_De' Riti della Gran Corte della Vicaria; e de' Giureconsulti che
fiorirono nel Regno di GIOVANNA II e di RENATO: e da' quali fosse
compilata la famosa prammatica nominata la Filingiera._
Quantunque durante il governo di questa Regina e di Renato fossesi
veduto il Regno cotanto sconvolto e da crudeli guerre combattuto, a
tal che le lettere e le discipline furon poco coltivate e molto meno
esercitate, e Giovanna per suoi laidi ed instabili costumi, avesse
contaminata la Sede Regale e posto in disordine tutto il Reame; non
è però, che affatto presso di noi fossero mancate le lettere ed i
Giureconsulti, e non rilucesse fra tante laidezze qualche raggio di
virtù in quella Regina; poichè meritò molta lode e commendazione per
essere stata tutta amante della giustizia e tutta intesa a riformare
i Tribunali, e non permettere in quelli sordidezza alcuna ne' suoi
Ministri e ne' loro Ufficiali minori. Ella col consiglio de' suoi savj
tolse molti abusi, riformò molte cose, perchè la giustizia fosse ben
amministrata, ed i litiganti non fossero angariati nelle spese degli
atti e delle liti. A questo fine ridusse in miglior forma i _Riti_ del
Tribunale della Gran Corte, e molti altri ne stabilì di nuovo.
Questo Tribunale era riputato ancora supremo, non solo della città
ma di tutto il Regno, al quale essendosi unito l'altro del Vicario,
queste due Corti unite insieme componevano il più eminente pretorio del
Reame. La città di Napoli, ancorchè avesse la corte del suo Capitano,
nulladimanco non avendo questa, se non la cognizione delle sole cause
criminali sopra le persone del suo distretto, nè potendo conoscere
delle civili e molto meno delle feudali, di quelle di Maestà lesa e di
molte altre più gravi[278]; e potendosi da quella appellare alla Gran
Corte, siccome di tutte le altre Corti delle città del Regno, non era
perciò in molta considerazione; e fu poi tanta la sua declinazione, che
nel Regno degli Aragonesi s'estinse affatto, e la cognizione delle sue
cause passò pure, e s'incorporò nel Tribunale della Vicaria.
Siccome fu rapportato nel 20 libro di quest'istoria, era composto
questo Tribunale di due Corti, di quella del G. Giustiziere, detta
_Cura Magistri Justitiarii_, e dell'altra chiamata _Cura Vicarii_
ovvero _Vicaria_. Per le molte ordinazioni de' predecessori Re
angioini, essendosi vicendevolmente comunicate le giurisdizioni di
queste due Corti, venne col correr degli anni a farsene una, chiamata
perciò come ivi si disse _Gran Corte della Vicaria_: riputandosi
inutile considerarle come due Tribunali distinti, e dove dovessero
impiegarsi più Ministri separati, i quali avessero la stessa cognizione
ed autorità. Essendo capo della Gran Corte il Gran Giustiziere, per
questa unione venne il medesimo a presiedere ancora a quella del
Vicario; ond'è, che tutte le provisioni ed ordini, che dalla Gran
Corte della Vicaria si spediscono tanto per Napoli, quanto per tutto
il Regno, sotto il titolo del Gran Giustiziere siano pubblicate. Prima
avea questi autorità di mettere suoi Luogotenenti ovvero Reggenti
per amministrarla; ma da poi gli fu tolta, e fu riserbato al Re e suo
Vicerè di creargli.
Componendosi adunque questo Tribunale di due Corti; quindi è, che in
questi Riti sovente la Regina di lor parlando: _In nostris Magnae et
Vicariae Curiis_[279]; ed altrove[280]: _Judices ipsarum Curiarum._
Parimente ne' privilegi che spedì nell'anno 1420 a' Napoletani
registrati in questi Riti[281], volendo che di quelli potessero valersi
in tutte le Corti, disse: _Quod nulla Curia civitatis Neapolitanae,
tam scilicet M. Curia Domini Magistri Justitiarii Regni Siciliae, seu
ejus Locumtenentis, ac Regentis Curiam Vicariae, quam Capitaneorum, vel
alienorum Officialium etc._
Questo modo di parlare fu ritenuto durante il Regno degli Angioini
insino all'ultimo Re Renato; poichè Isabella sua Vicaria nel 1436
drizzando una sua legge a Raimondo Orsino G. Giustiziere del Regno,
la quale pur leggiamo fra questi Riti[282], così favella: _Magnifico
Raymundo de Ursinis, etc. Magistro Justitiario R. Siciliae, et ejus
Locumtenenti, necnon Regenti Magnam Curiam nostrae Vicariae etc._
Furono per tanto dalla Regina Giovanna dati molti provvedimenti
per questo Tribunale intorno allo stile e modo di procedere nelle
cause, così civili come criminali: ciò che bisognava osservare per la
fabbrica de' processi, perchè gli atti fossero validi: la norma per
la liquidazione degl'istromenti: per le citazioni: per l'incusa delle
contumacie: per l'esame: per le pruove; e tutto ciò che riguarda la
tela ed ordine giudiziario. Si prescrive il numero dei Giudici, de'
Mastrodatti e loro Attuarj; si tassano i loro diritti ed emolumenti;
e sopra tutto si raccomanda la retta amministrazione della giustizia,
riformando molti abusi, in che questo Tribunale era caduto per li tanti
disordini e rivoluzioni accadute nel Regno.
Merita riflessione il Rito 1235, che infra gli altri questa Regina
fece divolgare; poichè quantunque nel Regno degli Angioini, e molto
più nel suo, si proccurasse andar a seconda de' romani Pontefici; con
tutto ciò non permise questa Regina, che si togliesse quell'antico
costume praticato nella Gran Corte di conoscere ella del chericato
e d'obbligare il preteso Cherico a comparire personalmente avanti
i suoi Ufficiali, per pruovare i requisiti di quello, e sottoporsi
intorno a ciò alla sua giudicatura: che che altramente ne disposero le
_decretali_[283], come si dice nel Rito istesso[284]. E pure tutto ciò
ne' seguenti tempi non bastò agli Ecclesiastici, perchè nel Pontificato
di Pio V non intraprendessero di dover essi assumerne la conoscenza e
d'abbattere il Rito, che per tanti anni erasi osservato; come si vedrà
ne' seguenti libri di questa istoria, quando ci toccherà favellare del
Governo del Duca d'Alcalà Vicerè di questo Regno.
Queste ordinazioni non furono in un tratto stabilite, ma di tempo in
tempo, col consiglio de' suoi savii, Giovanna le dispose; e si crede
che la maggior parte fossero state emanate dall'anno 1424 insino al
1431 che furono gli anni, che ebbe qualche tregua e riposo; poichè
in tutto il resto del suo Regno fu per la sua instabilità travagliata
tanto, e tanto distratta in altre pericolose cure ed affanni, sicchè
non la fecero pensare, che alla propria difesa ed alla sua propria
libertà.
Furono poi questi Riti uniti insieme, a' quali ella prepose una
costituzione proemiale, per la quale loro diede forza e vigor di
legge, comandando che quelli fossero inviolabilmente osservati non
pure in Napoli nella Gran Corte della Vicaria e nelle altre Corti di
questa città, ma in tutte le altre del Regno: ordinò ancora, che tutti
gli altri Riti fuor di questi, che per l'addietro s'erano osservati,
s'abolissero, si cassassero e non avessero nelle Corti niun vigore ed
efficacia. Quindi presso i nostri Autori nacque quella comune sentenza,
che ciò che s'osservava nel Tribunale della Vicaria fosse come una
norma di tutti gli altri Tribunali inferiori del Regno, e che lo stile
di quello dovesse praticarsi negli altri Tribunali inferiori.
Gli Scrittori, che o con picciole note o con ben lunghi commentarj
impiegarono le loro fatiche sopra i medesimi, per maggior distinzione,
e perchè allegati tosto si rinvenissero, gli divisero per numeri; onde
ora il lor numero arriva a quello di trecento ed undici.
Fra essi vi collocarono un ordinamento, che la Regina Isabella
moglie del Re Renato e sua Vicaria del Regno, stabilì nell'anno 1436
indrizzato, come fu detto, a Raimondo Orsino Gran Giustiziere[285].
Ella lo stabilì come Vicaria Generale di suo marito, come si legge
nella iscrizione: _Isabella Dei gratia Hierusalem, et Siciliae Regina
etc. et pro Serenissimo et illustrissimo Principe, et Domino conjuge
nostro Reverendissimo Domino Renato, eadem gratia, dictorum Regnorum
Rege, Vicaria Generalis_; con questa data: _Datum in Regio, nostroque
Castro Capuanae Neap. per manus nostrae praedictae Isabellae Reginae,
A. D. 1436 die 14 mensis aprilis, 14 Indict. Regnorum vero dicti Domini
Regis II._ E questo è l'ultimo ordinamento, che a noi è rimaso de' Re
dell'illustre casa d'Angiò.
È da notare ancora, che in questi ultimi tempi dei Re angioini,
le leggi de' Longobardi non ostante di essere risorte le Romane, e
restituite nella loro antica autorità, non erano nel nostro Regno
affatto abolite ed andate in disusanza: vi erano per anche chi
viveano secondo quelle leggi[286]: si davano perciò alle donne i
Mundualdi, senza de' quali, così i giudicii, come i lor contratti eran
invalidi[287]. Non si concedeva repulsa tra coloro, che viveano secondo
la legge Longobarda, contro i loro sacramentali[288]; ed ancorchè
Annibale Troisio e Prospero Caravita testificano, che que' Riti erano
andati in disusanza, ciò era forse vero, riguardandosi a tempi, ne'
quali scrissero i loro commentarj, non già nel Regno di Giovanna, la
quale inutilmente si sarebbe posta a dar suoi regolamenti su di ciò, se
non vi fossero stati nel Regno coloro che fosser vivuti sotto il _Jus
Longobardo_. Anzi non sappiamo con quanta verità possa ciò dirsi, anche
nell'età di questi Commentatori, quando fino a' nostri tempi in alcune
parti del Regno i Notari ne' loro istromenti, quando intervengono
donne, vi fanno intervenire anche per esse i Mundualdi; e quando ciò
non sia, soglion perciò dire, che i contraenti vivono _Jure Romano_:
ciò che altrove fu da noi avvertito.
Questi Riti per la loro utilità, e perchè contengono infiniti
regolamenti, massimamente intorno alla fabbrica de' processi, e
dell'ordine giudiciario, furono prima con picciole note, poi con pieni
commentarj dai nostri Autori esposti.
Il primo fu _Annibale Troisio_, detto comunemente il _Cavense_, per
essere stata la Cava sua patria, di cui non si dimenticò Gesneio nella
sua Biblioteca. Fiorì egli nel principio del decimosesto secolo,
e finì questi suoi commentarj al primo di novembre dell'anno 1542
com'egli testimonia nel fine dell'opera. Aggiunsero alcune picciole
addizioni a' suoi commentarj, Cesare Perrino di Napoli, Giovan Michele
Troisio e Girolamo de' Lamberti, e presso gli Autori del nostro Foro
acquistarono non picciola autorità, e furon sempre riguardati con
rispetto, ed onore. _Giovan Francesco Scaglione_ Dottor napoletano, ma
originario d'Aversa, parimente compose sopra i medesimi alcuni piccioli
commentarj, ma non sopra tutti; e fece alcune osservazioni di ciò
ch'egli avea veduto praticare nella Gran Corte mentre era Avvocato; ed
i suoi commentarj furono la prima volta impressi in Napoli nel 1553.
Oscurò la fama di amendue _Prospero Caravita_ di Eboli, il quale nello
spazio d'un anno e mezzo, cominciando i suoi commentari in Eboli sua
patria, nel mese di marzo del 1559, gli terminò felicemente in Agosto
del 1560. Non vi era giorno, che non vi impiegasse i suoi studj, ora
in Eboli, ora in Salerno, dove in quella Udienza esercitò la carica
d'Avvocato fiscale. Riuscirono assai dotti e copiosi, tanto che presso
i posteri fu riputato il Dottor più classico di quanti mai sopra questi
Riti scrivessero.
Ultimamente a' dì nostri surse il Reggente _Petra_, il quale vi compose
sopra ben quattro volumi: meritano piuttosto nome di magazzini che
di commentarj:, poichè oltre di quel che bisognava per illustrargli,
gli riempiè di tante e sì varie materie, che vi racchiuse quanto
egli seppe, e quanto da altri apprese: divagossi in varie dispute ed
articoli occorsi sopra cause recenti ed agitate a' suoi tempi; onde
gli caricò di molte allegazioni e d'infinite e varie altre cose affatto
estranee dal soggetto, che avea per le mani. Può aversene buon uso per
li molti esempi di cause a' suoi dì decise, e per la moderna pratica e
stile, non men della Gran Corte che degli altri nostri Tribunali.
§. I. _De' Giureconsulti di questi tempi, e da' quali fu compilata la
prammatica detta la Filingiera._
I Giureconsulti, che fiorirono nel Regno di Giovanna II e di Renato
sino ad Alfonso, non sono da paragonarsi, così nel numero, come nel
sapere con coloro, che vissero sotto il Re Roberto e sotto la Regina
Giovanna I sua nipote. Essi non ci lasciarono niente delle loro opere
e de' loro scritti. Solamente si rese in questi tempi celebre _Marino
Boffa_ da Pozzuoli, il quale adoperato dalla Regina negli affari
più gravi del Regno, fu innalzato da lei al supremo Ufficio di Gran
Cancelliere; ma poi entrato in gara col Gran Siniscalco Sergianni,
questi operò tanto con la Regina, che a sua istanza nel principio
dell'anno 1419 lo privò dell'Ufficio, surrogando in suo luogo Ottino
Caracciolo[289]. Ciò che deve far cessar la maraviglia, che Toppi[290]
avea, come Marino in tempo della prammatica _Filingiera_, che si
stabilì nell'anno 1418 era Gran Cancelliere e poi quando fu instituito
il Collegio de' Dottori nel 1428 non lo era.
Fiorirono ancora Giovanni di Montemagno e Pietro di Pistoja Giudici
della Gran Corte e Giovanni Arcamone Giudice d'appellazione di detta
Corte. Ebbero ancor fama di gravi Dottori Biagio, Cisto, Carlo di
Gaeta, Gorrello Caracciolo, Carlo Mollicello, il Giudice Giacomo
Griffo e l'Abate Rinaldo Vassallo di Napoli. Fiorirono ancora in
questi medesimi tempi Bartolommeo Bernalia di Campagna, di cui presso
Toppi[291] hassi onorata memoria, ed altri di men chiaro nome. Questi
furono i Giureconsulti de' quali la Regina nelle deliberazioni più
gravi solea valersi.
Costoro furono adoperati nella cotanto celebre prammatica detta la
_Filingiera_, stabilita dalla Regina a richiesta del Gran Siniscalco
Sergianni, per l'occasione che diremo. Avea Sergianni per moglie
Caterina Filingiera figliuola di Giacomo Conte d'Avellino: questi
nel suo testamento istituì eredi ne' beni feudali Gorrello suo
figlio primogenito, e ne' burgensatici Caterina e tre altri suoi
fratelli, Alduino, Giovannuccio ed Urbano; ed oltracciò, a Caterina
avanti parte lasciò ottocento once, le quali si diedero in dote
a Sergianni. Gorrello morì poi senza figli, e gli altri tre suoi
fratelli, che rimasero, parimente l'un dopo l'altro, morirono in
età pupillare. Aspiravano alla successione Filippo lor zio paterno
fratello di Giacomo; Ricciardo Matteo Filingiero figlio, ed erede
di Ricciardo fratello di Filippo, il Fisco che pretendeva essersi il
Contado devoluto, e Caterina moglie di Sergianni. Costei supplicò la
Regina, che avendo riguardo a' servizj di lei, de' suoi antecessori
e di suo marito, non la facesse litigare co' suoi parenti, nè col
Fisco; ma si compiacesse la cognizione di questa causa commetterla
alla perizia di que' Dottori, che Sua Maestà stimava più idonei, i
quali senza figura di giudicio, esaminando le ragioni delle Parti,
determinassero chi dovesse succedere nel Contado d'Avellino, se lei,
o pure i suoi congiunti, ovvero dovesse dirsi il Contado devoluto. La
Regina aderì alle sue preci, ed elesse per la decisione della causa il
Gran Cancelliero Marino Boffa, e gli altri di sopra riferiti Dottori,
li quali avendo ben discusso ed esaminato il punto, giudicarono, che
Caterina dovesse succedere, non ostante, che fosse stata dotata dal
fratello; poichè la dote non le fu costituita de' beni del medesimo.
La Regina non solo s'uniformò alla loro determinazione, ma la fece
passare per legge generale del Regno, e nell'anno 1418 sopracciò ne
fece emanar prammatica, per la quale fu stabilito, che fra coloro, che
vivono _jure Francorum_, la sorella maritata, ma non dotata de' suoi
beni, non dovesse escludersi dalla successione del fratello; tutto al
contrario in coloro, che vivono _jure Longobardorum_ dove la sorella
vien esclusa, bastando che fosse stata dotata, o dal comun padre o
dal fratello. Questa è quella prammatica cotanto fra noi rinomata,
detta la _Filingiera_, che porta la data de' 19 gennaio del suddetto
anno 1418, e fu istromentata nel Castel Nuovo; la quale si vede ora
racchiusa nel secondo volume delle nostra prammatiche sotto il titolo
_de Feudis_[292]; intorno alla quale s'è poi tanto scritto e disputato
da' nostri Scrittori Forensi.