_Illustrissimo Signore — Per essere lo territorio de la cità vostra

de Rubo[233] molto de bisogno a la Regia Dohana che se ne serve per

restauro, in detto territorio veneno tante pecore che al bestiame

de la cità non resta da pascere cosa alcuna, et tutto loro bestiame

se more de fame per non restarli uno filo de herba, ed è loro ultima

desfazione. Et perchè in le altre Terre de Puglia resta alcuna meczana

per lo bestiame de li citatini per concessione ne teneno, et non ce

stanno tante pecore, quante in Rubo; per tanto supplica Vostra Signoria

Illustrissima proveda che per uso del bestiame de li citatini li

conceda una meczana in loco appartato de le pecore che possano usarla

per loro uso, senza che lo bestiame de ditta Dohana li dona impaczo;

altrimenti detta cità vene a ruinarse per non possere manutenere loro

bestiame per le vettuaglie fanno li citatini, et se veneriano a morire

de fame, et patere grandissima penuria. Et è cosa solita concederese a

le altre Terre dove pratica la Dohana, ut Deus._

Il Vicerè con sua decretazione del dì 17 Dicembre 1509 rinviò

cotesto ricorso alla Regia Camera della Sommaria per le provvidenze

corrispondenti. Quel Tribunale con sua provvisione del dì 19 del detto

mese ed anno diè al Doganiere di Foggia li seguenti ordini. _Vi dicimo

et ordinamo che al recepere de epsa, essendo così come se expone,

vogliate provedere de donare a dicti exponenti tanta mezana in loco

appartato de le pecore per uso de loro bestiame, et provedere che

possano quella usare senza che lo bestiame de dicta Dohana le abbia a

donare impaczo, de modo che dicto loro bestiame non venga ad perire per

non avere herba._

Il Doganiere di allora _Annibale Caput_ tenendo presenti la dimanda

a lui diretta dalla città di Ruvo, la trascritta Provvisione della

Regia Camera, e le dilucidazioni a lui date sull’assunto da un suo

Incaricato, con lettera del dì 13 Febbrajo 1510 diretta _Egregiis

viris Sindico Universitatis et hominibus civitatis Rubi nobis tanquam

fratribus carissimis_, fece loro sentire ciò che siegue. _Et perciò

noy ordinamo per l’allegata ad Alfonso de Civita Ducale Officiale de

questa Regia Dohana de Puglia, quale tenemo in quella espressa cità

per servizio de la Regia Corte, ve voglia consignare il loco de dicta

mezana, cioè dal muro recluso per derecto fino a la Cappella. Et da

l’altro capo de dicto muro fino al arbore de la mendola, la quale

mendola haverà ad restare fore. Et da la dicta amendola per quatro

referendo a dicta Cappella. Quale territorio, seu mezana porrite

farvela serrare et conservare per lo effecto predicto, et se in dicti

confine nce fossero altre confine più volgare et declarative, ne li

farite intendere per mezo de dicto Alfonso, aczò quando ve ne farimo

spedire la patente per più cautela et quiete vostra, nce lo possiamo

declarare_[234].

Ecco come fu eretta la Difesa della nostra città nella contrada

demaniale denominata lo _sterpeto_ volgarmente detta _strappete_.

Ma non poteva questa supplire al bisogno degli animali addetti alla

coltura, e sparsi sulla superficie di un demanio vastissimo. Come

menarsi cotesti animali a pascere da un punto all’altro di esso ed

alla distanza di più miglia? Debbono essi dopo il travaglio avere

il necessario ristoro nel luogo istesso ove lavorano il terreno. La

necessità obbligò i Ruvestini a scuotere il giogo durissimo de’ Locati

Abruzzesi. Da per tutto nelle masserie di semina furono chiusi i parchi

e le mezzane indispensabili agli animali addetti alla coltura.

Gl’ingordi Abruzzesi incominciarono a strepitare e gridare _alla

usurpazione_, mentre non era questa che una giusta reazione contro

l’abuso e la soverchieria. A tutt’altro modo però guardarono la cosa

due Magistrati Fiscali spediti nelle Puglie con incarico di rintegrare

al Regio Tavoliere tutto ciò che fosse stato usurpato a danno dello

stesso. Furono questi il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria

D. Francesco Revertera Spagnuolo di Nazione, e ’l Presidente D. Alfonso

Guerrera. Gli schiamazzi de’ Locati Abruzzesi contro i Ruvestini fecero

incomodare cotesti Signori a conferirsi di persona nel territorio

di Ruvo. Quindi tra le altre operazioni da essi fatte vi fu anche il

seguente Decreto pubblicato in Foggia nel dì 5 Marzo 1549.

_Super parchis et clausuris civitatis Ruborum, die 5 Martii 1549

in Terra Fogiæ. Viso territorio civitatis Ruborum, et visis oculari

inspectione dictis parchis et clausuris. Visa etiam provisione alias

facta per Regiam Cameram Summariæ sub die 20 Septembris 1517 Regia in

Curia VIII fol. 104. Fuit provisum et decretum, prout præsenti decreto

providetur per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium

Consiliarium Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, ac per Magnificum

Dominum Alphonsum Guerrerium ejusdem Regiæ Cameræ Præsidentem et

Commissarium Generalem in Reintegratione Dohanæ Menæpecudum, deputatos

per Illustrem Dominum Regni Proregem, quod omnia parca et clausuræ

constructa et constructæ pro usu herbarum in dicto territorio

demoliantur et aperiantur, atque in eis libere pasculari possint tam

pecudes et animalia Regiæ Dohanæ, quam dictæ civitatis; atque de cetero

nullatenus fiant parca, neque clausuræ. Ea vero parca et clausuræ quæ

sunt pro vineis, olivetis et amygdaletis remaneant pro usu civitatis

et ejus civium, et de cetero non fiant parca, et clausuræ pro dicta

causa, neque amplientur, atque in loco ubi est tracturium dictæ Dohanæ

Regiæ, aperiantur et ibi possint animalia Regiæ Dohanæ pasculari

et immorari prout opus fuerit. Quo vero ad parcum jumentorum, sive

equorum Excellentis Comitis Ruborum fuit provisum quod supersedeatur

donec fuerit facta relatio Illustrissimo Domino Proregi, juxta

decretationem factam in calce memorialis oblati S. E. pro parte dicti

Comitis. Mezzana vero constructa in dicto territorio pro usu et pascuo

bobum aratoriorum dictæ civitatis et civium, remaneat[235], et quod

nullatenus possit ampliari, et quod illa parca, et clausuræ, quæ

factæ sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto

semine aperiantur, et in restopiis, et nocchiariis possint pasculari

Regia Dohana, et animalia dictæ civitatis. Hoc eorum in scriptis

interponentibus decretum. Lectum latum etc._[236]. Questo decreto è

riportato anche dai Scrittori Doganali.

Se il trascritto decreto non formasse parte della Storia e de’ Registri

del Tavoliere, stenterei a credere che realmente sia stato lo stesso

emesso in un Paese riputato sempre per la sapienza de’ suoi Magistrati!

Non è lo stesso a ben definirlo che un tristo monumento d’ingiustizia

e di barbarie, poichè ammesso anche il _riposo_ preteso dal Tavoliere,

una servitù costituita sulla sola contrada delle _murge_ non si poteva

estendere a tutto il Demanio Ruvestino, ed un dritto di sua natura

limitato al pascolo di pochi giorni, non si poteva e non si doveva

renderlo illimitato ed arbitrario.

Non minore fu la barbarie nell’essersi pronunziata la distruzione

dell’agricoltura coll’essersi disfatti i parchi indispensabili al

ristoro de’ bovi aratori, coll’essersi vietate le novelle piantazioni

di vigne, di mandorle, e di ulivi che costituivano e costituiscono le

ricche produzioni del territorio Ruvestino, e coll’essersi lasciato

alla discrezione delle bestie quel terreno fertilissimo che la Natura

ha destinato al nutrimento degli uomini! Cotesto decreto che pecca

della più ruvida barbarie fa un’onta positiva agli autori di esso.

Nè quì si arrestarono i malanni ch’ebbe la nostra città a soffrire per

questo lato. Si è detto innanzi che il Regio Tavoliere aveva acquistato

da Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo il dritto di far

pascere dagli animali de’ Locati l’erba del vastissimo Bosco di Ruvo

dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto di Maggio, mediante

il pagamento di annui ducati cinquecento. Si era così fatto perchè

avesse potuto il Barone fino alla Vigilia di Natale far pascere la

ghianda che lo stesso produceva in gran copia. Era però ciò fastidioso

all’Amministrazione del Regio Tavoliere, perchè gli animali porcini

ch’entravano a pascere le ghiande maltrattavano l’erba. Si volle torre

questa suggezione. Piacque al Governo di acquistare in modo assoluto

l’erbaggio vernino del bosco suddetto, e disporre di esso a suo piacere

col pagare al Conte di Ruvo anche il prezzo della ghianda.

In un pubblico strumento del dì 17 Marzo 1552 stipulato dal Notajo

Sebastiano Canore di Napoli si costituirono da una parte il Vicerè

allora di questo Regno D. Pietro di Toledo e dall’altra il Conte di

Ruvo D. Fabrizio Carafa. Dichiarò quest’ultimo che possedeva in feudo

_quoddam nemus situm in pertinentiis dictæ civitatis Ruborum juxta

suos veriores confines, pro cujus nemoris herba et pascuo dicta Regia

Curia annuatim pro servitio Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ solvit

eidem excellenti Comiti annuos ducatos quincentum de carolenis argenti,

in quo nemore non possunt intrare pecudes nisi in vigilia Nativitatis

Christi anni cujuslibet._

Si seguitò a dire che la Regia Corte voleva acquistare totalmente

l’erba vernina e la ghianda del Bosco suddetto con piena facoltà di far

entrare in esso a pascere gli animali nel dì 15 Settembre di ciascun

anno fino al dì di S. Angelo del mese di Maggio, mediante il pagamento

di altri annui ducati mille dugento cinquanta. Essendosi tal proposta

accettata dal Conte di Ruvo, vendè costui alla Regia Corte per annui

ducati 1250 _dictum jus glandium, herbam et pascuum, ac jus aquandi, et

pernoctandi, et omne aliud jus spectans, et pertinens, et quod spectare

et pertinere posset in dicto nemore ex nunc in antea, et in perpetuum

tenere et possidere, et in dictum nemus quolibet anno intrari facere

pecudes, et alia animalia quæcumque a dicto die 15 Semptembris anni

cujuslibet, et tenere per totum diem festum S. Angeli de Mense Maj,

ut supra, dictisque herbis, pascuo, et glandibus, et aquis in dicto

nemore existentibus gaudere, et uti frui, atque vendere, et alienare,

et aliter disponere pro ipsius Regiæ Curiæ arbitrio voluntatis, absque

contradictione et obstaculo aliquo et impedimento etc._ Quindi nel

bosco suddetto vi rimase una promiscuità di diritti tra la Regia Corte

e ’l Barone. La prima rimase padrona assoluta dell’erba vernina e della

ghianda. Seguitò il secondo a ritenere l’erba estiva e ’l taglio delle

legna non fruttifere di ghianda.

I cittadini di Ruvo avevano il dritto d’immettere a pascere i

bovi aratorj nel bosco suddetto. Cotesto dritto lo aveva reso

importantissimo il decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549

innanzi riportato. Il bosco di Ruvo era, come lo è tuttavia circondato

dalle masserie di semina allo stesso adiacenti. Aperti e vietati dal

decreto suddetto i parchi e le mezzane per l’uso de’ bovi aratorj che

si erano in esse formate, questi poveri animali trovavano almeno un

ristoro nel bosco, ove si lasciavano la sera dopo il travaglio. Ma

questo sollievo fu anche tolto ai medesimi.

Pietro di Toledo volle esimere il bosco anche da questa suggezione

comunque garantita dalla Natura e dalla legge. E ciò che più sorprende,

cotesto dritto sacro de’ cittadini di Ruvo rimase abolito con un tratto

di arbitrio, senza essersi intesi neppure i Rappresentanti di quella

città! Si legge nel detto strumento dell’anno 1552 anche il seguente

articolo: _Itaque nullum genus animalium possit nemus ingredi elapso

die 15 Septembris, nisi tantum animalia Dohanæ in locationem intrantia.

Verum pro usu bobus dictæ universitatis solitis ingredi, et pasculari

in dicto nemore tempore hyemali, amplietur defensa magna, seu partem

etc. dictæ universitatis, ut dicto tempore hyemali possint supradicta

animalia dictæ universitatis commodius pasculari._

Convenne però ubbidire. Quindi l’ampliazione della difesa comunale

eretta nell’anno 1510, come innanzi si è detto, venne eseguita con

decreto del Collateral Consiglio del dì 26 Ottobre 1552, dal quale

risulta che la detta antica difesa di carri quattordici rimase ampliata

di altri carri ventisei e fu portata a carri quaranta. Questo decreto

è riportato dal Sig. _de Dominicis_ nel suo libro sulla Dogana di

Puglia[237].

Il compenso dato alla città di Ruvo per la perdita di un dritto tanto

interessante per i suoi cittadini fu veramente generoso! Le fu permesso

ciò che non poteva per giustizia esserle negato, cioè l’ampliazione

della difesa in quella parte del demanio ch’era indubitatamente di

qualità comunale, ed era quindi nel dritto di tenerla aperta o chiusa

come meglio avrebbe creduto conveniente ai suoi interessi ed alla sua

economia!

Cotesto compenso però meramente illusorio non alleviò per nulla il

gravissimo discapito che vennero a risentirne i poveri proprietarj

delle masserie di semina dalla perdita del pascolo del bosco per i

bovi aratorj. Cosa giovar poteva l’ampliazione dalla difesa comunale a

quelle masserie che nel massimo numero erano a più miglia di distanza

da essa? Li bovi aratorj debbono avere il loro ristoro sul luogo

istesso ove travagliano. Non possono essere inviati a paschi lontani

con defaticargli vie più, e col torsi al lavoro della terra quel tempo

che occorre per andare e venire. Fu questo a buon linguaggio l’ultimo

crollo che ricevè la industria de’ Ruvestini.

Per altro lato il già detto ideale compenso durò anche ben poco.

L’appoggio, debolissimo per altro, della difesa comunale venne anche a

mancare. La povera città di Ruvo oppressa per un lato e smunta dalla

prepotenza Baronale, ed angustiata per l’altro dalle circostanze

del tempo ben difficili, cadde nella massima povertà fu obbligata

a contrarre molti debiti, ed indi a vendersi la difesa suddetta

per potergli pagare. Avvenne ciò nell’anno 1632, poichè da diversi

strumenti stipulati in quell’anno dal Notajo Giuseppe Ferri di Ruvo

risulta che la Università di Ruvo diè la difesa suddetta in pagamento

a diversi suoi creditori. Ecco perduto anche questo appoggio per i bovi

aratorj.

Quando gli uomini si veggono ridotti alla estrema necessità perdono la

pazienza. Li proprietarj di masserie, malgrado il decreto di Revertera

e di Guerrera, chiusero di nuovo con parchi e mezzane quell’erba ch’era

indispensabile al ristoro de’ loro bovi aratorj. Ma gli Abruzzesi

della Locazione di Salpi ai quali il bosco di Ruvo era stato assegnato

non se ne stettero. Avendone nell’anno 1641 dato ricorso al Tribunale

Doganale, fu spedito sul luogo il Credenziere della Regia Dogana

Guglielmo Corcione per prendere informazione _de’ disordini_[238] ivi

avvenuti.

Da un processetto da costui formato contro diciannove proprietarj

di masserie nominalmente in esso riportati risulta che si erano

fatte da costoro le mezzane nelle contrade demaniali _le matine, la

cavata_ (parte delle matine) _le strappete, le ralle e monserino_, e

che in questa ultima contrada si erano anche piantate nuove vigne in

contravvenzione del Decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549

che le aveva vietate.

Quindi nel dì 16 Marzo 1642 da quel Tribunale Doganale fu contro

i pretesi contravventori emesso il seguente decreto: _Per Regiam

Dohanalem Audientiam visis actis, et in contumaciam prædictorum

disordinantium, fuit provisum et decretum quod disordinantes prædicti

condemnentur, prout condemnantur ad solvendum Regiæ Curiæ et Locatis

pro disordine prædicto ad usum pasculi commisso in Demanio Ruborum

Regiæ Curiæ ad rationem ducatorum quatuor pro qualibet versura,

et aliorum ducatorum duorum pro emenda Locatorum servata forma

provisionum Regiæ Cameræ Summariæ, et Instructionum Regiæ Dohanæ, pro

quibus exequantur realiter et personaliter, et describantur in libro

Proventuum_.

Il già detto processetto si conserva nell’Archivio Doganale di Foggia,

ove io l’ho letto, e me ne ho presa anche una copia conforme. Il

suo titolo però è erroneo, poichè si legge in esso così: _Ruvo 1641

in 1642. Informazione de’ disordini commessi dai naturali di Ruvo

nel Bosco ut ex actis_. Li pretesi disordini però verificati dal

Credenziere Corcione nel corpo del processo si trovarono nelle masserie

di campo site nelle precitate contrade demaniali di sopra nominate e

molto diverse dal Bosco.

Nel Bosco di Ruvo non vi sono state mai masserie di semina, e non vi

è una sola zolla di terreno smossa dall’aratro o dalla zappa. Ma è

cosa ben dura il vedere come i poveri Ruvestini erano perseguitati e

condannati a pagare gravose multe per essersi valuti di un dritto che

loro accordava la Natura e la Legge sul proprio territorio, e senza il

quale non avrebbero potuto sussistere! A lungo andare però gli abusi e

le soverchierie si convertono in dritto. Così va il Mondo.

Dopo l’anno 1642 non è a mia notizia che vi fossero stati altri simili

procedimenti giudiziali barbari ed abusivi come quelli de’ quali ho

finora parlato. Continuarono però sempre i Locati Abruzzesi a tener

fermo il piede nelle già dette contrade demaniali dell’agro Ruvestino,

come continuò la resistenza de’ Proprietarj delle masserie per rendere

meno pesante il più che fosse stato possibile gli abusi di un dritto

usurpato a loro danno. Vi è stata quindi sempre tra i primi ed i

secondi una guerra aperta, poichè l’impero della necessità rendeva

arditi i proprietarj delle masserie. Questo stato di violenza è durato

fino ai nostri giorni e lo fece cessare la pubblicazione della legge

del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia, la quale venne ad

indurre un nuovo ordine di cose più propizio all’agricoltura ed alle

specolazioni agrarie.

Non vi ha dubbio che grande è stato il discapito sofferto dalla nostra

città a causa degli abusi di sopra esposti, i quali avevano annientata

la industria e l’agiatezza de’ suoi abitanti ed arrestato l’aumento

della popolazione. Ma spesse volte la mano della Provvidenza dai

più gravi malanni fa sorgere quel bene che meno si avrebbe potuto

prevedere. Quasi tutti i terreni seminatorj del precitato agro

demaniale Ruvestino coll’andar del tempo erano caduti nelle mani

di Corpi Morali Chiesastici e Laicali. Pochissima quantità di essi

apparteneva ai particolari.

Quindi le antiche masserie di semina di quel territorio le coltivavano

li Ruvestini non più come proprietarj di esse, ma bensì come fittuarj

delle Chiese, degli Ordini Religiosi o delle Confraternite. È facile

l’intendere che tal circostanza esser non poteva propizia al progresso

dell’agricoltura ed al miglioramento de’ terreni, il quale può

suggerirlo l’amore della proprietà estraneo ai semplici fittuarj.

Cotesto svantaggio fu corretto dagli articoli 37 38 e 39 della

precitata legge del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia. Fu con

essi ordinato che i fittuarj de’ terreni _azionali_ del Tavoliere

appartenenti ai Pii Luoghi, non esclusa la Religione di Malta,

avessero potuto rendersi perpetui censuarj di essi pagando a titolo di

_entratura_ alla Cassa del Tavoliere tre annate di estaglio. Sotto il

nome di _terreni azionali_ intese la legge comprendere tutti i fondi

de’ Pii Luoghi sui quali il Regio Tavoliere vi avesse esercitato un

dritto qualunque di pascolo, anche di semplice _riposo_. Li già detti

articoli avendo influito a produrre nel nostro Regno un prodigioso

miglioramento dell’agricoltura, è utile riportare la storia di essi, la

quale non può a tutti esser nota.

Allora che il Governo di quel tempo era occupato a formare, ed indi

a discutere la legge suddetta che richiamò le sue prime cure, ebbi la

opportunità di essere a giorno delle cose che cadevano in discussione.

Mi applicai quindi a scrivere una memoria ragionata colla quale proposi

che quella censuazione ch’era sul tappeto per i terreni fiscali proprj

del Tavoliere, si fosse estesa anche ai detti terreni _azionali_ de’

Pii Luoghi, per i quali il Regio Tavoliere non aveva un dritto di

proprietà, ma semplicemente la servitù attiva del pascolo convenuta

coi proprietarj di essi in diversi modi, e con diversi patti introdotti

dalle usanze, e dai Regolamenti del Tavoliere. Presi per base de’ miei

ragionamenti la utilità pubblica che ne sarebbe risultata per tutti i

lati col miglioramento di quelle proprietà fondiarie che nelle mani de’

Corpi Morali sarebbero rimaste in perpetuo languore.

Rafforzai i miei argomenti coll’esempio delle leggi dette di

_ammortizzazione_ emesse dal Re Ferdinando nell’anno 1769 e seguenti.

Erano stati con esse dichiarati allodiali de’ fittajuoli i beni fondi

de’ Pii Luoghi loro conceduti con lunghi affitti. Brillantissimi

n’erano stati i risultamenti primo coll’essersi moltiplicati i

piccioli proprietarj più utili sempre allo Stato; secondo col notabile

miglioramento di tanti fondi per lo innanzi molto mal tenuti. Osservai

quindi che lo stesso effetto avrebbe prodotto la censuazione de’

terreni azionali del Tavoliere.

Mi avvidi intanto che queste verità le capivano tutti coloro che

avevano parte alla formazione della legge, ma non tutti erano disposti

a volerle gustare. Veniva tal progetto acremente contraddetto dai

Francesi che avevano allora parte al Governo e più di ogni altro dal

Ministro Saliceti ch’era potentissimo. Il motivo di tal contraddizione

che sembrava incomprensibile, si venne indi a conoscere, ed era il

seguente.

Non era lontana la soppressione degli Ordini Religiosi possidenti e

la incamerazione al demanio de’ beni dell’Ordine Gerosolimitano. Tra i

fondi _azionali_ del Tavoliere ve n’erano molti che appartenevano tanto

ai primi che al secondo. Calcolavano quindi i Francesi che devoluti

cotesti fondi al demanio si sarebbero esposti in vendita, e si sarebbe

ritratta da essi una forte somma di danaro contante, mentre la proposta

censuazione non avrebbe potuto dar altro che un’annua rendita di

canoni.

Per questa veduta particolare finanziera troppo misera in vero

passavano essi di sopra alla utilità pubblica che sarebbe venuta

a risultarne dalla censuazione de’ terreni non solo degli Ordini

Religiosi che sarebbero rimasti soppressi, ma anche de’ Vescovadi,

Capitoli, Badie, Congregazioni Laicali ed altri Pii Luoghi non compresi

nella imminente soppressione!

Fortunatamente però nella formazione della legge suddetta era stato

chiamato a prendervi una parte principale un insigne e sommo nostro

Giureconsulto istruitissimo delle cose del Tavoliere. Alla profonda

conoscenza ch’egli aveva anche del Diritto Pubblico e della Economia

Politica, univa una bell’anima ed uno spirito sempre pronto e sempre

deciso a promuovere il vero bene e la prosperità del nostro Paese. Fu

questi il chiarissimo D. Francesco Ricciardi che ben meritò una piazza

prima nel Consiglio di Stato, ed indi nel Ministero da lui sostenuto

con tanta gloria, e ’l titolo di Conte di Camaldoli, il di cui nome

solo vale un elogio, e la di cui memoria è a tutti cara e veneranda.

Al suo profondo sapere, alla robustezza de’ suoi ragionamenti, ed anche

alla sua destrezza, non che alla buona intenzione di que’ Napolitani

che sedevano allora nel Consiglio di Stato, e guardarono la cosa

sotto il suo vero punto di veduta, si deve attribuire l’ammissione

de’ precitati tre dibattutissimi articoli. Le vedute finanziere che i

Francesi mettevano unicamente a calcolo furono appagate col pagamento

delle tre annate di entratura messo per condizione della censuazione,

le quali per altro fruttarono alla cassa del Tavoliere somme non lievi.

Malgrado però cotesto pagamento messo per condizione della censuazione,

gli articoli suddetti furono accolti con applauso e profittarono di

essi colla massima alacrità tutti i fittuarj de’ terreni azionali

de’ Pii Luoghi, nè ve ne fu un solo che avesse omesso di proporne la

dimanda. Al tempo della Restaurazione fu riconosciuta anche la somma

utilità degli articoli suddetti. Rimasero quindi confermati col Real

Decreto del dì 29 Gennaro 1817. Si volle con esso un aumento del

dieci per cento sui canoni convenuti a favore de’ Pii Luoghi diretti

Padroni de’ fondi. Si volle anche il pagamento di una quarta annata

di entratura alla cassa del Tavoliere. Niuno però si negò a subire

cotesti nuovi carichi largamente compensati dagl’immensi miglioramenti

fatti ne’ fondi suddetti dopo le censuazioni dell’anno 1806. Quando

le leggi, malgrado che non siano coattive, vengono dalla generalità

spontaneamente eseguite, è questa una pruova infallibile della sapienza

ed utilità di esse.

Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia · 第 16 / 36 段