non conveniva a lui

d'entrare in questa pratica; che perciò andasse dilatando la risposta,

ed essendo obbligato a darla, senza dar ad intendere che avesse scritto

cosa alcuna di ciò a lui, e facendosegli nuove istanze, rispondesse,

che avendo da poi meglio considerato l'affare, non gli era parso

darne parte a Sua Maestà; ma considerati i tanti inconvenienti e di

grandissimo momento, che potevano nascere e per gli esempi altre volte

praticati, avea risoluto per li medesimi rispetti seguitargli, e di

non far su ciò, durante il suo governo, novità alcuna: che questa

sua risoluzione la facesse intendere al Cardinale per la medesima via

di D. Ernando ed in cotal maniera facesse terminare questo negozio e

questa pratica[289]. Così fece il Duca, ed in cotal maniera si pose

fine al trattato; e siccome in que' pochi mesi, ch'egli sopravvisse,

(poichè poco tempo da poi fu dalla morte a noi involato) non fu

introdotta novità alcuna, così diede esempio agli altri Vicerè suoi

successori di resistere sempre a simili imprese della Corte di Roma,

i quali non solo obbligarono tutti i Visitatori Appostolici a non

eseguire le loro commessioni senza _Regio Exequatur_; ma, quando

accadeva concedersi, si dava sempre colla clausola: _Quo ad Ecclesias,

et beneficia Ecclesiastica, et quo ad bona, et possessiones contra

personas Ecclesiasticas tantum; et dummodo non operetur directe, nec

indirecte contra personas laicas; neque super Praelaturis, Beneficiis,

Monasteriis et Ospitalibus et Cappellaniis, quae sunt sub protectione

regia_. Ed oltre a ciò s'usava molta vigilanza, affinchè i Commessarj

destinati da questi Visitatori non angariassero con estorsioni e

gravezze l'istesse persone Ecclesiastiche.

Resistè parimente questo Ministro con vigore agli attentati della

Corte di Roma, che s'arrogava sovente di citar persone laiche, anche

sudditi e Feudatarj del Regno per cause ecclesiastiche e temporali

a dover comparire, tuttochè rei, in Roma in quel Tribunale, dovo

venivano citati. Ancorchè il Re Ferdinando I, a' 24 aprile del 1474,

con particolar Prammatica avesse sotto pena di confiscazion di beni,

rigorosamente proibito di comparirvi[290], ed il Re Federico con molto

vigore avesse fatto valere nel suo Regno quella Prammatica, siccome

sotto l'Imperador Carlo V fece ancora il Conte di Ripacorsa, mostrando

gran risentimento per una citazione fatta da Roma al Duca d'Atri; con

tutto ciò nel Pontificato di Pio V, non s'astenevano i Tribunali di

Roma di tentarlo: non se n'astennero nel 1567 con Marcello Caracciolo,

il quale ad istanza del Fisco della Sede Appostolica fu citato a

comparire in Roma ed a rilasciare il Casal di Monte d'Urso vicino a

Benevento con suoi vassalli e giurisdizioni. Giancamillo Mormile,

figliuolo di Cesare, per una causa della lumiera, che possedeva

nel Lago d'Agnano, patì lo stesso; e così parimente l'Università di

Montefuscoli, terra allora del Marchese di Vico, la quale fu interdetta

e sospesa da' Divini ufficj, perchè citata in Roma a dover rilasciare

alcuni territori, non volle ubbidire. Ma quel che era insoffribile, si

allegava per causa di poter comandare, citare ed astringere i laici

del Regno, l'essere questo soggetto alla Sede Appostolica. Il Duca

d'Alcalà non potè soffrire questi abusi, con vigore gli ripresse, e

mandò tre Consulte al Re Filippo, dove con premura grande l'avvisava

de' pregiudizj e pregava dovervi dar pronto e vigoroso rimedio[291].

Dall'aver con tal vigore il Duca combattuto questo temerario ardire

della Corte di Roma, ne nacque, che i Vicerè suoi successori, animati

ancora dalla volontà del Re già pienamente informato dal Duca, vi

usarono ogni vigilanza e rigore; onde il Duca d'Ossuna fece nel 1582

carcerare un Cursore, che avea avuto ardimento di citare Madama

Margherita d'Austria sorella di D. Giovanni d'Austria, la quale

dimorava nella città dell'Aquila, statale assignata per sua dote,

con imporsele, che comparisse in Roma per una lite mossale dalla

Regina vedova di Francia. Ed il Conte di Benavente ne fece maggiori

risentimenti, perchè essendo stati citati in Roma il Duca di Maddaloni

sopra un _Juspatronato_ Baronale ed il Marchese di Circello per la

Bagliva della sua terra del Colle, pretesa dal Cardinal Valente, come

Abate di S. Maria di Carato, ne fece grave rappresentazione nel 1605

in Ispagna al Re Filippo III, dal quale fugli risposto con sua lettera

de' 18 marzo del 1606 che non permettesse far comparire i citati in

Roma, incaricandogli, che per riparare un eccesso tanto pregiudiziale

e di mala conseguenza facesse tanta estraordinaria dimostrazione che

non solo servisse per riparo, ma d'esempio; e che proccurasse avere in

mano il Cherico, che intimò il Marchese, e si cacciasse dal Regno; e

che all'Abate, che lo fece intimare, si sequestrasse la temporalità, e

si cercassero i suoi parenti; ed in fine usasse tutte le diligenze per

castigare un tal eccesso.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 29 / 54 题