CAPITOLO V.

_Contese insorte intorno all'EXEQUATUR REGIUM delle Bolle e rescritti

del Papa, ed altre provvisioni, che da Roma vengono nel Regno._

È veramente da notare la provida mano del Signore, come nel Pontificato

di Pio V con pari compenso, al soverchio zelo ed arditezza di quel

Pontefice abbia voluto contrapporre la vigilanza e fortezza in

resisterlo del Duca d'Alcalà, perchè nel nostro Regno fosse eseguito

ciò che di sua propria bocca prescrisse di doversi rendere a Cesare

ciò ch'è di Cesare ed a Dio, quel ch'è di Dio. La Bolla _in Coena

Domini_ come si è veduto, proibiva a' sudditi di pagare i tributi a'

Re, se nell'imporli non si fosse prima ottenuta licenza dalla Sede

Appostolica; ma il Duca non fece valere la Bolla, e fece pagare come

prima le gabelle e le collette legittimamente imposte con decreto ed

assenso Regio. Si toglievano per quella a' Principi i diritti più

supremi della loro potestà regale, ma non si permise un attentato

sì scandaloso, e cotanto a lor pregiudiziale: si proccurava in breve

sottoporre interamente l'imperio al Sacerdozio, ma poichè Iddio non

mai ciò volle, s'eseguì il suo Divin volere. Ma la Corte di Roma non

perciò arrestandosi, e sempre più vigilante ed attenta alle sorprese,

cercava togliere a' nostri Re una prerogativa cotanto lor cara, ch'è

riputata la pupilla de' loro occhi, e 'l fondamento principale della

loro regal giurisdizione: questo è l'_Exequatur Regium_, che si ricerca

nel Regno alle Bolle e Rescritti del Papa, e ad ogni altra provvisione,

che viene da Roma, senza il quale non si permette, che si mandino in

esecuzione. Il Pontefice Pio V, sopra gli altri suoi predecessori,

l'ebbe in tanta abbominazione, che qualificandolo come _disautorazione_

della dignità ed autorità Appostolica, fece ogni sforzo per toglierlo e

distruggerlo: vi s'impegnarono poi, seguendo le sue pedate, gli altri

Pontefici suoi successori, e non men la Corte di Roma, che i Prelati

del Regno con varj modi, tentando ogni via, cercarono abbatterlo. In

contrario si rese commendabile la costanza de' nostri Re, che sempre

forti resisterono con vigore alle loro intraprese, tanto che ci rimane

ora vie più stabile e fermo che mai. Racconteremo per tanto, seguendo

il nostro istituto, la sua origine, come fossesi nel Regno mantenuto

sotto tutti i Principi che lo ressero, le contese perciò avute colla

Corte di Roma, che cercava abbatterlo e particolarmente nel Viceregnato

del Duca d'Alcalà, e per quali ragioni, e come in fine restasse sempre

fermo e saldo.

Gli Scrittori Ecclesiastici, per appoggiare come meglio possono la

pretensione della Corte di Roma, oltre alle generali ragioni rapportate

di sopra, che le Bolle e Rescritti del Papa non abbiano bisogno

d'accettazione o pubblicazione alcuna fuor di quella che essi fanno

in Roma, ne adducono una particolare per questo Reame; e confondendo

l'_Assenso Regio_, che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutti

i Prelati del Regno, coll'_Exequatur Regium_, che si dà a tutte le

Bolle e Rescritti del Papa, ed a qualunque altra provvisione, che

ci viene da Roma, pretendono, che siccome quello per l'investiture,

che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò e poi continuate

sino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi l'_Exequatur_.

Così il Cardinal Alessandrino, mandato dal Pontefice Pio V suo zio

Legato in Madrid al Re Filippo II, fra le altre cose, che espose nel

memoriale[223] datogli, diceva querelandosi, che nel Regno di Napoli

in moltissimi capi non s'osservava il Concilio Tridentino; _ed in

infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed espedizioni

Appostoliche: a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur

Regio, è obbligata la M. V. per proprio giuramento a rimediare e

rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'Investitura di Giulio

II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona

della M. V. da lei giurata_.

A questo fine gli diedero una origine assai favolosa, dicendo che

fosse introdotto nel Regno, e cominciò a praticarsi nelle proviste

de' Prelati delle Chiese Cattedrali, solo per sapere, prima che si

eseguisse la provista delli Prelati eletti, se fossero nemici e mal

affetti del Re, ed acciocchè dentro lo Stato non si ricevesse persona

di cui potea aversi sospetto di dover portare in quello macchinazioni,

tumulti e rivoluzioni; e ciò s'introdusse quando il Regno era tutto

sconvolto per le contese de' Principi pretensori, e quando ogni dì,

guerreggiandosi spesso, l'uno cacciava l'altro. Quest'origine appunto

gli diede Papa Clemente VIII, in una lettera scritta a' 5 di ottobre

del 1596 di sua propria mano al nostro Vicerè Conte di Olivares, per

la quale pretendeva farlo togliere dal Regno in que' tempi pacati senza

guerre e senza sospetti[224].

Ma confondere due cose, che sono pur troppo diverse, e che l'una

ha principio totalmente dall'altra diverso, dar quella origine

all'_Exequatur Regium_, che nacque ne' Dominj de' Principi Cristiani

insieme col Principato e colla loro potestà regia, o è pur troppa

simplicità, ovvero sottil malizia.

L'Assenso Regio, che prima si richiedeva in tutte le elezioni de'

Prelati del Regno, non nacque principalmente per la cagione di sopra

rapportata; ma da un altro principio, cioè d'avere prima avuto i

Principi parte nell'elezione di quelli, o sia, come dice Duareno[225],

perchè rappresentando le ragioni del Popolo, il quale al Principato

trasferì tutta la sua potestà, siccome prima il Popolo nell'elezione

ci avea insieme col Clero gran parte, così fossesi ciò trasferito al

Principe: ovvero dall'avere essi da' fondamenti erette le Chiese, o

ristorate, o arricchite d'ampj poderi e ricchezze, in maniera, ch'essi

si riserbarono questa ragione, anzi s'attribuirono d'investire i

Prelati col bastone e coll'anello, non già per la spiritualità della

carica, che non si apparteneva a loro, ma per le temporalità, che

alle Chiese essi, o loro maggiori aveano donate. Così nel Regno de'

Normanni, che furono cotanto liberali e profusi in dotar le Chiese,

non vi era elezione senza il lor consenso; così ancora praticossi

nel Regno dei Svevi, insino che Carlo I d'Angiò, avendo acquistato il

Regno per l'invito e favore del Papa, questi, che riconosceva da lui

cotanto beneficio, non ebbe riparo nell'investitura, che gli fece di

quello, di contentarsi di non doversi per l'avvenire nell'elezione de'

Prelati richiedere il suo assenso: ciò, che però non tolse il _Regio

Exequatur_: nè di non poter rimediare alle provvisioni, che si facevano

da Roma, nel caso il provvisto fosse nemico o al Re sospetto, perchè

questa ragione dipende da altro principio; anzi Papa Niccolò IV lo

dichiarò in una sua Bolla istrumentata a' 28 luglio del 1288 in tempo

del Re Carlo II d'Angiò, dicendo che non potevano in modo alcuno essere

assunti a dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità o Prelatura

del Regno, coloro, che saranno sospetti al Re[226]. Nè parimente tolse

le ragioni di presentare o nominare le persone in quelle Chiese, che

fondate da' nostri Re, o loro maggiori, ovvero ampiamente dotate, erano

di _Patronato Regio_; onde poi per togliere li continui contrasti, che

sopra di ciò insorgevano per le Chiese Cattedrali colla Corte di Roma,

nacque tra Clemente VII e l'Imperador Carlo V quel concordato, di cui

altrove fu da noi lungamente discorso.

L'_Exequatur Regium_, che si dà nel Regno, non pure alle proviste,

che si fanno in Roma delle Prelature ed altri Beneficj del Regno, ma

a tutte le Bolle e rescritti del Papa, anche a' Brevi di giubileo e

d'indulgenze, ed a qualsivoglia provvisione, che ci venga da Roma, non

dipende da questo principio, nè nacque ne' turbolentissimi tempi di

guerra, per sospetto che forse s'avesse del provvisto, d'esser poco

amico dei Principi contendenti, quando l'uno spesso cacciava l'altro.

La sua origine è più antica, nacque non pur nel Regno di Napoli, ma

in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e

s'appartiene ad essi, _titulo sui Principatus_, ovvero _jure Regaliae_,

come ben pruova Van-Espen dotto Prete e gran Teologo di Lovanio[227].

Nacque per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano

introdotti da straniere parti occasioni di tumulti e disordini; onde

fu sempre mai lecito a' Principi, e proprio della loro commendabile

vigilanza, capitando ne' loro Regni scritture di fuori, per le quali

si pretenda in quelli esercitar giurisdizione o sia spirituale o

temporale di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione:

tanto maggiormente, che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata

molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale,

e sovente si metteva a decider punti, che non le appartenevano, e

toccavano la potestà temporale de' Principi: onde fu introdotto stile,

che se le provvisioni venute di Roma dovranno eseguirsi contra Laici,

si abbia a domandar da' Magistrati l'implorazione del braccio, i quali

non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare ed esaminandolo,

se conoscono essere a dovere, lo fanno col loro braccio eseguire,

altrimente niegano l'esecuzione: se la scrittura contenerà il solo

affare degli Ecclesiastici, o si tratterà di cose meramente spirituali

e di cause Ecclesiastiche, se le dà l'_Exequatur_ dal Re ed in suo

nome dal Vicerè, se però conoscerà coll'eseguirsi, niente ridondare

in pregiudizio delle sue preminenze e Regalie dello Stato e de' suoi

sudditi, nè contrastare agli usi e costumi del paese; ond'è, che per

ciò non si pretende di volere avvalorare o disfare ciò, che il Papa

ha fatto, quasi ch'egli nelle cause Ecclesiastiche e spirituali abbia

bisogno della potestà del Principe Secolare[228]; ma unicamente vien

richiesto, perchè il Principe, che deve vigilare e star attento,

acciocchè il governo de' suoi Regni non sia perturbato, sappia, che

cosa contiene ciò, che da fuori viene nel suo Dominio e Principato,

affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa, che possa

nuocere alla quiete e tranquillità del suo Stato ed al governo della

Repubblica; e questo è il fine perch'è ricercato, siccome ben a lungo

dimostrò Van Espen nel suo trattato _De Placito Regio_[229]; ciò che

ben intesero il Vescovo Covarruvias[230], Belluga[231], ed il Cardinal

di Luca[232], il quale scrisse, che a questo fine si praticava nel

nostro Regno l'_Exequatur Regium_.

Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto o qualunque

altra scrittura, che venga a noi da Roma, sia esente da quello:

si ricerca eziandio per questo fine alle Bulle dei Giubilei e

dell'Indulgenze[233]; anzi, secondo che con più argomenti pruova

Van-Espen[234], può ancora ricercarsi alle Bolle istesse dogmatiche,

non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cose di

fede; ma perchè le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e

delle quali, secondo il moderno stile di Roma, soglion esser vestite,

il modo, il tempo, le congiunture e l'occasioni di pubblicarsi tali

Bolle, devono essere al Principe note e palesi. Forse, se oltre al

dogma in quelle diffinito ed alle pene spirituali, si volesse metter

anche mano alle temporali: forse, perchè non convenisse per altri

motivi rilevanti di Stato, pubblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più

congruo, e per altri rispetti e cagioni, le quali furono ben a lungo

esaminate da quello Scrittore. Quindi vien ricercato ancora il _Regio

Exequatur_ a tutti i Decreti, che si fanno in Roma nelle Congregazioni

del S. Ufficio, e dell'Indice intorno alla proibizione de' libri, di

che altrove fu da noi lungamente ragionato. E quindi deriva ancora,

che nell'interposizione, di quello non si proceda per via di cognizione

ordinaria, ma per via estragiudiziale e secondo le regole di Stato e di

Governo, non già secondo quelle del Foro; onde si vede quanto di ciò

poco s'intendano e Casuisti e Canonisti, i quali credendo, che questo

esame si abbia a fare con termini forensi, gracchiano per ciò ne'

loro volumi[235], e scrivono, che non possono le Bolle ed i Rescritti

del Papa _ritenersi_, o esaminarsi dai Giudici Laici, perch'essi

non han giurisdizione sopra le cause Spirituali ed Ecclesiastiche,

trattando questa materia al modo loro, e con termini d'immissione, di

giurisdizione e con altre inezie forensi.

Da ciò parimente deriva, che non ogni Tribunale di Giustizia, ancorchè

supremo, abbia facoltà di concedere questo _Placito Regio_. Ma ciò è

solo riserbato a' Consigli supremi del Re istituiti per lo Governo,

ed a' Consiglieri, che sono al suo lato e che hanno l'economia. Così

presso di Noi è del solo Collateral Consiglio, il cui capo è il Vicerè,

di concederlo, non già d'altro Tribunale di giustizia, supremo che

fosse[236]. E negli altri Dominj de' Principi Cristiani d'Europa,

siccome in Ispagna ed in Francia, è solo ciò riserbato a' Consiglj

Supremi del Re; siccome in Fiandra al supremo Consiglio di Brabante

ed agli altri Supremi Consiglj di quelle province[237]. Per questa

cagione furono nel 1551 meritamente dal Vicerè Toledo ripresi il

Reggente ed i Giudici della Vicaria, li quali s'avanzavano a concedere

tali _Placiti_, con ammonire ed ordinar loro, che per l'innanzi più

non gli spedissero, perchè questa preminenza era del solo Vicerè e suo

Collateral Consiglio, non già de' Tribunali di Giustizia[238].

Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno e de' nostri Re,

come altri forse crede: ella è comune a tutti i Principi, i quali

ne' loro dominj praticano lo stesso. In Ispagna, come ci testificano

Covarruvias[239], Belluga[240], e Cevallos[241], le Bolle e tutte le

provvisioni che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s'esaminano

nel Consiglio Regio, e sovente quando non vogliono eseguirsi, _si

ritengono_; onde _Salgado_ per giustificar questo stile ed inconcussa

pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo _De Retentione

Bullarum_; e quell'altro. _De Supplicatione ad Sanctissimum etc._,

ed il medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel

nell'Istoria di Giovanni II[242].

In Francia e nella Fiandra è cosa notissima, che non si pubblica

cosa che venga di Roma, se prima non sia stata quella esaminata per

gli Ufficiali del Re; anzi essi non si vagliono di questa, per altro

assai modesta e rispettosa parola _exequatur_[243] (ancorchè pure si

fosse preteso di mutarla in _Obediatur_) ovvero, come si pratica in

Milano[244], di _Pareatis_, ma di _Placet_, e quando le provvisioni

non piacciono, si ributtano[245]. Lo stesso s'osserva nel Ducato di

Brettagna secondo l'Argentreo[246], e nel Ducato di Savoja, siccome

ce ne rende testimonianza Antonio Fabro[247]. In Sicilia si pratica il

medesimo, e Mario Catello[248] rapporta lo stile e le formole di quel

Regno intorno a ciò. In Italia, siccome in Venezia, lo testifica il

P. Servita: nel Ducato di Fiorenza, Angelo[249], ed in tutte le altre

Regioni d'Italia, Antonio d'Amato[250].

Nel nostro Regno di Napoli non solo sotto i Principi _Normanni_ e

_Svevi_ fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i Re medesimi

della Casa d'_Angiò_, ligj de' Romani Pontefici; e coloro eziandio,

che nell'investiture si contentarono di spogliarsi dell'_Assenso_

nell'elezioni de' Prelati. Ciò che maggiormente convincerà, non aver

niente di comune l'_Assenso_ prima ricercato, col _Regio Exequatur_

sempre ritenuto e non mai interrotto.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 25 / 54 题