_Delle quattro Lettere Arbitrarie._
Fra' capitoli del Re Roberto, non sono meno celebri i Conservatori
regj, che le quattro Lettere Arbitrarie: riconoscono per Autore
anch'elle questo savio Principe, il quale usando ora rigore,
ora clemenza, secondochè la quiete e tranquillità del suo Regno
richiedevano, le drizzava alli Giustizieri delle province. Ne leggiamo
ancora un'altra diretta a Giovanni di Haya Maestro Giustiziero e
Reggente della Corte della Vicaria, la quale in alcuni esemplari
va sotto la rubrica: _Litera arbitralis_; in altri sotto il titolo:
_De Praeminentia M. C. Vicariae_, e comincia: _Si cum sceleratis_.
Quest'ultima, come quella che contiene le grandi prerogative che
furono solamente concedute al Gran Giustiziero e suo Tribunale, e
non agli altri Giustizieri delle province, come di procedere contro
i disrobatori di strade, omicidi, ladri, famosi ladroni ed altri,
per loro gravi ed infami delitti, senza accusa e senz'ordine; e di
poter procedere col solo processo informativo alla tortura de' rei
(prerogativa, che unicamente s'appartiene al Tribunal della Vicaria):
ciò che non essendo stato ad altri conceduto, siccome furono le altre
quattro lettere arbitrali drizzate a' Giustizieri delle province;
quindi avvenne, che questa non si annoverasse tra le quattro, ma la
facessero passare sotto il titolo _de Praeminentia M. C. Vicariae_.
Girolamo Calà[45] nel Trattato che compilò sopra questo soggetto,
credette che tal prerogativa non dal Re Roberto fosse stata data a
questo Tribunale, ma che prima l'avea già avuta da Carlo II suo padre
per lo capitolo in _accusatis_; e che per questo capitolo si cum
_sceleratis_, da Roberto le fosse stata tolta più tosto che conceduta,
vedendosi essere stato quello drizzato a Giovanni di Haya, a cui
unicamente fu conceduto tal arbitrio per le sue particolari ed eminenti
virtù di fede, di giustizia e di zelo, e d'odio contro gli scellerati:
dice però che da Roberto fu restituita tal preminenza a questo
Tribunale per lo Capitolo _juris censura_, e per l'altro _provisa
juris sanctio_. Ma non bisogna allontanarsi da quel che sentirono gli
altri nostri Scrittori regnicoli, essere stata tal autorità ed arbitrio
conceduto da Roberto a Giovanni, non già per le sue particolari virtù,
ma come Gran Giustiziero della G. C. della Vicaria, per cui venne
comunicata al suo Tribunale. Assai più s'ingannò quest'Autore, quando
scrisse, che da Roberto le fosse stata restituita tal preminenza per
li Capitoli _juris censura_, e _provisa juris sanctio_, come se quelle
lettere fossero state drizzate al Gran Giustiziero di quel Tribunale.
Il Capitolo _juris censura_, come si vedrà più innanzi, fu drizzato al
Capitano di Napoli, Ufficiale, come si è detto, ch'era allora affatto
diverso, e distinto dal Giustiziere della Vicaria: e l'altro conviene
a tutti i Giustizieri delle province, non già unicamente al Giustiziere
della G. C.
Furono chiamate _Lettere Arbitrarie_, non solo perchè Roberto le
concedè rivocabili a suo volere e beneplacito; ma anche perchè si
commetteva all'arbitrio degli Ufficiali di procedere ne' delitti in
ogni tempo, o con tortura o senza, o con accusa, o per inquisizione,
ovvero con composizione, usando clemenza, o con imporre le pene
stabilite dalle leggi, usando rigore. Una di queste lettere porta
perciò il titolo: _De Arbitrio concesso Officialibus_. L'altra,
de Componendo, et Commutatione poenarum. La terza, _Quod latrones,
disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possunt_;
e l'altra, _de non procedendo ex officio, nisi in certis casibus, et
ad tempus_. Quella che fu drizzata a Giovanni di Haya pure fu detta
_Lettera Arbitrale_; perchè nella fine si leggono queste parole: _In
his enim tibi plenam potestatem meri, et mixti Imperii, ac arbitrium
competens duximus concedendum_. È da credere che fosse stata dettata da
Bartolommeo di Capua, come quella, che porta la data del 1313, quinto
anno del Regno di Roberto.
Fabio Montelione da Girace in quel suo ridicolo Commento, che fece
nell'anno 1555 sopra queste quattro Lettere Arbitrarie, dedicato da
lui a Carlo Spinelli I, Duca di Seminara, portò opinione, che la prima
lettera arbitrale fosse quella, che tra' capitoli del Regno leggiamo
sotto la rubrica _De non procedendo ex officio, ec_. la qual comincia:
_Ne tuorum:_ ma se deve attendersi l'ordine de' tempi, dovrà quella
riputarsi l'ultima, non la prima. Fu questa istromentata per Giovanni
Grillo Viceprotonotario del Regno, dopo la morte di Bartolommeo
di Capua, nel 1329 ventesimo primo anno del Regno di Roberto, come
porta la sua data; la quale deve correggersi, ed in vece di _Regnorum
nostrorum anno_ 20 deve leggersi _anno_ 21. In questa si dà arbitrio e
potestà a' Presidi e Capitani di poter procedere _ex officio_ in alcuni
delitti, senza querela, o accusazione, cioè in tutti quelli, dove dalle
leggi vien imposta pena di morte civile o naturale, ovvero troncamento
di membra: ove si tratti d'ingiuria inferita a persone ecclesiastiche,
pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non
appaja accusatore alcuno.
Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica _de
Arbitrio concesso Officialibus_; che comincia: _Juris censura_. Quella
fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di
Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello
de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata
drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si
legge: _Magistris Rationalibus etc_. e Bottis, il quale riferisce in
altre edizioni leggersi indrizzata _Iustitiario Basilicatae_. Ma dal
corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata
al Capitano di Napoli poichè si commette al suo arbitrio, e potestà,
per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napoli e
di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni,
disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori
d'enormi scelleraggini e d'infami delitti, che procedesse in quelli con
ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole
comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente
alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo
Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì
rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, _nocendi facultas abeat, et
pacis optata amaenitas suavius reviviscat_. È noto, che al Capitano di
Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli, e suo
distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro
de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.
L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: _Quod
latrones, disrobatores, etc_., e che comincia: _Provisa juris sanctio_,
non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di
Bartolommeo di Capua; poichè sopra della medesima abbiamo di questo
Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri
del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle
case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori
scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio
in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro
arbitrio e facoltà.
L'ultima si legge sotto il titolo, _de Componendo, et Commutatione
poenarum_, e comincia: _Exercere volentes benigne_. In questa
Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a'
suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare
con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti,
cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le
pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o
che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari:
le pene delle difese, _de parendo juri_, e nell'altre arbitrarie, e
nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla
povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, _in certa
quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte_.
Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi
detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù
sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio
Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato
cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città
del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli
misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli
era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per
aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di
mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque
considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non
gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo
alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo
l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente
per sordido ed avaro.
Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere
Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I,
il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale
fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno[46], e di cui fu
anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del
Regno[47]; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute
a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse
quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri,
non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il
mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I
Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero
alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che
la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari,
che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se
non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le
discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a
questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non
avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause
minime e sommarie.
I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano
quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione
sopra tutti i castelli e luoghi del Regno[48]. Non altrimenti che
praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre
aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime
chiamati _Defensores_, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima
giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e
sommarie civili.
In luogo di questi _Difensori_, secondo avvertì a proposito Andrea
d'Isernia[49], succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi,
i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni
dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo
momento[50]. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che
riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le
leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de'
quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle
Regioni[51]. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre
con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come
a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la
giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente,
siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima
soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da'
Giustizieri delle regioni.
Marino Freccia[52] testifica perciò, che avendo egli letto il
privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo
unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre
terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli
concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato
per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la
giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e
dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu _propter titulum suae
dignitatis_, come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i
Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla,
vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto[53],
Grammatico[54], Caravita[55], il Presidente de Franchis[56], ed altri
sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e
quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non
da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico[57], il reggente
Capecelatro[58] e Capobianco[59], la riportano un poco più in dietro,
cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel
gravissimo istorico, Angelo di Costanzo[60], bisognerà dire, che il
nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore
della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi
conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani
quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso
i medesimi liberalissimo, _a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi
con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che
rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale
nelle lor terre; e questo Istorico medesimo_ rapporta ancora, che il Re
Ladislao concedè la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo
sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto
altro che la civile[61].
Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo
benemerito avesse usata questa insolita liberalità, egli è certo, che
da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste
in uso; e con maggior frequenza fu, nelle concessioni fatte ai Baroni,
data la giurisdizione criminale, o nell'investiture fu conceduto loro
anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere
Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte
l'investiture, che si danno, di mettervi anche questa facoltà per
clausola.
Da ciò n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito
ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini; così
per quel che riguarda le persone de' Baroni, per le concessioni, che ne
tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide
in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli
Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C.
della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed
altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per
mezzo di sue prammatiche[62] il modo di componere i delitti e commutar
le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso
o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne'
casi che si dovesse imporre pena di morte naturale, o di troncamento
di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere,
affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di
giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar
prammatica[63] stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non
dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle
pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo:
minacciandogli in caso d'abuso della privazione de' loro privilegi.