_Contese insorte intorno all'EXEQUATUR REGIUM delle Bolle e rescritti
del Papa, ed altre provvisioni, che da Roma vengono nel Regno._
È veramente da notare la provida mano del Signore, come nel Pontificato
di Pio V con pari compenso, al soverchio zelo ed arditezza di quel
Pontefice abbia voluto contrapporre la vigilanza e fortezza in
resisterlo del Duca d'Alcalà, perchè nel nostro Regno fosse eseguito
ciò che di sua propria bocca prescrisse di doversi rendere a Cesare
ciò ch'è di Cesare ed a Dio, quel ch'è di Dio. La Bolla _in Coena
Domini_ come si è veduto, proibiva a' sudditi di pagare i tributi a'
Re, se nell'imporli non si fosse prima ottenuta licenza dalla Sede
Appostolica; ma il Duca non fece valere la Bolla, e fece pagare come
prima le gabelle e le collette legittimamente imposte con decreto ed
assenso Regio. Si toglievano per quella a' Principi i diritti più
supremi della loro potestà regale, ma non si permise un attentato
sì scandaloso, e cotanto a lor pregiudiziale: si proccurava in breve
sottoporre interamente l'imperio al Sacerdozio, ma poichè Iddio non
mai ciò volle, s'eseguì il suo Divin volere. Ma la Corte di Roma non
perciò arrestandosi, e sempre più vigilante ed attenta alle sorprese,
cercava togliere a' nostri Re una prerogativa cotanto lor cara, ch'è
riputata la pupilla de' loro occhi, e 'l fondamento principale della
loro regal giurisdizione: questo è l'_Exequatur Regium_, che si ricerca
nel Regno alle Bolle e Rescritti del Papa, e ad ogni altra provvisione,
che viene da Roma, senza il quale non si permette, che si mandino in
esecuzione. Il Pontefice Pio V, sopra gli altri suoi predecessori,
l'ebbe in tanta abbominazione, che qualificandolo come _disautorazione_
della dignità ed autorità Appostolica, fece ogni sforzo per toglierlo e
distruggerlo: vi s'impegnarono poi, seguendo le sue pedate, gli altri
Pontefici suoi successori, e non men la Corte di Roma, che i Prelati
del Regno con varj modi, tentando ogni via, cercarono abbatterlo. In
contrario si rese commendabile la costanza de' nostri Re, che sempre
forti resisterono con vigore alle loro intraprese, tanto che ci rimane
ora vie più stabile e fermo che mai. Racconteremo per tanto, seguendo
il nostro istituto, la sua origine, come fossesi nel Regno mantenuto
sotto tutti i Principi che lo ressero, le contese perciò avute colla
Corte di Roma, che cercava abbatterlo e particolarmente nel Viceregnato
del Duca d'Alcalà, e per quali ragioni, e come in fine restasse sempre
fermo e saldo.
Gli Scrittori Ecclesiastici, per appoggiare come meglio possono la
pretensione della Corte di Roma, oltre alle generali ragioni rapportate
di sopra, che le Bolle e Rescritti del Papa non abbiano bisogno
d'accettazione o pubblicazione alcuna fuor di quella che essi fanno
in Roma, ne adducono una particolare per questo Reame; e confondendo
l'_Assenso Regio_, che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutti
i Prelati del Regno, coll'_Exequatur Regium_, che si dà a tutte le
Bolle e Rescritti del Papa, ed a qualunque altra provvisione, che
ci viene da Roma, pretendono, che siccome quello per l'investiture,
che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò e poi continuate
sino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi l'_Exequatur_.
Così il Cardinal Alessandrino, mandato dal Pontefice Pio V suo zio
Legato in Madrid al Re Filippo II, fra le altre cose, che espose nel
memoriale[223] datogli, diceva querelandosi, che nel Regno di Napoli
in moltissimi capi non s'osservava il Concilio Tridentino; _ed in
infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed espedizioni
Appostoliche: a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur
Regio, è obbligata la M. V. per proprio giuramento a rimediare e
rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'Investitura di Giulio
II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona
della M. V. da lei giurata_.
A questo fine gli diedero una origine assai favolosa, dicendo che
fosse introdotto nel Regno, e cominciò a praticarsi nelle proviste
de' Prelati delle Chiese Cattedrali, solo per sapere, prima che si
eseguisse la provista delli Prelati eletti, se fossero nemici e mal
affetti del Re, ed acciocchè dentro lo Stato non si ricevesse persona
di cui potea aversi sospetto di dover portare in quello macchinazioni,
tumulti e rivoluzioni; e ciò s'introdusse quando il Regno era tutto
sconvolto per le contese de' Principi pretensori, e quando ogni dì,
guerreggiandosi spesso, l'uno cacciava l'altro. Quest'origine appunto
gli diede Papa Clemente VIII, in una lettera scritta a' 5 di ottobre
del 1596 di sua propria mano al nostro Vicerè Conte di Olivares, per
la quale pretendeva farlo togliere dal Regno in que' tempi pacati senza
guerre e senza sospetti[224].
Ma confondere due cose, che sono pur troppo diverse, e che l'una
ha principio totalmente dall'altra diverso, dar quella origine
all'_Exequatur Regium_, che nacque ne' Dominj de' Principi Cristiani
insieme col Principato e colla loro potestà regia, o è pur troppa
simplicità, ovvero sottil malizia.
L'Assenso Regio, che prima si richiedeva in tutte le elezioni de'
Prelati del Regno, non nacque principalmente per la cagione di sopra
rapportata; ma da un altro principio, cioè d'avere prima avuto i
Principi parte nell'elezione di quelli, o sia, come dice Duareno[225],
perchè rappresentando le ragioni del Popolo, il quale al Principato
trasferì tutta la sua potestà, siccome prima il Popolo nell'elezione
ci avea insieme col Clero gran parte, così fossesi ciò trasferito al
Principe: ovvero dall'avere essi da' fondamenti erette le Chiese, o
ristorate, o arricchite d'ampj poderi e ricchezze, in maniera, ch'essi
si riserbarono questa ragione, anzi s'attribuirono d'investire i
Prelati col bastone e coll'anello, non già per la spiritualità della
carica, che non si apparteneva a loro, ma per le temporalità, che
alle Chiese essi, o loro maggiori aveano donate. Così nel Regno de'
Normanni, che furono cotanto liberali e profusi in dotar le Chiese,
non vi era elezione senza il lor consenso; così ancora praticossi
nel Regno dei Svevi, insino che Carlo I d'Angiò, avendo acquistato il
Regno per l'invito e favore del Papa, questi, che riconosceva da lui
cotanto beneficio, non ebbe riparo nell'investitura, che gli fece di
quello, di contentarsi di non doversi per l'avvenire nell'elezione de'
Prelati richiedere il suo assenso: ciò, che però non tolse il _Regio
Exequatur_: nè di non poter rimediare alle provvisioni, che si facevano
da Roma, nel caso il provvisto fosse nemico o al Re sospetto, perchè
questa ragione dipende da altro principio; anzi Papa Niccolò IV lo
dichiarò in una sua Bolla istrumentata a' 28 luglio del 1288 in tempo
del Re Carlo II d'Angiò, dicendo che non potevano in modo alcuno essere
assunti a dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità o Prelatura
del Regno, coloro, che saranno sospetti al Re[226]. Nè parimente tolse
le ragioni di presentare o nominare le persone in quelle Chiese, che
fondate da' nostri Re, o loro maggiori, ovvero ampiamente dotate, erano
di _Patronato Regio_; onde poi per togliere li continui contrasti, che
sopra di ciò insorgevano per le Chiese Cattedrali colla Corte di Roma,
nacque tra Clemente VII e l'Imperador Carlo V quel concordato, di cui
altrove fu da noi lungamente discorso.
L'_Exequatur Regium_, che si dà nel Regno, non pure alle proviste,
che si fanno in Roma delle Prelature ed altri Beneficj del Regno, ma
a tutte le Bolle e rescritti del Papa, anche a' Brevi di giubileo e
d'indulgenze, ed a qualsivoglia provvisione, che ci venga da Roma, non
dipende da questo principio, nè nacque ne' turbolentissimi tempi di
guerra, per sospetto che forse s'avesse del provvisto, d'esser poco
amico dei Principi contendenti, quando l'uno spesso cacciava l'altro.
La sua origine è più antica, nacque non pur nel Regno di Napoli, ma
in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e
s'appartiene ad essi, _titulo sui Principatus_, ovvero _jure Regaliae_,
come ben pruova Van-Espen dotto Prete e gran Teologo di Lovanio[227].
Nacque per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano
introdotti da straniere parti occasioni di tumulti e disordini; onde
fu sempre mai lecito a' Principi, e proprio della loro commendabile
vigilanza, capitando ne' loro Regni scritture di fuori, per le quali
si pretenda in quelli esercitar giurisdizione o sia spirituale o
temporale di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione:
tanto maggiormente, che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata
molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale,
e sovente si metteva a decider punti, che non le appartenevano, e
toccavano la potestà temporale de' Principi: onde fu introdotto stile,
che se le provvisioni venute di Roma dovranno eseguirsi contra Laici,
si abbia a domandar da' Magistrati l'implorazione del braccio, i quali
non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare ed esaminandolo,
se conoscono essere a dovere, lo fanno col loro braccio eseguire,
altrimente niegano l'esecuzione: se la scrittura contenerà il solo
affare degli Ecclesiastici, o si tratterà di cose meramente spirituali
e di cause Ecclesiastiche, se le dà l'_Exequatur_ dal Re ed in suo
nome dal Vicerè, se però conoscerà coll'eseguirsi, niente ridondare
in pregiudizio delle sue preminenze e Regalie dello Stato e de' suoi
sudditi, nè contrastare agli usi e costumi del paese; ond'è, che per
ciò non si pretende di volere avvalorare o disfare ciò, che il Papa
ha fatto, quasi ch'egli nelle cause Ecclesiastiche e spirituali abbia
bisogno della potestà del Principe Secolare[228]; ma unicamente vien
richiesto, perchè il Principe, che deve vigilare e star attento,
acciocchè il governo de' suoi Regni non sia perturbato, sappia, che
cosa contiene ciò, che da fuori viene nel suo Dominio e Principato,
affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa, che possa
nuocere alla quiete e tranquillità del suo Stato ed al governo della
Repubblica; e questo è il fine perch'è ricercato, siccome ben a lungo
dimostrò Van Espen nel suo trattato _De Placito Regio_[229]; ciò che
ben intesero il Vescovo Covarruvias[230], Belluga[231], ed il Cardinal
di Luca[232], il quale scrisse, che a questo fine si praticava nel
nostro Regno l'_Exequatur Regium_.
Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto o qualunque
altra scrittura, che venga a noi da Roma, sia esente da quello:
si ricerca eziandio per questo fine alle Bulle dei Giubilei e
dell'Indulgenze[233]; anzi, secondo che con più argomenti pruova
Van-Espen[234], può ancora ricercarsi alle Bolle istesse dogmatiche,
non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cose di
fede; ma perchè le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e
delle quali, secondo il moderno stile di Roma, soglion esser vestite,
il modo, il tempo, le congiunture e l'occasioni di pubblicarsi tali
Bolle, devono essere al Principe note e palesi. Forse, se oltre al
dogma in quelle diffinito ed alle pene spirituali, si volesse metter
anche mano alle temporali: forse, perchè non convenisse per altri
motivi rilevanti di Stato, pubblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più
congruo, e per altri rispetti e cagioni, le quali furono ben a lungo
esaminate da quello Scrittore. Quindi vien ricercato ancora il _Regio
Exequatur_ a tutti i Decreti, che si fanno in Roma nelle Congregazioni
del S. Ufficio, e dell'Indice intorno alla proibizione de' libri, di
che altrove fu da noi lungamente ragionato. E quindi deriva ancora,
che nell'interposizione, di quello non si proceda per via di cognizione
ordinaria, ma per via estragiudiziale e secondo le regole di Stato e di
Governo, non già secondo quelle del Foro; onde si vede quanto di ciò
poco s'intendano e Casuisti e Canonisti, i quali credendo, che questo
esame si abbia a fare con termini forensi, gracchiano per ciò ne'
loro volumi[235], e scrivono, che non possono le Bolle ed i Rescritti
del Papa _ritenersi_, o esaminarsi dai Giudici Laici, perch'essi
non han giurisdizione sopra le cause Spirituali ed Ecclesiastiche,
trattando questa materia al modo loro, e con termini d'immissione, di
giurisdizione e con altre inezie forensi.
Da ciò parimente deriva, che non ogni Tribunale di Giustizia, ancorchè
supremo, abbia facoltà di concedere questo _Placito Regio_. Ma ciò è
solo riserbato a' Consigli supremi del Re istituiti per lo Governo,
ed a' Consiglieri, che sono al suo lato e che hanno l'economia. Così
presso di Noi è del solo Collateral Consiglio, il cui capo è il Vicerè,
di concederlo, non già d'altro Tribunale di giustizia, supremo che
fosse[236]. E negli altri Dominj de' Principi Cristiani d'Europa,
siccome in Ispagna ed in Francia, è solo ciò riserbato a' Consiglj
Supremi del Re; siccome in Fiandra al supremo Consiglio di Brabante
ed agli altri Supremi Consiglj di quelle province[237]. Per questa
cagione furono nel 1551 meritamente dal Vicerè Toledo ripresi il
Reggente ed i Giudici della Vicaria, li quali s'avanzavano a concedere
tali _Placiti_, con ammonire ed ordinar loro, che per l'innanzi più
non gli spedissero, perchè questa preminenza era del solo Vicerè e suo
Collateral Consiglio, non già de' Tribunali di Giustizia[238].
Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno e de' nostri Re,
come altri forse crede: ella è comune a tutti i Principi, i quali
ne' loro dominj praticano lo stesso. In Ispagna, come ci testificano
Covarruvias[239], Belluga[240], e Cevallos[241], le Bolle e tutte le
provvisioni che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s'esaminano
nel Consiglio Regio, e sovente quando non vogliono eseguirsi, _si
ritengono_; onde _Salgado_ per giustificar questo stile ed inconcussa
pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo _De Retentione
Bullarum_; e quell'altro. _De Supplicatione ad Sanctissimum etc._,
ed il medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel
nell'Istoria di Giovanni II[242].
In Francia e nella Fiandra è cosa notissima, che non si pubblica
cosa che venga di Roma, se prima non sia stata quella esaminata per
gli Ufficiali del Re; anzi essi non si vagliono di questa, per altro
assai modesta e rispettosa parola _exequatur_[243] (ancorchè pure si
fosse preteso di mutarla in _Obediatur_) ovvero, come si pratica in
Milano[244], di _Pareatis_, ma di _Placet_, e quando le provvisioni
non piacciono, si ributtano[245]. Lo stesso s'osserva nel Ducato di
Brettagna secondo l'Argentreo[246], e nel Ducato di Savoja, siccome
ce ne rende testimonianza Antonio Fabro[247]. In Sicilia si pratica il
medesimo, e Mario Catello[248] rapporta lo stile e le formole di quel
Regno intorno a ciò. In Italia, siccome in Venezia, lo testifica il
P. Servita: nel Ducato di Fiorenza, Angelo[249], ed in tutte le altre
Regioni d'Italia, Antonio d'Amato[250].
Nel nostro Regno di Napoli non solo sotto i Principi _Normanni_ e
_Svevi_ fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i Re medesimi
della Casa d'_Angiò_, ligj de' Romani Pontefici; e coloro eziandio,
che nell'investiture si contentarono di spogliarsi dell'_Assenso_
nell'elezioni de' Prelati. Ciò che maggiormente convincerà, non aver
niente di comune l'_Assenso_ prima ricercato, col _Regio Exequatur_
sempre ritenuto e non mai interrotto.