a questo modo rimane colle fibre esposte nel tempo estivo ai cocenti
raggi del sole e nell’inverno al gelo. Quindi o va a perire e seccarsi,
o rimena i nuovi rami con molto languore. Oltre ciò li ramoscelli che
rimenano vengono anche amareggiati dai morsi degli animali bovini, i
quali trovando i tronchi recisi a non molta altezza, possono avidamente
cibarsene.
D’altronde avendo la Casa d’Andria col contratto dell’anno 1552
venduta alla Regia Corte la ghianda di quel bosco, non l’era certamente
permesso di recidere que’ rami che la producevano, e lasciare i tronchi
degli alberi perfettamente denudati di essi. Il dritto di legnare nel
detto bosco che gli era rimasto era limitato e ristretto al taglio
delle legna non fruttifere e delle spine che in quella Provincia hanno
anche un prezzo, e non già de’ rami verdi vegeti e ghiandiferi, i quali
appartenevano al Re.
Di cotesto sterminio del Bosco di Ruvo li Locati Abruzzesi non se ne
risentirono affatto sia perchè non vollero compromettersi di nuovo
colla Casa d’Andria, che gli aveva scottati molto bene per lo passato,
sia piuttosto perchè vi trovavano il loro conto. Non contavano essi
affatto sulla ghianda, ma bensì sull’erba la quale collo sfollamento
del bosco veniva a rendersi più copiosa, più gentile ed anche più
sicura, poichè l’ombra soverchia degli alberi può produrre un’erba
velenosa per gli animali pecorini chiamata _tortora_ dai Naturali del
luogo, la quale gli fa perire.
Il taglio però dato al Bosco suddetto fu del massimo pregiudizio e
dispetto per la popolazione di Ruvo che rappresentava su di esso i
pieni usi civici di legnare e di tagliare le spine. Vero è che questi
dritti erano rimasti anche annientati dalla prepotenza Baronale, perchè
se nel bosco si trovavano i poveri a legnare o a tagliar spine, erano
crudelmente bastonati dagli Armigeri Baronali a cavallo addetti alla
custodia di esso. In quanto ai ricchi le legna loro non mancavano,
specialmente per lo bisogno delle masserie di semina, ma le avevano
medianti le larghe largizioni che facevano ai custodi istessi.
Venendo però come venne il tempo in cui cotesti dritti compressi dalla
forza sarebbero stati, come lo furono rivendicati, la devastazione
del bosco già seguita fece mancar la materia all’esercizio di essi,
poichè un bosco danneggiato a questo modo tempo vi occorre per
rimettersi, ed è ben difficile che si rimetta nello stato primiero.
Nè minor danno recò il guasto suddetto allo intero agro Ruvestino,
poichè da quell’epoca in poi è stato lo stesso flagellato con frequenza
da spaventevoli e sterminatrici gragnuole, le quali erano prima
molto rare. Si sa ch’è questa la conseguenza inevitabile di quella
mania di distruggere i boschi che ai tempi nostri si è pur troppo
sconsigliatamente propagata, malgrado gli sforzi adoperati dal Governo
per rifrenarla.
Tanto avvenne pe ’l bosco. In quanto poi al demanio delle murge la
resistenza opposta sempre dalla Casa d’Andria ai Locati Abruzzesi non
era dettata dalla sola albagia e dal principio di non voler soggiacere
ad una servitù che credeva non dovuta; ma vi prendeva anche parte
l’interesse. Rilevanti somme di più migliaia di ducati l’anno la Casa
d’Andria ritraeva dalla vendita dell’erba vernina delle murge. Un buon
tratto di quel demanio veniva dalla stessa chiuso e difeso sotto la
custodia de’ soliti Armigeri a cavallo. A coteste chiusure si dava
il nome specioso di _parate_. L’erba vernina quindi delle parate la
vendeva a suo profitto, ed era questa inaccessibile a chiunque non
l’avesse comprata, poichè gli Armigeri suddetti sapevano bene menar le
mani con coloro che si fossero alla stessa avvicinati coi loro animali
con intenzioni diverse.
Coteste _parate_ se impedivano il dritto di _riposo_ che pretendevano
i Locati della Locazione di Salpi sulla intera contrada delle murge,
era questo almeno un dritto controverso. Ma pregiudicavano anche il
dritto de’ cittadini il quale era sicurissimo e non poteva essere
contraddetto per qualunque plausibile pretesto, o ragione che la
Forense sottigliezza avesse escogitata.
Considerata anche la contrada delle murge come un demanio feudale,
giusta la posizione della Casa d’Andria, erano sempre ed in ogni caso
dovuti ai cittadini i pieni usi civici. Le note leggi emanate dal Re
Ferdinando I di Aragona e dall’Imperator Carlo V vietavano severamente
ai Baroni di chiudere e difendere qualunque porzione de’ demanj feudali
in pregiudizio degli usi civici dovuti alle popolazioni. Le parate
suddette sottraevano a questi usi la porzione maggiore della miglior
erba delle murge. Quella che rimaneva fuori di esse non era bastante al
bisogno ed al comodo de’ cittadini.
In quanto poi all’erba estiva della contrada suddetta, la freschezza
del sito la rendeva e la rende un pascolo estivo necessario ed
indispensabile per la salute degli animali. Rimaneva quindi aperta
all’uso de’ cittadini senza pagamento alcuno di fida. Era però tale
e tanta la quantità degli animali forestieri che la Casa d’Andria
vi fidava per far danaro, che di poco o niun sollievo riusciva quel
pascolo agli animali de’ cittadini. Tanto più che a quelli dava la Casa
d’Andria l’acqua delle sue peschiere, e questi n’erano privi e quindi
molto poco potevano profittare dell’erba.
Or cotesto dritto _di fida_ degli animali forestieri la Casa d’Andria
lo aveva esteso abusivamente allo intero demanio di Ruvo, ed in
conseguenza anche alle cinque contrade di sopra nominate coverte dalle
masserie di semina de’ cittadini cioè alle _matine, strappete, ralle,
monserino, e bel luogo_. Doppio era l’eccesso che da ciò ne risultava.
Il primo che veniva ad esercitarsi cotesto dritto abusivo anche in
quella parte del demanio ch’era sicuramente comunale. Il secondo
perchè si esercitava su di terreni _appatronati_, poichè come innanzi
si è detto il terreno di quelle contrade è quasi tutto coltivabile ed
occupato dalle masserie di semina de’ cittadini.
Intanto quelle misere contrade erano flagellate e devastate dagli
animali de’ Locati Abruzzesi, da quelli de’ fidatarj del Barone e da
una gran quantità di animali d’industrie della stessa Casa d’Andria!
Non fia dunque meraviglia se fino a quarant’anni indietro le industrie
armentizie de’ Ruvestini un tempo floridissime erano rimaste talmente
estenuate che le carni del macello pel vitto degli abitanti o dovevano
comprarsi dalla Casa d’Andria o cercarsi al di fuori!
Si aggiunga a ciò che i pochi animali rimasti ai cittadini sia per
la coltura de’ terreni, sia per l’industria venivano anche sommessi
ad una estorsione quanto arbitraria, altrettanto scandalosa che la
Casa d’Andria esigeva a titolo specioso di _cortesia_. Consisteva
questa in una misura e mezza di grano per ogni bue, grana sei ed un
terzo per ogni vacca, grana quindici per ogni cento pecore, e carlini
trentacinque per ogni centinajo di porci. Cotesta bella _cortesia_, del
pari che la _fida_ di cui si è testè ragionato andava tra l’esazioni
della _Bagliva_, nome collettivo che comprendeva una grandine di
arbitrarie imposte escogitate dalla sottigliezza Baronale per ismugnere
per tutti i lati quella misera popolazione.
Ne’ giudizj trattati nell’anno 1797, de’ quali si parlerà nel capo che
sussiegue gli Avvocati della Casa d’Andria ebbero la poca avvedutezza
di produrre un pubblico strumento del dì 6 Marzo 1594 stipulato dal
Notajo Prospero _de Rufis_ di Bisceglia, col quale aveva data la stessa
in affitto la Bagliva di Ruvo. Erano in quello strumento inseriti i
_Capitoli_ delle moltiplici esazioni alla stessa annesse, le quali
essendosi da me destramente rilevate, destarono una giusta indignazione
nell’animo de’ Giudici. Ne cennerò quindi alcuni ben curiosi.
Chiunque andava a caccia nel territorio di Ruvo pagar doveva la licenza
al Baglivo. Chiunque poi si fosse trovato a cacciare nel bosco o pagar
doveva la multa di dodici once d’oro o perdere un braccio!!! Chiunque
voleva tenere aperta una bottega pagar doveva la licenza al Baglivo.
Se si rinveniva un animale sperduto se lo appropriava il Baglivo. Li
giocatori ed i bestemmiatori si componevano col Baglivo con una multa
pecuniaria etc. etc. Capitoli veramente aurei!
Ma fu bello anche il vedersi che a coteste famose esazioni bajulari
erano annessi anche i diritti ed i proventi della Giurisdizione della
Portolania, e de’ pesi e misure, la quale non era stata mai conceduta
dal Re a cui apparteneva, ed aveva quindi bisogno di una concessione
_speciale_. Allora che il Cardinale Oliviero Carafa acquistò il feudo
di Ruvo nell’anno 1510 dai Conjugi D. Raimondo di Cardona e D. Isabella
Requesens, ebbe conceduta la Giurisdizione delle prime e seconde cause
civili e penali, ma non già quella della Portolania, e de’ pesi e
misure.
È risaputo che nell’anno 1609 fu con ordini generali prescritto che
cotesta Giurisdizione, la quale apparteneva al Re si fosse venduta
alle Università del Regno. Quindi il Tribunale della Regia Camera della
Sommaria si applicò a formare le istruzioni, e stabilire i regolamenti
circa il modo in cui doveva essere esercitata dalle Università che
andavano ad esserne investite. Le istruzioni suddette furono pubblicate
nel dì 22 Gennajo 1613.
Per ismentire quindi vie più l’assunto che la Giurisdizione suddetta
fosse appartenuta alla Casa d’Andria, come sostenevano li suoi Avvocati
sull’appoggio del precitato strumento che menavano innanzi, non mancai
di riscontrare i _Libri del Real Patrimonio_, i quali si conservavano
allora nel Tribunale suddetto, ed ora son passati nel Grande Archivio,
onde acquistare una sicura conoscenza di ciò che si era del precitato
anno 1609 operato per la Giurisdizione della Portolania, e de’ Pesi
e Misure della città di Ruvo e trarne gli opportuni documenti. Trovai
che si era la stessa venduta alla Università e che nella situazione de’
fuochi dell’anno 1612 si erano messi a suo carico annui ducati 394.311
per la Portolania, ed altri ducati 188.312 per i pesi e misure[248].
Dal che venne a risultare lucidamente che per la detta Giurisdizione
usurpata dalla Casa d’Andria, e spacciata come una _Giurisdizione
feudale_, la città di Ruvo stava pagando allo Stato la forte somma
di annui ducati 583.103 caricata sulla tassa de’ fuochi! Dimostrai
inoltre che dopo ciò il Tribunale della Regia Camera della Sommaria
nel dì 10 Dicembre 1629 ad istanza della nostra città aveva ordinato al
Governatore di Ruvo detto allora _Capitaneo_ che non si fosse ingerito
nella giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, ed avesse
lasciata la Università nel libero esercizio di essa[249]. Ma cotesti
ordini nulla erano valuti contro la prepotenza che rendeva tutto
feudale!
Negli aurei _Capitoli_ della Bagliva vi andava compresa anche la
_sensalia_ sommessa del pari ad una tassa. Lungi però dall’esser
stato questa giammai un dritto feudale, era stata anzi manifestamente
usurpata alla università, cui apparteneva. Nelle capitolazioni
dell’anno 1308 presentate dalla nostra città al Re Carlo II di Angiò
innanzi riportate alla pagina 142 tra i dazj che impose a se stessa
per potere far fronte ai pubblici pesi che le incumbevano, vi fu anche
quello della _sensalia_ che la prepotenza Baronale la invertì in un
dritto feudale, e la incluse tra le altre estorsioni della Bagliva.
Dalle cose premesse è facile comprendere che cotesta _Bagliva_ era
un vocabolo che includeva in se una moltiplicita di mezzi diretti
a vessare, e scorticare la gente in tanti modi e per tante vie. In
conseguenza non si poteva dare in affitto che a persone audaci,
insolenti e fatte per taglieggiare e flagellare la popolazione
coll’aura della prepotenza Baronale a di cui profitto tornavano le loro
estorsioni.
Da un altro antico strumento stipulato dal Notajo Nicolò _de
Marinactiis_ di Corato ho rilevato che il Sindaco e gli Eletti
della nostra città per liberare i cittadini dalle tante molestissime
vessazioni che soffrivano dai Baglivi si videro nella necessità di
prendere in affitto dal Duca d’Andria la Bagliva per conto della
Università per la seguente ragione, _Quia ipsi Bajuli Bajulationem
exercebant non sine molestia dictæ civitatis et hominum ipsius PROPTER
EJUS ARDUA SOLITA ET CONSUETA CAPITULA._ Si caricò la città del
pagamento di annui ducati seicento, ch’erano in quell’epoca una somma
ben forte, per comprare la tranquillità e la quiete de’ suoi abitanti!
Convenne anche in seguito rinnovarsi lo stesso ruinoso espediente con
essersi portato l’affitto della Bagliva prima ad annui ducati ottocento
ed indi a ducati mille. Si accrescevano le vessazioni per obbligare la
città a redimerle a prezzo più caro! Nella Consulta della Regia Camera
della Sommaria dell’anno 1600, di cui si è parlato innanzi nel capo X
pag. 193 e 194 sono riportati i pesi ed esiti annui ch’erano a carico
della Università. Tra questi vi è il seguente: _Al Duca d’Andria e
Conte di Ruvo per l’affitto della sua bagliva, e per la strena ducati
1110_. La _strena_ era un’altra estorsione la quale consisteva in un
magnifico regalo che la Casa d’Andria esigeva nel primo dì dell’anno.
Nè quì si arrestarono le usurpazioni. Colle già dette capitolazioni
dell’anno 1308 aveva la città imposto ai cittadini un altro dazio
civico sulle contrattazioni che si facevano in grosso di generi,
derrate, mercanzie di ogni specie, e panni. Cotesto dazio nel
linguaggio del nostro antico Foro era chiamato _plateatico_. Nelle
dette capitolazioni si vede cotesto dazio imposto in una somma molto
discreta, poichè si esigevano dalla città grana cinque per oncia sul
valore de’ generi e delle mercanzie cadute in contrattazione pag. 141 e
142.
Ma cresciuti in seguito i bisogni della città fu questo dazio aumentato
e portato fino alla forte somma di grana ventiquattro per oncia. Lo
pruova ciò lo Stato discusso di quella Università formato nell’anno
1626 dal Reggente del Collateral Consiglio Carlo Tapia, il quale si
conserva nel Grande Archivio del Regno. Risulta da esso che cotesto
dazio comunale si esigeva allora alla ragione di grana ventiquattro
per oncia, e rendeva annui ducati ottocento. Per formarsi il pieno che
mancava agli esiti comunali fu portato a grana trenta per oncia, e si
ebbe un introito di altri ducati dugento l’anno.
Colle stesse capitolazioni dell’anno 1308 aveva la città imposti alla
Popolazione altri due dazj di minore importanza. Il primo consisteva
in una somma discreta che pagar dovevano i Macellaj per ciascun pezzo
di animale grosso o piccolo che si macellava pag. 142. Cotesto dazio
col linguaggio del tempo si chiamava _scannaggio_. Il secondo riportato
anche nello Stato del Reggente Tapia, era quello di una _giumella_ su
di ciascuno tomolo di mandorle, le quali formavano, come formano anche
oggi uno de’ principali prodotti di quel territorio pag. 141.
Or cotesti tre antichissimi dazj comunali il _plateatico_, lo
_scannaggio_ e la _giumella delle mandorle_ tocchi dalla verga
magica della prepotenza Baronale cangiarono natura. Dalle mani della
Università passarono in quelle della Casa d’Andria e divennero dritti
feudali! Ma coteste metamorfosi si rendevano ben fastidiose a quella
misera Popolazione, poichè gli antichi pesi tuttavia continuavano in
una mano assai più dura qual era quella del Barone. Il vuoto però che
lasciavano coteste usurpazioni degli antichi dazj comunali bisognava
che si fosse riempiuto con altre novelle imposte. Per tal ragione
il dazio sul pane, che colpiva il Popolo più di ogni altro dazio, fu
portato ad una somma molto gravosa ed intollerabile.
Si propose la Casa d’Andria d’introdurre in Ruvo un’altra gravezza
che si praticava anche da altri Feudatarj, cioè la esazione del
passo. Consisteva questa in una somma che pagar doveva chiunque fosse
passato con vetture e con animali. Cominciò cotesto novello abuso
nell’anno 1602, come lo pruova una provvisione della Regia Camera della
Sommaria dell’anno 1608 registrata nel Grande Archivio. Ci fa questa
conoscere che i Coratini reclamarono contro cotesta abusiva esazione
che dissero introdotta nell’anno 1602, alla quale venivano anch’essi
obbligati[250]. Intanto la Casa d’Andria continuò in santa pace
cotesta arbitraria ed illecita esazione fino a che il Re Ferdinando al
cader del secolo passato abolì con una legge espressa tutti i passi
che si esigevano dai Baroni come quelli che davano causa ad infinite
soverchierie ed arrestavano il commercio interno.
Non vi erano in Ruvo nè locande nè neviere Baronali. La Casa d’Andria
formò una nuova locanda nel pomerio dell’antico castello dal lato
occidentale che sporge alla campagna. Formò inoltre due grandi neviere
costrutte in un fondo che ora è di mia proprietà. Fece sorgere cotesti
novelli edificj col diritto proibitivo delle locande, e delle neviere
introdotto e sostenuto dalla forza e dalla violenza. Venivano inoltre
i cittadini obbligati a forza di bastonate a raccorre, e riporre la
neve nelle neviere suddette, e la città obbligata a non consumare altra
neve per l’uso della popolazione che quella delle neviere Ducali.
Non mai satolla di guadagno era invogliata d’introdurre anche una
privativa de’ molini. Ma come farsi? La libertà de’ molini era nella
nostra città antichissima. Dalle precitate capitolazioni dell’anno 1308
costa che vi erano in Ruvo molti molini particolari, ed i proprietarj
di essi pagavano alla città una discreta prestazione per ogni _salma_
di grano che in essi si macinava pag. 143. Col concorso però degli
Amministratori comunali ligj del Barone s’immaginò il modo di eseguire
cotesto nuovo progetto sotto plausibili apparenze, ma nella sostanza
iniquo verso tante famiglie, alle quali l’avidità Baronale veniva a
torre il pane.
Venne escogitato il pretesto che la gabella della farina, per la quale
si pagavano allora quattro carlini e mezzo a tomolo, e si esigeva ne’
forni, veniva fraudata. Che per impedire le fraudi era indispensabile
esigerla ne’ molini, e questi riunirgli in un solo luogo, ove si
sarebbe situato l’esattore della gabella suddetta. Con questo specioso
pretesto quindi ne fu stipulato pubblico strumento tra il Duca d’Andria
D. Antonio Carafa da una parte, il Sindaco e gli Eletti della città di
Ruvo dall’altra nel dì 15 Settembre 1615 dal Notajo Andrea Berarducci
di Bisceglia.
Fu con esso costituito il dritto proibitivo de’ molini a favore del
Duca suddetto, ed ei si obbligò di stabilire come stabilì li nuovi
molini in un luogo designato adiacente alla pubblica muraglia della
città che servì di principale appoggio alla costruzione di essi. Da
altro pubblico atto poi del dì 30 Dicembre 1616 stipulato dallo stesso
Notajo risulta che i precitati Sindaco ed Eletti costituirono in Napoli
loro Proccuratore un tal _Francesco Bruno_, cui diedero le facoltà
opportune per ricorrere al Vicerè ed ottenere l’assenso sul detto
contratto.
In fine da altro strumento del dì 7 Ottobre dello stesso anno 1616
stipulato dallo stesso Notajo costa che quel _Francesco Bruno_
costituito Proccuratore dal Sindaco ed Eletti era Proccuratore ed
Incaricato di affari del detto Duca. Dal che è facile conchiudere che i
Sindaci ed Eletti di quel tempo non erano che tante macchine mosse dal
Duca a sua volontà, e firmavano ad occhi chiusi tutte quelle carte che
a lui piacevano.
L’assenso sul precitato dritto proibitivo non fu ottenuto. E come
avrebbe potuto ottenersi contro ogni regola di Diritto? Il protocollo
però che conteneva lo strumento del dì 15 Settembre 1615 col quale il
precitato dritto proibitivo fu costituito è scomparso dalla scheda di
Notar Berarducci, e vi è tutta la ragion di credere che si sia fatto
scomparire per torsi alla nostra città il titolo per poter rivendicare
una coi frutti il precitato dritto proibitivo de’ molini da se
costituito, ed usurpato dalla Casa d’Andria.
Nell’indice generale però della scheda suddetta degli anni 1615 1616
1617 1618 e 1619 vi è il seguente notamento: _Sig. Duca d’Andria
coll’università di Ruvo per li molini fol. 61_. Cotesto notamento
il quale pruova la esistenza di una convenzione allora stipulata
unito alla procura del dì 30 Dicembre 1616, colla quale si cercò
di farla convalidare con Regio Assenso non mai ottenuto, vale una
dimostrazione che la privativa suddetta costituita dalla Università
passò illegalmente nelle mani della Casa d’Andria. Cotesti documenti
servirono di appoggio al giudizio istituito nell’anno 1797 per i molini
suddetti come si dirà nel seguente capo.
Dalle cose premesse è facile vedere che in mano della Casa d’Andria
il feudo di Ruvo non era più nè quello che fu costituito dai Normanni
ed indi dai Sovrani Angioini, nè quello che nell’anno 1510 fu dal
Cardinale Oliviero Carafa comprato da D. Raimondo di Cardona e sua
consorte. Man mano, e da tempo in tempo si vide lo stesso impinguato
ed accresciuto di tutte le specolazioni abusive che aveva saputo la
feudalità escogitare per succhiarsi il sangue delle Popolazioni. Alcuni
pretesi dritti furono creati dal nulla, altri furono tolti colla forza
alla povera Università e convertiti in dritti feudali! La conseguenza
di tanti abusi fu la miseria di quella Popolazione angariata per tutti
i lati.
I mezzi coi quali furono tante gravezze introdotte e sostenute meritano
anche di essere commemorati. Il primo di essi fu quello di aversi messa
la Casa d’Andria in mano la nomina degli Amministratori Comunali. Si
vide quindi introdotto l’abuso che la Università faceva la nomina del
Sindaco e degli Eletti in doppia lista, ed il Barone sceglieva quelli
che più gli piacevano. Valeva però ciò lo stesso che aversi sempre
Amministratori ligj del Barone, sommessi alla di lui volontà e pronti
a sagrificargli i dritti della città e della popolazione che avevano il
sacro dovere di difendere e sostenere.
Non ignoro che lo stesso abuso fu dalla prepotenza Baronale introdotto
anche in altri luoghi. Molti giudizj vi sono stati per tal causa negli
antichi Tribunali che cominciarono ai tempi nostri a reprimerlo.
Ma non ho potuto mai comprendere come al tempo dei Vicerè abbia
potuto lo stesso tollerarsi. Li passati Sovrani del nostro Regno
non s’ingerirono mai nella elezione degli Amministratori comunali e
furono religiosissimi nel lasciare alle Popolazioni la piena libertà
di scegliere quelli che credevano meritevoli della loro fiducia. Nelle
concessioni de’ feudi non si è veduto mai cotesto dritto conceduto
ad alcuno, neppure ai Principi della Real Famiglia. Come dunque
tollerarsi che si avessero i Baroni permesso di attentare sulla libertà
dell’elezioni?
Il secondo mezzo era la Giurisdizione criminale. Con essa faceva la
Casa d’Andria perseguitare a dritto ed a torto quelle persone che non
erano del suo gusto. Quest’arma terribile si adoperava anche con una
doppia sevizia. La prima era il carcere orribile ed oscuro dell’antica
Torre di Ruvo, comunque vietato severamente ai Baroni dalle antiche
leggi del Regno. La seconda il trasporto de’ carcerati in altre lontane
prigioni per vie più dispettargli e strapazzargli.
Mi dicevano i vecchi che il nostro distinto ed illustre cittadino
_Orazio Rocca_ perseguitato dal Duca d’Andria che voleva fargli gustare
le delizie della Torre suddetta, ebbe a fuggir da Ruvo con mezza barba
fatta e mezza nò, per sottrarsi agli Armigeri Baronali che già gli
erano addosso. Venuto in Napoli la sua esimia virtù e dottrina lo fece
divenire grande Avvocato ed indi Magistrato, Caporuota del Sacro Regio
Consiglio, Delegato della Real Giurisdizione e decorato anche col
titolo di Marchese trasmesso ai suoi discendenti. Fa però meraviglia
come coi mezzi che gli davano li suoi talenti e l’eminente suo
grado nulla abbia fatto per liberare la sua Patria dagli abusi della
prepotenza Baronale de’ quali ei medesimo ne aveva fatto il saggio che
ridondò per altro alla di lui esaltazione.