AUSTRIACI.

Nel principio del Regno di Carlo V fu da' suoi Luogotenenti, mandati

da lui a governar questo Regno, costantemente serbato questo medesimo

istituto. Il Vicerè _D. Carlo di Lanoja_ concedè l'_Exequatur_ alle

Bolle spedite da Adriano VI a Gianpietro Caraffa Vescovo di Chieti, per

l'Arcivescovato di Brindisi. Ed il Vicerè Conte di S. Severina scrisse

al Capitano della città dell'Aquila, che compliva al servizio di S. M.

che il Cardinal di Siena non pigliasse possessione di quella Chiesa,

senza espresso suo ordine, e che debbia stare in questo con grandissima

avvertenza, dandogli di tutto ragguaglio, in modo che la possessione

non si abbia a dare a persona alcuna, senza espresso ordine d'esso

Vicerè[267].

Questo costume, senza minima contraddizione, serbossi inviolabilmente

nel Regno di Carlo V infino che assunto al Papato Clemente VII non

venisse a costui in pensiero di usar ogni sforzo per toglierlo.

Seguitando le pedate de' suoi predecessori promulgò una Costituzione,

a quella di Papa Lione X consimile, nel dì primo gennajo dell'anno

1533[268] ed acciocchè venisse ubbidita nei Regno di Napoli, fece

scrivere all'Imperadore da Antonio Montalto Promotor Fiscale del Regno

di Sicilia, che facesse abolire in Napoli l'_Exequatur Regium_, come

dalle sue lettere in data de' 20 dicembre 1533, dove si legge; _Ricerca

ancora Sua Santità da Vostra Maestà, che levi dal Regno di Napoli

quella servitù del Regio Exequatur, imposto alle lettere Appostoliche,

siccome Vostra Maestà è obbligato di levarla per le condizioni

dell'investitura, che ha di quel Regno, e del giuramento prestato in

essa etc_.[269].

Ma non meno l'Imperadore, che _D. Pietro di Toledo_, che si trovava

allora Vicerè nel Regno, non vi diedero orecchio, e seguitossi come

prima il medesimo istituto; anzi il Toledo, perchè fosse a tutti

nota la costanza del suo Principe, a' 3 aprile del 1540, scrisse una

lettera Regia a tutti i Governadori delle province del Regno, nel

quale ricordava loro quest'antico costume del Regno, che qualunque

provvisione, che veniva da fuori, non si potesse eseguire senza sua

saputa, e licenza: che per ciò gli ordinava, che così dovessero

eseguire e far osservare nelle loro province: e se si facesse il

contrario, ne pigliassero informazione, e subito glie la mandassero;

e contra i Notari e Laici procedessero alla loro carcerazione: e se

fossero Cherici si facci ordine, che vengano fra certo tempo a Napoli

ad informare il Vicerè, acciò si possa per esso procedere, come

conviene.

Ed il Vicerè Francesco Pacecco a' 16 giugno del 1557, scrisse parimente

al Governadore di Benevento ordinandogli, che non facesse pubblicare

in detta città provvisione alcuna venuta da Roma senza licenza d'esso

Vicerè _in scriptis col Regio Exequatur_[270]. Così furono repressi

i pensieri di Clemente VII, nè sino al Pontificato di Pio V si tentò

altro dalla Corte di Roma.

Ma sopra tutti questi Pontefici, niuno più ardentemente combattè

questo _Exequatur_, quanto Pio V, il quale voleva, che in tutti i

modi si abolisse nel Regno; ed avendo l'Ambasciador del Re Filippo

II in Roma voluto da ciò ritrarlo, egli rispose, secondo che rapporta

Girolamo Catena[271], _il preteso Exequatur Regio, o alcuna licenza de'

Secolari, non aver luogo nell'esecuzione di alcun ordine Ecclesiastico.

Ciò essere chiaramente decretato da' Sacri Canoni e Concilj, e

non dissimile dalla predicazione della parola di Dio, della quale

chiedere alcuna licenza a' Secolari, intollerabil cosa sarebbe, etc.

E conchiuse non intendere sì gravi abusi in disonor di Dio e della

Santa Sede tollerare. Che gli Ufficj erano distinti; e però i Principi

conservassero il loro, e lasciassero alla Chiesa quel ch'è di Dio,

replicando spesso quelle parole; Reddite quae sunt Caesaris, etc_.

Al Cardinal Alessandrino suo nipote, figliuolo di sua sorella, che

mandò a Madrid, fra le altre istruzioni dategli, fu questa, e le

dimande, che costui fece al Re Filippo II furono: _Col quale abuso

furono accumulati quelli di Napoli, ove in moltissimi capi non si

osserva il Concilio Tridentino, ed in infinite maniere s'impedisce

l'esecuzione delle lettere, ed espedizioni Appostoliche, a quali abusi,

e particolarmente a quello dell'Exequatur Regio, è obbligata la Maestà

Vostra per proprio giuramento a rimediare e rimovere, come potrà vedere

dalle clausole dell'investitura di Giulio II in persona di Ferdinando

il Cattolico, e di Giulio III in persona della Maestà Vostra da lei

giurata_[272].

Il Duca d'Alcalà nostro Vicerè, che il buon destino lo portò al governo

di Napoli in questi tempi appunto, ove vi era maggior bisogno della

sua fortezza e vigore per resistere a' sforzi del Pontefice Pio, per

combatterlo alla prima, non si contentò di seguitare lo stile degli

altri Vicerè suoi predecessori; ma imitando il Re Ferdinando ed il

costume degli altri Reami, dove i Principi con perpetue e perenni

leggi ed editti, aveano ciò stabilito ne' loro Stati per via di legge

scritta, così volle far egli ancora nel Regno di Napoli.

In Francia è pur troppo noto, che vi sono molti editti de' loro Re,

come di Lodovico XI del 1475, e di molti altri suoi successori, che

possono vedersi ne' volumi delle Pruove delle libertà della Chiesa

Gallicana[273]. Parimente nelle province della Fiandra se ne leggono

moltissimi di Filippo il Buono Duca del Brabante del 1447, degli

Arciduchi Massimiliano e Filippo del 1485 e 1495, e di altri rapportati

da Van-Espen[274]. E così nella Spagna ancora, secondo ci testifica

Salgado, da cui il nostro Vicerè Duca d'Alcalà prese l'esempio.

Perciò egli a' 30 agosto del 1561 fece promulgare Prammatica, colla

quale ordinò, che non si pubblicassero Rescritti, Brevi ed altre

provvisioni Appostoliche senza _Regio Exequatur_ e licenza sua _in

scriptis obtenta_, a fine che quelli, che usassero tale temerità,

si possano castigare; e se si pubblicasse alcuno di detti Rescritti,

Brevi, o altre provvisioni Appostoliche senza sua licenza e consueto

_Regio exequatur_, se ne pigli diligente informazione, e subito se

gl'invii, acciò si possa procedere a severo castigo contra coloro, che

presumeranno d'usare tal temerità.

Questa Prammatica la vediamo oggi il giorno impressa nelle volgari

edizioni sotto il titolo _De Citationibus_[275], la quale fu

sottoscritta anche da' famosi Reggenti Villano e Revertera; e si legge

parimente nel 4 volume de' _M. S. Giur_. del Chioccarello, fu anche

impressa nell'antiche, e viene allegata da molti Scrittori. Nella

Consulta che fece il Consiglio del Brabante nell'anno 1652 all'Arciduca

Leopoldo, che vien rapportata da Van-Espen nell'Appendice[276], si

cita questa Prammatica del Duca d'Alcalà con queste parole: _Quant

au Royaume de Naples, il y a Ordonnance expresse in Pragmatica Regni

Neapolitani, tit. De Collation. prag._ 6 (volendo dire _De Citationib.

prag_. 5). Viene anche allegata da Van-Espen[277] e de' nostri Italiani

lungo catalogo ne tessè il Reggente Rovito ne' suoi Commentarj[278].

In esecuzione di questa legge furono da poi da lui dati varj

ordinamenti, perchè esattamente s'osservasse. Nel 1566 scrisse una

lettera a tutti gli Arcivescovi del Regno, anche a quello di Benevento,

coll'occasione d'una Bolla fatta trasmettere dal Papa nel Regno,

con seriamente esortarli, che sapendo, che simili Bolle, o altre

provvisioni di Roma non possono essere pubblicate ed eseguite senza il

_Placito Regio_, avvertissero molto bene a non farla in modo alcuno

pubblicare, e che a tal fine ordinassero a' Vescovi loro suffraganei

ed altri Prelati, che facessero il medesimo. E ne' seguenti anni,

particolarmente nel 1568, castigò con carceri e più severamente coloro,

che trasgredendo la legge, ardivano valersi di scritture di Roma senza

_Exequatur_.

Dall'altro canto il Pontefice Pio gridava ad alta voce col Commendator

Maggiore di Castiglia, Ambasciador del Re Filippo II in Roma: che

questi erano gravi abusi in disonor di Dio e della Santa Sede,

e ch'egli non poteva tollerarli; siccome in fatti dal Cardinal

Alessandrino suo nipote nell'istesso anno 1568 fece scrivere in

suo nome una lettera a tutti i Vescovi e Prelati del Regno, nella

quale diceva loro che la mente di Sua Santità era, che le Bolle ed

altri rescritti, che erano da lui mandati nel Regno, avvertissero a

non sottoporli ad alcuno _Exequatur Regium_, ma che prontamente li

eseguissero. Ma il Duca d'Alcalà, avvisato di tutto ciò dal Commendator

Maggiore, il quale gli mandò copia di questa lettera, proseguì

costantemente il medesimo tenore, e fattane di tutto ciò Consulta al

Re, egli intanto invigilava con sommo rigore, che non fosse ricevuta

o pubblicata in Regno scrittura alcuna senza prima presentarsegli, e

senza che, prima esaminata, non fosse a quella dato l'_Exequatur_.

Ed è notabile insieme e commendabile la sua vigilanza, che insino

a' Giubilei, che venivano da Roma era da' Nunzi richiesto il

_Regio Exequatur_; ond'è, che a' 14 e 15 decembre del medesimo

anno mandò lettere circolari a tutti i Governadori delle province

del Regno ed altri Capitani d'alcune città principali, facendoli

consapevoli, come il Nunzio di sua Santità residente in Napoli gli

avea presentato memoriale, dimandandogli il _Regio Exequatur_ ad un

Giubileo mandato dal Papa nel Regno, acciò che lo potesse pubblicare,

e che da lui gli era stato conceduto; per ciò ordinava, che con tal

notizia permettessero per le città e luoghi delle dette province la

pubblicazione di quello.

La Corte di Roma, usando delle solite arti, vedendo che gli ufficj

e minacce col Duca d'Alcalà erano senz'alcun frutto, tentò la via

della Corte di Spagna: onde diede incombenza al Nunzio residente in

Madrid presso la persona del Re Filippo, che proccurasse a drittura

col Re far argine al rigore del Duca, mandandogli tre Brevi intorno

alla riforma de' Frati Conventuali di San Francesco, che intendeva

far pubblicare nel Regno, affinchè non ne fosse dal Duca impedita

l'esecuzione. Ma il Re Filippo scrisse sì bene al Duca, che il suo

desiderio era, che s'adempisse a quanto si conteneva in quelli Brevi;

ma nell'istesso tempo, con ammonimento scritto di sua propria mano in

una postdata, gl'insinuò, che facesse eseguire i Brevi colla solita

forma dell'_Exequatur_[279].

Si tentò parimente dal Nunzio in Ispagna doversi togliere quest'uso

in Napoli, così perchè erano cessate le cagioni, perchè prima ne'

tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore cacciava l'altro,

era forse necessario, come anche perchè presentemente non serviva per

altro, se non per estorquer denari nell'interposizione di quello. Il

Re nel seguente anno 1569 ne diede al Duca per sua lettera di tutto ciò

ragguaglio, dimandando da lui esserne informato, con avvisargli quanti

denari si esigono per la spedizione di quello ed a chi toccano, affine

di potersi trovar modo, che si spedissero _gratis_, e con ciò serrargli

totalmente la bocca. Il Duca d'Alcalà, con sua Consulta fece accorto il

Re di quanto era stato sinistramente informato dal Nunzio: che questo

_Exequatur_ era la maggior prerogativa e preminenza, che tenevano i Re

in questo Regno: che per costume antichissimo, avvalorato anche per

Prammatica fatta dal Re Ferdinando I nel 1473, era stato in tutti i

tempi osservato che non s'estorquon denari per la spedizione di quello,

ma alcuni pochi diritti, de' quali (per sua istituzione) ed a chi si

pagassero ne gli mandava per ciò notamento particolare e distinto:

anzi, per togliergli ogni pretesto, ordinò, che gli diritti, che

spettavano al Cappellan Maggiore, suo Consultore e Maestrodatti non si

esigessero dalle Parti, ma che si ponessero a conto della Regia Corte

per la vita di quelli, che tenevano questi Uffici, e di vantaggio diede

provvidenza, che il tutto si spedisse tosto e senz'alcuna dilazione e

tedio delle Parti[280].

Al Duca d'Alcalà finalmente noi dobbiamo, che l'animo del Re Filippo II

già dubbio e vacillante per le continue istigazioni e sinistri informi

del Nunzio del Papa residente in Madrid, si rassodasse e stesse fermo

e costante, e finalmente ributtasse pretensione cotanto fastidiosa ed

insolente. Il Duca non tralasciava con sue Consulte spesso avvertirlo,

che non cedesse a questo punto, ch'era il fondamento della sua regal

giurisdizione e la maggior prerogativa, ch'egli tenesse in questo

Regno, per la qual cosa il Re ebbe da poi sempre questa avvertenza,

quando vedeva drizzati a lui questi ricorsi insino a Spagna, di

mettersi in sospetto, e di non risolvere cos'alcuna, ma rimetter

l'affare al Vicerè di Napoli e suo Collateral Consiglio.

Si vide ciò nella promulgazione della Bolla _De Censibus_, stabilita

in quest'anno dal Pontefice Pio V, dove regolava a suo talento questo

contratto, e pre tendeva che dovesse quella osservarsi, non meno

nello Stato della Chiesa Romana, che in tutti i Dominj dei Principi

Cristiani. Non istimò la Corte di Roma tentar questo a dirittura

col Duca d'Alcalà, ma fece dall'Arcivescovo di Napoli mandar al Re a

dirittura la Bolla, dimandandogli, che la facesse eseguir ciecamente

nel Regno. Ma il Re sospettando quel ch'era, e riputando l'affare

di molta importanza, non volle risolver da se cos'alcuna; onde a' 3

marzo del 1569, scrisse una lettera drizzandola al Duca Vicerè, al suo

Collaterale ed al Presidente del S. C, nella quale dava loro notizia

della dimanda fattagli dall'Arcivescovo, e che riputando egli l'affare

degno di matura riflessione e di molta importanza, voleva per ciò,

che esaminassero e discutessero questa Bolla, nella discussione della

quale intervenissero non solo i Reggenti della Cancelleria, ma anche

Giannandrea de Curtis, Antonio Orefice e Tommaso Altomare allora Regj

Consiglieri; affinchè, quella esaminata, lo avvisassero di ciò, che

poteva occorrere sopra di quella, e se v'era alcuno inconveniente,

affine di poter pigliare la risoluzione, che conviene; replicando il

medesimo in un altra sua regal carta de' 13 luglio del medesimo anno.

Il Duca d'Alcalà, in esecuzione di questi ordini regali, fece esaminar

la Bolla, e si vide, che in quella il Papa s'arrogava molte cose,

ch'eccedevano la sua potestà spirituale, e si metteva a decider

quistioni, che non s'appartenevano a lui, ma s'appartenevano alla

potestà temporale de' Principi: che quella conteneva alcuni capi, che

volendoli eseguire portavan degl'inconvenienti, e sopra tutto si notò,

che facendosi quella valere nel Regno, si sarebbe impedito il libero

contrattare de' sudditi; onde, sebbene l'Arcivescovo di Napoli avesse

nell'istesso tempo presentato altro memoriale al Vicerè, dimandando

sopra la suddetta Bolla l'_Exequatur Regium_, si stimò bene non

concederlo, e che per ciò quella non si dovesse ricevere, nè presso

noi eseguire, come pregiudiziale al pubblico bene, ed al commercio.

Anzi avendo l'Arcivescovo di Chieti l'arto intendere al Governadore

d'Apruzzo, che il Cardinal Alessandrino aveagli scritto, che facesse

pubblicare nella sua Diocesi la Bolla, e che per ciò egli intendeva

pubblicarla, il Governadore ne avvisò il Duca, il quale a' 7 aprile

del medesimo anno 1569, scrissegli una lettera Regia, incaricandogli,

che parlasse all'Arcivescovo con farlo intero, che contenendo quella

Bolla alcuni capi, li quali eseguendosi, saria l'istesso, che levare il

contrattare, per ciò quella si stava esaminando, per potersi pigliare

resoluzione; e quando quella sarà presa in Napoli, se ne darebbe

notizia per tutto il Regno: e che intanto l'esorti da sua parte, che

non voglia a patto veruno pubblicarla, o farla da altri pubblicare;

e ch'egli stesso avvertito a non consentire, che si pubblichi, così

questa, come altra Bolla, o provvisione di Roma senz'il solito e

consueto _Exequatur_, con avvisarlo di quanto sarebbe occorso[281].

Nè durante il suo governo la fece egli qui valere; ed il Cardinal di

Granvela successore all'Alcalà ne fece ancor egli, a' 31 luglio del

1571, Consulta al Re, con avvertirlo, che quella eseguendosi nel Regno

partorirebbe di molti e gravi inconvenienti. Quindi è che presso di

Noi non fu giammai questa Bolla ricevuta, nè praticata, siccome ora

non si pratica nè ne' Tribunali, nè altrove[282]; ed osservasi la

Bolla del Pontefice Niccolò V, come quella che fu dal Re Alfonso I

inserita in una sua Prammatica, perchè acquistasse fra noi forza di

legge, altrimente nè meno avrebbe potuto obbligarci all'osservanza;

poichè dar regola e norma a contratti è cosa appartenente alla potestà

temporale de' Principi, ed è cosa appartenente ali Imperio, non già

al Sacerdozio; e consimili Bolle avranno tutta l'autorità nello Stato

della Chiesa di Roma, ma non già fuori di quello ne' Dominj degli altri

Principi d'Europa.

L'ordine del tempo richiederebbe, che si dovesse finir qui di parlare

di questo _Exequatur Regium_; ma io reputo serbarne uno migliore, se

per non esser obbligato a venire di nuovo a parlare di questa materia,

con proseguirla dopo la morte del Duca d'Alcalà nei tempi degli altri

Vicerè suoi successori insino ad oggi, perchè tutta intera, quanto ella

è, sia collocata sotto gli occhi di tutti, e particolarmente di coloro,

che avranno parte nel governo di questo Reame, acciò che conoscendo per

tanti successi, quanto fosse stato questo _Exequatur_ sempre odioso

alla Corte di Roma, e che non si tralasciò pietra, che non fu mossa

per abbatterlo, comprendano all'incontro, che tanti sforzi non si

facevano per altro, che per isvellere il principal fondamento della

Giurisdizione Regale e la maggior preminenza, che tengono i Principi

ne' loro Reami; donde sia loro un solenne documento di dovere invigilar

sempre, che non sia quello in minima parte tocco; ma proccurino,

tenendo innanzi gli occhi il vigore e la costanza del Duca d'Alcalà,

far in modo, che rimanga quello per sempre saldo e vie più fermo e

ben radicato, a tal che qualunque furia d'impetuoso vento non vaglia a

farlo un punto crollare.

Morto il Pontefice Pio V, i suoi successori seguitando, come per

lo più sogliono, le medesime pedate contrastarono non meno di lui

l'_Exequatur_. Infra gli altri, que' che più si distinsero, furono Papa

Gregorio XIII e Clemente VIII.

Papa Gregorio, riputandolo come una _disautorazione_ della Sede

Appostolica, non meno che reputollo il Pontefice Pio, l'ebbe sempre

in orrore, e pose ogni studio ed opera col Re Filippo II, perchè

affatto si levasse dal Regno. Trovando però durezza nel Re, fece che

la cosa si ponesse in trattato, e che il Re destinasse suoi Ministri

in Roma per trovare almeno qualche onesto temperamento e moderazione,

già che tentare di levarsi affatto, vedeva essere impresa, non che

dura e malagevole, ma affatto disperata ed impossibile. Fu lungamente

trattato in Roma fra i Ministri del Re e del Papa, infra l'altre

differenze giurisdizionali, di questo punto; ma toltone le promesse

de' nostri Ministri, che si sarebbe usato un modo più pronto, affinchè

il medesimo, senza molta cognizione di causa, si spedisse tosto, e

senz'alcuna dilazione e con poca spesa e tedio delle Parti, i Ministri

del Papa non ne avanzarono altro. Qualunque Bolla, o altra provvisione,

che veniva di Roma, si esponeva all'esame, nè si eseguiva, se non con

permissione regia. Questo Pontefice, a cui dobbiamo la riformazione

del nuovo Calendario, sperimentò ancora, che dal _Principe di Pietra

Persia D. Giovan di Zunica_, il quale si trovava allora nostro Vicerè,

non si volle permettere mai la pubblicazione ed accettazione di

quel Calendario nel Regno, sino che il Re con sua particolar carta

scrittagli a' 21 agosto del 1582[283] non glie lo ordinasse: nè si

fece eseguire assolutamente, ma con alcune riserbe e moderazioni,

come diremo nel libro seguente, quando ci toccherà più diffusamente

ragionare di questa nuova Riforma del Calendario, fatta da Gregorio.

Il _Duca d'Ossuna_ nel 1584 ripresse l'arroganza ed ardire de'

Vescovi di Gravina, di Ugento e di Lecce, il primo de' quali avea

avuto ardimento di pubblicare alcuni monitorj venutigli da Roma senza

_Exequatur_; e gli altri due d'aver parimente pubblicate due Bolle

senza questo indispensabile requisito. Gli chiamò tutti tre in Napoli,

e ne fece due Consulte al Re, rappresentandogli, come perniciosi abusi

questi attentati, a' quali dovea dar presto ed efficace rimedio per

ovviare maggiori pregiudicj e disordini; perchè s'era la Corte di Roma

avanzata sino a spedir da Roma un Cursore ad intimare un monitorio a

Madama d'Austria senza _Exequatur_[284].

Non minor vigilanza ebbe sopra di ciò il _Conte di Miranda_ successore

dell'Ossuna, al quale avendo, nel 1587, scritto l'Ambasciador di Roma

sopra il darsi l'_Exequatur_ ad una Bolla del Papa, per la quale

volendo formare in Roma un Archivio, pretendeva, che si dovessero

mandare dal Regno Inventarj e tutte le scritture de' beni, rendite e

giurisdizioni di tutte le Chiese ed Ospedali di esso: gli fu dal Conte

risposto, che quello non poteva concedersi, mandandogli una relazione

degl'inconvenienti che ne sarebbon seguiti, dandosi a quella Bolla

esecuzione.

Nel Pontificato di Clemente VIII essendo Arcivescovo di Napoli

il Cardinal Gesualdo si ripresero col medesimo vigore le contese,

coll'occasione che diremo. Questo Pontefice nel 1596 avea drizzato al

Cardinale un Breve, per cui ordinava, che tutti i Monasterj di Monache

di S. Francesco dell'Osservanza non stassero più sotto la sua immediata

protezione, ma riconoscessero gli Ordinarj, levando i Monaci, che vi

erano, ed assistevano ne' Divini ufficj, con ponervi de' Preti: nel

qual Breve erano anche inclusi i Monasterj di S. Chiara, dell'Egiziaca

e della Maddalena di Napoli, che sono di patronato regio: il Cardinale

avea fatto intimare il Breve a' Monaci e Monache senza Exequatur; onde

il Vicerè _Conte d'Olivares_ mandò il Segretario del Regno a fargli

ambasciata regia, perchè s'astenesse d'eseguire il Breve, e fece

poner le guardie a' Monasterj; e nell'istesso tempo ne fece Consulta

al Re, ne avvisò il Duca di Sessa Ambasciadore in Roma, e volle anche

scriverne egli a dirittura al Papa. Poteva ben il Conte antivedere

qual risposta dovesse aver da Clemente, il quale non meno che i suoi

predecessori, avea in odio l'_Exequatur_. La risposta del Papa, oltre

di distendersi a biasimare i rilasciati costumi di que' Monaci e

Monache, conteneva che l'_Exequatur_ era un abuso, introdotto nel Regno

ne' tempi turbolenti di guerra, quando l'un pretensore spesso cacciava

l'altro: che ora non ve ne era più bisogno, lodando perciò la condotta

del Cardinale, che, senza ricercarlo, avea intimato il suo Breve. Il

Vicerè replicò al Papa con altra sua lettera, facendogli vedere quanto

giusto fosse e quanto non men antico, che non mai interrotto quest'uso

dell'_Exequatur_ nel Regno: ch'essendo una delle maggiori prerogative

del Re e 'l principal fondamento della sua regal giurisdizione, non

avrebbe permesso, che in conto veruno vi si pregiudicasse. Scrissene

anche al Duca di Sessa, risoluto di venire a' rimedj più estremi per

ripulsare ogni altro attentato, ed in gennajo del seguente anno 1597 ne

fece altra Consulta al Re.

Il Cardinal Gesualdo, come Prelato di molta prudenza, prevedendo,

che continuandosi la via intrapresa, era per capitar male, pensò un

espediente per togliere ogni briga: fece che i Monaci rinunziassero

il governo di que' Monasterj in sue mani, e da lui, come Ordinario,

fu la rinunzia ricevuta, eccettuati però i Monasterj, ch'erano di

patronato regio: fatta questa rinunzia per pubblico istromento, il

Cardinale scrisse due biglietti al Vicerè, ne' quali dandogli di tutto

ciò ragguaglio, dichiarava, ch'egli come Ordinario, senza aver bisogno

del Breve di Roma, e con ciò d'_Exequatur_, intendeva governarli; e

che perciò, esclusi i Monasteri, ch'erano di protezione regia, nelli

quali non pretendeva innovare cos'alcuna, volendo visitare, ed entrar

di persona ne' Monasterj del Gesù, di San Francesco, di S. Girolamo

e di S. Antonio di Padova, pregava il Vicerè, che restasse servito

comandare, che se gli dasse ogni ajuto e favore, acciò, come Ordinario,

potesse fare l'ufficio suo senz'impedimento alcuno. Il Vicerè in

vista di questi viglietti, ordinò al Reggente della Vicaria, che

subito facesse levare le guardie poste di suo ordine in que' quattro

Monasteri, e diedegli licenza, che potesse entrarvi: ed in cotal guisa

fu terminato quest'affare con molta lode, non meno del Vicerè, che del

Cardinale.

Questo tenore fu da poi costantemente tenuto dagli altri Vicerè, che

al Conte d'Olivares successero: e finchè regnò Filippo II, fece valere

nel Regno questa sua preminenza, come in tempo di tutti gli altri suoi

predecessori.

Nel Regno di Filippo III, non si permise sopra ciò novità alcuna, e

questo _Exequatur_, reso ormai celebre per le tante contese sopra di

quello insorte, era costantemente ritenuto e riputato tanto caro e

prezioso, che si stimava, il volersi volontariamente cedere a questo

punto, uno de' più segnalati e preziosi doni, che da Re di Spagna

potesse farsi giammai alla Corte di Roma; la quale l'avrebbe riputato

d'un valore infinito. Tanto che Tommaso Campanella in que' suoi

fantastici discorsi, che compose sopra la monarchia di Spagna, che M.

S. vanno per le mani di alcuni, volendo aggiustar con nuovi e strani

modi quella Monarchia, dice, che il Re di Spagna per togliere al Papa

ogni sospezione, potrebbe cedere al punto dell'_Exequatur_ in qualche

parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e del Mondo

Nuovo, e che in cotal guisa le cose riuscirebbero a suo modo; _poichè_

(e' soggiunge) _si vede, che il Papa con la indulgenza della Cruciata,

gli dona più guadagni, ch'egli non spende a regalare Cardinali, Vescovi

ed altri religiosi, e dove si pensa perdere, guadagnerebbe_. Ed altrove

ne' medesimi discorsi, dice, che potrebbe farsi un cambio tra 'l Re

ed il Papa; il Re, che gli ceda l'_Exequatur_, ed all'incontro il Papa

gli doni l'autorità dell'ultima appellazione, sì che possa comporre un

Tribunale, dove egli come Cherico sia il Capo, ed unito a due Vescovi,

siano Giudici d'ogni appellazione. Ma lasciando da parte stare questi

sogni, nel nostro Reame, non meno nel Regno di Filippo III, (dove per

tralasciar altri esempj a' Brevi che spediva il Papa di Conti Palatini

e di Cavalieri aurati, non si dava l'_Exequatur_, se non ristretto, che

potessero solamente portare _torquem, seu habitum Equitis aurati_[285])

che nel Regno di Filippo IV suo figliuolo, e di Carlo II, ultimo degli

Austriaci di questa discendenza, non vi è scrittura, che venga da Roma,

che non sia ricercato l'_Exequatur_. S'espongono tutte all'esame, siano

Commessioni e patenti del Nunzio Appostolico e de' Collettori: siano

Brevi, Decreti o Editti attenenti al S. Ufficio, ovvero al Tribunale

della Fabbrica di S. Pietro: siano per proibizioni di libri, per

Indulgenze e Giubilei: siano in fine monitorj e citazioni: ed in breve

di qualunque provvisione, che di Roma ci venga, non si permette la

pubblicazione, e molto meno l'esecuzione senza questo indispensabile

requisito. Il Vicerè col suo Collaterale Consiglio commette l'esame

della scrittura al Cappellan Maggiore e suo Consultore, il quale ne

fa a quel Tribunale relazione, da cui non vi essendo inconvenienti, nè

pregiudizio, si concede l'_Exequatur_, e sovente anche si niega. Questo

è l'inveterato ed antico stile introdotto nel Regno, fin da che in

quello si stabilì il Principato mantenuto nella serie di tanti secoli,

da tutti i Principi, che lo ressero; ed a' dì nostri maggiormente

stabilito dal nostro Augustissimo Principe, il quale, negli anni 1708 e

1709, residendo in Barcellona, con più sue regali carte[286] dirette al

Cardinal Grimani nostro Vicerè, comandò, che in tutte le provvisioni,

che ci vengono da Roma, si fosse inviolabilmente osservato; in guisa

che al presente dura vie più stabile e fermo, che mai.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 28 / 54 题