Rimase abolito il dritto proibitivo delle Taverne e delle neviere, e

convenuto che non avessero potuto i cittadini essere obbligati a forza

di bastonate a raccorre e riporre la neve, e ad altre opere servili.

Ma si obbligò la Università di non far con altri, meno che col Duca,

il partito della neve che bisognava alla Popolazione. E poteva ciò

esser permesso dalla legge? Fu rilasciata al Duca la bonatenenza non

pagata giammai per i beni burgensi. Promise di non avocare più le cause

dal Giudice locale ordinario, e delegarle ad altri a suo piacimento.

Ma poteva ciò farlo? Cosa dunque venne con ciò ad accordare? Rimase

vietato ai Ministri Baronali di carcerare e scarcerare le persone

di loro privata autorità, e senza l’ordine del Giudice, tranne però

i debitori dell’azienda Ducale, e ciò con manifesta violazione del

Capitolo del Re Carlo I riportato innanzi alle pagine 138 e 139!

Promise il Duca di non fare più danneggiare dai suoi animali le

possessioni de’ cittadini. Grazia singolarissima! Promise di non

valersi più del carcere orribile ed oscuro della Torre, e di non fare

più trasportare i carcerati fuori di Ruvo. Ma si obbligò la Università

di formare un carcere opportuno, mentre quest’obbligo incumbeva al

Duca qual possessore della Giurisdizione civile e penale! Fu convenuto

che il Governatore e Giudice di Ruvo esser dovesse laureato, quasi che

fosse stato permesso al Duca di far fare decreti a chi non fosse stato

Dottore! In fine rimase a lui finanche la nomina degli Amministratori

comunali che costituiva il principio di tutti i disordini e delle

prepotenze che si soffrivano, poichè veniva a questo modo a mancare chi

avesse potuto sostenere i dritti della popolazione ove l’uopo lo avesse

esatto.

Dopo il breve cenno che si è premesso delle cose importantissime

accordate al Duca colla transazione dell’anno 1751, e delle frivole

ed inettissime concessioni fatte alla Università di quelle bagattelle

soltanto che con una latitudine assai maggiore, e senza verun fastidio

avrebbe ottenuto sotto la penna dalla giustizia de’ Magistrati, non

possono non muovere la bile due cose.

La prima sono le insulse e veramente ridicole buffonerie che si dissero

nell’assertiva del precitato strumento di transazione per esagerare ed

amplificare le supposte difficoltà e dubbiezze delle dimande proposte

dalla Università e dal Duca accordate nel modo che testè si è detto!

La seconda la importanza di tali concessioni che si pose in risalto con

molto poco contegno, poichè si disse che i fortissimi rilasci fatti al

Duca di somme rilevantissime o non pagate o ingiustamente appropriate

si erano fatti _per piccola contemplazione di tante considerevoli cose

che il detto Eccellentissimo Signor Duca si compiace di stabilire

e convenire nel presente strumento con tanto vantaggio della

Università!!!_

Quali sono però le _considerevoli cose_ concedute dalla generosità

Ducale? La promessa forse di un Governatore laureato, quella di non far

più seppellire i cittadini nel fondo orribile ed oscuro della Torre,

di non fargli strascinare in lontane prigioni, di non obbligargli più

a forza di bastonate a raccorre e riporre la neve nelle sue neviere,

e di non far più devastare le loro possessioni dai suoi animali.....?

Qual discorso insulso nel tempo stesso ed insultante! Anche le cose

accordate nel precitato strumento dell’anno 1751 non possono leggersi

senza fremere, poichè si fecero rimanere in parte que’ medesimi abusi

che avrebbero i Magistrati pienamente aboliti e proscritti. Lasciamo

quindi cotesto monumento di prevaricazione, e venghiamo al giudizio

dell’anno 1797 intrapreso con altri principj ed altri sentimenti.

Due forti ostacoli si opponevano a questa bell’opra. Il primo era la

somma povertà della cassa comunale impotente a far fronte alle forti

spese che avrebbero esatte le cause da intraprendersi contro una

famiglia allora potentissima. Il secondo che l’Archivio comunale si

trovava sprovveduto dì qualunque documento memoria o notizia che avesse

potuto porgere un filo a tale intrapresa. Quel Duca Ettore Carafa,

che si permetteva tante violenze contrarie alle leggi, quante ce ne

fanno apprendere il giudizio dell’anno 1750 e la transazione dell’anno

1751, ne aveva commessa un altra anche più sonora per torre alla

nostra città ogni mezzo di risorgere. Era in Ruvo un fatto pubblico e

notorio contestato dai vecchi che gli armigeri Ducali avevano sorpreso

l’archivio comunale e trasportate in Andria tutte le carte che in esso

si conservavano.

Incaricato quindi di avviare e sostenere que’ giudizj che le

circostanze esigevano, senza documenti di sorta alcuna, vidi bene che

non si trattava di regolare ordinare ed istruire le corrispondenti

azioni, ma bensì di crearle e corredarle di que’ documenti che avessero

potuto assicurarne la riuscita. Nondimeno l’amor di patria superò ambi

li predetti ostacoli.

Il primo di essi lo fece cessare il disinteresse e la generosità del

Capitolo di Ruvo, e di un certo numero di famiglie maggiori possidenti

che con esso si collegarono, e presero a loro carico le spese che

occorrevano per i giudizj da intraprendersi. Contribuì il primo la

somma di mille ducati. Contribuirono le seconde ciascuna in proporzione

della possidenza rispettiva. Di questo tratto di vero patriottismo

essendosi fatto un giusto elogio nel pubblico parlamento del dì 20

Gennajo 1805 inserito nello strumento di transazione dello stesso anno,

è ben dovuto che ne faccia onorevole menzione anche la storia.

In quanto al secondo ostacolo non mi perdei di animo. Prima di fare

qualunque mossa giudiziale mi applicai ad andar tentone rintracciando

quelle notizie, e que’ documenti che avrebbero potuto esser utili

e conducenti all’impegno assunto. Cominciai quindi dall’istruirmi

perfettamente degli antichi processi formati nel Tribunale della Regia

Camera della Sommaria dall’anno 1692 in poi tra i creditori fiscalarj

e la Università, e successivamente tra i creditori suddetti, e gli

amministratori obbligati a render conto della tenuta amministrazione.

Trassi da essi utili notizie, ed i documenti opportuni per ribattere

il preteso credito di fiscali arretrati in ducati 25600 per lo quale si

faceva figurare la Casa d’Andria, e per farla anzi risultare debitrice

di grosse somme.

Impiegai nel tempo istesso circa un anno nel grande Archivio per

una ricerca generale di quanto poteva riguardare la nostra città,

onde potermi valere, come mi valsi di quelle carte che mi sembrarono

utili. Le stesse diligenze praticai nell’archivio della Regia Dogana

di Foggia, ove mi trattenni otto giorni per quest’oggetto. Coteste

ricerche non furono infruttuose poichè mi fornirono un materiale

sufficiente a formare un piano di attacco ragionato e ben sostenuto.

Calcolai inoltre che altri lumi avrebbero potuto trarsi dalle antiche

schede de’ Notaj tanto Ruvestini che delle Regie città convicine, de’

quali la Casa d’Andria si era valuta ne’ tempi passati per istipulare

i suoi atti pubblici[256]. Mi fu utilissima in tali ricerche la

cooperazione di due cittadini zelantissimi pe ’l bene della comune

patria. Uno di essi fu D. Francesco Devenuto, uomo di sveltissimi

talenti e di somma abilità ed attività. L’altro fu il mio cognato D.

Giuseppe Ursi versatissimo, minuto e diligente in simili ricerche, la

di cui memoria mi è molto cara per i suoi ottimi sentimenti e pe ’l suo

attaccamento alla mia persona ed alla mia famiglia.

Alla loro cooperazione furono dovuti gl’interessantissimi documenti

relativi al dritto proibitivo de’ molini che non si seppero o piuttosto

non si vollero rintracciare nell’anno 1750, quelli coi quali era stata

venduta nell’anno 1632 una parte dell’antica difesa comunale, ed altri

ancora dai quali trassi utili schiarimenti ne’ giudizj che furono

promossi. Riunite le carte suddette furono da me spiegate le seguenti

azioni parte nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e parte

nel S. R. C. secondo la competenza rispettiva. Nella Regia Camera

furono proposte le seguenti dimande

I. Che si fosse cassato il già detto preteso credito di duc. 25600

per lo quale si faceva figurare il Duca d’Andria presso gli atti del

patrimonio, con essere lo stesso condannato a restituire tutte le somme

che gli erano state collusivamente liberate in conto, e tutte le altre

maggiori somme che la sua Casa si aveva malamente appropriate dalle

rendite comunali esatte dall’anno 1692 all’anno 1735.

II. Che senza tenersi conto del nullo e collusivo strumento di

transazione dell’anno 1751 fosse stato condannato del pari a restituire

i frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania e de’ pesi e

misure, non che della gabella della giumella delle mandorle usurpate

a danno della Università, ed al pagamento della bonatenenza non mai

pagata per i beni burgensi fino all’epoca del catasto dell’anno 1752.

III. Che fosse stato condannato a restituire i molini edificati sul

suolo e nelle antiche muraglie della città, e ’l dritto proibitivo di

essi stabilito dalla Università nell’anno 1615 per la propria utilità,

una coi frutti.

IV. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti lo

scannaggio, dritto comunale costituito dalla Università colle

capitolazioni dell’anno 1308 approvate dal Re Carlo II, ed usurpato

dalla sua Casa.

V. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti una grande

stanza convertita in magazzino, la quale formava parte delle pubbliche

carceri di proprietà comunale.

VI. Che si fosse al Duca vietato di chiudersi l’erba vernina delle

murge colle così dette _parate_ principalmente per essere il demanio

delle murge un demanio comunale. Subordinatamente perchè in ogni caso,

e supponendolo anche un demanio feudale, simili chiusure erano dalle

leggi del Regno vietate ai Baroni in pregiudizio degli usi civici che

competono alle popolazioni.

VII. Che si fossero corretti tutti gli abusi della Bagliva col vietarsi

principalmente ai Baglivi. Primo di fidare gli animali degli esteri

ne’ terreni _appatronati_ siti nel demanio. Secondo col fidargli in

tanta quantità che fosse venuto a mancare il pascolo agli animali de’

cittadini.

VIII. Che si fosse inoltre vietato al Duca d’ingombrare quel demanio

con una quantità strabocchevole di animali proprj, con essergli

permesso soltanto d’immetterne tanti, quanti il più ricco de’

cittadini, giusta lo stile di giudicare de’ Tribunali supremi.

IX. Che si fosse obbligato a pagare la bonatenenza non meno per i detti

animali d’industria che pascolavano nel demanio, che per lo vasto fondo

denominato _la Piantata_ di qualità burgense e non già feudale, come da

lui si pretendeva.

Altro giudizio fu istituito nello stesso Tribunale della Regia Camera

della Sommaria in linea penale per lo taglio dato dalla Casa d’Andria

alle annose querce fruttifere del bosco di Ruvo in pregiudizio tanto

degli usi civici che competevano alla popolazione di Ruvo, quanto del

dritto di proprietà che il Re aveva degli alberi ghiandiferi in forza

dello strumento dell’anno 1552 innanzi riportato.

Sulle precitate dimande proposte in linea civile il Tribunale della

Regia Camera impartì termine ordinario e questo fu compilato. Rispetto

ai molini ordinò una perizia per verificarsi se erano essi edificati

sul suolo e nell’antica muraglia della città. La perizia ordinata venne

eseguita coll’intervento di uno de’ Magistrati della Regia Udienza

Provinciale, e la nostra posizione rimase pienamente verificata.

Per lo giudizio penale fu ordinata una informazione. Rimasti con essa

concludentemente pruovati gl’immensi danni recati dalla Casa d’Andria

agli alberi fruttiferi del Bosco, fu ordinata una perizia fiscale, e fu

questa anche eseguita. In questo stato erano nell’anno 1798 i giudizj

dedotti nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Quelli avviati

nel S. R. C. furono i seguenti

I. Che si fosse il Duca astenuto dal prendere qualunque ingerenza nella

elezione degli uffiziali municipali.

II. Che non avesse ulteriormente molestata la Università nel pieno

esercizio della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure che

a lei apparteneva a titolo di compra fattane dal Re.

III. Che si fossero attribuiti ai cittadini di Ruvo i pieni usi civici

di legnare e di pascere l’erba estiva del bosco di Ruvo rimasta al Duca

d’Andria col contratto dell’anno 1552.

IV. Che si fosse il Duca astenuto dal nominare il Maestro della Fiera

di S. Angelo che si celebra nella città di Ruvo.

V. Finalmente che si fosse abolito il dritto _plateatico_ sulla

contrattazione delle merci derrate e mercanzie che stava il Duca

esigendo con averlo usurpato alla Università cui apparteneva in forza

delle capitolazioni dell’anno 1308 e dello Stato del Reggente Tapia.

La commessa di cotesto giudizio si ottenne in persona del Regio

Consigliere allora ed indi illustre Segretario di Stato D. Giuseppe

Zurlo, Magistrato di elevatissimi talenti, di vaste e belle cognizioni,

di probità a tutta pruova, e non fatto per incensare gli abusi della

feudalità. Proposta da lui la causa nel S. R. C. nell’anno 1798 furono

decisi soltanto li primi tre capi. Fu la decisione favorevole alla

Università; ma in quanto all’erba estiva del bosco di Ruvo ebbi a

battermi molto acremente pe ’l seguente motivo.

Si è detto innanzi alla pagina 202 che rimasto collo strumento

dell’anno 1552 abolito l’uso civico del pascolo de’ bovi aratorj che

i cittadini di Ruvo rappresentavano sul detto bosco, fu data alla

Università in compensamento la facoltà di ampliare la sua difesa fino a

quaranta carri. Incaricato il Consiglio Collaterale di dare esecuzione

a tal determinazione, col suo decreto del dì 26 Ottobre 1552 disse

che tale ampliazione si accordava _pro usu et pascuo dictorum bobum,

attento quod boves dictæ civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi,

nec in eodem pasculari possunt_.

Gli Avvocati del Duca beccando quelle parole _nullo tempore nemus

ingredi nec in eodem pasculari possunt_, gonfiavano le pive, e volevano

in coteste espressioni ravvisare un giudicato del Collateral Consiglio

che aveva tolto ai Ruvestini in ogni tempo, ed in ogni stagione gli usi

civici del bosco suddetto.

Si replicava da me che il carattere di _giudicato_ compete soltanto

a que’ decreti che i Magistrati emettono in un giudizio contraddetto.

Che il Collateral Consiglio fu nell’anno 1552 semplicemente incaricato

di autorizzare la città di Ruvo ad ampliare la sua antica difesa, non

già a definire se aveva o nò dritto di pascere nel bosco feudale nella

estiva stagione. Che non poteva lo stesso volerne più di quello ch’era

contenuto nello strumento dell’anno 1552 stipulato tra il Vicerè Pietro

di Toledo e ’l Duca d’Andria Fabrizio Carafa, al quale fu il Collateral

Consiglio incaricato di dare esecuzione per la sola parte permissiva

dell’ampliazione della predetta difesa comunale.

Che l’ampliazione della difesa con esso accordata alla città di Ruvo

era stata un compensamento del pascolo de’ bovi aratorj che veniva a

perdere _tempore hyemali_, come precisamente si legge nel precitato

strumento riportato alla detta pagina 202, non già nel tempo estivo,

del che non si parlò in esso nè punto, nè poco. Che quindi subentrava

la regola di Diritto _Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non

est_, e che un errore in cui cadde il Collateral Consiglio eccedendo

i limiti dell’incarico ricevuto non poteva alterare il contenuto del

precitato strumento dell’anno 1552 al quale soltanto doveva starsi.

Queste ed altre osservazioni da me fatte convinsero il maggior numero;

ma fu questo articolo deciso a favore della Università non senza

un forte dibattimento. La decisione allora ottenuta ha portata la

conseguenza che nella divisione de’ demanj che ha avuto luogo per

effetto delle novelle leggi sono state risegate a favore della nostra

città trentatre carri del bosco suddetto, o siano duemila moggia circa.

Rimanevano a decidersi il quarto e ’l quinto capo per la nomina del

Maestro di Fiera e per lo dritto _plateatico_, quando il Consigliere

Zurlo fu promosso alla luminosa carica di Avvocato Fiscale della

Regia Camera della Sommaria. Mi compiacqui del di lui ben meritato

avanzamento, ma rimasi dolente di averlo perduto per Commessario

della precitata causa nel S. R. C. Non tardò però a presentarmisi la

occasione di racquistarlo per altra via. L’alta opinione che il Governo

aveva di lui fece sì che cominciò a darsi qualche esempio che taluni

giudizj tra Università e Baroni, che si volevano veder terminati senza

lungherie giudiziali, furono per volontà del Re a lui particolarmente

delegati.

Massimo era in ciò il vantaggio delle Università. Venivano esse

a rinfrancare il dispendio. Rimanevano a tal modo troncate le

tergiversazioni forensi che costituivano il maggior presidio de’

Baroni intenti sempre a prender tempo, e stancare i Comuni. In fine il

dipendere nelle cause di questa specie da un Magistrato illuminato,

giusto e non ligio del Baronaggio era una cosa molto desiderabile.

Pensai quindi di battere la stessa strada e mi riuscì ottenerlo. Per

disposizione Sovrana tanto li due punti di quistione non ancora decisi

dal S. R. C. quanto tutti i capi dedotti nella Regia Camera della

Sommaria furono delegati all’Avvocato Fiscale Zurlo.

Passate quindi a lui le carte di ambi i giudizj, si applicò prima a

decidere le due quistioni rimaste pendenti nel S. R. C. Con suo decreto

dell’anno 1798 fu tolta al Duca la nomina del Maestro di fiera ed

abolito il dritto _plateatico_. A tal modo tutte le dimande proposte

nel S. R. C. rimasero esaurite con una piena e compiuta vittoria

riportata dalla Università. Si accudiva da me per la decisione delle

altre più gravi quistioni dedotte nel Tribunale della Regia Camera

della Sommaria, quando sopravvenne l’epoca fatale e memoranda dell’anno

1799 che pose in iscompiglio tutto il Regno.

Per una di quelle anomalie inconcepibili, ma inseparabili dalle

rivoluzioni e dai tumulti popolari, la casa di quel rispettabile

Magistrato fu saccheggiata dal cieco furore del Popolaccio Napolitano,

ed ei medesimo non dovè stentar poco per poter riuscire a salvar la

vita. Col saccheggiamento immeritamente da lui sofferto si dispersero

anche que’ processi delle nostre cause che si trovavano presso

di lui. La dispersione di essi, le fastidiose conseguenze delle

terribili convulsioni dell’anno 1799 che gravitarono su di tutti, e la

confiscazione di tutti li suoi beni che per effetto di esse soffrì la

Casa d’Andria, arrestarono per necessità fino all’anno 1803 il corso

de’ giudizj suddetti.

Per i luttuosi avvenimenti preceduti figurava allora qual primogenito

della sua illustre famiglia l’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco

Carafa. A lui quindi furono, dietro il Trattato di Firenze, restituiti

i feudi ed i beni di sua Casa ch’erano stati confiscati. Col Duca D.

Francesco perciò furono nell’anno 1803 ripigliati li giudizj suddetti.

Non costò poco imbarazzo la rifazione de’ processi dispersi nella

casa del Signor Zurlo, e specialmente di quello de’ molini, nel quale

vi era il rapporto de’ Periti adoperati, e la pianta di essi levata

nell’anno 1798. Si ritornò innanzi al Tribunale della Regia Camera

della Sommaria, ed ivi alle dimande proposte nell’anno 1797 ne furono

nell’anno 1804 aggiunte due altre.

La prima di esse fu la seguente. Dell’antica difesa comunale, di

cui si è innanzi parlato, ventotto carri si trovavano in mano della

Casa d’Andria, senza che si fosse conosciuto a qual titolo le avesse

possedute. In tale oscurità sull’appoggio de’ documenti rinvenuti nel

Grande Archivio, ed innanzi riportati, e dello strumento dell’anno

1552, col quale fu ampliata la difesa comunale eretta nell’anno 1510,

stimai proporre un’azione di rivendicazione. Essendosi il Duca difeso

coll’aver prodotti diversi documenti, coi quali sosteneva di essersi

col prezzo dei detti carri ventotto estinta una porzione degli antichi

debiti della Università, il giudizio cangiò figura. I contratti dal

Duca allegati gli attaccai di nullità per difetto di legittimi solenni.

Proposi subordinatamente ed in ogni caso l’azione di _reintegra_ in

vigor della Prammatica XVIII _De administratione Universitatum_, perchè

calcolai che il valore della difesa posseduta dalla Casa d’Andria

montava al doppio del prezzo che si diceva pagato.

La seconda fu la seguente. Appartengono al Monte della Pietà della

città di Ruvo destinato al mantenimento de’ projetti quindici carri di

terreno nella contrada delle murge. Da lunghissimi anni si trovavano

questi in mano della Casa d’Andria per una prestazione tenuissima in

danaro niente corrispondente al valore di essi, senza conoscersi a qual

titolo se ne fosse impossessata. Essendo riuscite inutili le richieste

amichevoli o per l’aumento dell’estaglio o per la restituzione de’

terreni suddetti, convenne prendersi le vie giudiziali.

Rinnovati li giudizj suddetti, l’attuale Signor Duca D. Francesco

Carafa si regolò da uomo saggio e prudente. Istruito dal risultamento

che avevano avuto le dimande proposte nel S. R. C. cercò ravvicinarsi

ai Ruvestini, e proporre ai medesimi la combinazione amichevole

degli altri giudizj anche più gravi ch’erano tuttavia pendenti. La

disposizione degli animi era allora anche cangiata. Le gravissime

sciagure piombate sulla Casa d’Andria per i luttuosi avvenimenti

dell’anno 1799, e l’amarezza in cui viveva una illustre famiglia un

tempo tanto potente, aveva raffreddato il risentimento generato dalle

antiche prepotenze, ed eccitato un compatimento ed un sentimento di

considerazione. Valga il vero in quel frangente ben tristo per la

Casa d’Andria i Ruvestini non solo si guardarono dall’aggravare vie

più li suoi malanni; ma si prestarono anche di tutto cuore a salvarle

dalla confiscazione tutto ciò che avesse potuto dipendere dalla loro

cooperazione.

La proposta quindi di un accomodamento fu da essi bene accolta e da me

applaudita perchè la mia maniera di pensare è stata avversa sempre ai

litigj, ed anche perchè una ragionevole transazione avrebbe portato un

più sollecito miglioramento agl’interessi comunali ed allo stato della

popolazione. Si aprirono quindi le trattative e le discussioni tra me

e gli Avvocati del Duca con reciproca buona intenzione e buona fede.

E perchè il risultamento di esse fosse stato più sicuro, si prese una

misura la quale riuscì utilissima. Per que’ punti ne’ quali le opinioni

e le pretensioni rispettive non avessero potuto ravvicinarsi, si prese

di accordo per conciliatore un uomo sommo, cioè il chiarissimo D.

Francesco Ricciardi celebre Avvocato allora, di cui ho innanzi parlato

con quella laude ch’è ben dovuta alla sua illustre e veneranda memoria.

Se la Casa d’Andria avesse dovuto a rigor di Diritto restituire tutte

le somme strappate alla Università, ed alla misera popolazione di Ruvo

a forza di usurpazioni ed estorsioni, non sarebbe al certo bastato

il doppio, o il triplo de’ beni che allora possedeva. Ma il portare

le pretensioni tant’oltre sarebbe stato lo stesso che nulla voler

combinare. Gli affari di questa specie non gli ho mai veduti terminati

altrimenti che coll’essersi alzata la mano sul passato. La stessa

Commissione delle cause feudali, contro la quale hanno gridato tanto

i Baroni, tagliava senza risparmio, e spesso anche con eccesso sul

presente; ma era indulgentissima sul passato. Come e donde appianarsi

i guasti immensi recati alle popolazioni dai vizj intrinseci del

sistema feudale, dalla ragion de’ tempi, e dalla debolezza del Governo

dei Vicerè per le prepotenze de’ Magnati? Oltre che come liquidarsi

le somme suddette dopo esserne passati secoli interi? Ove trovarsi i

documenti opportuni a poterne fare la liquidazione?

Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia · 第 20 / 36 段