Ordinate in tal modo le cose, e sicuro di quello che dovesse avvenire,

Napoleone stimolava il consiglio ecclesiastico; acciocchè desse

principio a quanto si era ordinato. In primo luogo rispondeva il

consiglio, non senza molt'arte, a quesiti fatti con maggior arte. Quanto

all'articolo, se il governo della Chiesa fosse arbitrario, dichiarò che

non era; che quanto alla fede, la santa scrittura, la tradizione, ed i

concili servivano di regola; e quanto alla disciplina, l'universale

reggevano i decreti della Chiesa universale, la particolare quelli delle

Chiese particolari; il che il consiglio non diceva senza cagione.

Aggiunse, che la disciplina particolare era sempre stata rispettata

dalla Chiesa universale, piena di carità e di condiscendenza. Ragionò,

che Dio aveva dato a san Pietro, ed a' suoi successori il primato

d'onore e di giurisdizione; ma i consiglieri ecclesiastici, procedendo

con questa generalità, e non venendo a nissuna particolarità, non si

spiegavano, in che cosa consistesse questo primato di giurisdizione,

perchè in ciò appunto stava tutta la difficoltà della materia venuta in

controversia; che Dio diede al tempo stesso agli apostoli, continuavano

i consiglieri, la facoltà di reggere le Chiese, con subordinazione però

al capo degli apostoli: dal che ne risultava, che ove questa

subordinazione non si offendesse, avevano i successori degli apostoli

pieno mandato di governar le Chiese.

Non potere, statuirono, il papa ricusare il suo intervento negli affari

spirituali per cagione dei temporali, quando questi di tale natura non

siano, che non impediscano il pontefice di far uso della sua autorità

liberamente, e con piena independenza: convenirsi, che nel concistoro

intervengano cardinali di ogni nazione, ma dello speciale modo non

convenirsi deffinire, dovendosi lasciare qualche libertà al papa nella

elezione de' suoi consiglieri; nè in ciò potersi andar più oltre che il

concilio Basileense ebbe prescritto, cioè eleggesse il papa cardinali di

tutte le nazioni, quanto più comodamente fare si potesse, e secondochè

se ne trovassero dei degni. Ma prelati tostamente contraddissero a

questa soluzione, nè potevano fare altrimenti, dichiarando, veramente

avere l'imperatore raccolti in se stesso tutti i diritti del richieder

cardinali, che competevano ai re di Francia, ai principi del Brabante,

ai sovrani della Lombardìa, del Piemonte, e della Toscana; dal che ne

conseguitava, che, eccettuati i cardinali degli stati ereditarj

d'Austria, dovendo presto aggiungersi i diritti di Spagna, tutti i

cardinali gli avrebbe nominati egli; e che independenza di papa e di

concistoro fosse quella, ponendo eziandìo che il papa si restituisse a

Roma, ed al dominio temporale, nissuno è, che nol veda.

Il concordato, opinarono, non essere stato violato in niuna essenziale

parte dell'imperatore; qui i prelati si trovarono a un duro cimento,

perchè sapevano che il papa aveva protestato contro gli articoli

organici di Francia, e più ancora contro quei d'Italia. Trovarono per

iscampo, che parecchj articoli, di cui s'era il pontefice querelato,

erano massime ed usi della chiesa gallicana. Assai migliorata essere,

risposero, la condizione del clero in Francia dopo il concordato, ed in

questo avevano i prelati ogni ragione, nè tanto non dissero, che non

potessero dire molto più.

Per sentenziare se il papa di suo proprio arbitrio potesse rifiutare le

instituzioni, i prelati s'aggirarono per molti ragionamenti;

imperciocchè in questo giaceva tutto il nodo della difficoltà: che il

concordato, esposero, era un contratto sinallagmatico tra il capo dello

stato, e il capo della chiesa, pel quale ciascuno di loro si era

obbligato verso l'altro; che era anche un trattato politico di sommo

momento per la nazione Francese, e per la chiesa cattolica, che per lui

Sua Maestà era investita del diritto di nominare gli arcivescovi ed i

vescovi, di cui prima godevano i re di Francia pel concordato concluso

tra Leone decimo e Francesco primo, ed era riserbato al papa quello di

dare l'instituzione canonica agli arcivescovi e vescovi nominati da Sua

Maestà, secondo le forme accordate, rispetto alla Francia, prima del

cambiamento di governo, ma che il papa, non di proprio arbitrio, ma

secondo i canoni doveva dare la instituzione, che a termini del

concordato del millecinquecento quindici egli era obbligato a dar le

bolle, od allegare motivi canonici del suo rifiuto; a volere ch'egli

potesse rifiutare senza cagione, ed arbitrariamente le bolle, e

bisognerebbe supporre, che da nissun trattato fosse obbligato, neanco da

quello al quale aveva solennemente ratificato, e potesse mancar della

fede data all'imperatore, alla Francia, ed alla Chiesa tutta, alla quale

il concordato dell'ottocento uno assicurava la protezione del più

potente sovrano del mondo. Aggiungevano i prelati, sapersi il papa

queste cose, confessare la verità dei narrati principj, ma negare le

instituzioni pei motivi addotti nella sua lettera al cardinal Caprara:

insussistenti essere questi motivi, non avere l'imperatore alcuna offesa

di importanza fatta al concordato: dei motivi politici non poter loro

giudicare; diverse essere le temporali cose, diverse le spirituali; il

senatus-consulto, che unì Roma alla Francia, non avere offeso l'autorità

spirituale del papa, nè il temporale dominio essere necessario

all'esercizio della potestà pontificia; non avere la presa di Roma

violato il concordato, nè il concordato aver dato sicurtà al papa di

Roma; non come principe temporale, ma come capo della Chiesa avere quel

solenne atto stipulato; il principe non esser più, ma essere il

pontefice, e la pontificia autorità rimanersi intatta; avere potuto il

papa protestare, potuto richiamarsi della Romana possessione, ma non

potere usar mezzi per ridurre in atto le proteste ed i richiami, non

iscomunicare; dichiarare l'imperatore, che nulla voleva innovare nella

religione; protestarsi che voleva l'esecuzione dei patti convenuti; non

potere per motivi temporali tirarsi il papa indietro; nè Clemente

settimo da Carlo quinto oltraggiato essere venuto a tale estremo.

Restava che i prelati parlassero della libertà violata, della perfetta

segregazione del pontefice; posciachè il papa di tali ingiurie si era

doluto nella sua lettera al Caprara, e sopra di esse principalmente

fondava il rifiuto delle bolle. A questo passo con brevissime parole

osservarono, che facilmente l'imperatore s'accorgerebbe di tutta la

forza e giustizia delle lagnanze del papa. Con questo freddo discorso

favellarono prelati cattolici, prelati che da Pio tenevano i seggi loro,

dell'atroce caso del pontefice, nè in ciò sono a modo alcuno scusabili;

conciossiachè, posto eziandio, che circa la questione canonica

l'imperatore avesse ragione, il papa torto, il fatto solo della

carcerazione del pontefice rendeva dal canto loro ogni opinare

impossibile. Il concordato, che era un vero trattato, supponeva equalità

di condizione nelle due parti, e libertà di deliberazione sì nell'una

che nell'altra: ma quale libertà di deliberazione fosse in un papa

prigioniero, e quale equalità di condizione tra un papa carcerato ed un

imperatore carcerante, ciascuno potrà facilmente da per se stesso

giudicare. Certamente debbe stare inconcussa la libertà dei principi,

debbonsi troncar le strade agli abusi pontificj, e chi arrivasse a

stabilir bene questo punto, meriterebbe bene del mondo cattolico, anzi

di tutta l'umanità. Ma la carcerazione del pontefice turbava ogni cosa,

e prima di trattare la questione canonica, si doveva definir quella

della liberazione.

La materia, quanto più si va oltre, tanto più si stringe. Non potere,

risposero i prelati, aversi il concordato per abrogato, perchè non era

già esso una transazione meramente personale fra l'imperatore e il papa,

bensì un trattato che costituiva parte del dritto pubblico di Francia,

ed in cui si contenevano i principj fondamentali, e le regole del

governo della chiesa gallicana; importare adunque, che, quandanche il

papa perseverasse, in quanto a lui si atteneva, nel non volerlo

eseguire, la sua esecuzione continuamente si addomandasse, e della

medesima il sovrano pontefice si richiedesse: ma se il papa tuttavia

perseverasse nel ricusar le bolle, doversi protestare contro questo

rifiuto illegale, ed appellarne o al papa meglio informato, o al suo

successore. Quivi i prelati erano arrivati all'estremo passo; perchè o

che il concordato come abrogato, o solamente come sospeso si riputasse,

un rimedio diveniva necessario. Ora, stantechè la religione cattolica

non può sussistere senza l'episcopato, e l'episcopato non si può avere

senza la instituzione canonica, nè senza la giurisdizione unita

all'ordine, e stante ancora che la chiesa gallicana, parte tanto nobile

e tanto essenziale della Cristianità cattolica, venuta, non per sua

colpa, in queste fatali strette, non doveva e non poteva nè abbandonare

se stessa, nè lasciarsi perire, nè non trovar modi di conservazione, i

prelati opinarono, e così all'imperatore rappresentarono, che si

ricercasse quanto negli antichi tempi della chiesa, ed in quelli più

vicini si fosse praticato. Descrissero, nei primi secoli della Chiesa, i

vescovi essere stati nominati dai suffragi dei vescovi conprovinciali,

dal clero, e dal popolo della chiesa che del vescovo abbisognava; essere

stata la elezione confermata dal metropolitano, o se del metropolitano

si trattasse, dal concilio della provincia: nella serie dei tempi

posteriori poi, avere gl'imperatori, o gli altri principi cristiani

grandemente partecipato nelle nomine dei vescovi: di grado in grado non

essersi più chiamati alle elezioni il popolo ed il clero della campagna,

e devolute essere le elezioni al capitolo della chiesa cattedrale, ferma

sempre però stando la necessità del consenso del principe, e della

conferma del metropolitano, o del concilio provinciale: la disusanza di

queste assemblee, le contese frequenti, che nascevano dalle elezioni, la

difficoltà di terminarle sui luoghi, il vantaggio che trovavano i

principi di trattare immediatamente col papa, avere introdotto l'uso di

promuovere queste cause innanzi alla santa sede, e per tal modo essere i

sovrani pontefici appoco appoco venuti in possessione del confermare la

maggior parte dei vescovi: tale essere stata la condizione delle

cose ai tempi del concilio Basileense, di cui la Chiesa di Francia

accettò i decreti relativi alla nomina, ed alla confermazione dei

vescovi, e statuiti per la sanzione prammatica di Bourges nel

millequattrocentotrent'otto; per lei essersi mantenute le elezioni

capitolari, e la confermazione, o instituzione lasciata ai

Metropolitani: così colla prammatica di Bourges essersi rimediato alla

mancanza dell'instituzione pontificia: essere poscia circa un secolo

dopo, sorto il concordato fra Leone decimo e Francesco primo, dal quale

la nomina del re fu sostituita alla elezione capitolare, e la conferma,

od instituzione canonica riservata al papa: per tale forma essersi

trasfusa la potestà dell'instituzione dai metropolitani, e dai concilj

provinciali nel sovrano pontefice, e le elezioni capitolari nel capo

temporale dello stato. Ora adunque, ristringendo il discorso loro,

dicevano i prelati, poichè la necessità non ha legge, e la conservazione

della chiesa gallicana da ogni umana e divina legge è non solo

raccomandata, ma comandata, volersi, persistendo il papa nei rifiuti,

tornare all'antico dritto dei metropolitani, non per sempre nè

definitivamente, ma temporaneamente e transitoriamente, insino a che

piacesse a chi muove a posta sua gli umani cuori, voltar quello del

pontefice in meglio verso di quella grande, affezionata, e zelante

gallicana chiesa: la prammatica disusata di Bourges avere ad essere il

rimedio dei mali presenti. Grave ed enorme passo era questo: però

aggiunsero al parer loro i prelati, opinare, che si convocasse un

concilio nazionale: non volere i prelati giudicare anticipatamente delle

risoluzioni del concilio, ma presumere, che nel caso in cui egli

sentenziasse di risuscitare la prammatica, supplicherebbe prima il

pontefice, e scongiurerebbelo, che della gallicana chiesa gli calesse,

ed a lei la vita coi vescovi ridonasse; ma se nè le preci, nè le

supplicazioni potessero vincere l'ostinazione del pontefice,

decreterebbe il concilio, per ultima necessità, e per non perire, che la

prammatica si rinnovasse.

Intanto le dottrine dei partigiani dell'antica disciplina vieppiù si

spargevano, le Italiane contrade principalmente ne risuonavano. Coloro

che a queste opinioni erano addetti, credevano essere venuto il tempo

ch'elleno avessero a prevalere, si rallegravano della diminuzione

dell'autorità pontificia, ed affermavano ch'ella era medicina non

solamente utile, ma ancora necessaria al corpo infermissimo, come il

chiamavano, della Chiesa. La ricordanza del milleottocentuno, e ciò, che

era accaduto al concilio di Parigi in quell'anno, non gli rendevano

accorti del procedere e delle intenzioni di Napoleone: che il corpo,

spargevano, dei vescovi esercenti, rappresentasse la Chiesa, e fosse per

rappresentarla finchè ella durasse; che attentato condannabile dei papi

degli ultimi tempi fosse l'aver voluto diminuire e frenare la potestà

divina dei vescovi; che la potestà inerente al carattere dei vescovi

immediatamente, e senza che nissuna umana potestà potesse arrogarsi il

diritto di alterarla, derivasse da Gesù Cristo; che non mai potesse la

giurisdizione episcopale perire, che i concilj prima del mille non

avessero mai voluto riconoscere per veri e legittimi vescovi, se non

quelli che dai rispettivi metropolitani erano stati ordinati; che così

avevano statuito, così definito i concilj Niceni, tanto venerati in quei

primi e purissimi tempi della cristiana comunità; che le massime

contrarie solamente dai concilj Lateranensi, concilj quasi domestici dei

papi, erano state introdotte; che insomma, continuavano, i metropolitani

dovessero dare la giurisdizione ai vescovi; che l'arrogarsi i papi di

volerla dar soli, fosse usurpazione; che avesse Dio dato a Pietro il

primato d'onore, e la potestà suprema di regolare e mantener sana la

disciplina, sana la fede in tutte le chiese che la universale

compongono, ma non il privilegio di giurisdizione nel caso di cui si

tratta: che la potestà di giurisdizione, per quanto spetta alla

transmissione della potestà ecclesiastica, fosse in ciascun vescovo, per

diritto ed ordinazione divina, piena, come piena era nel supremo

pontefice; così avere ordinato Cristo Redentore nel dare ai vescovi la

facoltà di reggere le chiese, così richiedere la sicurezza degli stati,

e l'independenza della potestà temporale. È giusto forse, sclamavano, è

conveniente, è consentaneo alla divina volontà, che i papi possano, con

mettere l'interdetto, o a continuazione dell'episcopato ricusando,

turbare le coscienze dei fedeli, sconvolgere le province, e i regni? Non

è assurdo il supporre, che Dio non abbia dato a ciascuna società il

mezzo di conservarsi sana e salva da se stessa? E che sicurezza, e che

salute può esservi, se elleno da un forestiero dipendono? Varj e diversi

essere stati i modi immaginati dai principi per preservare gli stati

proprj dai pericoli, che a loro sovrastavano pei decreti della Romana

sede, ora prammatiche, ora appelli, ora concordati: ma tutti essere

stati insufficienti, perchè sempre si lasciò sussistere la radice del

male, cioè l'eccessiva ed illegittima potenza dei papi: ripullulare i

pericoli e le turbazioni ad ogni Romano capriccio, concepir timore gli

animi ad ogni elevazione di papa, un cardinale di più o di meno nel

pontificio concistoro poter mandar sossopra una provincia intiera:

essere oggimai tempo di strigarsi da questi fino allora inestricabili

lacci; la Romana tirannide doversi conculcare, ora che un principe

potentissimo il voleva; restituissesi all'episcopato tutta la sua

dignità, tutta la sua potenza; l'independenza da Roma sarebbe la libertà

universale; sarebbe altresì la purezza delle dottrine cattoliche;

perciocchè l'avere mescolato le cose temporali con le spirituali, che fu

fonte di tanti scandali, e di un deplorabile scisma, essere stato opera

di Roma; fosse la religione tutta spirituale, e non turberebbe gli

stati, nè darebbe cagione ai malevoli di denigrarla, e più imperio

avrebbe e quelli stessi che in lei non credevano, rispettata

l'avrebbero: la cristianità cattolica tuttavia piangere la perduta

Germania, la perduta Inghilterra; tale doloroso smembramento alla

prepotenza di Roma, alle usurpazioni dei papi, alle temporali cupidigie

loro doversi certamente ed unicamente scrivere: tornassesi adunque,

predicavano, a quel sistema, che stabilito da Cristo e dagli apostoli

aveva durato per tanti secoli nella primitiva Chiesa, che gli uomini più

pii, più dotti, più esemplari avevano sempre inculcato, e coi più

intensi desiderj loro chiamato: da lui solo poter derivare la purezza

della religione, e la incolumità degli stati. Vivevano ancor fresche,

massime in Italia, le onorate memorie di Leopoldo e di Ricci: non pochi

ecclesiastici, anche di prima condizione, e per dottrina e per virtù

compitissimi, vi seguitavano le medesime vestigia, e sostenevano le

medesime dottrine; non per ambizione nè per desiderio di servire a chi

allora tutti servivano, e principalmente gli avversari loro, ma per

convinzione propria, per ritirar la Chiesa, come credevano, all'antica

sua constituzione, per riformarne gli abusi, per rinstaurare e

confermare la libertà dei principi offesa dalla potenza immoderata dei

papi.

Queste sparse dottrine piacevano a Napoleone, perchè gli davano

occasione d'intimorire il papa e speranza di ridurlo a sua volontà; nè

dispiacevano agli arcivescovi ed ai vescovi amatori dell'independenza:

quel Romano giogo già pareva loro grave ed intollerabile; quel diventar

papi essi sommamente a loro arrideva. Le cose andavano a satisfazione di

Napoleone in quanto si atteneva agli ecclesiastici dei suoi stati.

Vinceva il papa non solamente per la costanza, ma ancora per la

disgrazia, sempre potente nel cuore degli uomini. Nè i suoi teologi

tacevano, benchè Napoleone si fosse sforzato di por loro un duro freno

in bocca. Difendevano la sedia apostolica e Romana, non solamente contro

le dottrine di Porto Reale e di Pistoja, ma ancora contro le allegazioni

del consiglio ecclesiastico. Avere, andavano ragionando, Cristo

fondatore sopra Pietro fondato tutto l'edifizio della religione; a lui

avere dato primato d'onore, a lui primato di giurisdizione, per lui

tutta l'autorità della Chiesa, e per lui solo potersi e doversi

tramandare, e trasfondere in altrui: avere per verità Cristo salvatore

posto i vescovi a governar la Chiesa, ma non per se medesimi, nè

independentemente da Pietro, ma per mandato suo, e sotto la sua

dipendenza: Pietro essere il fonte di tutti i rivi, lui il fonte di ogni

ecclesiastica potestà; avere per la necessità dei tempi in quei primi

secoli, fra una religione contraria, fra le persecuzioni continue, fra

un popolo padrone del mondo, che altri Dei confessava ed adorava, fra

tante nazioni diverse, e nel vasto campo d'Asia, d'Africa e d'Europa,

avere prima gli apostoli per instituzione divina, poscia i vescovi per

instituzione apostolica usato la loro autorità senza mandato espresso di

Pietro, ma però lui consenziente, imperciocchè non è da credersi, che

per condurre una così gran mole, gli apostoli ed i loro successori non

si siano accordati, acciocchè a questo ed a quello, senza confusione e

senza conflitto, questa o quella provincia fosse di consenso comune

devoluta: ciò non ostante rimanere fisso ed inconcusso questo principio,

che Pietro aveva un mandato ordinario e perpetuo, gli apostoli un

mandato straordinario e caduco da finirsi in loro, o nei successori loro

immediati; che quello aveva avuto un mandato per istabile fondamento, e

perpetuo governo della Chiesa, questi un mandato temporaneo per la

necessità dei tempi; che, cessata questa necessità, tornava il mandato

sparso negli apostoli e loro successori immediati al fonte comune, vale

a dire ai successori di Pietro; che così la Chiesa nata da un solo

tornava in un solo: mirabile, e divino artifizio. Del rimanente anche

nella più rimota antichità apparire i segni della trasfuzione del

mandato di Pietro nei rettori delle altre chiese del mondo: l'ordine

stesso dei metropolitani confermare questa verità; perchè a quei tempi

antichissimi era il mondo diviso, per rispetto alla cristianità, in

Oriente ed Occidente; due erano nel primo i metropolitani, quei di

Alessandria e di Antiochia, uno nel secondo, quel di Roma; comunicavano

il mandato ecclesiastico; cioè l'ordine e la giurisdizione, la qualità e

il luogo, i due metropolitani d'Oriente ai vescovi delle loro rispettive

province, il metropolitano d'Occidente, successore di san Pietro, a

quelli d'Occidente; ma i primi da Pietro nell'origine prima avevano

ricevuto le potestà loro: imperciocchè aveva governato egli stesso la

chiesa d'Antiochia, ed a lei dato un successore, quando venne a fondare

e governare quella di Roma: rispetto alla chiesa d'Alessandria, avere

Pietro mandato a governarla san Marco, suo discepolo, ma se la origine

scopre il mandato, gli accidenti posteriori il confermano; perchè i

Romani pontefici, successori di Pietro, ai metropolitani d'Oriente

mandavano il pallio, segno della conferita autorità; essi metropolitani

addomandavano la comunione ai pontefici di Roma, e senza la ottenuta

comunione non si credevano legittimi. Sonsi anche veduti Romani

pontefici deporre metropolitani d'Oriente, o patriarchi, perchè con

questo nome poscia si chiamarono: a tutti questi segni, affermavano i

curialisti di Roma, riconoscersi la superiorità Romana fin dai tempi

primitivi; dal che si deduce la pienezza e la perpetuità del mandato nei

papi, la dipendenza e la delegazione nei metropolitani. Ne conseguita

altresì, che poichè tutta l'autorità spirituale consiste nella facoltà

del trasmettere il mandato di Cristo, il diritto di confermare e

d'instituire tutti i vescovi della Chiesa è supremo, e divino e

conseguentemente inalienabile, imperscrittibile, non soggetto a

interruzione, ad eccezione, e cessazione alcuna, e che a lui niuna

potenza che sia, nemmeno quella della Chiesa può portar diminuzione, che

se qualche modificazione fu introdotta in qualche tempo, massime nei

primitivi, ciò o per determinazione, o per consentimento dei sommi

pontefici avvenne.

Rispetto poi alla Francia particolarmente, i Romani teologi insistevano

dicendo, assai più manifesta essere la trasmissione del mandato di san

Pietro nelle chiese di questo reame, che in qualunque altro; perchè i

papi, rispetto a lui, non solamente erano papi, ma ancora metropolitani,

essendo metropolitani d'Occidente, e se qualche metropolitano

particolare pel miglior governo delle chiese di questa vasta provincia

fu creato, lui essere stato creato per autorità pontificia: della

nominazione ed instituzione di vescovi fatte dai papi nelle Gallie,

anche senza l'intervento dei metropolitani, e dell'autorità regia

stessa, aversene esempj, e se si vedono nominazioni, vedersi anche

deposizioni; il che dimostra la pienezza dell'autorità pontificia in

Francia in tutti i tempi.

Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo VI · 第 11 / 23 段