CAPITOLO VIII.

_De' Riti della Gran Corte della Vicaria; e de' Giureconsulti che

fiorirono nel Regno di GIOVANNA II e di RENATO: e da' quali fosse

compilata la famosa prammatica nominata la Filingiera._

Quantunque durante il governo di questa Regina e di Renato fossesi

veduto il Regno cotanto sconvolto e da crudeli guerre combattuto, a

tal che le lettere e le discipline furon poco coltivate e molto meno

esercitate, e Giovanna per suoi laidi ed instabili costumi, avesse

contaminata la Sede Regale e posto in disordine tutto il Reame; non

è però, che affatto presso di noi fossero mancate le lettere ed i

Giureconsulti, e non rilucesse fra tante laidezze qualche raggio di

virtù in quella Regina; poichè meritò molta lode e commendazione per

essere stata tutta amante della giustizia e tutta intesa a riformare

i Tribunali, e non permettere in quelli sordidezza alcuna ne' suoi

Ministri e ne' loro Ufficiali minori. Ella col consiglio de' suoi savj

tolse molti abusi, riformò molte cose, perchè la giustizia fosse ben

amministrata, ed i litiganti non fossero angariati nelle spese degli

atti e delle liti. A questo fine ridusse in miglior forma i _Riti_ del

Tribunale della Gran Corte, e molti altri ne stabilì di nuovo.

Questo Tribunale era riputato ancora supremo, non solo della città

ma di tutto il Regno, al quale essendosi unito l'altro del Vicario,

queste due Corti unite insieme componevano il più eminente pretorio del

Reame. La città di Napoli, ancorchè avesse la corte del suo Capitano,

nulladimanco non avendo questa, se non la cognizione delle sole cause

criminali sopra le persone del suo distretto, nè potendo conoscere

delle civili e molto meno delle feudali, di quelle di Maestà lesa e di

molte altre più gravi[278]; e potendosi da quella appellare alla Gran

Corte, siccome di tutte le altre Corti delle città del Regno, non era

perciò in molta considerazione; e fu poi tanta la sua declinazione, che

nel Regno degli Aragonesi s'estinse affatto, e la cognizione delle sue

cause passò pure, e s'incorporò nel Tribunale della Vicaria.

Siccome fu rapportato nel 20 libro di quest'istoria, era composto

questo Tribunale di due Corti, di quella del G. Giustiziere, detta

_Cura Magistri Justitiarii_, e dell'altra chiamata _Cura Vicarii_

ovvero _Vicaria_. Per le molte ordinazioni de' predecessori Re

angioini, essendosi vicendevolmente comunicate le giurisdizioni di

queste due Corti, venne col correr degli anni a farsene una, chiamata

perciò come ivi si disse _Gran Corte della Vicaria_: riputandosi

inutile considerarle come due Tribunali distinti, e dove dovessero

impiegarsi più Ministri separati, i quali avessero la stessa cognizione

ed autorità. Essendo capo della Gran Corte il Gran Giustiziere, per

questa unione venne il medesimo a presiedere ancora a quella del

Vicario; ond'è, che tutte le provisioni ed ordini, che dalla Gran

Corte della Vicaria si spediscono tanto per Napoli, quanto per tutto

il Regno, sotto il titolo del Gran Giustiziere siano pubblicate. Prima

avea questi autorità di mettere suoi Luogotenenti ovvero Reggenti

per amministrarla; ma da poi gli fu tolta, e fu riserbato al Re e suo

Vicerè di creargli.

Componendosi adunque questo Tribunale di due Corti; quindi è, che in

questi Riti sovente la Regina di lor parlando: _In nostris Magnae et

Vicariae Curiis_[279]; ed altrove[280]: _Judices ipsarum Curiarum._

Parimente ne' privilegi che spedì nell'anno 1420 a' Napoletani

registrati in questi Riti[281], volendo che di quelli potessero valersi

in tutte le Corti, disse: _Quod nulla Curia civitatis Neapolitanae,

tam scilicet M. Curia Domini Magistri Justitiarii Regni Siciliae, seu

ejus Locumtenentis, ac Regentis Curiam Vicariae, quam Capitaneorum, vel

alienorum Officialium etc._

Questo modo di parlare fu ritenuto durante il Regno degli Angioini

insino all'ultimo Re Renato; poichè Isabella sua Vicaria nel 1436

drizzando una sua legge a Raimondo Orsino G. Giustiziere del Regno,

la quale pur leggiamo fra questi Riti[282], così favella: _Magnifico

Raymundo de Ursinis, etc. Magistro Justitiario R. Siciliae, et ejus

Locumtenenti, necnon Regenti Magnam Curiam nostrae Vicariae etc._

Furono per tanto dalla Regina Giovanna dati molti provvedimenti

per questo Tribunale intorno allo stile e modo di procedere nelle

cause, così civili come criminali: ciò che bisognava osservare per la

fabbrica de' processi, perchè gli atti fossero validi: la norma per

la liquidazione degl'istromenti: per le citazioni: per l'incusa delle

contumacie: per l'esame: per le pruove; e tutto ciò che riguarda la

tela ed ordine giudiziario. Si prescrive il numero dei Giudici, de'

Mastrodatti e loro Attuarj; si tassano i loro diritti ed emolumenti;

e sopra tutto si raccomanda la retta amministrazione della giustizia,

riformando molti abusi, in che questo Tribunale era caduto per li tanti

disordini e rivoluzioni accadute nel Regno.

Merita riflessione il Rito 1235, che infra gli altri questa Regina

fece divolgare; poichè quantunque nel Regno degli Angioini, e molto

più nel suo, si proccurasse andar a seconda de' romani Pontefici; con

tutto ciò non permise questa Regina, che si togliesse quell'antico

costume praticato nella Gran Corte di conoscere ella del chericato

e d'obbligare il preteso Cherico a comparire personalmente avanti

i suoi Ufficiali, per pruovare i requisiti di quello, e sottoporsi

intorno a ciò alla sua giudicatura: che che altramente ne disposero le

_decretali_[283], come si dice nel Rito istesso[284]. E pure tutto ciò

ne' seguenti tempi non bastò agli Ecclesiastici, perchè nel Pontificato

di Pio V non intraprendessero di dover essi assumerne la conoscenza e

d'abbattere il Rito, che per tanti anni erasi osservato; come si vedrà

ne' seguenti libri di questa istoria, quando ci toccherà favellare del

Governo del Duca d'Alcalà Vicerè di questo Regno.

Queste ordinazioni non furono in un tratto stabilite, ma di tempo in

tempo, col consiglio de' suoi savii, Giovanna le dispose; e si crede

che la maggior parte fossero state emanate dall'anno 1424 insino al

1431 che furono gli anni, che ebbe qualche tregua e riposo; poichè

in tutto il resto del suo Regno fu per la sua instabilità travagliata

tanto, e tanto distratta in altre pericolose cure ed affanni, sicchè

non la fecero pensare, che alla propria difesa ed alla sua propria

libertà.

Furono poi questi Riti uniti insieme, a' quali ella prepose una

costituzione proemiale, per la quale loro diede forza e vigor di

legge, comandando che quelli fossero inviolabilmente osservati non

pure in Napoli nella Gran Corte della Vicaria e nelle altre Corti di

questa città, ma in tutte le altre del Regno: ordinò ancora, che tutti

gli altri Riti fuor di questi, che per l'addietro s'erano osservati,

s'abolissero, si cassassero e non avessero nelle Corti niun vigore ed

efficacia. Quindi presso i nostri Autori nacque quella comune sentenza,

che ciò che s'osservava nel Tribunale della Vicaria fosse come una

norma di tutti gli altri Tribunali inferiori del Regno, e che lo stile

di quello dovesse praticarsi negli altri Tribunali inferiori.

Gli Scrittori, che o con picciole note o con ben lunghi commentarj

impiegarono le loro fatiche sopra i medesimi, per maggior distinzione,

e perchè allegati tosto si rinvenissero, gli divisero per numeri; onde

ora il lor numero arriva a quello di trecento ed undici.

Fra essi vi collocarono un ordinamento, che la Regina Isabella

moglie del Re Renato e sua Vicaria del Regno, stabilì nell'anno 1436

indrizzato, come fu detto, a Raimondo Orsino Gran Giustiziere[285].

Ella lo stabilì come Vicaria Generale di suo marito, come si legge

nella iscrizione: _Isabella Dei gratia Hierusalem, et Siciliae Regina

etc. et pro Serenissimo et illustrissimo Principe, et Domino conjuge

nostro Reverendissimo Domino Renato, eadem gratia, dictorum Regnorum

Rege, Vicaria Generalis_; con questa data: _Datum in Regio, nostroque

Castro Capuanae Neap. per manus nostrae praedictae Isabellae Reginae,

A. D. 1436 die 14 mensis aprilis, 14 Indict. Regnorum vero dicti Domini

Regis II._ E questo è l'ultimo ordinamento, che a noi è rimaso de' Re

dell'illustre casa d'Angiò.

È da notare ancora, che in questi ultimi tempi dei Re angioini,

le leggi de' Longobardi non ostante di essere risorte le Romane, e

restituite nella loro antica autorità, non erano nel nostro Regno

affatto abolite ed andate in disusanza: vi erano per anche chi

viveano secondo quelle leggi[286]: si davano perciò alle donne i

Mundualdi, senza de' quali, così i giudicii, come i lor contratti eran

invalidi[287]. Non si concedeva repulsa tra coloro, che viveano secondo

la legge Longobarda, contro i loro sacramentali[288]; ed ancorchè

Annibale Troisio e Prospero Caravita testificano, che que' Riti erano

andati in disusanza, ciò era forse vero, riguardandosi a tempi, ne'

quali scrissero i loro commentarj, non già nel Regno di Giovanna, la

quale inutilmente si sarebbe posta a dar suoi regolamenti su di ciò, se

non vi fossero stati nel Regno coloro che fosser vivuti sotto il _Jus

Longobardo_. Anzi non sappiamo con quanta verità possa ciò dirsi, anche

nell'età di questi Commentatori, quando fino a' nostri tempi in alcune

parti del Regno i Notari ne' loro istromenti, quando intervengono

donne, vi fanno intervenire anche per esse i Mundualdi; e quando ciò

non sia, soglion perciò dire, che i contraenti vivono _Jure Romano_:

ciò che altrove fu da noi avvertito.

Questi Riti per la loro utilità, e perchè contengono infiniti

regolamenti, massimamente intorno alla fabbrica de' processi, e

dell'ordine giudiciario, furono prima con picciole note, poi con pieni

commentarj dai nostri Autori esposti.

Il primo fu _Annibale Troisio_, detto comunemente il _Cavense_, per

essere stata la Cava sua patria, di cui non si dimenticò Gesneio nella

sua Biblioteca. Fiorì egli nel principio del decimosesto secolo,

e finì questi suoi commentarj al primo di novembre dell'anno 1542

com'egli testimonia nel fine dell'opera. Aggiunsero alcune picciole

addizioni a' suoi commentarj, Cesare Perrino di Napoli, Giovan Michele

Troisio e Girolamo de' Lamberti, e presso gli Autori del nostro Foro

acquistarono non picciola autorità, e furon sempre riguardati con

rispetto, ed onore. _Giovan Francesco Scaglione_ Dottor napoletano, ma

originario d'Aversa, parimente compose sopra i medesimi alcuni piccioli

commentarj, ma non sopra tutti; e fece alcune osservazioni di ciò

ch'egli avea veduto praticare nella Gran Corte mentre era Avvocato; ed

i suoi commentarj furono la prima volta impressi in Napoli nel 1553.

Oscurò la fama di amendue _Prospero Caravita_ di Eboli, il quale nello

spazio d'un anno e mezzo, cominciando i suoi commentari in Eboli sua

patria, nel mese di marzo del 1559, gli terminò felicemente in Agosto

del 1560. Non vi era giorno, che non vi impiegasse i suoi studj, ora

in Eboli, ora in Salerno, dove in quella Udienza esercitò la carica

d'Avvocato fiscale. Riuscirono assai dotti e copiosi, tanto che presso

i posteri fu riputato il Dottor più classico di quanti mai sopra questi

Riti scrivessero.

Ultimamente a' dì nostri surse il Reggente _Petra_, il quale vi compose

sopra ben quattro volumi: meritano piuttosto nome di magazzini che

di commentarj:, poichè oltre di quel che bisognava per illustrargli,

gli riempiè di tante e sì varie materie, che vi racchiuse quanto

egli seppe, e quanto da altri apprese: divagossi in varie dispute ed

articoli occorsi sopra cause recenti ed agitate a' suoi tempi; onde

gli caricò di molte allegazioni e d'infinite e varie altre cose affatto

estranee dal soggetto, che avea per le mani. Può aversene buon uso per

li molti esempi di cause a' suoi dì decise, e per la moderna pratica e

stile, non men della Gran Corte che degli altri nostri Tribunali.

§. I. _De' Giureconsulti di questi tempi, e da' quali fu compilata la

prammatica detta la Filingiera._

I Giureconsulti, che fiorirono nel Regno di Giovanna II e di Renato

sino ad Alfonso, non sono da paragonarsi, così nel numero, come nel

sapere con coloro, che vissero sotto il Re Roberto e sotto la Regina

Giovanna I sua nipote. Essi non ci lasciarono niente delle loro opere

e de' loro scritti. Solamente si rese in questi tempi celebre _Marino

Boffa_ da Pozzuoli, il quale adoperato dalla Regina negli affari

più gravi del Regno, fu innalzato da lei al supremo Ufficio di Gran

Cancelliere; ma poi entrato in gara col Gran Siniscalco Sergianni,

questi operò tanto con la Regina, che a sua istanza nel principio

dell'anno 1419 lo privò dell'Ufficio, surrogando in suo luogo Ottino

Caracciolo[289]. Ciò che deve far cessar la maraviglia, che Toppi[290]

avea, come Marino in tempo della prammatica _Filingiera_, che si

stabilì nell'anno 1418 era Gran Cancelliere e poi quando fu instituito

il Collegio de' Dottori nel 1428 non lo era.

Fiorirono ancora Giovanni di Montemagno e Pietro di Pistoja Giudici

della Gran Corte e Giovanni Arcamone Giudice d'appellazione di detta

Corte. Ebbero ancor fama di gravi Dottori Biagio, Cisto, Carlo di

Gaeta, Gorrello Caracciolo, Carlo Mollicello, il Giudice Giacomo

Griffo e l'Abate Rinaldo Vassallo di Napoli. Fiorirono ancora in

questi medesimi tempi Bartolommeo Bernalia di Campagna, di cui presso

Toppi[291] hassi onorata memoria, ed altri di men chiaro nome. Questi

furono i Giureconsulti de' quali la Regina nelle deliberazioni più

gravi solea valersi.

Costoro furono adoperati nella cotanto celebre prammatica detta la

_Filingiera_, stabilita dalla Regina a richiesta del Gran Siniscalco

Sergianni, per l'occasione che diremo. Avea Sergianni per moglie

Caterina Filingiera figliuola di Giacomo Conte d'Avellino: questi

nel suo testamento istituì eredi ne' beni feudali Gorrello suo

figlio primogenito, e ne' burgensatici Caterina e tre altri suoi

fratelli, Alduino, Giovannuccio ed Urbano; ed oltracciò, a Caterina

avanti parte lasciò ottocento once, le quali si diedero in dote

a Sergianni. Gorrello morì poi senza figli, e gli altri tre suoi

fratelli, che rimasero, parimente l'un dopo l'altro, morirono in

età pupillare. Aspiravano alla successione Filippo lor zio paterno

fratello di Giacomo; Ricciardo Matteo Filingiero figlio, ed erede

di Ricciardo fratello di Filippo, il Fisco che pretendeva essersi il

Contado devoluto, e Caterina moglie di Sergianni. Costei supplicò la

Regina, che avendo riguardo a' servizj di lei, de' suoi antecessori

e di suo marito, non la facesse litigare co' suoi parenti, nè col

Fisco; ma si compiacesse la cognizione di questa causa commetterla

alla perizia di que' Dottori, che Sua Maestà stimava più idonei, i

quali senza figura di giudicio, esaminando le ragioni delle Parti,

determinassero chi dovesse succedere nel Contado d'Avellino, se lei,

o pure i suoi congiunti, ovvero dovesse dirsi il Contado devoluto. La

Regina aderì alle sue preci, ed elesse per la decisione della causa il

Gran Cancelliero Marino Boffa, e gli altri di sopra riferiti Dottori,

li quali avendo ben discusso ed esaminato il punto, giudicarono, che

Caterina dovesse succedere, non ostante, che fosse stata dotata dal

fratello; poichè la dote non le fu costituita de' beni del medesimo.

La Regina non solo s'uniformò alla loro determinazione, ma la fece

passare per legge generale del Regno, e nell'anno 1418 sopracciò ne

fece emanar prammatica, per la quale fu stabilito, che fra coloro, che

vivono _jure Francorum_, la sorella maritata, ma non dotata de' suoi

beni, non dovesse escludersi dalla successione del fratello; tutto al

contrario in coloro, che vivono _jure Longobardorum_ dove la sorella

vien esclusa, bastando che fosse stata dotata, o dal comun padre o

dal fratello. Questa è quella prammatica cotanto fra noi rinomata,

detta la _Filingiera_, che porta la data de' 19 gennaio del suddetto

anno 1418, e fu istromentata nel Castel Nuovo; la quale si vede ora

racchiusa nel secondo volume delle nostra prammatiche sotto il titolo

_de Feudis_[292]; intorno alla quale s'è poi tanto scritto e disputato

da' nostri Scrittori Forensi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6 · 第 42 / 64 题