Un taglio di tal fatta era vietato dalle leggi. Una quercia tagliata

a questo modo rimane colle fibre esposte nel tempo estivo ai cocenti

raggi del sole e nell’inverno al gelo. Quindi o va a perire e seccarsi,

o rimena i nuovi rami con molto languore. Oltre ciò li ramoscelli che

rimenano vengono anche amareggiati dai morsi degli animali bovini, i

quali trovando i tronchi recisi a non molta altezza, possono avidamente

cibarsene.

D’altronde avendo la Casa d’Andria col contratto dell’anno 1552

venduta alla Regia Corte la ghianda di quel bosco, non l’era certamente

permesso di recidere que’ rami che la producevano, e lasciare i tronchi

degli alberi perfettamente denudati di essi. Il dritto di legnare nel

detto bosco che gli era rimasto era limitato e ristretto al taglio

delle legna non fruttifere e delle spine che in quella Provincia hanno

anche un prezzo, e non già de’ rami verdi vegeti e ghiandiferi, i quali

appartenevano al Re.

Di cotesto sterminio del Bosco di Ruvo li Locati Abruzzesi non se ne

risentirono affatto sia perchè non vollero compromettersi di nuovo

colla Casa d’Andria, che gli aveva scottati molto bene per lo passato,

sia piuttosto perchè vi trovavano il loro conto. Non contavano essi

affatto sulla ghianda, ma bensì sull’erba la quale collo sfollamento

del bosco veniva a rendersi più copiosa, più gentile ed anche più

sicura, poichè l’ombra soverchia degli alberi può produrre un’erba

velenosa per gli animali pecorini chiamata _tortora_ dai Naturali del

luogo, la quale gli fa perire.

Il taglio però dato al Bosco suddetto fu del massimo pregiudizio e

dispetto per la popolazione di Ruvo che rappresentava su di esso i

pieni usi civici di legnare e di tagliare le spine. Vero è che questi

dritti erano rimasti anche annientati dalla prepotenza Baronale, perchè

se nel bosco si trovavano i poveri a legnare o a tagliar spine, erano

crudelmente bastonati dagli Armigeri Baronali a cavallo addetti alla

custodia di esso. In quanto ai ricchi le legna loro non mancavano,

specialmente per lo bisogno delle masserie di semina, ma le avevano

medianti le larghe largizioni che facevano ai custodi istessi.

Venendo però come venne il tempo in cui cotesti dritti compressi dalla

forza sarebbero stati, come lo furono rivendicati, la devastazione

del bosco già seguita fece mancar la materia all’esercizio di essi,

poichè un bosco danneggiato a questo modo tempo vi occorre per

rimettersi, ed è ben difficile che si rimetta nello stato primiero.

Nè minor danno recò il guasto suddetto allo intero agro Ruvestino,

poichè da quell’epoca in poi è stato lo stesso flagellato con frequenza

da spaventevoli e sterminatrici gragnuole, le quali erano prima

molto rare. Si sa ch’è questa la conseguenza inevitabile di quella

mania di distruggere i boschi che ai tempi nostri si è pur troppo

sconsigliatamente propagata, malgrado gli sforzi adoperati dal Governo

per rifrenarla.

Tanto avvenne pe ’l bosco. In quanto poi al demanio delle murge la

resistenza opposta sempre dalla Casa d’Andria ai Locati Abruzzesi non

era dettata dalla sola albagia e dal principio di non voler soggiacere

ad una servitù che credeva non dovuta; ma vi prendeva anche parte

l’interesse. Rilevanti somme di più migliaia di ducati l’anno la Casa

d’Andria ritraeva dalla vendita dell’erba vernina delle murge. Un buon

tratto di quel demanio veniva dalla stessa chiuso e difeso sotto la

custodia de’ soliti Armigeri a cavallo. A coteste chiusure si dava

il nome specioso di _parate_. L’erba vernina quindi delle parate la

vendeva a suo profitto, ed era questa inaccessibile a chiunque non

l’avesse comprata, poichè gli Armigeri suddetti sapevano bene menar le

mani con coloro che si fossero alla stessa avvicinati coi loro animali

con intenzioni diverse.

Coteste _parate_ se impedivano il dritto di _riposo_ che pretendevano

i Locati della Locazione di Salpi sulla intera contrada delle murge,

era questo almeno un dritto controverso. Ma pregiudicavano anche il

dritto de’ cittadini il quale era sicurissimo e non poteva essere

contraddetto per qualunque plausibile pretesto, o ragione che la

Forense sottigliezza avesse escogitata.

Considerata anche la contrada delle murge come un demanio feudale,

giusta la posizione della Casa d’Andria, erano sempre ed in ogni caso

dovuti ai cittadini i pieni usi civici. Le note leggi emanate dal Re

Ferdinando I di Aragona e dall’Imperator Carlo V vietavano severamente

ai Baroni di chiudere e difendere qualunque porzione de’ demanj feudali

in pregiudizio degli usi civici dovuti alle popolazioni. Le parate

suddette sottraevano a questi usi la porzione maggiore della miglior

erba delle murge. Quella che rimaneva fuori di esse non era bastante al

bisogno ed al comodo de’ cittadini.

In quanto poi all’erba estiva della contrada suddetta, la freschezza

del sito la rendeva e la rende un pascolo estivo necessario ed

indispensabile per la salute degli animali. Rimaneva quindi aperta

all’uso de’ cittadini senza pagamento alcuno di fida. Era però tale

e tanta la quantità degli animali forestieri che la Casa d’Andria

vi fidava per far danaro, che di poco o niun sollievo riusciva quel

pascolo agli animali de’ cittadini. Tanto più che a quelli dava la Casa

d’Andria l’acqua delle sue peschiere, e questi n’erano privi e quindi

molto poco potevano profittare dell’erba.

Or cotesto dritto _di fida_ degli animali forestieri la Casa d’Andria

lo aveva esteso abusivamente allo intero demanio di Ruvo, ed in

conseguenza anche alle cinque contrade di sopra nominate coverte dalle

masserie di semina de’ cittadini cioè alle _matine, strappete, ralle,

monserino, e bel luogo_. Doppio era l’eccesso che da ciò ne risultava.

Il primo che veniva ad esercitarsi cotesto dritto abusivo anche in

quella parte del demanio ch’era sicuramente comunale. Il secondo

perchè si esercitava su di terreni _appatronati_, poichè come innanzi

si è detto il terreno di quelle contrade è quasi tutto coltivabile ed

occupato dalle masserie di semina de’ cittadini.

Intanto quelle misere contrade erano flagellate e devastate dagli

animali de’ Locati Abruzzesi, da quelli de’ fidatarj del Barone e da

una gran quantità di animali d’industrie della stessa Casa d’Andria!

Non fia dunque meraviglia se fino a quarant’anni indietro le industrie

armentizie de’ Ruvestini un tempo floridissime erano rimaste talmente

estenuate che le carni del macello pel vitto degli abitanti o dovevano

comprarsi dalla Casa d’Andria o cercarsi al di fuori!

Si aggiunga a ciò che i pochi animali rimasti ai cittadini sia per

la coltura de’ terreni, sia per l’industria venivano anche sommessi

ad una estorsione quanto arbitraria, altrettanto scandalosa che la

Casa d’Andria esigeva a titolo specioso di _cortesia_. Consisteva

questa in una misura e mezza di grano per ogni bue, grana sei ed un

terzo per ogni vacca, grana quindici per ogni cento pecore, e carlini

trentacinque per ogni centinajo di porci. Cotesta bella _cortesia_, del

pari che la _fida_ di cui si è testè ragionato andava tra l’esazioni

della _Bagliva_, nome collettivo che comprendeva una grandine di

arbitrarie imposte escogitate dalla sottigliezza Baronale per ismugnere

per tutti i lati quella misera popolazione.

Ne’ giudizj trattati nell’anno 1797, de’ quali si parlerà nel capo che

sussiegue gli Avvocati della Casa d’Andria ebbero la poca avvedutezza

di produrre un pubblico strumento del dì 6 Marzo 1594 stipulato dal

Notajo Prospero _de Rufis_ di Bisceglia, col quale aveva data la stessa

in affitto la Bagliva di Ruvo. Erano in quello strumento inseriti i

_Capitoli_ delle moltiplici esazioni alla stessa annesse, le quali

essendosi da me destramente rilevate, destarono una giusta indignazione

nell’animo de’ Giudici. Ne cennerò quindi alcuni ben curiosi.

Chiunque andava a caccia nel territorio di Ruvo pagar doveva la licenza

al Baglivo. Chiunque poi si fosse trovato a cacciare nel bosco o pagar

doveva la multa di dodici once d’oro o perdere un braccio!!! Chiunque

voleva tenere aperta una bottega pagar doveva la licenza al Baglivo.

Se si rinveniva un animale sperduto se lo appropriava il Baglivo. Li

giocatori ed i bestemmiatori si componevano col Baglivo con una multa

pecuniaria etc. etc. Capitoli veramente aurei!

Ma fu bello anche il vedersi che a coteste famose esazioni bajulari

erano annessi anche i diritti ed i proventi della Giurisdizione della

Portolania, e de’ pesi e misure, la quale non era stata mai conceduta

dal Re a cui apparteneva, ed aveva quindi bisogno di una concessione

_speciale_. Allora che il Cardinale Oliviero Carafa acquistò il feudo

di Ruvo nell’anno 1510 dai Conjugi D. Raimondo di Cardona e D. Isabella

Requesens, ebbe conceduta la Giurisdizione delle prime e seconde cause

civili e penali, ma non già quella della Portolania, e de’ pesi e

misure.

È risaputo che nell’anno 1609 fu con ordini generali prescritto che

cotesta Giurisdizione, la quale apparteneva al Re si fosse venduta

alle Università del Regno. Quindi il Tribunale della Regia Camera della

Sommaria si applicò a formare le istruzioni, e stabilire i regolamenti

circa il modo in cui doveva essere esercitata dalle Università che

andavano ad esserne investite. Le istruzioni suddette furono pubblicate

nel dì 22 Gennajo 1613.

Per ismentire quindi vie più l’assunto che la Giurisdizione suddetta

fosse appartenuta alla Casa d’Andria, come sostenevano li suoi Avvocati

sull’appoggio del precitato strumento che menavano innanzi, non mancai

di riscontrare i _Libri del Real Patrimonio_, i quali si conservavano

allora nel Tribunale suddetto, ed ora son passati nel Grande Archivio,

onde acquistare una sicura conoscenza di ciò che si era del precitato

anno 1609 operato per la Giurisdizione della Portolania, e de’ Pesi

e Misure della città di Ruvo e trarne gli opportuni documenti. Trovai

che si era la stessa venduta alla Università e che nella situazione de’

fuochi dell’anno 1612 si erano messi a suo carico annui ducati 394.311

per la Portolania, ed altri ducati 188.312 per i pesi e misure[248].

Dal che venne a risultare lucidamente che per la detta Giurisdizione

usurpata dalla Casa d’Andria, e spacciata come una _Giurisdizione

feudale_, la città di Ruvo stava pagando allo Stato la forte somma

di annui ducati 583.103 caricata sulla tassa de’ fuochi! Dimostrai

inoltre che dopo ciò il Tribunale della Regia Camera della Sommaria

nel dì 10 Dicembre 1629 ad istanza della nostra città aveva ordinato al

Governatore di Ruvo detto allora _Capitaneo_ che non si fosse ingerito

nella giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, ed avesse

lasciata la Università nel libero esercizio di essa[249]. Ma cotesti

ordini nulla erano valuti contro la prepotenza che rendeva tutto

feudale!

Negli aurei _Capitoli_ della Bagliva vi andava compresa anche la

_sensalia_ sommessa del pari ad una tassa. Lungi però dall’esser

stato questa giammai un dritto feudale, era stata anzi manifestamente

usurpata alla università, cui apparteneva. Nelle capitolazioni

dell’anno 1308 presentate dalla nostra città al Re Carlo II di Angiò

innanzi riportate alla pagina 142 tra i dazj che impose a se stessa

per potere far fronte ai pubblici pesi che le incumbevano, vi fu anche

quello della _sensalia_ che la prepotenza Baronale la invertì in un

dritto feudale, e la incluse tra le altre estorsioni della Bagliva.

Dalle cose premesse è facile comprendere che cotesta _Bagliva_ era

un vocabolo che includeva in se una moltiplicita di mezzi diretti

a vessare, e scorticare la gente in tanti modi e per tante vie. In

conseguenza non si poteva dare in affitto che a persone audaci,

insolenti e fatte per taglieggiare e flagellare la popolazione

coll’aura della prepotenza Baronale a di cui profitto tornavano le loro

estorsioni.

Da un altro antico strumento stipulato dal Notajo Nicolò _de

Marinactiis_ di Corato ho rilevato che il Sindaco e gli Eletti

della nostra città per liberare i cittadini dalle tante molestissime

vessazioni che soffrivano dai Baglivi si videro nella necessità di

prendere in affitto dal Duca d’Andria la Bagliva per conto della

Università per la seguente ragione, _Quia ipsi Bajuli Bajulationem

exercebant non sine molestia dictæ civitatis et hominum ipsius PROPTER

EJUS ARDUA SOLITA ET CONSUETA CAPITULA._ Si caricò la città del

pagamento di annui ducati seicento, ch’erano in quell’epoca una somma

ben forte, per comprare la tranquillità e la quiete de’ suoi abitanti!

Convenne anche in seguito rinnovarsi lo stesso ruinoso espediente con

essersi portato l’affitto della Bagliva prima ad annui ducati ottocento

ed indi a ducati mille. Si accrescevano le vessazioni per obbligare la

città a redimerle a prezzo più caro! Nella Consulta della Regia Camera

della Sommaria dell’anno 1600, di cui si è parlato innanzi nel capo X

pag. 193 e 194 sono riportati i pesi ed esiti annui ch’erano a carico

della Università. Tra questi vi è il seguente: _Al Duca d’Andria e

Conte di Ruvo per l’affitto della sua bagliva, e per la strena ducati

1110_. La _strena_ era un’altra estorsione la quale consisteva in un

magnifico regalo che la Casa d’Andria esigeva nel primo dì dell’anno.

Nè quì si arrestarono le usurpazioni. Colle già dette capitolazioni

dell’anno 1308 aveva la città imposto ai cittadini un altro dazio

civico sulle contrattazioni che si facevano in grosso di generi,

derrate, mercanzie di ogni specie, e panni. Cotesto dazio nel

linguaggio del nostro antico Foro era chiamato _plateatico_. Nelle

dette capitolazioni si vede cotesto dazio imposto in una somma molto

discreta, poichè si esigevano dalla città grana cinque per oncia sul

valore de’ generi e delle mercanzie cadute in contrattazione pag. 141 e

142.

Ma cresciuti in seguito i bisogni della città fu questo dazio aumentato

e portato fino alla forte somma di grana ventiquattro per oncia. Lo

pruova ciò lo Stato discusso di quella Università formato nell’anno

1626 dal Reggente del Collateral Consiglio Carlo Tapia, il quale si

conserva nel Grande Archivio del Regno. Risulta da esso che cotesto

dazio comunale si esigeva allora alla ragione di grana ventiquattro

per oncia, e rendeva annui ducati ottocento. Per formarsi il pieno che

mancava agli esiti comunali fu portato a grana trenta per oncia, e si

ebbe un introito di altri ducati dugento l’anno.

Colle stesse capitolazioni dell’anno 1308 aveva la città imposti alla

Popolazione altri due dazj di minore importanza. Il primo consisteva

in una somma discreta che pagar dovevano i Macellaj per ciascun pezzo

di animale grosso o piccolo che si macellava pag. 142. Cotesto dazio

col linguaggio del tempo si chiamava _scannaggio_. Il secondo riportato

anche nello Stato del Reggente Tapia, era quello di una _giumella_ su

di ciascuno tomolo di mandorle, le quali formavano, come formano anche

oggi uno de’ principali prodotti di quel territorio pag. 141.

Or cotesti tre antichissimi dazj comunali il _plateatico_, lo

_scannaggio_ e la _giumella delle mandorle_ tocchi dalla verga

magica della prepotenza Baronale cangiarono natura. Dalle mani della

Università passarono in quelle della Casa d’Andria e divennero dritti

feudali! Ma coteste metamorfosi si rendevano ben fastidiose a quella

misera Popolazione, poichè gli antichi pesi tuttavia continuavano in

una mano assai più dura qual era quella del Barone. Il vuoto però che

lasciavano coteste usurpazioni degli antichi dazj comunali bisognava

che si fosse riempiuto con altre novelle imposte. Per tal ragione

il dazio sul pane, che colpiva il Popolo più di ogni altro dazio, fu

portato ad una somma molto gravosa ed intollerabile.

Si propose la Casa d’Andria d’introdurre in Ruvo un’altra gravezza

che si praticava anche da altri Feudatarj, cioè la esazione del

passo. Consisteva questa in una somma che pagar doveva chiunque fosse

passato con vetture e con animali. Cominciò cotesto novello abuso

nell’anno 1602, come lo pruova una provvisione della Regia Camera della

Sommaria dell’anno 1608 registrata nel Grande Archivio. Ci fa questa

conoscere che i Coratini reclamarono contro cotesta abusiva esazione

che dissero introdotta nell’anno 1602, alla quale venivano anch’essi

obbligati[250]. Intanto la Casa d’Andria continuò in santa pace

cotesta arbitraria ed illecita esazione fino a che il Re Ferdinando al

cader del secolo passato abolì con una legge espressa tutti i passi

che si esigevano dai Baroni come quelli che davano causa ad infinite

soverchierie ed arrestavano il commercio interno.

Non vi erano in Ruvo nè locande nè neviere Baronali. La Casa d’Andria

formò una nuova locanda nel pomerio dell’antico castello dal lato

occidentale che sporge alla campagna. Formò inoltre due grandi neviere

costrutte in un fondo che ora è di mia proprietà. Fece sorgere cotesti

novelli edificj col diritto proibitivo delle locande, e delle neviere

introdotto e sostenuto dalla forza e dalla violenza. Venivano inoltre

i cittadini obbligati a forza di bastonate a raccorre, e riporre la

neve nelle neviere suddette, e la città obbligata a non consumare altra

neve per l’uso della popolazione che quella delle neviere Ducali.

Non mai satolla di guadagno era invogliata d’introdurre anche una

privativa de’ molini. Ma come farsi? La libertà de’ molini era nella

nostra città antichissima. Dalle precitate capitolazioni dell’anno 1308

costa che vi erano in Ruvo molti molini particolari, ed i proprietarj

di essi pagavano alla città una discreta prestazione per ogni _salma_

di grano che in essi si macinava pag. 143. Col concorso però degli

Amministratori comunali ligj del Barone s’immaginò il modo di eseguire

cotesto nuovo progetto sotto plausibili apparenze, ma nella sostanza

iniquo verso tante famiglie, alle quali l’avidità Baronale veniva a

torre il pane.

Venne escogitato il pretesto che la gabella della farina, per la quale

si pagavano allora quattro carlini e mezzo a tomolo, e si esigeva ne’

forni, veniva fraudata. Che per impedire le fraudi era indispensabile

esigerla ne’ molini, e questi riunirgli in un solo luogo, ove si

sarebbe situato l’esattore della gabella suddetta. Con questo specioso

pretesto quindi ne fu stipulato pubblico strumento tra il Duca d’Andria

D. Antonio Carafa da una parte, il Sindaco e gli Eletti della città di

Ruvo dall’altra nel dì 15 Settembre 1615 dal Notajo Andrea Berarducci

di Bisceglia.

Fu con esso costituito il dritto proibitivo de’ molini a favore del

Duca suddetto, ed ei si obbligò di stabilire come stabilì li nuovi

molini in un luogo designato adiacente alla pubblica muraglia della

città che servì di principale appoggio alla costruzione di essi. Da

altro pubblico atto poi del dì 30 Dicembre 1616 stipulato dallo stesso

Notajo risulta che i precitati Sindaco ed Eletti costituirono in Napoli

loro Proccuratore un tal _Francesco Bruno_, cui diedero le facoltà

opportune per ricorrere al Vicerè ed ottenere l’assenso sul detto

contratto.

In fine da altro strumento del dì 7 Ottobre dello stesso anno 1616

stipulato dallo stesso Notajo costa che quel _Francesco Bruno_

costituito Proccuratore dal Sindaco ed Eletti era Proccuratore ed

Incaricato di affari del detto Duca. Dal che è facile conchiudere che i

Sindaci ed Eletti di quel tempo non erano che tante macchine mosse dal

Duca a sua volontà, e firmavano ad occhi chiusi tutte quelle carte che

a lui piacevano.

L’assenso sul precitato dritto proibitivo non fu ottenuto. E come

avrebbe potuto ottenersi contro ogni regola di Diritto? Il protocollo

però che conteneva lo strumento del dì 15 Settembre 1615 col quale il

precitato dritto proibitivo fu costituito è scomparso dalla scheda di

Notar Berarducci, e vi è tutta la ragion di credere che si sia fatto

scomparire per torsi alla nostra città il titolo per poter rivendicare

una coi frutti il precitato dritto proibitivo de’ molini da se

costituito, ed usurpato dalla Casa d’Andria.

Nell’indice generale però della scheda suddetta degli anni 1615 1616

1617 1618 e 1619 vi è il seguente notamento: _Sig. Duca d’Andria

coll’università di Ruvo per li molini fol. 61_. Cotesto notamento

il quale pruova la esistenza di una convenzione allora stipulata

unito alla procura del dì 30 Dicembre 1616, colla quale si cercò

di farla convalidare con Regio Assenso non mai ottenuto, vale una

dimostrazione che la privativa suddetta costituita dalla Università

passò illegalmente nelle mani della Casa d’Andria. Cotesti documenti

servirono di appoggio al giudizio istituito nell’anno 1797 per i molini

suddetti come si dirà nel seguente capo.

Dalle cose premesse è facile vedere che in mano della Casa d’Andria

il feudo di Ruvo non era più nè quello che fu costituito dai Normanni

ed indi dai Sovrani Angioini, nè quello che nell’anno 1510 fu dal

Cardinale Oliviero Carafa comprato da D. Raimondo di Cardona e sua

consorte. Man mano, e da tempo in tempo si vide lo stesso impinguato

ed accresciuto di tutte le specolazioni abusive che aveva saputo la

feudalità escogitare per succhiarsi il sangue delle Popolazioni. Alcuni

pretesi dritti furono creati dal nulla, altri furono tolti colla forza

alla povera Università e convertiti in dritti feudali! La conseguenza

di tanti abusi fu la miseria di quella Popolazione angariata per tutti

i lati.

I mezzi coi quali furono tante gravezze introdotte e sostenute meritano

anche di essere commemorati. Il primo di essi fu quello di aversi messa

la Casa d’Andria in mano la nomina degli Amministratori Comunali. Si

vide quindi introdotto l’abuso che la Università faceva la nomina del

Sindaco e degli Eletti in doppia lista, ed il Barone sceglieva quelli

che più gli piacevano. Valeva però ciò lo stesso che aversi sempre

Amministratori ligj del Barone, sommessi alla di lui volontà e pronti

a sagrificargli i dritti della città e della popolazione che avevano il

sacro dovere di difendere e sostenere.

Non ignoro che lo stesso abuso fu dalla prepotenza Baronale introdotto

anche in altri luoghi. Molti giudizj vi sono stati per tal causa negli

antichi Tribunali che cominciarono ai tempi nostri a reprimerlo.

Ma non ho potuto mai comprendere come al tempo dei Vicerè abbia

potuto lo stesso tollerarsi. Li passati Sovrani del nostro Regno

non s’ingerirono mai nella elezione degli Amministratori comunali e

furono religiosissimi nel lasciare alle Popolazioni la piena libertà

di scegliere quelli che credevano meritevoli della loro fiducia. Nelle

concessioni de’ feudi non si è veduto mai cotesto dritto conceduto

ad alcuno, neppure ai Principi della Real Famiglia. Come dunque

tollerarsi che si avessero i Baroni permesso di attentare sulla libertà

dell’elezioni?

Il secondo mezzo era la Giurisdizione criminale. Con essa faceva la

Casa d’Andria perseguitare a dritto ed a torto quelle persone che non

erano del suo gusto. Quest’arma terribile si adoperava anche con una

doppia sevizia. La prima era il carcere orribile ed oscuro dell’antica

Torre di Ruvo, comunque vietato severamente ai Baroni dalle antiche

leggi del Regno. La seconda il trasporto de’ carcerati in altre lontane

prigioni per vie più dispettargli e strapazzargli.

Mi dicevano i vecchi che il nostro distinto ed illustre cittadino

_Orazio Rocca_ perseguitato dal Duca d’Andria che voleva fargli gustare

le delizie della Torre suddetta, ebbe a fuggir da Ruvo con mezza barba

fatta e mezza nò, per sottrarsi agli Armigeri Baronali che già gli

erano addosso. Venuto in Napoli la sua esimia virtù e dottrina lo fece

divenire grande Avvocato ed indi Magistrato, Caporuota del Sacro Regio

Consiglio, Delegato della Real Giurisdizione e decorato anche col

titolo di Marchese trasmesso ai suoi discendenti. Fa però meraviglia

come coi mezzi che gli davano li suoi talenti e l’eminente suo

grado nulla abbia fatto per liberare la sua Patria dagli abusi della

prepotenza Baronale de’ quali ei medesimo ne aveva fatto il saggio che

ridondò per altro alla di lui esaltazione.

Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia · 第 18 / 36 段