convenuto che non avessero potuto i cittadini essere obbligati a forza
di bastonate a raccorre e riporre la neve, e ad altre opere servili.
Ma si obbligò la Università di non far con altri, meno che col Duca,
il partito della neve che bisognava alla Popolazione. E poteva ciò
esser permesso dalla legge? Fu rilasciata al Duca la bonatenenza non
pagata giammai per i beni burgensi. Promise di non avocare più le cause
dal Giudice locale ordinario, e delegarle ad altri a suo piacimento.
Ma poteva ciò farlo? Cosa dunque venne con ciò ad accordare? Rimase
vietato ai Ministri Baronali di carcerare e scarcerare le persone
di loro privata autorità, e senza l’ordine del Giudice, tranne però
i debitori dell’azienda Ducale, e ciò con manifesta violazione del
Capitolo del Re Carlo I riportato innanzi alle pagine 138 e 139!
Promise il Duca di non fare più danneggiare dai suoi animali le
possessioni de’ cittadini. Grazia singolarissima! Promise di non
valersi più del carcere orribile ed oscuro della Torre, e di non fare
più trasportare i carcerati fuori di Ruvo. Ma si obbligò la Università
di formare un carcere opportuno, mentre quest’obbligo incumbeva al
Duca qual possessore della Giurisdizione civile e penale! Fu convenuto
che il Governatore e Giudice di Ruvo esser dovesse laureato, quasi che
fosse stato permesso al Duca di far fare decreti a chi non fosse stato
Dottore! In fine rimase a lui finanche la nomina degli Amministratori
comunali che costituiva il principio di tutti i disordini e delle
prepotenze che si soffrivano, poichè veniva a questo modo a mancare chi
avesse potuto sostenere i dritti della popolazione ove l’uopo lo avesse
esatto.
Dopo il breve cenno che si è premesso delle cose importantissime
accordate al Duca colla transazione dell’anno 1751, e delle frivole
ed inettissime concessioni fatte alla Università di quelle bagattelle
soltanto che con una latitudine assai maggiore, e senza verun fastidio
avrebbe ottenuto sotto la penna dalla giustizia de’ Magistrati, non
possono non muovere la bile due cose.
La prima sono le insulse e veramente ridicole buffonerie che si dissero
nell’assertiva del precitato strumento di transazione per esagerare ed
amplificare le supposte difficoltà e dubbiezze delle dimande proposte
dalla Università e dal Duca accordate nel modo che testè si è detto!
La seconda la importanza di tali concessioni che si pose in risalto con
molto poco contegno, poichè si disse che i fortissimi rilasci fatti al
Duca di somme rilevantissime o non pagate o ingiustamente appropriate
si erano fatti _per piccola contemplazione di tante considerevoli cose
che il detto Eccellentissimo Signor Duca si compiace di stabilire
e convenire nel presente strumento con tanto vantaggio della
Università!!!_
Quali sono però le _considerevoli cose_ concedute dalla generosità
Ducale? La promessa forse di un Governatore laureato, quella di non far
più seppellire i cittadini nel fondo orribile ed oscuro della Torre,
di non fargli strascinare in lontane prigioni, di non obbligargli più
a forza di bastonate a raccorre e riporre la neve nelle sue neviere,
e di non far più devastare le loro possessioni dai suoi animali.....?
Qual discorso insulso nel tempo stesso ed insultante! Anche le cose
accordate nel precitato strumento dell’anno 1751 non possono leggersi
senza fremere, poichè si fecero rimanere in parte que’ medesimi abusi
che avrebbero i Magistrati pienamente aboliti e proscritti. Lasciamo
quindi cotesto monumento di prevaricazione, e venghiamo al giudizio
dell’anno 1797 intrapreso con altri principj ed altri sentimenti.
Due forti ostacoli si opponevano a questa bell’opra. Il primo era la
somma povertà della cassa comunale impotente a far fronte alle forti
spese che avrebbero esatte le cause da intraprendersi contro una
famiglia allora potentissima. Il secondo che l’Archivio comunale si
trovava sprovveduto dì qualunque documento memoria o notizia che avesse
potuto porgere un filo a tale intrapresa. Quel Duca Ettore Carafa,
che si permetteva tante violenze contrarie alle leggi, quante ce ne
fanno apprendere il giudizio dell’anno 1750 e la transazione dell’anno
1751, ne aveva commessa un altra anche più sonora per torre alla
nostra città ogni mezzo di risorgere. Era in Ruvo un fatto pubblico e
notorio contestato dai vecchi che gli armigeri Ducali avevano sorpreso
l’archivio comunale e trasportate in Andria tutte le carte che in esso
si conservavano.
Incaricato quindi di avviare e sostenere que’ giudizj che le
circostanze esigevano, senza documenti di sorta alcuna, vidi bene che
non si trattava di regolare ordinare ed istruire le corrispondenti
azioni, ma bensì di crearle e corredarle di que’ documenti che avessero
potuto assicurarne la riuscita. Nondimeno l’amor di patria superò ambi
li predetti ostacoli.
Il primo di essi lo fece cessare il disinteresse e la generosità del
Capitolo di Ruvo, e di un certo numero di famiglie maggiori possidenti
che con esso si collegarono, e presero a loro carico le spese che
occorrevano per i giudizj da intraprendersi. Contribuì il primo la
somma di mille ducati. Contribuirono le seconde ciascuna in proporzione
della possidenza rispettiva. Di questo tratto di vero patriottismo
essendosi fatto un giusto elogio nel pubblico parlamento del dì 20
Gennajo 1805 inserito nello strumento di transazione dello stesso anno,
è ben dovuto che ne faccia onorevole menzione anche la storia.
In quanto al secondo ostacolo non mi perdei di animo. Prima di fare
qualunque mossa giudiziale mi applicai ad andar tentone rintracciando
quelle notizie, e que’ documenti che avrebbero potuto esser utili
e conducenti all’impegno assunto. Cominciai quindi dall’istruirmi
perfettamente degli antichi processi formati nel Tribunale della Regia
Camera della Sommaria dall’anno 1692 in poi tra i creditori fiscalarj
e la Università, e successivamente tra i creditori suddetti, e gli
amministratori obbligati a render conto della tenuta amministrazione.
Trassi da essi utili notizie, ed i documenti opportuni per ribattere
il preteso credito di fiscali arretrati in ducati 25600 per lo quale si
faceva figurare la Casa d’Andria, e per farla anzi risultare debitrice
di grosse somme.
Impiegai nel tempo istesso circa un anno nel grande Archivio per
una ricerca generale di quanto poteva riguardare la nostra città,
onde potermi valere, come mi valsi di quelle carte che mi sembrarono
utili. Le stesse diligenze praticai nell’archivio della Regia Dogana
di Foggia, ove mi trattenni otto giorni per quest’oggetto. Coteste
ricerche non furono infruttuose poichè mi fornirono un materiale
sufficiente a formare un piano di attacco ragionato e ben sostenuto.
Calcolai inoltre che altri lumi avrebbero potuto trarsi dalle antiche
schede de’ Notaj tanto Ruvestini che delle Regie città convicine, de’
quali la Casa d’Andria si era valuta ne’ tempi passati per istipulare
i suoi atti pubblici[256]. Mi fu utilissima in tali ricerche la
cooperazione di due cittadini zelantissimi pe ’l bene della comune
patria. Uno di essi fu D. Francesco Devenuto, uomo di sveltissimi
talenti e di somma abilità ed attività. L’altro fu il mio cognato D.
Giuseppe Ursi versatissimo, minuto e diligente in simili ricerche, la
di cui memoria mi è molto cara per i suoi ottimi sentimenti e pe ’l suo
attaccamento alla mia persona ed alla mia famiglia.
Alla loro cooperazione furono dovuti gl’interessantissimi documenti
relativi al dritto proibitivo de’ molini che non si seppero o piuttosto
non si vollero rintracciare nell’anno 1750, quelli coi quali era stata
venduta nell’anno 1632 una parte dell’antica difesa comunale, ed altri
ancora dai quali trassi utili schiarimenti ne’ giudizj che furono
promossi. Riunite le carte suddette furono da me spiegate le seguenti
azioni parte nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e parte
nel S. R. C. secondo la competenza rispettiva. Nella Regia Camera
furono proposte le seguenti dimande
I. Che si fosse cassato il già detto preteso credito di duc. 25600
per lo quale si faceva figurare il Duca d’Andria presso gli atti del
patrimonio, con essere lo stesso condannato a restituire tutte le somme
che gli erano state collusivamente liberate in conto, e tutte le altre
maggiori somme che la sua Casa si aveva malamente appropriate dalle
rendite comunali esatte dall’anno 1692 all’anno 1735.
II. Che senza tenersi conto del nullo e collusivo strumento di
transazione dell’anno 1751 fosse stato condannato del pari a restituire
i frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania e de’ pesi e
misure, non che della gabella della giumella delle mandorle usurpate
a danno della Università, ed al pagamento della bonatenenza non mai
pagata per i beni burgensi fino all’epoca del catasto dell’anno 1752.
III. Che fosse stato condannato a restituire i molini edificati sul
suolo e nelle antiche muraglie della città, e ’l dritto proibitivo di
essi stabilito dalla Università nell’anno 1615 per la propria utilità,
una coi frutti.
IV. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti lo
scannaggio, dritto comunale costituito dalla Università colle
capitolazioni dell’anno 1308 approvate dal Re Carlo II, ed usurpato
dalla sua Casa.
V. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti una grande
stanza convertita in magazzino, la quale formava parte delle pubbliche
carceri di proprietà comunale.
VI. Che si fosse al Duca vietato di chiudersi l’erba vernina delle
murge colle così dette _parate_ principalmente per essere il demanio
delle murge un demanio comunale. Subordinatamente perchè in ogni caso,
e supponendolo anche un demanio feudale, simili chiusure erano dalle
leggi del Regno vietate ai Baroni in pregiudizio degli usi civici che
competono alle popolazioni.
VII. Che si fossero corretti tutti gli abusi della Bagliva col vietarsi
principalmente ai Baglivi. Primo di fidare gli animali degli esteri
ne’ terreni _appatronati_ siti nel demanio. Secondo col fidargli in
tanta quantità che fosse venuto a mancare il pascolo agli animali de’
cittadini.
VIII. Che si fosse inoltre vietato al Duca d’ingombrare quel demanio
con una quantità strabocchevole di animali proprj, con essergli
permesso soltanto d’immetterne tanti, quanti il più ricco de’
cittadini, giusta lo stile di giudicare de’ Tribunali supremi.
IX. Che si fosse obbligato a pagare la bonatenenza non meno per i detti
animali d’industria che pascolavano nel demanio, che per lo vasto fondo
denominato _la Piantata_ di qualità burgense e non già feudale, come da
lui si pretendeva.
Altro giudizio fu istituito nello stesso Tribunale della Regia Camera
della Sommaria in linea penale per lo taglio dato dalla Casa d’Andria
alle annose querce fruttifere del bosco di Ruvo in pregiudizio tanto
degli usi civici che competevano alla popolazione di Ruvo, quanto del
dritto di proprietà che il Re aveva degli alberi ghiandiferi in forza
dello strumento dell’anno 1552 innanzi riportato.
Sulle precitate dimande proposte in linea civile il Tribunale della
Regia Camera impartì termine ordinario e questo fu compilato. Rispetto
ai molini ordinò una perizia per verificarsi se erano essi edificati
sul suolo e nell’antica muraglia della città. La perizia ordinata venne
eseguita coll’intervento di uno de’ Magistrati della Regia Udienza
Provinciale, e la nostra posizione rimase pienamente verificata.
Per lo giudizio penale fu ordinata una informazione. Rimasti con essa
concludentemente pruovati gl’immensi danni recati dalla Casa d’Andria
agli alberi fruttiferi del Bosco, fu ordinata una perizia fiscale, e fu
questa anche eseguita. In questo stato erano nell’anno 1798 i giudizj
dedotti nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Quelli avviati
nel S. R. C. furono i seguenti
I. Che si fosse il Duca astenuto dal prendere qualunque ingerenza nella
elezione degli uffiziali municipali.
II. Che non avesse ulteriormente molestata la Università nel pieno
esercizio della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure che
a lei apparteneva a titolo di compra fattane dal Re.
III. Che si fossero attribuiti ai cittadini di Ruvo i pieni usi civici
di legnare e di pascere l’erba estiva del bosco di Ruvo rimasta al Duca
d’Andria col contratto dell’anno 1552.
IV. Che si fosse il Duca astenuto dal nominare il Maestro della Fiera
di S. Angelo che si celebra nella città di Ruvo.
V. Finalmente che si fosse abolito il dritto _plateatico_ sulla
contrattazione delle merci derrate e mercanzie che stava il Duca
esigendo con averlo usurpato alla Università cui apparteneva in forza
delle capitolazioni dell’anno 1308 e dello Stato del Reggente Tapia.
La commessa di cotesto giudizio si ottenne in persona del Regio
Consigliere allora ed indi illustre Segretario di Stato D. Giuseppe
Zurlo, Magistrato di elevatissimi talenti, di vaste e belle cognizioni,
di probità a tutta pruova, e non fatto per incensare gli abusi della
feudalità. Proposta da lui la causa nel S. R. C. nell’anno 1798 furono
decisi soltanto li primi tre capi. Fu la decisione favorevole alla
Università; ma in quanto all’erba estiva del bosco di Ruvo ebbi a
battermi molto acremente pe ’l seguente motivo.
Si è detto innanzi alla pagina 202 che rimasto collo strumento
dell’anno 1552 abolito l’uso civico del pascolo de’ bovi aratorj che
i cittadini di Ruvo rappresentavano sul detto bosco, fu data alla
Università in compensamento la facoltà di ampliare la sua difesa fino a
quaranta carri. Incaricato il Consiglio Collaterale di dare esecuzione
a tal determinazione, col suo decreto del dì 26 Ottobre 1552 disse
che tale ampliazione si accordava _pro usu et pascuo dictorum bobum,
attento quod boves dictæ civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi,
nec in eodem pasculari possunt_.
Gli Avvocati del Duca beccando quelle parole _nullo tempore nemus
ingredi nec in eodem pasculari possunt_, gonfiavano le pive, e volevano
in coteste espressioni ravvisare un giudicato del Collateral Consiglio
che aveva tolto ai Ruvestini in ogni tempo, ed in ogni stagione gli usi
civici del bosco suddetto.
Si replicava da me che il carattere di _giudicato_ compete soltanto
a que’ decreti che i Magistrati emettono in un giudizio contraddetto.
Che il Collateral Consiglio fu nell’anno 1552 semplicemente incaricato
di autorizzare la città di Ruvo ad ampliare la sua antica difesa, non
già a definire se aveva o nò dritto di pascere nel bosco feudale nella
estiva stagione. Che non poteva lo stesso volerne più di quello ch’era
contenuto nello strumento dell’anno 1552 stipulato tra il Vicerè Pietro
di Toledo e ’l Duca d’Andria Fabrizio Carafa, al quale fu il Collateral
Consiglio incaricato di dare esecuzione per la sola parte permissiva
dell’ampliazione della predetta difesa comunale.
Che l’ampliazione della difesa con esso accordata alla città di Ruvo
era stata un compensamento del pascolo de’ bovi aratorj che veniva a
perdere _tempore hyemali_, come precisamente si legge nel precitato
strumento riportato alla detta pagina 202, non già nel tempo estivo,
del che non si parlò in esso nè punto, nè poco. Che quindi subentrava
la regola di Diritto _Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non
est_, e che un errore in cui cadde il Collateral Consiglio eccedendo
i limiti dell’incarico ricevuto non poteva alterare il contenuto del
precitato strumento dell’anno 1552 al quale soltanto doveva starsi.
Queste ed altre osservazioni da me fatte convinsero il maggior numero;
ma fu questo articolo deciso a favore della Università non senza
un forte dibattimento. La decisione allora ottenuta ha portata la
conseguenza che nella divisione de’ demanj che ha avuto luogo per
effetto delle novelle leggi sono state risegate a favore della nostra
città trentatre carri del bosco suddetto, o siano duemila moggia circa.
Rimanevano a decidersi il quarto e ’l quinto capo per la nomina del
Maestro di Fiera e per lo dritto _plateatico_, quando il Consigliere
Zurlo fu promosso alla luminosa carica di Avvocato Fiscale della
Regia Camera della Sommaria. Mi compiacqui del di lui ben meritato
avanzamento, ma rimasi dolente di averlo perduto per Commessario
della precitata causa nel S. R. C. Non tardò però a presentarmisi la
occasione di racquistarlo per altra via. L’alta opinione che il Governo
aveva di lui fece sì che cominciò a darsi qualche esempio che taluni
giudizj tra Università e Baroni, che si volevano veder terminati senza
lungherie giudiziali, furono per volontà del Re a lui particolarmente
delegati.
Massimo era in ciò il vantaggio delle Università. Venivano esse
a rinfrancare il dispendio. Rimanevano a tal modo troncate le
tergiversazioni forensi che costituivano il maggior presidio de’
Baroni intenti sempre a prender tempo, e stancare i Comuni. In fine il
dipendere nelle cause di questa specie da un Magistrato illuminato,
giusto e non ligio del Baronaggio era una cosa molto desiderabile.
Pensai quindi di battere la stessa strada e mi riuscì ottenerlo. Per
disposizione Sovrana tanto li due punti di quistione non ancora decisi
dal S. R. C. quanto tutti i capi dedotti nella Regia Camera della
Sommaria furono delegati all’Avvocato Fiscale Zurlo.
Passate quindi a lui le carte di ambi i giudizj, si applicò prima a
decidere le due quistioni rimaste pendenti nel S. R. C. Con suo decreto
dell’anno 1798 fu tolta al Duca la nomina del Maestro di fiera ed
abolito il dritto _plateatico_. A tal modo tutte le dimande proposte
nel S. R. C. rimasero esaurite con una piena e compiuta vittoria
riportata dalla Università. Si accudiva da me per la decisione delle
altre più gravi quistioni dedotte nel Tribunale della Regia Camera
della Sommaria, quando sopravvenne l’epoca fatale e memoranda dell’anno
1799 che pose in iscompiglio tutto il Regno.
Per una di quelle anomalie inconcepibili, ma inseparabili dalle
rivoluzioni e dai tumulti popolari, la casa di quel rispettabile
Magistrato fu saccheggiata dal cieco furore del Popolaccio Napolitano,
ed ei medesimo non dovè stentar poco per poter riuscire a salvar la
vita. Col saccheggiamento immeritamente da lui sofferto si dispersero
anche que’ processi delle nostre cause che si trovavano presso
di lui. La dispersione di essi, le fastidiose conseguenze delle
terribili convulsioni dell’anno 1799 che gravitarono su di tutti, e la
confiscazione di tutti li suoi beni che per effetto di esse soffrì la
Casa d’Andria, arrestarono per necessità fino all’anno 1803 il corso
de’ giudizj suddetti.
Per i luttuosi avvenimenti preceduti figurava allora qual primogenito
della sua illustre famiglia l’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco
Carafa. A lui quindi furono, dietro il Trattato di Firenze, restituiti
i feudi ed i beni di sua Casa ch’erano stati confiscati. Col Duca D.
Francesco perciò furono nell’anno 1803 ripigliati li giudizj suddetti.
Non costò poco imbarazzo la rifazione de’ processi dispersi nella
casa del Signor Zurlo, e specialmente di quello de’ molini, nel quale
vi era il rapporto de’ Periti adoperati, e la pianta di essi levata
nell’anno 1798. Si ritornò innanzi al Tribunale della Regia Camera
della Sommaria, ed ivi alle dimande proposte nell’anno 1797 ne furono
nell’anno 1804 aggiunte due altre.
La prima di esse fu la seguente. Dell’antica difesa comunale, di
cui si è innanzi parlato, ventotto carri si trovavano in mano della
Casa d’Andria, senza che si fosse conosciuto a qual titolo le avesse
possedute. In tale oscurità sull’appoggio de’ documenti rinvenuti nel
Grande Archivio, ed innanzi riportati, e dello strumento dell’anno
1552, col quale fu ampliata la difesa comunale eretta nell’anno 1510,
stimai proporre un’azione di rivendicazione. Essendosi il Duca difeso
coll’aver prodotti diversi documenti, coi quali sosteneva di essersi
col prezzo dei detti carri ventotto estinta una porzione degli antichi
debiti della Università, il giudizio cangiò figura. I contratti dal
Duca allegati gli attaccai di nullità per difetto di legittimi solenni.
Proposi subordinatamente ed in ogni caso l’azione di _reintegra_ in
vigor della Prammatica XVIII _De administratione Universitatum_, perchè
calcolai che il valore della difesa posseduta dalla Casa d’Andria
montava al doppio del prezzo che si diceva pagato.
La seconda fu la seguente. Appartengono al Monte della Pietà della
città di Ruvo destinato al mantenimento de’ projetti quindici carri di
terreno nella contrada delle murge. Da lunghissimi anni si trovavano
questi in mano della Casa d’Andria per una prestazione tenuissima in
danaro niente corrispondente al valore di essi, senza conoscersi a qual
titolo se ne fosse impossessata. Essendo riuscite inutili le richieste
amichevoli o per l’aumento dell’estaglio o per la restituzione de’
terreni suddetti, convenne prendersi le vie giudiziali.
Rinnovati li giudizj suddetti, l’attuale Signor Duca D. Francesco
Carafa si regolò da uomo saggio e prudente. Istruito dal risultamento
che avevano avuto le dimande proposte nel S. R. C. cercò ravvicinarsi
ai Ruvestini, e proporre ai medesimi la combinazione amichevole
degli altri giudizj anche più gravi ch’erano tuttavia pendenti. La
disposizione degli animi era allora anche cangiata. Le gravissime
sciagure piombate sulla Casa d’Andria per i luttuosi avvenimenti
dell’anno 1799, e l’amarezza in cui viveva una illustre famiglia un
tempo tanto potente, aveva raffreddato il risentimento generato dalle
antiche prepotenze, ed eccitato un compatimento ed un sentimento di
considerazione. Valga il vero in quel frangente ben tristo per la
Casa d’Andria i Ruvestini non solo si guardarono dall’aggravare vie
più li suoi malanni; ma si prestarono anche di tutto cuore a salvarle
dalla confiscazione tutto ciò che avesse potuto dipendere dalla loro
cooperazione.
La proposta quindi di un accomodamento fu da essi bene accolta e da me
applaudita perchè la mia maniera di pensare è stata avversa sempre ai
litigj, ed anche perchè una ragionevole transazione avrebbe portato un
più sollecito miglioramento agl’interessi comunali ed allo stato della
popolazione. Si aprirono quindi le trattative e le discussioni tra me
e gli Avvocati del Duca con reciproca buona intenzione e buona fede.
E perchè il risultamento di esse fosse stato più sicuro, si prese una
misura la quale riuscì utilissima. Per que’ punti ne’ quali le opinioni
e le pretensioni rispettive non avessero potuto ravvicinarsi, si prese
di accordo per conciliatore un uomo sommo, cioè il chiarissimo D.
Francesco Ricciardi celebre Avvocato allora, di cui ho innanzi parlato
con quella laude ch’è ben dovuta alla sua illustre e veneranda memoria.
Se la Casa d’Andria avesse dovuto a rigor di Diritto restituire tutte
le somme strappate alla Università, ed alla misera popolazione di Ruvo
a forza di usurpazioni ed estorsioni, non sarebbe al certo bastato
il doppio, o il triplo de’ beni che allora possedeva. Ma il portare
le pretensioni tant’oltre sarebbe stato lo stesso che nulla voler
combinare. Gli affari di questa specie non gli ho mai veduti terminati
altrimenti che coll’essersi alzata la mano sul passato. La stessa
Commissione delle cause feudali, contro la quale hanno gridato tanto
i Baroni, tagliava senza risparmio, e spesso anche con eccesso sul
presente; ma era indulgentissima sul passato. Come e donde appianarsi
i guasti immensi recati alle popolazioni dai vizj intrinseci del
sistema feudale, dalla ragion de’ tempi, e dalla debolezza del Governo
dei Vicerè per le prepotenze de’ Magnati? Oltre che come liquidarsi
le somme suddette dopo esserne passati secoli interi? Ove trovarsi i
documenti opportuni a poterne fare la liquidazione?