CAPITOLO V.

_Alfonso riordina il Tribunal della regia Camera; e come si fosse

riunito col Tribunale della regia Zecca retto da' M. Razionali._

Fra le molte virtù d'Alfonso non tralasciarono i nostri Scrittori[400]

notare un vizio, nel quale la stessa troppa sua liberalità e

magnificenza lo fecero cadere. Egli donando profusamente ed innalzando

pur troppo alcune famiglie, ridusse il regio Erario in angustie tali,

sicchè gli fu duopo per supplire agli eccessivi doni e spese, pensare

a nuove imposizioni e ad inventare altri gravosi mezzi per congregar

tesori. Volse per tanto i suoi pensieri a riordinare il Tribunale della

regia Camera, perchè i suoi Ministri stessero più accorti ed intenti a

procacciar danari.

Questo Tribunale, non meno di quello della Gran Corte della Vicaria,

lo compongono due Tribunali che prima divisi, poi col correr degli

anni s'unirono e ne formarono un solo, dove si tratta del patrimonio

del Re, nella maniera che oggi si vede. I M. Razionali, come fu da

noi rapportato ne' precedenti libri di questa Istoria, formavan il

lor Tribunale che si chiamava il Tribunal della _Zecca_, ed essi

erano anche chiamati Razionali della Gran Corte[401]. Qual fosse la

loro autorità ed incombenza fu a bastanza da noi esposto altrove. Era

una dignità assai onorevole, e per ciò veniva conferita per lo più

a' Nobili, ed a' primi Giureconsulti di que' tempi. Fu alcun tempo,

che i M. Razionali reggevano questo lor Tribunale nel castello di S.

Salvatore a Mare, che ora diciamo il castello dell'Uovo, come si vide

nel Regno di Carlo I d'Angiò; ed il di lor numero fu assai maggiore

di quello che ora si vede. Sotto il Re Ladislao se ne contavano sino a

sessantacinque; sotto Alfonso il di lor numero fu ridotto a trentasei,

e poi nel 1585 non eran più che diciotto[402].

La Regina Giovanna I nel 1350 spedì loro ampissimo privilegio, che

vien rapportato dal Reggente Capece Galeota[403]; ma poi i Razionali di

quello abusandosi, e volendo stender la loro giurisdizione nelle cause,

le quali non eran della loro incombenza, narra il Sargente[404], che

l'istessa Regina nell'anno 1370 ristrinse la loro autorità, proibendo

loro d'impacciarsi nelle cose altrui, e di stender le mani più di

quello che comportava il di lor posto.

Oltre a questo Tribunale, eravi sin da' tempi antichissimi l'altro,

in cui parimente trattavasi del patrimonio regale, chiamato _regia

Camera_ ovvero _regia Audientia, Curia Summaria_, e finalmente nomossi

la _regia Camera della Summaria_, nome che anche oggi ritiene[405]. Era

amministrato da' Magistrati, i quali prima erano chiamati _Auditori_

(onde fu il Tribunale anche detto _regia Audientia_) e poi si dissero

_Presidenti_ della regia Camera.

Poichè gli Ufficiali di questi due Tribunali, per trattar d'un medesimo

soggetto, riconoscevano un sol Capo, qual'era il G. Camerario o suo

Luogotenente, e sovente doveansi assembrar insieme, divenne perciò più

facile l'unione, e che di due si fosse fatto un sol Tribunale, e che le

prerogative degli uni con facilità passassero agli altri.

La maniera colla quale questi Ufficiali trattavano gli affari del

regal patrimonio, così nel Regno degli Angioini come degli Aragonesi,

ce la descrive l'istesso Re Alfonso in un suo diploma rapportato dal

Toppi[406], oltre il Surgente[407] e gli altri Scrittori del Regno

che lo seguirono. Tutti coloro che amministravano le ragioni fiscali

ed esigevano le rendite regali, eran obbligati portare i conti in

particolari quinterni nella Camera regia. Questi conti portati in

Camera, doveansi vedere da' Presidenti e Razionali insieme aggiunti,

ma sommariamente, cioè separar tosto le partite dubbie dalle liquide,

e ciò che rimaneva di debito liquido, mandar subito in esecuzione

l'esazione, onde si spedivan dal Gran Camerario e Presidenti lettere

significatoriali dirette al Tesoriere ch'esigesse tosto da' debitori

le somme in quelle significate. Le partite dubbie si rimettevano a'

M. Razionali, affinchè pienamente le rivedessero, le discutessero,

riassumessero i dubbj e finalmente le determinassero. Solamente quando

occorrevan delle difficoltà intorno al dritto, le comunicavano a'

Presidenti, i quali anche sommariamente doveano giudicarle: _Hinc

evenit_ (come ben a proposito scrisse il Surgente[408]) _ut Camera

Summariae sit appellata, cum prius Audientia Rationum appellaretur_.

Nel Regno del Re Ladislao cominciò ad introdursi, che i Presidenti,

non meno che i Razionali dovessero anch'essi pienamente discutere e

determinar i dubbj e spedir le quietanze. Ma Alfonso in questo suo

diploma dato nel Castel Nuovo a' 23 novembre dell'anno 1450 comandò,

che i conti riportati nella regia Camera si dovessero da' Presidenti

non pur sommariamente, ma pienamente discutere, e finalmente terminare,

senza che i M. Razionali s'intromettessero nella decisione, e

determinazione di quelli; trasfondendo a' Presidenti tutta l'antica

autorità che in ciò tenevano, e tutte le loro prerogative e preminenze,

succedendo essi in luogo di coloro; onde avvenne, che poi solamente

il di lor ministero si restringesse in riferire e proporre i dubbj

ed aspettarne da' Presidenti la decisione. Quindi è nata la gran

differenza, che ora si vede tra' M. Razionali antichi ed i moderni dei

nostri tempi.

Prima a' M. Razionali s'apparteneva interamente la cura del

regal patrimonio, ma poi Carlo I d'Angiò la commise alla Camera

regia[409]. Ed Alfonso innalzò poi sopra tutti gli altri Re questo

Tribunale, poichè stese la sua cognizione a molte cause, che prima

si appartenevano al Tribunale della G. Corte, o al sagro Consiglio.

Ordinò, secondo che narra il Costanzo[410], che avesse cura non solo

del patrimonio regale, ma che conoscesse delle cause feudali. Quindi

avvenne, che imitando gli altri successori Re l'esempio d'Alfonso,

favorissero tanto questo Tribunale, con estendere la sua giurisdizione

in tutte le cause, ove il Fisco, attore o reo, v'avesse interesse;

di conoscere delle Regalie, delle cause giurisdizionali quando si

tocasse il suo interesse, dell'investiture de' Feudi, delle cause di

successioni feudali, de' giuramenti di fedeltà e di ligio omaggio, de'

relevj, di adoe, delle devoluzioni de' Feudi; de' padronati regj, delle

dignità ecclesiastiche ed altri beneficj di collazione, o presentazione

regia: d'aver la soprantendenza sopra tutti gli ufficj vendibili: la

cura delle regie galee, de' regj castelli, delle torri, delle loro

provvisioni così da bocca come da guerra, de' cannoni, della polvere,

del nitro, e di tutto ciò che riguarda il provvedimento degli arredi

militari: la soprantendenza dell'amministrazione dell'Università

del Regno, delle tratte, de' dazj, delle gabelle e delle risulte del

Cedulario. Conoscere de' conti di tutti i Ministri regj, della dogana,

delle miniere, de' tesori, delle strade, de' ponti, de' passi: in breve

di tutto ciò che tocca il suo regal patrimonio e sue ragioni fiscali.

Tenendo la conoscenza e giurisdizione sopra tutto ciò, quindi avvenne

che soprastasse a molti altri Tribunali inferiori, i quali alla regia

Camera sono perciò subordinati, come alli Tribunali dello Scrivano di

Razione, del Tesoriere generale del Regno, della dogana grande e di

tutte l'altre dogane del Regno: del Montiere maggiore: del Portolano di

Napoli, e di tutti gli altri Portolani delle province, de' Vicesecreti,

de' Fondachi del sale e di tutti gli altri del Regno; della regia

zecca: delle monete, de' pesi e misure: dei Capitani della grassa:

della custodia de' passi e dei Consulati delle nobili arti della seta

e della lana. Conoscesse di tutti i Percettori, ovvero Tesorieri del

Regno, de' Commessari proposti all'esazioni fiscali, de' Maestri di

Camera, de' Segretari, delle regie Audienze, del Percettore della Gran

Corte della Vicaria e del Segretario del Sagro Consiglio: soprastasse

alli Tribunali dell'Arsenale, della regia cavallerizza, della gabella

del vino, del giuoco; e ad infinite altre cose a ciò attenenti

soprantendesse.

Angelo di Costanzo[411] narra che avendo il Re Alfonso stesa cotanto la

giurisdizione di questo Tribunale, avessegli perciò costituiti quattro

Presidenti Legisti, o due Idioti ed un Capo, il qual fosse Luogotenente

del Gran Camerario, e che il primo Luogotenente fosse stato Vinciguerra

Lanario Gentiluomo di Majori, del quale s'era servito avanti in molte

cose d'importanza. Ciò che non concorda co' cataloghi dei Luogotenenti

e Presidenti che tessè il Toppi[412]; poichè prima d'Alfonso era questo

Tribunale governato dal Gran Camerario, ovvero dal suo Luogotenente

che n'era Capo; e Vinciguerra Lanario vi fu Luogotenente molto tempo

prima d'Alfonso. Il primo Luogotenente nel Regno d'Alfonso, si porta

in quest'istesso anno della riforma di questo Tribunale 1450. Niccolò

Antonio de' Monti patrizio di Capua che fu Luogotenente di Francesco

d'Aquino Conte di Loreto Gran Camerario, il qual in niun conto volle

assistere al Tribunale, pretendendo, che come persona illustre potesse

servire per mezzo del Luogotenente suo sustituto, e l'ottenne[413];

onde fu creato Luogotenente Niccolò Antonio, e da questo tempo in

poi i Gran Camerarj non assisterono più nel Tribunale, ma i loro

Luogotenenti, de' quali insino a' suoi tempi Niccolò Toppi tessè

lungo catalogo; quindi in discorso di tempo, i Gran Camerarj non

molto impacciandosi di questo Tribunale, avvenne che i Re creassero i

Luogotenenti, ed a' Gran Camerarj non rimanesse se non questo nome vano

senza funzione, e sol per titolo d'onore e di preminenza.

Il numero de' Presidenti, non meno che quello dei Consiglieri, fu

sempre vario, ed erano parimenti amovibili ad arbitrio del Re, passando

vicendevolmente gli uni nel Tribunale degli altri. Secondo che narra

il Costanzo, in tempo d'Alfonso non eran più che quattro Togati e due

Idioti; poi crebbe a meraviglia il di lor numero, tanto che nel 1495

si videro reggere questo Tribunale ventisei Presidenti tutti uomini

insigni non men per nobiltà di sangue, che per lettere[414].

Questo eccesso fece pensare alla riforma; onde nel medesimo anno

1495, sotto Ferdinando II, fu riformato il Tribunale, e si lasciarono

solamente cinque Presidenti, i quali in una Ruota, come costumavano

i Consiglieri di S. Chiara s'univano. Ma in discorso di tempo,

crescendo tuttavia nel Regno l'entrate regali, fu bisogno ampliar il

numero, e per conseguenza non capendo in una Ruota, il Re Filippo II

con sua carta de' 24 dicembre del 1596 drizzata al Conte d'Olivares

Vicerè[415], ordinò che il Tribunale si dividesse in due sale, in

ciascheduna delle quali assistessero tre Presidenti Togati ed uno

Idiota, e il Luogotenente ora in una, ora in altra, secondo la maggior

gravità ed occorrenza del negozio, vi soprastasse. Nè ciò bastò

all'immensità degli affari del Tribunale; ma fu d'uopo che nel 1637,

per la più pronta spedizione di quelli, il Conte di Monterey Vicerè

aggiungesse la terza Ruota. Ora il di lor prefisso numero è di dodici,

otto Togati, e quattro Idioti, i quali, toltane la dignità della toga,

e d'astenersi al votare nel caso che s'abbia a decidere qualche punto

di ragione, hanno le medesime prerogative che i Togati, e siedono

dopo di questi. Filippo II, nel 1558, ne' privilegi conceduti alla

città e Regno, dispose che de' Presidenti di Camera due parti fossero

Nazionali; e la terza ad arbitrio del Re[416]: ma nel Regno degli altri

Austriaci s'è veduto sempre questo Tribunale essere stato governato

da quattro Italiani, e quattro Spagnuoli; ed ancorchè i Presidenti

Idioti fossero stati per lo più Nazionali, pure sovente se ne videro

Spagnuoli. Ora per le novelle grazie[417], tre Togati ed uno Idiota

sono rimasi ad arbitrio del Re.

Tiene questo tribunale un Avvocato fiscale, ed un Proccuratore

che alla gran mole degli affari appena basta, tanto che il Tassone

desiderava fin da' suoi tempi, che almeno fossero due Fiscali. Fu a'

dì nostri ciò posto in effetto, ma da poi si ritornò ad uno, come ora

si vede. Egli è vero, che in parte fu provveduto a questo difetto,

per essersi con nuova provvisione aggiunto un Fiscale detto de' Conti,

che chiamiamo di Cappa corta, il quale siede dopo l'Avvocato fiscale

togato, e tien soldo di mille ducati[418]. Teneva ancora questo

Tribunale venti Razionali; ma ora il di lor numero è ristretto a

quindici: dodici destinati per gli affari delle dodici province: due

per lo regal patrimonio, ed uno per la dogana di Foggia; l'autorità de'

quali, ancorchè sia molto diminuita, e per la maggior parte sia stata

trasferita a' Presidenti, pure nella relazione e discussione de' Conti

è grande. Sono non meno che i Presidenti e l'Avvocato e Proccuratore

fiscale, creati dal Re, ed è lor facile l'ascendere da Razionali

a Presidenti Idioti, ciocchè, siccome ci testimonia Toppi[419], si

praticava ancora in tempo degli Aragonesi e di Carlo V, e godono tutte

le prerogative, preminenze ed esenzioni, che tutti gli altri Ufficiali

del Tribunale.

Tiene il suo Notajo, ovvero Segretario, che quantunque sia ufficio

vendibile, nulladimanco la confirma pure dipende dal Re. Tiene tre

Archivarj secondo i tre archivi che vi sono: quello della regia zecca,

l'altro de' Quinternioni, ed il terzo del Gran Archivio, de' quali e

delle loro preminenze il Toppi[420] tessè lunghi discorsi e copiosi

cataloghi.

Tiene parimente il Suggellatore, gl'Ingegnieri, che fanno le veci

de' Tavolarj e quattro principali Mastrodatti, i quali han facoltà

di creare otto Attuarj, due per ciascheduno, oltre dodici altri, che

ne crea il Luogotenente, tutti nazionali: molti Scrivani ordinarj

approvati con decreto del medesimo, precedenti debiti requisiti:

moltissimi estraordinari e più portieri; sopra de' quali tutti il

tribunale tiene la cognizione delle loro cause, così civili come

criminali.

Ecco in qual'eminenza oggi sia questo Tribunale, arricchito di tanti

privilegi e prerogative non meno da' Re aragonesi, che da' successori

Principi austriaci, tanto che si è reso per se stesso Tribunal

supremo, ed indipendente da qualunque altro per ciò che riguarda

l'amministrazione del regal patrimonio. È assomigliato al _Procurator

di Cesare_ de' Romani. Ha la retrattazione, come il S. C. in guisa

che non può dalle sue determinazioni appellarsi ad altro Tribunale,

ma per via di reclamazione, egli stesso le rivede, non impedita

l'esecuzione. Non meno che il Tribunal del S. C. da esso escono le

decisioni, e gli arresti, ed i decreti generali che nel Regno han forza

non inferiore alle leggi ed a' riti e costumanze degli altri Tribunali

supremi. Quindi oltre i riti, gli arresti ed i decreti generali, de'

quali abbastanza fu da noi discorso nel libro XII di quest'Istoria,

tiene particolari Scrittori che compilarono le sue decisioni, come

il Reggente Revertera, Ganaverro, Moles, Ageta ed altri. E nel Regno

degli Aragonesi, prima che nel 1505 si fosse da' Spagnuoli eretto il

Consiglio _Collaterale_, teneva questo Tribunale il secondo luogo dopo

quello del S. C. di S. Chiara, da cui in ogni tempo ed in ogni luogo,

fuor che in casa propria, dove i Presidenti siedono al lato destro ed

i Consiglieri al sinistro, è stato sempre preceduto.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6 · 第 52 / 64 题