precitata legge nell’accordare le censuazioni che a folla venivano
dimandate, si atteneva al fatto puramente materiale. Aveva per
_azionali_ que’ terreni ne’ quali il Regio Tavoliere e per esso i
Locati si trovavano nell’attuale possesso di esercitare un dritto
qualunque di pascolo. E poichè non vi poteva esser dubbio ch’era questa
la condizione di tutti i terreni siti nel demanio di Ruvo, quindi tutte
le dimande proposte per i terreni de’ Luoghi pii che in esso erano
siti, furono accolte senza esitazione. Nè vi fu un solo fittuario di
essi che non avesse profittato tanto della legge dell’anno 1806, quanto
di quella dell’anno 1817.
Ecco come da un dritto sicuramente abusivo nel suo principio, il quale
costò tante vessazioni e tanti affanni ai nostri antenati, n’è derivato
un bene immenso ed inestimabile. Senza di ciò non sarebbero mai più
ritornati nelle mani de’ particolari que’ terreni fertilissimi, i quali
formavano un tempo, come formano anche oggi la ricchezza e la opulenza
della nostra città. Ed in vero dall’epoca della legge del Tavoliere,
la quale ha troncati anche tutti gli antichi e barbari abusi, fino al
presente giorno si vedono ivi notabilmente accresciute le piantazioni,
i terreni seminatorj sono stati molto migliorati, e tuttavia si
migliorano, e l’agricoltura fiorisce e va innanzi a meraviglia.
Il maggior beneficio però che ci hanno fatto le novelle leggi del
Tavoliere, e della chiusura de’ terreni demaniali, è stato quello
di averci liberati per sempre dai molestissimi ospiti Abruzzesi che
venivano a far da Padroni sulle nostre proprietà, quasi che fossero
stati essi i veri eredi degli Arcadi che le conquistarono colle loro
armi! Troncati gli antichi abusi, abolita la promiscuità di pascolo
tra i cittadini ed i Locati anche sui terreni seminatorj del demanio
abusivamente sanzionata dal decreto di Revertera e di Guerrera
dell’anno 1549, e permessa dalla legge del dì 3 Dicembre 1808 la
chiusura de’ terreni appatronati demaniali ed aperti, non è rimasto
ai Locati suddetti nell’agro Ruvestino che quel dritto soltanto ch’era
puramente legittimo, cioè il pascolo vernino di quel bosco che il Regio
Tavoliere acquistò dal Conte di Ruvo col contratto dell’anno 1552 di
cui innanzi si è parlato.
Quel pascolo però era dagli Abruzzesi ricercato quando per i precitati
abusi introdotti era loro permesso di uscire dal bosco e gittarsi con
un numero immenso di animali sulle masserie de’ poveri Ruvestini site
nel demanio e devastarle senza misericordia. Limitato e ristretto,
com’era regolare, il loro dritto al solo pascolo del Bosco purgato
dagli antichi abusi, pare che quell’erbaggio, comunque eccellente, non
gli abbia più solleticati. Quindi i Locati Abruzzesi ai quali rimase
lo stesso censito per lo intero nell’anno 1806, lo hanno lasciato
e lo vanno lasciando man mano. Molte porzioni del detto bosco sono
state da essi alienate e cedute parte ai Ruvestini istessi, e parte
ad altri ricchi proprietarj di quella Provincia. Nè tarderà forse
molto che uscirà lo stesso per lo intero dalle loro mani. Sarebbe però
desiderabile che ritornasse tutto ai Ruvestini per i quali la Natura
lo aveva destinato, ma la feudalità lo tolse alle loro industrie
armentizie.
CAPO XII.
_Degli abusi e gravezze che la città di Ruvo ha sofferte dalla
prepotenza Baronale._
Prima che i Barbari del Nord ci avessero fatto il regalo della
feudalità il vasto territorio di Ruvo costituiva il patrimonio
della città e de’ suoi abitanti, che lo animavano coll’agricoltura
e colla pastorizia sicure sorgenti di quella ricchezza che ben la
pruovano i grandiosi monumenti delle belle arti ivi disotterrati
all’epoca nostra. Ed in vero la spiga del grano, la testa del bue
e ’l corno dell’abbondanza che si osservano nelle antiche monete
Ruvestine riportate nelle due tavole annesse al capo II fanno sicura
testimonianza dello stato floridissimo in cui doveva esser ivi
l’agricoltura.
Per le città cadute sotto il giogo della feudalità non è facile
definire ciò che da principio fu dato al feudo, e ciò che rimase alla
popolazione, e porre quindi una linea di separazione certa e sicura
tra l’uno e l’altro. Mancano i pubblici Registri delle primitive
concessioni, e quando anche vi fossero, tali concessioni in feudo si
facevano in quel tempo colle solite clausole generali, dalle quali
nulla poteva definirsi di ciò che nel particolare precisamente si era
dato. Quindi nelle indagini di tal fatta è bisognato spesso farla quasi
da indovino.
Non si può dire che le concessioni de’ feudi fossero state mere dignità
ventose, perchè i Capi Condottieri delle Orde Settentrionali dovevano
dividere la preda coi loro compagni d’armi, e dare loro i mezzi di
vivere bene. Dovevano inoltre porgli in grado di servire nella guerra
con un determinato numero di soldati ed a loro spese quando l’uopo lo
avesse esatto, poichè era questo in quel tempo l’obbligo de’ feudatarj,
ed i Regj eserciti gli formavano le forze riunite de’ Baroni,
circostanza la quale gli rendeva anche potentissimi.
Non si può dire tampoco che nulla si fosse lasciato alle popolazioni
vinte e soggiogate, poichè sarebbe stato ciò lo stesso che farle
perire e distruggere con esse anche i feudi conceduti. In questa
materia quindi bisogna tenere una via di mezzo. Si deve distinguere ciò
ch’è stato usurpato da ciò ch’è stato, o ha potuto essere conceduto.
Comunque tali concessioni traggano la loro origine dalla violenza e
dalla forza, nondimeno divenne questa una legge. _Hoc jus invaluit._
Il dirsi dunque o che tutto sia stato del feudo o che tutto sia stato
della popolazione sono due proposizioni che le ho trovate sempre
esagerate e viziose.
Li nostri antichi Tribunali convinti di queste verità nelle quistioni
di questa specie, mentre mancavano le primitive concessioni de’
feudi, e quelle che vi erano de’ tempi posteriori non contenevano che
clausole generali, per distinguere ciò che fosse stato conceduto da
ciò che fosse stato usurpato, si attenevano agli antichi documenti dai
quali avesse potuto risultare la pruova di un possesso annoso e non
contraddetto, tra i quali documenti vi erano anche i _rilevj_ pagati
alla Regia Corte[239].
Quali dunque erano le cose sicuramente feudali della città di Ruvo?
Per la generalità di esse mancano nelle carte antiche gli elementi che
possano indicarle. Colla lettera Regia del Re Carlo I dell’anno 1272
riportata innanzi alla pagina 135 fu ordinato al Giustiziere della
Terra di Bari di prendere informazione della rendita che si ritraeva
dai corpi, e dritti feudali _Castri Rubi_. Ma non sono in essa questi
indicati, nè si conosce se la informazione dal Re ordinata siasi presa,
e quale ne sia stato il risultamento.
Nella informazione senza data presa al tempo del Re Carlo II de’
Feudatarj della Provincia di Bari riportata innanzi alla pag. 137 si
dice che il Feudatario di Ruvo era tenuto _pro feudali servitio quinque
militum_; ma non si conosce da qual calcolo di rendite o di proventi
componenti il feudo nasceva il peso suddetto al feudatario imposto.
Nella concessione fatta dal Re Roberto nell’anno 1311 della città
di Ruvo alla Regina Sancia sua consorte le venne questa assegnata in
conto del di lei dotario per l’annua rendita di once dugento come si è
veduto innanzi alla pag. 144. Ma non si conosce tampoco da quali corpi
e dritti feudali cotesta rendita provveniva. Si può solo da questo
documento arguire che la rendita suddetta per la quale la città di Ruvo
le venne assegnata non era indiscreta, e quindi li proventi feudali
che allora si esigevano esser non dovevano tanto esagerati, quanto lo
divennero dappoi a forza di abusi e di prepotenze sotto i successivi
Feudatarj.
In fine nella concessione della nostra città fatta nell’anno 1387
dal Re Ladislao ad Antonio Santangelo e Federico Vrunforti riportata
innanzi alla pagina 157 fu ordinato anche che si fosse presa tra sei
mesi la informazione della rendita che dalla stessa si ritraeva; ma di
cotesta informazione manca qualunque notizia. Colla stessa concessione
inoltre fu imposto ai concessionarj il peso di pagare al Re venti once
d’oro per ciascun servizio militare: ma non è spiegato su di quali
elementi cotesta tassa sia stata regolata.
Nella oscurità che presentano le dette carte antiche ciò ch’è sicuro
è la qualità feudale dell’antichissimo, e vasto bosco di Ruvo della
estensione di sei in settemila moggia. Ed in vero nella precitata
concessione dell’anno 1269 fatta da Carlo I di Angiò ad Arnolfo de
Colant gli fu dato _Castrum Rubi cum foresta_, e nella già detta sua
lettera dell’anno 1272 ordinò che si fosse presa informazione della
rendita che dava _Castrum Rubi ex foresta, et terris convicinis, et
circumadjacentibus dicto Castro_. Ond’è che il detto Bosco in tutti i
Rilevj è riportato come feudale, e l’erba di esso è stata venduta dai
Feudatarj di Ruvo alla Regia Corte per uso del Tavoliere di Puglia col
contratto dell’anno 1473, di cui sarò tra poco a ragionare, e dell’anno
1552, di cui ho parlato innanzi alla pagina 201 e 202.
Era sicuramente feudale anche un’altra picciola difesa poco lontana
dalla città denominata _Parco del Conte_, la quale probabilmente era
una _ex terris convicinis et circumadjacentibus dicto castro_, delle
quali si parla nella precitata lettera di Carlo I dell’anno 1272.
Cotesta difesa nel decreto di Revertera dell’anno 1549 è chiamato
_parcum jumentorum sive equorum_ perchè in essa la Casa d’Andria teneva
la sua razza de’ cavalli. Cotesta difesa fu rispettata col decreto
suddetto come si è veduto innanzi alla pagina 199, ed è riportata in
tutti i Rilevj come un corpo feudale[240].
Dagli stessi antichi rilevj risulta similmente che apparteneva al feudo
anche la Bagliva. Vero è che dai Registri di Carlo I e di Carlo II
riportati alla pagina 134 risulta che cotesto dritto fu escluso dalle
concessioni in feudo da essi fatte e se lo riserbò il Re, e che la
concessione fatta da Ladislao nell’anno 1387 (pag. 157) fu rimessiva
alle precedenti concessioni. Non è meno vero però che nelle posteriori
concessioni dall’epoca Aragonese in poi riportate innanzi nel Capo IX
e X, vi andò compresa anche la Bagliva, poichè si sa che le concessioni
Aragonesi furono in questa parte più larghe delle Angioine.
Non si può quindi dubitare della feudalità di cotesto dritto. Si deve
bensì intendere lo stesso limitato e ristretto a que’ cancelli che
dalle antiche Leggi del Regno erano prefissi ai dritti bajulari, e non
già esteso a quelle avanie abusi ed estorsioni che furono in seguito
introdotte dalla prepotenza Baronale, come anderemo a vederlo or ora.
Vi è anche tutta la ragione di credere o almeno di dubitare fortemente
che abbia potuto costituire un demanio del feudo quella parte della
contrada delle murge di Ruvo ch’è rimasta tuttavia aspra e selvatica,
perchè negata alla coltura. Nella precitata concessione di Carlo I di
Angiò dell’anno 1269 fu la città di Ruvo conceduta _cum pratis pascuis_
etc. e si riserbò il Re sui paschi conceduti il dritto di farvi
pascere gli animali delle sue razze. Si sa che coteste riserbe apposte
nelle concessioni de’ Sovrani Angioini riguardavano principalmente i
demanj de’ feudi conceduti, ed inducono quindi la presunzione che nel
territorio di Ruvo vi doveva essere un demanio feudale compreso nella
concessione suddetta, sul quale avrebbe potuto tal riserba esercitarsi.
Negli antichi giudizj che hanno avuto luogo tra i Duchi di Andria
e Conti di Ruvo da una parte, e ’l Regio Tavoliere e suoi Locati
dall’altra, si è avuto per vero che un demanio feudale dell’agro
Ruvestino sia stata la contrada delle murge, sulla quale questi ultimi
hanno preteso il dritto di _riposo_ che gli Scrittori Doganali hanno
dato per vero, ma la Casa d’Andria ha sempre acremente contraddetto.
In fatti assumeva quest’ultima che l’unico dritto del Regio Tavoliere
di Puglia sul territorio di Ruvo era la proprietà dell’erba vernina
e della ghianda del bosco acquistata col contratto dell’anno 1552
riportato innanzi alla pagina 201 e 202. Ma il preteso dritto di riposo
sul demanio feudale delle murge mancava di qualunque titolo.
Si replicava però dal Regio Tavoliere e dai Locati che il titolo
suddetto non mancava, e che lo costituiva un contratto combinato
nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca
di Venosa e Conte di Ruvo, di cui innanzi si è parlato. Col precitato
contratto (essi dicevano) vendè costui alla Regia Corte per annui
ducati mille e cento l’erba del bosco di Ruvo dal dì della Vigilia
del Santo Natale in avanti per uso del Regio Tavoliere di Puglia, e ’l
dritto di _riposo_ nelle murge tanto di Ruvo che di Minervino[241].
Si convalidava cotesto assunto con un notamento che si trova ne’
Registri Aragonesi del Grande Archivio, dal quale si rileva che il
detto Re Ferdinando I con lettera scritta da Foggia nel dì 10 Gennaio
1473 ordinò che si fossero pagati a Pirro del Balzo Duca di Venosa
_annui ducati 1100 per li SUOI ERBAGGI si piglia la Dogana delle
pecore, così per accordo, cioè per lo Bosco e Demanio de Minervino,
Bosco e Demanio de Rubo_[242]-[243].
Si aggiugneva che lo stesso Pirro del Balzo con suo ricorso dato al Re
nell’anno 1474 si dolse che un tale Cola Colletta Uffiziale Doganale
abusava del suo incarico, e si permetteva di fidare animali grossi
e piccioli de’ Paesi convicini ne’ suoi erbaggi di Ruvo e Minervino
prima che vi fossero entrati gli animali del Regio Tavoliere. Il Re
Ferdinando I nel dì 16 Maggio 1474 diè ordini precisi al Doganiere di
Foggia che avesse fatto cessare cotesto abuso[244].
Con questi documenti il Regio Tavoliere, ed i Locati giustificavano
il loro dritto sulle murge di Ruvo. La Casa d’Andria non negava il
contratto passato con Pirro del Balzo nell’anno 1473. Ma osservava
che Federico di Aragona divenuto già Re di Napoli aveva venduta la
città di Ruvo al Conte di Trivento _cum herbagiis, pascuis, fidis
diffidis Bajulationibus_ etc. senza veruna riserba del preteso dritto
di _riposo_ del Regio Tavoliere, il quale in conseguenza non poteva
pretendere quelli erbaggi che il Re aveva venduti liberi da qualunque
servitù.
Confermava cotesto assunto coll’osservare che il Regio Tavoliere stava
pagando i soli annui ducati 1750 convenuti collo strumento dell’anno
1552 per l’erba e la ghianda del Bosco di Ruvo. Ma se fosse continuato
il contratto dell’anno 1473 anche per lo riposo delle murge che son
diverse dal Bosco, altra somma avrebbe seguitato a corrispondere la
cassa del Tavoliere anche per tal causa, il che non essendovi, era
chiaro che il contratto dell’anno 1473 per quella parte che riguardava
il riposo delle murge era rimasto disciolto colla vendita fatta dal Re
Federico della città di Ruvo, senza di questo peso.
Or qualunque voglia credersi il merito della predetta quistione
certamente non lieve elevata tra la Casa d’Andria, e ’l Regio
Tavoliere, è notabile che quest’ultimo ripeteva il suo dritto sulle
murge di Ruvo da un contratto passato nell’anno 1473 tra il Re
Ferdinando I, di Aragona, e ’l feudatario di quella città. Il che dava
un appoggio fortissimo al Duca d’Andria di assumere che il suo dritto
sul demanio delle murge era garantito da un possesso di quattro secoli,
il quale partiva da un fatto de’ passati Sovrani di questo Regno che lo
avevano riconosciuto.
Per l’esposte considerazioni, dico il vero, non ho veduto mai chiara
la quistione promossa sulla qualità del demanio delle murge, e non
sono stato mai convinto che non abbia potuto formare quella contrada
un demanio feudale. Ho però opinato a questo modo per i soli terreni
rimasti aspri e selvatici, non già per quelli che da tempo immemorabile
si trovano dissodati, e ridotti a coltura con essersi su di essi
stabilite le masserie di semina.
Cotesti terreni coltivati non essendo stati mai soggetti a veruna
prestazione feudale sia in generi, sia in danaro, è il fatto istesso
quello che gli mostra liberi e franchi da qualunque suggezione feudale.
Il che lo conferma anche un Registro del Re Carlo II di Angiò cioè
una lettera Regia a favore _Judicis Angeli Andreæ de Rubo_. Ordinò con
essa che non fosse stato questi molestato e turbato dal possesso di un
territorio che aveva nel tenimento di Ruvo _in murgia juncati, quod
dicitur lama cervaria, cum turribus, quæ dicuntur Guillelmi Aponis,
et terras astantes, juxta lamam et turres prædictas_[245]. Cotesta
contrada ritiene tuttavia il nome di _Giuncata_, luogo del trifinio tra
Ruvo, Andria e ’l Garagnone di cui si è parlato innanzi alla pag. 168.
Da cotesto registro ben si rileva che i cittadini di Ruvo da tempo
antichissimo han posseduti nelle murge terreni di loro assoluta
proprietà. Nelle cose antiche quando mancano le memorie chiare e
precise della origine di esse, decide il fatto. Dalle circostanze
premesse non manca certamente una ragione di dirsi che nel demanio
delle murge di Ruvo sui terreni coltivati non vi ha mai il Barone
rappresentato o esercitato verun dritto. Ma sulla parte selvatica ed
agreste non può dirsi francamente lo stesso, perchè i fatti avvenuti
nell’epoca specialmente de’ Sovrani Aragonesi possono far credere
diversamente.
Era questa per quanto a me pare l’antica posizione legale o sia la
dotazione del feudo di Ruvo che può credersi legittima. Non so quali
abusi abbiano potuto essere introdotti da coloro che possederono in
feudo la nostra città prima dell’anno 1510, epoca dell’acquisto fattone
dal Cardinale Oliviero Carafa, poichè mancano le memorie de’ fatti
avvenuti in quel tempo. Certo è intanto che nel lunghissimo tratto
di tempo che la stessa è stata in mano della famiglia Carafa non vi
sono stati abusi gravezze e soverchierie che quella Popolazione non
abbia avuto a soffrire fino all’ultima dramma. Anche l’aria che ivi si
respirava si fece divenir feudale a forza di prepotenze. Spenta quindi
la energia, l’industria e la specolazione agraria della popolazione
suddetta, fu la stessa in ultimo ridotta alla miseria estrema e
degradata allo stato di una popolazione di schiavi di una privata
famiglia prepotentissima.
La mia penna non è usa alla satira. Dico i fatti come sono avvenuti, e
come gli ho rilevati da atti pubblici e da documenti positivi ai quali
non vi è che ridire. L’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco Carafa
è un ottimo uomo e stimabilissimo Cavaliere pe ’l quale ho tutto il
rispetto. Niuna parte ha egli avuta alle gravezze che la mia Patria ha
sofferte dai suoi Illustri Antenati. Anzi con una laudabile e virtuosa
docilità si è prestato ad emendarle per quanto si è potuto, come nel
susseguente capo anderemo a vederlo. Ma non è nel potere di alcuno
il cancellare i fatti avvenuti, come non è tampoco a me permesso di
trasandare que’ spiacevoli avvenimenti che formano parte della storia
che ho impreso a scrivere.
Per poter formare una idea della prepotenza della Casa d’Andria, a
cui la nostra città non ebbe la forza di resistere, basta leggere ciò
che dice il precitato Scrittore Doganale Stefano de Stefano del Bosco
di Ruvo acquistato dal Regio Tavoliere, come innanzi si è detto, col
contratto dell’anno 1552.
_Il bosco di Ruvo dai Locati non solamente in nessun modo non si gode,
ma non si conosce ov’egli sia sito; onde se lo spettabile Reggente
Gastone nella relazione che fece nel 1681 al Marchese de Los Velez
presso Ageta nel fine della Parte III all’annotazione di Moles a carte
107 in princip. si doleva ivi_ (reca quì le precise parole del rapporto
del Reggente Gastone Scritto in lingua Spagnuola, col quale diceva che
i Locati non osavano porre il piede nel bosco di Ruvo per la potenza
della Casa d’Andria, ed erano costretti a cederne l’erba alla stessa
per un tozzo di pane), _ai tempi nostri detto Bosco di Ruvo è divenuto
assai peggiore di quello che dal nostro Torquato ci vien descritto
cotanto folto ed orribile che a chiunque tentava di entrarvi niegava
l’ingresso_
_Nè qui gregge od armento ai paschi all’ombra_
_Guida bifolco mai, guida pastore,_
_Nè v’entra peregrin se non smarrito_
_Ma lunge passa, e lo dimostra a dito._
_Conciosiachè quell’iperbolico bosco era almeno da’ passaggieri veduto:
ma questo di Ruvo per cui dalla Regia Corte se ne pagano in ciascun
anno ducati mille settecento cinquanta, come si disse nel proemio part.
I art. IV n. 44, e se ne riscuotono dai Locati col venti per cento
intorno a ducati 6300, non solo ai pastori che dovrebbero introdurvi
le pecore è vietato l’ingresso: ma non sanno coloro che lo comprano nè
men ov’egli si trovi; e se in quello del Poeta entravano i peregrini
smarriti, in questo i pratici ed esperti Locati, benchè camminino per
istrade piane e diritte, non ardiscono penetrarvi per dubbio di non
perdersi e di non rinvenir più il modo da poter uscire da sì intricato
laberinto_[246].
_Laonde non ostante che nell’anno 1709 precedente istanza dello
spettabile Signor Reggente Mazzaccara allor zelantissimo Avvocato
Fiscale del Regal Patrimonio si fosse dalla Regia Giunta ordinato
che sotto formidabili pene l’Illustre Duca d’Andria non ardisse_ nec
directe, nec indirecte et nec per suppositas personas, _comprar dai
Locati i pascoli di esso bosco, vedendosi poi che i poveri Locati
con questo espediente perdevano altresì quel tozzo che per l’addietro
avevano ricuperato, furono astretti, anche per opera di chi compariva
per il suo privato interesse_ con veste di pastor lupo rapace,
_ricorrere nella stessa Regia Giunta, e col motivo di non potersi
avvalere di essi erbaggi di Ruvo e per la lontananza de’ luoghi, e
per la qualità de’ paschi, e per la mancanza dell’acqua, e per altri
mendicati pretesti, ottennero precedente relazione de’ due Magnifici
Credenzieri di essa Regia Dogana che li fosse stato lecito tornarli
a rivendere o al menzionato Illustre Duca d’Andria, o a chi meglio
l’avesse potuto riuscire, come dagli atti e provisioni spedite presso
l’Attuario Pietro Paolo de Fusco_[247].
Così scriveva il precitato Scrittore nell’anno 1731 quando questo Regno
era ancora sotto la dominazione dell’Imperatore Carlo VI. Passato lo
stesso sotto il governo di Carlo III di gloriosa memoria, e cessata
l’amministrazione de’ Vicerè sotto la quale era stato poco men di due
secoli e mezzo, la Regia Autorità cominciò ad essere più rispettata,
e la potenza de’ Grandi fu almeno più repressa. Portatasi maggiore
attenzione e maggior rigore anche sull’amministrazione del Regio
Tavoliere, il Bosco di Ruvo fu finalmente strappato dalle mani del
Duca d’Andria. Li Locati cominciarono a valersene come prima. Veniva
lo stesso assegnato per lo pascolo di quarantamila pecore, come lo dice
lo stesso Scrittore, e fino ai nostri dì si è veduto sempre coverto di
pecore de’ Locati Abruzzesi.
Avendo però la Casa d’Andria perduto quel forte guadagno che faceva
sull’erba e sulla ghianda di esso, pensò rifarsene con usura in un modo
anche peggiore. Quel Bosco che nell’anno 1731 lo descriveva de Stefano
così folto ed impenetrabile, al cadere del secolo XVIII era rimasto
denudato in modo che aveva perduto quasi l’aspetto di bosco. Quando
nella mia gioventù mi sono ivi recato al divertimento della caccia di
cui è feracissimo, ebbi a notare che in moltissimi luoghi di esso si
scuopriva un uomo alla distanza di un quarto, di un terzo, della metà
di un miglio, ed in alcuni luoghi anche molto maggiore, cosa non mai
avvenuta nel foltissimo bosco di Ruvo!
La Casa d’Andria aveva fatto dare allo stesso un taglio spietato.
Tutti i rami delle annosissime e grandiose querce che vi erano gli
aveva fatti recidere con aver rimasti i nudi tronchi tagliati _a testa
di Monaco_, giusta il linguaggio del luogo. Da un taglio così barbaro
dato da anno in anno fu ritratta una immensa e sterminata quantità di
legna che mente umana non la può concepire. Ridotte queste a carboni
o vendute alle convicine Popolazioni ch’erano scarse di boschi, e
specialmente agli Altamurani che non ne hanno affatto, fruttarono somme
rilevantissime, poichè nella Provincia di Bari le legna, ed i carboni
si pagano a caro prezzo.