Con queste vedute, dopo lunghe discussioni fu da me combinata una

transazione, la quale, mentre fece scomparire tutti gli abusi, e tutte

le usurpazioni della feudalità, portò anche una qualche riparazione

de’ guasti passati che le circostanze poterono permettere. Nell’accordo

combinato non furono compresi i due ultimi giudizj relativi alla difesa

un tempo comunale, ed ai terreni del Monte della Pietà, per i quali non

era il processo ancora pienamente istruito. Per gli altri capi fu la

convenzione consegnata per giusti motivi in due fogli distinti. In uno

di essi furono convenuti i seguenti articoli.

I. Fu restituito alla Università il dritto dello _scannaggio_.

II. Si obbligò il Duca di pagare la bonatenenza tanto per lo vasto

fondo denominato _la Piantata_, quanto per gli animali d’industria che

pascolavano nel demanio.

III. Fu restituito alla Università il magazzino ritagliato quindici

anni innanzi dalle pubbliche carceri. Rimasero compensate le pigioni

dovute dal Duca colla spesa fatta per ridurre quel locale ad uso di

magazzino.

IV. Per li frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania, e

de’ pesi e misure, e della gabella della giumella delle mandorle, per

la bonatenenza non pagata fino all’epoca del catasto dell’anno 1752,

e per ogni altra pretensione che riguardava il passato, rinunziò il

Duca al preteso credito d’interessi arretrati nella somma di ducati

25600, e si obbligò inoltre di pagare alla Università ducati cinquemila

colla dilazione di venti anni, e corrispondere intanto l’interesse alla

ragione del cinque per cento franchi di ogni ritenuta.

V. Rispetto ai molini si ebbe per vero I. Che si erano questi edificati

sul suolo ed accanto all’antica muraglia della città. II. Che la spesa

delle nuove fabbriche occorse, delle macchine e degli animali alle

stesse addetti si era fatta dalla Casa d’Andria. III. Che il dritto

proibitivo di essi lo aveva costituito la Università nell’anno 1615

per la propria utilità. IV. Che tal privativa era utile mantenerla per

assicurare e facilitare la esazione della gabella della farina.

Si convenne quindi che avesse il Duca continuato a ritenere tanto

i molini che la privativa di essi come una privativa comunale, con

pagare alla Università annui ducati trecento dal dì quattro Maggio

1804 in avanti per terzo e senza veruna ritenuta. Si obbligò inoltre di

mantenere i molini sempre in buono stato di servizio, senza potersi mai

alterare la prestazione di grana sedici a tomolo per la macina.

Li premessi articoli di convenzione furono applauditi ed approvati

dalla Università col pubblico Parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Furono

dopo ciò presentati al Tribunale della Regia Camera della Sommaria per

ottenerne l’approvazione. Quel Tribunale gli omologò con suo decreto

di _expedit_ del dì 24 Aprile 1805. Dopo ciò ne fu stipulato pubblico

strumento nel dì 21 Agosto 1805 dal Notajo D. Antonio di Marino di

Napoli.

Nell’altro foglio fu premessa una dichiarazione che senza venirsi ad

una formale definizione della qualità del demanio di Ruvo, si venivano

a prendere i seguenti temperamenti.

I. Si convenne che le così dette _parate_ delle murge fossero rimaste

sullo stesso piede in cui si trovavano, senza che si avessero potuto

giammai nè ampliare, nè restringere.

II. Fu dichiarato che nella continenza di esse si trovavano molte

possessioni e terre seminatorie de’ particolari e de’ Luoghi pii. Fu

quindi permesso ai proprietarj di esse di formare, senza pagamento

alcuno, una mezzana per uso degli animali addetti alla coltura

della estensione non maggiore di quella che accordano le Istruzioni

Doganali e l’uso di Puglia. La stessa facoltà fu accordata a tutti li

proprietarj di masserie di semina site nello intero demanio di Ruvo.

III. In compensamento del dritto che avesse potuto competere alla

Università e cittadini di Ruvo sui luoghi inclusi nelle _parate_, si

obbligò il Duca di pagare alla cassa comunale annui ducati mille e

cinquecento dal mese di Maggio dell’anno 1805 in avanti. Si convenne

che la somma suddetta non avesse potuto giammai nè diminuirsi, nè

accrescersi per qualunque pretesto o causa, ancor che i prezzi degli

erbaggi venissero ad elevarsi o ribassarsi, ed ove anche la Casa

d’Andria venisse a dire di non aver trovato a locargli.

IV. Rispetto alla fida de’ forestieri che la Casa d’Andria stava

esercitando in tutto il demanio fu stabilito in primo luogo per regola

generale che non avesse potuto esercitarsi altrimenti che dopo essersi

provveduto prima al pascolo degli animali de’ cittadini. Rimase

questa in secondo luogo assolutamente vietata ed inibita ne’ terreni

_appatronati_ tanto seminatorj che incolti siti nel demanio[257].

V. La stessa disposizione fu estesa anche ai terreni seminatori de’

particolari e de’ Luoghi pii siti nella contrada delle murge, non

eccettuati quelli inclusi nelle parate, i quali nel tempo estivo

rimangono aperti[258].

Li premessi articoli furono del pari applauditi ed approvati col

precitato parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Quindi dopo esser stati

omologati dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, nel dì 24

Aprile 1805, come innanzi si è detto, gli altri articoli contenuti

nel primo foglio fu questo secondo foglio consegnato in un pubblico

strumento del dì 2 Maggio del predetto anno stipulato dallo stesso

Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.

Ma perchè cotesta seconda convenzione non fu presentata anche

all’approvazione del Tribunale della Regia Camera della Sommaria come

si era fatto per la prima? Eccolo. Si riflettè che la materia che

ne formava l’oggetto era ogni dì alle mani dell’Avvocato fiscale del

Tribunale suddetto. Nella narrativa inoltre della stessa convenzione

non aveva potuto farsi a meno di parlarsi delle pretensioni del Regio

Tavoliere e de’ suoi Locati sul demanio delle murge di Ruvo.

Ove dunque si fosse ciò avvertito dall’Avvocato fiscale, forse e

senza forse il Regio Tavoliere ed i Locati sarebbero stati messi in

causa. Si sarebbe risvegliata di nuovo a tal modo un’annosa quistione

che fortunatamente dormiva da moltissimi lustri, e sarebbe rimasta

da cotesto incidente arrestata ed intorbidata una convenzione che

ha recato alla città ed alla popolazione di Ruvo vantaggi immensi. E

perchè ne sia di ciò ognuno persuaso, e chi non lo ha capito ancora lo

capisca, ecco le vedute che me la suggerirono.

Due erano le quistioni che si elevavano sul demanio delle murge. La

prima se era questo un demanio feudale o comunale. La seconda se in

ogni caso si potevano sostenere dalla Casa d’Andria le così dette

_parate_, o siano le chiusure di una buona porzione dell’erba vernina

di esso che vendeva a suo profitto.

Per la prima quistione si sosteneva da me la qualità comunale di quel

demanio con tutti quelli argomenti che potevano suggerirmi i miei

deboli talenti. Ma, mi piace la verità, cotesti argomenti venivano

in conflitto col fatto permanente e col possesso immemorabile che

la Casa d’Andria allegava prendendo ragione dal contratto passato

nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona, e Pirro del Balzo

Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui ho innanzi lungamente ragionato

alla pagina 214 e 215. Le stesse _parate_ dell’erba vernina, comunque

abusive, e ’l dritto di _fida_ esercitato dalla Casa d’Andria nella

contrada delle murge costituivano anche una pruova di quel possesso

antichissimo che la stessa allegava.

Per tutti gli altri capi dedotti gl’interessanti documenti rinvenuti

mi avevano fornito un materiale sufficiente per poter dimostrare o la

usurpazione de’ dritti comunali o l’abuso della feudalità. Ma per le

murge, malgrado le più estese ed accurate ricerche praticate, nulla mi

si era presentato di positivo e di concludente. In tal posizione non mi

mancava il tatto per calcolare che un possesso accreditato e garantito

da una rimota antichità, riconosciuto anche dal Re Ferdinando I di

Aragona, e non fiaccato da documenti solidi e robusti avrebbe potuto

imporre ai Magistrati, ed avrei potuto per questo assunto rimaner

succumbente.

Quindi nella trattativa aperta per un accomodamento feci uso della

destrezza e dell’arte. M’ingegnai principalmente di trarre partito

dalla seconda quistione, ove vedeva dal mio canto una superiorità

decisa. Data anche per vera la qualità feudale del demanio delle murge,

giusta l’avversa posizione, non avrebbe potuto augurarsi giammai la

Casa d’Andria di poter sostenere le _parate_ a dispetto delle antiche

leggi che vietavano rigorosamente ai Baroni la chiusura di qualunque

parte de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici che spettavano

alle popolazioni. Sull’apertura delle parate quindi vigorosamente da me

s’insisteva; ma non era questo che un falso attacco che non era affatto

mio proponimento spingerlo innanzi da senno e fino all’estremo.

Vedeva bene che se la causa si fosse portata alla decisione, le

parate si sarebbero aperte, e la Casa d’Andria avrebbe perduto

il considerevole profitto di più migliaja di ducati l’anno che ne

ritraeva. Ma l’apertura di esse sarebbe tornata a vantaggio de’ soli

proprietarj di animali d’industrie che avrebbero avuto nelle murge un

libero e largo pascolo. Il maggior numero però di cotesti Signori, sia

per avarizia o melensaggine, sia per non disgustare la Casa d’Andria,

niuna parte aveva voluto prendere a questa laudabile impresa. Non

meritava quindi di coglierne il frutto e di sedere ad una lauta mensa

preparata col risico e colla borsa altrui.

Per altro lato le mie vedute erano dirette a rendere la convenzione

profittevole principalmente alla cassa comunale, poichè era come lo

sono tuttavia convinto che quando questa è nello stato di opulenza, il

vantaggio che ne risulta viene a diffondersi sulla intera popolazione,

il bene della quale mi era principalmente a cuore. Coll’avere

quindi minacciate fortemente le parate che costituivano il punto più

debole per la Casa d’Andria, obbligai li suoi Avvocati a rendersi

meno esigenti nella quistione sulla qualità del demanio suddetto,

nella quale, non senza un fondamento forse di ragione, si credevano

più forti. La Casa d’Andria, per non perdere del tutto la rendita

considerevole delle parate, fu obbligata a dividerla colla Università e

dovè condiscendere per forza a darne alla stessa la rilevante somma di

annui ducati mille e cinquecento.

A questo scopo erano dirette le mie linee. Se la causa si fosse decisa

_per tramites juris_ le parate sarebbero saltate per aria. Ma qual

guadagno vi avrebbe fatto la cassa comunale? Coll’avere però obbligata

la Casa d’Andria a dividere la rendita di esse, oltre il profitto che

la Università vi ha fatto, è venuta anche ad acquistare per convenzione

nella contrada delle murge quella ragione di _condominio_ che niuna

sicurezza vi era che avesse potuto conseguirla per le vie giudiziali.

Cotesto dritto l’ha messa in grado d’imporre su gli animali de’

cittadini che vanno ivi ora a pascolare una tassa che ha preso il nome

di _dritto civico_. Frutta questa alla cassa comunale annui ducati

duemila, i quali uniti agli annui ducati mille e cinquecento convenuti

per le parate formano la somma ben vistosa di annui ducati tremila e

cinquecento che la Università viene ora a ritrarre da quelle murge che

non poteva prima neppur guardarle da lontano.

Ma se la nostra città non avesse a tal modo acquistato il condominio di

quella contrada, e le parate fossero rimaste aperte al libero uso degli

animali de’ cittadini per effetto di un decreto del Giudice, avrebbe

potuto forse imporre la tassa suddetta? No certamente. Possono i Comuni

aver questo dritto ne’ demanj proprj e fino ad un certo segno, non

già negli antichi demanj feudali, ne’ quali ciascuno de’ cittadini era

ammesso a pascolare coi suoi animali per dritto proprio.

Il dritto che le novelle leggi hanno accordato ai Comuni rispetto ai

demanj feudali è stato quello della _divisione_. E bene se non vi fosse

stata la convenzione dell’anno 1805 e ’l demanio delle murge avesse

dovuto dividersi tra il Barone e la Università, cosa a quest’ultima

avrebbe potuto spettarne? Avrebbe potuto averne il quarto, o tutto al

più il terzo, come fu deciso per lo Bosco di Ruvo dal fu dottissimo e

rispettabile Consigliere D. Domenico Acclavio Commessario allora per la

divisione de’ demanj di quella Provincia. L’erbaggio degli altri due

terzi sarebbe rimasto di libera ed assoluta disposizione del Barone,

senza che i cittadini vi avessero potuto vantare più alcun dritto.

Or la predetta tassa di annui ducati duemila si è potuto imporla perchè

per effetto della convenzione dell’anno 1805 gli animali de’ cittadini

pascolano nell’inverno in que’ luoghi delle murge che sono fuori delle

parate e nella està, quando quel pascolo è assai più interessante e più

ricercato, nella intera continenza di esse. Ma se cotesto pascolo fosse

rimasto ristretto al solo terzo di quel demanio, avrebbe potuto forse

esser tollerabile una tassa di ducati duemila?

Per altro lato se quel demanio si fosse diviso nel modo predetto

tra il Barone e la Università, avrebbero potuto giammai le industrie

armentizie de’ Ruvestini giugnere a quel grado di floridezza a cui si

vedono ora portate? L’aumento di esse dall’anno 1805 finora si può in

vero dir prodigioso, ed è questo dovuto unicamente alla convenzione

dell’anno 1805 che ha messo a disposizione de’ cittadini il pascolo

estivo interessantissimo e preziosissimo della intera contrada delle

murge. Cosa si sarebbe fatto col solo terzo di essa? Come avrebbero

potuto in esso moltiplicarsi tanti animali quanti ora se ne vedono nel

territorio di Ruvo?

Se dunque la convenzione dell’anno 1805 arricchì la Cassa comunale,

accrebbe anche notabilmente l’agiatezza de’ particolari e l’abbondanza

della città ove mancavano prima finanche le carni pe ’l macello.

Valgano le premesse osservazioni perchè chiunque non è giunto ancora

a penetrare nel fondo della cosa, possa intendere ciò che allora fu

operato con pieno accorgimento, valutarlo, rispettarlo, ed esser

persuaso che dalla osservanza di quella convenzione dipende la

floridezza delle industrie armentizie Ruvestine.

Passando ora al di più che fu con essa convenuto, e stabilito furono

prese anche le misure opportune per le devastazioni seguite nel bosco,

per le quali pendeva, come innanzi si è detto, un giudizio criminale

nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Si obbligò dunque

il Duca per dodici anni continui a non fare in esso entrare alcun

forestiere nè a legnare nè a pascere l’erba estiva, onde sotto il

pretesto del pascolo non si fossero tagliate e trasportate le legna. Si

obbligò inoltre di adoperare tutti i mezzi per far di nuovo rimboscare

i luoghi danneggiati.

Per lo stesso oggetto si convenne anche che per un uguale periodo di

tempo l’uso civico di legnare che competeva ai cittadini per effetto

del giudicato del S. R. C. dell’anno 1798 si fosse esercitato colla

maggiore moderazione possibile, e limitato a que’ designati luoghi

meno danneggiati che si sarebbero di accordo definiti. Furono prese

le misure le più efficaci per la severa custodia del bosco e per

la sorveglianza necessaria. Si stabilì che chiunque fosse stato

colpevole della recisione di querce fruttifere sarebbe stato tradotto

irremissibilmente innanzi al Tribunale per farlo condannare alla pena

stabilita dalle leggi allora in vigore.

Ecco come l’Amministrazione comunale di allora che pensava sanamente

prendeva efficacemente a cuore la conservazione del Bosco. E ciò lo

fece mentre la popolazione di Ruvo per le leggi di quel tempo non vi

aveva che i semplici usi civici contraddetti anche dal Barone, e non

già quel dritto di proprietà che ha sulla terza parte di esso ora

acquistato per effetto delle novelle leggi, dritto il quale avrebbe

dovuto destare un maggiore interesse della moderna Amministrazione

comunale per la conservazione del bosco.

Coi mezzi di sopra espressi osservati ed eseguiti a tutto rigore si

andò il bosco suddetto a rimettere poco a poco in uno stato plausibile.

Una buona porzione di esso è ora anche assai migliorata. Ho detto

innanzi che non picciole quote del bosco son passate dalle mani de’

censuarj Abruzzesi a quelle de’ Ruvestini ed altri ricchi proprietarj

di quella Provincia. Contano essi non solo sull’erba, ma anche

sulla ghianda, e molto più sulle legna che formano ivi un articolo

interessante.

Quindi per la porzione maggiore che spettò al Duca d’Andria nella

divisione de’ demanj, si son valuti dell’articolo 58 della legge

del Tavoliere del dì 13 Gennajo 1817, col quale è prescritta

_l’affrancazione coattiva dell’erba estiva_ e di qualunque altro dritto

a cui vanno soggetti i terreni del Tavoliere. Affrancata dunque la

_statonica_, e ’l dritto di legnare rimasto al Duca d’Andria sulle

porzioni suddette, le han fatte e le fanno diligentemente custodire, e

si vedono quindi ben rimboscate.

Non è però così per li carri trentatre risegati a favore del Comune

nella divisione de’ demanj. Quella porzione del bosco suddetto si è

menata e si sta menando alla distruzione totale. La Casa d’Andria prima

dell’anno 1797 ne fece recidere i rami per far danaro. Ora si stanno

tagliando anche i tronchi dalle radici senza che la cassa comunale

ne tragga alcun profitto! Cotesto guasto doloroso che cade sotto i

sensi di chiunque volesse prendersi il fastidio di verificarlo, si

trova anche pienamente pruovato con un processo formato nell’anno

1837 ad istanza del fu Sindaco D. Pietro Cotugno che nell’entrare

nell’amministrazione volle porsi in cautela, onde i danni suddetti non

fossero stati imputati alla sua poca vigilanza. Questo processo sta

nella Intendenza di Bari, e quale n’è stato il risultamento?

Quel bosco che dar potrebbe alla cassa comunale quella stessa rendita

vistosa e sicura che sta dando la porzione maggiore di esso spettata al

Duca d’Andria, cosa frutta alla stessa? Da un rapporto del dì 17 Aprile

1838 diretto dal Sig. Intendente della Provincia a S. E. il Ministro

dell’Interno, e dai conti del Cassiere comunale risulta che in un

decennio dall’anno 1826 all’anno 1836 l’introito fu di ducati 2800.38,

e l’esito per lo contributo fondiario, e ’l soldo de’ guardaboschi

fu di ducati 2840. Bel negozio in vero! È questa a buon conto una

proprietà che la moderna amministrazione comunale vuol ritenerla

unicamente per farla finire di distruggere ed annientare!

Per chi dunque mi battei nell’ardua quistione ch’ebbi a sostenere

nel S. R. C. nell’anno 1798 per gli usi civici del bosco di Ruvo,

se la vittoria allora riportata, in vece di accrescere i proventi

della cassa comunale deve servire ad una distruttrice depredazione? È

questo però un discorso troppo spiacevole, il quale esige un più largo

sviluppamento, che non potendo aver luogo in un cenno istorico, lo

riserbo ad altro mio lavoro.

Terminati nel modo di sopra esposto tutti i giudizj dedotti nell’anno

1797, vi rimasero soltanto quelli istituiti nell’anno 1804 per i

terreni del Monte della Pietà e per l’antica difesa comunale. Questi

due giudizj dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria passarono

alla Commissione delle cause feudali istallata ne’ primi anni del

decennio del Governo Militare. Per i terreni del Monte della Pietà

vedendo il Duca che gli mancava qualunque documento per potergli

ritenere, gli rilasciò volontariamente, e finì la lite.

Per li carri ventotto della difesa vi fu larga discussione tanto

sull’azione principale della nullità de’ contratti dal Duca allegati,

quanto sulla dimanda subordinata della _reintegra_ in vigor della

Prammatica XVIII _De administratione Universitatum_.

La Commissione feudale voleva far presto. Per far presto più d’una

volta arbitrava. Le piacque in questo rincontro di seguire il giudizio

di Salomone. La difesa suddetta fu divisa in due parti uguali. Quella

più vicina all’abitato fu data alla nostra città. L’altra rimase al

Duca. La porzione attribuita alla città non rende meno di annui ducati

mille e dugento, ma può rendere anche più.

Con questo giudicato della Commissione feudale rimasero esauriti tutti

i giudizj da me diretti. Lascio ora ai miei concittadini il confronto

tra le operazioni dell’anno 1750, e quelle dell’anno 1797.

CAPO XIV.

_Fatti principali avvenuti nella città di Ruvo dalla fine del secolo

XVIII in poi._

Dopo aver parlato del risultamento de’ giudizj promossi contro la

Casa Baronale, il quale benchè seguito in epoche diverse esigeva un

prospetto continuato, do un passo indietro per ripigliare il filo degli

avvenimenti li più importanti che hanno avuto luogo nella nostra città

dalla fine del secolo XVIII in poi. Prima dell’epoca troppo infausta

e memoranda dell’anno 1799 che pose a soqquadro tutto il Regno, ed ha

lasciate delle piaghe che non hanno potuto ancora rimarginarsi, fu in

Ruvo eseguita una operazione molto utile all’agricoltura.

Vi sono in quella città diverse Confraternite e Monti addetti al

sollievo de’ poveri, i quali secondo la Polizia di quel tempo erano

sotto la tutela di quel Tribunale che portava il nome di _Tribunale

Misto_, perchè composto di Magistrati in parte secolari ed in parte

Ecclesiastici. Erano cotesti Corpi Morali molto ricchi di beni fondi e

specialmente di vigne, le quali hanno bisogno di una cura e vigilanza

particolare. Amministrate però coteste proprietà da persone le quali

non potevano avere un interesse diretto al miglioramento di esse,

dovevano per necessità andare in discapito, come avviene a tutte le

proprietà fondiarie de’ Corpi Morali, le quali hanno proprietarj che

non possono amministrarle da loro stessi.

Si prese la saggia risoluzione di concedere li fondi suddetti in

enfiteusi perpetua. Si volle a tal modo assicurare in primo luogo

una rendita certa, la quale non avesse potuto mai discapitare sia

per la poca fedeltà ed esattezza degli Amministratori, sia per la

poca diligenza di essi. Si pensò anche a promuoverne con questo

mezzo il miglioramento il quale oltre la pubblica utilità che veniva

a risultarne, assicurava vie più la rendita de’ canoni enfiteutici

che sarebbero andati a costituirsi. Fu la cosa in vero molto bene

ideata tanto sotto i precitati rapporti, quanto sotto quello del

maggior vantaggio che reca allo Stato la moltiplicazione de’ piccioli

proprietarj.

Fu di tale operazione incaricato un Uomo di legge nostro concittadino

dotato di bei talenti e cognizioni, di somma probità, e di un impegno

sempre deciso pe ’l bene pubblico. Fu questi il Signor Commendatore D.

Antonio Sancio, il quale dopo avere occupate altre luminose cariche

sostenute con somma laude e rettitudine, è oggi Intendente della

Provincia di Napoli e mio rispettabile amico[259]. La menò egli ad

effetto col massimo zelo, e ’l risultamento è stato brillantissimo,

poichè que’ fondi i quali erano condannati all’abbandono, si videro in

pochi anni risorti ad uno stato floridissimo. Fu questo il primo passo

che ivi si diè a quel progresso dell’agricoltura, ch’è andato dappoi

sempre più innanzi in un modo meraviglioso.

Mentre coteste operazioni felicemente seguivano giunse l’epoca fatale

dell’anno 1799. Era io allora, come innanzi ho detto, Avvocato della

nostra città ne’ Tribunali di Napoli, e si trovavano nel fervore i

giudizj avviati contro la Casa d’Andria. Le persone sagge ed impegnate

al vero bene della comune Patria ch’erano allora alla testa del Governo

Municipale, nelle cose le più importanti dipendevano sempre dai miei

consigli e dalla mia direzione.

Alla fine del mese di Gennajo dell’anno suddetto l’Armata Francese

era entrata già in Napoli sotto il comando del Generale _Championnet_

dopo la terribile anarchia che aveva preceduto l’ingresso di essa.

Ammaestrato da ciò ch’era avvenuto quì ed in altri luoghi credei

opportuno tenerne di tutto avvertito il Sindaco di quel tempo, e

raccomandargli fortemente che avesse badato bene a prendere le misure

le più efficaci per prevenire qualunque disordine e mantenere la

pubblica tranquillità. Gl’inculcai principalmente e con calore che

non avesse permessa affatto alcuna novità, e che avesse fatto rimaner

le cose nello stesso piede in cui si trovavano, ed atteso l’andamento

naturale e regolare degli avvenimenti.

Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia · 第 21 / 36 段