CAPITOLO V.

_Delle quattro Lettere Arbitrarie._

Fra' capitoli del Re Roberto, non sono meno celebri i Conservatori

regj, che le quattro Lettere Arbitrarie: riconoscono per Autore

anch'elle questo savio Principe, il quale usando ora rigore,

ora clemenza, secondochè la quiete e tranquillità del suo Regno

richiedevano, le drizzava alli Giustizieri delle province. Ne leggiamo

ancora un'altra diretta a Giovanni di Haya Maestro Giustiziero e

Reggente della Corte della Vicaria, la quale in alcuni esemplari

va sotto la rubrica: _Litera arbitralis_; in altri sotto il titolo:

_De Praeminentia M. C. Vicariae_, e comincia: _Si cum sceleratis_.

Quest'ultima, come quella che contiene le grandi prerogative che

furono solamente concedute al Gran Giustiziero e suo Tribunale, e

non agli altri Giustizieri delle province, come di procedere contro

i disrobatori di strade, omicidi, ladri, famosi ladroni ed altri,

per loro gravi ed infami delitti, senza accusa e senz'ordine; e di

poter procedere col solo processo informativo alla tortura de' rei

(prerogativa, che unicamente s'appartiene al Tribunal della Vicaria):

ciò che non essendo stato ad altri conceduto, siccome furono le altre

quattro lettere arbitrali drizzate a' Giustizieri delle province;

quindi avvenne, che questa non si annoverasse tra le quattro, ma la

facessero passare sotto il titolo _de Praeminentia M. C. Vicariae_.

Girolamo Calà[45] nel Trattato che compilò sopra questo soggetto,

credette che tal prerogativa non dal Re Roberto fosse stata data a

questo Tribunale, ma che prima l'avea già avuta da Carlo II suo padre

per lo capitolo in _accusatis_; e che per questo capitolo si cum

_sceleratis_, da Roberto le fosse stata tolta più tosto che conceduta,

vedendosi essere stato quello drizzato a Giovanni di Haya, a cui

unicamente fu conceduto tal arbitrio per le sue particolari ed eminenti

virtù di fede, di giustizia e di zelo, e d'odio contro gli scellerati:

dice però che da Roberto fu restituita tal preminenza a questo

Tribunale per lo Capitolo _juris censura_, e per l'altro _provisa

juris sanctio_. Ma non bisogna allontanarsi da quel che sentirono gli

altri nostri Scrittori regnicoli, essere stata tal autorità ed arbitrio

conceduto da Roberto a Giovanni, non già per le sue particolari virtù,

ma come Gran Giustiziero della G. C. della Vicaria, per cui venne

comunicata al suo Tribunale. Assai più s'ingannò quest'Autore, quando

scrisse, che da Roberto le fosse stata restituita tal preminenza per

li Capitoli _juris censura_, e _provisa juris sanctio_, come se quelle

lettere fossero state drizzate al Gran Giustiziero di quel Tribunale.

Il Capitolo _juris censura_, come si vedrà più innanzi, fu drizzato al

Capitano di Napoli, Ufficiale, come si è detto, ch'era allora affatto

diverso, e distinto dal Giustiziere della Vicaria: e l'altro conviene

a tutti i Giustizieri delle province, non già unicamente al Giustiziere

della G. C.

Furono chiamate _Lettere Arbitrarie_, non solo perchè Roberto le

concedè rivocabili a suo volere e beneplacito; ma anche perchè si

commetteva all'arbitrio degli Ufficiali di procedere ne' delitti in

ogni tempo, o con tortura o senza, o con accusa, o per inquisizione,

ovvero con composizione, usando clemenza, o con imporre le pene

stabilite dalle leggi, usando rigore. Una di queste lettere porta

perciò il titolo: _De Arbitrio concesso Officialibus_. L'altra,

de Componendo, et Commutatione poenarum. La terza, _Quod latrones,

disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possunt_;

e l'altra, _de non procedendo ex officio, nisi in certis casibus, et

ad tempus_. Quella che fu drizzata a Giovanni di Haya pure fu detta

_Lettera Arbitrale_; perchè nella fine si leggono queste parole: _In

his enim tibi plenam potestatem meri, et mixti Imperii, ac arbitrium

competens duximus concedendum_. È da credere che fosse stata dettata da

Bartolommeo di Capua, come quella, che porta la data del 1313, quinto

anno del Regno di Roberto.

Fabio Montelione da Girace in quel suo ridicolo Commento, che fece

nell'anno 1555 sopra queste quattro Lettere Arbitrarie, dedicato da

lui a Carlo Spinelli I, Duca di Seminara, portò opinione, che la prima

lettera arbitrale fosse quella, che tra' capitoli del Regno leggiamo

sotto la rubrica _De non procedendo ex officio, ec_. la qual comincia:

_Ne tuorum:_ ma se deve attendersi l'ordine de' tempi, dovrà quella

riputarsi l'ultima, non la prima. Fu questa istromentata per Giovanni

Grillo Viceprotonotario del Regno, dopo la morte di Bartolommeo

di Capua, nel 1329 ventesimo primo anno del Regno di Roberto, come

porta la sua data; la quale deve correggersi, ed in vece di _Regnorum

nostrorum anno_ 20 deve leggersi _anno_ 21. In questa si dà arbitrio e

potestà a' Presidi e Capitani di poter procedere _ex officio_ in alcuni

delitti, senza querela, o accusazione, cioè in tutti quelli, dove dalle

leggi vien imposta pena di morte civile o naturale, ovvero troncamento

di membra: ove si tratti d'ingiuria inferita a persone ecclesiastiche,

pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non

appaja accusatore alcuno.

Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica _de

Arbitrio concesso Officialibus_; che comincia: _Juris censura_. Quella

fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di

Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello

de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata

drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si

legge: _Magistris Rationalibus etc_. e Bottis, il quale riferisce in

altre edizioni leggersi indrizzata _Iustitiario Basilicatae_. Ma dal

corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata

al Capitano di Napoli poichè si commette al suo arbitrio, e potestà,

per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napoli e

di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni,

disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori

d'enormi scelleraggini e d'infami delitti, che procedesse in quelli con

ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole

comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente

alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo

Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì

rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, _nocendi facultas abeat, et

pacis optata amaenitas suavius reviviscat_. È noto, che al Capitano di

Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli, e suo

distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro

de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.

L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: _Quod

latrones, disrobatores, etc_., e che comincia: _Provisa juris sanctio_,

non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di

Bartolommeo di Capua; poichè sopra della medesima abbiamo di questo

Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri

del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle

case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori

scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio

in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro

arbitrio e facoltà.

L'ultima si legge sotto il titolo, _de Componendo, et Commutatione

poenarum_, e comincia: _Exercere volentes benigne_. In questa

Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a'

suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare

con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti,

cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le

pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o

che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari:

le pene delle difese, _de parendo juri_, e nell'altre arbitrarie, e

nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla

povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, _in certa

quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte_.

Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi

detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù

sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio

Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato

cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città

del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli

misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli

era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per

aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di

mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque

considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non

gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo

alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo

l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente

per sordido ed avaro.

Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere

Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I,

il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale

fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno[46], e di cui fu

anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del

Regno[47]; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute

a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse

quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri,

non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il

mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I

Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero

alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che

la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari,

che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se

non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le

discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a

questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non

avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause

minime e sommarie.

I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano

quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione

sopra tutti i castelli e luoghi del Regno[48]. Non altrimenti che

praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre

aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime

chiamati _Defensores_, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima

giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e

sommarie civili.

In luogo di questi _Difensori_, secondo avvertì a proposito Andrea

d'Isernia[49], succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi,

i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni

dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo

momento[50]. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che

riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le

leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de'

quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle

Regioni[51]. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre

con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come

a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la

giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente,

siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima

soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da'

Giustizieri delle regioni.

Marino Freccia[52] testifica perciò, che avendo egli letto il

privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo

unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre

terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli

concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato

per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la

giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e

dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu _propter titulum suae

dignitatis_, come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i

Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla,

vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto[53],

Grammatico[54], Caravita[55], il Presidente de Franchis[56], ed altri

sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e

quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non

da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico[57], il reggente

Capecelatro[58] e Capobianco[59], la riportano un poco più in dietro,

cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel

gravissimo istorico, Angelo di Costanzo[60], bisognerà dire, che il

nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore

della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi

conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani

quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso

i medesimi liberalissimo, _a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi

con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che

rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale

nelle lor terre; e questo Istorico medesimo_ rapporta ancora, che il Re

Ladislao concedè la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo

sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto

altro che la civile[61].

Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo

benemerito avesse usata questa insolita liberalità, egli è certo, che

da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste

in uso; e con maggior frequenza fu, nelle concessioni fatte ai Baroni,

data la giurisdizione criminale, o nell'investiture fu conceduto loro

anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere

Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte

l'investiture, che si danno, di mettervi anche questa facoltà per

clausola.

Da ciò n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito

ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini; così

per quel che riguarda le persone de' Baroni, per le concessioni, che ne

tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide

in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli

Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C.

della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed

altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per

mezzo di sue prammatiche[62] il modo di componere i delitti e commutar

le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso

o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne'

casi che si dovesse imporre pena di morte naturale, o di troncamento

di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere,

affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di

giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar

prammatica[63] stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non

dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle

pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo:

minacciandogli in caso d'abuso della privazione de' loro privilegi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6 · 第 8 / 64 题