La Giunta del Tavoliere destinata allora per la esecuzione della

precitata legge nell’accordare le censuazioni che a folla venivano

dimandate, si atteneva al fatto puramente materiale. Aveva per

_azionali_ que’ terreni ne’ quali il Regio Tavoliere e per esso i

Locati si trovavano nell’attuale possesso di esercitare un dritto

qualunque di pascolo. E poichè non vi poteva esser dubbio ch’era questa

la condizione di tutti i terreni siti nel demanio di Ruvo, quindi tutte

le dimande proposte per i terreni de’ Luoghi pii che in esso erano

siti, furono accolte senza esitazione. Nè vi fu un solo fittuario di

essi che non avesse profittato tanto della legge dell’anno 1806, quanto

di quella dell’anno 1817.

Ecco come da un dritto sicuramente abusivo nel suo principio, il quale

costò tante vessazioni e tanti affanni ai nostri antenati, n’è derivato

un bene immenso ed inestimabile. Senza di ciò non sarebbero mai più

ritornati nelle mani de’ particolari que’ terreni fertilissimi, i quali

formavano un tempo, come formano anche oggi la ricchezza e la opulenza

della nostra città. Ed in vero dall’epoca della legge del Tavoliere,

la quale ha troncati anche tutti gli antichi e barbari abusi, fino al

presente giorno si vedono ivi notabilmente accresciute le piantazioni,

i terreni seminatorj sono stati molto migliorati, e tuttavia si

migliorano, e l’agricoltura fiorisce e va innanzi a meraviglia.

Il maggior beneficio però che ci hanno fatto le novelle leggi del

Tavoliere, e della chiusura de’ terreni demaniali, è stato quello

di averci liberati per sempre dai molestissimi ospiti Abruzzesi che

venivano a far da Padroni sulle nostre proprietà, quasi che fossero

stati essi i veri eredi degli Arcadi che le conquistarono colle loro

armi! Troncati gli antichi abusi, abolita la promiscuità di pascolo

tra i cittadini ed i Locati anche sui terreni seminatorj del demanio

abusivamente sanzionata dal decreto di Revertera e di Guerrera

dell’anno 1549, e permessa dalla legge del dì 3 Dicembre 1808 la

chiusura de’ terreni appatronati demaniali ed aperti, non è rimasto

ai Locati suddetti nell’agro Ruvestino che quel dritto soltanto ch’era

puramente legittimo, cioè il pascolo vernino di quel bosco che il Regio

Tavoliere acquistò dal Conte di Ruvo col contratto dell’anno 1552 di

cui innanzi si è parlato.

Quel pascolo però era dagli Abruzzesi ricercato quando per i precitati

abusi introdotti era loro permesso di uscire dal bosco e gittarsi con

un numero immenso di animali sulle masserie de’ poveri Ruvestini site

nel demanio e devastarle senza misericordia. Limitato e ristretto,

com’era regolare, il loro dritto al solo pascolo del Bosco purgato

dagli antichi abusi, pare che quell’erbaggio, comunque eccellente, non

gli abbia più solleticati. Quindi i Locati Abruzzesi ai quali rimase

lo stesso censito per lo intero nell’anno 1806, lo hanno lasciato

e lo vanno lasciando man mano. Molte porzioni del detto bosco sono

state da essi alienate e cedute parte ai Ruvestini istessi, e parte

ad altri ricchi proprietarj di quella Provincia. Nè tarderà forse

molto che uscirà lo stesso per lo intero dalle loro mani. Sarebbe però

desiderabile che ritornasse tutto ai Ruvestini per i quali la Natura

lo aveva destinato, ma la feudalità lo tolse alle loro industrie

armentizie.

CAPO XII.

_Degli abusi e gravezze che la città di Ruvo ha sofferte dalla

prepotenza Baronale._

Prima che i Barbari del Nord ci avessero fatto il regalo della

feudalità il vasto territorio di Ruvo costituiva il patrimonio

della città e de’ suoi abitanti, che lo animavano coll’agricoltura

e colla pastorizia sicure sorgenti di quella ricchezza che ben la

pruovano i grandiosi monumenti delle belle arti ivi disotterrati

all’epoca nostra. Ed in vero la spiga del grano, la testa del bue

e ’l corno dell’abbondanza che si osservano nelle antiche monete

Ruvestine riportate nelle due tavole annesse al capo II fanno sicura

testimonianza dello stato floridissimo in cui doveva esser ivi

l’agricoltura.

Per le città cadute sotto il giogo della feudalità non è facile

definire ciò che da principio fu dato al feudo, e ciò che rimase alla

popolazione, e porre quindi una linea di separazione certa e sicura

tra l’uno e l’altro. Mancano i pubblici Registri delle primitive

concessioni, e quando anche vi fossero, tali concessioni in feudo si

facevano in quel tempo colle solite clausole generali, dalle quali

nulla poteva definirsi di ciò che nel particolare precisamente si era

dato. Quindi nelle indagini di tal fatta è bisognato spesso farla quasi

da indovino.

Non si può dire che le concessioni de’ feudi fossero state mere dignità

ventose, perchè i Capi Condottieri delle Orde Settentrionali dovevano

dividere la preda coi loro compagni d’armi, e dare loro i mezzi di

vivere bene. Dovevano inoltre porgli in grado di servire nella guerra

con un determinato numero di soldati ed a loro spese quando l’uopo lo

avesse esatto, poichè era questo in quel tempo l’obbligo de’ feudatarj,

ed i Regj eserciti gli formavano le forze riunite de’ Baroni,

circostanza la quale gli rendeva anche potentissimi.

Non si può dire tampoco che nulla si fosse lasciato alle popolazioni

vinte e soggiogate, poichè sarebbe stato ciò lo stesso che farle

perire e distruggere con esse anche i feudi conceduti. In questa

materia quindi bisogna tenere una via di mezzo. Si deve distinguere ciò

ch’è stato usurpato da ciò ch’è stato, o ha potuto essere conceduto.

Comunque tali concessioni traggano la loro origine dalla violenza e

dalla forza, nondimeno divenne questa una legge. _Hoc jus invaluit._

Il dirsi dunque o che tutto sia stato del feudo o che tutto sia stato

della popolazione sono due proposizioni che le ho trovate sempre

esagerate e viziose.

Li nostri antichi Tribunali convinti di queste verità nelle quistioni

di questa specie, mentre mancavano le primitive concessioni de’

feudi, e quelle che vi erano de’ tempi posteriori non contenevano che

clausole generali, per distinguere ciò che fosse stato conceduto da

ciò che fosse stato usurpato, si attenevano agli antichi documenti dai

quali avesse potuto risultare la pruova di un possesso annoso e non

contraddetto, tra i quali documenti vi erano anche i _rilevj_ pagati

alla Regia Corte[239].

Quali dunque erano le cose sicuramente feudali della città di Ruvo?

Per la generalità di esse mancano nelle carte antiche gli elementi che

possano indicarle. Colla lettera Regia del Re Carlo I dell’anno 1272

riportata innanzi alla pagina 135 fu ordinato al Giustiziere della

Terra di Bari di prendere informazione della rendita che si ritraeva

dai corpi, e dritti feudali _Castri Rubi_. Ma non sono in essa questi

indicati, nè si conosce se la informazione dal Re ordinata siasi presa,

e quale ne sia stato il risultamento.

Nella informazione senza data presa al tempo del Re Carlo II de’

Feudatarj della Provincia di Bari riportata innanzi alla pag. 137 si

dice che il Feudatario di Ruvo era tenuto _pro feudali servitio quinque

militum_; ma non si conosce da qual calcolo di rendite o di proventi

componenti il feudo nasceva il peso suddetto al feudatario imposto.

Nella concessione fatta dal Re Roberto nell’anno 1311 della città

di Ruvo alla Regina Sancia sua consorte le venne questa assegnata in

conto del di lei dotario per l’annua rendita di once dugento come si è

veduto innanzi alla pag. 144. Ma non si conosce tampoco da quali corpi

e dritti feudali cotesta rendita provveniva. Si può solo da questo

documento arguire che la rendita suddetta per la quale la città di Ruvo

le venne assegnata non era indiscreta, e quindi li proventi feudali

che allora si esigevano esser non dovevano tanto esagerati, quanto lo

divennero dappoi a forza di abusi e di prepotenze sotto i successivi

Feudatarj.

In fine nella concessione della nostra città fatta nell’anno 1387

dal Re Ladislao ad Antonio Santangelo e Federico Vrunforti riportata

innanzi alla pagina 157 fu ordinato anche che si fosse presa tra sei

mesi la informazione della rendita che dalla stessa si ritraeva; ma di

cotesta informazione manca qualunque notizia. Colla stessa concessione

inoltre fu imposto ai concessionarj il peso di pagare al Re venti once

d’oro per ciascun servizio militare: ma non è spiegato su di quali

elementi cotesta tassa sia stata regolata.

Nella oscurità che presentano le dette carte antiche ciò ch’è sicuro

è la qualità feudale dell’antichissimo, e vasto bosco di Ruvo della

estensione di sei in settemila moggia. Ed in vero nella precitata

concessione dell’anno 1269 fatta da Carlo I di Angiò ad Arnolfo de

Colant gli fu dato _Castrum Rubi cum foresta_, e nella già detta sua

lettera dell’anno 1272 ordinò che si fosse presa informazione della

rendita che dava _Castrum Rubi ex foresta, et terris convicinis, et

circumadjacentibus dicto Castro_. Ond’è che il detto Bosco in tutti i

Rilevj è riportato come feudale, e l’erba di esso è stata venduta dai

Feudatarj di Ruvo alla Regia Corte per uso del Tavoliere di Puglia col

contratto dell’anno 1473, di cui sarò tra poco a ragionare, e dell’anno

1552, di cui ho parlato innanzi alla pagina 201 e 202.

Era sicuramente feudale anche un’altra picciola difesa poco lontana

dalla città denominata _Parco del Conte_, la quale probabilmente era

una _ex terris convicinis et circumadjacentibus dicto castro_, delle

quali si parla nella precitata lettera di Carlo I dell’anno 1272.

Cotesta difesa nel decreto di Revertera dell’anno 1549 è chiamato

_parcum jumentorum sive equorum_ perchè in essa la Casa d’Andria teneva

la sua razza de’ cavalli. Cotesta difesa fu rispettata col decreto

suddetto come si è veduto innanzi alla pagina 199, ed è riportata in

tutti i Rilevj come un corpo feudale[240].

Dagli stessi antichi rilevj risulta similmente che apparteneva al feudo

anche la Bagliva. Vero è che dai Registri di Carlo I e di Carlo II

riportati alla pagina 134 risulta che cotesto dritto fu escluso dalle

concessioni in feudo da essi fatte e se lo riserbò il Re, e che la

concessione fatta da Ladislao nell’anno 1387 (pag. 157) fu rimessiva

alle precedenti concessioni. Non è meno vero però che nelle posteriori

concessioni dall’epoca Aragonese in poi riportate innanzi nel Capo IX

e X, vi andò compresa anche la Bagliva, poichè si sa che le concessioni

Aragonesi furono in questa parte più larghe delle Angioine.

Non si può quindi dubitare della feudalità di cotesto dritto. Si deve

bensì intendere lo stesso limitato e ristretto a que’ cancelli che

dalle antiche Leggi del Regno erano prefissi ai dritti bajulari, e non

già esteso a quelle avanie abusi ed estorsioni che furono in seguito

introdotte dalla prepotenza Baronale, come anderemo a vederlo or ora.

Vi è anche tutta la ragione di credere o almeno di dubitare fortemente

che abbia potuto costituire un demanio del feudo quella parte della

contrada delle murge di Ruvo ch’è rimasta tuttavia aspra e selvatica,

perchè negata alla coltura. Nella precitata concessione di Carlo I di

Angiò dell’anno 1269 fu la città di Ruvo conceduta _cum pratis pascuis_

etc. e si riserbò il Re sui paschi conceduti il dritto di farvi

pascere gli animali delle sue razze. Si sa che coteste riserbe apposte

nelle concessioni de’ Sovrani Angioini riguardavano principalmente i

demanj de’ feudi conceduti, ed inducono quindi la presunzione che nel

territorio di Ruvo vi doveva essere un demanio feudale compreso nella

concessione suddetta, sul quale avrebbe potuto tal riserba esercitarsi.

Negli antichi giudizj che hanno avuto luogo tra i Duchi di Andria

e Conti di Ruvo da una parte, e ’l Regio Tavoliere e suoi Locati

dall’altra, si è avuto per vero che un demanio feudale dell’agro

Ruvestino sia stata la contrada delle murge, sulla quale questi ultimi

hanno preteso il dritto di _riposo_ che gli Scrittori Doganali hanno

dato per vero, ma la Casa d’Andria ha sempre acremente contraddetto.

In fatti assumeva quest’ultima che l’unico dritto del Regio Tavoliere

di Puglia sul territorio di Ruvo era la proprietà dell’erba vernina

e della ghianda del bosco acquistata col contratto dell’anno 1552

riportato innanzi alla pagina 201 e 202. Ma il preteso dritto di riposo

sul demanio feudale delle murge mancava di qualunque titolo.

Si replicava però dal Regio Tavoliere e dai Locati che il titolo

suddetto non mancava, e che lo costituiva un contratto combinato

nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca

di Venosa e Conte di Ruvo, di cui innanzi si è parlato. Col precitato

contratto (essi dicevano) vendè costui alla Regia Corte per annui

ducati mille e cento l’erba del bosco di Ruvo dal dì della Vigilia

del Santo Natale in avanti per uso del Regio Tavoliere di Puglia, e ’l

dritto di _riposo_ nelle murge tanto di Ruvo che di Minervino[241].

Si convalidava cotesto assunto con un notamento che si trova ne’

Registri Aragonesi del Grande Archivio, dal quale si rileva che il

detto Re Ferdinando I con lettera scritta da Foggia nel dì 10 Gennaio

1473 ordinò che si fossero pagati a Pirro del Balzo Duca di Venosa

_annui ducati 1100 per li SUOI ERBAGGI si piglia la Dogana delle

pecore, così per accordo, cioè per lo Bosco e Demanio de Minervino,

Bosco e Demanio de Rubo_[242]-[243].

Si aggiugneva che lo stesso Pirro del Balzo con suo ricorso dato al Re

nell’anno 1474 si dolse che un tale Cola Colletta Uffiziale Doganale

abusava del suo incarico, e si permetteva di fidare animali grossi

e piccioli de’ Paesi convicini ne’ suoi erbaggi di Ruvo e Minervino

prima che vi fossero entrati gli animali del Regio Tavoliere. Il Re

Ferdinando I nel dì 16 Maggio 1474 diè ordini precisi al Doganiere di

Foggia che avesse fatto cessare cotesto abuso[244].

Con questi documenti il Regio Tavoliere, ed i Locati giustificavano

il loro dritto sulle murge di Ruvo. La Casa d’Andria non negava il

contratto passato con Pirro del Balzo nell’anno 1473. Ma osservava

che Federico di Aragona divenuto già Re di Napoli aveva venduta la

città di Ruvo al Conte di Trivento _cum herbagiis, pascuis, fidis

diffidis Bajulationibus_ etc. senza veruna riserba del preteso dritto

di _riposo_ del Regio Tavoliere, il quale in conseguenza non poteva

pretendere quelli erbaggi che il Re aveva venduti liberi da qualunque

servitù.

Confermava cotesto assunto coll’osservare che il Regio Tavoliere stava

pagando i soli annui ducati 1750 convenuti collo strumento dell’anno

1552 per l’erba e la ghianda del Bosco di Ruvo. Ma se fosse continuato

il contratto dell’anno 1473 anche per lo riposo delle murge che son

diverse dal Bosco, altra somma avrebbe seguitato a corrispondere la

cassa del Tavoliere anche per tal causa, il che non essendovi, era

chiaro che il contratto dell’anno 1473 per quella parte che riguardava

il riposo delle murge era rimasto disciolto colla vendita fatta dal Re

Federico della città di Ruvo, senza di questo peso.

Or qualunque voglia credersi il merito della predetta quistione

certamente non lieve elevata tra la Casa d’Andria, e ’l Regio

Tavoliere, è notabile che quest’ultimo ripeteva il suo dritto sulle

murge di Ruvo da un contratto passato nell’anno 1473 tra il Re

Ferdinando I, di Aragona, e ’l feudatario di quella città. Il che dava

un appoggio fortissimo al Duca d’Andria di assumere che il suo dritto

sul demanio delle murge era garantito da un possesso di quattro secoli,

il quale partiva da un fatto de’ passati Sovrani di questo Regno che lo

avevano riconosciuto.

Per l’esposte considerazioni, dico il vero, non ho veduto mai chiara

la quistione promossa sulla qualità del demanio delle murge, e non

sono stato mai convinto che non abbia potuto formare quella contrada

un demanio feudale. Ho però opinato a questo modo per i soli terreni

rimasti aspri e selvatici, non già per quelli che da tempo immemorabile

si trovano dissodati, e ridotti a coltura con essersi su di essi

stabilite le masserie di semina.

Cotesti terreni coltivati non essendo stati mai soggetti a veruna

prestazione feudale sia in generi, sia in danaro, è il fatto istesso

quello che gli mostra liberi e franchi da qualunque suggezione feudale.

Il che lo conferma anche un Registro del Re Carlo II di Angiò cioè

una lettera Regia a favore _Judicis Angeli Andreæ de Rubo_. Ordinò con

essa che non fosse stato questi molestato e turbato dal possesso di un

territorio che aveva nel tenimento di Ruvo _in murgia juncati, quod

dicitur lama cervaria, cum turribus, quæ dicuntur Guillelmi Aponis,

et terras astantes, juxta lamam et turres prædictas_[245]. Cotesta

contrada ritiene tuttavia il nome di _Giuncata_, luogo del trifinio tra

Ruvo, Andria e ’l Garagnone di cui si è parlato innanzi alla pag. 168.

Da cotesto registro ben si rileva che i cittadini di Ruvo da tempo

antichissimo han posseduti nelle murge terreni di loro assoluta

proprietà. Nelle cose antiche quando mancano le memorie chiare e

precise della origine di esse, decide il fatto. Dalle circostanze

premesse non manca certamente una ragione di dirsi che nel demanio

delle murge di Ruvo sui terreni coltivati non vi ha mai il Barone

rappresentato o esercitato verun dritto. Ma sulla parte selvatica ed

agreste non può dirsi francamente lo stesso, perchè i fatti avvenuti

nell’epoca specialmente de’ Sovrani Aragonesi possono far credere

diversamente.

Era questa per quanto a me pare l’antica posizione legale o sia la

dotazione del feudo di Ruvo che può credersi legittima. Non so quali

abusi abbiano potuto essere introdotti da coloro che possederono in

feudo la nostra città prima dell’anno 1510, epoca dell’acquisto fattone

dal Cardinale Oliviero Carafa, poichè mancano le memorie de’ fatti

avvenuti in quel tempo. Certo è intanto che nel lunghissimo tratto

di tempo che la stessa è stata in mano della famiglia Carafa non vi

sono stati abusi gravezze e soverchierie che quella Popolazione non

abbia avuto a soffrire fino all’ultima dramma. Anche l’aria che ivi si

respirava si fece divenir feudale a forza di prepotenze. Spenta quindi

la energia, l’industria e la specolazione agraria della popolazione

suddetta, fu la stessa in ultimo ridotta alla miseria estrema e

degradata allo stato di una popolazione di schiavi di una privata

famiglia prepotentissima.

La mia penna non è usa alla satira. Dico i fatti come sono avvenuti, e

come gli ho rilevati da atti pubblici e da documenti positivi ai quali

non vi è che ridire. L’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco Carafa

è un ottimo uomo e stimabilissimo Cavaliere pe ’l quale ho tutto il

rispetto. Niuna parte ha egli avuta alle gravezze che la mia Patria ha

sofferte dai suoi Illustri Antenati. Anzi con una laudabile e virtuosa

docilità si è prestato ad emendarle per quanto si è potuto, come nel

susseguente capo anderemo a vederlo. Ma non è nel potere di alcuno

il cancellare i fatti avvenuti, come non è tampoco a me permesso di

trasandare que’ spiacevoli avvenimenti che formano parte della storia

che ho impreso a scrivere.

Per poter formare una idea della prepotenza della Casa d’Andria, a

cui la nostra città non ebbe la forza di resistere, basta leggere ciò

che dice il precitato Scrittore Doganale Stefano de Stefano del Bosco

di Ruvo acquistato dal Regio Tavoliere, come innanzi si è detto, col

contratto dell’anno 1552.

_Il bosco di Ruvo dai Locati non solamente in nessun modo non si gode,

ma non si conosce ov’egli sia sito; onde se lo spettabile Reggente

Gastone nella relazione che fece nel 1681 al Marchese de Los Velez

presso Ageta nel fine della Parte III all’annotazione di Moles a carte

107 in princip. si doleva ivi_ (reca quì le precise parole del rapporto

del Reggente Gastone Scritto in lingua Spagnuola, col quale diceva che

i Locati non osavano porre il piede nel bosco di Ruvo per la potenza

della Casa d’Andria, ed erano costretti a cederne l’erba alla stessa

per un tozzo di pane), _ai tempi nostri detto Bosco di Ruvo è divenuto

assai peggiore di quello che dal nostro Torquato ci vien descritto

cotanto folto ed orribile che a chiunque tentava di entrarvi niegava

l’ingresso_

_Nè qui gregge od armento ai paschi all’ombra_

_Guida bifolco mai, guida pastore,_

_Nè v’entra peregrin se non smarrito_

_Ma lunge passa, e lo dimostra a dito._

_Conciosiachè quell’iperbolico bosco era almeno da’ passaggieri veduto:

ma questo di Ruvo per cui dalla Regia Corte se ne pagano in ciascun

anno ducati mille settecento cinquanta, come si disse nel proemio part.

I art. IV n. 44, e se ne riscuotono dai Locati col venti per cento

intorno a ducati 6300, non solo ai pastori che dovrebbero introdurvi

le pecore è vietato l’ingresso: ma non sanno coloro che lo comprano nè

men ov’egli si trovi; e se in quello del Poeta entravano i peregrini

smarriti, in questo i pratici ed esperti Locati, benchè camminino per

istrade piane e diritte, non ardiscono penetrarvi per dubbio di non

perdersi e di non rinvenir più il modo da poter uscire da sì intricato

laberinto_[246].

_Laonde non ostante che nell’anno 1709 precedente istanza dello

spettabile Signor Reggente Mazzaccara allor zelantissimo Avvocato

Fiscale del Regal Patrimonio si fosse dalla Regia Giunta ordinato

che sotto formidabili pene l’Illustre Duca d’Andria non ardisse_ nec

directe, nec indirecte et nec per suppositas personas, _comprar dai

Locati i pascoli di esso bosco, vedendosi poi che i poveri Locati

con questo espediente perdevano altresì quel tozzo che per l’addietro

avevano ricuperato, furono astretti, anche per opera di chi compariva

per il suo privato interesse_ con veste di pastor lupo rapace,

_ricorrere nella stessa Regia Giunta, e col motivo di non potersi

avvalere di essi erbaggi di Ruvo e per la lontananza de’ luoghi, e

per la qualità de’ paschi, e per la mancanza dell’acqua, e per altri

mendicati pretesti, ottennero precedente relazione de’ due Magnifici

Credenzieri di essa Regia Dogana che li fosse stato lecito tornarli

a rivendere o al menzionato Illustre Duca d’Andria, o a chi meglio

l’avesse potuto riuscire, come dagli atti e provisioni spedite presso

l’Attuario Pietro Paolo de Fusco_[247].

Così scriveva il precitato Scrittore nell’anno 1731 quando questo Regno

era ancora sotto la dominazione dell’Imperatore Carlo VI. Passato lo

stesso sotto il governo di Carlo III di gloriosa memoria, e cessata

l’amministrazione de’ Vicerè sotto la quale era stato poco men di due

secoli e mezzo, la Regia Autorità cominciò ad essere più rispettata,

e la potenza de’ Grandi fu almeno più repressa. Portatasi maggiore

attenzione e maggior rigore anche sull’amministrazione del Regio

Tavoliere, il Bosco di Ruvo fu finalmente strappato dalle mani del

Duca d’Andria. Li Locati cominciarono a valersene come prima. Veniva

lo stesso assegnato per lo pascolo di quarantamila pecore, come lo dice

lo stesso Scrittore, e fino ai nostri dì si è veduto sempre coverto di

pecore de’ Locati Abruzzesi.

Avendo però la Casa d’Andria perduto quel forte guadagno che faceva

sull’erba e sulla ghianda di esso, pensò rifarsene con usura in un modo

anche peggiore. Quel Bosco che nell’anno 1731 lo descriveva de Stefano

così folto ed impenetrabile, al cadere del secolo XVIII era rimasto

denudato in modo che aveva perduto quasi l’aspetto di bosco. Quando

nella mia gioventù mi sono ivi recato al divertimento della caccia di

cui è feracissimo, ebbi a notare che in moltissimi luoghi di esso si

scuopriva un uomo alla distanza di un quarto, di un terzo, della metà

di un miglio, ed in alcuni luoghi anche molto maggiore, cosa non mai

avvenuta nel foltissimo bosco di Ruvo!

La Casa d’Andria aveva fatto dare allo stesso un taglio spietato.

Tutti i rami delle annosissime e grandiose querce che vi erano gli

aveva fatti recidere con aver rimasti i nudi tronchi tagliati _a testa

di Monaco_, giusta il linguaggio del luogo. Da un taglio così barbaro

dato da anno in anno fu ritratta una immensa e sterminata quantità di

legna che mente umana non la può concepire. Ridotte queste a carboni

o vendute alle convicine Popolazioni ch’erano scarse di boschi, e

specialmente agli Altamurani che non ne hanno affatto, fruttarono somme

rilevantissime, poichè nella Provincia di Bari le legna, ed i carboni

si pagano a caro prezzo.

Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia · 第 17 / 36 段