transazione, la quale, mentre fece scomparire tutti gli abusi, e tutte
le usurpazioni della feudalità, portò anche una qualche riparazione
de’ guasti passati che le circostanze poterono permettere. Nell’accordo
combinato non furono compresi i due ultimi giudizj relativi alla difesa
un tempo comunale, ed ai terreni del Monte della Pietà, per i quali non
era il processo ancora pienamente istruito. Per gli altri capi fu la
convenzione consegnata per giusti motivi in due fogli distinti. In uno
di essi furono convenuti i seguenti articoli.
I. Fu restituito alla Università il dritto dello _scannaggio_.
II. Si obbligò il Duca di pagare la bonatenenza tanto per lo vasto
fondo denominato _la Piantata_, quanto per gli animali d’industria che
pascolavano nel demanio.
III. Fu restituito alla Università il magazzino ritagliato quindici
anni innanzi dalle pubbliche carceri. Rimasero compensate le pigioni
dovute dal Duca colla spesa fatta per ridurre quel locale ad uso di
magazzino.
IV. Per li frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania, e
de’ pesi e misure, e della gabella della giumella delle mandorle, per
la bonatenenza non pagata fino all’epoca del catasto dell’anno 1752,
e per ogni altra pretensione che riguardava il passato, rinunziò il
Duca al preteso credito d’interessi arretrati nella somma di ducati
25600, e si obbligò inoltre di pagare alla Università ducati cinquemila
colla dilazione di venti anni, e corrispondere intanto l’interesse alla
ragione del cinque per cento franchi di ogni ritenuta.
V. Rispetto ai molini si ebbe per vero I. Che si erano questi edificati
sul suolo ed accanto all’antica muraglia della città. II. Che la spesa
delle nuove fabbriche occorse, delle macchine e degli animali alle
stesse addetti si era fatta dalla Casa d’Andria. III. Che il dritto
proibitivo di essi lo aveva costituito la Università nell’anno 1615
per la propria utilità. IV. Che tal privativa era utile mantenerla per
assicurare e facilitare la esazione della gabella della farina.
Si convenne quindi che avesse il Duca continuato a ritenere tanto
i molini che la privativa di essi come una privativa comunale, con
pagare alla Università annui ducati trecento dal dì quattro Maggio
1804 in avanti per terzo e senza veruna ritenuta. Si obbligò inoltre di
mantenere i molini sempre in buono stato di servizio, senza potersi mai
alterare la prestazione di grana sedici a tomolo per la macina.
Li premessi articoli di convenzione furono applauditi ed approvati
dalla Università col pubblico Parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Furono
dopo ciò presentati al Tribunale della Regia Camera della Sommaria per
ottenerne l’approvazione. Quel Tribunale gli omologò con suo decreto
di _expedit_ del dì 24 Aprile 1805. Dopo ciò ne fu stipulato pubblico
strumento nel dì 21 Agosto 1805 dal Notajo D. Antonio di Marino di
Napoli.
Nell’altro foglio fu premessa una dichiarazione che senza venirsi ad
una formale definizione della qualità del demanio di Ruvo, si venivano
a prendere i seguenti temperamenti.
I. Si convenne che le così dette _parate_ delle murge fossero rimaste
sullo stesso piede in cui si trovavano, senza che si avessero potuto
giammai nè ampliare, nè restringere.
II. Fu dichiarato che nella continenza di esse si trovavano molte
possessioni e terre seminatorie de’ particolari e de’ Luoghi pii. Fu
quindi permesso ai proprietarj di esse di formare, senza pagamento
alcuno, una mezzana per uso degli animali addetti alla coltura
della estensione non maggiore di quella che accordano le Istruzioni
Doganali e l’uso di Puglia. La stessa facoltà fu accordata a tutti li
proprietarj di masserie di semina site nello intero demanio di Ruvo.
III. In compensamento del dritto che avesse potuto competere alla
Università e cittadini di Ruvo sui luoghi inclusi nelle _parate_, si
obbligò il Duca di pagare alla cassa comunale annui ducati mille e
cinquecento dal mese di Maggio dell’anno 1805 in avanti. Si convenne
che la somma suddetta non avesse potuto giammai nè diminuirsi, nè
accrescersi per qualunque pretesto o causa, ancor che i prezzi degli
erbaggi venissero ad elevarsi o ribassarsi, ed ove anche la Casa
d’Andria venisse a dire di non aver trovato a locargli.
IV. Rispetto alla fida de’ forestieri che la Casa d’Andria stava
esercitando in tutto il demanio fu stabilito in primo luogo per regola
generale che non avesse potuto esercitarsi altrimenti che dopo essersi
provveduto prima al pascolo degli animali de’ cittadini. Rimase
questa in secondo luogo assolutamente vietata ed inibita ne’ terreni
_appatronati_ tanto seminatorj che incolti siti nel demanio[257].
V. La stessa disposizione fu estesa anche ai terreni seminatori de’
particolari e de’ Luoghi pii siti nella contrada delle murge, non
eccettuati quelli inclusi nelle parate, i quali nel tempo estivo
rimangono aperti[258].
Li premessi articoli furono del pari applauditi ed approvati col
precitato parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Quindi dopo esser stati
omologati dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, nel dì 24
Aprile 1805, come innanzi si è detto, gli altri articoli contenuti
nel primo foglio fu questo secondo foglio consegnato in un pubblico
strumento del dì 2 Maggio del predetto anno stipulato dallo stesso
Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.
Ma perchè cotesta seconda convenzione non fu presentata anche
all’approvazione del Tribunale della Regia Camera della Sommaria come
si era fatto per la prima? Eccolo. Si riflettè che la materia che
ne formava l’oggetto era ogni dì alle mani dell’Avvocato fiscale del
Tribunale suddetto. Nella narrativa inoltre della stessa convenzione
non aveva potuto farsi a meno di parlarsi delle pretensioni del Regio
Tavoliere e de’ suoi Locati sul demanio delle murge di Ruvo.
Ove dunque si fosse ciò avvertito dall’Avvocato fiscale, forse e
senza forse il Regio Tavoliere ed i Locati sarebbero stati messi in
causa. Si sarebbe risvegliata di nuovo a tal modo un’annosa quistione
che fortunatamente dormiva da moltissimi lustri, e sarebbe rimasta
da cotesto incidente arrestata ed intorbidata una convenzione che
ha recato alla città ed alla popolazione di Ruvo vantaggi immensi. E
perchè ne sia di ciò ognuno persuaso, e chi non lo ha capito ancora lo
capisca, ecco le vedute che me la suggerirono.
Due erano le quistioni che si elevavano sul demanio delle murge. La
prima se era questo un demanio feudale o comunale. La seconda se in
ogni caso si potevano sostenere dalla Casa d’Andria le così dette
_parate_, o siano le chiusure di una buona porzione dell’erba vernina
di esso che vendeva a suo profitto.
Per la prima quistione si sosteneva da me la qualità comunale di quel
demanio con tutti quelli argomenti che potevano suggerirmi i miei
deboli talenti. Ma, mi piace la verità, cotesti argomenti venivano
in conflitto col fatto permanente e col possesso immemorabile che
la Casa d’Andria allegava prendendo ragione dal contratto passato
nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona, e Pirro del Balzo
Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui ho innanzi lungamente ragionato
alla pagina 214 e 215. Le stesse _parate_ dell’erba vernina, comunque
abusive, e ’l dritto di _fida_ esercitato dalla Casa d’Andria nella
contrada delle murge costituivano anche una pruova di quel possesso
antichissimo che la stessa allegava.
Per tutti gli altri capi dedotti gl’interessanti documenti rinvenuti
mi avevano fornito un materiale sufficiente per poter dimostrare o la
usurpazione de’ dritti comunali o l’abuso della feudalità. Ma per le
murge, malgrado le più estese ed accurate ricerche praticate, nulla mi
si era presentato di positivo e di concludente. In tal posizione non mi
mancava il tatto per calcolare che un possesso accreditato e garantito
da una rimota antichità, riconosciuto anche dal Re Ferdinando I di
Aragona, e non fiaccato da documenti solidi e robusti avrebbe potuto
imporre ai Magistrati, ed avrei potuto per questo assunto rimaner
succumbente.
Quindi nella trattativa aperta per un accomodamento feci uso della
destrezza e dell’arte. M’ingegnai principalmente di trarre partito
dalla seconda quistione, ove vedeva dal mio canto una superiorità
decisa. Data anche per vera la qualità feudale del demanio delle murge,
giusta l’avversa posizione, non avrebbe potuto augurarsi giammai la
Casa d’Andria di poter sostenere le _parate_ a dispetto delle antiche
leggi che vietavano rigorosamente ai Baroni la chiusura di qualunque
parte de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici che spettavano
alle popolazioni. Sull’apertura delle parate quindi vigorosamente da me
s’insisteva; ma non era questo che un falso attacco che non era affatto
mio proponimento spingerlo innanzi da senno e fino all’estremo.
Vedeva bene che se la causa si fosse portata alla decisione, le
parate si sarebbero aperte, e la Casa d’Andria avrebbe perduto
il considerevole profitto di più migliaja di ducati l’anno che ne
ritraeva. Ma l’apertura di esse sarebbe tornata a vantaggio de’ soli
proprietarj di animali d’industrie che avrebbero avuto nelle murge un
libero e largo pascolo. Il maggior numero però di cotesti Signori, sia
per avarizia o melensaggine, sia per non disgustare la Casa d’Andria,
niuna parte aveva voluto prendere a questa laudabile impresa. Non
meritava quindi di coglierne il frutto e di sedere ad una lauta mensa
preparata col risico e colla borsa altrui.
Per altro lato le mie vedute erano dirette a rendere la convenzione
profittevole principalmente alla cassa comunale, poichè era come lo
sono tuttavia convinto che quando questa è nello stato di opulenza, il
vantaggio che ne risulta viene a diffondersi sulla intera popolazione,
il bene della quale mi era principalmente a cuore. Coll’avere
quindi minacciate fortemente le parate che costituivano il punto più
debole per la Casa d’Andria, obbligai li suoi Avvocati a rendersi
meno esigenti nella quistione sulla qualità del demanio suddetto,
nella quale, non senza un fondamento forse di ragione, si credevano
più forti. La Casa d’Andria, per non perdere del tutto la rendita
considerevole delle parate, fu obbligata a dividerla colla Università e
dovè condiscendere per forza a darne alla stessa la rilevante somma di
annui ducati mille e cinquecento.
A questo scopo erano dirette le mie linee. Se la causa si fosse decisa
_per tramites juris_ le parate sarebbero saltate per aria. Ma qual
guadagno vi avrebbe fatto la cassa comunale? Coll’avere però obbligata
la Casa d’Andria a dividere la rendita di esse, oltre il profitto che
la Università vi ha fatto, è venuta anche ad acquistare per convenzione
nella contrada delle murge quella ragione di _condominio_ che niuna
sicurezza vi era che avesse potuto conseguirla per le vie giudiziali.
Cotesto dritto l’ha messa in grado d’imporre su gli animali de’
cittadini che vanno ivi ora a pascolare una tassa che ha preso il nome
di _dritto civico_. Frutta questa alla cassa comunale annui ducati
duemila, i quali uniti agli annui ducati mille e cinquecento convenuti
per le parate formano la somma ben vistosa di annui ducati tremila e
cinquecento che la Università viene ora a ritrarre da quelle murge che
non poteva prima neppur guardarle da lontano.
Ma se la nostra città non avesse a tal modo acquistato il condominio di
quella contrada, e le parate fossero rimaste aperte al libero uso degli
animali de’ cittadini per effetto di un decreto del Giudice, avrebbe
potuto forse imporre la tassa suddetta? No certamente. Possono i Comuni
aver questo dritto ne’ demanj proprj e fino ad un certo segno, non
già negli antichi demanj feudali, ne’ quali ciascuno de’ cittadini era
ammesso a pascolare coi suoi animali per dritto proprio.
Il dritto che le novelle leggi hanno accordato ai Comuni rispetto ai
demanj feudali è stato quello della _divisione_. E bene se non vi fosse
stata la convenzione dell’anno 1805 e ’l demanio delle murge avesse
dovuto dividersi tra il Barone e la Università, cosa a quest’ultima
avrebbe potuto spettarne? Avrebbe potuto averne il quarto, o tutto al
più il terzo, come fu deciso per lo Bosco di Ruvo dal fu dottissimo e
rispettabile Consigliere D. Domenico Acclavio Commessario allora per la
divisione de’ demanj di quella Provincia. L’erbaggio degli altri due
terzi sarebbe rimasto di libera ed assoluta disposizione del Barone,
senza che i cittadini vi avessero potuto vantare più alcun dritto.
Or la predetta tassa di annui ducati duemila si è potuto imporla perchè
per effetto della convenzione dell’anno 1805 gli animali de’ cittadini
pascolano nell’inverno in que’ luoghi delle murge che sono fuori delle
parate e nella està, quando quel pascolo è assai più interessante e più
ricercato, nella intera continenza di esse. Ma se cotesto pascolo fosse
rimasto ristretto al solo terzo di quel demanio, avrebbe potuto forse
esser tollerabile una tassa di ducati duemila?
Per altro lato se quel demanio si fosse diviso nel modo predetto
tra il Barone e la Università, avrebbero potuto giammai le industrie
armentizie de’ Ruvestini giugnere a quel grado di floridezza a cui si
vedono ora portate? L’aumento di esse dall’anno 1805 finora si può in
vero dir prodigioso, ed è questo dovuto unicamente alla convenzione
dell’anno 1805 che ha messo a disposizione de’ cittadini il pascolo
estivo interessantissimo e preziosissimo della intera contrada delle
murge. Cosa si sarebbe fatto col solo terzo di essa? Come avrebbero
potuto in esso moltiplicarsi tanti animali quanti ora se ne vedono nel
territorio di Ruvo?
Se dunque la convenzione dell’anno 1805 arricchì la Cassa comunale,
accrebbe anche notabilmente l’agiatezza de’ particolari e l’abbondanza
della città ove mancavano prima finanche le carni pe ’l macello.
Valgano le premesse osservazioni perchè chiunque non è giunto ancora
a penetrare nel fondo della cosa, possa intendere ciò che allora fu
operato con pieno accorgimento, valutarlo, rispettarlo, ed esser
persuaso che dalla osservanza di quella convenzione dipende la
floridezza delle industrie armentizie Ruvestine.
Passando ora al di più che fu con essa convenuto, e stabilito furono
prese anche le misure opportune per le devastazioni seguite nel bosco,
per le quali pendeva, come innanzi si è detto, un giudizio criminale
nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Si obbligò dunque
il Duca per dodici anni continui a non fare in esso entrare alcun
forestiere nè a legnare nè a pascere l’erba estiva, onde sotto il
pretesto del pascolo non si fossero tagliate e trasportate le legna. Si
obbligò inoltre di adoperare tutti i mezzi per far di nuovo rimboscare
i luoghi danneggiati.
Per lo stesso oggetto si convenne anche che per un uguale periodo di
tempo l’uso civico di legnare che competeva ai cittadini per effetto
del giudicato del S. R. C. dell’anno 1798 si fosse esercitato colla
maggiore moderazione possibile, e limitato a que’ designati luoghi
meno danneggiati che si sarebbero di accordo definiti. Furono prese
le misure le più efficaci per la severa custodia del bosco e per
la sorveglianza necessaria. Si stabilì che chiunque fosse stato
colpevole della recisione di querce fruttifere sarebbe stato tradotto
irremissibilmente innanzi al Tribunale per farlo condannare alla pena
stabilita dalle leggi allora in vigore.
Ecco come l’Amministrazione comunale di allora che pensava sanamente
prendeva efficacemente a cuore la conservazione del Bosco. E ciò lo
fece mentre la popolazione di Ruvo per le leggi di quel tempo non vi
aveva che i semplici usi civici contraddetti anche dal Barone, e non
già quel dritto di proprietà che ha sulla terza parte di esso ora
acquistato per effetto delle novelle leggi, dritto il quale avrebbe
dovuto destare un maggiore interesse della moderna Amministrazione
comunale per la conservazione del bosco.
Coi mezzi di sopra espressi osservati ed eseguiti a tutto rigore si
andò il bosco suddetto a rimettere poco a poco in uno stato plausibile.
Una buona porzione di esso è ora anche assai migliorata. Ho detto
innanzi che non picciole quote del bosco son passate dalle mani de’
censuarj Abruzzesi a quelle de’ Ruvestini ed altri ricchi proprietarj
di quella Provincia. Contano essi non solo sull’erba, ma anche
sulla ghianda, e molto più sulle legna che formano ivi un articolo
interessante.
Quindi per la porzione maggiore che spettò al Duca d’Andria nella
divisione de’ demanj, si son valuti dell’articolo 58 della legge
del Tavoliere del dì 13 Gennajo 1817, col quale è prescritta
_l’affrancazione coattiva dell’erba estiva_ e di qualunque altro dritto
a cui vanno soggetti i terreni del Tavoliere. Affrancata dunque la
_statonica_, e ’l dritto di legnare rimasto al Duca d’Andria sulle
porzioni suddette, le han fatte e le fanno diligentemente custodire, e
si vedono quindi ben rimboscate.
Non è però così per li carri trentatre risegati a favore del Comune
nella divisione de’ demanj. Quella porzione del bosco suddetto si è
menata e si sta menando alla distruzione totale. La Casa d’Andria prima
dell’anno 1797 ne fece recidere i rami per far danaro. Ora si stanno
tagliando anche i tronchi dalle radici senza che la cassa comunale
ne tragga alcun profitto! Cotesto guasto doloroso che cade sotto i
sensi di chiunque volesse prendersi il fastidio di verificarlo, si
trova anche pienamente pruovato con un processo formato nell’anno
1837 ad istanza del fu Sindaco D. Pietro Cotugno che nell’entrare
nell’amministrazione volle porsi in cautela, onde i danni suddetti non
fossero stati imputati alla sua poca vigilanza. Questo processo sta
nella Intendenza di Bari, e quale n’è stato il risultamento?
Quel bosco che dar potrebbe alla cassa comunale quella stessa rendita
vistosa e sicura che sta dando la porzione maggiore di esso spettata al
Duca d’Andria, cosa frutta alla stessa? Da un rapporto del dì 17 Aprile
1838 diretto dal Sig. Intendente della Provincia a S. E. il Ministro
dell’Interno, e dai conti del Cassiere comunale risulta che in un
decennio dall’anno 1826 all’anno 1836 l’introito fu di ducati 2800.38,
e l’esito per lo contributo fondiario, e ’l soldo de’ guardaboschi
fu di ducati 2840. Bel negozio in vero! È questa a buon conto una
proprietà che la moderna amministrazione comunale vuol ritenerla
unicamente per farla finire di distruggere ed annientare!
Per chi dunque mi battei nell’ardua quistione ch’ebbi a sostenere
nel S. R. C. nell’anno 1798 per gli usi civici del bosco di Ruvo,
se la vittoria allora riportata, in vece di accrescere i proventi
della cassa comunale deve servire ad una distruttrice depredazione? È
questo però un discorso troppo spiacevole, il quale esige un più largo
sviluppamento, che non potendo aver luogo in un cenno istorico, lo
riserbo ad altro mio lavoro.
Terminati nel modo di sopra esposto tutti i giudizj dedotti nell’anno
1797, vi rimasero soltanto quelli istituiti nell’anno 1804 per i
terreni del Monte della Pietà e per l’antica difesa comunale. Questi
due giudizj dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria passarono
alla Commissione delle cause feudali istallata ne’ primi anni del
decennio del Governo Militare. Per i terreni del Monte della Pietà
vedendo il Duca che gli mancava qualunque documento per potergli
ritenere, gli rilasciò volontariamente, e finì la lite.
Per li carri ventotto della difesa vi fu larga discussione tanto
sull’azione principale della nullità de’ contratti dal Duca allegati,
quanto sulla dimanda subordinata della _reintegra_ in vigor della
Prammatica XVIII _De administratione Universitatum_.
La Commissione feudale voleva far presto. Per far presto più d’una
volta arbitrava. Le piacque in questo rincontro di seguire il giudizio
di Salomone. La difesa suddetta fu divisa in due parti uguali. Quella
più vicina all’abitato fu data alla nostra città. L’altra rimase al
Duca. La porzione attribuita alla città non rende meno di annui ducati
mille e dugento, ma può rendere anche più.
Con questo giudicato della Commissione feudale rimasero esauriti tutti
i giudizj da me diretti. Lascio ora ai miei concittadini il confronto
tra le operazioni dell’anno 1750, e quelle dell’anno 1797.
CAPO XIV.
_Fatti principali avvenuti nella città di Ruvo dalla fine del secolo
XVIII in poi._
Dopo aver parlato del risultamento de’ giudizj promossi contro la
Casa Baronale, il quale benchè seguito in epoche diverse esigeva un
prospetto continuato, do un passo indietro per ripigliare il filo degli
avvenimenti li più importanti che hanno avuto luogo nella nostra città
dalla fine del secolo XVIII in poi. Prima dell’epoca troppo infausta
e memoranda dell’anno 1799 che pose a soqquadro tutto il Regno, ed ha
lasciate delle piaghe che non hanno potuto ancora rimarginarsi, fu in
Ruvo eseguita una operazione molto utile all’agricoltura.
Vi sono in quella città diverse Confraternite e Monti addetti al
sollievo de’ poveri, i quali secondo la Polizia di quel tempo erano
sotto la tutela di quel Tribunale che portava il nome di _Tribunale
Misto_, perchè composto di Magistrati in parte secolari ed in parte
Ecclesiastici. Erano cotesti Corpi Morali molto ricchi di beni fondi e
specialmente di vigne, le quali hanno bisogno di una cura e vigilanza
particolare. Amministrate però coteste proprietà da persone le quali
non potevano avere un interesse diretto al miglioramento di esse,
dovevano per necessità andare in discapito, come avviene a tutte le
proprietà fondiarie de’ Corpi Morali, le quali hanno proprietarj che
non possono amministrarle da loro stessi.
Si prese la saggia risoluzione di concedere li fondi suddetti in
enfiteusi perpetua. Si volle a tal modo assicurare in primo luogo
una rendita certa, la quale non avesse potuto mai discapitare sia
per la poca fedeltà ed esattezza degli Amministratori, sia per la
poca diligenza di essi. Si pensò anche a promuoverne con questo
mezzo il miglioramento il quale oltre la pubblica utilità che veniva
a risultarne, assicurava vie più la rendita de’ canoni enfiteutici
che sarebbero andati a costituirsi. Fu la cosa in vero molto bene
ideata tanto sotto i precitati rapporti, quanto sotto quello del
maggior vantaggio che reca allo Stato la moltiplicazione de’ piccioli
proprietarj.
Fu di tale operazione incaricato un Uomo di legge nostro concittadino
dotato di bei talenti e cognizioni, di somma probità, e di un impegno
sempre deciso pe ’l bene pubblico. Fu questi il Signor Commendatore D.
Antonio Sancio, il quale dopo avere occupate altre luminose cariche
sostenute con somma laude e rettitudine, è oggi Intendente della
Provincia di Napoli e mio rispettabile amico[259]. La menò egli ad
effetto col massimo zelo, e ’l risultamento è stato brillantissimo,
poichè que’ fondi i quali erano condannati all’abbandono, si videro in
pochi anni risorti ad uno stato floridissimo. Fu questo il primo passo
che ivi si diè a quel progresso dell’agricoltura, ch’è andato dappoi
sempre più innanzi in un modo meraviglioso.
Mentre coteste operazioni felicemente seguivano giunse l’epoca fatale
dell’anno 1799. Era io allora, come innanzi ho detto, Avvocato della
nostra città ne’ Tribunali di Napoli, e si trovavano nel fervore i
giudizj avviati contro la Casa d’Andria. Le persone sagge ed impegnate
al vero bene della comune Patria ch’erano allora alla testa del Governo
Municipale, nelle cose le più importanti dipendevano sempre dai miei
consigli e dalla mia direzione.
Alla fine del mese di Gennajo dell’anno suddetto l’Armata Francese
era entrata già in Napoli sotto il comando del Generale _Championnet_
dopo la terribile anarchia che aveva preceduto l’ingresso di essa.
Ammaestrato da ciò ch’era avvenuto quì ed in altri luoghi credei
opportuno tenerne di tutto avvertito il Sindaco di quel tempo, e
raccomandargli fortemente che avesse badato bene a prendere le misure
le più efficaci per prevenire qualunque disordine e mantenere la
pubblica tranquillità. Gl’inculcai principalmente e con calore che
non avesse permessa affatto alcuna novità, e che avesse fatto rimaner
le cose nello stesso piede in cui si trovavano, ed atteso l’andamento
naturale e regolare degli avvenimenti.