de Rubo[233] molto de bisogno a la Regia Dohana che se ne serve per
restauro, in detto territorio veneno tante pecore che al bestiame
de la cità non resta da pascere cosa alcuna, et tutto loro bestiame
se more de fame per non restarli uno filo de herba, ed è loro ultima
desfazione. Et perchè in le altre Terre de Puglia resta alcuna meczana
per lo bestiame de li citatini per concessione ne teneno, et non ce
stanno tante pecore, quante in Rubo; per tanto supplica Vostra Signoria
Illustrissima proveda che per uso del bestiame de li citatini li
conceda una meczana in loco appartato de le pecore che possano usarla
per loro uso, senza che lo bestiame de ditta Dohana li dona impaczo;
altrimenti detta cità vene a ruinarse per non possere manutenere loro
bestiame per le vettuaglie fanno li citatini, et se veneriano a morire
de fame, et patere grandissima penuria. Et è cosa solita concederese a
le altre Terre dove pratica la Dohana, ut Deus._
Il Vicerè con sua decretazione del dì 17 Dicembre 1509 rinviò
cotesto ricorso alla Regia Camera della Sommaria per le provvidenze
corrispondenti. Quel Tribunale con sua provvisione del dì 19 del detto
mese ed anno diè al Doganiere di Foggia li seguenti ordini. _Vi dicimo
et ordinamo che al recepere de epsa, essendo così come se expone,
vogliate provedere de donare a dicti exponenti tanta mezana in loco
appartato de le pecore per uso de loro bestiame, et provedere che
possano quella usare senza che lo bestiame de dicta Dohana le abbia a
donare impaczo, de modo che dicto loro bestiame non venga ad perire per
non avere herba._
Il Doganiere di allora _Annibale Caput_ tenendo presenti la dimanda
a lui diretta dalla città di Ruvo, la trascritta Provvisione della
Regia Camera, e le dilucidazioni a lui date sull’assunto da un suo
Incaricato, con lettera del dì 13 Febbrajo 1510 diretta _Egregiis
viris Sindico Universitatis et hominibus civitatis Rubi nobis tanquam
fratribus carissimis_, fece loro sentire ciò che siegue. _Et perciò
noy ordinamo per l’allegata ad Alfonso de Civita Ducale Officiale de
questa Regia Dohana de Puglia, quale tenemo in quella espressa cità
per servizio de la Regia Corte, ve voglia consignare il loco de dicta
mezana, cioè dal muro recluso per derecto fino a la Cappella. Et da
l’altro capo de dicto muro fino al arbore de la mendola, la quale
mendola haverà ad restare fore. Et da la dicta amendola per quatro
referendo a dicta Cappella. Quale territorio, seu mezana porrite
farvela serrare et conservare per lo effecto predicto, et se in dicti
confine nce fossero altre confine più volgare et declarative, ne li
farite intendere per mezo de dicto Alfonso, aczò quando ve ne farimo
spedire la patente per più cautela et quiete vostra, nce lo possiamo
declarare_[234].
Ecco come fu eretta la Difesa della nostra città nella contrada
demaniale denominata lo _sterpeto_ volgarmente detta _strappete_.
Ma non poteva questa supplire al bisogno degli animali addetti alla
coltura, e sparsi sulla superficie di un demanio vastissimo. Come
menarsi cotesti animali a pascere da un punto all’altro di esso ed
alla distanza di più miglia? Debbono essi dopo il travaglio avere
il necessario ristoro nel luogo istesso ove lavorano il terreno. La
necessità obbligò i Ruvestini a scuotere il giogo durissimo de’ Locati
Abruzzesi. Da per tutto nelle masserie di semina furono chiusi i parchi
e le mezzane indispensabili agli animali addetti alla coltura.
Gl’ingordi Abruzzesi incominciarono a strepitare e gridare _alla
usurpazione_, mentre non era questa che una giusta reazione contro
l’abuso e la soverchieria. A tutt’altro modo però guardarono la cosa
due Magistrati Fiscali spediti nelle Puglie con incarico di rintegrare
al Regio Tavoliere tutto ciò che fosse stato usurpato a danno dello
stesso. Furono questi il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria
D. Francesco Revertera Spagnuolo di Nazione, e ’l Presidente D. Alfonso
Guerrera. Gli schiamazzi de’ Locati Abruzzesi contro i Ruvestini fecero
incomodare cotesti Signori a conferirsi di persona nel territorio
di Ruvo. Quindi tra le altre operazioni da essi fatte vi fu anche il
seguente Decreto pubblicato in Foggia nel dì 5 Marzo 1549.
_Super parchis et clausuris civitatis Ruborum, die 5 Martii 1549
in Terra Fogiæ. Viso territorio civitatis Ruborum, et visis oculari
inspectione dictis parchis et clausuris. Visa etiam provisione alias
facta per Regiam Cameram Summariæ sub die 20 Septembris 1517 Regia in
Curia VIII fol. 104. Fuit provisum et decretum, prout præsenti decreto
providetur per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium
Consiliarium Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, ac per Magnificum
Dominum Alphonsum Guerrerium ejusdem Regiæ Cameræ Præsidentem et
Commissarium Generalem in Reintegratione Dohanæ Menæpecudum, deputatos
per Illustrem Dominum Regni Proregem, quod omnia parca et clausuræ
constructa et constructæ pro usu herbarum in dicto territorio
demoliantur et aperiantur, atque in eis libere pasculari possint tam
pecudes et animalia Regiæ Dohanæ, quam dictæ civitatis; atque de cetero
nullatenus fiant parca, neque clausuræ. Ea vero parca et clausuræ quæ
sunt pro vineis, olivetis et amygdaletis remaneant pro usu civitatis
et ejus civium, et de cetero non fiant parca, et clausuræ pro dicta
causa, neque amplientur, atque in loco ubi est tracturium dictæ Dohanæ
Regiæ, aperiantur et ibi possint animalia Regiæ Dohanæ pasculari
et immorari prout opus fuerit. Quo vero ad parcum jumentorum, sive
equorum Excellentis Comitis Ruborum fuit provisum quod supersedeatur
donec fuerit facta relatio Illustrissimo Domino Proregi, juxta
decretationem factam in calce memorialis oblati S. E. pro parte dicti
Comitis. Mezzana vero constructa in dicto territorio pro usu et pascuo
bobum aratoriorum dictæ civitatis et civium, remaneat[235], et quod
nullatenus possit ampliari, et quod illa parca, et clausuræ, quæ
factæ sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto
semine aperiantur, et in restopiis, et nocchiariis possint pasculari
Regia Dohana, et animalia dictæ civitatis. Hoc eorum in scriptis
interponentibus decretum. Lectum latum etc._[236]. Questo decreto è
riportato anche dai Scrittori Doganali.
Se il trascritto decreto non formasse parte della Storia e de’ Registri
del Tavoliere, stenterei a credere che realmente sia stato lo stesso
emesso in un Paese riputato sempre per la sapienza de’ suoi Magistrati!
Non è lo stesso a ben definirlo che un tristo monumento d’ingiustizia
e di barbarie, poichè ammesso anche il _riposo_ preteso dal Tavoliere,
una servitù costituita sulla sola contrada delle _murge_ non si poteva
estendere a tutto il Demanio Ruvestino, ed un dritto di sua natura
limitato al pascolo di pochi giorni, non si poteva e non si doveva
renderlo illimitato ed arbitrario.
Non minore fu la barbarie nell’essersi pronunziata la distruzione
dell’agricoltura coll’essersi disfatti i parchi indispensabili al
ristoro de’ bovi aratori, coll’essersi vietate le novelle piantazioni
di vigne, di mandorle, e di ulivi che costituivano e costituiscono le
ricche produzioni del territorio Ruvestino, e coll’essersi lasciato
alla discrezione delle bestie quel terreno fertilissimo che la Natura
ha destinato al nutrimento degli uomini! Cotesto decreto che pecca
della più ruvida barbarie fa un’onta positiva agli autori di esso.
Nè quì si arrestarono i malanni ch’ebbe la nostra città a soffrire per
questo lato. Si è detto innanzi che il Regio Tavoliere aveva acquistato
da Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo il dritto di far
pascere dagli animali de’ Locati l’erba del vastissimo Bosco di Ruvo
dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto di Maggio, mediante
il pagamento di annui ducati cinquecento. Si era così fatto perchè
avesse potuto il Barone fino alla Vigilia di Natale far pascere la
ghianda che lo stesso produceva in gran copia. Era però ciò fastidioso
all’Amministrazione del Regio Tavoliere, perchè gli animali porcini
ch’entravano a pascere le ghiande maltrattavano l’erba. Si volle torre
questa suggezione. Piacque al Governo di acquistare in modo assoluto
l’erbaggio vernino del bosco suddetto, e disporre di esso a suo piacere
col pagare al Conte di Ruvo anche il prezzo della ghianda.
In un pubblico strumento del dì 17 Marzo 1552 stipulato dal Notajo
Sebastiano Canore di Napoli si costituirono da una parte il Vicerè
allora di questo Regno D. Pietro di Toledo e dall’altra il Conte di
Ruvo D. Fabrizio Carafa. Dichiarò quest’ultimo che possedeva in feudo
_quoddam nemus situm in pertinentiis dictæ civitatis Ruborum juxta
suos veriores confines, pro cujus nemoris herba et pascuo dicta Regia
Curia annuatim pro servitio Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ solvit
eidem excellenti Comiti annuos ducatos quincentum de carolenis argenti,
in quo nemore non possunt intrare pecudes nisi in vigilia Nativitatis
Christi anni cujuslibet._
Si seguitò a dire che la Regia Corte voleva acquistare totalmente
l’erba vernina e la ghianda del Bosco suddetto con piena facoltà di far
entrare in esso a pascere gli animali nel dì 15 Settembre di ciascun
anno fino al dì di S. Angelo del mese di Maggio, mediante il pagamento
di altri annui ducati mille dugento cinquanta. Essendosi tal proposta
accettata dal Conte di Ruvo, vendè costui alla Regia Corte per annui
ducati 1250 _dictum jus glandium, herbam et pascuum, ac jus aquandi, et
pernoctandi, et omne aliud jus spectans, et pertinens, et quod spectare
et pertinere posset in dicto nemore ex nunc in antea, et in perpetuum
tenere et possidere, et in dictum nemus quolibet anno intrari facere
pecudes, et alia animalia quæcumque a dicto die 15 Semptembris anni
cujuslibet, et tenere per totum diem festum S. Angeli de Mense Maj,
ut supra, dictisque herbis, pascuo, et glandibus, et aquis in dicto
nemore existentibus gaudere, et uti frui, atque vendere, et alienare,
et aliter disponere pro ipsius Regiæ Curiæ arbitrio voluntatis, absque
contradictione et obstaculo aliquo et impedimento etc._ Quindi nel
bosco suddetto vi rimase una promiscuità di diritti tra la Regia Corte
e ’l Barone. La prima rimase padrona assoluta dell’erba vernina e della
ghianda. Seguitò il secondo a ritenere l’erba estiva e ’l taglio delle
legna non fruttifere di ghianda.
I cittadini di Ruvo avevano il dritto d’immettere a pascere i
bovi aratorj nel bosco suddetto. Cotesto dritto lo aveva reso
importantissimo il decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549
innanzi riportato. Il bosco di Ruvo era, come lo è tuttavia circondato
dalle masserie di semina allo stesso adiacenti. Aperti e vietati dal
decreto suddetto i parchi e le mezzane per l’uso de’ bovi aratorj che
si erano in esse formate, questi poveri animali trovavano almeno un
ristoro nel bosco, ove si lasciavano la sera dopo il travaglio. Ma
questo sollievo fu anche tolto ai medesimi.
Pietro di Toledo volle esimere il bosco anche da questa suggezione
comunque garantita dalla Natura e dalla legge. E ciò che più sorprende,
cotesto dritto sacro de’ cittadini di Ruvo rimase abolito con un tratto
di arbitrio, senza essersi intesi neppure i Rappresentanti di quella
città! Si legge nel detto strumento dell’anno 1552 anche il seguente
articolo: _Itaque nullum genus animalium possit nemus ingredi elapso
die 15 Septembris, nisi tantum animalia Dohanæ in locationem intrantia.
Verum pro usu bobus dictæ universitatis solitis ingredi, et pasculari
in dicto nemore tempore hyemali, amplietur defensa magna, seu partem
etc. dictæ universitatis, ut dicto tempore hyemali possint supradicta
animalia dictæ universitatis commodius pasculari._
Convenne però ubbidire. Quindi l’ampliazione della difesa comunale
eretta nell’anno 1510, come innanzi si è detto, venne eseguita con
decreto del Collateral Consiglio del dì 26 Ottobre 1552, dal quale
risulta che la detta antica difesa di carri quattordici rimase ampliata
di altri carri ventisei e fu portata a carri quaranta. Questo decreto
è riportato dal Sig. _de Dominicis_ nel suo libro sulla Dogana di
Puglia[237].
Il compenso dato alla città di Ruvo per la perdita di un dritto tanto
interessante per i suoi cittadini fu veramente generoso! Le fu permesso
ciò che non poteva per giustizia esserle negato, cioè l’ampliazione
della difesa in quella parte del demanio ch’era indubitatamente di
qualità comunale, ed era quindi nel dritto di tenerla aperta o chiusa
come meglio avrebbe creduto conveniente ai suoi interessi ed alla sua
economia!
Cotesto compenso però meramente illusorio non alleviò per nulla il
gravissimo discapito che vennero a risentirne i poveri proprietarj
delle masserie di semina dalla perdita del pascolo del bosco per i
bovi aratorj. Cosa giovar poteva l’ampliazione dalla difesa comunale a
quelle masserie che nel massimo numero erano a più miglia di distanza
da essa? Li bovi aratorj debbono avere il loro ristoro sul luogo
istesso ove travagliano. Non possono essere inviati a paschi lontani
con defaticargli vie più, e col torsi al lavoro della terra quel tempo
che occorre per andare e venire. Fu questo a buon linguaggio l’ultimo
crollo che ricevè la industria de’ Ruvestini.
Per altro lato il già detto ideale compenso durò anche ben poco.
L’appoggio, debolissimo per altro, della difesa comunale venne anche a
mancare. La povera città di Ruvo oppressa per un lato e smunta dalla
prepotenza Baronale, ed angustiata per l’altro dalle circostanze
del tempo ben difficili, cadde nella massima povertà fu obbligata
a contrarre molti debiti, ed indi a vendersi la difesa suddetta
per potergli pagare. Avvenne ciò nell’anno 1632, poichè da diversi
strumenti stipulati in quell’anno dal Notajo Giuseppe Ferri di Ruvo
risulta che la Università di Ruvo diè la difesa suddetta in pagamento
a diversi suoi creditori. Ecco perduto anche questo appoggio per i bovi
aratorj.
Quando gli uomini si veggono ridotti alla estrema necessità perdono la
pazienza. Li proprietarj di masserie, malgrado il decreto di Revertera
e di Guerrera, chiusero di nuovo con parchi e mezzane quell’erba ch’era
indispensabile al ristoro de’ loro bovi aratorj. Ma gli Abruzzesi
della Locazione di Salpi ai quali il bosco di Ruvo era stato assegnato
non se ne stettero. Avendone nell’anno 1641 dato ricorso al Tribunale
Doganale, fu spedito sul luogo il Credenziere della Regia Dogana
Guglielmo Corcione per prendere informazione _de’ disordini_[238] ivi
avvenuti.
Da un processetto da costui formato contro diciannove proprietarj
di masserie nominalmente in esso riportati risulta che si erano
fatte da costoro le mezzane nelle contrade demaniali _le matine, la
cavata_ (parte delle matine) _le strappete, le ralle e monserino_, e
che in questa ultima contrada si erano anche piantate nuove vigne in
contravvenzione del Decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549
che le aveva vietate.
Quindi nel dì 16 Marzo 1642 da quel Tribunale Doganale fu contro
i pretesi contravventori emesso il seguente decreto: _Per Regiam
Dohanalem Audientiam visis actis, et in contumaciam prædictorum
disordinantium, fuit provisum et decretum quod disordinantes prædicti
condemnentur, prout condemnantur ad solvendum Regiæ Curiæ et Locatis
pro disordine prædicto ad usum pasculi commisso in Demanio Ruborum
Regiæ Curiæ ad rationem ducatorum quatuor pro qualibet versura,
et aliorum ducatorum duorum pro emenda Locatorum servata forma
provisionum Regiæ Cameræ Summariæ, et Instructionum Regiæ Dohanæ, pro
quibus exequantur realiter et personaliter, et describantur in libro
Proventuum_.
Il già detto processetto si conserva nell’Archivio Doganale di Foggia,
ove io l’ho letto, e me ne ho presa anche una copia conforme. Il
suo titolo però è erroneo, poichè si legge in esso così: _Ruvo 1641
in 1642. Informazione de’ disordini commessi dai naturali di Ruvo
nel Bosco ut ex actis_. Li pretesi disordini però verificati dal
Credenziere Corcione nel corpo del processo si trovarono nelle masserie
di campo site nelle precitate contrade demaniali di sopra nominate e
molto diverse dal Bosco.
Nel Bosco di Ruvo non vi sono state mai masserie di semina, e non vi
è una sola zolla di terreno smossa dall’aratro o dalla zappa. Ma è
cosa ben dura il vedere come i poveri Ruvestini erano perseguitati e
condannati a pagare gravose multe per essersi valuti di un dritto che
loro accordava la Natura e la Legge sul proprio territorio, e senza il
quale non avrebbero potuto sussistere! A lungo andare però gli abusi e
le soverchierie si convertono in dritto. Così va il Mondo.
Dopo l’anno 1642 non è a mia notizia che vi fossero stati altri simili
procedimenti giudiziali barbari ed abusivi come quelli de’ quali ho
finora parlato. Continuarono però sempre i Locati Abruzzesi a tener
fermo il piede nelle già dette contrade demaniali dell’agro Ruvestino,
come continuò la resistenza de’ Proprietarj delle masserie per rendere
meno pesante il più che fosse stato possibile gli abusi di un dritto
usurpato a loro danno. Vi è stata quindi sempre tra i primi ed i
secondi una guerra aperta, poichè l’impero della necessità rendeva
arditi i proprietarj delle masserie. Questo stato di violenza è durato
fino ai nostri giorni e lo fece cessare la pubblicazione della legge
del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia, la quale venne ad
indurre un nuovo ordine di cose più propizio all’agricoltura ed alle
specolazioni agrarie.
Non vi ha dubbio che grande è stato il discapito sofferto dalla nostra
città a causa degli abusi di sopra esposti, i quali avevano annientata
la industria e l’agiatezza de’ suoi abitanti ed arrestato l’aumento
della popolazione. Ma spesse volte la mano della Provvidenza dai
più gravi malanni fa sorgere quel bene che meno si avrebbe potuto
prevedere. Quasi tutti i terreni seminatorj del precitato agro
demaniale Ruvestino coll’andar del tempo erano caduti nelle mani
di Corpi Morali Chiesastici e Laicali. Pochissima quantità di essi
apparteneva ai particolari.
Quindi le antiche masserie di semina di quel territorio le coltivavano
li Ruvestini non più come proprietarj di esse, ma bensì come fittuarj
delle Chiese, degli Ordini Religiosi o delle Confraternite. È facile
l’intendere che tal circostanza esser non poteva propizia al progresso
dell’agricoltura ed al miglioramento de’ terreni, il quale può
suggerirlo l’amore della proprietà estraneo ai semplici fittuarj.
Cotesto svantaggio fu corretto dagli articoli 37 38 e 39 della
precitata legge del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia. Fu con
essi ordinato che i fittuarj de’ terreni _azionali_ del Tavoliere
appartenenti ai Pii Luoghi, non esclusa la Religione di Malta,
avessero potuto rendersi perpetui censuarj di essi pagando a titolo di
_entratura_ alla Cassa del Tavoliere tre annate di estaglio. Sotto il
nome di _terreni azionali_ intese la legge comprendere tutti i fondi
de’ Pii Luoghi sui quali il Regio Tavoliere vi avesse esercitato un
dritto qualunque di pascolo, anche di semplice _riposo_. Li già detti
articoli avendo influito a produrre nel nostro Regno un prodigioso
miglioramento dell’agricoltura, è utile riportare la storia di essi, la
quale non può a tutti esser nota.
Allora che il Governo di quel tempo era occupato a formare, ed indi
a discutere la legge suddetta che richiamò le sue prime cure, ebbi la
opportunità di essere a giorno delle cose che cadevano in discussione.
Mi applicai quindi a scrivere una memoria ragionata colla quale proposi
che quella censuazione ch’era sul tappeto per i terreni fiscali proprj
del Tavoliere, si fosse estesa anche ai detti terreni _azionali_ de’
Pii Luoghi, per i quali il Regio Tavoliere non aveva un dritto di
proprietà, ma semplicemente la servitù attiva del pascolo convenuta
coi proprietarj di essi in diversi modi, e con diversi patti introdotti
dalle usanze, e dai Regolamenti del Tavoliere. Presi per base de’ miei
ragionamenti la utilità pubblica che ne sarebbe risultata per tutti i
lati col miglioramento di quelle proprietà fondiarie che nelle mani de’
Corpi Morali sarebbero rimaste in perpetuo languore.
Rafforzai i miei argomenti coll’esempio delle leggi dette di
_ammortizzazione_ emesse dal Re Ferdinando nell’anno 1769 e seguenti.
Erano stati con esse dichiarati allodiali de’ fittajuoli i beni fondi
de’ Pii Luoghi loro conceduti con lunghi affitti. Brillantissimi
n’erano stati i risultamenti primo coll’essersi moltiplicati i
piccioli proprietarj più utili sempre allo Stato; secondo col notabile
miglioramento di tanti fondi per lo innanzi molto mal tenuti. Osservai
quindi che lo stesso effetto avrebbe prodotto la censuazione de’
terreni azionali del Tavoliere.
Mi avvidi intanto che queste verità le capivano tutti coloro che
avevano parte alla formazione della legge, ma non tutti erano disposti
a volerle gustare. Veniva tal progetto acremente contraddetto dai
Francesi che avevano allora parte al Governo e più di ogni altro dal
Ministro Saliceti ch’era potentissimo. Il motivo di tal contraddizione
che sembrava incomprensibile, si venne indi a conoscere, ed era il
seguente.
Non era lontana la soppressione degli Ordini Religiosi possidenti e
la incamerazione al demanio de’ beni dell’Ordine Gerosolimitano. Tra i
fondi _azionali_ del Tavoliere ve n’erano molti che appartenevano tanto
ai primi che al secondo. Calcolavano quindi i Francesi che devoluti
cotesti fondi al demanio si sarebbero esposti in vendita, e si sarebbe
ritratta da essi una forte somma di danaro contante, mentre la proposta
censuazione non avrebbe potuto dar altro che un’annua rendita di
canoni.
Per questa veduta particolare finanziera troppo misera in vero
passavano essi di sopra alla utilità pubblica che sarebbe venuta
a risultarne dalla censuazione de’ terreni non solo degli Ordini
Religiosi che sarebbero rimasti soppressi, ma anche de’ Vescovadi,
Capitoli, Badie, Congregazioni Laicali ed altri Pii Luoghi non compresi
nella imminente soppressione!
Fortunatamente però nella formazione della legge suddetta era stato
chiamato a prendervi una parte principale un insigne e sommo nostro
Giureconsulto istruitissimo delle cose del Tavoliere. Alla profonda
conoscenza ch’egli aveva anche del Diritto Pubblico e della Economia
Politica, univa una bell’anima ed uno spirito sempre pronto e sempre
deciso a promuovere il vero bene e la prosperità del nostro Paese. Fu
questi il chiarissimo D. Francesco Ricciardi che ben meritò una piazza
prima nel Consiglio di Stato, ed indi nel Ministero da lui sostenuto
con tanta gloria, e ’l titolo di Conte di Camaldoli, il di cui nome
solo vale un elogio, e la di cui memoria è a tutti cara e veneranda.
Al suo profondo sapere, alla robustezza de’ suoi ragionamenti, ed anche
alla sua destrezza, non che alla buona intenzione di que’ Napolitani
che sedevano allora nel Consiglio di Stato, e guardarono la cosa
sotto il suo vero punto di veduta, si deve attribuire l’ammissione
de’ precitati tre dibattutissimi articoli. Le vedute finanziere che i
Francesi mettevano unicamente a calcolo furono appagate col pagamento
delle tre annate di entratura messo per condizione della censuazione,
le quali per altro fruttarono alla cassa del Tavoliere somme non lievi.
Malgrado però cotesto pagamento messo per condizione della censuazione,
gli articoli suddetti furono accolti con applauso e profittarono di
essi colla massima alacrità tutti i fittuarj de’ terreni azionali
de’ Pii Luoghi, nè ve ne fu un solo che avesse omesso di proporne la
dimanda. Al tempo della Restaurazione fu riconosciuta anche la somma
utilità degli articoli suddetti. Rimasero quindi confermati col Real
Decreto del dì 29 Gennaro 1817. Si volle con esso un aumento del
dieci per cento sui canoni convenuti a favore de’ Pii Luoghi diretti
Padroni de’ fondi. Si volle anche il pagamento di una quarta annata
di entratura alla cassa del Tavoliere. Niuno però si negò a subire
cotesti nuovi carichi largamente compensati dagl’immensi miglioramenti
fatti ne’ fondi suddetti dopo le censuazioni dell’anno 1806. Quando
le leggi, malgrado che non siano coattive, vengono dalla generalità
spontaneamente eseguite, è questa una pruova infallibile della sapienza
ed utilità di esse.